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Seminario di illustrazione del DPCM “il nuovo ISEE – il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente” Torino, 5 maggio 2014 Illustrazione del.

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1 Seminario di illustrazione del DPCM “il nuovo ISEE – il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente” Torino, 5 maggio 2014 Illustrazione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Cristina Berliri)

2 Indice Criticità dell’ISEE vigente
Il dettato normativo (art. 5 legge214/2011) Il DPCM di revisione dell’ISEE Ambito di applicazione Definizione dell’indicatore Nucleo familiare Indicatore reddituale Indicatore patrimoniale Persone con disabilità Famiglie con minori ISEE corrente ISEE universitari Il percorso attuativo

3 Criticità dell’ISEE vigente (1)
Rigidità rispetto alla diversa natura delle prestazioni Scarsa capacità selettiva in riferimento alle prestazioni di contrasto alla povertà Nucleo familiare di riferimento per le prestazioni socio sanitarie rivolte ai non autosufficienti Genitori con diversa residenza anagrafica in riferimento a prestazioni rivolte a minorenni e studenti

4 Criticità dell’ISEE vigente (2)
Problemi di equità e adeguatezza dello strumento Trattamento delle famiglie numerose Valorizzazione della componente patrimoniale Adeguamento all’evoluzione della disciplina fiscale Attualizzazione a fronte della perdita di lavoro

5 Articolo 5 legge 214/2011 DPCM su proposta del Ministero del Lavoro di concerto con Ministero dell’Economia Compiti: Revisione delle modalità di calcolo dell’ISEE Definizione dei campi di applicazione dell’ISEE Rafforzamento del sistema dei controlli Assegnazione alle politiche sociali dei risparmi derivanti dall’applicazione della riforma

6 Articolo 5 legge 214/2011 Revisione delle modalità di calcolo dell’ISEE Indicazioni: Definizione di reddito disponibile che includa le componenti esenti da imposta Trattamento di favore delle famiglie numerose (tre o più figli) e con persone con disabilità Valorizzazione maggiore del patrimonio (in Italia e all’estero) Differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni

7 Il DPCM di attuazione Principio guida:
Evitare di attribuire allo strumento funzioni improprie Ruolo dell’ISEE è valutare in modo comparabile la condizione economica delle famiglie Spetta al singolo intervento sociale perseguire specifici obiettivi, identificando le categorie meritorie di particolari trattamenti e relativi criteri di eleggibilità

8 Ambito di applicazione (1)
“Prestazioni sociali”: servizi o prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esclusi quelli previdenziali, sanitari, o assicurati in ambito giudiziario; “Agevolate”: non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; La definizione dell’ambito di applicazione è tautologica: l’ISEE si applica alle prestazioni agevolate. Il DPCM non ha esercitato il mandato di stabilire ambiti di applicazione e soglie. Le prestazioni da erogare in modo agevolato generalmente sono stabilite dalle Regioni e dalle amministrazioni locali.

9 Prestazioni locali e nazionali
Ambito di applicazione (2) Prestazioni locali e nazionali 9

10 Ambito di applicazione (3)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Ambito di applicazione (3) ISEE livello essenziale La determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Nessuna novità: la definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Come afferma il Consiglio di Stato «La determinazione dei livelli essenziali da garantire in maniera uniforme, che non deve necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali successivi alla riforma del titolo V della Costituzione, è stata ricavata anche dal complesso della normativa antecedente, compreso il d.lgs. N. 109/98 (istitutivo dell’ISEE)» In assenza di prestazioni definite livelli essenziali, la discrezionalità in capo alle Regioni riguarda, come in passato, campi di applicazione e criteri aggiuntivi. Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva.

11 Ambito di applicazione (4)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Ambito di applicazione (4) Gli enti erogatori possono prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari: Tenuto conto delle disposizioni regionali Limitatamente a prestazioni che non siano state definite livelli essenziali e che per loro natura lo rendano necessario Valutando la condizione economica complessiva della famiglia tramite ISEE Es. nuova social card (SIA): oltre ai criteri non economici, vincoli sul valore dell’abitazione, sul patrimonio mobiliare, sui trattamenti economici percepiti Comitato consultivo per il monitoraggio sull’attuazione dell’ISEE e la proposta di correttivi (Ministeri, Regioni e PA, ANCI, parti sociali e associazioni nazionali interessate) Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva.

