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Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati

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Presentazione sul tema: "Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati"— Transcript della presentazione:

1 Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
CCIAA LIVORNO 15 aprile 2014 Missione imprenditoriale in Svizzera Settore agroalimentare Avv. Andrea Gattamorta © Studio Legale LGA FAX ( ) Telefono ( )

2 Argomenti che verranno trattati
Profilo paese: informazioni generali I rapporti economici con l’Italia L’esportazione dei prodotti agroalimentari Il contratto di agenzia Il contratto di distribuzione Il contratto di vendita di beni mobili

3 Profilo paese: informazioni generali

4 Profilo paese: informazioni generali
La Svizzera è una repubblica federale composta da 26 stati, che corrispondono ai Cantoni omonimi (a eccezione dei semicantoni di Basilea città e Basilea campagna, che formano il Cantone di Basilea; Ausser-Rhoden e Inner-Rhoden, quello di Appenzell; Obwalden e Nidwalden, quello di Unterwalden), dando luogo alla ripartizione tradizionale in 23 cantoni. Ogni stato è dotato di una propria Assemblea (Gran Consiglio) e di un proprio Governo (Consiglio di Stato).

5 Profilo paese: informazioni generali
La Svizzera è tra i primi 20 Paesi al mondo per PIL pro capite. I cospicui investimenti nel settore R&D, la grande efficienza e trasparenza delle istituzioni pubbliche e una bassa imposizione fiscale sulle aziende rendono il Paese altamente competitivo. Per il quarto anno consecutivo, la Svizzera si è collocata al primo posto nel ranking del Global Competitiveness Report redatto dal World Economic Forum, superando: Singapore, Germania, USA, UK, Hong Kong e Giappone.

6 Profilo paese: informazioni generali
La solida economia del Paese poggia prevalentemente sul settore terziario (servizi finanziari in primis) e per la restante parte, circa il 25%, su un’industria altamente specializzata: chimica, farmaceutica e metalmeccanica, nonché il comparto relativo alla produzione di orologi e strumenti di precisione. Ben tre società svizzere - Nestlé, Novartis e Roche - sono tra le prime 40 nella classifica Global 500 stilata annualmente dal Financial Times. Nell’attuale crisi dell’eurozona, tuttavia, l’apprezzamento valutario del franco svizzero - considerato da molti come moneta di rifugio - ha reso le esportazioni del Paese meno competitive.

7 Profilo paese: informazioni generali
La Svizzera, con un reddito pro capite di quasi euro, rappresenta quindi uno dei paesi più ricchi d'Europa e con un potere d'acquisto fra i più alti al mondo. Il sistema tributario elvetico riflette la forma federale dello Stato (Confederazione), nel cui ambito il prelievo fiscale è attuato dallo Stato, dai Cantoni e dai Comuni. La potestà impositiva è, infatti, di pertinenza dei Cantoni che, per alcuni aspetti, lo demandano alla Confederazione e ai Comuni. La Confederazione riscuote soltanto le imposte previste dalla Costituzione federale mentre i Cantoni possono liberamente scegliere le imposte da prelevare, tranne quelle espressamente riservate alla Confederazione.

8 Profilo paese: informazioni generali
La normativa federale relativa alle persone giuridiche prevede che quelle domiciliate in Svizzera siano tassate sull'utile generato a livello mondiale, eccezion fatta per quello relativo a stabilimenti fissi o proprietà immobiliari all'estero. Le persone giuridiche contribuenti non domiciliate sono invece tassate unicamente per i redditi prodotti nella Confederazione.

9 Profilo paese: informazioni generali
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata su tutti i redditi dei residenti e, limitatamente a quelli di fonte svizzera, per i non residenti. Ai fini dell'imposta sono considerati residenti coloro che vi dimorano stabilmente per almeno 30 giorni esercitandovi attività lucrativa o per almeno 90 giorni se non vi esercitano attività lucrative (sono esclusi i casi in cui si risieda nel paese unicamente per motivi formativi o di cura).

