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Scuola: Ente Autonomo Le istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2000 a seguito dell’introduzione della Legge 59/97 e successivamente dei relativi regolamenti.

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1 Scuola: Ente Autonomo Le istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2000 a seguito dell’introduzione della Legge 59/97 e successivamente dei relativi regolamenti attuativi, sono autonome e dotate di personalità giuridica. La nuova natura di Ente Autonomo consente alla scuola di allargare gli orizzonti della sua attività negoziale, esigenza recepita dal D.I. 44/01, Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche autonome, che dall’art. 37 all’art. 56 si occupa di tutte le tipologie contrattuali consentite.

2 Decreto 1° febbraio 2001 n. 44 Il Decreto 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 31 (Capacità Negoziale) comma 1 assegna alle Scuole la “piena autonomia negoziale” ridimensionata però dall’affermazione “fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti nonché dalle presenti disposizioni”. Le disposizioni del Decreto 44/01 limitano in alcune tipologie di contratti la capacità negoziale delle Scuole; per esempio si consente a queste di stipulare contratti di mutuo ma per un impegno annuale di rimborso non superiore, sommato all'impegno di canoni di leasing, al quinto della media dei trasferimenti dello Stato nell'ultimo triennio e per una durata massima di cinque anni.

3 Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, che ha la rappresentanza legale dell’Istituzione, esercita i poteri di gestione (D. L.vo 59/98 e art. 45 D. L.vo 80/98) a lui conferiti nell’ambito dell’autonomia (didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, amministrativa) riconosciuta dalla legge (DPR 275/99), nel rispetto della programmazione integrata (didattico-formativa ed amministrativo-contabile) e della propria immagine. Il Dirigente può delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività negoziali al Direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25 bis, comma 5, del D. L.vo 3/2/93 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Nell’esercizio di questa complessa attività amministrativa il Dirigente è tenuto, per espressa disposizione di legge (lo stesso art. 25 bis, comma 5, D. L.vo 29/93 sopra richiamato) ad avvalersi della coadiuzione del Direttore. Nel caso in cui non esistano nell’istituzione scolastica specifiche competenze professionali indispensabili al corretto svolgimento dell’attività negoziale, il Dirigente Scolastico, compatibilmente alle disponibilità di bilancio e alle norme vigenti, può incaricare della stessa attività personale esterno (commercialisti, avvocati, notai). Il Dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni per il collaudo delle attrezzature. Per forniture di valore inferiore a 2000 Euro rilascia un certificato che attesta la regolarità della fornitura. Può delegare il Direttore dei servizi generali e amministrativi al rilascio di detto certificato.

4 Funzioni del Direttore SGA
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha la competenza di coadiuzione del Dirigente e quella specifica disegnata nel proprio profilo professionale (CCNL 24/7/2003), di esercitare la funzione istruttoria in materia di attività negoziale. La competenza istruttoria configura anche l’attribuzione di “responsabile del procedimento” (ex capo II artt. 4-6 L. 241/90). Al Direttore compete, comunque, l’attività negoziale connessa alle minute spese (art. 17). Per il Direttore è prevista l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedano la forma pubblica. Competenza già prevista nelle attribuzioni dei “Segretari economi” delle istituzioni educative. Il Direttore può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici. E’ competente a redigere lo schema dell’atto da stipulare. Il Direttore provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività negoziale espletata dalla scuola. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Direttore è tenuto a rispettare le scelte generali del Consiglio di Istituto e le direttive del Dirigente.

5 Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) alla costituzione di fondazioni; c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e) all’adesione a reti di scuole e consorzi; f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (L. 22/4/41 n. 633 e L. 18/8/2000 n. 248); g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati. h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, comma 1.

6 Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica; c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti internazionali.

7 Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale
Nei casi individuati dal comma 1 dell’art. 33 dello schema l’esercizio dei poteri di gestione del Dirigente Scolastico è subordinato alla delibera del Consiglio di Istituto che deve intervenire anche nei casi di volontà di recedere, rinunciare o transigere dal contratto. Nei casi previsti dal comma 2 il Dirigente Scolastico può esercitare i poteri di recedere, rinunciare e transigere dal contratto se l’interesse della scuola lo dovesse richiedere.

8 Funzioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva dell’istituzione scolastica mantiene le sue competenze in base alla normativa vigente, pertanto prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso. Ai fini della validità delle delibere del Consiglio di Istituto è necessaria la relativa proposta formulata dalla Giunta Esecutiva che deve essere convocata, prima della seduta del Consiglio, in base ai termini stabiliti dal Regolamento di Istituto.

9 Collegio dei Docenti Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall’art. 7 del T.U. n. 297/94. Il Collegio dei Docenti è un organo tecnico professionale con competenze esclusive in materia didattica e competenza concorrente con altri organi sulle materie organizzative. In materia negoziale, partendo dal principio basilare che la programmazione didattica è compito del Collegio e che l’attività contrattuale è strumentale alla programmazione didattica, si chiarisce bene che la fase di progettazione del Collegio dei Docenti consiste nella funzione di individuazione delle necessità didattiche da assolvere tramite contratto. Infatti, il regolamento di contabilità scolastica chiama in causa il Collegio dei Docenti esclusivamente quando si tratta di definire gli aspetti didattici dei contratti; in particolare all’art ° c., a proposito dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa stabilisce che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. Oppure all’art. 54 ove statuisce che l’assegnazione delle borse di studio agli studenti è disposta sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, su proposta, per i profili didattici, del Collegio dei Docenti. Inoltre, è competenza del Collegio provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio, alla scelta dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie. Tuttavia la scelta dei sussidi didattici da parte del Collegio è di tipo funzionale, nel senso che va limitata all’individuazione dei beni ritenuti idonei e funzionali alle esigenze dello specifico insegnamento.

10 Diagramma di flusso per la stipula di contratti
Programma Annuale Individuazione da parte degli organi preposti (Dirigente Scolastico, Consiglio di Istituto e Collegio Docenti) dell’attività negoziale da intraprendere in base alle esigenze stabilite nel POF e nel programma annuale Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, coadiuvato dal Direttore SGA per l’attività istruttoria individua il contraente Il Direttore SGA stende la bozza del contratto da stipulare Il Direttore SGA, se il contratto lo prevede, svolge la funzione di ufficiale rogante Il Dirigente Scolastico stipula il contratto con il contraente e vigila sulla sua esecuzione Il Dirigente Scolastico in base a quanto stabilito nel contratto dispone il pagamento delle competenze dovute e il collaudo delle attrezzature fornite Il Direttore SGA effettua la liquidazione delle competenze Il Direttore SGA assume nell’inventario la nuova attrezzatura collaudata Il Direttore SGA conserva agli atti tutta la documentazione inerente l’attività negoziale Il Dirigente Scolastico stende la relazione sull’attività negoziale intrapresa da presentare al Consiglio d’Istituto

11 Il contratto Il contratto è l’“accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale” (Art Codice Civile). L’attività di diritto privato della P.A. e delle istituzioni scolastiche è soggetta alle disposizioni del codice civile e alla normativa privatistica in generale. La qualità di ente pubblico delle istituzioni scolastiche, impone tuttavia, nell’attività negoziale precise condizioni al procedimento che dovrà distinguersi in due fasi: 1. una fase prenegoziale che andrà dalla volontà di concludere un contratto all’individuazione del potenziale contraente; 2. una fase di esecuzione, successiva alla stipula del contratto, che terminerà con la consegna ed il collaudo della fornitura.

12 Classificazione dei contratti
I contratti si distinguono in attivi e passivi: i primi sono quelli rivolti a procurare all’Amministrazione una entrata, i secondi quelli atti a procurare beni o servizi. I contratti sono classificati in base a diversi criteri: riguardo al modo di formazione, agli effetti, alle obbligazioni, ecc. Per quanto riguarda il modo di formazione, cioè il perfezionamento del vincolo contrattuale, si distinguono: a) contratti consensuali: quando si perfezionano con il semplice consenso delle parti (es.: locazione); b) contratti reali: quando si perfezionano con il consenso delle parti e la consegna dell’oggetto del contratto (es.: mutuo, pegno, comodato).

13 Classificazione dei contratti
Con riguardo agli effetti del contratto si distinguono: a) contratti ad effetti reali o traslativi, mediante i quali si trasferisce la proprietà di una cosa determinata, si costituisce o si trasferisce un diritto reale su cosa altrui ovvero si trasferisce altro diritto (es.: mutuo senza interessi); b) contratti ad effetti obbligatori, i quali danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio (es.: locazione, appalto, mandato).

14 Classificazione dei contratti
Con riguardo alle obbligazioni che sorgono tra le parti e al rapporto causale tra loro, si distinguono: a) contratti bilaterali o a prestazioni corrispettive (detti anche sinallagmatici), che fanno sorgere tra le parti obblighi e diritti a prestazioni reciproche, tra le quali si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività, per cui la prestazione di una parte trova la sua causa nella prestazione dell’altra parte contraente; la corrispettività comporta l’interdipendenza tra le prestazioni, per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell’altra parte (es. compravendita, permuta); b) contratti unilaterali o con obbligazioni a carico di una sola parte sono quei contratti che, pur implicando l’esistenza di due parti e di due distinte manifestazioni di volontà, generano l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore. In tali contratti, l’unilateralità delle attribuzioni patrimoniali fa si che la legge non richieda l’accettazione espressa del beneficiario, consentendo a quest’ultimo il rifiuto richiesto dalla natura degli affari o dagli usi (es.: donazione).

15 Classificazione dei contratti
Esistono poi: F Contratti preliminari e definitivi Nei contratti preliminari le parti stabiliscono di concludere l’accordo definitivo in un momento successivo (es.: compromesso) Il contratto preliminare deve essere redatto nella stessa forma prevista per il contratto definitivo.

16 Requisiti del Contratto
I requisiti del contratto sono: – l’accordo delle parti; – la causa; – l’oggetto; – la forma.

17 Accordo delle parti Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Quando la contrattazione avviene tra persone presenti nel medesimo luogo, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui la proposta è accettata; quando invece le parti contrattuali non si trovano nel medesimo luogo (es.: contratti che si formano mediante lettera, telegramma, annuncio) l'accordo è raggiunto nel momento in cui la parte che ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell'accettazione.

18 La causa La causa è la funzione economico-sociale che il contratto è idoneo a produrre. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La causa è altresì illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

19 L’oggetto L’oggetto L’oggetto del contratto è il contenuto del contratto, ovvero l’operazione economica che le parti hanno programmato. L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità va intesa sia in un senso materiale che giuridico (es.: è impossibile materialmente l’impegno di vendere un bene distrutto, come è impossibile giuridicamente l’impegno di vendere un bene che non è commerciabile, come un bene demaniale). L’oggetto non dev’essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. L’illiceità si distingue dalla possibilità giuridica in quanto non si traduce in vizio strutturale ma esprime un giudizio di riprovevolezza (es.: è illecito il contratto con cui si vende droga). Determinato o determinabile: l’oggetto se non è determinato dall’inizio, può essere determinabile in base a criteri legali o convenzionali.

20 La forma Quale debba essere la forma di un contratto può essere previsto, sia dalla legge (art Codice Civile), sia dai privati mediante un patto scritto con il quale stabiliscono di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto. In tal caso, la norma detta una regola legale interpretativa, stabilendo che si ritiene voluta la forma ad substantiam quando dall’interpretazione del patto non risulti una diversa volontà delle parti. In difetto, pertanto, il contratto è nullo. Per le Pubbliche Amministrazioni l’unica forma possibile è quella scritta.

21 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto, dal momento in cui è concluso, ha forza di legge tra le parti, cioè vincola a rispettare l'impegno assunto nel contratto. Le parti non possono sciogliersi dal vincolo contrattuale per volontà unilaterale, bensì solo: con un nuovo contratto (mutuo consenso) o per cause ammesse dalla legge. Il mutuo consenso è l'accordo delle parti sullo scioglimento di un contratto già stipulato e richiede la stessa forma del contratto che viene sciolto; viene anche denominato mutuo dissenso. Il mutuo consenso ha efficacia retroatti­va (ex tunc), per cui il contratto si considera come se non fosse mai stato concluso.

22 Rescissione del contratto
Il contratto può essere privato di efficacia attraverso un’azione di rescissione o di risoluzione. E’ possibile la rescissione nei seguenti casi: – in caso di contratto concluso in caso di pericolo; – in caso di contratto concluso in stato di bisogno. I presupposti necessari per la rescissione sono: a) lo stato di pericolo, cioè la minaccia di un danno grave alla persona del contraente o di altri: la gravità del pericolo è relativa poiché va valutata in relazione alla persona minacciata; b) l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere, ove per iniquità s'intende una sproporzione tra il valore delle prestazioni; c) la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio (e al quale può essere attribuito dal giudice che abbia pronunciato la rescissione del contratto un giusto compenso per l'opera svolta). La rescissione cancella gli effetti del contratto a partire dal giorno in cui questi sono stati prodotti (ex tunc): le parti contraenti sono liberate dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali e sono obbligate a restituire quelle ricevute, giacché que­ste ultime, essendo divenute, per effetto della caducazione del negozio, prive di giustificazioni causali, costituiscono un indebito oggettivo.

23 Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto si può avere nei seguenti casi: – per inadempimento del contratto; – per impossibilità sopravvenuta; – per eccessiva onerosità. La risoluzione del contratto è lo scioglimento dei rapporto contrattuale dovuto al verificarsi di eventi che alterano l'equilibrio tra le attribuzioni patrimoniali di un contratto a prestazioni corrispettive.

24 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

25 Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta
Affinché operi l'effetto liberatorio è necessario che la impossibilità sia oggettiva, cioè dipen­da da fatti estranei alla volontà o alla sfera di controllo del debitore, ossia da eventi che non si possono dominare o prevedere (es.: terremoto, scio­pero generale, espropriazione). La impossibilità imputabile al debitore configura, invece, un vero e proprio inadempimento, generatore, in quanto tale, di responsabilità. La prestazione si considera altresì impossi­bile quando la sua esecuzione, pur essendo astrat­tamente realizzabile, richiederebbe in concreto sfor­zi o mezzi del tutto irragionevoli, o, comunque, sproporzionati in relazione alla natura e all'oggetto dell'obbligazione (es.: ricerca di un orologio cre­duto in fondo a un lago). Eguali considerazioni vanno fatte nell'ipotesi in cui siano sopravvenuti ostacoli così gravi da mutare addirittura la natura della prestazione (si pensi, ad esempio, ad un tra­sporto che, divenuto impossibile per via terra, deb­ba essere eseguito per via aerea).

26 Risolubilità del contratto per eccessiva onerosità
Risolubilità del contratto per eccessiva onerosità è il notevole aumento del costo-valore della prestazione, verificatosi in seguito ad eventi straordinari ed imprevedibili, che determina una grave alterazione dell’equilibrio tra i valori delle prestazioni esistenti al momento della conclusione del contratto.

27 Nullità del contratto Il contratto è nullo quando:
– è contrario a norme di legge poste a tutela di un interesse generale; – manca uno dei requisiti strutturali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma); – è illecito (cioè quando l’operazione economica da concludere è in contrasto con l’ordine pubblico o con il buon costume). La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpito dalla nullità. La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

28 Divieto di rinnovo tacito
Con l’art. 6 della legge n. 537/1993, così come sostituito dall’art. 44 della legge n. 724/1994, era stato sancito per le pubbliche amministrazioni il divieto del rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi. La medesima norma, tuttavia, prevedeva la possibilità, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, di effettuare il rinnovo del contratto stesso qualora fosse stata accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. L’art. 23 della legge n. 62/2005, nell’intento di assicurare sia una maggiore trasparenza nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, sia una maggiore economicità delle aggiudicazioni, ha esplicato la volontà del legislatore di impedire il protrarsi delle procedure di rinnovo ed ha pertanto soppresso “l’ultimo periodo dell’art. 6 comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n 537, e successivamente modificazioni”, vale a dire la facoltà delle pubbliche amministrazioni di procedere al rinnovo del contratto, prevedendo soltanto la possibilità di una proroga temporanea, subordinata a precise condizioni, per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica e, comunque fino ad un massimo di sei mesi. Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Nota prot. N. 882 del 31/10/2006 ha diramato disposizioni in materia di rinnovo, concedendo alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al rinnovo del contratto di cui si è detto sopra, prevedendo soltanto la possibilità della proroga temporanea subordinata a precise condizioni, per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratti, a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica e comunque fino ad un massimo di sei mesi.

