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IFTS S. CANNIZZARO CATANIA

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Presentazione sul tema: "IFTS S. CANNIZZARO CATANIA"— Transcript della presentazione:

1 IFTS S. CANNIZZARO CATANIA
«LA GESTIONE NORMATIVA DEGLI SCARICHI IDRICI: ITER AUTORIZZATIVO E LIMITI DI LEGGE» Corso di: Sicurezza e legislazione ambientale RELATORE Dr. Francesco Bizzini

2 TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DEFINIZIONE Si definisce trattamento delle acque reflue (o depurazione delle acque reflue) il processo di rimozione dei contaminanti da un'acqua reflua di origine urbana o industriale, ovvero di un effluente che è stato contaminato da inquinanti organici e/o inorganici. Il trattamento di depurazione dei liquami consiste in una successione di più fasi (o processi) durante le quali, dalle acque reflue (Domestiche – Industriali - Urbane) vengono rimosse le sostanze indesiderate, concentrandole sotto forma di fanghi, dando luogo ad un effluente finale di qualità tale da essere idoneo allo sversamento in un corpo recettore (terreno, lago, fiume o mare mediante condotta sottomarina), senza che questo ne possa subire danni (ad esempio dal punto di vista dell'ecosistema ad esso afferente). Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi di natura chimica, fisica e biologica. I fanghi provenienti dal ciclo di depurazione sono spesso contaminati con sostanze tossiche e pertanto devono subire anch'essi una serie di trattamenti necessari a renderli idonei allo smaltimento ad esempio in discariche speciali o al riutilizzo in agricoltura o in un impianto di compostaggio.

3 NORMATIVA VIGENTE Il 03 aprile 2006 è entrato in vigore il D. Lgs 152/06 «Testo Unico Ambientale» che, riprendendo quanto già introdotto con il precedente D. Lgs 152/99, modifica il panorama normativo in materia di inquinamento idrico. Aggiornato con il D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4; Modificato con il D. Lgs 28 giugno 2010, n. 128; Parte III: la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; La disciplina dello scarico ( Domestico- Industriale – Urbano – Acque di prima pioggia) rappresenta sempre il fulcro della normativa relativa alla tutela della risorsa idrica. E’ infatti essenzialmente tramite lo scarico che l’attività antropica interagisce in modo negativo con l’ambiente, ed è quindi attraverso il controllo e la regolamentazione dell’attività di scarico che viene apprestata, in concreto, la tutela dei corpi ricettori dell’inquinamento.

4 INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IDENTICA QUALITA’ DELLO SCARICO
IL DIFFERENTE REGIME TRA «SCARICHI» E «RIFIUTI LIQUIDI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE» INSEDIAMENTO PRODUTTIVO «A» IDENTICA QUALITA’ DELLO SCARICO «B» RIVERSAMENTO IN VASCA, IN FUSTI O SISTEMI SIMILARI (deposito temporaneo di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue D.Lgs. n. 152/06 art lettera bb) SISTEMA DI DEPURAZIONE (per riportare i reflui in tabella) CONDOTTA DELLO SCARICO art 183 D.Lgs 152/06 lettera a: RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi «SCARICO» art.74 comma ff del D.Lgs. n.152/06 (Parte III TUA) SMALTIMENTO RIFIUTO (Parte IV TUA) PRELIEVO CON AUTOESPURGO (trasporto soggetto alle norme regolamentari della Parte IV del D.Lgs n. 152/06) POZZETTO DI ISPEZIONE (punto immediatamente precedente allo sversamento sul corpo ricettore) CORSO D’ACQUA – CORPO RICETTORE IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE DISCIPLINATO DAL D.LGS. n.152/06 (per lo scarico del proprio ciclo produttivo necessita di autorizzazione sulla base del D. Lgs. n. 152/06)

5 DEFINIZIONI SCARICO DI ACQUE REFLUE: (art. 74 lettera ff, D. Lgs 152/06) “Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114”. ACQUE REFLUE URBANE: (art. 74 lettera i, D. Lgs 152/06) “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”. ACQUE REFLUE DOMESTICHE: (art. 74, lettera g, D. Lgs 152/06) “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: (art. 74, lettera h, D. Lgs 152/06) “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue meteoriche di dilavamento”.