10 Profilo paese: informazioni generali
Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono comunque assoggettate al sistema impositivo svizzero se: a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese che abbiano sede in Svizzera; b. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; c. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in operazioni immobiliari.

11 Profilo paese: informazioni generali
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Svizzera solo nel 1995, per adeguarsi alla situazione dei paesi dell'Unione europea. L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo che grava sull'importazione e sulle transazioni nazionali di beni e servizi. Vi è soggetto chiunque svolga una attività economica con volume d'affari sul territorio elvetico (Svizzera e Liechtenstein) superiore a 100 mila franchi svizzeri annui e le organizzazioni non a scopo di lucro che realizzano un volume d'affari superiore ai 150 mila franchi svizzeri.

12 Profilo paese: informazioni generali
L'aliquota ordinaria IVA è dell’8% mentre vi è un'aliquota speciale per il settore alberghiero pari al 3,8% e una ridotta al 2,5% per alimenti, altri prodotti agricoli, medicinali ed editoria.

13 I rapporti economici con l’Italia

14 I rapporti economici con l’Italia
La Svizzera e l’Italia intrattengono relazioni tradizionalmente buone, contraddistinte da intensi rapporti economici, politici, umani e culturali, da una lingua comune e da frequenti visite a tutti i livelli. Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’Italia si basano su un complesso corpus di trattati.

15 I rapporti economici con l’Italia
I principali prodotti alimentari esportati verso la Svizzera sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: • prodotti derivanti dalla produzione di zucchero, cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, dalla lavorazione del tè e del caffè, dalla produzione di condimenti e spezie, pasti e piatti preparati, preparati omogeneizzati, alimenti dietetici • granaglie, amidi e prodotti amidacei • frutta e ortaggi lavorati e conservati • carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne.

16 I rapporti economici con l’Italia
La Svizzera non è uno Stato membro dell’Unione europea e imposta quindi la sua politica di cooperazione con l’UE tramite accordi settoriali bilaterali. Dopo la mancata adesione della Svizzera allo Spazio Economico Europeo (SEE) in seguito al rifiuto espresso dal popolo e dai Cantoni nel dicembre 1992, la Svizzera e l’UE hanno firmato accordi bilaterali, che hanno definito un ampio e reciproco accesso ai rispettivi mercati interni e hanno costituito la base per una stretta collaborazione in vari settori economico-politici.

17 I rapporti economici con l’Italia
La Svizzera nel 2013 ha rappresentato per l’Italia il quinto Paese per l’export di prodotti agroalimentari, realizzando un volume di affari pari a circa milioni di euro.

18 L’esportazione dei prodotti agroalimentari

19 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
La normativa svizzera in materia di derrate alimentari ha lo scopo di tutelare i consumatori da alimenti e oggetti potenzialmente pericolosi per la salute, garantendo l’osservanza dei principi dell’igiene e proteggendo i consumatori da frodi commerciali.

20 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Le leggi elvetiche relative agli alimenti sono riportate sul sito della Confederazione elvetica dove alla voce «817 Derrate alimentari e oggetti d’uso» è consultabile sia la normativa generale di settore (Legge federale del 9 ottobre 1992 e s.m.i.) sia quella specifica costituita dalle ordinanze emanate dal Dipartimento Federale dell’Interno (DFI):

21 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Di norma, la Svizzera non prevede misure di protezione rispetto alle importazioni provenienti dall’UE. Fanno eccezione le epizoozie, cioè le epidemie non ricorrenti di malattie animali circoscritte ad aree. In questi casi, le autorità competenti dei Paesi d’origine provvedono a che le garanzie e le limitazioni previste per l’Unione europea siano applicate anche agli invii in Svizzera, prestando particolare attenzione affinché nessun animale o “prodotto a rischio” provenga da zone di sequestro o sottoposte a sorveglianza per motivi di polizia epizootica.