12 Definizione dell’Indicatore (1)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Definizione dell’Indicatore (1) Differenti modalità di calcolo dell’ISEE sulla base del tipo di prestazione richiesta. Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il Modello base. Nei casi in cui si richiedano: prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minori, in presenza di genitori non coniugati e non conviventi prestazioni sociosanitarie rivolte a soggetti maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti prestazioni per il diritto allo studio universitario nel caso di studenti non residenti con i genitori Ovvero nel caso di rilevante variazione della condizione economica dovuta alla perdita di lavoro (ISEE corrente) è prevista, a integrazione o sostituzione del Modello base, la compilazione di altri moduli. L’attestazione ISEE, specificherà per ciascun componente il valore ISEE per accedere alle diverse tipologie di prestazioni, ovvero, nel caso non siano state fornite le informazioni necessarie, l’assenza del valore ISEE utile ad accedere ad alcune tipologie di prestazione La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

13 Definizione dell’Indicatore (2)
L’ISEE è pari alla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP), divisa per una scala di equivalenza (SE) : ISEE=(ISR+0,2 ISP) : SE 13

14 Il nucleo familiare (1) Famiglia anagrafica, corretta in base al principio generale di tenere sempre insieme i coniugi e i figli minori Non fanno parte del nucleo altre persone a carico non conviventi Casi particolari: prestazioni socio sanitarie per persone disabili adulte (nucleo ristretto) genitori non coniugati e non conviventi nel caso di richiesta prestazioni rivolte ai minori (attratti nel nucleo) Famiglia anagrafica, corretta in base al principio generale di tenere sempre insieme i coniugi e i figli minori (salvo casi particolari) quando sussiste separazione giudiziale; quando sussiste abbandono da parte di uno dei coniugi o esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli o suo allontanamento quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali Etc.

15 Il nucleo familiare (2) Coniugi non conviventi
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Il nucleo familiare (2) Coniugi non conviventi Come già nell’ISEE vigente, per evitare comportamenti opportunistici, ci deve essere un giustificato motivo per non inserire nel nucleo uno dei coniugi, tra cui: “quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” (DPCM 221/1999 art 1,bis, comma 4 lettera e)” . La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

16 Il nucleo familiare (3) Nucleo familiare dei minori
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Il nucleo familiare (3) Nucleo familiare dei minori Si conferma il principio che i figli minori di anni 18 facciano sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono e che il minore in affidamento preadottivo faccia parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Si modifica il trattamento dei minori in affidamento temporaneo (residenziale) che a discrezione degli affidatari possono fare nucleo a sé, anziché far parte obbligatoriamente del nucleo degli affidatari (previsione volta a favorire i nuclei degli affidatari in riferimento alle condizioni di accesso a prestazioni agevolate rivolte al minore affidato). La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

17 Il nucleo familiare (4) Famiglie di fatto con minori (prestazioni per minorenni) Il genitore non convivente nel nucleo, non coniugato con l’altro genitore viene considerato nel nucleo del figlio, salvo casi particolari: Il genitore è coniugato con altra persona e/o ha altri figli: l’ISEE del minore viene integrato di una componente aggiuntiva, sulla base della condizione economica del genitore, tenuto conto dei suoi carichi familiari Il genitore è escluso dalla potestà o se ne accerta l’estraneità in termini affettivi ed economici: non se ne tiene conto nell’ISEE

18 Situazione reddituale (1)
Al reddito complessivo ai fini Irpef si aggiunge ogni altra componente reddituale a prescindere dalla disciplina fiscale: Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (contribuenti minimi, cedolare secca, premi di produttività etc.) Redditi esenti (redditi erogati da organismi internazionali, franchigia lavoratori frontalieri, assegni al nucleo familiare, borse di studio, pensioni di guerra, assegno sociale, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento etc.)

