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La società Art. 2247 c.c. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica.

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1 La società Art c.c. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

2 La società _ caratteri essenziali
Pluralità dei soci Conferimento di beni (denaro o beni in natura) o servizi (prestazioni lavorative o professionali) da parte dei soci Esercizio in comune di un'attività economica (oggetto sociale) Divisione degli utili (ovvero delle perdite) – proporzionale al conferimento effettuato dal singolo socio. (divieto patto leonino) Caso particolare: le cooperative obiettivo fornire ai soci condizioni più vantaggiose rispetto al mercato fine mutualistico

3 La società _ forma Forma del contratto varia a seconda del tipo di società: Può essere concluso oralmente (soc. di persone) o tramite un comportamento significativo (soc. Di fatto) Atto pubblico (soc. di capitali) E' importante stabilire la nazionalità della società: Hanno nazionalità italiana tutte le soc. costituite in Italia anche se svolgono la loro attività all'estero. Alle società costituite all'estero si applica la normativa italiana se hanno n Italia la sede amministrativa oppure l'oggetto principale della loro attività.

4 La società _ soggetto giuridico autonomo
Autonomia patrimoniale Nella società, imprenditori non sono i singoli soci, ma la società intesa come soggetto giuridico autonomo. La società è titolare di diritti e obblighi. La separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci viene chiamata autonomia patrimoniale

5 La società _ soggetto giuridico autonomo
Autonomia patrimoniale perfetta se i soci non rispondono mai dei debiti della società-> la separazione tra i patrimoni della società e personale è perfetta Autonomia patrimoniale imperfetta se i soci (o alcuni di essi) possono essere chiamati personalmente a rispondere dei debiti della società La responsabilità patrimoniale del socio per i debiti della società è solo sussidiaria = beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale

6 La società _ soggetto giuridico autonomo
Solo le società di capitali, in quanto dotate di autonomia patrimoniale perfetta, hanno la personalità giuridica.

7 I tipi sociali La legge disciplina 6 tipi di società:
Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) Società a responsabilità limitata (s.r.l.) Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.a. o s.a.p.a.)

8 I tipi sociali Art c.c. stabilisce che le società commerciali possono adottare uno qualunque di questi tipi a eccezione di quello della società semplice viceversa la società che non esercita un'attività commerciale può rivestire sia la forma della società semplice sia quella delle altre società

9 I tipi sociali Principio di tipicità: non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei 6 tipi previsti e disciplinati dal codice civile

10 I tipi sociali Le società commerciali vanno considerate imprese commerciali pertanto ad esse si applicano le disposizione definite come Statuto dell'imprenditore commerciale: Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese Obbligo di tenere le scritture contabili previste dalla legge Assoggettamento a fallimento in caso di insolvenza

11 Società di persone e società di capitali
società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società a responsabilità limitata Società per azioni Società in accomandita per azioni

12 Società di persone e società di capitali
Differenze riguardano: Autonomia patrimoniale Amministrazione della società Controllo sulla gestione sociale Cessione delle quote modificazione del contratto sociale Rilevanza delle vicende personali del socio

13 Società di persone e società di capitali
Autonomia patrimoniale: Società di persone Imperfetta Società di capitali Perfetta

14 Società di persone e società di capitali
Amministrazione: Società di persone Spetta ai soci La qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore Società di capitali

15 Società di persone e società di capitali
Controllo sulla gestione: Società di persone Il socio ha poteri di controllo diretti Il socio può controllare l'andamento della società solo attraverso un organo di controllo (collegio sindacale o comitato di sorveglianza) Società di capitali

16 Società di persone e società di capitali
Cessione delle quote: Società di persone Subordinata al consenso di tutti i soci La quota, salvo diversa previsione dello statuto, può essere trasferita liberamente a terzi Società di capitali

17 Società di persone e società di capitali
Modificazione contratto sociale: (trasferimento sede, cambiamento oggetto sociale ecc.) Società di persone Devono avvenire all'unanimità Società di capitali A maggioranza