29 Convenzioni Le istituzioni scolastiche autonome, a norma della legge n. 59/1997 art. 21, comma 12, stipulano con soggetti di diritto pubblico e privato, che possono collaborare ad attività di interesse educativo, “convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico”, per acquisire/reperire specifiche competenze scientifiche e culturali, per l’acquisto di esperienze tecniche e di lavoro. Le convenzioni sono negozi giuridici bilaterali cioè accordi di diritto pubblico finalizzati alla gestione di un servizio o per la realizzazione di un progetto o di un’attività formativa, di sperimentazione, etc.

30 Convenzioni: elementi costitutivi
Gli elementi costitutivi della convenzione, che devono figurare nel testo dell’accordo, sono: – obiettivi (oggetto del servizio da gestire) – durata (indicazione precisa del periodo temporale) – forme di consultazione degli enti contraenti (monitoraggio sull’andamento del servizio); – rapporti finanziari (oneri della prestazione) e reciproci obblighi e garanzie tra gli enti (modalità di erogazione delle quote di partecipazione, modalità di pagamento, obblighi, garanzie, penalità); – tempi e modalità di esecuzione; – responsabilità ed eventuali cause di risoluzione; – vigilanza sullo svolgimento dei lavori; – proprietà di eventuali prodotti; – regolamentazione delle controversie.

31 Convenzioni La convenzione è firmata, per la scuola autonoma, dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica, cioè dal dirigente. Nell’ambito del diritto privato la convenzione si riferisce ad accordi che regolano i rapporti giuridici non patrimoniali; nella sfera del diritto pubblico, dove la regolamentazione della materia è piuttosto indefinita, si possono avere: – alcune forme convenzionali regolate dalla legge, per le quali è anche fornito uno schema-tipico o nominato di convenzione; – altre forme particolari di convenzioni per le quali non esiste uno schema o contratto tipico o nominato.

32 Convenzioni Rispetto alla forma negoziale del contratto, che ha per oggetto prestazioni puntuali, la convenzione ha per oggetto la regolazione di una pluralità di comportamenti e persegue una molteplicità di scopi. Alcune forme di convenzione possono originare forme di inserimento funzionale del soggetto esterno, che svolge attività proprie dell’amministrazione, nell’ente pubblico, nel nostro caso nell’istituzione scolastica. In materia scolastica l’ordinamento già prevede lo strumento della convenzione per la regolamentazione e l’attivazione di molteplici servizi.

33 Convenzioni Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete possono partecipare a convenzioni o stipulare apposite convenzioni con: – Università statali o private – Istituzioni – Enti Locali – Associazioni – Agenzie Formative (operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi formativi); per la programmazione e la realizzazione di: – progetti determinati (che vedono coinvolti: scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale); – specifici progetti (convenzioni stipulate a livello nazionale, regionale o locale) anche per l’assistenza e l’integrazione dell’handicap per l’effettuazione dei progetti formativi; – progetti formativi integrati (convenzione con centri di formazione professionale) – costituzione di un laboratorio di documentazione e di formazione (progetto di fattibilità e attuazione); – consulenze studi e progetti; – raccolta e interpretazione delle esigenze formative del territorio; · costruzione del curricolo locale obbligatorio: ipotesi di fattibilità.

34 Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’I.S.
Ai sensi dell’art. 38 del Decreto n. 44/2001 le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche e di attività programmate. Le lavorazioni in conto terzi sono effettuate in particolar modo da Istituti Secondari Superiori di ordine tecnico e professionale per le materie specifiche studiate e per i laboratori in essi presenti (meccanica, chimica, elettronica, ecc.) ma l’opportunità può essere colta, secondo le esigenze del territorio di riferimento, anche dagli Istituti Artistici (es.: Restauro mobili antichi, quadri, ecc.) e dai Licei (es.: ricerche storiche, linguistiche, letterarie, scientifiche). Con la lavorazione in conto terzi si consente un utile alla scuola e al personale impegnato nelle attività.

35 Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’I.S.
Molti Istituti Secondari Superiori sono inoltre impegnati nell’attività di fornire a utenti interni ed esterni la patente informatica europea (ECDL) ai vari livelli in base a quando disposto dall’AICA. L’istituzione scolastica, nell’ambito della vendita a terzi, dovrà regolarizzare la sua posizione nei confronti dell’imposta IVA. La vendita di beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso l’Istituto.

36 Contratto di lavorazione conto terzi
Tra l'istituzione scolastica: ……………………… legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico ……………………… nato a ………………… il …………… Cod. Fisc. (Scuola)………………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………… e la Ditta ……………………… con sede in ……………………………, via ………………………… …, c.f. ………………………, nella persona del titolare ………………………; Premesso che – la Ditta ……………………… ha interesse che presso l’Istituzione Scolastica vengano effettutate le seguenti lavorazioni ……………………… in relazione alle capacità tecniche e alle attrezzature specifiche presenti; – la Scuola può effettuare lavorazioni in conto terzi in base a quanto stabilito dall’art. 38 del D. n. 44/2001; – il Direttore SGA ha curato l’attività istruttoria di competenza; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 La Scuola ……………………… si impegna ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte attenendosi scrupolosamente a quanto richiesto dalla Ditta ……………………… . Art. 2 I materiali impiegati dovranno essere esclusivamente quelli indicati dalla Ditta ……………………… Nessuna variante potrà essere apportata senza autorizzazione scritta della committente. Art. 3 I materiali forniti da quest'ultima dovranno essere diligentemente controllati dalla Scuola ……………………… e, qualora fosse necessario, dovranno essere accuratamente sistemati con il più attento rispetto delle quote e tolleranze stabiliti nell'ordine. Art. 4 La Ditta ……………………… si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, eventuali controlli presso i laboratori della Scuola durante la lavorazione e definitivamente prima della consegna. Detti controlli non sollevano, comunque, la Scuola ……………………… dalla responsabilità dei lavori effettuati.

37 Contratto di lavorazione conto terzi
Art. 5 La Scuola ……………………… si impegna formalmente a non progettare ed eseguire costruzioni analoghe, come pure ricambi e parti di macchine, per altre Ditte ovvero in proprio. Si impegna, inoltre, a mantenere assolutamente riservati i materiali forniti dalla Ditta ……………………… assumendosi ogni consequenziale responsabilità per la mancata riservatezza. Art. 6 La Scuola ……………………… si impegna ad osservare esattamente i termini di consegna determinati nell'ordine. Si impegna, altresì, a comunicare immediatamente e formalmente alla Ditta ……………………… ogni e qualsivoglia causa di impossibilità temporanea e/o parziale – non derivante da causa soggettiva – che si verificasse nel corso dell'espletamento dei lavori. Art. 7 La Scuola ……………………… s'impegna, altresì, a comunicare alla Ditta ……………………… – con un preavviso di almeno sei mesi – eventuali sopravvenienti impossibilità definitive che possono rendere non più attuabile l'affidamento di ulteriori lavorazioni, ferme restando – in ogni caso – la puntuale ultimazione e consegna dei lavori già assunti ed in corso. Art. 8 La Scuola ……………………… assicura, inoltre, la regolare e precisa tenuta delle scritture amministrative-contabili relative alla consegna dei materiali, in conto lavorazione, da parte della Ditta ………………………, perché la stessa possa – in qualsiasi momento ed eventualità, nei confronti di chicchessia – rivendicare, senza possibilità alcuna di contestazione, la proprietà dei materiali stessi depositati. Art. 9 Per tali lavorazioni la Ditta ……………………… si impegna a riconoscere alla Scuola la cifra di Euro ……………………… per ogni lotto di lavorazioni richieste che verrà accreditata sul proprio c/c bancario alla consegna di ogni lavorazione ultimata. Art. 10 Per ogni controversia insorta fra le parti il foro competente è ……………………… Data ……………………… Letto, approvato e sottoscritto Per la Ditta Il Dirigente Scolastico ……………………………………… ………………………………………

38 Concessione di beni in uso gratuito
L'art. 39 del DM 44/01 prevede, per le Istituzioni Scolastiche, la più ampia possibilità di concedere agli alunni la fruizione gratuita di beni e sussidi didattici di ogni genere (libri, cassette audio e video, programmi informatici di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione in uso, ecc.). La Legge Finanziaria 2007 (L 296 del 27/12/2006 all’art. 1 commi 628 e 629 stabilisce inoltre che: “628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. 629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall’articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo scolastico”.

39 Concessione di beni in uso gratuito
Il Consiglio di Istituto è competente all’individuazione dei criteri di assegnazione e preferenza dei beni che possono essere concessi in uso e che dovranno essere individuati in apposito elenco da affiggere all’albo della scuola. I beni saranno concessi in uso a seguito di accordo sottoscritto dal Dirigente o suo delegato e dagli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale in cui sarà stabilito quanto segue: 1) assenza di assunzione di oneri, a qualsiasi titolo, per l’istituzione scolastica; 2) assunzione di responsabilità per l’utilizzazione del bene da parte degli alunni o esercenti la potestà genitoriale; 3) tempi previsti per la concessione; 4) revoca della concessione con atto motivato; 5) richiesta motivata del beneficiario di estensione della concessione oltre il periodo previsto; 6) restituzione del bene integro come concesso o di penale relativa ai danni arrecati.

40 Contratto di concessione di beni in uso gratuito
Tra l’Istituzione Scolastica _______________________ rappresentata dal Dirigente Scolastico _______________________ pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ e l’alunno _______________________ (se maggiorenne) o il sig. _______________________ esercente la potestà genitoriale dell’alunno _______________________ frequentante la classe _____, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ premesso che 1) il D. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 39 prevede, a richiesta, la possibilità per l’Istituzione Scolastica di concedere in uso gratuito, agli alunni maggiorenni o agli esercenti la potestà genitoriale di alunni minorenni, beni mobili, libri, programmi software e altri sussidi didattici; 2) le finalità dell’accordo sono contenute nell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 275/99 e riguardano l’assicurazione del diritto allo studio e nella Legge Finanziaria 2007 L 296/2007 art. 1 cc ; 3) è affisso all’albo dell’istituzione scolastica l’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di Istituto; 4) la concessione in uso non può determinare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata all’assunzione di responsabilità da parte del beneficiario o degli esercenti la rappresentanza legale; 5) il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso. Art. 2 L’istituzione scolastica concede in uso gratuito il seguente bene _______________________ richiesto al fine di supportare le attività di studio, approfondimento e ricerca da effettuare in ambito diverso dalla sede scolastica. Art. 3 L’alunno _______________________ o l’esercente la potestà genitoriale dell’alunno _______________________ si impegna ad utilizzare il bene richiesto e concesso in uso per le finalità esposte ed a restituirlo integro come ricevuto.

41 Contratto di concessione di beni in uso gratuito
Art. 4 La durata della concessione in uso del bene suddetto è di _____ mesi con decorrenza dal __________ e termina al ___________. Art. 5 L’istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico, può revocare in qualsiasi momento, motivandola, la concessione dei beni e/o sussidi. Art. 6 Il beneficiario, con richiesta motivata, può richiedere l’estensione della concessione oltre il periodo previsto che comporterà la stipula di nuovo contratto. Art. 7 In caso di restituzione del bene non integro come concesso l’alunno _______________________ o l’esercente la potestà genitoriale dell’alunno _______________________ è obbligato a risarcire l’istituzione scolastica del valore attribuito al bene nell’elenco dei beni concessi in uso affisso all’albo dell’istituzione scolastica come detto in premessa. Art. 8 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di _______________________. Letto approvato e sottoscritto. Data _______________________ Firme _______________________

42 Prestazione d'opera intellettuale
L'art. 40 del D. n. 44/01 prevede per le Istituzioni Scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione. La tipologia del contratto è quella di prestazione d’opera intellettuale disciplinata dagli artt e seguenti del Codice Civile.

43 Prestazione d'opera intellettuale
Nel contratto d’opera intellettuale manca un’organizzazione imprenditoriale e l’“opera” viene realizzata essenzialmente con lavoro personale e con rapporto di lavoro non subordinato. Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di Istituto le procedure, i criteri di scelta del contraente e il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione all’attività e all’impegno richiesto. Il Consiglio di Istituto, quindi, dovrà individuare con precisione i requisiti professionali che gli esperti devono possedere e le caratteristiche dell’esperienza posseduta. Dovrà essere richiesto, quindi, agli ipotetici contraenti un dettagliato curriculum professionale che evidenzi titoli professionali ed esperienze effettuate relativamente agli ambiti richiesti per l’oggetto della prestazione. Grande attenzione si dovrà porre al regime vigente delle incompatibilità e delle autorizzazioni previsto per i pubblici dipendenti (D. Lgs. 165/2001).

44 Prestazione d'opera intellettuale
Nel caso in cui le istituzioni scolastiche, nella realizzazione dell’attività progettuale inserita nel Piano dell’Offerta Formativa, si avvalgano di esperti estranei all’Amministrazione, con gli stessi possono stipulare: 1) contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 40, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell’art. 40 del D.I. 44/2001; 2) contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda i contratti d’opera intellettuale, essi possono essere stipulati con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell’art. 79 del TUIR, con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata.

45 Prestazione d'opera intellettuale
I requisiti fondamentali di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa sono: 1) la continuità: la prestazione di lavoro offerta sia diretta a soddisfare un interesse duraturo del committente; 2) la collaborazione; disponibilità funzionale del prestatore d’opera all’organizzazione dell’impresa; 3) la prevalenza personale nell’opera prestata: i collaboratori coordinati e continuativi non devono impiegare mezzi organizzativi propri, finalizzati all’esercizio della loro prestazione.

46 Contratto di prestazione d'opera intellettuale
l'Istituto Scolastico _______________ rappresentato legalmente dal Prof. ________ ___ dirigente scolastico pro-tempore, nato a ______________ il _________________ e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto _________________ codice fiscale _________________ E il ________________ nato a _______________ il _____________ residente in _______________ codice fiscale ________________ PREMESSO – che il D. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; – che l’Istituzione Scolastica ha predisposto il progetto nel POF dell'Istituto; – che il progetto in parola è stato finanziato per € _______________; – che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica; – che il dr. ____________individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; – che il Direttore dei servizi generali e amministrativi _____________ha curato l’attività istruttoria di competenza; SI CONVIENE E SI STIPULA il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico ____________, con decorrenza dal _________________ al __________________. ART. 1 Il Dr/Prof .________________________________________________, individuato quale esperto/consulente si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi _________________ assicurando non meno di _____________ ore di lezione (e _________ ore di esercitazioni pratiche della disciplina). ART. 2 Il Dr./Prof. _________________________________, si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto ____________________ facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare. L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

47 Contratto di prestazione d'opera intellettuale
ART. 3 L'Istituto scolastico ____________________________ a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dr/Prof. ____________________________ si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di €. ________________ (ovvero il compenso lordo complessivamente determinato in € _______________). Esso verrà corrisposto entro _______ giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: ______________________ (fattura, dichiarazione di prestazione occasionale). ART. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il dr./prof. _______________ provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile. Art. 5 L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomanda­ta, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'amministra­zione scolastica ha diritto al, risarcimento del danno conseguente. ART. 6 In caso di urgenza, è consentita al Dirigente sco­lastico la sospensione dell’attività. ART. 7 Ai sensi della Legge 196/2003, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecu­zione del presente contratto. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. _________________________. Art. 8 Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è. soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. In caso di controversie il foro competente è quello di _____________________. Letto, approvato e sottoscritto. ______________________ li ____________________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL CONTRAENTE _________________________________ _________________________________

48 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
L'anno _________________, il giorno _____________ del mese di _________, in ______________________, tra (denomin. Istituzione scolastica) ___________________ con sede in ________________ via ______________ n. ____ codice fiscale ___________ , rappresentata legalmente dal prof. _______________, dirigente scolastico pro-tempore, nat_ a _________________ il ___________ e domiciliat_ per la sue carica presso la Scuola (o Istituto) medesima, codice fiscale _________________, da una parte; e l'esperto [profession., societa, cooper. o impresa) _________________, nato a _________ il ___________ e residente, anche ai fini fiscali e previdenziali, in __________________ -via ____________ n.__, codice fiscale _____________, dall'altra parte: Premesso che per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività prevista nel POF si è resa necessaria la collaborazione di persone in possesso di approfondite conoscenze specifiche nel settore (ad esempio dell'informatica, di una 2^ lingua comunitaria, ecc.); che il sig. ____________________ è in possesso dei requisiti richiesti nel settore del _________ ed è disponibile a fornire la collaborazione senza vincoli di subordinazione; che il sig. ______________________ individuato come esperto a seguito di esame analitico del curriculum vitae presentato, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; che il Direttore SGA ______________________ ha curato l’attività istruttoria di competenza. SI CONVIENE E SI STIPULA il presente contratto di prestazione d'opera coordinata e continuativa, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, e del quale si fissano di seguito termini e condizioni. 1. La Scuola conferisce al signor _________________ l'incarico di _______________, senza vincoli di subordinazione, di orari e mansioni specifiche; il tutto in stretta collaborazione con le strutture della Scuola.

