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Il quadrogiuridicoeuropeo nell'ambitodella mediazione Direttiva 2008/52/CE la mediazione in cause civili e commerciali.

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1 Il quadrogiuridicoeuropeo nell'ambitodella mediazione Direttiva 2008/52/CE la mediazione in cause civili e commerciali

2 La mediazione in cause civili e commerciali le regolecomuniTramite la direttiva 2008/52/CE si stabiliscono le regole comuni riguardando certi aspetti della mediazione in cause civili e commerciali nello scopo del aumento della sicurezza giuridica e, in conformità, la stimolazione dell'uso della mediazione per la risoluzione delle liti. Tramite le raccomandazioni offerte nella mediazione familiare, in conciliazione, nelle cause civili, nelle cause penali e in collegamento con le alternative nelle procedure giuridiche tra gli organismi amministrativi e le persone private, il Consiglio d'Europa ha evidenziato - il carattere essenziale della risoluzione alternativa delle liti. Al livello dell'Unione Europea questo è stato evidenziato nella Carta Verde in riguardo alle modalità alternative di risoluzione delle liti nel diritto civile e commerciale e l'accesso del consumatore alla giustizia per la risoluzione delle liti nelle cause riguardando il consumo e nelle Direttive dell'Unione Europea riguardando la la mediazione nelle cause civili e commerciali per il trasfero transfrontaliero di crediti, gli ordini di protezione degli interessi dei consumatori e i regolamenti UNCITRAL ONU riguardando la mediazione dell'anno 1980 e il Modello della legge commerciale internazionale dell'anno 2002.

3 Gli oggettivi della Direttiva? Cominciando dal trattato istitutivo dell'Unione Europea (art. 61, punto (c) e art. 67 comma 5 al.II) – l'UE ha stabilito come oggettivo: il mantenimentoelo sviluppodello spazio della libertà, della sicurezzaedella giustizia nel quale ègarantitala liberacircolazione delle personeil mantenimento e lo sviluppo dello spazio della libertà, della sicurezza e della giustizia nel quale è garantita la libera circolazione delle persone Il principiofondamentale - èil principiodell'accesso allagiustizia,Il principio fondamentale - è il principio dell'accesso alla giustizia, nello scopo di assicurare un migliore accesso alla giustizia, il Consiglio Europeo, alla riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha invitato i paesi membri a creare delle procedure extragiudiziali alternative.

4 La risoluzione alternativa delle liti (ADR)* La Repubblica di Croazia ha optato per questo acronimo perché la nozione è stata generalmente accettata "alternative dispute resolution" o ADR Le possibilità per la risoluzione ADR delle liti nella Repubblica di Croazia:Le possibilità per la risoluzione ADR delle liti nella Repubblica di Croazia: presso i tribunali – la Legge per la mediazione, CPC, ZR, CF, ZOO; presso le organizzazioni di mediazione e le istituzioni di arbitraggio - la Legge per l'arbitraggio, la Legge per la Camera di Commercio della Croazia, la Legge dei mestieri; presso i servizi di conciliazioni extragiudiziali per cause penali - il Codice di procedura penale e la Legge per i tribunali per i minorenni presso i centri di mediazione dei conflitti di lavoro - l'Ufficio per partenariato sociale - il Codice del Lavoro presso i centri di procedure extragiudiziali nelle liti con i consumatori - il Centro per la protezione del consumatore - la Legge per la protezione dei consumatori. *Fonte: Il Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia

5 Ambito di applicazione La Direttiva agevola l'accesso alla risoluzione alternativa delle liti e promuove la risoluzione pacifica dei conflitti - stimolandol'usodella mediaizonee assicurando un rapporto equilibratotrala mediazioneele proceduregiudiziali. - stimolando l'uso della mediaizone e assicurando un rapporto equilibrato tra la mediazione e le procedure giudiziali. applicanellelititransfrontaliereper cause civili ecommerciali, all'eccezionedi quelle che riguardano i dirittiegli obblighiperlequali, secondola leggecompetente, nondecidonole parti.2. Questa direttiva si applica nelle liti transfrontaliere per cause civili e commerciali, all' eccezione di quelle che riguardano i diritti e gli obblighi per le quali, secondo la legge competente, non decidono le parti. essa non è applicabile per le cause sulle imposte, dogana e per le cause amministrative, e per la responsabilità dello stato nel caso della sua azione o inazione nell'applicazione della politica statale (acta iure imperi). 3. In questa Direttiva l'espressione "stato membro" significa tutti i stati membri all'eccezione della Danemarca.

6 Le definizioni di "mediazione" e "mediatore" Articolo 3 della Direttiva UE La mediaizone è una procedura strutturata, a prescindere di come è chiamata o definita, tramite la quale due o più parti in lite provano da sole, volontariamente, di arrivare a un accordo per la risoluzione della lite con l'aiuto di un mediatore. Questa procedura può essere iniziata dalle parti o può essere proposta o ordinata dal tribunale o può essere regolamentata dalla legge dello stato membro. Essa include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile per nessuna oprocedura giudiziaria collegata alla lite in causa. "Il mediatore" èqualsiasipersonaterzaalla quale si richiede dicondurrela mediazionein una maniera efficace, imparzialeeprofessionale, a prescindere del nomee deltitolodi questapersonaterzanel rispettivopaesemembroea prescindere da la manierain cui le è stato richiestodicondurrela mediazione."Il mediatore" è qualsiasi persona terza alla quale si richiede di condurre la mediazione in una maniera efficace, imparziale e professionale, a prescindere del nome e del titolo di questa persona terza nel rispettivo paese membro e a prescindere da la maniera in cui le è stato richiesto di condurre la mediazione.