22 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
I divieti all’importazione, le restrizioni sanitarie e le misure speciali all’importazione definiti dalla Confederazione elvetica e che hanno carattere di priorità sulle liste sono consultabili sul sito dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV):

23 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Questo significa che se un Paese è sottoposto a una misura di restrizione, il prodotto in questione non può essere importato, anche qualora fosse possibile secondo quanto normalmente previsto dalle liste previste dall’UE.

24 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Le regole che disciplinano la caratterizzazione delle etichette per le derrate alimentari in generale e la loro pubblicità, sono contenute nell’ordinanza del Dipartimento Federale dell’Interno (DFI) sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari del 23 novembre 2005 (OCDerr).

25 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
La caratterizzazione comprende tutte le diciture che devono essere inserite sull’imballaggio, la confezione o l’etichetta di un prodotto. All’art. 2 OCDerr è prescritto che chi vende debba riportare le seguenti indicazioni: • denominazione specifica • elenco degli ingredienti • indicazioni concernenti allergeni e altre sostanze che potrebbero provocare reazioni indesiderate

26 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
• l’indicazione quantitativa degli ingredienti • data minima di conservabilità e data di consumo • nome o ragione sociale e indirizzo della persona che, rispettivamente, le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate • Paese di produzione

27 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Vi sono poi ulteriori indicazioni particolari per: 1. le bevande alcoliche dolci; 2. le derrate alimentari refrigerate e surgelate. Nell’art. 26 dell’ ODerr vengono fornite disposizioni riguardanti l’obbligo di visibilità, leggibilità e indelebilità delle informazioni, che devono inoltre essere riportate in almeno una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano).

28 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
La caratterizzazione del valore nutritivo viene considerata nella Sezione 11 dell’OCDerr e deve recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente in una tabella e nell’ordine seguente: • valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati e grassi oppure • valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

29 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Il tenore di zucchero, di polialcoli o di amido deve figurare immediatamente dopo l’indicazione del tenore di carboidrati, nel modo seguente: • carboidrati, di cui: • zuccheri • polialcoli • amido.

30 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE consentono di applicare dazi agevolati e altri privilegi fiscali, come accise o Iva ecc. se sono rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di origine. Per verificare se si rientra nelle condizioni fissate occorre consultare il sito dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD):

31 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Le leggi e le normative alimentari svizzere sono generalmente conformi a quanto prescritto nella legislazione alimentare dell’Unione europea. Pertanto, per molti aspetti, i requisiti alimentari elvetici sono uguali a quelli della normativa europea.

32 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
É compito dell’importatore svizzero verificare se la merce importata soddisfa quanto previsto dalla legge elvetica. Inoltre molti prodotti possono essere importati unicamente da determinati Paesi e/o aziende nonché nel rispetto di precise condizioni: spesso è necessario chiedere anticipatamente le autorizzazioni necessarie e, nel caso di prodotti animali, procurarsi i certificati veterinari richiesti nel Paese di provenienza.

33 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
È consentita tuttavia la distribuzione nel mercato interno elvetico di prodotti alimentari provenienti dall’UE, già commercializzati legalmente in uno Stato membro, anche se non conformi agli standard tecnici svizzeri. Per questi prodotti la Svizzera richiede un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP).

34 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Come regola generale le derrate alimentari possono essere esportate in Svizzera senza certificato sanitario. Possono però esservi talvolta limitate eccezioni a questo principio; ad esempio, da luglio 2013 è diventato obbligatorio per l’esportazione di funghi selvatici (freschi, secchi, congelati) dall’Europa orientale (esclusi i Paesi dell’UE) e in particolare da: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Turchia e Ucraina. Per esportare in Svizzera occorre identificare la corretta voce di tariffa doganale del prodotto, eventualmente consultando il sito dell’Amministrazione federale delle dogane elvetica: o quello della tariffa doganale:

35 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Secondo quanto stabilito nell’Ordinanza sulle importazioni agricole del 26 ottobre 2011, per esportare in Svizzera molti prodotti o gruppi di prodotti agricoli (cereali, caffé, oli/grassi per l’alimentazione umana e animale, riso, zucchero, vino, carne, insaccati, frutta, patate, ortaggi e legumi freschi, miele, latticini, animali vivi quali bovini, ovini o equini) è necessario che chi importa richieda il Permesso Generale d’Importazione (PGI), che viene concesso su richiesta dall’Ufficio Federale dell’Agricoltura (UFAG) a persone fisiche e giuridiche nonché a comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Il PGI è gratuito, ha validità illimitata e non è cedibile.