18 Società di persone e società di capitali
Rilevanza delle vicende personali del socio: Non può svolgere attività in concorrenza Il fallimento personale del socio comporta la sua esclusione di diritto L'interdizione o inabilitazione o condanna alla interdizione dai pubblici uffici, possono determinare la sua esclusione La morte del socio NON comporta l'ingresso automatico dei suoi eredi nella società Società di persone Società di capitali Non hanno rilevanza

19 Società semplice_normativa comune delle soc. di persone
Società semplice è il tipo più elementare Non può essere utilizzata per l'esercizio delle attività commerciali Non è soggetta all'iscrizione presso il registro delle imprese In caso d'insolvenza non può essere dichiarata fallita E' adottata per l'esercizio di attività di modeste dimensioni e per lo svolgimento di attività agricole o professionali

20 Società semplice_normativa comune delle soc. di persone
Da un punto di vista giuridico le norme sulla società semplice del cod. civ. (artt – 2290) costituiscono un nucleo di norme applicabili anche alle altre società di persone. Il codice civile regola in maniera assai dettagliata la società semplice, mentre per la s.n.c. e la s.a.s. si limita a dettare alcune norme a loro specifiche, rinviando, per ciò che non è espressamente previsto alla disciplina della s.s.

21 Società semplice_costituzione
Forma: il contratto sociale (atto costitutivo) non richiede alcuna forma particolare. N.B. se i conferimenti dei soci hanno a oggetto beni immobili, l'atto scritto è necessario pena nullità. L'atto costitutivo può essere modificato in ogni momento solo all'unanimità. Lo stesso atto costitutivo può derogare a questo principio prevedendo che tutte o alcune modificazioni possano essere approvate NON all'unanimità ma a maggioranza.

22 Società semplice_conferimenti
Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti necessari per l'esercizio in comune dell'attività economica. al momento della costituzione o entro il termine fissato dall'atto costitutivo. Conferimenti possono avere ad oggetto: Beni in natura Denaro Crediti Attività lavorativa: socio d'opera

23 Società semplice_la responsabilità dei soci per i debiti sociali
Autonomia patrimoniale imperfetta per la società semplice è ancora più attenuata rispetto alle altre società di persone I creditori possono far valere i propri crediti indifferentemente nei confronti della società o dei singoli soci. Unica tutela = i soci possono chiedere ai creditori la preventiva escussione del patrimonio sociale, a patto che indichino i beni sui quali i creditori della società possano facilmente soddisfarsi

24 Società semplice_la responsabilità dei soci per i debiti sociali
Beneficio d'escussione vantaggio accordato in via generale ai soci di società di persone I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dal socio se non dopo aver aggredito infruttuosamente il patrimonio sociale. Nella società semplice: il creditore può agire immediatamente contro il socio senza dover dimostrare nulla; spetta al socio indicare al creditore i beni della società sui quali potersi soddisfare

25 Società semplice_la responsabilità dei soci per i debiti sociali
Illimitata i soci rispondono con tutto il loro patrimonio presente e futuro Solidale a ogni socio può essere richiesto il pagamento dell’intero credito a prescindere dall’entità della sua quota di partecipazione. Il socio può poi proporre azione di regresso contro gli altri soci.

26 Società semplice _ la responsabilità dei soci per i debiti sociali
Deroga al principio di responsabilità illimitata e solidale Uno specifico accordo può prevedere la responsabilità limitata. Devono sussistere alcune condizioni: Il patto non può riguardare i soci che hanno agito in nome e per conto della società (cioè gli amministratori) Deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

27 Società semplice_la responsabilità delle società per i debiti personali
La società non risponde dei debiti personali del socio Il creditore personale del socio non può aggredire il patrimonio della società per soddisfare il suo credito

28 Società semplice_la responsabilità delle società per i debiti personali
Il creditore personale del socio può: Soddisfarsi sugli utili che la società dovrebbe ripartire al debitore Chiedere alla società la liquidazione della quota del debitore, in questo caso il valore della quota di partecipazione del debitore viene convertito in una somma di denaro. Con la liquidazione della quota il debitore viene automaticamente escluso dalla società Far sequestrare i beni residui che, in sede di liquidazione della società, dovrebbero essere restituiti al socio dopo il pagamento integrale dei debiti sociali.