7 L'utilizzo della mediazione Articolo 5 della Direttiva UE Il tribunale al quale la causa è stata ammessa può, se necessario, rispettando tutte le circostanze della causa, invitarelepartiperla risoluzionedellalitedi utilizzarela mediazione invitare le parti per la risoluzione della lite di utilizzare la mediazione. Il tribunale può anche invitare le parti ad assistere a un rincontro informativo sull'utilizzo della mediazione se questo rincontro si può organizzare e se è facilmente accessibile. Come fanno questa cosa i tribunali di Croazia? - parzialmente anche tramite l'e-albo

8 Come è strutturato l'e-albo dei tribunali della Repubblica di Croazia Una parte del contenuto dell'e-albo– dati:Una parte del contenuto dell'e-albo – dati: L'organizzazioneinterna del tribunale:L'organizzazione interna del tribunale: Il servizio di mediazioneIl servizio di mediazione La mediazione è una forma di intermediazione nella quale le parti risolvono le loro liti sotto la guida e con l'aiuto di una persona terza indipendente - il mediatore, durante la quale si cerca una risoluzione nell'interesse delle parti. La mediazione al tribunale è volontaria, informale, confidenziale, rapida e gratuita... Le ragioni per le quali la mediazione costituisce per le parti la modalità la più adatta di risoluzione della loro lite: - nella mediazione sono evidenziati tutti i dettagli della lite e non solo la loro interpretazione giuridica, - durante la mediazione le parti mantengono il controllo della procedura e possono interromperla in qualsiasi momento, - la mediazione riduce la possibilità di confronto tra le parti e tra i loro assistenti... I vantaggi della mediazione in paragone con la procedura giudiziale: - la procedura giudiziale è pubblica, e la procedura della mediazione è confidenziale (tutto quello che si presenta durante la procedura di mediazione rimane confidenziale e non può essere utilizzato nella procedura giudiziale o extragiudiziale)...

9 IL QUADRO GIURIDICO NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA La leggesula mediazione "Gazzetta Ufficiale" n. 18/11 – art.1La legge su la mediazione "Gazzetta Ufficiale" n. 18/11 – art.1 (1) TramitequestaLeggeèregolamentatala mediazionenelleliti civili, commercialie altre liti(1) Tramite questa Legge è regolamentata la mediazione nelle liti civili, commerciali e altre liti sui diritti dei quali le partipossono disporreinmodolibero.su i diritti dei quali le parti possono disporre in modo libero. (2) i provvedimenti di questa Legge si applicano in modo adeguato anche nel caso di altre liti se corrisponde alla natura del rapporto giuridico dal quale la lite proviene e se tramite una legge speciale non sono provviste altre regole per questo tipo di liti. (3) L'applicazione sussidiaria anche nel caso dela mediazione in cui una delle parti a il domicilio o, la residenza o rispettivamente, la sede, al di fuori della Repubblica di Croazia.

10 La mediazione nella procedura civile – Il Codice di Procedura Civile (CPC) Il Codice di proceduracivileIl Codice di procedura civile (“N.N” 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11. i 148/11. – versionefinale, 25/13. i 28/13.)(“N.N” 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11. i 148/11. – versione finale, 25/13. i 28/13.) Art.186.d comma 3. CPC: La procedura di mediazioneintribunaleècondotta dal mediatorenominato dall'albo dei mediatoristabilitodal presidente deltribunale.La procedura di mediazione in tribunale è condotta dal mediatore nominato dall'albo dei mediatori stabilito dal presidente del tribunale. Art. 186.d comma 4. CPC L'intesarealizzatadurante la procedura di mediazioneche ha luogointribunaleha l'importanzadi un'intesagiudiziale.L'intesa realizzata durante la procedura di mediazione che ha luogo in tribunale ha l'importanza di un' intesa giudiziale. Articolo 288a Duranteiltermine di preparazioneil TribunaleDurante il termine di preparazione il Tribunale proporrà alle parti di risolvere la lite tramite la procedura di mediazione, rispettivamente attirerà l'attenzione delle parti sulla possibilità di un'intesa giudiziale.

11 Il carattere esecutorio degli accordi risultati di seguito alla mediazione Articolo 6 della Direttiva UE I stati membri assicurano alle parti, o a una delle parti con il consenso espresso delle altre parti, la possibilità di sollecitare il carattere esecutorio del contenuto dell'accordo per iscritto risultato di seguito alla mediazione. Il contenuto di un tale accordo prende forza esecutoria, all'eccezione del caso in cui sia il contenuto dell'accordo è contrario alla legge dello stato membro nel quale è stata fatta la sollecitazione, sia la legge dello stato membro che non provvede la possibilità di offrire questo carattere esecutorio. Il contenuto dell'accordo può prendere carattere esecutorio tramite una risoluzione, decisione o atto autentico emesse da un tribunale o da un'altra autorità competente, in conformità con la legge dello stato membro nel quale è stata fatta la sollecitazione. Articolo 10, comma 2 della Legge sulla mediazione L'accordo fatto durante la procedura di mediazione avrà la qualità di documento esecutorio se le firme delle parti sul documento sono autentificate da un notaio publico. Articolo 186 del CPP L'accordorealizzatodurante la procedura di mediazione effettuataintribunale ha l'importanzadi unaccordo giudizialeL'accordo realizzato durante la procedura di mediazione effettuata in tribunale ha l'importanza di un accordo giudiziale (il testoanteriore al art.186 del CPP:(il testo anteriore al art.186 del CPP: L'accordoottenutotra la parte che ha fattola sollecitazioneeil Pubblico Ministero, allarichiesta della comma 1 di questoarticolo ha un carattereesecutorio).L'accordo ottenuto tra la parte che ha fatto la sollecitazione e il Pubblico Ministero, alla richiesta della comma 1 di questo articolo ha un carattere esecutorio).