36 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Il vino
Per importare in Svizzera del vino in quantità superiore ai 20 kg lordi, è necessario un permesso generale d’importazione (PGI), rilasciato su domanda dal Settore Importazioni ed Esportazioni (SIE) dell’Ufficio Federale dell’agricoltura (UFAG) situato a Berna. I moduli sono disponibili sul seguente sito:

37 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
Esistono condizioni veterinarie da osservare per importare derrate alimentari di origine animale. Nel caso di importazione da Paesi dell’UE non è necessaria un’autorizzazione da parte dell’Ufficio Federale Veterinario (UFV) in quanto il commercio di derrate alimentari tra l’UE e la Svizzera si basa sulle medesime disposizioni vigenti tra gli Stati membri dell’UE (scambi intracomunitari) o sul territorio nazionale ed è sottoposto a controlli a opera dei laboratori cantonali.

38 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
Eventuali requisiti specifici della Svizzera, come ad esempio autorizzazioni per il commercio o la detenzione di animali, si applicano comunque anche all’importazione. Vigono alcuni obblighi relativi alla notifica dell’azienda dell’importatore svizzero presso il Controllo cantonale delle derrate alimentari o alla presentazione del numero di autorizzazione cantonale (rilasciato dal Controllo cantonale delle derrate alimentari).

39 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
L’azienda del Paese di provenienza UE (esportatore) deve possedere l’autorizzazione per il commercio intracomunitario rilasciata dell’autorità competente nel proprio Paese e deve disporre di un numero di autorizzazione UE consultabile su internet al seguente indirizzo: Viene richiesto solo un documento commerciale nel quale devono figurare indicazioni quali: • quantità e tipo della derrata alimentare • azienda esportatrice (UE) • azienda di destinazione (CH) • eventuali informazioni specifiche inerenti alle condizioni di trasporto.

40 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
Da evidenziare che esistono anche delle disposizioni legate alla conservazione delle specie, in quanto la Svizzera aderisce alla Convenzione sul Commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche per cui, ad esempio nel caso dell’importazione di anguilla o di storione (caviale), viene richiesto di dimostrare che si rientra nella specifica autorizzazione relativa alle quote di esportazione concordate. L’elenco delle specie animali e vegetali soggette a questa convenzione è consultabile al seguente indirizzo:

41 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
Secondo quanto riportato nell’ Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali, vi è bisogno di un certificato complementare per importare le seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell’UE: • animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva; • animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky • gallinacei, palmipedi e struzioniformi nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle.

42 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato Traces (Trade Control and Expert System). Traces è un sistema di informazione veterinario integrato, europeo, secondo la Decisione 2003/24/CE. Funge da strumento per lo scambio di informazioni tra le autorità veterinarie, nel traffico transfrontaliero di animali, derrate alimentari e prodotti derivati di provenienza animale. La Svizzera è completamente integrata in questo sistema.

43 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
Tramite il sistema elettronico Traces, l’autorità veterinaria competente del Paese d’origine è tenuta a comunicare all’ufficio veterinario cantonale, ad esempio, l’ingresso di animali da reddito (pollame incluso). L’accesso è riservato e la registrazione deve essere convalidata dalle autorità preposte: Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria.

44 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti di origine animale
Per molte altre categorie merceologiche, come derrate alimentari o sottoprodotti di origine animale a basso rischio, è sufficiente un documento commerciale con requisiti prestabiliti in termini di contenuto e in parte anche di forma. Qualora siano prescritti certificati o documenti commerciali, per ciascuna partita occorre esibire un documento originale separato. Sotto il profilo sanitario, per partita s’intende il trasporto di UNA specie di animali o categoria merceologica da UN mittente a UN destinatario con UN mezzo di trasporto.

