La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La famiglia fondata sul matrimonio: la promessa di matrimonio

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La famiglia fondata sul matrimonio: la promessa di matrimonio"— Transcript della presentazione:

1 La famiglia fondata sul matrimonio: la promessa di matrimonio
La famiglia fondata sul matrimonio: la promessa di matrimonio. Il matrimonio come atto, matrimonio civile e concordatario

2 matrimonio Il matrimonio indica: - sia l’atto posto a fondamento della famiglia; - sia il rapporto che trae origine dall’atto

3 La famiglia nel disegno costituzionale
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

4 Segue Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

5 La famiglia nel codice civile
La famiglia legittima, fondata sul matrimonio, conserva un rilievo preminente, se pure non esclusivo. A tale modello fa riferimento la disciplina ordinaria, che vede nel matrimonio il cardine del sistema.

6 Promessa di matrimonio
Sussiste in presenza di una dichiarazione, espressa o tacita, di solito resa pubblica nell’ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio intento di contrarre matrimonio. L’art. 79 c. c. stabilisce che «La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento». Il carattere non vincolante della promessa di matrimonio è volto a tutelare l’integrità del consenso matrimoniale.

7 La rottura della promessa
La rottura della promessa produce alcuni limitati effetti giuridici (Cass. civ., sez. III, , n ): la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c. c.) ed il risarcimento del danno (art. 81 c. c., che mira a tutelare da un lato la libertà matrimoniale e dall’altro l’affidamento incolpevole).

8 Presupposti per ottenere il risarcimento
Sotto il profilo oggettivo: la promessa deve rivestire una certa forma (scrittura privata autenticata, atto pubblico o risultare dalla richiesta di pubblicazioni di matrimonio). Sotto il profilo soggettivo: occorre che il promittente senza giustificato motivo rifiuti di eseguire la promessa ovvero che con propria colpa abbia dato causa al rifiuto dell’altro. E’ escluso il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. VI, , n. 9).

9 Pluralità di forme di celebrazione del matrimonio
Matrimonio civile: interamente sottoposto alla legge statale Matrimonio concordatario: celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico. L’art. 82 c. c. rinvia al Concordato con la Santa Sede (L. 847/1929 e successive modificazioni ed integrazioni), che prevede un doppio regime matrimoniale, per cui il matrimonio come rapporto è regolato dalla legge civile, mentre il matrimonio come atto è soggetto al diritto canonico.

10 Segue Il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri dei culti ammessi dallo Stato (ad esempio, Chiesa Valdese, Comunità israelitica, etc.): non rappresenta un terzo tipo di matrimonio, ma semplicemente una forma particolare di celebrazione del matrimonio civile.

11 Rapporti tra matrimonio concordatario e matrimonio civile
Il matrimonio canonico trova fondamneto nella rilevanza attribuita alla purezza del consenso. Nel matrimonio civile rileva, oltre al consenso matrimoniale, anche il comportamento consapevole dei coniugi e la responsabilità dei coniugi sotto il profilo giuridico.

12 Segue Diverse conseguenze di carattere economico derivanti dalla nullità, rispetto alla separazione ed al divorzio (art. 128 c. c. e art. 5 legge divorzio). Maggiore flessibilità della disciplina canonica della nullità del matrimonio, che permette di incidere su consolidate situazioni familiari, senza adeguata tutela per il coniuge economicamente debole. L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio determinano una sorta di concorrenzialità tra invalidità e scioglimento del matrimonio (v. Lezione III , slide n. 16).

13 Disciplina dell’atto di matrimonio
Requisiti per contrarre matrimonio (artt c. c.). Impedimenti dirimenti (incidono sulla validità del matrimonio: età, capacità, libertà di stato, parentela, affinità e adozione). Impedimenti impedienti (incidono sulla regolarità dell’atto: divieto temporaneo di nuove nozze, artt. 89 e 140 c. c.)

14 Caratteri dell’atto di matrimonio
E un atto personalissimo e quindi va compiuto personalmente dagli sposi che non possono farsi rappresentare. Tuttavia, la legge, in alcuni casi tassativi, consente il matrimonio per procura (in tempo di guerra, alle persone che per ragioni di servizio sono al seguito delle forze armate; in ogni tempo, quando uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi. In questo caso è necessaria l’autorizzazione del Tribunale ed il matrimonio va celebrato entro 180 gg. dal rilascio della procura) .


Scaricare ppt "La famiglia fondata sul matrimonio: la promessa di matrimonio"

Presentazioni simili


Annunci Google