12 La riservatezzadella mediazione La riservatezza della mediazione Articolo 7 della Direttiva UE La mediazione deve svolgersi in una maniera che rispetta la riservatezza, gli stati membri si assicurano che ne i mediatori, ne le persone giuridiche coinvolte nell'amministrazione del processo di mediazione non sono obbligate si portare delle prove durante le procedure giudiziali civili e commerciali o arbitrali su informazioni risultati da o in collegamento con il processo di mediazione, all'eccezione del caso in cui: (a) questo è necessario per ragioni imperativi di ordine pubblica del rispettivo stato membro, in particolare per assicurare la protezione dell'interesse del bambino o per prevenire il danno all'integrità fisica di una persona; oppure (b) quando la divulgazione del contenuto dell'accordo realizzato di seguito alla mediazione è necessaria per mettere l'accordo in applicazione o in esecuzione. 2. Nientepuòimpediregli stati membridiadottare delle misure piùstrettepr prottegerela riservatezzadella mediazione.2. Niente può impedire gli stati membri di adottare delle misure più strette pr prottegere la riservatezza della mediazione. Articolo 11 della Legge sulla mediazione (1) se le parti non hanno convenuto altrimenti, il mediatore è obbligato a mantenere la riservatezza verso i terzi in collegamento con tutte le informazioni che riguardano il processo di mediazione, all'eccezione del caso in cui è obbligato dalla legge a comunicarle. (2) Il mediatore è responsabile per i danni che ha causato di seguito alla violazione che ha provocato dell'obbligo della comma 1 del presente articolo. (3)Senzal'accordodelle parti,il mediatorenonpuò esseretestimone in collegamentocon i fattiche è venuto a sapere dalleparti duranteil processo di mediazione,malgradose questo processo è stato finalizzatoo notramite un accordo.(3) Senza l'accordo delle parti, il mediatore non può essere testimone in collegamento con i fatti che è venuto a sapere dalle parti durante il processo di mediazione, malgrado se questo processo è stato finalizzato o no tramite un accordo.

13 La mediazione familiare Gli articoli da 331 a 334 del Codice della Famiglia – Gazzetta Ufficiale 75/14 - che entra parzialmente in vigore il 28.6., 1.9.2014. e 1.1.2015..La mediazione familiare è la procedura tramite la quale le parti provano di risolvere amichevolmente una lite delle relazioni familiari con l'aiuto di uno o più mediatori famigliari. Il mediatore familiare è una persona imparziale, neutra e con un'educazione speciale, che è inclusa nell'albo dei mediatori familiari. Lo scopo principale della procedura di mediazionefamiliareèLo scopo principale della procedura di mediazione familiare è ottenere un piano sulla cura parentale comune e di altri accordi che riguardano il bambino oltre la realizzazionedi questoscopo, nella procedura di mediazionefamiliarele parti possonoconvenirein collegamentocontuttigli altri problemi di lite di tipo patrimonialeonon patrimoniale oltre la realizzazione di questo scopo, nella procedura di mediazione familiare le parti possono convenire in collegamento con tutti gli altri problemi di lite di tipo patrimoniale o non patrimoniale. Supsidijarna primjena Zakona o mirenju

14 La mediazione familiare non si applica: affermazionisull'esistenzadiatti di violenzainfamiglianel caso di affermazioni sull' esistenza di atti di violenza in famiglia capacità giudiziale se uno dei coniugi o entrambi o altri membri della famiglia non hanno capacità giudiziale, e non sono in misura di capire il processo di mediazione neanche nelle condizioni dell'esistenza di un aiuto di specialità 3. se uno o entrambi i coniugi o altri membri della famiglia non sono capaci di ragionare e non ha un domicilioannunciato, una residenzao un indirizzodoveabita.4. se un coniuge o un altro membro della famiglia non ha un domicilio annunciato, una residenza o un indirizzo dove abita. la mediazione familiare può essere applicata a prescindere dalla procedura giudiziale prima dell'inizio della procedura giudiziale, durante o dopo la conclusione della procedura giudiziale.

15 L'effeto della mediazione sulla prescrizione o su i termini di decadenza Articolo 8 della Direttiva UE I stati membri si assicurano che le parti che scelgono la mediazione per risolvere una lite - non saranno impedite a iniziare una procedura giudiziale o arbitrale per la lite respettiva, di seguito all'arrivo a termini di decadenza o di prescrizione durante il processo di mediazione. La comma 1 non arreca pregiudizio alle disposizioni sui termini di decadenza e di prescrizione degli accordi internazionali ai quali gli stai membri sono parti.

16 Le disposizionisulla prescrizionee ladecadenza nellaleggedella Repubblica di Croazia Le disposizioni sulla prescrizione e la decadenza nella legge della Repubblica di Croazia Articolo 14 della Legge sulla mediazione Tramitel'iniziodel processo di mediazioneTramite l'inizio del processo di mediazione non si interrompela prescrizionein rapporto conle sollecitazioni che costituisconol'oggettodella procedura di mediazione,non si interrompe la prescrizione in rapporto con le sollecitazioni che costituiscono l'oggetto della procedura di mediazione, all'eccezione del caso in cui le parti non convengono altrimenti per iscritto. Se il diritto della sottomissione di una sollecitazione per la protezione di alcuni diritti o di una querela in una lite limitata da un termine di decadenza è legale, questo termine sarà calcolato dal giorno in cui è stata respinta la proposta di mediazione o si considera respinta, rispettivamente quando la mediazione è stata conclusa senza un accordo. Art.186 del CPCArt.186 del CPC La persona che ha l'intenzioned' intraprendere un'azionelegalecontrola Repubblicadi CroaziaLa persona che ha l'intenzione d' intraprendere un' azione legale contro la Repubblica di Croazia è obbligata, prima di iniziare l'azione, di rivolgersi con una sollecitazione di risoluzione amichevole della lite al pubblico ministero che rappresenta il posto competente per la rappresentazione nel tribunale dove ha l'intenzione di intraprendere l'azione contro la Repubblica di Croazia, all'eccezione del caso in cui, tramite regolamenti speciali, è stabilito un termine d'inizio dell'azione. L'inizio dell'azione della comma 1 la prescrizione cessa.la prescrizione cessa. in termine di tre mesise la sollecitazione della comma 1 del presente articolo non sarà accettata o se non si prendera nessuna decisione in termine di tre mesi dalla sua sottomissione, la persona che ha sottomesso la sollecitazione può fare una nuova sollecitazione al tribunale competente.