45 L’esportazione dei prodotti agroalimentari Prodotti biologici
Gli importatori svizzeri di prodotti alimentari biologici devono essere certificati da organismi di controllo autorizzati che rilasciano, a tal fine, un apposito documento (Certification of Importers of Organic Food). Le partite di prodotti alimentari biologici devono essere accompagnate da un documento di controllo emesso da un ente accreditato nel Paese di origine: sul sito di Accredia è riportato in Banche Dati alla voce “Organismi di certificazione e ispezione” l’elenco degli enti accreditati per il rilascio di certificazioni di prodotto ai sensi del Regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura:

46 Il contratto di agenzia

47 Il contratto di agenzia
La disciplina svizzera relaiva al contratto di agenzia è regolata dagli articoli 418 e seguenti del Codice delle Obbligazioni svizzero. Questa normativa è sostanzialmente equivalente a quella contenuta nella direttiva europea 653/86 cui è conformata anche la disciplina italiana. Anche in Svizzera, quindi, con il contratto di agenzia l’agente assume stabilmente l’impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più preponenti o di stipulare direttamente i contratti, in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.

48 Il contratto di agenzia
Rappresentanza Si presume che l’agente sia autorizzato solo a trattare affari e a ricevere: (i) gli avvisi relativi ai difetti della cosa e (ii) le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa (o si riserva di far) valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del preponente, nonché a far valere i diritti di quest’ultimo per garantire i suoi mezzi di prova. Pertanto, salvo diversamente convenuto tra le parti, l’agente non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto. Tale facoltà resta di competenza del preponente.

49 Il contratto di agenzia
Obblighi dell’agente: • dovere di diligenza del buon commerciante; • obbligo di segretezza, che continua anche dopo la cessazione del contratto; • se convenuto tra le parti, l’agente risponde del pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi dei clienti o sopporta le spese di riscossione dei crediti, acquistando il diritto ad una remunerazione speciale ed adeguata al singolo caso; • se convenuto tra le parti, divieto di concorrenza correlato ad un’adeguata remunerazione.

50 Il contratto di agenzia
Esclusiva L’agente cui è stata assegnata una clientela determinata o un territorio ne ha l’esclusiva, salvo diverso accordo scritto.

51 Il contratto di agenzia
Obblighi del preponente Il preponente deve fare tutto il possibile per permettere all’agente di esercitare la sua attività con successo. Deve avvertirlo senza indugio se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conclusi in misura notevolmente minore rispetto a quella convenuta o prevedibile secondo le circostanze.

52 Il contratto di agenzia
Provvigione L’agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari che ha trattato o concluso durante il periodo di validità del contratto ed altresì per gli affari conclusi dal preponente, durante detto periodo, con clienti procurati dall’agente, salvo diversamente pattuito. Nel caso in cui gli sia riconosciuto di diritto d’esclusiva territoriale o gli sia stata assegnata una certa clientela, l’agente ha diritto alla provvigione convenuta su tutti gli affari conclusi su quel territorio e/o con quella clientela, anche se conclusi direttamente dal preponente.

53 Il contratto di agenzia
Esigibilità della provvigione La provvigione è in genere esigibile per la fine del semestre dell’anno civile in cui l’affare in questione è stato concluso. Con la cessazione del contratto tutti i crediti dell’agente a titolo di provvigioni, o di rimborso spese, diventano esigibili. Estinzione del diritto alla provvigione L’agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l’esecuzione di un affare concluso è impedita da una causa non imputabile al preponente. Detto diritto si estingue integralmente se la controprestazione dell’agente non è fornita o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il preponente paghi una provvigione.

54 Il contratto di agenzia
Diritto di ritenzione A garanzia dei crediti derivanti dal contratto, l’agente ha diritto di ritenzione sulle cose mobili e sui titoli di credito che detiene in forza del contratto, come sulle somme a lui versate dai clienti in virtù della propria facoltà di riscossione.