29 Società semplice _ l'amministrazione della società
Amministrare = realizzare tutti quegli atti necessari a svolgere l'attività economica e quindi a raggiungere lo scopo pratico per cui la società è stata costituita. Atti di gestione

30 Società semplice _ l'amministrazione della società
Nella società semplice l'amministrazione può essere: Disgiuntiva l'amministrazione della società spetta singolarmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Congiuntiva gli atti di gestione devono essere compiuti con il consenso dei soci (all’unanimità o a maggioranza). Il singolo socio può compiere atti in autonomia solo se urgenti. Mista i soci possono scegliere tipi intermedi di amministrazione. Possono stabilire che una certa categoria di atti sia compiuta disgiuntamente da tutti i soci ( per es. atti di ordinaria amministrazione) e che altri tipi di atti (di straordinaria amministrazione) debbano invece essere conclusi congiuntamente con il consenso di tutti i soci o della maggioranza.

31 Società semplice _ la rappresentanza
Gli amministratori hanno il potere di compiere atti giuridici che producono i loro effetti direttamente in capo alla società Egli ha la rappresentanza della società Il potere di rappresentanza riguarda: Attività negoziale Costituzione in giudizio La nomina dell'amministratore può essere fatta dai soci nell'atto costitutivo oppure con atto separato, contemporaneo o successivo

32 Società semplice _ diritti degli amministratori
Tra società e amministratori rapporto fiduciario = mandato Pertanto gli amministratori (mandatari) hanno diritto di: Realizzare tutti quegli atti che ritengono necessari o anche solo opportuni pe gli interessi della società Percepire il compenso stabilito dai soci

33 Società semplice_ obblighi degli amministratori
Gli amministratori hanno l'obbligo di amministrare con la diligenza del mandatario: Tutelare gli interessi della società Evitare di porsi in situazione di conflitto di interessi con essa Informare la società degli affari più importanti Presentare il rendiconto della amministrazione Consentire ai soci di controllare il suo operato secondo le modalità previste dalla legge e dall'atto costitutivo Osservare tutte le altre prescrizioni poste a suo carico dalla legge o dall'atto costitutivo

34 Società semplice _ responsabilità degli amministratori
Gli amministratori che con dolo oppure con colpa non adempiano ai loro doveri, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni causati dalla società. La società può proporre azione di responsabilità Responsabilità solidale nel caso di più amministratori, la società può chiedere il risarcimento a uno qualunque di essi. E' data possibilità all'amministratore di dimostrare la propria mancanza di colpa

35 Società semplice _ revoca e controllo
La società può revocare gli amministratoriCessano dalla carica Presupposti della revoca diversi a seconda che gli amministratori siano stati nominati con il contratto sociale o con atto separato. Funzione di controllo  spetta indistintamente a ciascun socio

36 Società semplice _ ripartizione utili e perdite
Gli utili devono risultare dal rendiconto Il rendiconto sia approvato dai soci Il socio ha diritto alla ripartizione di tutti gli utili una ripartizione di una sola parte è possibile solo se espressamente prevista dall'atto costitutivo o se accettata dall'unanimità dei soci Criteri di ripartizione liberamente definiti dall'atto costitutivo se non espressi dalla legge (art c.c.): Proporzionalmente al conferimento Se non è specificato valore dei conferimenti in parti uguali Se conferimento è attività lavorativa definirà il giudice secondo equità

37 Società semplice _ cause di scioglimento
Decorso il termine Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di raggiungimento Volontà di tutti i soci Venir meno della pluralità dei soci (può essere ripristinata entro 6 mesi) Altre cause previste dal contratto sociale

38 Società semplice _ liquidazione ed estinzione della società
Verificata la causa di scioglimento: l'ordinaria attività economica cessa problema Trasformare in denaro liquido il patrimonio della società al fine sia di pagare tutti i debiti della società, sia di distribuire tra i soci l'eventuale attivo che residui dopo l'estinzione di tutte le passività.