6 ACQUE METEORICHE E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
(articolo 113 D.Lgs. 152/06) 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione. 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 4. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. NB. In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi ricettori, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali (Cass. Pen /2007).

7 TRATTAMENTO IN CONTINUO

8 Certificazione di conformità

9 VPP

10 CAMPI DI APPLICAZIONE La disciplina prevista dalla Parte Terza del D. Lgs 152/06 si applica a tutti gli scarichi di acque reflue, che devono essere preventivamente autorizzati allo scarico (art. 124) CORPO RICETTORE: SUL SUOLO NEL SOTTOSUOLO NELLE ACQUE SOTTERRANEE IN ACQUE SUPERFICIALI IN RETI FOGNARIE

11 RETI FOGNARIE ART.100 D.Lgs n.152/06
Comma 1: Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Comma 3: Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi. ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS 152/06 Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra i 50 e 2000 a.e. , si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

12 SCARICHI SUL SUOLO ART. 103 D.Lgs 152/06
Comma 1: È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: …….. c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERANEE ART. 104 D.Lgs 152/06 Comma 1: È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

13 CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI ART. 101 D. Lgs n
Comma 1: Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. Comma 2: Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

14 ART 101 D.Lgs n.152/06 Comma 5: I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4. Comma 7: Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

15 LIMITI DI EMISSIONE Sempre con riferimento all'allegato 5 parte III del D.Lgs n. 152/06 a seconda del tipo di acqua reflua e del corpo ricettore lo scarico nell'ambiente deve essere effettuato rispettando i seguenti limiti di emissione che si raggiungono mediante appositi trattamenti di depurazione: Scarico in corpi idrici superficiali significativi acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 1 che fissa i valori limite ammissibili di BOD5, COD e solidi sospesi totali Nel caso in cui lo scarico interessi aree sensibili devono essere rispettati i limiti riportati in tabella 2 la quale indica i parametri limite che descrivono i nutrienti legati all’eutrofizzazione delle acque: fosforo totale, azoto totale. Se il refluo urbano contiene anche scarichi di natura industriale deve essere rispettata anche la tabella 3 prima colonna; acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 3 prima colonna; acque reflue industriali pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 3 e 3/A;

16 Scarico in corpi idrici superficiali non significativi
acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 4 acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 4; acque reflue industriali pericolose - vietato; Scarico sul suolo Scarico in fognatura acque reflue domestiche - sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento; acque reflue industriali - limiti di emissione riportati in tabella 3 seconda colonna

17 Art. 99 D.Lgs 152/06: Comma 1: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Comma 2: Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

18 TABELLA 1. LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE
LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE RECAPITANTI IN AREE SENSIBILI. Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore.

19 VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA.
TABELLA 3. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA. Numero parametro PARAMETRI unità di misura Scarico in acque superficiali Scarico in rete fognaria (*) 1 pH 5,5-9,5 2 Temperatura °C (1) 3 colore non percettibile con diluizione 1:20 non percettibile con diluizione 1:40 4 odore non deve essere causa di molestie 5 materiali grossolani assenti 6 Solidi speciali totali (2) mg/L ≤ 80 ≤ 200 7 BOD5 (come O2) (2) ≤ 40 ≤ 250 8 COD (come O2) (2) ≤ 160 ≤ 500 9 Alluminio ≤ 1 ≤ 2,0 10 Arsenico ≤ 0,5 11 Bario ≤ 20 - 12 Boro ≤ 2 ≤ 4 13 Cadmio ≤ 0,02 14 Cromo totale 15 Cromo VI ≤ 0,2 ≤ 0,20 16 Ferro 17 Manganese 18 Mercurio ≤ 0,005 19 Nichel 20 Piombo ≤ 0,3 21 Rame ≤ 0,1 ≤ 0,4 22 Selenio ≤ 0,03 23 Stagno ≤ 10 24 Zinco ≤ 1,0 25 Cianuri totali (come CN)

