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I nuovi incentivi per l’occupazione

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Presentazione sul tema: "I nuovi incentivi per l’occupazione"— Transcript della presentazione:

1 I nuovi incentivi per l’occupazione
Milano, 17 settembre 2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro

2 Riferimenti normativi
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013

3 Incentivo per nuove assunzioni
a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1)

4 Incentivo giovani lavoratori
In via sperimentale e nel limite delle risorse stanziate viene istituito un incentivo a favore dei datori di lavoro (imprenditori e non – con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico) che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: - siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

5 Incentivo giovani lavoratori
Riguardo il primo dei due requisiti, ai sensi del DM 20 marzo 2013 (in G.U. il 2 luglio 2013) esso si considera posseduto anche se il giovane è stato dipendente con contratto a termine non superiore a sei mesi o se, per lo stesso periodo, ha prestato attività di lavoro autonomo o parasubordinato con un reddito non superiore a Eu. o a Eu. in caso di collaborazione coordinate e continuative.

6 Incentivo giovani lavoratori
L’incentivo in questione sarà riservato alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale saranno approvati gli atti di riprogrammazione e, comunque, entro il 30 giugno 2015. Comunque, dette assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto (calcolato in U.L.A. – Unità Lavorative Annue [Reg. CE 800/2008], con modalità analoghe alle assunzioni incentivate con il credito d’imposta applicabile in alcune regioni) rilevato mese per mese rispetto ai dodici mesi precedenti.

7 Incentivo giovani lavoratori
L’entità dell’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro un tetto massimo mensile di 650 Eu. Spetterà per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per soli 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato. (In quest’ultimo caso, però, affinché venga rispettato il requisito “incrementale”, si dovrà procedere con una nuova, ulteriore, assunzione)

8 Incentivo giovani lavoratori
E’ previsto che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (???) l’Inps debba emanare i necessari chiarimenti amministrativi ed operativi. Il c. 14 del testo modificato ha introdotto in modo preciso e puntuale la procedura che dovrà essere adottata per il riconoscimento dell’incentivo: - presentazione della domanda di ammissione al beneficio; - entro 3 gg. l’Inps fornisce una comunicazione sulla sussistenza della disponibilità delle risorse; - viene così “aperta” una riserva di somme pari all’ammontare previsto; - entro 7 gg. lavorativi il datore deve procedere all’assunzione; - entro ulteriori 7 gg. deve comunicare all’Inps l’avvenuta assunzione.

9 Incentivo giovani lavoratori
Norme a confronto Verifica convenienza Incentivo giovani lavoratori Apprendistato Nuovo incentivo Target Giovani dai 18 ai 29 anni Giovani dai 18 ai 29 anni, in possesso di uno dei requisiti (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e/o privi di diploma superiore o professionale) Condizioni Nessuna Incremento occupazionale netto Obblighi Previsto un monte ore di formazione, inderogabile Nessuna formazione obbligatoria, tranne quella in materia di sicurezza

10 Incentivo giovani lavoratori
Norme a confronto Verifica convenienza Incentivo giovani lavoratori Apprendistato Nuovo incentivo Tipologia contrattuale Contratto a tempo indeterminato, con possibilità di risoluzione al termine del periodo formativo Contratto a tempo indeterminato Beneficio contributivo Contribuzione agevolata per tutta la durata del rapporto formativo, più l’anno successivo all’avvenuta qualificazione Sgravio contributivo Inps (1/3 della retribuzione lorda, con un max di 650 Eu./mens.) per 18 o 12 mesi. Nessuno sgravio Inail. Beneficio retributivo Retribuzione inferiore di 2 livelli ovvero percentualizzata Nessuna agevolazione retributiva

11 Incentivo giovani lavoratori
Norme a confronto Verifica convenienza Incentivo giovani lavoratori Apprendistato Nuovo incentivo Altri benefici Esclusione dal computo dei limiti numerici Nessuna esclusione dai limiti numerici Operatività della norma L’apprendistato, con qualche difficoltà, è operativo Potrà essere applicato alle assunzioni effettuate solo dopo l’approvazione degli atti di riprogrammazione e fino al 30 giugno 2015 Limiti all’utilizzo Mantenimento in servizio del 30% o più (50% dal 2015), degli apprendisti assunti in precedenza Applicabile previa verifica della copertura annuale prevista. L’incentivo verrà riconosciuto in base a un ordine cronologico

12 Assunzione lavoratori in ASpI
(art. 7, c. 5, lett. b)

13 Assunzione lavoratori in ASpI
Modificando la L. 92/2012, il legislatore prevede un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono, senza esserne tenuti, a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in ASpI. (…e Mini-ASpI???) L’incentivo è pari al 50% di ogni mensilità di indennità non ancora corrisposta al lavoratore.