49 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
2. La durata dell'incarico è a tempo determinato, con inizio dal ________ e termine il _____, esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione, oltre la scadenza del _____________, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo. 3. La collaborazione, oggetto del presente contratto, viene resa dal signor ___________ nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte dello stesso l'adeguamento alle indicazioni ed esigenze che la Scuola riterrà opportuno di volta in volta rappresentare. 4. Il signor _________________ si impegna a prestare la collaborazione in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della Scuola, prendendo accordi con ______________. 5. Il compenso per la collaborazione che il signor ______________ renderà nel periodo suindicato alla Scuola sarà di € ______________; che potrà essere periodicamente pagato, a semplice richiesta e sulla base delle prestazioni svolte e del risultato del servizio reso; 6. Ai fini fiscali il rapporto di collaborazione si inquadra nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR che disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con obbligo INAIL. All'atto dell'erogazione del compenso l’Istituzione Scolastica opererà la ritenuta IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito percepito a seguito di rilascio di dichiarazione. Al collaboratore sono riconosciute le detrazioni fiscali previste per il lavoratore dipendente calcolate in proporzione alla durata del contratto. 7. Il signor ________________ dichiara di avere la posizione previdenziale presso ________ ed ai sensi della legge 8 agosto 1995 n. 335 dichiara di aver presentato o di presentare istanza alla sede INPS di ______________ 8. Il signor __________________ dichiara espressamente che la collaborazione è e sarà resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali. 9. Il signor ________ dichiara, inoltre, che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi e indennità oltre quelli stabiliti. 10. L’Istituzione Scolastica si impegna a corrispondere il rimborso di eventuali spese vive di vitto ed alloggio, regolarmente documentate e dallo stesso sostenute nell’interesse e per conto dell’istituzione scolastica per prestazioni autorizzate svolte fuori sede. 11. Il signor ________ si impegna a consegnare una specifica relazione sull’attività svolta ed i risultati conseguiti alla fine dell’attività. 12. Le spese di registrazione dell'atto, in case d'uso, sono a carico del signor _____________. 13. Quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene regolato dagli art e seguenti del Codice Civile. 14. Eventuali controversie relative al presente contratto saranno sottoposte alla decisione del Foro competente. Letto, confermato e sottoscritto. I CONTRAENTI Il Collaboratore Il Dirigente Scolastico _______________________ _______________________

50 Sponsorizzazione L'art. 41 del D. 1° Febbraio 2001 n. 44 consente alle Scuole la stipula di accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Il contratto di sponsorizzazione è un rapporto bilaterale in forza del quale una parte (sponsorizzato) contro corrispettivo in denaro, beni o servizi (o misto), s'impegna a prestazioni pubblicitarie verso l'altra parte (sponsor) in modo da consentirle di sfruttare, mediante collegamenti, la propria notorietà e la risonanza delle attività e degli eventi che ad essa fanno capo, al fine di incrementare fra il pubblico la conoscenza del nome o dei marchi dello sponsor e di favorirne l'immagine. La possibilità di pubblicizzare un marchio, una iniziativa, ecc. viene accordata dalle istituzioni scolastiche in favore di quei soggetti le cui finalità non sono in contrasto con le funzioni educative, culturali e formative.

51 Sponsorizzazione La deliberazione del Consiglio d'istituto potrà specificare: – nel rispetto del principio di imparzialità i criteri di scelta dello sponsor; – per quali delle attività svolte dalla scuola potrà essere ammessa la sponsorizzazione; – con quali categorie di soggetti privati la scuola potrà trattare, qualora si ritenga che taluni settori di attività urtino con il prestigio della scuola e delle finalità da essa perseguite. Il contributo contrattato potrà essere in denaro e allora verrà gestito in bilancio per finalità tipiche della scuola o contraccambiando con altre iniziative di collaborazione che devono essere precisate e ben determinate nell’atto sottoscritto dai contraenti.

52 Contratto di sponsorizzazione
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ E la Ditta __________________________ con sede a __________________________ in via __________________________, Partita IVA ___________, di seguito chiamata “Sponsor” rappresentata legalmente da __________________________ nato a __________________________ il ___________ e residente a __________________________ c.f. __________________________. Premesso – che la Scuola può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati ai sensi del D.I. __________________________ e dell’art. 43 della L. 23/12/1997, n. 449; – che la Scuola ha organizzato una manifestazione sportiva per il giorno __________ che si svolgerà nell’area della pista di atletica della città sita __________________________; – che tale manifestazione rientra nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Scuola e presenti nel POF le cui finalità individuate dal D.P.R. 275/99 sono quelle di promozione della crescita culturale sociale e civile degli alunni attraverso la realizzazione di interventi di istruzione e formazione relativi a diversi contesti; – che la Ditta __________________________ ha dimostrato interesse ad accostare il proprio nome a quello della Scuola; – che le finalità della Ditta sopracitata non sono in contrasto con le funzioni educative, culturali e formative della Scuola; – che la Scuola è interessata ad acconsentire che la Ditta accosti il suo nome a quello della predetta manifestazione sportiva non alterandosi, con tale operazione, il ruolo di neutralità ed imparzialità dell’Amministrazione Scolastica, né sussistendo conflitto di interesse; – che la Ditta __________________________ è risultata la migliore offerente a seguito dell’indagine predisposta dalla Scuola; – che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto per i contratti di sponsorizzazione nella delibera ______________ – che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

53 Contratto di sponsorizzazione
Art. 2 La Scuola si impegna a pubblicizzare il marchio della Ditta “Sponsor” nel seguente modo: 1) apparizione del marchio con la dimensione di _________ sulle magliette dei partecipanti; 2) stampa con dimensione di _________ sul manifesto di informazione della manifestazione; 3) stampa sull’etichetta del Trofeo da consegnare ai vincitori; 4) stampa del marchio sui cartelli informativi applicati all’automezzo di servizio della Scuola che trasferirà gli allievi alla manifestazione. Art. 3 La Ditta “Sponsor” si impegna: 1) a fornire il materiale pubblicitario sopracitato (magliette stampate, manifesti e cartelli); 2) a sostenere la Scuola con la presenza di propri rappresentanti per tutta la durata della manifestazione; 3) a corrispondere alla Scuola l’importo di __________________________ all’atto della stipula del presente contratto. Art. 4 La Scuola si impegna ad utilizzare l’importo rimanente, riconosciuto dalla Ditta, tolte tutte le spese di organizzazione, per sostenere economicamente la propria attività istituzionale. Art. 5 Il materiale pubblicitario ancora utilizzabile al termine della manifestazione potrà essere conservato dalla Scuola. Art. 6 A norma dell’art del c.c. l’Amministrazione Scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo. Art. 7 La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 3, con preavviso scritto di giorni 10 a mezzo raccomandata a/r, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale a cura dell’ente ed a spese dello sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all’amministrazione scolastica. Art. 8 Il presente contratto ha durata limitata alla manifestazione di cui in premessa. Art. 9 Le spese del presente contratto, ivi compresi gli eventuali diritti sulle pubbliche affissioni, sono a carico dello sponsor. Art. 10 In caso di controversie il foro competente è quello di __________________________. Letto, approvato e sottoscritto. Data e firme __________________________

54 Fornitura di siti informatici
Le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di fruizione di siti informatici con ditte specializzate tutelandone gli accessi con la consegna di una chiave individuale agli operatori che devono accedere al sito. Nella richiesta di offerta da inviare a ditte specializzate del settore dovranno essere prese in considerazione, ai fini della valutazione finale, due aspetti importanti: 1) il costo della fornitura del servizio di utenza telefonica; 2) la possibilità di fruizione di accessi individuali agli studenti.

55 Contratto di fornitura di siti informatici
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ E la Ditta __________________________ di __________________________ legalmente rappresentata da _________________________, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ premesso che – la Scuola ha la necessità di dotarsi dell’accesso a Internet attraverso la fornitura di un servizio telematico; – è stata esperita la gara prevista per l’individuazione del Provider in grado di soddisfare le esigenze della Scuola; – il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Art. 2 Il Provider individuato __________________________ mette a disposizione della Scuola: una linea telefonica con relativo numero disponibile; una “log-in” per consentire il collegamento al proprio elaboratore; una password per impedire l’uso del servizio a soggetti diversi dall’utente. Il Provider mette inoltre a disposizione della Scuola: – il servizio di posta elettronica con la possibilità di n. _____ indirizzi; – l’accesso alle seguenti banche dati __________________________; – la possibilità di conversare direttamente per mezzo dei p.c.; – la progettazione e la costituzione di un dominio web; – la fruizione di accessi individuali agli studenti. I servizi sopra individuati sono concessi a fronte di un canone di abbonamento annuale di L. __________________________ da versare entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

56 Contratto di fornitura di siti informatici
Art. 3 La Scuola mette a disposizione del Provider individuato __________________________ l’attrezzatura necessaria per il collegamento richiesto; Art. 4 La Scuola __________________________, garantisce l’identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso, fornendo una chiave individuale secondo i casi richiesti nel pagamento del canone. Art. 5 Il Provider si impegna a garantire gratuitamente l’assistenza telefonica e la soluzione di eventuali problemi tecnici verificatisi. Art. 6 Il presente contratto ha la validità di __________________ dal ___________ al __________. Art. 7 Per ogni controversia il foro competente è __________________________. Letto, approvato e sottoscritto. Data, __________________________ Firme __________________________

57 Concessione in uso dei siti informatici
L’istituzione scolastica, in base a quanto disposto dall’art. 43 del D. n. 44/2001, a sua volta può ospitare nel proprio sito informatico interventi di istituzioni di volontariato, associazioni di studenti, enti di interesse culturale che abbiano affinità e finalità proprie del mondo scolastico, a queste sarà assicurata parità di accesso e libertà di espressione. Attraverso il sito si possono anche pubblicizzare prodotti e marchi individuando in questo un tipico contratto di sponsorizzazione.

58 Concessione in uso dei siti informatici
Dopo aver identificato il beneficiario, la concessione è posta in essere con: a) un provvedimento amministrativo, con il quale l’istituzione scolastica concede al privato l’uso del proprio sito informatico (decreto); b) una c.d. concessione contratto nella quale dovranno essere evidenziati la durata, il compenso, eventuali obblighi, la persona responsabile dell’attività e dell’immissione dei contenuti, la clausola che dia facoltà al dirigente scolastico di disattivare il collegamento allorquando le attività ospitate siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola. I contratti di concessione in uso dei siti informatici possono essere ricondotti alla locazione di beni mobili, di cui all’art c.c. In merito alla responsabilità per danni sono da applicarsi gli artt c.c. (diligenza nell’adempimento), l’art. 128 c.c. (responsabilità del debitore) e l’art (responsabilità per fatto degli ausiliari).

59 Contratto di concessione in uso di spazio web della scuola
l'istituzione scolastica: ………………………… legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico ……………………… nato a ……………………… il ………………… Cod. Fisc. (Scuola) ……………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………… e L'Associazione: ………………………… con legale rappresentante: ………………………… nato a ……………………… il ………………… Cod. Fisc.: ……………… residente in: ………………………… Comune: ………………………… (……) CAP: …………e tecnico responsabile: ………………………… nato a …………………………il: …………………………Cod. Fisc.: ……………………… residente in: ………………………… Comune: ………………………… (……) CAP: ………………………… Premesso che – il D. n. 44/2001, art. 43, consente all’Istituzione Scolastica di ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni, ecc.; – l’Associazione ………………………… ha interesse ad utilizzare lo spazio WEB dell’Istituto Scolastico per far conoscere le proprie attività non in contrasto con le finalità istituzionali della Scuola: – L'Istituzione scolastica: ………………………… valorizza la libertà d'espressione dell'associazione ………………………… ma richiede che tale libertà sia utilizzata nei limiti del lecito; – Il Direttore SGA ha curato l’attività istruttoria di sua competenza si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Art. 2 L’Istituzione Scolastica consente all’Associazione ………………………… di utilizzare il proprio spazio web riservandosi il diritto, di volta in volta, di valutare e decidere se ammettere sul sito il materiale proposto. Art. 3 L’Associazione ………………………… consente all’Istituzione Scolastica di modificare o rimuovere qualunque contenuto inviato che non ritenesse idoneo al contesto.

60 Contratto di concessione in uso di spazio web della scuola
Art. 4 L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di revocare o disdire il presente accordo qualora verificasse l’inserimento nel sito del seguente materiale: – materiale pornografico e a sfondo sessuale di natura oscena; – materiale che viola i diritti d'autore, in particolare software pirata , – file musicali, immagini, video, testi protetti da copyright; – materiale offensivo incluse espressioni diffamatorie, di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia; – materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che possa­no causare pregiudizio a terzi; – software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi; – iniziative legate al gioco d'azzardo, concorsi, giochi che richiedono una partecipazione a titolo oneroso; – pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento. Art. 5 L'istituzione, ove dovesse riscontrare la possibilità che si configuri qualche reato, ne informerà le autorità competenti. Art. 6 E’fatto inoltre divieto di: 1. inviare indesiderate ("SPAM") utilizzando un indirizzo dell'istituzione o conte­nenti riferimenti alle proprie pagine Web ospitate dall'istituzione; 2. limitare l'accesso alle proprie pagine Web ospitate sul sito dell'istituzione ad utenti dotati di password o inserire pagine nascoste non raggiungibili tramite un link. 3. utilizzare lo spazio Web come archivio per file utilizzati da altri server. Art. 7 L'istituzione si riserva il diritto di accedere alle pagine Web dell'Associazione, in ogni momento e senza preavviso, per verificare il rispetto delle condizioni di utilizzo del servizio. Art. 8 L'istituzione non è in alcun modo responsabile dei contenuti e delle opinioni presenti nelle pagine dell'Associazione. Art. 9 Nell'ottenere spazio gratuito sul WEB dell'istituzione l'Associazione riconosce che l'istituzione stessa non è in alcun modo responsabile della condotta dei membri dell'Associazione che violano il regolamento esposto sopra.