20 TABELLA 3. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA.
Numero parametro PARAMETRI unità di misura Scarico in acque superficiali Scarico in rete fognaria (*) 26 Cloro attivo libero mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,3 27 Solfuri (come H2S) ≤ 1 ≤ 2 28 Solfiti (come SO3) 29 Solfati (come SO4) (3) ≤ 1000 30 Cloruri (3) ≤ 1200 31 Fluoruri ≤ 6 ≤ 12 32 Fosforo totale (come P) (2) ≤ 10 33 Azoto ammoniacale (come NH4) (2) ≤ 15 ≤ 30 34 Azoto nitroso (come N) (2) ≤ 0,6 35 Azoto nitrico (come N) (2) ≤ 20 36 Grassi e olii animali/vegetali ≤ 40 37 Idrocarburi totali ≤ 5 38 Fenoli ≤ 0,5 39 Aldeidi 40 Solventi organici aromatici ≤ 0,4 41 Solventi organici azotati (4) ≤ 0,1 42 Tensioattivi totali ≤ 4 43 Pesticidi fosforati ≤ 0,10 44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) ≤ 0,05 tra cui: 45 - aldrin ≤ 0,01 46 - dieldrin 47 - endrin ≤ 0,002 48 - isodrin 49 Solventi clorurati (5) 50 Escherichia coli (4) UFC/100mL nota 51 Saggio di tossicità acuta (5) il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

21 TABELLA 4. LIMITI DI EMISSIONE PER LE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI CHE RECAPITANO SUL SUOLO
unità di misura (il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato) 1 Ph 6-8 2 SAR 10 3 Materiali grossolani - assenti 4 Solidi sospesi totali mg/L 25 5 BOD5 mg O2/L 20 6 COD 100 7 Azoto totale mg N /L 15 8 Fosforo totale mg P/L 9 Tensioattivi totali 0,5 Alluminio 11 Berillio 0,1 12 Arsenico 0,05 13 Bario 14 Boro Cromo totale 16 Ferro 17 Manganese 0,2 18 Nichel 19 Piombo Rame 21 Selenio 0,002 22 Stagno 23 Vanadio 24 Zinco Solfuri mg H2S/L 26 Solfiti mg SO3/L 27 Solfati mgSO4/L 500 28 Cloro attivo 29 Cloruri mg Cl/L 200 30 Fluoruri mg F/L 31 Fenoli totali 32 Aldeidi totali 33 Solventi organici aromatici totali 0,01 34 Solventi organici azotati totali 35 Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 8 di tabella 3) LC50 24h il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è ≥del 50% del totale 36 Escherichia coli (1) UFC/100 mL

22 ADEMPIMENTI: Per essere conformi alla normativa vigente, gli scarichi di acque reflue devono: a) essere espressamente autorizzati (attenzione: non è sufficiente la sola richiesta di autorizzazione!) e rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione; b)rispettare i limiti di emissione; c) rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente (per esempio divieto di diluizione); d) rispettare le prescrizioni in tema di prelievi e di controlli.

23 Autorizzazione allo scarico (articolo 124 D
Autorizzazione allo scarico (articolo 124 D. Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Comma 1 : Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati; Comma 2 : L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Comma 4 : In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito.