55 Il contratto di agenzia
Scioglimento del contratto Se stipulato a tempo determinato, o se la durata risulta dallo scopo, il contratto cessa con lo spirare del termine previsto, con o senza disdetta, secondo quanto stabilito. Se stipulato a tempo indeterminato, il contratto cessa in seguito alla disdetta. Il contratto può essere sciolto, per cause gravi, da entrambe le parti, in ogni tempo. Inoltre il contratto cessa in caso di morte o di incapacità dell’agente e di fallimento del preponente.

56 Il contratto di agenzia
Indennità di clientela Affinchè l'agente abbia diritto all'indennità è necessario che: 1) il contratto non sia terminato per causa imputabile all'agente; 2) l’agente abbia aumentato considerevolmente il numero dei clienti del preponente; 3) il preponente continui a trarre notevole profitto dalle relazioni con detti clienti. L’indennità non può eccedere una somma equivalente ad un anno di provvigioni calcolato sulla media degli ultimi cinque anni o dell’eventuale minor periodo di durata del contratto.

57 Il contratto di distribuzione

58 Il contratto di distribuzione
Il contratto di distribuzione non è espressamente disciplinato né nel Codice delle Obbligazioni né in altre leggi svizzere, ma è frutto della combinazione fra elementi di diversi contratti, principalmente il contratto di agenzia ed il cosiddetto contratto ad esecuzione progressiva. Il contratto di distribuzione è una tipologia di contratto che conosce una grande diffusione, in particolare nel commercio internazionale.

59 Il contratto di distribuzione
Definizione Con il contratto di distribuzione il distributore s’impegna durevolmente ad acquistare i prodotti del produttore, per poi rivenderli. Egli esegue la prestazione in nome proprio e per proprio conto per un periodo generalmente predefinito. Il distributore, nell’esecuzione delle sue prestazioni, può avvalersi a sua volta di sub-distributori o agenti. Le parti contraenti, che si obbligano ad eseguire le suddette prestazioni, sono soggetti autonomi, difatti ciascuno dispone della propria organizzazione imprenditoriale.

60 Il contratto di distribuzione
Esclusiva Si parla di contratto di distribuzione in esclusiva se al distributore viene assegnata l’esclusiva per provvedere alla distribuzione in una determinata area geografica o in un determinato ambito commerciale. Concorrenza Per quanto riguarda le norme a tutela della concorrenza, non trovano applicazione, in via analogica, le nome sul contratto di agenzia, come normalmente accade, ma le ordinarie norme sulla concorrenza sleale.

61 Il contratto di distribuzione
Difatti, quando il produttore fissa preventivamente il prezzo di rivendita dei prodotti, si applicano le norme europee in materia di concorrenza o la Legge federale sui cartelli, a seconda degli Stati coinvolti. Così, ad un contratto di distribuzione soggetto al diritto svizzero, le cui attività di distribuzione avvengono o esplicano i propri effetti nell’Unione Europea, si applica la normativa europea in materia concorrenziale. Tale normativa vieta gli accordi tra imprese volti a fissare i prezzi di vendita, e in caso d’infrazione prevede le relative sanzioni, salvo particolari casi espressamente citate dalla norma.

62 Il contratto di distribuzione
Allo stesso modo la Legge sui Cartelli svizzera, che trova applicazione nell’ambito di accordi fra imprese che provocano una limitazione della concorrenza con effetti pregiudizievoli unicamente in Svizzera, vieta espressamente gli accordi che fissano un determinato prezzo (minimo) di rivendita dei prodotti.

63 Il contratto di distribuzione
Obblighi del distributore Il distributore si impegna a ricevere i prodotti e a pagare il prezzo concordato. Inoltre egli provvede all’organizzazione e l’esecuzione della distribuzione dei prodotti, generalmente in un’area definita dal contratto.

64 Il contratto di distribuzione
Indennità di fine rapporto (indennità di clientela) Il produttore è tenuto a pagare al distributore un’indennità cosiddetta di clientela al momento della cessazione del contratto, qualora il distributore durante il periodo di esecuzione del contratto sia stato materialmente integrato nell’organizzazione del produttore.