61 Contratto di concessione in uso di spazio web della scuola
Art. 10 I membri sono responsabili e perseguibili legalmente in relazione al contenuto delle rispet­tive pagine Web ospitate dall'istituzione scolastica. Nell'inviare le pagine al sito dell'Istituzione scola­stica, i membri dichiarano di attenersi alle regole esposte nelle condizioni di utilizzo del servizio. Art. 11 Qualora l'Istituzione scolastica venga citata in giudizio su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo dei servizi WEB da parte di un membro, questi accetta impli­citamente di rimborsare ogni spesa e ogni danno economico causati direttamente o indirettamente all'Istituzione scolastica nell'ambito dell'azione legale. Art. 12 E’ responsabilità dell'Associazione mantenere una copia di backup delle proprie pagine Web e l'Istituzione scolastica non è responsabile in nessun caso per eventuali danni derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo dei proprio servizio o dal materiale inviato sulle pagine WEB. Art. 13 L'Istituzione scolastica declina inoltre ogni responsabilità relativa a danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni, furto, accesso non autorizzato, alterazioni dei dati. Art. 14 Il presente contratto ha validità di un anno dal ……………… al ……………… Art. 15 Per ogni controversia il foro competente è ……………………………… Data ……………… Letto, approvato e sottoscritto Firme ………………………………………………

62 Comodato L’art. 44 del D. n. 44/01 stabilisce che l’Istituzione Scolastica può ricevere in comodato da Enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati beni da utilizzare nello svolgimento dell’attività educativa e formativa. Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. E’ disciplinato dagli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

63 Comodato Il comodatario è obbligato a restituire i beni utilizzati alla scadenza del termine convenuto, o in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Il comodante, tuttavia, può esigere la restituzione anticipata e immediata ove sopravvenga un bisogno urgente e imprevisto. Se il bene, per essere fornito, ha la necessità di lavori di adeguamento o di particolari impieghi di personale la durata del comodato deve essere tale da rendere conveniente comunque per l’istituzione scolastica l’impiego di risorse e personale per il successivo utilizzo del bene.

64 Comodato Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Se non adempie agli obblighi suddetti il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene senza il consenso del comodante.

65 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Contratto di comodato TRA L’Istituzione Scolastica ________________________ con sede in _________________________ rappresentata in atto dal legale rappresentante _________________________, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________, in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce, E la Ditta _____________________, con sede in ________________________,rappresentata in atto dal legale rappresentante _________________________, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________, in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce, PREMESSO che risulta di grande importanza – la possibilità concessa dal D.I. n. 44/01 art. 44 di stipula di contratti di comodato – poter attrezzare un laboratorio di “Esercitazioni pratiche di pasticceria e gelateria”, per i corsi di qualifica, corsi post-qualifica e post-diploma, utilizzando attrezzature a tecnologia avanzata che l’Istituto, con propri fondi, non è in grado di acquistare; – accogliere corsi di specializzazione di esperti del settore che contribuiscono alla crescita didattico-specialistica del nostro settore alberghiero; – che la Ditta ______________________ può cedere in comodato le attrezzature suddette elencate nell’allegato A, parte integrante del presente contratto; – che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le due parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa e gli allegati come parte integrante della presente scrittura Art. 2 La ditta __________________________ individua l’Istituto __________________________ come soggetto che per le sue specificità può avere un ruolo di riferimento nell’ambito dei servizi alberghieri, con particolare riguardo al settore pasticceria e gelateria e pertanto consegna allo stesso le attrezzature di cui in premessa. Art. 3 L’Istituto __________________________ si impegna a rendere disponibili spazi adeguati a ricevere le attrezzature specifiche per un laboratorio di pasticceria e gelateria. La manutenzione straordinaria di dette attrezzature è a totale carico della Ditta __________________________, la quale ha anche facoltà di sostituire parti di esse con altre più moderne. Le spese ordinarie necessarie all’uso sono a carico dell’Istituto.

66 Contratto di comodato Art. 4
La ditta __________________________ utilizzerà il laboratorio per effettuare propri corsi di formazione al di fuori dell’orario scolastico e comunque previo accordo con la Presidenza dell’Istituto. Nel laboratorio suddetto, durante l’orario scolastico, saranno effettuate esercitazioni pratiche di pasticceria e gelateria per gli alunni dei corsi curricolari. Art. 5 La ditta __________________________ esonera espressamente l’Istituto da qualsiasi onere assicurativo e da qualsiasi responsabilità per i corsi effettuati in proprio. Art. 6 La ditta __________________________ si impegna: – a fornire supporto professionale con le proprie competenze per il perseguimento degli scopi didattici dell’Istituto – a favorire l’inserimento degli allievi dell’Istituto nell’ambiente di lavoro, a fornire l’elenco di Ditte disponibili ad accogliere gli alunni in stage mettendoli in condizione di realizzare esaurienti esperienze collegate agli specifici percorsi formativi Art. 7 L’Istituto si impegna a conservare le attrezzature con diligenza e a restituirle alla Ditta, secondo quanto stabilito in contratto. Si impegna, inoltre, a non destinare i beni ad altri usi che non siano quelli previsti e a non cederli neppure temporaneamente a terzi né a titolo oneroso né a titolo gratuito Qualora la Ditta riscontrasse manomissioni o rotture delle attrezzature l’Istituto è obbligato a rifondere il danno alla Ditta comodante. Art. 8 Il valore complessivo dei suddetti beni è stimato in Lit./Euro __________ alla data di sottoscrizione del presente contratto. Detta stima viene effettuata unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni, mentre la proprietà dei beni stessi rimane, come per legge, al comodante. Art. 9 Il presente contratto ha durata di un anno dal ___________ al ____________. Art. 10 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile. Art. 11 Per ogni controversia insorta il foro competente è __________________________. Data __________________________ Letto, approvato e sottoscritto. Per l’Istituto __________ ________________ ______ Per la Ditta ____ ________________ ____________ Il Dirigente Scolastico Il Responsabile ___________________ ___________________

67 Mutuo L’art. 45 del D. n. 44/01, consente alle Scuole di accendere mutui per l’acquisto di beni durevoli di un certo valore per i quali è previsto un impegno su più esercizi finanziari che non può eccedere comunque i cinque anni. Le istituzioni scolastiche possono assumersi l’onere di accensione di mutui se l’ammontare complessivo annuale per il loro rimborso non ecceda, sommato all’impegno per canoni di locazione finanziaria (leasing), il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio. Le Scuole possono inoltre chiedere anticipazioni bancarie, alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dal MPI con le Associazioni bancarie o a condizioni migliori, in relazione ai finanziamenti assegnati per progetti comunitari o formazione integrata superiore in attesa della materiale erogazione dei fondi.

68 si conviene e si stipula quanto segue
Contratto di mutuo TRA l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ E L’Istituto di Credito ________________________ con sede a ______________________ in via _______________________, di seguito chiamato “Banca” premesso che – il D.I. __________ all’art. _____ consente alle Scuole di stipulare contratti di mutuo alle condizioni espresse nelle norme; – che la Scuola ha la necessità di dotarsi delle seguenti attrezzature _______________ per consentire agli alunni le esercitazioni didattiche relative; – che la durata massima del muto è _____________________________; – che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Art. 2 L’Istituto di Credito _____________________________ consegna a titolo di mutuo fruttifero alla Scuola che accetta la somma di Lire _____________________________ alle seguenti condizioni _____________________________. Art. 3 La Scuola si obbliga a restituire alla Banca la somma ricevuta, più gli interressi, entro il termine di __________ anni, secondo il piano di ammortamento allegato, regolato per quote capitali e quote interessi. Art. 4 E’ in facoltà della Scuola di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo alle seguenti condizioni_______________________________________________________________________________________________________________ Art. 5 Nel caso di ritardo nella restituzione del capitale alla data fissata il debitore è obbligato al pagamento dell’interesse moratorio pari al tasso legale di interesse stabilito per legge fatte comunque salve condizioni più favorevoli. Art. 6 A garanzia del proprio adempimento la Scuola concede _____________________________________________________________________. Art. 7 Per l’esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio in ___________________________. Art. 8 Tutte le spese del presente atto sono a carico della Scuola. Letto, approvato e sottoscritto. Luogo e data _____________________________

69 Manutenzione degli edifici scolastici
Gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con le scuole in cui vengono stabiliti con precisione gli impegni reciproci da assumere nella manutenzione ordinaria degli edifici e nell’acquisto di beni e servizi. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle scuole a queste viene assegnato un fondo da gestire direttamente per conto dell’ente deputato con le finalità previste in convenzione.

70 Contratto di manutenzione e assistenza
l’Istituzione Scolastica __________________________ rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ E la Ditta _____________________________ con sede a __________________________ in via __________________________, con la presente pattuiscono, nei termini sotto indicati, dalla Ditta l’assistenza per la manutenzione dei seguenti impianti nei laboratori della scuola: 1) Il servizio di assistenza e manutenzione consiste: a) nella verifica periodica dell'impianto da parte di un Tecnico; b) nelle visite come sopra indicate da parte di personale esperto ed abilitato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, nel corso delle quali verranno ispezionati gli organi meccanici ed elettrici, controllati i congegni di manovra, regolato il buon funzionamento di porte e serrature in cabina ed ai piani, lubrificati il macchinario, le guide, i rinvii, con fornitura di olii, grassi, stracci, con la sola esclusione del ricambio dell'olio dell'argano. 2) Il presente impegno decorre dal __________ al __________. 3) La somma mensile di € __________, da pagarsi in quote trimestrali anticipate, con facoltà di riscuotere mediante prestazione di quietanza tramite banca, è il compenso per il servizio sopra indicato. 4) Nel suddetto canone mensile si intendono: a) l'assistenza in occasione delle visite periodiche da parte dei funzionari dell'Ente Prevenzione Infortuni o dell'Ispettorato del Lavoro; b) l'intervento di personale qualificato ad ogni giustificata richiesta, nell'orario normale di apertura dei laboratori. 5) Dal canone si intende esclusa ogni fornitura di materiali o pezzi di ricambio. 6) L'I.V.A. ed ogni altro eventuale onere fiscale sono a totale carico del cliente. 7) Per ogni intervento eseguito dai nostri Tecnici, verrà rilasciata una bolletta al titolare della Scuola. 8) Il canone è stabilito in base al costo del materiale e della mano d'opera conosciuti attualmente. Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione dei costi del materiale o della mano d'opera, autorizza la Ditta ____________________ ad applicare al canone pattuito le variazioni relative in più o in meno, convenendo fin d'ora che il computo venga effettuato in base ai Bollettini pubblicati dall'A.N.I.E. (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche) e che l'incidenza sia per l'80% dell'importo del canone imputabile alla mano d'opera ed il 20% ai materiali.

71 Contratto di manutenzione e assistenza
9) In caso di mancato o anche solo di ritardato pagamento del canone nei termini e nelle modalità pattuite, il servizio potrà essere sospeso liberando la ditta ____________________ da qualsiasi responsabilità e dagli obblighi assunti, con eventuale rivalsa di ogni diritto previsto dalla legge. 10) Ricordiamo che a norma dei vigenti regolamenti la Scuola è impegnata a mantenere l'illuminazione dei locali interessati, come pure degli accessi agli stessi. Resta convenuto che la Ditta sarà sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta verso chiunque, per eventuali interruzioni del funzionamento e per guasti che dovessero verificarsi sull'impianto. 11) Viene provveduto a cura della Ditta di assicurare il servizio contro i danni implicanti il rischio della nostra responsabilità civile verso i terzi ai seguenti massimali per ciascun impianto: €. _________ ___________ per catastrofe limitatamente a ____________________; € _________ ___________ per ogni persona colpita; € _________ ___________ per danni a cose di terzi. Sono ovviamente esclusi i danni causati dall'inosservanza della portata massima per cui l'impianto viene collaudato e comunque dall'inosservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore. L'inclusione degli impianti, relativi al presente impegno, nelle polizze comulative accese con le Compagnie di assicurazione verrà fatta dopo aver ricevuto per iscritto il benestare di conferma al servizio di manutenzione. 12) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere viene riconosciuto competente il Foro Giudiziario di ____________________. Data, _______________ Istituzione Scolastica ____________________ Ditta _________________________________ Dirigente Scolastico _____________________ Rappresentata da _______________________

72 Locazione finanziaria (o leasing)
Le Istituzioni Scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del Dirigente Scolastico e in ossequio a quanto disposto dall’art. 47 del D. n. 44/01, hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione dell’acquisizione della disponibilità di beni immobili. Consiste nel contratto col quale una parte concede all’altra il godimento di un bene previo versamento di un canone periodico.

73 Locazione finanziaria (o leasing)
In base al tipo di bene e alle caratteristiche del contratto, il leasing si definisce operativo o finanziario. Il leasing operativo è utilizzato quando oggetto del contratto è un bene fungibile e standardizzato. Il contratto solitamente è di breve durata ed è possibile recedere da esso con un tempo di preavviso minimo. Al termine del leasing operativo il conduttore può rinnovare il contratto o porre fine ad esso, ma non è previsto il diritto di riscatto sul bene oggetto del leasing. All'estinguersi del contratto, infatti, la società di leasing utilizza il bene che ne è stato oggetto per accendere un'altra locazione con un diverso conduttore. In questo modo il costo del bene oggetto di leasing non è ripartito esclusivamente sui canoni del primo contratto, ma viene suddiviso sulla ipotesi di una molteplicità di clienti, basata sulle caratteristiche e sulla durata tecnica del bene. Il leasing finanziario, invece, è una forma contrattuale più complessa perché, oltre alla locazione, è previsto un diritto di riscatto sul bene concesso al conduttore, alla scadenza del contratto, ad un valore residuale minimo. Essendo un contratto pluriennale, la delibera di stipulazione del contratto di locazione è di esclusiva competenza del Consiglio di Istituto (art. 33 comma 1 lett. c del Regolamento di contabilità).

74 Contratto di locazione finanziaria (o leasing)
L'Istituzione scolastica _________________________ con sede in _________________________, c.f. ________________________ nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico _________________________, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ E la ditta _________________________ con sede a _________________________ in via _________________________, c.f. _________________________, nella persona del suo legale rappresentante ______________________, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________, produttrice di _________________________ PREMESSO CHE – la Scuola necessita di _________________________; – le disponibilità finanziarie del momento non consentono alla stessa un investimento di somme rilevanti e che nemmeno è opportuno, in considerazione degli elevati tassi d'interesse, procurarsi il credito attraverso un apposito mutuo; – Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del __________ sull’opportunità di acquisire in utilizzo un sussidio necessario; – Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. _____ del ___________; – Visto il Regolamento in materia di Autonomia scolastica ex D.P.R. 8/3/1999, n. 275; – Visto il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile di cui al D.I. n. 44/01 ed in particolare l'art. 47; – Visti gli artt e ss. del Codice Civile; – il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; si conviene e si stipula quanto segue 1. A decorrere da _________________________ e fino a _________________________ la ditta identificata in premessa, consentirà alla scuola _________________________ il godimento dell'apparecchio _________________________ per uso proprio previo corrispettivo di un canone periodico con cadenza __________________ pari a Euro ___________ che a conclusione del periodo innanzi precisato coprirà il costo di utilizzazione.

75 Contratto di locazione finanziaria (o leasing)
2. La scuola non intende acquistare la proprietà dello strumento oggetto del presente contratto mentre per l'eventuale proroga essa verrà, concordata tra le parti tre mesi prima della scadenza della locazione. 3. Al momento della consegna l’attrezzatura _________________________ dovrà essere sottoposti a verifiche da esperti della scuola in presenza di rappresentanti della ditta _________________________ e dovrà risultare esente da vizi che ne comprometterebbero l'idoneità stessa all’uso, motivo questo di rescissione immediata del contratto. 4. La Scuola assume l'onere delle riparazioni di piccola manutenzione, mentre quelle straordinarie saranno a carico della ditta locatrice. 5. Lo strumento oggetto della locazione sarà assicurato a carico della Scuola con polizza contro il furto e l'incendio sul valore originario e sarà utilizzato con attenzione, diligenza e responsabilità da parte degli operatori addetti. 6. L'Istituzione Scolastica al termine del periodo convenuto restituirà l’attrezzatura _________________________ alla Ditta nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, in conformità della descrizione fatta dalle parti al momento della consegna, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso dello strumento in conformità del contratto. 7. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento per analogia agli articoli riportati al Capo IV del Codice Civile, mentre sulle eventuali controversie sarà competente il Foro di ________________________. 8. II presente contratto sarà registrato presso i competenti Uffici Territoriali, in caso d'uso. Letto, approvato e sottoscritto. Data, Firma dell'impresa di Leasing Firma del Dirigente Scolastico __________________________ _________________________

76 Gestione finalizzata delle risorse finanziarie
Le Istituzioni Scolastiche in ossequio a quanto disposto dall’art. 48 del D. n. 44/2001 con le risorse finanziarie disponibili provenienti da fondi propri, per vendita di elaborati, proventi di sponsorizzazioni, concessione in uso di beni e attrezzature, ecc., e quindi con l’esclusione di fondi trasferiti dallo Stato, dagli Enti locali e dall’Unione Europea, possono stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata. Tali contratti possono essere stipulati solo con Istituti di credito o con istituzioni professionali di settore abilitate all’esercizio di attività bancaria e finanziaria.