19 Situazione reddituale (2)
Proventi attività agricole (base imponibile Irap) Rendita catastale beni immobiliari, reddito figurativo delle attività mobiliari Assegni di mantenimento per i figli Trattamenti a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche

20 Situazione reddituale (3)
Dall’indicatore della condizione reddituale si sottraggono: Assegni corrisposti per il mantenimento dell’ex coniuge e dei figli Una quota dei redditi da lavoro dipendente (20%) fino ad un massimo di euro (spese di produzione reddito) Una quota dei redditi da pensione o trattamenti economici fino ad un massimo di euro Canone di affitto fino ad un massimo di euro 7.000, incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo (locatari con affitto registrato)

21 Situazione patrimoniale (1)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Situazione patrimoniale (1) Gli immobili sono considerati al valore definito ai fini IMU, anziché ICI, al netto del mutuo residuo. L’abitazione principale si considera in proporzione ai due terzi del valore, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di euro (di valore analogo a quello vigente, tarata su valori ICI, ma di minore entità in termini di effetti sull’indicatore complessivo), incrementata di euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Data la rivalutazione del valore degli immobili derivante dal passaggio all’imponibile IMU (incremento per i fabbricati adibiti ad abitazione pari al 60%), la considerazione della abitazione principale ai due terzi del suo valore ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa. L’importo della franchigia è stato determinato in modo da avere lo stesso effetto in termini di riduzione dell’ISE della detrazione in conto reddito riconosciuta ai locatari. Il patrimonio mobiliare e immobiliare è valorizzato al 20% La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

22 Situazione patrimoniale (2)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Situazione patrimoniale (2) Patrimoni mobiliari L’innovazione riguarda le modalità di calcolo della componente depositi e conti correnti bancari e postali, per la quale va assunto il maggiore tra saldo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre e il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno (a regime dato fornito dall’anagrafe tributaria). Il riferimento alla consistenza media ha lo scopo di evitare comportamenti opportunistici Viene ridotta la franchigia sul patrimonio mobiliare (era di euro) e articolata in funzione del numero dei componenti (€ aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € ), incrementata di euro per ogni figlio successivo al secondo. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

23 Persone con disabilità(1)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Persone con disabilità(1) 1° innovazione: non considerare in modo indistinto tutto il mondo delle persone con disabilità, ma riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. 2° innovazione: abbattimento diretto del reddito, articolato in funzione del grado di disabilità, in sostituzione dell’attuale meccanismo di riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza. Le franchigie sono: € per persona con disabilità media, incrementa a se minorenne; € per persona con disabilità grave, incrementa a se minorenne; € per persona non autosufficiente incrementa a se minorenne; Per agevolare quei nuclei per i quali queste franchigie potrebbero non trovare capienza nella componente reddituale, si consente di sottrarre l’eventuale parte non capiente dall’indicatore patrimoniale. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

24 Persone con disabilità (2)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Persone con disabilità (2) Viene inoltre introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili. Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale Alternativamente può essere dedotta la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali Nella determinazione della scala di equivalenza, qualora vi sia un componente ricoverato presso strutture residenziali , è prevista una maggiorazione. Tale correttivo è volto a non penalizzare il nucleo familiare ipotizzando economie di scala (implicite nella scala di equivalenza) maggiori di quelle che si verificano effettivamente. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

25 Prestazioni socio sanitarie (1)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Prestazioni socio sanitarie (1) Nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte di persone adulte, possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe fare nucleo a sé. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva, Finalità: differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

26 Prestazioni socio sanitarie (2)
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Prestazioni socio sanitarie (2) Donazioni Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

27 Famiglie con minori Per tener conto dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene aumentata di +0,2 se i minori sono 3 +0,35 se i minori sono 4 +0,5 se i minori sono 5 o più +0,2 se sono presenti minori e entrambi i genitori o l’unico presente lavora, aumentata a +0,3 se è presente almeno un minore di 3 anni. 27

28 Prestazioni per il diritto allo studio universitario
Il beneficiario fa parte del nucleo dei genitori a meno che non soddisfi entrambi i requisiti: Residente fuori dalla abitazione dei genitori in alloggio non di proprietà di un suo membro Redditi da lavoro dipendente o assimilati non inferiori a euro (in riferimento ad un nucleo di una persona)

29 ISEE corrente (1) Può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di: Variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa: Risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato Mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato Cessazione attività dei lavoratori autonomi

30 ISEE corrente (2) L’indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi come segue: Redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU, moltiplicati per 6 Redditi d’impresa o lavoro autonomo, come differenza tra ricavi/compensi e spese nei dodici mesi precedenti Trattamenti di natura assistenziale o previdenziale, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione 30