17 L'istituzione della sollecitazione prematura Articolo 15 della Legge sulla mediazione Durante la procedura di mediazione, le parti si astenerannoda iniziarealtre procedure, giudizilioarbitraliper la risoluzionedella liteper la quale si svolgela mediazione,si asteneranno da iniziare altre procedure, giudizili o arbitrali per la risoluzione della lite per la quale si svolge la mediazione, all'eccezione del caso in cui questa è una cosa necessaria per conservare i loro diritti. se le parti sono state d'accordo in riguardo alla mediazione, si sono impegnate in modo espresso che durante un periodo stabilito esattamente non inizieranno e non continueranno procedure giudiziali o altre procedure un tale accordo ha effetto obbligatorio. In questo caso, il tribunale, gli arbitri o gli altri organismi che provano l'iniziazione di una procedura respingeranno, allarichiesta dell'altraparteil documento tramite il quale si iniziao si continua la proceduracome prematura, respingeranno, alla richiesta dell'altra parte il documento tramite il quale si inizia o si continua la procedura come prematura, all'eccezione del caso in cui, alla luce di tutte le circostanze della lite, il posticipo della procedura potrebbe avere delle conseguenze gravi e irreparabili. Articolo 186 a del CPCArticolo 186 a del CPC Il tribunale respingerà una querela controla Repubblicadi Croazia che è statafattaprima dell'adozionedella decisioneperla risoluzioneamichevole della lite, rispettivamenteprima della scadenzadel terminedalla comma 2 di questoarticolo.Il tribunale respingerà una querela contro la Repubblica di Croazia che è stata fatta prima dell'adozione della decisione per la risoluzione amichevole della lite, rispettivamente prima della scadenza del termine dalla comma 2 di questo articolo. Le disposizionidei paragrafiprecedenti diquestoarticolonon sie applicano neicasinei cui, tramite una legge speciale,èprovvista una procedura di presentazione della sollecitazione di risoluzioneamichevole del conflittodal pubblico ministero competenteo daun altro organismo.Le disposizioni dei paragrafi precedenti di questo articolo non sie applicano nei casi nei cui, tramite una legge speciale, è provvista una procedura di presentazione della sollecitazione di risoluzione amichevole del conflitto dal pubblico ministero competente o da un altro organismo. Le disposizionidelle commiprecedentidi questoarticolo sarannoapplicateinmodo adeguatoancheneicasiin cui la Repubblicadi Croaziaha l'intenzionedi intraprendere un'azione legale contro una personaconil domicilioola sedein CroaziaLe disposizioni delle commi precedenti di questo articolo saranno applicate in modo adeguato anche nei casi in cui la Repubblica di Croazia ha l'intenzione di intraprendere un'azione legale contro una persona con il domicilio o la sede in Croazia

18 LA CONSULENZA OBBLIGATORIA E LA MEDIAZIONE FAMILIARE Articolo 320 del Codice della famiglia (1) La consulenza obbligatoria è la procedura tramite la quale si risolvono i casi provvisti in questo Codice. (2) La mediazione familiare è una procedura alla quale i membri della famiglia partecipano volontariamente. (3) come eccezione dalla comma 2 del present e articolo, il primo incontro di mediazione familiare è obbligatorio prima dell'inizio della procedura di divorzio. p.p.10.

19 La mediazione familiare - la procedura della consulenza obbligatoria - Se il resistente che ha iniziato la procedura civile per divorzio nella quale esistono bambini minorenni comuni non dimostra che ha iniziato la procedura di consulenza obbligatoria in conformità con i provvedimenti degli articolo 54 e 57 del presente Codice, il tribunale respingeràla richiesta di divorzio.il tribunale respingerà la richiesta di divorzio. primo incontro di medizionefamiliareAll'eccezione del rapporto della comma 1 di questo articolo, il resistente è obbligato di dimostrare che ha risposto al primo incontro di medizione familiare secondo i provvedimenti degli articoli 54 e 57 di questo Codice. Articolo 410 del Codice della famiglia Se il resistente che inizia una procedura con lo scopo di risolvere i problemi riguardando la cura parentale o la realizzazione di alcuni diritti personali riguardando il bambino non dimostra che ha iniziato la procedura di consulenza obbligatoria in conformità con l'articolo 329 della comma 1 del presente Codice, Il tribunale respingerà la querela. Articolo 329 L'inizio della procedura di consulenza obbligatoria (1) I genitori e altri membri della famiglia, rispettivamente il bambino che ha compiuto quattordici anni sono obbligati, prima di iniziare le procedure giudiziali riguardando la cura parentale e le relazioni personali riguardando il bambino, di iniziareepartecipareallaconsulenzaobbligatoria.iniziare e partecipare alla consulenza obbligatoria.

