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La nuova Politica Agricola Comunitaria

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Presentazione sul tema: "La nuova Politica Agricola Comunitaria"— Transcript della presentazione:

1 La nuova Politica Agricola Comunitaria
06/04/2017 Facoltà di Agraria Perugia, 7 ottobre 2004 Le scelte imprenditoriali di fronte ai nuovi scenari: lo studio di casi La nuova Politica Agricola Comunitaria Angelo Frascarelli Università di Perugia Dipartimento di Scienze Economiche ed Estimative Borgo XX Giugno, Perugia Tel ; Fax

2 Riforma Fischler: i 6 punti chiave
06/04/2017 Riforma Fischler: i 6 punti chiave Disaccoppiamento totale Condizionalità ecologica Modulazione Incremento del 2° pilastro della PAC (sviluppo rurale) Disciplina finanziaria Riforme di alcune Ocm (latte, riso, foraggi essiccati, tabacco, olio di oliva)

3 PREVISIONI FINANZIARIE 2004-2006 DELL'UE A 25 (milioni di euro)
43%

4 Prospettive finanziarie 2007 – 2013

5 Un obiettivo della nuova Pac
Un obiettivo della nuova Pac. Sostenere il reddito e giustificare la spesa agricola Sostenere il reddito degli agricoltori Giustificare meglio la spesa destinata al settore agricolo Ottenere dagli agricoltori come contropartita: - qualità degli alimenti; - tutela dell’ambiente e del benessere degli animali; - salvaguardia dei paesaggi e del patrimonio culturale.

6 il disaccoppiamento

7 Il pagamento unico per azienda
DATI DESCRIZIONE Importo di riferimento. Equivale alla media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, relativamente ai regimi di sostegno disaccoppiati. Numero di ettari = numero di titoli. Pari al numero medio triennale di ettari che hanno dato origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggiera. Numero e valore dei titoli. Il numero dei titoli è uguale al numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero di ettari.

8 La gestione del pagamento unico per azienda
il calcolo del pagamento unico per azienda

9 Azienda a seminativi a Perugia collina interna (1)

10 Azienda a seminativi a Perugia collina interna (2)

11 Azienda a seminativi a Perugia collina interna (3)

12 Azienda a seminativi a Perugia collina interna (4)

13 Azienda zootecnica a Perugia collina interna (1)

14 Azienda zootecnica a Perugia collina interna (2)

15 Azienda zootecnica a Perugia collina interna (3)

16 Esempi: due aziende

17 Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (1)
ARGOMENTO OPZIONI DECISIONI GOVERNO Entrata in vigore Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime di pagamento unico per azienda entro il 1° gennaio 2005 o il 1° gennaio 2006 o il 1° gennaio 2007. L’entrata in vigore del regime di pagamento unico è fissata al 1° gennaio 2005. Disaccoppia-mento parziale Gli Stati membri possono mantenere accoppiati alcuni pagamenti per i seminativi (25% seminativi o 40% supplemento grano duro), per le carni bovine (vacca nutrice, bovini maschi, macellazione) e per le carni ovicaprine. Disaccoppiamento totale. Esclusione delle sementi dal regime unico di pagamento Gli Stati membri possono decidere di escludere dal regime unico di pagamento gli aiuti relativi al settore delle sementi. Esclusione delle sementi dal disaccoppiamento.

18 Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (2)
ARGOMENTO OPZIONI DECISIONI GOVERNO Anticipo del disaccoppiamento per i prodotti lattiero-caseari Lo Stato membro può decidere che gli importi dei prodotti lattiero-caseari siano inclusi nel regime unico di pagamento a decorrere dal 2005, anziché dal 2007. Attuazione del disaccoppiamento dei pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario al 2006. Regionalizzazione Gli Stati membri hanno la possibilità di regionalizzare l’aiuto, con un pagamento uniforme a livello di zona omogenea sugli ettari ammissibili. Escluso il ricorso alla regionalizzazione. Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità (art. 69) Gli stati membri possono destinare fino al 10% del loro plafond nazionale (e settoriale) di aiuti per incoraggiare tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per la conservazione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Attuazione dell’art. 69 nel settore dei seminativi, della carni bovine e carni ovicaprine.