65 Il contratto di distribuzione
Ciò avviene quando il distributore, oltre ai doveri strettamente connessi con la distribuzione, assume degli obblighi supplementari, come l’obbligo di rispettare delle condizioni precise, l’obbligo di informare costantemente il produttore dell’andamento delle vendite, l’obbligo di dare al produttore l’elenco dei clienti ed inoltre nei casi in cui il distributore incrementi effettivamente il valore commerciale dei prodotti del produttore, creando nuova clientela ed ampliando così l’utenza del prodotto.

66 Il contratto di distribuzione
La giurisprudenza elvetica in questi casi riconosce al distributore la medesima indennità prevista per l’agente visto che il produttore continuerà a fruire economicamente di tale valore “aggiunto”. Anche in questo caso, l’indennità non può superare il fatturato annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o della durata contrattuale effettiva, se questa è più breve.

67 Il contratto di vendita di cose mobili

68 Il contratto di vendita di cose mobili
La compravendita è il contratto con cui il venditore si obbliga a consegnare al compratore la cosa venduta e a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo stabilito. Salvo patto o uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni.

69 Il contratto di vendita di cose mobili
Pagamento del prezzo Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto. Quando non è stabilito un diverso termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. In caso di mora del compratore nel pagamento del prezzo, il venditore può recedere dal contratto.

70 Il contratto di vendita di cose mobili
Perdita della proprietà Il venditore deve garantire che la cosa venduta non sia rivendicata da un terzo in virtù di diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto (la “garanzia per evizione”). Nel caso in cui la cosa acquistata sia interamente rivendicata da un terzo, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere la restituzione del prezzo pagato e degli interessi, il rimborso delle spese, incluse le spese giudiziali e stragiudiziali, e il risarcimento di eventuali danni.

71 Il contratto di vendita di cose mobili
Difetti Il venditore risponde verso il compratore delle qualità promesse e dei difetti che privano o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata. È nullo qualunque patto che esclude o limita l’obbligo di garanzia se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa. Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita. Per quanto riguarda i difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, il venditore ne risponde solo qualora ne abbia dichiarato l’assenza.

72 Il contratto di vendita di cose mobili
Verifica Il compratore deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e qualora ne scopra dei difetti, di cui il venditore è responsabile, deve dargliene immediatamente notizia. Diversamente, la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l’ordinaria verifica.

73 Il contratto di vendita di cose mobili
Azione redibitoria o estimatoria In caso di difetti della cosa, il compratore può chiedere la risoluzione della vendita (azione redibitoria) o il risarcimento per il minor valore della cosa (azione estimatoria). Tuttavia, quando l’indennità per la diminuzione di valore corrisponde all’ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione della vendita. Se la vendita ha per oggetto cose sostituibili, il compratore può anche domandare, in sostituzione, altre cose dello stesso genere. La risoluzione della vendita può essere chiesta anche in caso di perimento della cosa a causa di difetti della stessa o per caso fortuito.

74 Il contratto di vendita di cose mobili
Effetti della risoluzione del contratto Il compratore deve restituire al venditore la cosa e gli utili ricavati. Il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, nel caso in cui un terzo abbia rivendicato la proprietà della cosa, le spese di causa, i disborsi, nonché eventuali danni direttamente cagionati al compratore dalla consegna di merce difettosa. Il venditore deve risarcire il maggior danno, salvo che provi di non avere alcuna colpa.

75 Il contratto di vendita di cose mobili
Prescrizione Ad oggi, le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono, in genere, con il decorso di 2 anni dalla consegna della cosa al compratore. Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere a condizione che l’esistenza di tali difetti sia stata notificata al venditore entro 2 anni dalla consegna. Inoltre, qualora i difetti di un oggetto (mobile) integrato in un’opera ne cagionino un danno, il termine di prescrizione è di 5 anni.

76 Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
Grazie per l’attenzione e arrivederci


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