20 L'applicazionedel Regolamentosulla mediazione L'applicazione del Regolamento sulla mediazione I risultati di un'analisi effettuataconl'aiutodel mediatore816 UE (eRdC), effettuata con l'aiuto del mediatore 816 UE (e RdC), indica il fatto che la mediazione, in quasi tutti gli stati UE, ha in totalità un sopporto molto debole al livello promozionale e professionale- giuridico-politico. Le partiusanola mediazionesoloin percentuale di1 % di tuttele litiintuttal'UE. Le parti usano la mediazione solo in percentuale di 1 % di tutte le liti in tutta l'UE. (Sembra che non si è arrivato al effetto aspettato) p.p.20 Gli indicatori della Repubblica di Croazia: Il Tribunale municipale di Rijeka Il Tribunale provinciale di Rijeka - non ci sono stati casi di mediazione Il tribunale commerciale di Zagreb - da 55 casi - nell'anno 2013 - 13 casi sono stati chiusi con successo tramite un accordo giudiziale (circa 24%), mentre che in 39 casi la mediazione non è riuscita

21 Gli indicatori riguardando le procedure di mediazione della Corte civile municipale di Zagreb

22 Il regolamenti (CE) 2201/2003 la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziali in cause matrimoniali e di responsabilità parentale - si abroga il Regolamento (CE) br. 1347/2000-

23 In breve sulla storia Lo strumento principale in questo ambito è: Il Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre sulla competenza giudiziale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziali in materia civile e commerciale - il cosi detto "Regolamento Bruxelles I". unificarele regole sulconflitto d'interessila semplificazioneel'accelerazionedelle decisioni giudizialieil riconoscimentoel'esecuzioendelle decisionigiudizialiinmateriacivileecommercialeL'oggettivo di questo Regolamento è di unificare le regole sul conflitto d'interessi nei paesi membri e la semplificazione e l'accelerazione delle decisioni giudiziali e il riconoscimento e l'esecuzioen delle decisioni giudiziali in materia civile e commerciale. Il Regolamento Bruxelles I è completato con Il Regolamento (CE) n. 2201/2003Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (il cosi detto "Regolamento Bruxelles II a") del Consiglio sulla competenza, rispettivamente sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziali nelle cause matrimoniali e le cause della responsabilità parentale

24 Gli oggettivi del Regolamento (CE) 2201/2003 Alla riunione del Consiglio Europeo di Tampere è stato sostenuto il principiodel riconoscimentoreciproco delle delle decisionigiudizialiil principio del riconoscimento reciproco delle delle decisioni giudiziali come elemento fondamentale per l'instaurazione di un autentico spazio giuridico ed è stato stabilito, il diritto di visitare i bambinicome priorità, il diritto di visitare i bambini. Nelloscopodi assicurarel'ugualianzàdi ognibambino, questoRegolamentoriguardatuttele decisionisulla responsabilitàparentale, compresele misure di protezione del bambino, a prescindere da qualsiasicollegamentoconla causamatrimoniale.Nello scopo di assicurare l'ugualianzà di ogni bambino, questo Regolamento riguarda tutte le decisioni sulla responsabilità parentale, comprese le misure di protezione del bambino, a prescindere da qualsiasi collegamento con la causa matrimoniale. L'ambito di applicazione di questoRegolamentocoprele materie civili, a prescindere dal tipo della corte.L'ambito di applicazione di questo Regolamento copre le materie civili, a prescindere dal tipo della corte. Il Regolamento si applica solo nel caso del divorzio non si occupa del problema dei ragioni del divorzio, delle conseguenze del matrimonio sui problemi patrimoniali o su qualsiasi altra misura complementare.

25 I beni del bambino e l'applicazione del Regolamento Quando si tratta dei beni del bambino, il Regolamento non dovrebbeapplicarsisolo allemisure di protezione del bambino,il Regolamento non dovrebbe applicarsi solo alle misure di protezione del bambino, essocontieneanchela nominaela posizionedella personao dell'organismo che prende cura dei benie degli obblighidel bambino, lorappresentaeloaiuta nell'amministrazione, protezionee il modo di uso dei benidel bambino.esso contiene anche la nomina e la posizione della persona o dell'organismo che prende cura dei beni e degli obblighi del bambino, lo rappresenta e lo aiuta nell' amministrazione, protezione e il modo di uso dei beni del bambino. In qesto contesto, il Regolamento dovrebbe applicarsi, per esempio, anche nei casi nei quali i genitori sono in lite in quanto riguarda i beni del bambino.

26 Ambito di applicazione Nelle cause civili che riguardano: (a) il divorzio, la separazione legale o l'annullamento del matrimonio; (b) l'assegnazione, l'esecuzione, il trasfero, la limitazione o la privazione della responsabilità parentale Le materie dellacomma 1 punto(b) possonoriferirsia:Le materie della comma 1 punto (b) possono riferirsi a: (a) il diritto di cura parentale e il diritto di visitare il bambino; (b) la cura, l'educazione e istituzioni simili; (c) la nomina e i doveri di qualsiasi persona o istituzione che prende cura del bambino e dei suoi beni, che lo aiutano e lo rappresentano; (d) il collocamento del bambino in cura parentale o in un'istituzione; (e) misure di protezione che riguardano l'amministrazione, la conservazione o l'uso dei beni del bambino.

27 Competenza generale Articolo 3 della Direttiva Incaso di divorzio, separazionelegaleol'annullamentodel matrimoniosonocompetentile cortidegli statimembri, prendendoinconsiderazione:In caso di divorzio, separazione legale o l'annullamento del matrimonio sono competenti le corti degli stati membri, prendendo in considerazione: la zona – il domicilio usuale … o la cittadinanza dei coniugi - sulterritoriodella quale- sul territorio della quale: usuale l'ultimaresidenzausualei coniugi hanno la residenza usuale o dove i coniugi hanno avuto l'ultima residenza usuale, se uno di loro non ha più la stessa residenza o se la controparte ha la residenza usuale, d'inizio della procedura qualsiasi dei coniugihaunaresidenzausuale,O nel caso di una proposta comune d'inizio della procedura qualsiasi dei coniugi ha una residenza usuale, o la parte che inizia la procedura ha una residenza usuale se lui o lei ha avuto la residenza li per un minimo di un anno prima dell'inizio della procedura, un minimo di sei mesi prima dell'inizio della procedura, e lui olei è stato/acittadino dello statomembroin causao,O se la parte che inizia la procedura ha la residenza usuale, se lui o lei ha avuto questa residenza per un minimo di sei mesi prima dell'inizio della procedura, e lui o lei è stato/a cittadino dello stato membro in causa o, nelcasonel cui sitrattadellaGranBretagnaodell'Irlanda, ha avutoliil "domicilio";nel caso nel cui si tratta della Gran Bretagna o dell'Irlanda, ha avuto li il "domicilio";