24 Autorizzazione allo scarico (articolo 124 D
Autorizzazione allo scarico (articolo 124 D. Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Comma 7: Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. Comma 8: Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

25 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ART. 125 D.LGS 152/06
Comma 1: La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

26 Domanda autorizzazione allo scarico pag. 1

27 Domanda autorizzazione allo scarico pag. 2

28 Domanda autorizzazione allo scarico pag. 3

29 SCHEDA TECNICA PAG. 1

30 SCHEDA TECNICA PAG. 2

31 Domanda autorizzazione allo scarico pag. 1

32 Domanda autorizzazione allo scarico pag. 2

33 Domanda autorizzazione allo scarico pag. 3

34 Domanda autorizzazione allo scarico pag. 4

35 REGIME SANZIONATORIO In caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico ( art. 130 D. Lgs. 152/06 ), le autorità preposte al controllo possono procedere alla : Diffida; Sospensione dell’autorizzazione; Revoca dell’autorizzazione; Sono previste sanzioni amministrative ( ammende ), ( art. 133 ) soprattutto per quanto riguarda trasgressioni alla legge relativa a scarichi di acque reflue domestiche. Nel caso in cui la trasgressione alla legge riguardi scarichi di reflui industriali, sono previste sanzioni penali ( arresto e/o ammenda ), ( art. 137 ).

36 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 133, comma 1: Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico che superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06, oppure i diversi valori limite stabiliti dalla Regioni a norma dell’ar.t 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1 o dall’art. 108, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro. Art 133, comma 2: Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro. Art 133, comma 3: Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

37 SANZIONI PENALI Art. 137, comma 1:
Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Art 137, comma 2 : Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni. Art. 137 comma 5:  Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro a euro.

38 TABELLA 5. SOSTANZE PER LE QUALI NON POSSONO ESSERE ADOTTATI LIMITI MENO RESTRITTIVI DI QUELLI INDICATI IN TABELLA 3, PER LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI E PER LO SCARICO IN RETE FOGNARIA, O IN TABELLA 4 PER LO SCARICO SUL SUOLO. 1 Arsenico 2 Cadmio 3 Cromo totale 4 Cromo esavalente 5 Mercurio 6 Nichel 7 Piombo 8 Rame 9 Selenio 10 Zinco 11 Fenoli 12 Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti 13 Solventi organici aromatici 14 Solventi organici azotati 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) 16 Pesticidi fosforiti 17 Composti organici dello stagno 18 Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

39 D.P.R.19 ottobre 2011, n Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n (GU n. 28 del )

40 Ambito di applicazione Art. 1 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ART. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

41 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche Art. 2 D. P. R
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche Art. 2 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

42 Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali Art. 3 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. 2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

43 Sportello unico per le attivita' produttive Art. 5 D. P. R
Sportello unico per le attivita' produttive Art. 5 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.

44 Monitoraggio Art. 6 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

45 Allegato A :Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche (previsto dall'articolo 2 ,D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227) Parametro/sostanza Unità di misura Valore limite di emissione 1 Portata mc/giorno ≤15 2 pH 5,5-9,5 3 Temperatura ≤ 30 4 Colore Non percettibile con diluizione 1 : 40 5 Materiali grossolani Assenti 6 Solidi Sospesi Totali mg/l ≤ 700 7 BOD5 (come ossigeno) ≤ 300 8 COD (come ossigeno) ≤700 9 Rapporto COD / BOD5 ≤ 2,2 10 Fosforo totale (come P) 11 Azoto ammoniacale (come NH4) ≤ 50 12 Azoto nitroso (come N) ≤ 0,6 13 Azoto nitrico (come N) 14 Grassi e oli animali/vegetali ≤ 40 15 Tensioattivi ≤20 Tabella 1 Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

46 ATTIVITA’ 1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina 3 Attività ricreativa 4 Attività turistica non ricettiva 5 Attività sportiva 6 Attività culturale 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare 8 Attività informatica 9 Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività. 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio 14 Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enotechebottiglierie con somministrazione 15 Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria 16 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili 17 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali). ALLEGATO A Tabella 2 Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