77 Gestione finalizzata delle risorse finanziarie
Questo tipo di attività contrattuale è diretta a conservare e incrementare le risorse finanziarie da utilizzare, per esempio, per dotarsi di un’opera di rilievo per la istituzione scolastica la cui sfera si possa riferire a più esercizi finanziari. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.

78 Contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari Alla Spett.le Banca ______________________ ______________________ Con la presente il sottoscritto ……………………………………………………………. nato a ……………………………………………… il ………………… Cod. Fisc. ………………... Indirizzo: …………………………………………………………………………………………… Premesso che – mi è stato preventivamente consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti di cui all’Allegato 3 al regolamento CONSOB approvato con delibera n /98 e successive modifiche ed integrazioni, che Vi ho provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento; – ho preso conoscenza delle norme contrattuali di seguito riportate, che dichiaro di accettare integralmente; Conferisce l'incarico di: A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; B) ricevere e trasmettere i miei ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Prendo atto che un esemplare del presente contratto mi viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi. Il presente incarico è regolato dalle seguenti Norme. Art. 1 ‑ Conferimento degli ordini 1. Le premesse formano parte integrante delle presenti Norme. 2. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio e in conto terzi, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. 3. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzali. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

79 Art. 2 ‑ Esecuzione di ordini
Contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari 4. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. E' fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. 5. E' in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione motivata al Cliente stesso. 6. La Banca si astiene dall'effettuare per conto del Cliente operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad una operazione non adeguata, provvede ad infornarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla sua esecuzione. Se il Cliente intende comunque dar corso all'operazione dovrà confermare alla Banca per iscritto l'ordine impartito facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rifascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 7. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. Art. 2 ‑ Esecuzione di ordini 1. Nell'eseguire gli ordini del Cliente la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ad alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili, la Banca ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente. 2. Qualora detti ordini siano eseguiti sui mercati regolamentati saranno osservate le regole ivi previste. 3. Qualora il Cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni vigenti. 4. Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente stesso all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni. 5. Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e spese secondo il successivo art. 12, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

80 Contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari Art. 3 ‑ Garanzie relative alle operazioni richieste 1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata, in vigenza della delibera CONSOB n. 929 del 3 luglio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla citata delibera. Art. 4 ‑ Conflitti di interesse 1. La Banca può effettuare con o per conto della propria Clientela operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti dei gruppo, un interesse in conflitto, purché abbia preventivamente rivelato al Cliente la natura e l'estensione dell’interesse propri nell'operazione ed il Cliente abbia espressamente acconsentito per iscritto all'effettuazione della stessa. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Art. 5 ‑ Variabilità del valore degli investimenti effettuati 1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 6 ‑ Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati 1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: – il rischio di non essere facilmente liquidabili; – la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 7 ‑ Commissioni e spese 1. Le commissioni applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nell'allegato prospetto, unitamente alle spese e ad ogni altro onere. 2. Il pagamento avverrà a mezzo addebito in c/c. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca. Art. 8 ‑ Documentazione delle operazioni eseguite 1. Per ogni documentazione eseguita la Banca invierà al Cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le informazioni di cui all’art. 61 del regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n /98 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di collocamento, tale documentazione sarà inviata al Cliente entro il settimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del collocamento medesimo.

81 Contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari 2. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che dovrà essere trasmesso alla Banca entro quarantacinque giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa. Art. 9 ‑ Durata del contratto 1. Il presente contratto ha la durata di ___________ e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell art cod. civ., dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. Art. 10 ‑ Modifiche al contratto 1. Ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. b) del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera 11522/98 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche applicate al rapporto. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso. 2. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto. Art. 11 ‑ Invio di comunicazioni 1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte ai Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Art. 12 ‑ Esonero dalle responsabilità 1. Nell’eseguire il contratto la Banca agirà con diligenza e la perizia dovute. Il Cliente esonera la Banca da ogni responsabilità, salva ipotesi in cui venga accertata, a carico di quest'ultima, la colpa grave o il dolo. Il Cliente esonera altresì la Banca da ogni responsabilità connessa a ritardi e/o malfunzionamenti nella trasmissione dati (dall Banca ad un terzo: Sim, Borsa Valori spa ecc.) e viceversa, qualora tali ritardi e/o malfunzionamenti non siano imputabili né alla Banca né al terzo designato. Art. 13 ‑ Foro competente 1. Salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ed agisca come tale a sensi dell’art 1469 bis del cod. civ. per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il foro di ………………… Data …………………………………… Firme_________________________

82 Compravendita di beni immobili
Le istituzioni scolastiche in base a quanto stabilito dall’art. 33 e dall’art. 49 del decreto n. 44/2001 possono stipulare contratti di locazione di immobili di proprietà della stessa e procedere anche alla compravendita di beni immobili. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili solo con fondi derivanti da attività proprie, contributi di privati, eredità, legati e donazioni.

83 Compravendita di beni immobili
Nel primo caso si individua un contratto tipico di locazione con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un corrispettivo (art Codice Civile). E’ questo un contratto consensuale che attribuisce un diritto personale di godimento al conduttore che ha solo la detenzione, non il possesso della cosa. La vendita di immobili di proprietà della scuola viene disposta con procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato (asta pubblica) e l’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.

84 Contratto per compravendita di immobili
Acquisto di una rata di terreno di proprietà della Ditta …………… per far luogo all’utilizzo dello stesso come luogo di esercitazione pratica degli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario di …………… L'anno …………… il giorno …………… del mese di …………… avanti a me ……………, Notaio, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori: 1) ……………, nato a …………… il …………… residente in ……………, c.f. …………… Dirigente Scolastico ……………, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell’Istituto ……………, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. …………… del ……………; 2) ……………, nato a …………… il …………… residente a …………… c.f. …………… il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Ditta ……………………… (richiamarvi eventualmente le generalità del mandante e gli estremi del documento con cui si conferisce il mandato) …………… atto che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera ……………; I predetti intervenuti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per l'art. 48 della Legge Notarile premesso – che con deliberazione del Consiglio di Istituto n. …………… del …………… l’Istituto Scolastico ……………………… stabiliva di provvedere all'acquisto di un appezzamento di terreno della superficie di mq. …………… per far luogo all’utilizzo di un’area adibita alle esercitazioni pratiche degli alunni; – che, essendo stato fissato in Euro …………… il prezzo al mq., l'importo complessivo da corrispondere viene a risultare in complessive Euro ……………; – che tale acquisto è stato autorizzato con decreto prefettizio in data ……………, n. …………… Div. ……………, atto che si allega al presente contratto sotto la lettera ……………; – che l’acquisto viene effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, eredità e donazioni dell’Istituto ………………………;

85 Contratto per compravendita di immobili
– volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto convenuto e stabilito tra le parti e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto; si conviene e si stipula: Art. 1 La Ditta …………… come sopra rappresentata, cede, aliena e trasferisce in proprietà all’Istituto ……, rappresentato dal Sig. ………, nella sua qualifica di Dirigente Scolastico, che accetta ed acquista, in esecuzione della richiamata deliberazione del Consiglio di Istituto n. …… del ……… una rata di terreno della superficie di mq. ………… distinta nel vigente Catasto Terreni del Comune di …………… alla partita n. …… Foglio n. …… Mappale n. ……, dal reddito dominicale di Euro ……… ed agrario di Euro …… - Confinanti: ………… Per una migliore identificazione dell'area oggetto della presente compravendita, si fa riferimento al tipo planimetrico e di frazionamento allegati al presente contratto, sotto le lettere ……………. Art. 2 L'importo da corrispondere per la presente compravendita viene fissato in L./Euro ……………, somma questa che l’Istituto …………… pagherà tramite la Tesoreria della Banca a mezzo di mandato di pagamento non appena il presente contratto avrà riportato il visto di esecutorietà …………… e ne sarà stata effettuata la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di …………… ed accertata la inesistenza di formalità pregiudizievoli. Le parti rinunciano alla ipoteca legale con esonero di responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari. Art. 3 La vendita del suddetto immobile viene fatta ed accettata con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, ragioni, accessori e pertinenze, servitù apparenti e non apparenti, nulla escluso ed eccettuato ed immettendosi l’Istituto fin da oggi in possesso di diritto dell'immobile medesimo. Art. 4 La ditta venditrice garantisce la proprietà e libertà dell'immobile, promettendone, in caso contrario, la più lata evizione ed obbligandosi a farlo liberare a propria cura e spese da qualsiasi peso, vincolo od ipoteca ove ne risultasse gravato ed a richiesta di chi di ragione. Art. 5 Su richiesta effettuata da me segretario rogante, il Sig. … ha presentato la dichiarazione prescritta ai fini della dichiarazione INVIM. Detta dichiarazione, da me ricevuta, verrà trasmessa, unitamente al presente atto, all'Ufficio del Registro. Art. 6 Ai fini fiscali si chiede che il presente contratto venga registrato e trascritto a tassa fissa, in applicazione dell'art. …………… Art. 7 Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a carico dell’Istituto …………… Data …………… Letto, approvato e sottoscritto Firme ………………………………………

86 Utilizzo locali e attrezzature scolastiche
L’art. 50 del D. n. 44/01 stabilisce che può essere concessa a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali della Scuola forniti dall’Ente Locale competente previo nulla osta della stessa istituzione scolastica, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione a compiti educativi e formativi. Determinante per concedere l’uso dei locali scolastici è la stipula di una convenzione tra l’istituzione scolastica e l’Ente Locale in cui siano specificate le condizioni a cui la scuola deve attenersi nel disporre la concessione dei locali (durata, assicurazioni, obblighi del concessionario). Si dovrà inoltre tener conto della condizioni stabilite dallo stesso art. 50 del D.I. 44/2001 e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 c. 2 lett. c) dello stesso Decreto.

87 Utilizzo locali e attrezzature scolastiche
Il procedimento di concessione dei locali scolastici a terzi deve effettuarsi attraverso i seguenti passaggi: 1) Convenzione tra Ente Locale e Istituzione Scolastica sulle modalità di utilizzo dei locali scolastici; 2) Delibera del Consiglio di Istituto per criteri e limiti da rispettare per il Dirigente Scolastico nell’atto di concessione; 3) Atto di concessione del Dirigente Scolastico contenente il contratto con le modalità di utilizzo dei locali per il terzo concessionario e delle attrezzature in essi allocate.

88 SI CONVIENE E SI STIPULA
Schema di convenzione tra Scuola e Ente locale per l'utilizzo dei locali scolastici Ente Locale ………………. rappresentato da nato il ,. a in qualità di legale rappresentante. E La Scuola " " nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante, nato a il …………….. residente codice Fiscale PREMESSO – che ai sensi dall'art. 50 del D.I. n. 44/2001 è in facoltà della scuola concedere a terzi l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici; – che in relazione a quanto sopra, si rende opportuno procedere ad una regolamentazione delle modalità di utilizzo dei locali scolastici; - che con deliberazione della Giunta del n divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la stipula della presente convenzione. SI CONVIENE E SI STIPULA Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto. Art. 2 L’Ente Locale …………………………….. consente alla Scuola " " di assegnare in concessione in via temporanea e precaria i locali scolastici a terzi nell'ambito delle finalità e limiti stabiliti dall'art. 50 del regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. Art. 3 L’utilizzo degli spazi è riservato in via prioritaria alla scuola cui appartiene per lo svolgimento di attività istituzionali. E’ possibile, altresì, l’utilizzo da parte di: Istituzioni Scolastiche, Organizzazioni Sindacali, Enti Locali, Enti Religiosi, Associazioni, movimenti, partiti politici, gruppi, circoli e privati, per iniziative di particolare rilievo culturale e sociale con finalità educative. Art. 4 Gli interessati ad usufruire degli spazi devono presentare regolare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico. In tale richiesta devono essere specificati il tipo di aula che si intende utilizzare, le fasce orarie, i giorni ed i motivi per i quali si richiede l’uso, nonché il nominativo del responsabile cui fare riferimento. Il Dirigente Scolastico seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in apposita delibera concede l’utilizzo dei locali Il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al Servizio Pubblica Istruzione – Sport l’avvenuta autorizzazione.

89 Schema di convenzione tra Scuola e Ente locale per l'utilizzo dei locali scolastici
Art. 5 Nella domanda dovrà essere espressamente inserita l’eventuale richiesta di utilizzo gratuito del locale, la quale verrà rimessa alla decisione del Dirigente Scolastico. Qualora quest’ultimo autorizzi l’uso gratuito del locale oggetto di richiesta, al personale addetto alla custodia e pulizia dei locali va comunque corrisposto il relativo compenso da parte del richiedente. Art. 6 Sono a carico del richiedente le spese, quantificate dall’istituto, per il personale addetto alla custodia e pulizia dei locali in questione nonché per l’utilizzo delle attrezzature didattiche. L’importo complessivo dovrà essere versato – pena la revoca dell’autorizzazione all’uso dei locali – direttamente alla scuola, tramite pagamento in conto corrente postale o bancario. La scuola provvederà, poi, a remunerare il personale suindicato unicamente per le ore di lavoro straordinario ed in base a quanto stabilito dal CCNL per il comparto scuola. Art. 7 La custodia dei locali richiesti sarà affidata al personale ausiliario della scuola interessata. Laddove ciò non fosse possibile, sarà lo stesso utente a provvedere di comune accordo con l’Istituto interessato. L’inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia e sorveglianza dei locali comporterà la revoca dell’autorizzazione in precedenza concessa su delibera del Consiglio d’Istituto. Art. 8 L’utilizzo degli spazi (aule normali, laboratori, aule magne) viene concesso previo pagamento anticipato di una somma forfettaria a titolo di rimborso spese, da effettuarsi sul c/c postale n. _______ intestato alla scuola ________________ secondo le seguenti tabelle. ___________________________________ Art. 9 La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose che potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali. Restano, pertanto, a carico dei richiedenti risarcimenti e spese derivanti da detti danni. Data …………………. Per la scuola ………………………………. Per l’Ente Locale …………………………..

90 Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici IL CONSIGLIO D'ISTITUTO VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all’istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione; VISTA la convenzione in data stipulata tra l'istituzione scolastica e ………………… di contenente la disciplina e le modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte dell'istituzione scolastica; RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; DELIBERA di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici. Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto della convenzione stipulata tra il …………. di e l'istituzione scolastica in data e delle norme vigenti in materia. Art. 2 - Criteri di assegnazione I locali scolastici sono primariamente destinati ai fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Art. 3 - Doveri del concessionario Il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti competenze: – indicare il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica; – osservare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo dal presente regolamento; – lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale riprese delle attività precedentemente ivi svolte. Art. 4 - Responsabilità del concessionario Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica e l’Ente locale devono ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

91 Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici Art. 5- Divieti E’ vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica; E’ vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro; Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola. Art. 8 - Concessione dei locali Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 20 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare la concessione al richiedente, anche per le vie brevi. Art. 9 - Corrispettivi Il costo giornaliero dell'uso dei locali e stabilito nel regolamento dell’Ente Locale preposto, il costo per l’uso delle attrezzature è stabilito con Delibera del Consiglio di Istituto. Art Concessione gratuita In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Art Provvedimento concessorio Il provvedimento di concessione è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: – le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione; – il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE ______________ ______________

92 Contratto per utilizzo di locali e attrezzature scolastiche
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritta _____________ il _____________ tra _____________ con sede in _____________ , P.I. _____________ , rappresentata in atto dal legale rappresentante _____________ , in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce, nato a _____________ , il _____________ , residente in _____________ , codice fiscale _____________ , e l’Istituto _____________ con sede in _____________ , rappresentata in atto dal preside _____________ , codice fiscale _____________ in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce, PREMESSO – che _____________ con atto n. _____________ è incaricato per la gestione del corso _____________ che si terrà a _____________ nel periodo _____________ ; – che la _____________ deve disporre di un locale attrezzato per lo svolgimento delle lezioni del corso di cui sopra nel periodo _____________ ; – che l’Istituto _____________ dispone di locali e attrezzature idonei e siti in _____________ di cui offre la disponibilità; – che l’Ente Locale __________________________ ha stipulato con l’istituzione scolastica relativa convenzione per l’utilizzo dei locali; – che il Consiglio di Istituto ha deliberato i criteri e le modalità per la fruizione da parte di terzi di locali e attrezzature; – che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le due parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente scrittura.