28 Competenza generale Competenza sussidiaria Se nessuna corte di un paese membro non è competente secondo gli articolo 3, 4 e 5, la competenza si stabilisce in ogni stato membro, inconformitàconla legge dello statomembroincauza. in conformità con la legge dello stato membro in cauza. La competenza nei casi che riguardano la responsabilità parentale stabilita si basa alla luce della protezione degli interessi del bambino, in particolaresul criteriodella prossimità. in particolare sul criterio della prossimità. Questo significa che prima di tutto dovrebbe essere competente lo stato membro dove il bambino ha la residenza usuale, all'eccezione del casi in qui il bambino cambia la sua residenza in conformità con l'accordo tra i titolare della responsabilità parentale. La cessionedella risoluzionedella causaa una cortedi un altro statoLa cessione della risoluzione della causa a una corte di un altro stato Nell'interesse del bambino, il presente Regolamento permette, come eccezione e in certe condizioni, che la corte competente possa cedere la risoluzione della causa a una corte di un altro stato membro se questa corte non è meglio adatta per risolvere la causa. in caso di un collocamento illegale o la retenzione del bambino (rapimento del bambino), le corti dello stato membro nel quale il bambino ha avutola residenzausualeprima del collocamentoillegaleo dellaretenzioneha avuto la residenza usuale prima del collocamento illegale o della retenzione, mantengono la loro competenza fino che il bambino non ottiene la residenza usuale nel altro stato membro. Se non si può ristabilire la residenza usuale del bambino, e la competenza non si può stabilire in base all'articolo 12, le corti competenti dello stato membro sono quelle dove si trova il bambino (la competenza in base alla presenza del bambino). Questo si applica anche nel caso dei bambini rifugiati e dei bambini spostati a livello internazionale a causa di disordini nel loro paese.

29 Disposizioni sulla competenza locale nelle liti matrimoniali nella Repubblica di Croazia La competenza nelle liti matrimoniali Articolo 54 del CPC Per il processo nelle liti nello scopo di stabilire l'esistenza o l'inesistenza del matrimonio, l'annullamento del matrimonio o il divorzio (liti patrimoniali) oltre la cortecompetente locale, ècompetenteanchela cortedelterritorio dovei coniugihannoavutol'ultimodomiciliocomune. oltre la corte competente locale, è competente anche la corte del territorio dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune. se nelle liti matrimoniali è competente la corte della Repubblica di Croazia perché i coniugi hanno avuto il domicilio comune nella Repubblica di Croazia, rispettivamente perché il resistente ha il domicilio nella Repubblica di Croazia, ha competenza locale la cortedelterritoriodovei coniugihannoavutol'ultimodomicilio comune, rispettivamente la cortedoveil resistente ha il domicilio.la corte del territorio dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune, rispettivamente la corte dove il resistente ha il domicilio. Articolo 455 del Codice della famiglia la cortedelterritoriodovei coniugihannoavutol'ultimo domiciliocomune(1) Per il processo all'occasione della proposta di divorzio amichevole ha competenza locale la corte del territorio dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune. (2) se in materie matrimoniali la corte della Repubblica di Croazia è competente perché i coniugi hanno avuto il domicilio comune nella Repubblica di Croazia, ha competenza locale la corte dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune. Se nella legge o nel trattato internazionale non esiste una disposizione espressa sulla competenza della corte della Repubblica di Croazia per un certo tipo di liti, la corte della Repubblica di Croazia è competente di giudicare questo tipo di liti e quandola sua competenza deriva dai provvedimentidella leggesullacompetenza localedella corte della Repubblicadi Croazia.quando la sua competenza deriva dai provvedimenti della legge sulla competenza locale della corte della Repubblica di Croazia.

30 RICONOSCIMENTO DELLA DECISIONE (artico 21 del Regolamento ) La decisionegiudizialeadottatain un paese membroLa decisione giudiziale adottata in un paese membro èriconosciutaintuttigli altri stati membri senzanessun'altraproceduraspeciale.è riconosciuta in tutti gli altri stati membri senza nessun' altra procedura speciale. La competenza locale della corte che si trova sull'albo presentato alla Commissione da ogni stato membro, in conformità con l'articolo 68, è stabilità dalla legge nazionale dello stato membro in cui è stata iniziata la procedura di riconoscimento o non riconoscimento della decisione giudiziale. un problemaprecedente Se il riconoscimento di una decisione giudiziale dalla corte di uno stato membro è considerato un problema precedente, questa corte decide su questo punto. p.p.30