14 Assunzione lavoratori in ASpI
Non spetta per quei lavoratori che si trovino nell’arco temporale dei sei mesi in cui vige il diritto di precedenza, riassunti dopo il licenziamento avvenuto anche da parte di imprese che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che assume, ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo con quest’ultima. Dell’assenza di tale condizione ostativa va fornita apposita dichiarazione di responsabilità.

15 Assunzione lavoratori in ASpI
Promemoria trattamento di ASpI: Si calcola sommando la retribuzione degli ultimi due anni, divisa per il n° di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. L’importo dell’indennità è pari al 75% del risultato fino a Eu., a cui va aggiunto il 25% della differenza, peraltro con un massimale mensile di indennità pari per il 2013 a 1.152,90 Eu. L’importo, decorsi sei mesi, si riduce del 15% e, dopo altri sei mesi, di un ulteriore 15%; - Nel corso del 2013 il trattamento di ASpI è riconosciuto per 8 mesi per lavoratore di età < 50 anni e per 12 mesi se di età superiore; - Negli anni successivi al 2013 la durata è destinata a salire (segue tabella)

16 Assunzione lavoratori in ASpI
Durata trattamento ASpI 2013 8 mesi per under 50 e 12 mesi gli altri 2014 8 mesi per gli under 50, 12 per gli over 50 fino a 54 anni e 364 giorni, 14 mesi da 55 in poi (nei limiti della contribuzione riferita agli ultimi 2 anni) 2015 10 mesi per gli under 50, 12 mesi per gli over 50 fino a 54 anni e 364 giorni, 16 mesi per età superiore (nei limiti di cui sopra) dal 2016 12 mesi per gli under 55 e 18 mesi per gli over 55 (entro i limiti di cui sopra)

17 Apprendistato (art. 2, c. 2 e 3))

18 Apprendistato Al fine di fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i giovani, la norma interviene nel tentativo di restituire centralità al contratto di apprendistato quale misura per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Pertanto, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente Stato-Regioni è invitata ad adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 167/2011.

19 Apprendistato In particolare, nell'ambito delle linee guida possono essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie del d.lgs. n. 167 􀂄 a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; 􀂄 b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino; 􀂄 c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

20 Apprendistato Decorso inutilmente il termine indicato, nel caso di assunzioni con contratto professionalizzante/di mestiere le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) trovano diretta applicazione. 􀂄 In tale ipotesi resta salva una diversa disciplina in seguito all’adozione delle Linee Guida ovvero in seguito a norme adottate in seno alle singole Regioni.

21 Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013
Apprendistato Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013 Rimane intatto l'obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. Per le imprese multi localizzate, va osservata la disciplina "della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale", disciplina che evidentemente non può che identificarsi in quella concernente l'offerta formativa pubblica. Attese le finalità di semplificazione della disposizione, va chiarito che il richiamo ad un'unica disciplina per l'acquisizione di competenze di base e trasversali va principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione. La disposizione va infatti applicata compatibilmente con l'offerta formativa pubblica della Regione dove l'apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese.

22 Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013
Apprendistato Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013 L'elaborazione del PFI è obbligatoria limitatamente alla "formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche" - e quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva - e che lo stesso Piano Formativo costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro: pertanto, il personale ispettivo focalizzerà in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con Circ. 21 gennaio 2013, n. 5/2013, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti.

23 Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013
Apprendistato Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013 Registrazione della formazione: il relativo documento deve riportare i "contenuti minimi" già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005 ossia quei contenuti che, nell'ambito del Libretto Formativo del Cittadino, fanno evidentemente riferimento alle "Competenze acquisite in percorsi di apprendimento" (sezione 2) oltre, evidentemente, alle "informazioni personali" del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale, ecc.). Resta salva, anche per i contratti di apprendistato in questione, l'eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato (ved. ad es. l'accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 18 aprile 2012).

24 Tirocini formativi e di orientamento
(art. 2, c. 5-bis e 5-ter)

25 Tirocini Nell’intento di semplificare, e quindi di incentivare, il ricorso ai tirocini di formazione ed orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, viene previsto che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, c e seguenti, della legge n. 296/06, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale,

26 Tirocini – settore dei beni culturali
E’ prevista l’Istituzione, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un Fondo straordinario denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura, rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. 􀂄 Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

27 Tirocini – Territori del Mezzogiorno
Fra gli altri provvedimenti finalizzati a migliorare la situazione occupazionale nei territori del Mezzogiorno, è stato previsto il finanziamento, nei limiti degli stanziamenti previsti ( ), di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione (cd. NEET), di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di un’indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali.