93 Contratto per utilizzo di locali e attrezzature scolastiche
Art. 2 ______________ quale legale rappresentante dell’Istituto ______________ rende disponibili i locali concessi dall’Ente Locale ______________ siti in ______________ per il periodo ______________ e l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 1) n. 25 sedie e n. 25 tavoli; 2) lavagna luminosa; 3) videoproiettore; 4) videoregistratore e televisione; 5) fotoriproduttore. Art. 3 Il contributo per l’utilizzo delle attrezzature è stabilito nella cifra omnicomprensiva di Euro . Il contributo per l’utilizzo dei locali è stabilito in Euro ______________ come previsto dal Regolamento dell’Ente Locale preposto. Il saldo delle spettanze avverrà in soluzione unica entro 30 giorni dal termine delle attività con accredito sul c/c bancario _____________________________ dell’Istituto presso l’Istituto cassiere ____________________. Art. 4 L’incaricato della gestione del corso rifonderà tutte le spese, eventualmente resesi necessarie, per il ripristino dei locali e dei beni concessi a seguito di manomissioni e/o rottura di propria responsabilità. Art. 5 Tutte le spese inerenti al presente contratto, comprese le imposte di bollo ed eventualmente di registrazione, sono a carico del contraente interessato all’uso dei beni. Art. 6 Per ogni controversia il foro competente è _____________________. Data, _______________________ Letto, approvato e sottoscritto. Per ______________ Per l’Istituto ______________ _________________ ________________________

94 Appalto per lo smaltimento di rifiuti speciali
Il Dirigente delle Istituzioni Scolastiche che utilizzano, nello svolgimento di esercitazioni pratiche, materiali e prodotti che possono determinare la produzione di rifiuti da assoggettare a trattamento speciale, deve stipulare accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei a tale trattamento in ossequio a quanto disposto dall’art. 51 del D. n. 44/01. Il contratto è riferibile all’appalto con cui una parte, committente, affida ad un appaltatore l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art del Codice Civile)

95 Contratto di appalto per lo smaltimento di rifiuti speciali
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ E la Ditta __________________________, iscritta all’Albo Gestori n. _____, autorizzata dall’Amministrazione Provinciale di __________________________ con Decreto n. _____ del __________, al Deposito Preliminare Rifiuti Speciali non Pericolosi, dalla Regione ____________ con Delibera n. _____ del _________ al Deposito Preliminare di Rifiuti Speciali Pericolosi, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 La Ditta __________________________, d’ora innanzi denominata “Operatore del recupero” provvede alla raccolta, al trasporto ed allo stoccaggio provvisorio di oli vegetali ed animali esausti di provenienza alimentare, con i propri mezzi, per conto della Scuola accettante, la quale si impegna a consegnare il rifiuto prodotto. Art. 2 L’Operatore del recupero, a fronte del servizio, percepirà un compenso annuo di € __________________________. Qualora nell’ambito della vigenza e della validità del presente contratto si verificassero delle modificazioni sia al valore commerciale del materiale, sia dei costi di esercizio che delle incidenze fiscali per la sopravvenienza di nuovi tributi, le condizioni generali del presente contratto verranno rielaborate previo accordo tra le parti. Art. 3 L’Operatore del recupero si impegna a fornire consulenza in materia ambientale e di tenuta registri ed altresì a fornire i dati per le denunce annuali di obbligo degli oli smaltiti, ai sensi della normativa vigente. Art. 4 La Scuola si obbliga a mettersi a disposizione degli addetti al ritiro dell’olio esausto anche se la data del passaggio dovesse capitare nel giorno di chiusura. In tal caso la stessa sarà avvisata il giorno prima. Art. 5 Qualora l’addetto dell’Operatore del recupero avesse difficoltà al caricamento del prodotto di rifiuto, si fa obbligo alla Scuola di mettere a disposizione dello stesso un aiuto al fine di poter effettuare il servizio nel minor tempo possibile.

96 Contratto di appalto per lo smaltimento di rifiuti speciali
Art. 6 L’Operatore del recupero si riserva il diritto di interrompere il rapporto nel caso che i contenitori venissero sporcati all’esterno tanto da impedire agli addetti il recupero dell’olio e qualora venissero rinvenuti all’interno degli stessi, materiali o rifiuti non appartenenti alla categoria di cui al presente contratto. Art. 7 Nel caso la Scuola dovesse cessare l’attività si fa obbligo di darne tempestivamente avviso all’Operatore del recupero. Art. 8 Il titolare della Scuola è, in ogni caso, l’unico responsabile contro i rischi derivanti da incendio, ricorso dei vicini, feriti e responsabilità civile verso terzi e quanto altro dovesse accadere di dannoso nella movimentazione e nello stoccaggio dei contenitori. Art. 9 Qualora dovessero sorgere difficoltà nel rinnovo delle autorizzazioni non dipendenti dalla buona conduzione della Ditta, questa non è responsabile dei danni, materiali o morali, che ne dovessero derivare. Art. 10 L’Operatore del recupero e la Scuola concordano sul numero di ritiri necessari. I contenitori saranno forniti in comodato gratuito dalla Ditta. Art. 11 I documenti rilasciati al momento della raccolta devono essere conservati. Art. 12 Il presente contratto ha valore dal _______________ al _______________. Art. 13 Nel caso dovessero sorgere delle controversie si elegge foro competente quello di ____________________. Art. 14 Nel rispetto della Legge 196/2003 i dati rilasciati dalla Scuola saranno utilizzati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed informatici, ai fini contabili, amministrativi e statistici previsti dalle leggi viventi, nonché per l’assolvimento degli obblighi contrattuali, adottando in ogni caso misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Letto, approvato e sottoscritto. Data, __________________________ Firme _________________________

97 Vendita di materiali e beni non più utilizzabili
In base a quanto disposto dall’art. 52 del D. n. 44/01 le Istituzioni Scolastiche possono alienare a mezzo vendita i manufatti di particolari lavorazioni prodotti ed i beni non più in uso perché obsoleti e non più utilizzabili. Una commissione apposita nominata dal Dirigente all’interno dell’Istituzione Scolastica assegnerà un valore ai beni calcolato in base al valore di inventario dedotti gli ammortamenti o sulla base del valore dell’usato per beni simili.

98 Vendita di materiali e beni non più utilizzabili
La vendita viene preceduta da un avviso pubblicato all’albo della scuola contenente l’elenco dei materiali da alienare ed i termini di presentazione dell’offerta. L’aggiudicazione viene fatta al miglior offerente in base alle offerte pervenute entro il termine assegnato. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre Istituzioni Scolastiche o ad altri enti pubblici.

99 Contratto di vendita di materiali e beni non più utilizzabili
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ E il Sig. (genitore alunno / alunno) _____________________________ premesso che – il D.I. _____________________________, art. _____, consente di vendere materiali fuori uso e beni non più utilizzabili; – il valore dei materiali e dei beni da cedere è stato determinato da apposita commissione interna in base a quanto stabilito dalla norma sopracitata; – è stata esperita la procedura prevista per la vendita dei materiali e beni cedibili e l’aggiudicazione è stata fatta al miglior offerente; – il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Art. 2 La Scuola vende il seguente materiale/bene _____________________________ non più utilizzabile perché obsoleto al miglior offerente, a seguito di aggiudicazione della gara esperita, al prezzo di € __________ stabilito come citato in premessa.

100 Contratto di vendita di materiali e beni non più utilizzabili
Art. 3 Il sig. _____________________________ aggiudicatario della gara acquista il materiale/bene al prezzo di € ___________ che saranno versate entro ___________ sul c/c bancario della Scuola presso l’Istituto di Credito Cassiere _____________________________. Art. 4 Il materiale/bene _____________________________ acquistato sarà consegnato al compratore nei locali della Scuola su comunicazione della stessa, riguardo al giorno e all’ora, non appena l’Istituto di Credito avrà comunicato il versamento effettuato. Art. 5 Le eventuali spese del contratto sono a carico del compratore. Art. 6 Per ogni controversia insorta il foro competente è _____________________________. Data _____________________________ Letto, approvato e sottoscritto Firme _____________________________

101 Fondazioni Le Istituzioni Scolastiche possono, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto, costituire Fondazioni mediante il conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, beni librari, opere prodotte nel corso delle attività didattiche ed i beni provenienti da successioni, donazioni e legati in base a quanto disposto dall’art. 53 del D. n. 44/01. Le fondazioni sono organizzazioni collettive istituite da un fondatore unico o da un gruppo di fondatori mediante la devoluzione di beni e di patrimoni vincolati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità.

102 Fondazioni La costituzione avviene tramite l'atto di fondazione, atto tipicamente unilaterale anche se emanato da più persone congiuntamente, mediante il quale il fondatore esplica proprie dichiarazioni di volontà. E’ necessaria la forma dell'atto pubblico, che è composto da un atto di donazione (mediante il quale si dispone patrimonialmente dei beni), e di uno statuto in senso stretto (con cui si delinea la struttura organizzativa e le modalità concrete per realizzare lo scopo di pubblica utilità). Le fondazioni devono poi presentare domanda per il riconoscimento giuridico. Nell’atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l’unità di indirizzo gestionale tra l’Istituzione Scolastica e la Fondazione.

103 Atto costitutivo di fondazione
L'anno ____________________, addì ___________, del mese di ______________________ con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in _________________________ alla via _________________________, presso la sede dell'Istituzione scolastica _________________________, avanti a me, dott. _________________________ ufficiale rogante presso l'amministrazione scolastica (1), ed alla presenza dei sottoscritti testimoni, idonei, cogniti e richiesti (2): 1. _________________________ 2. _________________________ è presente: il dott./prof. _________________________, nato a _________________________ il _________________________, c.f. _________________________, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica _________________________, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima istituzione scolastica (3) in data _________________________ IL COMPARENTE COSI' DICHIARA: ART. 1 E’ costituita una Fondazione denominata _________________________ destinata alla conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, specificati nell'allegato elenco, costituenti tutti apparecchi e attrezzature provenienti dal laboratorio di Scienze e beni librari risalenti alla prima metà del ’900, secondo le disposizioni contenute nell'atto costi­tutivo e nello Statuto. ART. 2 La Fondazione ha sede presso l'Istituzione scola­stica, in _________________________.

104 Atto costitutivo di fondazione
ART. 3 La Fondazione ha lo scopo di conservare e valoriz­zare i beni conferiti nonché di promuovere la cono­scenza del patrimonio culturale, anche mediante la creazione e la gestione di spazi espositivi e biblioteche. Per il conseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà promuovere attività e realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziati­va idonea al raggiungimento della finalità sopra precisata, stipulando apposite convenzioni ed inte­se. E' escluso qualunque fine di lucro. ART. 4 L'Associazione è retta dallo Statuto che è firmato dal comparente. ART. 5 Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna. Data, _________________________ Firme _________________________ (1) La forma pubblica è necessaria per la costituzione della fondazione; l'ufficiale rogante, in base al Regolamento di Contabilità, è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali e amministrativi. (2) E’ possibile rinunciare alla presenza dei testimoni, previa dichiarazione espressa dei comparenti e con il con­senso dell'ufficiale rogante. (3) La competenza deliberativa in materia viene mantenuta in capo al Consiglio d'Istituto

105 Statuto della Fondazione "___________________________________"
ART. 1 E' costituita una Fondazione denominata “_________________________” destinata alla conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, specificati nell'allegato elenco, costi­tuenti apparecchi e attrezzature provenienti dal laboratorio di Scienze e beni librari risalenti alla prima metà del '900, secondo le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e le norme del presente Statuto. ART. 2 Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dai beni come specificati nell'allegato elenco; b) dai titoli o altra utilità che potranno essere acquistati in seguito ad economia di amministra­zione e dai beni che eventualmente potranno per­venire alla Fondazione per testamento o per donazione. ART. 3 La Fondazione ha i seguenti scopi: – di conservare e valorizzare i beni conferiti; – di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, anche mediante la creazione e la gestione di spazi espositivi e biblioteche. Per il conseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà promuovere attività e realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento della finalità sopra precisata, stipulando apposite convenzioni ed intese. E' escluso qualunque fine di lucro. ART. 4 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato di tre componenti e cioè dal Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica e da due componenti scelti dal Consiglio d'Istituto di questa. Il Consiglio designerà un amministratore delegato, che avrà la rappresentanza dell'ente e presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'ente stesso. Tali incarichi non sono retribuiti. La perdita di qualità di Dirigente dell'Istituzione scolastica comporta la decadenza dalla carica nel Consiglio di amministrazione della Fondazione e la sua sostituzione con il Dirigente scolastico successivamente nominato in quella sede. Data _________________________ Firme _________________________

106 Borse di studio L’istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli trova il suo fondamento nell’art. 34 della Costituzione italiana che così recita: “… I capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre previdenze, che devono essere attribuite per concorso”. Per le istituzioni scolastiche è possibile integrare con proprie risorse, anche provenienti dagli utili ricavati con la stipula di contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie, i trasferimenti degli Enti Locali o istituire o assegnare agli alunni borse di studio annuali o infrannuali.

107 Borse di studio L’istituzione o integrazione di borse di studio viene deliberata dal Consiglio di Istituto che individua i fondi da utilizzare per l’iniziativa. Il carattere della borsa, i criteri e la cadenza di assegnazione vengono stabiliti da apposite disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio di Istituto che su proposta del Collegio dei docenti, per i profili didattici, individua anche gli assegnatari delle borse in base a quanto disposto dall’art. 54 del D. n. 44/2001.

108 Contratto per il finanziamento e l'attivazione di una borsa di studio
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a ________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________ e il Sig. _________________________ nato a _________________________ il _________________________ e residente a __________________________ c.f. _________________________ PREMESSO CHE – La scuola _________________________ intende contribuire allo sviluppo del diritto allo studio, attraverso forme di finanziamento aggiuntive rispetto a quelle devolute dall'ente locale, sulla base di disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio di Istituto; – Il sig. _________________________ intende commemorare la memoria della moglie defunta, docente per lungo tempo presso l'Istituzione scolastica _________________________ conferendo l'importo necessario all'attivazione di una borsa di studio destinata ad alunni meritevoli e bisogno­si intitolata al nome della scomparsa; – Che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 Il sig. _________________________ si impegna a corrispondere all'istituzione scolastica _________________________ la somma di € ___________ entro il _________________, affinché questa la investa in titoli di Stato destinando il rendimento annuale al finanziamento di una borsa di studio intitolata alla memoria di "_________________________".

109 Contratto per il finanziamento e l'attivazione di una borsa di studio
ART. 2 L'Istituzione scolastica _________________________ si impegna ad investire la somma di cui all'art. precedente secondo le modalità ivi indicate. Il rendimento annuale dell'investimento verrà destinato al finanziamento di una borsa di studio a favore di alunni meritevoli e bisognosi. ART. 3 L'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria di "_________________________" avverrà attraverso un apposito bando emanato dall'Istituzione scolastica, recante l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi del beneficiario, stabiliti da questa, sentito il Collegio dei docenti. ART. 4 Le spese di bollo, registrazione e quelle inerenti al presente contratto sono a carico di _________________________. Data, _________________________ Letto, approvato e sottoscritto Firme _________________________

110 Donazioni La donazione (art. 769 Codice Civile) è il contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, e cioè senza riceverne nulla in contraccambio, arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. L’elemento caratterizzante di tutte le donazioni consiste nell’arricchimento di una parte con contestuale impoverimento dell’altra parte.