31 Le ragioni per non riconoscere le decisioni giudiziali Divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio: l'ordinepubblico(a) se una tale riconoscimento è in flagrante contraddizione con l'ordine pubblico nello stato membro dove si sollecita il riconoscimento ; inassenzadell'altraparte(b) se è stata adottata in assenza dell'altra parte e alla persona che non è stata presente al tribunale non è stata presentata la sottomissione della procedura o non è stata informata in tempo per poter preparare la sua difesa, all'eccezione del caso in cui la persona ha accettato senza equivoco la decisione giudiziale ; seèirreconciliabileconla decisionegiudizialeadottatain procedura trale stessepartinellostato membronel quale si sollecitail riconoscimento(c) se è irreconciliabile con la decisione giudiziale adottata in procedura tra le stesse parti nello stato membro nel quale si sollecita il riconoscimento; o irreconciliabilecon la decisionegiudizialeanterioreadottata nell'altrostato membrooin uno stato non membro, trale stesseparti,(d) se è irreconciliabile con la decisione giudiziale anteriore adottata nell'altro stato membro o in uno stato non membro, tra le stesse parti, sequestadecisionegiudiziale anterioreadempiele condizioni necessarieperil riconoscimentonello statomembroel quale si sollecitail riconoscimento.se questa decisione giudiziale anteriore adempie le condizioni necessarie per il riconoscimento nello stato membro el quale si sollecita il riconoscimento. La responsabilità parentale : l'ordinepubblicodellostato(a) se una tale riconoscimento è in flagrante contraddizione con l'ordine pubblico dello stato membro dove si sollecita il riconoscimento, prendendo in considerazione l'interesse del bambino ; non è stata data la possibilità al bambinodiesseresentito,Se è stata adottata in una causa con l'eccezione di un caso urgente e non è stata data la possibilità al bambino di essere sentito, violando in questo modo i principi fondamentali di procedura dello stato membro nel quale si sollecita il riconoscimento; inassenzadella persona,(c) se è stata adottata in assenza della persona, e alla persona che non è stata presente al tribunale non è stata presentata la sottomissione della procedura o non è stata informata in tempo per poter preparare la sua difesa, all'eccezione del caso in cui la persona ha accettato senza equivoco la decisione giudiziale ; considerachela decisionegiudizialearrecapregiudizioalla sua responsabilità parentale, seèadottatasenza l'interrogazionedi questapersona;(d) alla sollecitazione di qualsiasi persona che considera che la decisione giudiziale arreca pregiudizio alla sua responsabilità parentale, se è adottata senza l'interrogazione di questa persona; irreconciliabilecon una decisione ulteriore(e) se è irreconciliabile con una decisione ulteriore che riguarda la responsabilità parentale adottata nello stato membro nel quale si sollecita il riconoscimento; f) seèirreconciliabilecon una decisione giudizialeulteriore(f) se è irreconciliabile con una decisione giudiziale ulteriore che si riferisce alla responsabilità parentale adottata in un altro stato membro o in un stato membro nel quale il bambino ha la residenza usuale, se questa decisione ulteriore adempie le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello stato membro dove si sollecita il riconoscimento o (g) se non è rispettata la procedura stabilita all'articolo 56.

32 L'INTERDIZIONE DELL'ESAMINAZIONE DEL CONTENUTO DI UNA DECISIONE GIUDIZIALE ESECUTORIA Differenze nella legge applicabile Il riconoscimento di una decisione giudiziale non può essere respinto perché la legge dello stato membro dove si sollecita il riconoscimento non permette il divorzio, la separazione legale o l'annullamento del matrimonio in base allo stesso fatto. Interdizione della riesaminazione del contenuto della decisione giudiziale il contenuto della decisione giudiziale non può essere riesaminato in nessuna maniera. DecisionigiudizialiesecutorieDecisioni giudiziali esecutorie La decisione giudiziale sul compimento della responsabilità parentale verso il bambino, che è stata adottata in uno stato membro e che in questo stato membro è diventataesecutoria diventata esecutoria, è esecutoria anche in un altro stato membro se in questo stato membro, alla sollecitazione di qualsiasi parte interessata, è statadichiarataesecutoria. è stata dichiarata esecutoria. Nonostante questo fatto, nel Regno Unito una tale decisione giudiziale è esecutoria in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord solo se, alla richiesta di qualsiasi parte interessata, è registrata per l'esecuzione in questa parte del Regno Unito.

33 Le corti competenti locali La richiesta di emissione di un certificato di esecuzione si presenta alla corte nell'albo di ognipaesealla corte nell'albo di ogni paese che ha presentato l'albo secondo l'articolo 68. La competenza locale si stabilisce secondo: la residenzausuale della persona per la quale si sollecita l'esecuzione,o la residenza usuale della persona per la quale si sollecita l'esecuzione, o secondola residenzausuale di qualsiasidei bambini secondo la residenza usuale di qualsiasi dei bambini al quale si riferisce la sollecitazione. Se nessuno dei posti della sub-comma 1 non può essere trovato in uno stato membro dove si fa l'esecuzione, la competenza locale si stabilisce secondo il posto di esecuzione. Mezzo di impugnazione contro la decisione 1. Entrambe parti possono utilizzare il mezzo di impugnazione contro la richiesta di emissione di un certificato di esecuzione. 2. Il mezzo di impugnazione alla corte nell'albo che ogni stato membro ha presentato alla Commissione in conformità con l'articolo 68. Incollegamentoconil medio di impugnazionein proceduracontraddittoria.3. In collegamento con il medio di impugnazione in procedura contraddittoria. La prova in riguardo alle decisioni giudiziali in cause matrimoniali e la prova che si riferisce alle decisioni giudiziali in riguardo alla responsabilità parentale La corte competente o un organismo dello stato membro di origine, alla sollecitazione di qualsiasi parte interessata, emette la prova usando il formulario standard dell'Allegato 1 (le decisioni giudiziali nelle liti matrimoniali o dell'Allegato 2 (le decisioni giudiziali in riguardo alla responsabilità parentale).