31 Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. ISEE corrente (3) Poiché questo indicatore consente minori controlli ex ante, al cittadino viene richiesta documentazione aggiuntiva comprovante la variazione della attività lavorativa e i redditi successivamente percepiti. Dato il carattere derogatorio e straordinario di questo strumento, la validità dell’indicatore corrente, ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, è ristretta ai due mesi successivi alla presentazione della richiesta, significando che successivamente a tale periodo non possono essere richieste ulteriori prestazioni, mentre possono continuare ad essere erogate le prestazioni o i servizi concessi nel periodo di sua validità. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

32 Il percorso di attuazione
DPCM firmato il 5 dicembre 2013 e pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2014, entrato in vigore il 7 febbraio 2014 Istruzioni e modulistica: Predisposti da INPS e approvati dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, sentiti Agenzia delle entrate e Garante Privacy entro il 9 maggio (90 giorni); Inps garantisce la gestione tecnica e informatica e approva il disciplinare tecnico. Nuovo ISEE: Alla decorrenza dei 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto di approvazione della modulistica (luglio/agosto) diventa operativo il nuovo ISEE. Gli enti erogatori emanano gli atti necessari all’erogazione delle prestazioni in base nuovo ISEE. Le prestazioni in corso di erogazione continuano ad essere erogate sulla base delle disposizioni precedenti fino alla emanazione dei citati atti e non oltre 12 mesi dall’operatività del nuovo ISEE.

33 L’attendibilità dell’indicatore auto-dichiarato
Patrimonio mobiliare: l’80% dei nuclei familiari non dichiara neanche un conto corrente o libretto di risparmio. Secondo i dati della Banca d’Italia, la percentuale effettiva è dell’8% e anche nel 1° decile non supera il 30%. Reddito Irpef: sotto-dichiarato nella DSU (discrepanze sembrano riguardare oltre un quinto delle dichiarazioni). 33

34 Il rafforzamento del sistema dei controlli
Patrimonio mobiliare: utilizzo delle informazioni raccolte dalla Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari ai fini della semplificazione per i cittadini e dei controlli (in prima battuta sulla esistenza, a regime sulla consistenza) Redditi Irpef: passaggio dai controlli ex post alla diretta imputazione delle informazioni dagli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. Esempio Social card: nel primo anno, la verifica ex- ante dei requisiti auto-dichiarati ha comportato il rifiuto di quasi un quarto delle richieste. 34

35 Fine

36 Richiesta di rinnovo di una prestazione
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Richiesta di rinnovo di una prestazione Nell’accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l’indicatore va calcolato al netto dell’ammontare del trattamento medesimo. Detrarre il trattamento dalla componente reddituale utilizzata per calcolare l’ISEE equivale a sottrarre dall’ISEE il trattamento equivalizzato (diviso per la scala di equivalenza). Il calcolo è a carico dell’ente erogatore che deve stabilire il rinnovo della prestazione. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

37 Il nucleo familiare (4) Nucleo di persona in convivenza anagrafica
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Il nucleo familiare (4) Nucleo di persona in convivenza anagrafica I soggetti in convivenza anagrafica ex art. 5 del D.P.R. 223/89 (insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune) sono considerati nucleo familiare a se stante, a meno che siano coniugati (o minorenni). I soggetti in convivenza anagrafica coniugati fanno parte del nucleo del coniuge, con riferimento alla residenza familiare di quest’ultimo. Un ricoverato in struttura socio sanitaria, ai fini della contribuzione al costo del ricovero, fa parte del nucleo anagrafico del coniuge, ovvero di un nucleo ristretto composto esclusivamente dal coniuge, dai figli minorenni, dai figli maggiorenni conviventi con il coniuge o a carico a fini IRPEF. Per determinare la compartecipazione dovuta, la retta che si sta già pagando per il ricovero non viene sottratta. Inoltre il suo ISEE nel caso di figli non presenti nel nucleo è integrato di una componente aggiuntiva. La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

