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Colmed 09 Assemblea 16-6-2011 La voce dei ricercatori L’applicazione della legge 240/2010 Piero Amodio & Manfredi Tesauro.

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Presentazione sul tema: "Colmed 09 Assemblea 16-6-2011 La voce dei ricercatori L’applicazione della legge 240/2010 Piero Amodio & Manfredi Tesauro."— Transcript della presentazione:

1 Colmed 09 Assemblea 16-6-2011 La voce dei ricercatori L’applicazione della legge 240/2010 Piero Amodio & Manfredi Tesauro

2 Premessa L’interesse del Paese, richiede che: 1.l’alta formazione (formazione universitaria) sia svolta da docenti che siano stati e siano agenti dello sviluppo scientifico 2.per una laurea professionalizzante, come medicina, i docenti delle discipline cliniche siano anche professionalmente capaci come medici che realmente esercitano funzioni assistenziali 3.ricerca, assistenza e didattica si embrichino in modo da ottenere un’adeguata composizione delle risorse (tempo, spazi, mezzi, ecc)

3 Una sentenza ambigua Corte Costituzionale Sentenza n.71/2001 “L’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico- scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione” Interpretazione valida (armonia dei distinti): -Svolgere adeguatamente le tre funzioni permette una sinergia con ricaduta positiva sulle tre Interpretazione pericolosa (confusione di ruoli): -Mentre si svolge una funzione, si svolgono le altre due, cosicché non è necessario siano svolte tutte e tre

4 La legge 240/110 Vi è una apprezzabile tentativo di garantire criteri oggettivi per l’abilitazione scientifica, anche se: – la riservatezza sui titoli presentati dai candidati –art 8 comma 2 dello schema del decreto attuativo- può prestarsi ad abusi ( parere Consiglio di Stato 670/2011) Chiediamo trasparenza! –vi è ampia arbitrarietà nella valutazione dei titoli, a cui in parte riponde il parere dell’Intercollegio del 28/2/11, ma senza che si giunga a definire criteri per la pertinenza fra titolo e settore Non indica e pertanto non garantisce criteri oggettivi per la valutazione a livello locale delle competenze professionali e didattiche In ogni caso si ravvede la necessità –che i commissari siano selezionati con criteri di eccellenza scientifico/professionale –che i criteri di valutazione siano trasparenti e il più possibile costanti nel tempo, affinché i giovani che iniziano la carriera accademica abbiano la prospettiva di una normativa certa e stabile

5 Mozioni del CUN su cui si concorda Prot. N. 742 16-05-2011 Oggetto : Mozione su “Piano straordinario per la chiamata di Professori di seconda fascia per gli anni 2011-16” …sottolinea: La assoluta priorità di tale provvedimento di ripartizione fra gli atenei dei fondi per le chiamate dei Prof. di II fascia e manifesta la propria disponibilità a contribuire alla sua specificazione ed adozionei Pertanto, è opportuno che la quota per la copertura finanziaria integrativa del personale sanitario in servizio presso le Facoltà di Medicina sia scorporata dalla quota del personale universitario (ciò ha determinato lo sforamento del tetto del 90% in 32 Atenei) Prot. N. 896 09-06-2011 Oggetto : Mozione sulla retribuzione della didattica dei ricercatori Visto Art.6, comma 4 della L.240/10, secondo il quale ciascuna Università determina la retribuzione Aggiuntiva dei R di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli e corsi curriculari Ribadisce: “L’obbligatorietà della determinazione retributiva aggiuntiva per moduli e corsi curriculari affidati con Il loro consenso ai R di ruolo….” Evidenzia: “lo svolgimento dei moduli e corsi curriculari non possa rientrare trai compiti didattici integrativi”…Chiede: “ che il Miur si adoperi per una corretta applicazione dell’art.6 comma 4 L.240/10 anche individuando un importo minimo….”

6 Riduzione delle risorse (in primis tempo, spazi, energie personali –burn out) per la ricerca a favore di attività assitenziali generiche (gestione rapida di pazienti inviati dai PS non pertinenti al proprio ambito di studio e didattica) Pericolo dell’art. 24 comma 7 dello schema d’intesa Università-Regioni ove prevede orario assitenziale aggiuntivo a pagamento senza porne limiti. Eccessivi turni di guardia notturni, ancorché con compensi straordinari, interferiscono con le altre attività Richiesta dell’applicazione per ogni singolo ricercatore dell’Art. 24 comma 6 che recita “orario di 38 ore settimanali, di cui 4 per corsi aggiornamento con impegno assitenziale del 50-60%”. Attualmente ciò è di solito solo computato per la definizione della pianta organica delle UOC, ma poi i singoli ricercatori non sono tutelati e vengono impiegati per motivi assitenziali per tempi superiori a 17-18 h/settimanali, perchè de facto vengono trattati come gli ospedalieri, pur essendo loro richiesti altri compiti. La criticità del rapporto con il SSN schema d’intesa Università-Regione

7 Art 20 comma 1: “Per quanto riguarda i rapporti economici, i risultati di gestione, la compartecipazione agli stessi e gli eventuali piani di rientro si fa specifico riferimento a quanto previsto dal DLgs 517/99 e DPCM 24/5/2001” Nota: de facto finalità di ricerca e formativa non valutata e non armonizzata. Il Direttore Generale deve essere valutato anche sulla produttività didattica e di ricerca, non solo assitenziale Art 23 comma 5: Il personale del SSN partecipa all’attività didattica esercitando docenza… Nota: de facto si misconosce l’importanza di aver contribuito all’evoluzione del sapere per insegnare, perché non c’è nessun criterio di privilegio di chi abbia svolto attività scientifica per accedere a posizioni dirigenziali del SSN. Problema del Professore Straordinario. Non vi è nessuna preclusione che personale del SSN svolga funzione didattica, ma riteniamo che la tutela della qualità della stessa richieda un percorso preferenziale di accesso alle funzioni dirigenziali nelle sedi convenzionate o convenzionabili per chi ha svolta attività di ricerca. Necessaria una modifica della normativa attuale.

8 Art 24 comma 9: La partecipazione del personale universitario a congressi, corsi … è consentita previa comunicazione preventiva del Responsabile della struttura alla Direzione Generale Art 24 comma 10: …L’Azienda può procedere all’utilizzazione di personale universitario (dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca) … per garantire l’attività assistenziale. Nota: Vi è il completo misconoscimento del valore specifico dell’elaborazione culturale scientifica e dell’impegno per realizzarla come servizio socialmente utile. La funzione del ricercatore sembra un hobby e un privilegio e non un servizio utile alla crescita della nazione e della sanità! La criticità del rapporto con il SSN schema d’intesa Università-Regione

9 Conclusioni Per evitare la confusione fra funzioni, il misconoscimento e il disprezzo per l’elaborazione culturale che alla lunga nuoceranno al Paese, sono richiesti criteri concorsuali chiari per l’abilitazione scientifica e meccanismi concorsuali il più possibile oggettivi a livello locale per quel che concerne le altre competenze (diadattica e assistenziale) Il personale che realmente produce elaborazione scientifica produce un bene per il Paese! Per motivarlo e per un elementare criterio di giustizia è necessario un incentivo in termini di carriera accademica (risorse per progressione di carriera) e di progressione (o switch) nel SSN (negli ospedali di insegnamento e convenzionati) La funzione didattica presuppone la capacità di elaborazione culturale, pertanto questa è richiesta anche al personale del SSN che sia chiamato a funzioni didattiche integrative che, quindi, deve preferenzialmente avere avuto un’esperienza accademica o equivalente


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