39 Società semplice _ liquidazione ed estinzione della società
Convertire il patrimonio sociale in denaro liquido Liquidazione Per le società semplici non è un obbligo giuridico ma è tuttavia necessaria. Amministratori in carica fino all'inizio della liquidazione

40 Società semplice _ liquidazione ed estinzione della società
Modalità di liquidazione Stabilite nell'atto costitutivo o con atto successivo o in mancanza di accordo tra i soci gli stessi nominano uno più liquidatori (tra i soci o estranei alla società). Se manca accordo su nomina  decide il Presidente del Tribunale I liquidatori possono essere gli amministratori ai quali non si applicherebbero più le norme che regolano il rapporto di amministrazione

41 Società semplice _ liquidazione ed estinzione della società
Liquidatori possono essere revocati: All'unanimità dei soci Dal Presidente del tribunale Solo per giusta causa

42 Società semplice _ liquidazione ed estinzione della società
La società si estingue con la chiusura della liquidazione. La chiusura deve essere effettiva e sostanziale tutte le pendenze devono essere estinte

43 Società semplice _ scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
E' possibile che durante la vita della società nuovi soci entrino e alcuni soci escano. Scioglimento del rapporto sociale solo in relazione al socio uscente La società continua nella sua attività: si pone il problema di regolare i diritti del socio uscente o dei suoi eredi

44 Società semplice _ scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Cause: Morte - Recesso Liquidazione quota agli erede Scioglimento società Subentro eredi, se d'accordo Quando la società è a tempo indeterminato o la sua durata è prevista per tutta la vita del socio Nei casi previsti dal contratto sociale Per giusta causa-> fatto che renda problematica la permanenza del socio Atto unilaterale recettizio: non richiede approvazione altri soci

45 Società semplice _ scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Cessione quote esclusione Al socio uscente si sostituisce il nuovo socio senza liquidazione della quota richiede approvazione altri soci Diritto – fallimento del socio Deliberata della società – es. arrecato danni alla società Provvedimento solo eventuale rimesso a decisione dei soci – opposizione del socio entro 30 gg

46 Società semplice _ liquidazione della quota
La società deve corrispondere al socio uscente o ai suoi eredi una somma di denaro pari al valore della quota Determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica la cessazione e pagato entro 6 mesi

47 Società in nome collettivo _ caratteristiche
Società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali "Normalmente" ha ad oggetto l'esercizio di attività commerciali di dimensioni medio – piccole. Soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese e alla scrittura di scritture contabili Soggetta a fallimento

48 Società in nome collettivo _ differenze con la s.s.
Inefficacia nei confronti dei terzi del patto che limita la responsabilità Obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale Impossibilità per il creditore particolare del socio di ottenere la liquidazione della quota di questi fino a quando la società è in vita

49 Società in nome collettivo _ atto costitutivo
Forma: iscrizione della società con il deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese

50 Società in nome collettivo _ atto costitutivo
Contenuto: Generalità dei soci Ragione sociale Indicazione dei soci che hanno la rappresentanza e il potere di amministrare Sede della società Oggetto sociale Conferimenti di ogni singolo socio e il valore a essi attribuito Quota di partecipazione di ciascun socio Criteri di ripartizione utili e perdite Durata della società

51 Società in nome collettivo _ modifiche all'atto costitutivo
Solo con il consenso di tutti i soci (salvo patto contrario) Ogni modificazione deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni Le modifiche NON iscritte NON sono opponibili a terzi (a meno che non si dimostri che questi ne erano a conoscenza) Nel caso di riduzione del capitale sociale: Approvazione di tutti i soci Possibilità per i creditori che si ritengano danneggiati di proporre opposizione

52 Società in nome collettivo _ rappresentanza
Amministrazione: Rapporto di mandato Operare nell'esclusivo interesse della società Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli atti societari che vi siano soggetti (es. cambio sede legale) Obbligo di tenere la contabilità civile e fiscale Rappresentanza sostanziale e processuale N.B. se la società è amministrata un concreto da un soggetto diverso da quello che risulta dall'atto costitutivo (amm.re di fatto) è tenuto a osservare gli obblighi posti a carico degli amministratori