38 Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Redditi netti o lordi L’indicatore reddituale si riferisce ai rediti lordi. Semplificazione rispetto alla complessità di ricostruire per tutte le tipologie di reddito le imposte pagate. La distorsione non è rilevante, giacché l’ISEE serve a determinare un ordinamento che non varia molto se per tutti si fa riferimento ai redditi lordi anziché netti. Tuttavia, come correttamente rilevato, teoricamente il lordo penalizza i lavoratori autonomi per i quali i contributi previdenziali obbligatori fanno parte del complessivo. Nella pratica, l’indicatore della situazione reddituale medio dei dipendenti è maggiore del 34% (del 50% la mediana) rispetto a quello dei lavoratori autonomi (dati 2012). L’indicatore di situazione patrimoniale è invece più basso (-55%) per i lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi, ma non è tale da compensare i differenziali nei livelli di reddito. L’ISEE nella sua formulazione di indicatore composito reddito – patrimonio nasce anche dall’esigenza di affrontare il problema della distorsione dovuta alla presenza di dichiarazioni fiscali non sempre corrette sul versante dei redditi percepiti. L’introduzione del patrimonio, oltretutto con un peso relativo rilevante rispetto al reddito, avrebbe dovuto consentire il superamento della diffusa prassi di condizionare l’accesso alle prestazioni a limitazioni categoriali, con una penalizzazione esplicita del lavoro autonomo. La componente patrimoniale, più elevata per gli indipendenti che per i dipendenti, opera secondo le attese in direzione di un riequilibrio della misura delle condizioni economiche dei due gruppi. Tuttavia non è possibile concludere, sulla sola base dell’analisi delle distribuzioni, se l’obiettivo di una piena correzione delle potenziali distorsioni legate alla sottodichiarazione del reddito sia effettivamente stato risolto. L’indicatore della situazione reddituale medio dei dipendenti è maggiore del 34% (del 50% la mediana) rispetto a quello dei lavoratori autonomi. L’indicatore di situazione patrimoniale è invece più basso (-55%) per i lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi, ma non è tale da compensare i differenziali nei livelli di reddito. Da segnalare come la quota di DSU con patrimonio mobiliare nullo sia elevatissima per entrambe le categorie (90% dipendenti, 83% autonomi). Questo aspetto risulta di particolare rilevanza riguardo alle considerazioni sull’efficacia dell’ISEE quale indicatore “robusto” rispetto a fenomeni di evasione: l’inserimento del patrimonio mobiliare in dichiarazione avrebbe potuto infatti indurre un effetto di deterrenza per il timore di subire controlli. Il permanere di una elevata quota di soggetti con patrimonio mobiliare nullo, anche tra gli indipendenti, evidenzia come questo meccanismo non abbia pienamente operato, anche per una difficoltà dell’Amministrazione nel procedere a controlli bancari generalizzati. Il risultato è un ISEE medio poco distante tra le due categorie professionali (più alto di appena 700 euro per i dipendenti rispetto agli autonomi); ma se si considera la mediana, la differenza sale a euro.

39 Periodo di riferimento di redditi e detrazioni
Il comma 1, richiama la definizione dell’ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell’articolo1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma soprattutto la sentenza della Corte costituzionale, n 297 del 2012, sopra citata, ha riconosciuto che la norma impugnata, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, “costituisce espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Vengono ovviamente fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva. Periodo di riferimento di redditi e detrazioni I redditi dei singoli componenti il nucleo vanno riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Tale scelta è motivata dalla esigenza di utilizzare nel calcolo dell’indicatore anche informazioni già presenti negli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, riferite ai singoli componenti il nucleo, che sono disponibili con questo intervallo temporale. Per le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU, essendo in questo caso disponibile l’informazione più recente. Le detrazioni che dipendono dalla presenza di persone con disabilità fanno riferimento alla composizione del nucleo al momento della presentazione della DSU. L’articolo 10 comma 9 prevede la possibilità di rivedere il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente il periodo di validità della DSU (15 gennaio), in relazione alla evoluzione dei sistemi e flussi informativi La certificazione già in possesso di pubblica amministrazione non può essere richiesta da una pubblica amministrazione pena la nullità (diverso il caso dei CAF) Nel caso di componenti residenti in struttura viene considerata una scala di equivalenza maggiormente generosa (incrementata di 1, per tener conto del fatto che in questo caso non operano le economie di scala)

40 Persone con disabilità (1)
L’ISEE vigente tiene conto dei maggiori bisogni delle persone con disabilità attraverso una maggiorazione alla scala di equivalenza (+0,5) La maggiorazione tratta in modo indifferenziato le persone con disabilità e equivale a riconoscere costi crescenti al crescere della capacità economica familiare. Si traduce infatti in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia. La riforma elimina la maggiorazione della scala e la sostituisce con alcune deduzioni dalla componente reddituale differenziate in base a gravità e spese sostenute


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