19 Attuazione art. 69: pagamenti supplementari

20 Art. 69: pagamenti supplementari ai seminativi
PLAFOND NAZIONALE COLTURE A PREMIO PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE 138,39 milioni di euro grano duro utilizzazione di sementi certificate (elenco), esenti da contaminazione da ogm, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%; 30-80 euro/ha grano tenero utilizzazione di sementi certificate dall’ENSE, esenti da contaminazione da ogm; mais utilizzazione di sementi certificate esenti da contaminazione da ogm; seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa) applicazione obbligatoria, attraverso l’utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm, dell’avvicendamento almeno biennale, che includa: - le colture miglioratrici della fertilità del terreno o - le colture da rinnovo nell’ambito dei seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa).

21 Art. 69: pagamenti supplementari alle carni bovine
PLAFOND NAZIONALE CAPI A PREMIO PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE 31,43 milioni di euro vacche nutrici Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze specializzate da carne: iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici. 30-80 euro/capo vacche nutrici a duplice attitudine Vacche nutrici a duplice attitudine (elencate nell’allegato B): rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera. vacche nutrici di razze diverse bovini tra 8-20 mesi Vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi: possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA; obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera Bovini macellati Bovini macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi ed etichettati da un organizzazione autorizzata dal Mipaf all’etichettatura: permanenza nell’allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione; indicazione in etichetta della denominazione dell’azienda di allevamento del bovino.

22 Art. 69: pagamenti supplementari alle carni ovine e caprine
PLAFOND NAZIONALE CAPI A PREMIO PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE 8,67 milioni di euro capi ovini e caprini Allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni. 3-10 euro/capo

23 Pagamenti disaccoppiati ed accoppiati
(che entrano nel regime unico per azienda) PAGAMENTI CHE RIMANGONO ACCOPPIATI seminativi, compreso il pagamento supplementare al grano duro e il set aside; leguminose da granella (ceci, lenticchie e vecce); riso (parte); carni bovine; carni ovi caprine; foraggi essiccati (parte); prodotti lattiero caseari (dal 2006). olio di oliva (dal 2006); tabacco (dal 2006); barbabietola ??? (è in discussione una proposta di riforma). ortofrutticoli trasformati; riso (453 euro/ha); foraggi essiccati (parte, 33 euro/t); premio alla qualità del grano duro (40 euro/ha, zone tradizionali); piante proteiche (55,57 euro/ha); colture energetiche (45 euro/ha); sementi; patate da fecola (66,32 euro/t); aiuti supplementari ai sensi dell’art. 69; frutta a guscio (241,50 euro/ha); olio di oliva; tabacco.

24 La gestione dei nuovi diritti
utilizzazione dei diritti

25 Utilizzazione dei diritti standard
Uso dei diritti standard L’agricoltore titolare di un diritto all’aiuto può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”. Ettari ammissibili per l’uso dei diritti standard Qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse: le colture permanenti, gli ortofrutticoli freschi, gli ortofrutticoli da destinare alla trasformazione, le patate, le colture forestali e gli usi non agricoli. Disponibilità delle parcelle agricole Tali parcelle devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di 10 mesi, a partire dall’11 novembre 2004.

26 Utilizzazione dei diritti di ritiro
Uso dei diritti di ritiro L’agricoltore titolare di un diritto di ritiro può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile al diritto di ritiro”. Ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro Qualunque superficie agricola investita presa dai seminativi, escluse: le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o pascoli permanenti. Precedenza I diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto. Disponibilità delle parcelle agricole Tali parcelle devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di 10 mesi, a partire dall’11 novembre 2004.

27 Le virtù del disaccoppiamento (1)
Il DISACCOPPIAMENTO è il vero punto qualificante ed innovativo: la vera sfida. Le virtù del DISACCOPPIAMENTO riduce le distorsioni e le coltivazioni speculative; orienta il mercato; rende il sostegno più trasparente (questo è uno svantaggio per chi non ha interesse a renderlo trasparente); rende il sostegno più esplicitamente condizionabile a requisiti o comportamenti specifici; dovrebbe semplificare il sistema.