53 Società in nome collettivo _ rappresentanza
Amministrazione: Rapporto di mandato Operare nell'esclusivo interesse della società Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli atti societari che vi siano soggetti (es. cambio sede legale) Obbligo di tenere la contabilità civile e fiscale Rappresentanza sostanziale e processuale N.B. se la società è amministrata un concreto da un soggetto diverso da quello che risulta dall'atto costitutivo (amm.re di fatto) è tenuto a osservare gli obblighi posti a carico degli amministratori

54 Società in nome collettivo _ rappresentanza
Divieto di concorrenza: Gli amministratori e tutti i soci non possono fare concorrenza alla società. Attività concorrenziale vietata quando: il socio è titolare di una ditta individuale partecipa come socio illimitatamente responsabile ad una società di persone Divieto non opera se socio di una società di capitali

55 Società in nome collettivo _ rappresentanza
Divieto di concorrenza: Derogato con il consenso degli altri soci: espresso risulta dall'atto costitutivo o da una successiva deliberazione Presunto se il socio svolgeva già l'attività concorrenziale nel momento in cui la società è stata costituita e se gli altri soci ne erano a conoscenza

56 Società in nome collettivo _ rappresentanza
Divieto di concorrenza: Sanzioni: risarcimento Esclusione dalla società

57 Fallimento della società
Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione Scioglimento: stesse cause previste per la società semplice: Decorso il termine Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di raggiungimento Volontà di tutti i soci Venir meno della pluralità dei soci Altre cause previste dal contratto sociale Fallimento della società

58 Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione
Al verificarsi di una causa di scioglimento la società viene posta in liquidazione con la nomina dei liquidatori. Nel caso di dichiarazione di fallimento la liquidazione viene fatta dal curatore fallimentare nominato dal Tribunale.

59 Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione
Finite le operazioni di liquidazione, i liquidatori devono predisporre e comunicare ai soci: Il bilancio finale di liquidazione Il piano di riparto dell'attivo residuo ai soci Due mesi per impugnare questi atti altrimenti diventano definitivi con l'approvazione da parte dei soci.

60 Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione
Dopo approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori hanno l'obbligo di depositare, presso il registro delle imprese, l'istanza di cancellazione. Ultimo atto della società

61 Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione
N.B. in caso di debiti non pagati nonostante la cancellazione della società, i soci continuano a rispondere con il proprio patrimonio personale. Se però il fatto è dipeso da colpa dei liquidatori, il creditore insoddisfatto può richiedere il pagamento, oltre che ai soci, agli stessi liquidatori

62 Società in accomandita semplice_ generalità
I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota di partecipazione

63 Società in accomandita semplice_ generalità
Obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese Soggette a fallimento

64 Società in accomandita semplice_ differenze con la s.n.c.
Due diverse categorie di soci: Accomandatari Accomandanti-> usufruiscono del beneficio della responsabilità limitata N.B. la società in accomandita per aioni è diversa in quanto società di capitali nella quale il capitale sociale è rappresentato da azioni.

65 Società in accomandita semplice_ atto costitutivo
Forma: Scrittura privata autenticata o Atto pubblico Deve indicare quali soci assumono la veste di soci accomandatari e quali quella di soci accomandanti un socio accomandatario (se comparisse solo il nome di un accomandante questi risponderebbe delle obbligazioni come un accomandatario!)

66 Società in accomandita semplice_ soci accomandatari
La s.a.s. può essere amministrata solo da che siano accomandatari. Se l'amministrazione spetta a tutti i soci si applicano le regole dell'amministrazione disgiuntiva. Nomina degli amministrazione su atto costitutivo o atto successivo. Revoca amministratori solo per giusta causa

67 Società in accomandita semplice_ soci accomandatari
Perché l'amministrazione spetta ai soci accomandatari? Poiché essi hanno un interesse più forte ad amministrare bene la società. La quota del socio accomandatario può essere trasmessa per atto tra vivi oppure per causa di morte.

68 Società in accomandita semplice_ soci accomandanti
Non possono amministrare la società né averne la rappresentanza. Possono compiere atti specifici in nome e per conto della società ma solo con procura speciale rilasciata per singoli affari.