111 Contratto di donazione
L'anno ____________________, addì ___________, del mese di ______________________ con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in _________________________ alla via _________________________, presso la sede dell'Istituzione scolastica _________________________, avanti a me, dott. _________________________ ufficiale rogante presso l'amministrazione scolastica sono presenti: il dott./prof. _________________________, nato a _________________________ il _________________________, c.f. _________________________, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica _________________________, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima istituzione scolastica in data _________________________ e il dott./prof. _______________________, nato a _______________________ il _________________________, c.f. _________________________, nella sua qualità di amministratore delegato della ditta _________________________, in qualità di suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Amministrazione in data _________________________ I QUALI CONVENGONO QUANTO SEGUE: Art. 1 il dott. ________________________ dichiara di donare, come dona, all’Istituzione Scolastica ________________________, che accetta tramite il proprio Dirigente Scolastico come in premessa indicato, l’automezzo ________________________ dalle seguenti caratteristiche_______________________________ che sarà utilizzato dalla Scuola per il trasporto di cose e persone nell’effettuazione di gare professionali, stage, visite guidate.

112 Contratto di donazione
Art. 2 Il bene descritto nell’articolo precedente viene donato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessori e pertinenze. Tanto la proprietà quanto il possesso e godimento del bene medesimo rimangono trasferiti al donatario dal momento della sottoscrizione del presente contratto. Per l’utilizzazione del bene donato, il donante consegna al donatario i seguenti documenti: 1. ________________________; 2. ________________________. In quanto occorra, il donante rinuncia ad ogni diritto sulla cosa donata. Art. 3 Imposte e spese del presente contratto e delle conseguenti formalità saranno ad esclusivo carico del donatario. Data, ________________________ Letto, approvato e sottoscritto. Firme ________________________

113 Eredità Per eredità si intende l’insieme dei diritti e obblighi di cui era titolare la persona defunta, fatta eccezione per quelli che si estinguono con la morte (come l’uso dell’abitazione) oppure per quelli che vengono trasmessi a titolo di legato.

114 Legati Il legato (art. 649 Codice Civile) è un’attribuzione patrimoniale “mortis causa” a titolo particolare in base alla quale un soggetto (legatario) succede in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati però come una quota dell’intero patrimonio del defunto. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, ma si può motivatamente rinunciarvi.

115 Donazioni, eredità, legati
Nel caso di donazioni, eredità e legati finalizzati alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche al fine di mantenere il valore del capitale ricorrono a stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie. Il comma 8, art. 21 della L. 59 del 15/3/1997 abroga le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

116 Donazioni, eredità, legati
Con l'approvazione in via definitiva da parte del Senato del Disegno di legge sulle liberalizzazioni e la conversione definitiva da parte del Senato del Disegno di legge sulle liberalizzazioni e la conversione nella Legge n. 40 del 2 aprile 2007, vengono introdotte nella scuola alcune importanti novità, in particolare anche sulle donazioni. A chi fa donazioni in favore delle istituzioni scolastiche, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa vengono riconosciute le stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni fatte alle Fondazioni. Gli sgravi sono previsti per tutte le donazioni effettuate da persone fisiche, imprese e mondo dell'associazionismo no profit (Onlus). Per questo si prevede anche un'apposita integrazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi. Questo sarà possibile già nella dichiarazione dei redditi 2008, con riferimento all'anno fiscale 2007. Le agevolazioni fiscali si applicano anche alle donazioni effettuate a favore di scuole paritarie, senza scopo di lucro, che fanno parte del sistema nazionale di istruzione. I dati sulle donazioni, e in particolare quelli che riguardano le persone fisiche o giuridiche che le hanno effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali e come tali vanno trattati.

117 Progetti integrati di istruzione e formazione
Le istituzioni scolastiche, in base a quanto stabilito dall’art. 56 del D. 44/2001, possono attuare in qualità di soggetto promotore e coordinatore corsi di formazione tecnico-professionale integrata (IFTS) e per adulti in partenariato con altri soggetti che sono obbligatoriamente: – università; – agenzie formative che attuano la formazione professionale. A questo partenariato possono aggiungersi: enti locali, associazioni di industriali, organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto pubblico e privato che opera nel campo dell’istruzione e del mondo del lavoro. Con questi soggetti partner vengono costituiti consorzi o associazioni temporanee di scopo.

118 Progetti integrati di istruzione e formazione
Con i soggetti pubblici (Provincia, Regione) che trasferiscono i fondi disponibili per tali interventi devono essere stipulate apposite convenzioni che stabiliscano: i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per costituire un'associazione è necessario che sussistano tre elementi: – elemento personale (pluralità di persone fisiche); – elemento patrimoniale (fondo comune associativo); – elemento teleologico (scopo istituzionale non lucrativo).

119 Progetti integrati di istruzione e formazione
Il nostro ordinamento prevede due tipi di associazione: riconosciuta e non ricono­sciuta. La prima è regolata dagli artt. 14 e segg. del codice civile; mentre la seconda dagli artt. 36 e segg. del codice civile. Differenza sostanziale fra le due è che la prima, in base alle disposizioni dell'art. 12 del codice civile, acquista la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica, mentre la seconda non acquista personalità giuridica. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l’ammontare delle risorse da impiegare allo scopo. Le intese stilate devono chiarire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.

120 Progetti integrati di istruzione e formazione
L’art. 1, comma 631, della Legge Finanziaria 2007, Legge 296 del 27/12/2006, stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo”.

121 Associazione temporanea di scopo Regolamento ed esecuzione
I sottoscritti: – _______________, domiciliato a _______________, dirigente scolastico (preside di istituto), quale legale rappresentante dell’Istituto _______________ con sede a _______________, codice fiscale _______________; – _______________ nato a _______________ il _______________, domiciliato a _______________, Via _______________ n.___, Preside dell’Università degli Studi di _______________, con sede ad _______________, Partita I.V.A. _______________; – _______________, nato a _______________ il _______________, domiciliato a _______________, quale Direttore, datore di lavoro e legale rappresentante della Scuola Professionale Regionale _______________,con sede_______________, codice fiscale _______________; – _______________, nato a _______________ il _______________, imprenditore quale amministratore unico e legale rappresentante della società _______________; con sede in _______________, Via _______________, iscritta al n. ___ del Registro delle Imprese di _______________, Partita I.V.A. _______________; PREMESSO a) che l’Istituto _______________, l’Università degli Studi di _______________, la Scuola Professionale Regionale _______________, la società _______________, nel corso del presente atto più brevemente denominati “Le Parti” in data _______________ si sono costituite in Associazione Temporanea di Scopo, secondo il documento qui allegato sotto la lettera “A”, per la gestione delle attività del progetto _______________ per l’individuazione della figura _______________ approvato dalla Regione _______________ con Decreto Dirigenziale n. ____; b) che l’Università degli Studi di _______________, la Scuola Professionale Regionale _______________, la società _______________, hanno altresì stabilito di conferire mandato speciale con rappresentanza all’Istituto che assume la qualifica e le funzioni di mandatario; c) che le Parti, intendono disciplinare sin da ora nel presente regolamento, i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, nonché le linee guida strategiche e organizzative necessarie a garantire il funzionamento tecnico gestionale dell’Associazione; d) che la titolarità del progetto sopra indicato, è dell’associazione costituenda al presente atto;ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

122 Associazione temporanea di scopo Regolamento ed esecuzione
Art. 1 – Premesse ed allegati Le premesse e gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Con la sottoscrizione del presente atto le Parti intendono disciplinare il funzionamento operativo dell'Associazione citata in premessa e delineare l’ambito delle rispettive responsabilità, impegnandosi, a tal fine ad osservare con la massima diligenza le disposizioni regolamentari di seguito definite. Intendono inoltre denominare l’Associazione ___________ il cui marchio viene riportato nell’allegato “B”. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto comporterà inadempimento contrattuale con il conseguente diritto, per le altre Parti, di procedere ex Art C.C. Art. 3 – Coordinamento Il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione delle attività affidate in concessione, sarà demandata ad un rappresentante dell’Istituto ____________, qui di seguito nominato nella persona del ____________. Il rappresentante nominato dall’Università è____________, quello nominato dalla Scuola Professionale è ____________, quello nominato dalla società è ____________. In caso di assenza o impedimento dei rappresentanti effettivi, essi potranno essere sostituiti da un rappresentante supplente previa comunicazione scritta all’Amministrazione concedente. Art. 4- Ripartizione delle attività e/o prestazioni La suddivisione dei compiti e delle prestazioni tra le Parti verrà definita secondo quanto previsto qui di seguito dal presente regolamento. Art. 5 – Doveri del Mandatario L’associato ____________, si impegna a svolgere in favore della____________ qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione con l’Amministrazione, nonché a coordinare: 1) Gli aspetti amministrativi e legali correnti; 2) I rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione ________________. In particolare esso assume: 1) La responsabilità ed il coordinamento generale del corso assegnato; 2) La responsabilità del coordinamento della progettazione ed organizzazione delle attività formative connesse al predetto corso;

123 Associazione temporanea di scopo Regolamento ed esecuzione
3) Il coordinamento dei rapporti finanziari con il committente provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che in saldo; 4) Il coordinamento amministrativo e di segreteria sia didattica sia amministrativa del corso, compreso il versamento degli importi di competenza di ciascuno dei soggetti associati e dei soggetti cui saranno affidati compiti con previsto compenso. 5) Il coordinamento nella preparazione dei rendiconti intermedi e finale di tutti i costi del corso conformemente alle disposizioni ministeriali in materia; 6) La predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. Art. 6 – Doveri dei mandanti I soggetti mandanti sono tenuti alla elaborazione dei rendiconti intermedi e finali di tutti i costi relativi alle attività formative loro affidate nel rispetto della normativa vigente delle procedure stabilite dalla Regione nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. I soggetti predetti parteciperanno inoltre a tutte le fasi previste per la realizzazione del corso compresi eventuali incontri di coordinamento, seminari di progettazione, impostazione ed implementazione. Art. 7 – Controllo e Ripartizione delle spese Il mandatario e i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione . Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l’esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e finanziamento. Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo, ecc., saranno imputate alla spesa “progettazione esecutiva” di competenza del soggetto capogruppo. Art. 8 – Responsabilità dei rapporti contrattuali Fatto salva la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione concedente per la condivisione degli obiettivi, delle metodologie, della pianificazione e programmazione delle attività, le Parti convengono che ciascuna sarà considerata come indipendente nell’ambito dell’effettuazione delle attività formative di propria competenza, nel senso che ciascuna Parte sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per le proprie prestazioni e ne sopporterà tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli di azioni ed omissioni ad essa imputabili, ivi comprese quelle che possano concretizzarsi in ritardi o difetti che comportino l’applicazione di penalità o da cui derivino obblighi al pagamento di danni. Resta comunque inteso, come criterio sussidiario che qualora l’inadempimento (ovvero l’inesatto o intempestivo adempimento) fosse imputabile a concorso di colpa delle Parti o di alcuna di esse, gli oneri conseguenti saranno suddivisi in proporzione alle rispettive responsabilità, ovvero in ipotesi di difficile applicabilità di detto criterio, in proporzione all’ammontare delle attività di rispettiva competenza.

124 Associazione temporanea di scopo Regolamento ed esecuzione
Art. 9 – Riservatezza Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti alle altre Parti, dovranno essere considerate da queste ultime di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute. Art. 10 – Esclusione dall’Associazione Il venir meno o la carenza dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, ovvero l’inadempimento del presente atto daranno luogo, oltre che alle altre conseguenze di natura civilistica all’esclusione dall’Associazione. Art. 11 – Validità del presente atto Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento dell’attività erogato dall’Amministrazione concedente; o comunque sarà valido e avrà effetto fin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con la stessa Amministrazione tali da rendere applicabile il presente atto. Art. 12 – Modifiche al presente atto Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le parti. Art. 13 – Foro competente Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente, il foro competente sarà esclusivamente quello di . Il presente atto composto da 13 articoli viene dalle Parti letto, approvato, confermato e sottoscritto. Data _________________ Firme ________________________

125 ALLEGATO A Mandato collettivo speciale con rappresentanza per scrittura privata autenticata relativo alla associazione temporanea di scopo. I sottoscritti: – ______________________, nato a ________________________il __________, Dirigente Scolastico (Preside di Istituto), quale legale rappresentante ___________________., con sede a ____________________________, via ______________________________, codice fiscale ______________________________; – _____________________, nato a __________________ il ___________, Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di __________________ con sede in ____________________, Partita I.V.A. _____________; – _____________________, nato a _________________ il ________, Preside della Facoltà di __________ dell’Università degli Studi di ___________________, con sede ad _____________, Partita I.V.A. __________; – _____________________, nato a __________________il ________, quale Direttore, datore di lavoro e legale rappresentante della Scuola Professionale Regionale Alberghiera ________________, con sede in _______________, via ______________________________, codice fiscale ___________________________; – __________________, nato a____________ il ______________, imprenditore, quale amministratore unico e legale rappresentante della società ___________, con sede in _____________, via ____________, iscritta al n. ________ del Registro delle Imprese di _____________, Partita IVA ______________; – _________________, nato a ______________ il __________, quale rappresentante legale del Sindacato ______________, con sede in _______________, via ________________, codice fiscale _______________; PREMESSO – che i sottoscritti Enti sono soggetti individuati come assegnatari di finanziamento dalla Regione Marche, con Decreto Dirigenziale n. _____ del ____________, approvante la graduatoria dei progetti pilota IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), redatta dal Nucleo Valutazione Progetti operativo presso il Servizio Programmazione Regione ____________, da cui risulta ammesso il progetto ______________________________ dagli Enti stessi presentato;

126 ALLEGATO A Mandato collettivo speciale con rappresentanza per scrittura privata autenticata relativo alla associazione temporanea di scopo. – che i sottoscritti Enti, in osservanza all’invito della Regione ____________ alla presentazione della loro candidatura, si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo, in attuazione a quanto dichiarato nel progetto suindicato, decidendo di denominarla “Associazione Formazione (Asso.Form.)” (All. B); che pertanto i sottoscritti Enti si costituiscono in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto suindicato; – che i sottoscritti Enti intendono conferire all’Istituto Scolastico _________________________, in seguito denominato “Capogruppo”, apposito mandato speciale con rappresentanza, nel contempo stabilendo, con il presente atto, lo “Statuto” dell’Associazione Temporanea di Scopo “Associazione Formazione (Asso.Form.)”; – che i sottoscritti Enti conservano la propria autonomia, ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali; – che i sottoscritti Enti devono comunicare al Capogruppo un piano cronologico delle attività di propria competenza entro il termine che, di volta in volta, verrà loro comunicato dal Capogruppo stesso; – che ciascuno dei sottoscritti Enti dovrà, altresì, in particolare: 1. assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni nei tempi assegnati e/o concordati; 2. mettere a disposizione del Capogruppo ed in particolare del Coordinatore, tutte le informazioni e i documenti necessari ad informarlo in modo completo e sollecito sulle circostanze che possono influire sul regolare svolgimento del corso; 3. elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione sulla base delle procedure definite dalla Regione ____________; 4. fornire ogni altro dato ritenuto necessario dal Capogruppo per le attività svolte; – che l’Associazione Temporanea di Scopo “Associazione Formazione (Asso.Form.)” si scioglierà senza adempimento di ulteriori formalità alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla notifica della verifica amministrativa contabile che il Capogruppo effettuerà su tutta la documentazione del caso; – che i sottoscritti Enti dichiarano di assumere ed assumono con la firma del presente atto responsabilità solidale verso il Capogruppo per la realizzazione degli obiettivi del progetto di cui sopra. TUTTO CIÒ PREMESSO Si conferisce mandato con rappresentanza all’Istituto ______________________________, che accetta, la funzione di Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Scopo “Associazione Formazione (Asso.Form.)”, come costituita;

127 ALLEGATO A Mandato collettivo speciale con rappresentanza per scrittura privata autenticata relativo alla associazione temporanea di scopo. 1. Al legale rappresentante del Capogruppo spetta la rappresentanza, anche processuale, nei confronti del committente e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura compiuti nell’ambito del mandato conferito dagli Enti sottoscritti. Il Capogruppo ha pertanto il compito di rappresentare i sottoscritti Enti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’accordo di collaborazione nei confronti della Regione ______________; 2. in via esemplificativa e non limitativa, il soggetto Capogruppo: – sottoscriverà gli atti necessari per la realizzazione del corso affidato dal Committente; – coordinerà gli aspetti amministrativo-contabili relativi alla gestione del corso; – trasmetterà agli altri contraenti copia di tutta la documentazione intercorsa con la Regione Marche; – incasserà le somme dovute dal Committente sia a titolo di anticipo sia a saldo, esonerando il committente da ogni responsabilità per i pagamenti ed indicando gli istituti di credito prescelti; – provvederà al versamento degli importi di competenza agli aventi diritto nei tempi tecnici successivi al ricevimento dei finanziamenti da parte della Regione Marche e tenendo conto delle procedure stabilite; – garantirà l’omogeneità del corso formativo e dei diversi moduli che lo compongono; – coordinerà la progettazione ed organizzazione di tutte le attività esecutive assegnate all’Associazione; – provvederà a quanto altro necessario per il completo adempimento del presente accordo di collaborazione; – coordinerà la rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di revoca; 3. quanto sopra con ogni più ampio potere e promessa sin da ora di rato e valido, da parte dei contraenti dell’operato del mandatario; 4. il presente mandato è gratuito e può essere revocato per giusta causa o per giustificato motivo, fatti salvi tutti gli effetti prodotti nei confronti del Committente, al quale tale revoca deve essere formalmente notificata. Firme ______________________________

128 Consorzi Il consorzio è una forma stabile di associazione collaborativa tra persone fisiche o giuridiche per la realizzazione e la gestione di servizi di interesse comune sulla base delle specifiche finalità contemplate dallo statuto. Il consorzio e si può definire come una: “associazione di persone fisiche o giuridiche liberamente creata o obbligatoriamente imposta per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di queste persone”. Il consorzio tra scuole è da qualificarsi in dottrina come consorzio amministrativo, facoltativo o volontario, disciplinato da disposizioni di diritto pubblico; esso è persona giuridica pubblica, e quindi ente autarchico, perché alla sua composizione concorrono istituzioni scolastiche dotate di autonomia e personalità giuridica.