28 Le virtù del disaccoppiamento (2)
Il DISACCOPPIAMENTO è una minaccia? E’ il primo passo verso lo smantellamento degli aiuti? Forse si, nel medio periodo potrebbe rendersi necessaria una ulteriore riforma del sostegno in agricoltura, verso un nuovo riaccoppiamento. Ma il disaccoppiamento è anche una concreta opportunità per gli agricoltori Non più condizionamenti sulle scelte colturali. Una sola domanda anziché tante domande di aiuto. Per le imprese, i ricavi non possono che aumentare.

29 I rischi del disaccoppiamento (1)
Problemi di per i giovani agricoltori Il disaccoppiamento crea un ulteriore barriera all’ingresso di giovani agricoltori. Problemi di equità Il disaccoppiamento cristallizza lo status quo, creando situazioni di disparità: tra produttori, dovute al loro diverso comportamento nel periodo ; in molti casi ciò potrebbe penalizzare proprio chi aveva in corso una buona pratica agricola, mediante rotazione agrarie; tra territori (cristallizzazione delle disparità territoriali). Comunque si rischia, se non di determinare varietà di situazioni in termini dei diritti all’aiuto, che potrebbe finire col trattare in modo assai diverso soggetti sostanzialmente simili.

30 I rischi del disaccoppiamento (2)
Effetti sul mercato degli affitti Effetti sul mercato fondiario Problemi di gestione La delicata fase di definizione ed attribuzione dei diritti e la successiva fase della loro gestione potrà risultare di non facile applicazione

31 I rischi del disaccoppiamento (3)
Effetto sulle economie locali svantaggiate In alcune realtà il disaccoppiamento potrebbe portare il ridimensionamento dell’attività produttiva, con contrazione della domanda di lavoro e disattivazione di canali commerciali locali Il disaccoppiamento mette a nudo le esigenze e le priorità. Oggi le zone svantaggiate sono meno sostenute dalla Pac rispetto alle zone agricole ricche (un ettaro di seminativi in Lombardia percepisce 6 volte i contributi della Sicilia). Comunque i problemi delle zone svantaggiate dovrebbero essere contrastati con azioni mirate, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale

32 L’impresa agricola di fronte alla riforma della Pac (1)
Per le imprese diventano decisivi tre fattori: il rapporto con il mercato (cresce il ruolo della cooperazione); la vocazione territoriale; l’efficienza tecnica ed economica. le altre politiche agricole (fiscali, contributive, ecc.) devono cambiare le strategie di impresa: il cambiamento comporta sempre un sacrificio, ma ci sono ancora opportunità in agricoltura. Per chi è disponibile al cambiamento!

33 La riforma della Pac e l’orientamento al mercato

34 La riforma della Pac e l’efficienza tecnica

35 L’impresa agricola di fronte alla riforma della Pac (2)
L’impresa agraria non è condizionata solo dalla riforma della Pac: si afferma che cambia il criterio di attribuzione dei premi, ma tutto il resto (prezzi dei prodotti e dei mezzi produttivi, relazioni commerciali interne ed internazionali, disponibilità di manodopera, ecc.) non subisce alcuna variazione. In realtà, così non sarà; gli eventi che condizionano il settore agricolo sono in costante ed accelerato mutamento, soprattutto le tendenze del mercato. L’atteggiamento attuale degli imprenditori agricoli, preoccupati, innanzi tutto, è quello di individuare le combinazioni produttive da realizzare come risposta all’avvio della riforma. Un atteggiamento legittimo nel brevissimo periodo, ma del tutto insufficiente per la vitalità delle imprese nel medio periodo.

36 L’impresa agricola di fronte alla riforma della Pac (3)
Oggi ancor più di ieri, è fondamentale che gli imprenditori agricoli, insieme a tutti i soggetti interessati al settore, utilizzino questi pochi anni in cui ancora potranno beneficiare degli aiuti per mettere a punto una strategia di sviluppo utile a mantenere inalterata la vitalità del settore e delle loro imprese. Quali strategie? competitività in termini di efficienza economica competitività basata sulla qualità competitività basata sulla diversificazione di prodotto e di processo competitività basata sull’integrazione di filiera competitività territoriale


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