69 Società in accomandita semplice_ soci accomandanti
Diritti: Percezione utili Comunicazione annuale del bilancio Consultazione dei libri sociali e di altra documentazione della società Rilascio autorizzazioni e parrei su specifiche questioni e atti di ispezione e sorveglianza

70 Società in accomandita semplice_ soci accomandanti
Trasmissione quota: Per causa di morte  regole per la società semplice MA sono frequenti negli atti costitutivi le clausole di consolidamento per cui la quota del deceduto viene a consolidarsi in capo ai soci superstiti in proporzione alle quote possedute; nel caso bisognerà liquidare agli eredi il valore della quota del defunto; Tra vivi con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale

71 Società in accomandita semplice_ soci accomandanti
Divieto di amministrare = divieto di ingerenza Due tipi di sanzioni: La responsabilità illimitata perde il beneficio ed è tenuto a rispondere senza limiti per i debiti sociali L'esclusione a seguito della violazione del divieto di ingerenza che costituisce anche inadempimento dell'atto costitutivo

72 Società in accomandita semplice_ scioglimento, liquidazione e cancellazione
stesse cause previste per la s.s. e la s.n.c: Decorso il termine Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di raggiungimento Volontà di tutti i soci Venir meno della pluralità dei soci Altre cause previste dal contratto sociale Fallimento della società Estinzione di una delle due categorie di soci

73 Società in accomandita semplice_ scioglimento, liquidazione e cancellazione
evitato se, entro sei mesi, la categoria estinta sia ricostituita. Se sono venuti a mancare i soci accomandatari, i soci accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio: - Può compiere solo atti di ordinaria amministrazione; Non diventa socio accomandatario e non assume responsabilità illimitata Nominato il nuovo socio accomandatario decade dalla carica

74 Società in accomandita semplice_ scioglimento, liquidazione e cancellazione
Allo scioglimento segue la liquidazione e quindi la cancellazione dal registro delle imprese. Se dalla liquidazione residuano creditori sociali questi potranno pretendere il pagamento da: Liquidatori Soci accomandatari Soci accomandanti solo nei limiti della quota liquidata

75 Società per azioni _ caratteristiche fondamentali
Società di capitali Autonomia patrimoniale perfetta Personalità giuridica Quote di partecipazioni = azioni

76 Società per azioni _ finalità
Vantaggi limitazione responsabilità possibilità di raccogliere presso un numero indeterminato di soggetti capitali, attraverso l'emissione e la circolazione delle azioni (o altri titoli di debito – es. obbligazioni) Svantaggi Onerosità della costituzione occorre capitale sociale di minimo Euro Organizzazione interna e funzionamento complessi

77 Società per azioni _ ruolo azionisti
S.p.a di tipo familiare = a ristretta base azionaria La proprietà (azionisti) e il controllo di governo (amministratori) coincidono in sostanza nelle stesse persone fisiche

78 Società per azioni _ ruolo azionisti
Grande s.p.a. = a grande base azionaria La proprietà e il controllo divergono: la prima (proprietà) spetta a una massa indistinta di azionisti La seconda (controllo)ad amministratori (management) nominati d aun piccolo ma determinato gruppo di potere Questa situazione pone problemi di corporate governance ovvero di trasparenza di governo e tutela degli azionisti di minoranza

79 Società per azioni _ mercato finanziario
Le grandi s.p.a. collocano presso il pubblico dei risparmiatori i titoli di propria emissione (es. azioni, obbligazioni) venendo così a influire anche su diritti dei risparmiatori e, in generale sul mercato finanziario e del capitale di rischio Così chiamato perché non da al risparmiatore diritto di ottenerne in ogni caso la restituzione ma è soggetto a incrementarsi o ridursi a seconda dell'andamento di mercato e dei risultati di gestione

80 Società per azioni _ mercato finanziario
La legge distingue due diverse categorie di s.p.a.: Che non fanno ricorso al capitale di rischio Che fanno ricorso al capitale di rischio Quotate in borsa – possono essere negoziate sul mercato regolamentato di borsa Non quotate in borsa ma che collocano le proprie azioni in misura rilevante e diffusa presso il pubblico dei risparmiatori (tramite circuiti della normale intermediazione mobiliare che fa capo alle banche, alle SIM e agli altri operatori finanziaria autorizzati)