129 Consorzi Il consorzio tra scuole è da considerarsi un consorzio di servizi, operante cioè nel campo del servizio scolastico, consistente nell’azione coordinata di insegnamento-apprendimento, di istruzione, formazione e educazione. La costituzione in consorzio o l’adesione al medesimo si fondano su di un previo accordo tra le istituzioni scolastiche interessate, concordi nella manifestazione di volontà consociativa da parte dei rispettivi organi collegiali; va detto che la nascita di un consorzio non incide e non altera l’autonomia e l’originario territorio delle scuole aderenti.

130 Consorzi Le istituzioni scolastiche possono:
costituirsi tra loro in consorzio per realizzare: – ampliamenti dell’offerta formativa; – iniziative a favore dei propri alunni; – iniziative a favore della popolazione giovanile; – iniziative a favore degli adulti; costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per: – assolvere compiti di carattere formativo; – l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. concorrere: – all’arricchimento della formazione culturale e scientifica degli alunni; – allo sviluppo della ricerca didattica.

131 Consorzi Aspetti formali
L’adesione al contratto di consorzio presuppone la deliberazione ad hoc degli organi collegiali d’Istituto competenti. Il fondo consortile è costituito dai contributi degli istituti d'istruzione consorziati, da donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, contributi pubblici e di privati, etc. All'atto costitutivo di consorzio si allega lo statuto di consorzio, di cui forniamo un’ipotesi redazionale.

132 Consorzi Il comma 10 dell'art. 7 del DPR 275 dell' , Regolamento in materia di autonomia delle II.SS., consente alle Scuole di costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con il POF e per l'acquisizione di beni e servizi che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare: 1) l’oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

133 Statuto di Consorzio Istituzione scolastica " (…) "
Art. 1 – Denominazione - E’ costituito, ai sensi del d.P.R. n. 275/1999, recante disposizioni sull’autonomia scolastica, un Consorzio denominato (…). Ai sensi del medesimo Regolamento al Consorzio possono partecipare Università, Enti di ricerca, (…). Art. 2 – Sede e durata - Il Consorzio ha sede ed ufficio presso (…). Il termine di durata del Consorzio è stabilito Alla data del (…). Art. 3 – Finalità e attività - Il Consorzio persegue questi scopi: programmazione e realizzazione di iniziative formative per gli allievi degli istituti scolastici aderenti; oppure: programmazione e realizzazione di iniziative di formazione per gli adulti, genitori e non; oppure: acquisizione presso Università o enti di ricerca etc. di servizi per l’ampliamento dell’offerta formativa a vantaggio dei propri istituti; programmare attività di ricerca e di sviluppo nel settore disciplinare o professionale o formativo di/del (…); promozione di attività di formazione permanente per i docenti; (…). Nello svolgimento dell’attività statutaria, il Consorzio può avvalersi della collaborazione di organismi ed enti di ricerca privati e pubblici (Università, enti di ricerca privati e pubblici, fondazioni di ricerca, altri consorzi). Art. 4 - Consorziati - Possono acquisire lo stato di consorziati le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca privati e pubblici. La partecipazione di Università ed Enti di ricerca deve intendersi svolta in termini di apporto scientifico e, per tale funzione essi possono, se ritenuto necessario, consentire l'utilizzo di strutture e di servizi logistici sia per la ricerca che per la formazione. Art. 5 – Ammissione ed esclusione dei consorziati - L’ammissione di nuovi consorziati al Consorzio deve essere deliberata dal Consiglio direttivo. Dal Consorzio possono essere esclusi, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, i consorziati inadempienti alle norme del presente statuto, ed agli impegni assunti nell’ambito dei progetti di ricerca. Nell’ipotesi di esclusione, il consorziato non ha alcun diritto alla quota di partecipazione né sui beni consortili ed è tenuto al pagamento delle quote maturate fino alla scadenza dell’anno in corso al momento dell’esclusione.

134 Statuto di Consorzio Art. 6 - Obblighi dei consorziati - I consorziati si impegnano: – a versare i contributi per le spese di esercizio e di gestione nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; – a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali ed i mezzi per il miglior coordinamento delle attività consortili e più in generale per il conseguimento dei fini del Consorzio, a condizioni da convenirsi; – a rimborsare il Consorzio le spese sostenute per loro conto: ad osservare le norme del presente statuto, delle deliberazioni consortili e degli eventuali regolamenti che dovessero essere adottati dal Consorzio; (…). Art. 7 – Responsabilità - Tutti i consorziati sono solidalmente obbligati nei confronti del Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, fermo restando che ciascuno di essi risponderà per la quota parte di attività di propria competenza. Art. 8 – Fondo consortile e versamenti di consorziati - Il Consorzio dispone di un fondo consortile vincolato alla realizzazione degli scopi statutari. Il fondo consortile è formato dai contributi versati e dagli apporti scientifici dei consorziati, da eventuali riserve e da ogni altro contributo o liberalità che pervenisse al Consorzio per il raggiungimento dei propri scopi. I consorziati sono tenuti al versamento di una quota del fondo consortile stabilita in €. ………………. Art. 9 – Esercizio sociale - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale e il conto economico secondo le norme prescritte per il bilancio delle società per azioni, lo sottopone entro due mesi all’approvazione dell’Assemblea. Art. 10 – Organi del consorzio - Sono Organi del Consorzio: l’Assemblea dei consorziati; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Tecnico scientifico (facoltativo); il Collegio dei Revisori. Art. 11 – Assemblea - L’assemblea è convocata una, due, ….volte all’anno per l’approvazione del bilancio e delle attività e comunque tutte le volte che si rendesse opportuno o necessario. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. Possono partecipare all’Assemblea tutti i consorziati in regola col versamento delle quote e con l’assolvimento degli obblighi consortili. Ogni consorziato detentore di una quota onerosa o non onerosa ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare dal legale rappresentante della società o mediante delega, da una persona di fiducia.

135 Statuto di Consorzio L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. Art. 12 – Consiglio Direttivo - Il Consorzio è diretto da un Consiglio formato da un minimo di (…) ad un massimo di …. membri che rappresentano altrettanti consorziati, nominati dall’Assemblea. Il Consiglio dura in carica … anni. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio o su richiesta di almeno (…) componenti. La convocazione viene fatta almeno (…) giorni prima della riunione a mezzo (fax, ordinaria corrispondenza). Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del Consorzio. In particolare esso delibera: – sui problemi di gestione del Consorzio; – sugli scopi e le linee di sviluppo del Consorzio; – assegna a ciascun consorziato lo svolgimento di specifiche attività di ricerca; – sull’ammissione ed esclusione dei consorziati; (…) Art. 13 – Presidente - Il Presidente è nominato dall’Assemblea; dura in carica per (…) esercizi ed è/non è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Art. 14 – Comitato tecnico-scientifico - Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un minimo di … ad un massimo di …. Membri ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato ha il compito di individuare e indicare al Consiglio Direttivo le linee di politica scientifica fornendo consulenza tecnica e pareri in materia di elaborazione e programmazione di attività. Art. 15 – Collegio dei Revisori - E’ istituito il Collegio dei revisori, composto da … membri effettivi nominati dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità consortile. Art. 16 – Scioglimento e liquidazione - Il Consorzio può sciogliersi per deliberazione dell’Assemblea dei consorziati. In ogni ipotesi di scioglimento si provvederà alla liquidazione del fondo comune. Art. 17 – Controversie - In caso di controversie tra Consorzio e uno o più consorziati, oppure tra consorziati stessi, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da n. …. membri, nominati secondo queste modalità: (…).

136 Accordo di rete L’art. 7 del DPR 275/99 consente alle Istituzioni Scolastiche di promuovere o aderire ad accordi di rete per il raggiungimento di fini istituzionali. L’accordo può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, acquisto di beni e servizi, organizzazione di varie attività. Le scuole aderenti all’accordo avranno la possibilità di usufruire di maggiori mezzi finanziari derivanti dall’unione di più contributi, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci. Negli accordi è previsto anche l’utilizzo di risorse umane necessarie all’espletamento dell’oggetto dell’accordo (scambio docenti per competenze specifiche e utilizzo di unità di personale per compiti organizzativi e di raccordo).

137 Accordo di rete L’accordo deve essere deliberato dagli OO.CC. in relazione alle relative competenze (Consiglio di Istituto e Collegio dei docenti). Gli accordi e le convenzioni derivanti sono depositati presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche aderenti dove gli interessati possono prenderne visione. Per tali accordi i referenti normativi fondamentali sono gli artt. 11 e 15 della L. 241/90. Per tali accordi è prevista la forma scritta e il potere di recesso della Pubblica Amministrazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

138 un accordo di rete disciplinato come segue
Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento di attività di comune interesse Premesso che: – L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90; – le istituzioni scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali; – i piani dell’offerta formativa adottati dalle scuole interessate prevedono la possibilità di accordi di rete; – l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti, con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale; TRA I Dirigenti Scolastici delle seguenti scuole: Dirigente Scolastico _______________________________ Scuola _______________________________ […] SI PROMUOVE un accordo di rete disciplinato come segue Art. 1 - Premesse Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. Art. 2 E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopracitate che prende il nome di “Rete ____________________”.

139 Art. 4 - Scuole capofila e Organo responsabile della gestione
Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento di attività di comune interesse Art. 3 - Oggetto e durata 1. L’accordo ha per oggetto: – attività didattiche di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, – la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento, – l’istituzione di laboratori per l’orientamento scolastico e professionale per la documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, – l’acquisto di attrezzature e sussidi per importo di valore superiore a € _______________; 2. La durata dell’accordo è relativo all’a.s. _____, salvo proroghe decise dalle scuole aderenti. Art. 4 - Scuole capofila e Organo responsabile della gestione 1. Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e volta per volta le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nell’art. 3 e la Scuola capofila per ogni attività. A tal fine sarà predisposta per ogni attività della rete, una scheda tecnica nella quale saranno individuate – le attività istruttorie e di gestione, – l’utilizzo delle risorse professionali (interne e/o esterne) e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti, – le risorse finanziarie e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti, – le istituzioni scolastiche incaricate della gestione delle attività amministrativo-contabili, – le attività di monitoraggio; 2. Le scuole individuate capofila, di norma nella persona del Dirigente Scolastico, del Direttore, e quando ritenuto necessario di un docente scelto dal dirigente in base alla disponibilità e a specifiche competenze per l’attività da svolgere, si occupano dell’attività istruttoria e dell’esecuzione delle decisioni assunte dall’organo responsabile della gestione, di seguito individuato, salvo che ciò sia reso impossibile dalla natura giuridica dei provvedimenti da emettere e/o degli atti da compiere; 3. L’attività svolta dalle scuole capofila, sia interna che esterna, deve essere formalmente qualificata come tale; 4. L’organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo viene individuato nella “Conferenza di servizi”, così come disciplinata dall’art. 14 L. 241/90. Nella Conferenza di servizi le singole scuole sono rappresentate dal dirigente scolastico o suo delegato. Destinatari della delega possono essere i docenti o il Direttore dei servizi generali e amministrativi. La delega deve risultare da atto scritto;

140 Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento di attività di comune interesse
5. La convocazione della Conferenza di servizi è disposta dal dirigente scolastico della scuola capofila, o suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza; 6. Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgono presso la sede della scuola capofila; 7. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola capofila, che partecipa alla Conferenza in qualità di segretario verbalizzante. Il verbale deve essere steso entro due giorni dalla riunione, sottoscritto dal dirigente scolastico che ha presieduto e dal segretario verbalizzante ed inviato alle scuole aderenti all’accordo. Art. 5 - Procedure e risorse per la gestione delle attività oggetto dell’accordo 1. Per la realizzazione delle iniziative di formazione la Conferenza di servizi predispone ed approva la progettazione degli interventi, tenendo conto di eventuali proposte formulate dalle singole scuole. La scuola capofila presenta il progetto degli interventi, acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.I. 326/95; 2. Per l’acquisto di attrezzature e sussidi ogni singola scuola fa pervenire l’elenco dettagliato delle attrezzature e dei sussidi che intende acquisire, con l’indicazione delle specifiche tecniche e della finalità dell’acquisto. Le richieste debbono pervenire alla scuola capofila entro il termine perentorio del ______________. La Conferenza di servizi predispone il bando o i bandi di gara e l’elenco delle ditte da invitare. La scuola capofila provvede agli adempimenti connessi allo svolgimento della gara o delle gare, ai sensi del D.I. ________, compresa la predisposizione del prospetto o dei prospetti comparativi delle offerte e formula una proposta di aggiudicazione. La decisione di aggiudicazione della gara o delle gare è assunta dalla Conferenza di servizi. Sulla base della decisione di aggiudicazione ogni singola scuola provvede agli acquisti necessari la cui copertura è assicurata dai fondi di bilancio della scuola stessa; 3. Per l’istituzione dei laboratori per l’orientamento scolastico e professionale e per la documentazione di ricerche, esperienze e informazioni si provvede alla costituzione di una specifica commissione composta da un docente per ogni singola scuola. Della Commissione fanno parte a pieno titolo il Dirigente Scolastico e il Direttore delle scuole capofila. Il dirigente scolastico presiede i lavori della Commissione.

141 Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento di attività di comune interesse
La Commissione predispone un progetto esecutivo per l’istituzione dei laboratori e lo presenta alla Conferenza di servizi entro il ______________. L’impegno professionale di ogni singolo componente della Commissione, quantificato in _________ ore pro-capite, viene remunerato da ogni singola scuola con i finanziamenti assegnati per l’anno ________, o con il fondo dell’istituzione scolastica per le attività aggiuntive. Il compenso è quello previsto per le attività aggiuntive allegate al CCNL del comparto scuola. La Conferenza di servizi approva il progetto esecutivo predisposto dalla Commissione, apportando se necessario anche modifiche e/o integrazioni e individua le risorse strumentali, professionali e finanziarie per procedere alla corretta realizzazione dei laboratori. Art. 6 - Norme finali 1. L’accordo viene inviato al . Lo stesso è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; 2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola; 3. Con motivata deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto ogni scuola aderente può revocare l’adesione al presente accordo. Letto, confermato e sottoscritto. Data, ____________ Firme ___________________________


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