34 Il diritto di visitare il bambino art. 41 del Regolamento Il diritto di visitare il bambino dell'articolo 40 comma 1 punto (a) è riconosciuto in una decisione giudiziale esecutoria adottata nello stato membro, è riconosciuto ed è esecutorio nell'altro stato membro senza il bisogno di ottenere un documento esecutorio e senza un'altra possibilità di contestare il suo riconoscimento sela decisionegiudizialeèconfermata nellostatomembro di origine se la decisione giudiziale è confermata nello stato membro di origine Anche nella situazione in cui la legge nazionale non provvede il carattere esecutorio della decisione giudiziale sul diritto di visitare il bambino per forza della legge, la corte di originepuò dichiararechela decisione giudizialeèesecutoriala corte di origine può dichiarare che la decisione giudiziale è esecutoria, a prescindere dalla possibilità di mezzi di impugnazione. la prova della comma 1 utilizzando il formulario standard dell'Allegato III. Il giudice di origine emette la prova della comma 1 utilizzando il formulario standard dell'Allegato III. (la provasuldiritto di visitare il bambino) solose: (la prova sul diritto di visitare il bambino) solo se: è stato constatatoperòcheessa ha accettatosenzaequivocola decisione giudiziale(a) quando la decisione giudiziale è stata adottata in assenza, alla persona che non è stata presente al tribunale, non è stata presentata la sottomissione della procedura o non è stata informata in tempo per poter preparare la sua difesa, o se nonostante il fatto che le è stata presentata per iscritto, ma non in conformità con queste condizioniè stato constatato però che essa ha accettato senza equivoco la decisione giudiziale; hannoavutola possibilitàdiessereascoltate; e(b) tutte le parti in lite hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e c) al bambino è stato assicurato l'ascolto,c) al bambino è stato assicurato l'ascolto, all'eccezione della situazione quando è stato considerato che non è il caso a causa del età o del grado di maturità.

35 La resa della tutela del bambino La resa della tutela del bambino come risultato di una decisione giudiziale esecutoria adottata in uno stato membro è riconosciuto come esecutorio in un altro stato membro senza il bisogno di ottenere un certificato esecutorio e senza la possibilità di contestare il suo riconoscimento. se la decisione giudiziale è confermata nello stato membro di origine. A prescindere dalla possibilità di utilizzare un mezzo di impugnazione, anche se la legge nazionale non provvede il carattere esecutorio per forza della legge, la decisione giudiziale tramite la quale si conferma il collocamento del bambino la corte di originela corte di origine puòdichiaraloesecutoriopuò dichiaralo esecutorio

36 La procedura di esecuzione La procedura di esecuzione è regolamentata dalla legge dello stato membro esecutorio. L'esecuzione di qualsiasi decisione giudiziale adottata da la corte di un altro stato membro, che è dichiarata esecutoria si fa nello stato membro di esecuzione nelle stesse condizioni che l'adozione in questo stato membro. L'esecuzione della decisione giudiziale che è confermata non può essere messa in pratica se è irreconciliabile con una decisione giudiziale esecutoria ulteriore. soluzioni pratticheLe corti dello stato membro dove si fa l'esecuzione possono stabilire soluzioni prattiche per l'organizzazione della realizzazione del diritto di visitare il bambino, se le soluzioni necessarie non esistono o non sono adeguate nella decisione giudiziale adottata dale corti dello stato membro che sono realmente competenti, a condizione di rispettare gli elementi essenziali di questa decisione giudiziale.

37 Il collocamento del bambino in un altro stato membro Quandola cortecompetenteesaminaQuando la corte competente esamina il problema del collocamentodel bambinoin un'istituzione di curaoa una famigliaparentaleese un talecollocamento dovrebbe esserepermessoil problema del collocamento del bambino in un'istituzione di cura o a una famiglia parentale e se un tale collocamento dovrebbe essere permesso in un altro stato membro,in un altro stato membro, essa si consulta prima con l'organismo centrale o con un altro organismo competente di questo stato, se in questo stato è necessaria l'intermediazione degli organismi pubblici per i casi interni di collocamento del bambinoessa si consulta prima con l'organismo centrale o con un altro organismo competente di questo stato, se in questo stato è necessaria l'intermediazione degli organismi pubblici per i casi interni di collocamento del bambino La decisione giudiziale di collocamento della comma 1 può essere adottata nello stato sollecitante se l'organismo competente dello stato sollecitante è stato d'accordo con il collocamento. Le modalità di consulenza e consenso delle commi 1 e 2 sono regolamentate dalla legge interna dello stato sollecitato. Se l'organismo competente, secondo gli articoli da 8 a 15 decide di rendere la tutela del bambino a una famiglia parentale e se un tale collocamento dovrebbe essere permesso in un altro stato membro e in questo stato non è necessaria l'intermediazione degli organismi pubblici per i casi interni di collocamento del bambino, su questa situazione è informato l'organismo centrale dello stato menzionato.

38 LA COLABORAZIONE TRA GLI ORGANISMI CENTRALI NELLE CAUSE RIGUARDANDO LA RESPONSABILITÀ PARENTALE Ogni stato membronominaunoopiùOgni stato membro nomina uno o più ORGANISMI CENTRALIORGANISMI CENTRALI perassistenzanell'applicazionedi questoRegolamentoper assistenza nell' applicazione di questo Regolamento si menziona la competenza funzionale e geografica di ogni organismo. Se lo stato membro ha nominato più di un organismo centrale, le informazioni, in condizioni normali, si trasmettono direttamente all'organismo centrale adeguato competente. Gli organismi centrali trasmettono le informazioni sulle leggi e le procedure nazionali e prendono delle misure di miglioramento dell'applicazione del presente Regolamento e di rinforzo della loro collaborazione. In questo scopo, tramite la Decisione n. 2001/470/CE è stata istituita una Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale. La collaborazione nelle cause che riguardano la responsabilità parentale Gli organismi centrali, alla sollecitazione dell'organismo centrale di un altro stato membro o del titolare della responsabilità parentale, collabora nelle cause specifiche per realizzare gli oggettivi di questo Regolamento. Qualsiasi titolare di responsabilità parentale può, secondo le disposizioni dell'articolo 55, presentare una richiesta di assistenza allo stato membro nel quale il bambino ha la residenza usuale o nel quale si trova (informazioni: sulla situazione del bambino, sulle procedure iniziate, sulle decisioni adottate riguardante il bambino ecc.).

39 LE RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE!


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