81 Società per azioni _ mercato finanziario
Per s.p.a. che NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si applicano le norme generali e ordinarie previste dal codice civile (artt – 2510 c.c.) Per s.p.a. non quotate MA che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si applicano anche alcune disposizioni particolari a maggior garanzia degli azionisti Per s.p.a. quotate si applicano anche le norme speciali poste a tutela del mercato finanziario e contenute nel D.Lgs , n. 58 (Testo unico sull'intermediazione finanziaria)

82 Società per azioni _ quando l'azionista è un'altra società
E' frequente che le azioni di una s.p.a. siano detenute da un'altra s.p.a. Situazione disciplinata dall'art c.c. "soc. controllate e collegate" Controllate: Società in cui un'altra società detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria Società in cui un'altra società detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria Società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali

83 Società per azioni _ quando l'azionista è un'altra società
Per le società quotate, la legge (art. 93 del T.U. 58/98) fornisce un'apposita definizione di controllo che specifica la nozione di influenza dominante: In forza di un contratto o di una clausola statutaria In forza di tanti voti che un singolo socio possa esercitare nell'assemblea ordinaria in base ad accordi con altri soci (--> patti parasociali) Collegate: le società sulle qualcun'altra società esercita un'influenza notevole (almeno il 20% dei voti nella assemblea ordinaria)

84 Società per azioni _ gruppo societario
Il gruppo societario è oggi il vero protagonista del mercato e del sistema produttivo e commerciale. Il gruppo si forma nel caso in cui la società A ottenga il controllo della società B gli azionisti di maggioranza di A si troveranno a controllare anche B Occorre che tutte le società controllate da una stessa società (capogruppo – holding) siano soggette ad un indirizzo imprenditoriale unitario L'andamento complessivo del gruppo (rappresentato dal bilancio consolidato) costituisce la sintesi dell'andamento di ogni singola società.

85 Società per azioni _ gruppo societario
La creazione di un gruppo societario contraddistinto da una politica imprenditoriale unitaria persegue le seguenti finalità: Frazionare l'attività di un'unica impresa in un maggior numero di società capaci di usufruire di più vantaggiose economie di scala e penetrare più direttamente ed efficacemente nel mercato Ampliare i settori di investimento Ampliare la capacità di controllo di un determinato azionista

86 Società per azioni _ gruppo societario
La holding può avere ad oggetto sia l'esercizio di attività produttive sia esclusivamente la partecipazione in altre società (= holding pura o finanziaria). Se invece la società capogruppo ha ad oggetto sia l'attività produttiva sia la partecipazione azionaria in altre società si dice che la holding è mista. Una delle finalità del gruppo è quella di poter operare con società dislocate in varie aree geografiche e spesso con nazionalità diverse. Si parla di multinazionali = società che attraverso società partecipate opera in una molteplicità di paesi. Dal punto di vista giuridico ogni società è soggetta alla legge dello Stato nella quale ha sede.

87 Società per azioni _ gruppo societario
Artt sexies c.c. dettano alcuni principi fondamentali per i gruppi societari: Esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento si presume in presenza dei criteri di controllo di cui all'art c.c. La società controllata deve rendere di pubblico dominio l'esistenza del rapporto di controllo mediante iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e mediante la sua espressa indicazione nella corrispondenza e negli atti societari Nel bilancio della società controllata devono essere indicati i dati essenziali del bilancio della capogruppo e anche i rapporti intercorsi con questa e le altre società del gruppo

88 Società per azioni _ gruppo societario
La società capogruppo ha l'obbligo di gestire la società controllata secondo correttezza e a tutela sia dei soci, sia dei creditori di quest'ultima I soci e i creditori della società controllata possono agire contro la società capogruppo per chiedere il risarcimento dei danni che quest'ultima abbia loro causato nella gestione; l'azione diretta contro la capogruppo può essere proposta solo dopo che gli stessi abbiano richiesto inutilmente il risarcimento alla controllata.


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