28 Stabilizzazione associati in partecipazione
con apporto di lavoro (art. 7-bis)

29 Associati in partecipazione
Fino al 30 settembre 2013 le aziende possono stipulare specifici contratti collettivi con la finalità di stabilizzare il rapporto già intercorrente con associati in partecipazione (con apporto lavorativo). Tali contratti devono prevedere l’assunzione a tempo indeterminato, da effettuarsi entro tre mesi dalla stipula, anche in qualità di apprendisti, sottoscrivendo un apposito atto di conciliazione riferito a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

30 Associati in partecipazione
L’efficacia dei citati atti di conciliazione è condizionata all’adempimento dell’obbligo (per il datore di lavoro) del versamento alla Gestione Separata, a titolo di contributo integrativo straordinario, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ogni associato per i periodi di vigenza del contratto di associazione in partecipazione (comunque, per un periodo non superiore a sei mesi). Entro il 31 gennaio 2014 gli atti di conciliazione dovranno essere depositati presso l’Inps, unitamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati, nonché alla ricevuta dell’avvenuto versamento della contribuzione di cui sopra.

31 Associati in partecipazione
La norma prevede che l’accesso alla normativa è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Il buon esito della pratica comporta l’estinzione degli illeciti in materia previdenziale, assicurativa e fiscale, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio (???? – comma 7)

32 Ulteriori recenti disposizioni in materia di agevolazioni

33 Assunzione di lavoratori
licenziati per g.m.o. (Min. lavoro, decreto direttoriale 19/4/2013, n. 264 e decreto direttoriale 3/6/2013, n. 390)

34 Lavoratori licenziati per g.m.o.
Il Ministero del lavoro, con decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (pubblicato sul proprio sito in data 24 luglio 2013), ha previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o in somministrazione, lavoratori licenziati per g.m.o. nei dodici mesi precedenti da imprese anche con meno di quindici dipendenti.

35 Lavoratori licenziati per g.m.o.
Il beneficio è pari a 190 Eu. mensili e verrà concesso: - per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; - per soli 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. In caso di part-time, il beneficio mensile è riproporzionato moltiplicandolo per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.

36 Lavoratori licenziati per g.m.o.
Per usufruire dell’incentivo, è necessario che il datore di lavoro garantisca interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto. Per beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro dovranno inoltrare istanza all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto. A sua volta l’Inps, positivamente accertati i requisiti dell’istanza tramite la c.o. inviata al centro per l’impiego nonché le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, autorizza la fruizione del beneficio, che avverrà mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive.

37 Lavoratori licenziati per g.m.o.
Con il secondo dei due decreti direttoriali, il Ministero ha previsto che l’istanza dovrà essere presentata: - a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito dell’Inps, dell’apposita circolare esplicativa; - se l’assunzione è successiva alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni dall’assunzione stessa. Inoltre è stato precisato che il beneficio non verrà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza bensì in base alla data dell’assunzione.

38 Assunzione con benefici
di donne e “over 50” (Art. 4, commi 8-11, L. n° 92/2012)

39 Donne e “over 50” A seguito della pubblicazione della circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 divengono pienamente operative le disposizioni previste dall’art. 4, c. 8, della L. n° 92/2013, a favore dei datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2013, assumono donne di qualsiasi età prive d’impiego appartenenti a particolari categorie, oppure uomini con almeno cinquant’anni disoccupati da almeno dodici mesi.

40 Donne e “over 50” Come detto, a partire dal 1° gennaio 2013 l’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori: - uomini o donne con almeno cinquat’anni d’età, disoccupati da oltre dodici mesi; - donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

41 Donne e “over 50” In merito alla locuzione “prive d’impiego regolarmente retribuito”, il Ministero del lavoro ha avuto modo di precisare che essa si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei (o ventiquattro) mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

42 Donne e “over 50” L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato; - le assunzioni a tempo determinato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Spetta anche in caso di part time ed anche nel caso di somministrazione.

43 Donne e “over 50” L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e viene riconosciuto per le seguenti durate: - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; - 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; - complessivi 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (se avvenuta entro la scadenza del beneficio). Spetta anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione del lavoratore; in tal caso è necessario che egli abbia mantenuto un’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tale evenienza, l’incentivo spetta per la durata residua.

44 Condizioni generali di spettanza
degli incentivi

45 Condizioni di spettanza
Si ricorda che normalmente la fruizione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori è subordinata al pieno rispetto di alcune disposizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. 296/2006, inerenti: - adempimento degli obblighi contributivi; - osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro; - applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4 della L. 92/2012 (rispetto dell’altrui diritto di precedenza, sospensioni per crisi, coincidenza assetti proprietari, cumulo incentivi in caso di gruppi societari); - le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli art. 1 e 40 del Regolamento CE n° 800/2008 (incremento netto occupazionale, de minimis).


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