47 18 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona 19 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate. 20 Vendita al minuto di generi di cura della persona 21 Palestre 22 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. 23 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca 24 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 25 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione. 26 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione 27 Agenzie di viaggio 28 Call center 29 Attività di intermediazione assicurativa 30 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria 31 Riparazione di beni di consumo 32 Ottici 33 Studi audio video registrazioni 34 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 35 Liuteria. Tabella 2

48 ALLEGATO 5 D. Lgs 152/06 2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO E SOTTOSUOLO Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: – composti organo alogenati e sostanze che possono – dare origine a tali composti nell’ambiente idrico – composti organo fosforici – composti organo stannici – sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso – mercurio e i suoi composti – cadmio e i suoi composti – oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti – cianuri – materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti. Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 2: Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco del paragrafo precedente 3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull’odore dei prodotti consumati dall’uomo derivati dall’ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque 4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell’acqua in sostanze innocue 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti 7: Fluoruri 8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull’equilibrio dell’ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.

49 L.R.09/05/2012 «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno Legge di stabilità regionale»

50 Con l’entrata in vigore della suddetta legge i compiti delle C.P.T.A. sono stati trasferiti al Dipartimento Regionale dell’Ambiente

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52 C.A. 10/04/1987, n L.R. 15/05/1986, n. 27, art. 24 (G.U.R.S. 3/10/1987, n. 43) Scarichi degli insediamenti civili esistenti - Modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - Realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri L'art. 24 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, per quanto concerne gli scarichi esistenti degli edifici adibiti ad abitazioni unifamiliari, di consistenza fino a 10 vani o a 1000 metri cubi, o ad attività commerciali, di consistenza fino a 6 vani o a 600 metri cubi, che recapitano sul suolo o negli strati superficiali di esso, stabilisce che questi scarichi possono smaltire i liquami nel terreno mediante pozzi assorbenti o sub-irrigazione, prescindendo dal processo di chiarificazione. Quest'ultima possibilità ha creato non poca confusione sulla definizione tecnica di pozzo assorbente: infatti, non effettuando alcun processo di chiarificazione a monte del pozzo, quest'ultimo è stato erroneamente inteso come un contenitore «a perdere» nel terreno. Con la presente circolare si precisa che il tipo di pozzo assorbente, previsto dall'art. 24 della sopra citata legge regionale, è quello descritto nell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 al punto 6, delle «norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuoli di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a m» Da quanto riportato sia sulla delibera ministeriale, che nell'allegato alla circolare, si può evincere che il pozzo assorbente svolge una funzione di filtrazione, percolazione e dispersione del refluo, di norma a valle di un processo di chiarificazione.

53 Il pozzo nero, descritto nell'allegato 5 della sopra citata delibera, può essere utilizzato solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a litri giornalieri pro capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni di cucina e lavanderia. Inoltre dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggete il terre-no circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni. Anche se nella legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986 non viene sempre precisato, si ribadisce che per quanto concerne le metodologie costruttive e di impiego dei pezzi neri, delle vasche settiche di tipo Imhoff, della sub-irrigazione e dei pozzi assorbenti occorre fare sempre riferimento all'allegato 5 della citata delibera del C.I.TA.I. del 4 febbraio 1977

54 POZZI ASSORBENTI Allegato 1
I pozzi assorbenti sono pozzi coperti che attraversano lo strato di terreno superficiale impermeabile e penetrano nello stato sottostante permeabile in modo da consentire la dispersione del liquame in quest'ultimo.

55 CARATTERISTICHE POZZI ASSORBENTI
Per determinare la superficie del pozzo a contatto con lo strato permeabile è preferibile, effettuare prove di percolazione praticando il cavo nello strato permeabile; il terreno è idoneo se la portata percolante = 40 ÷ 80 l/h per m; in mancanza di prove possono assumersi come riferimento le seguenti superfici unitarie (m pro-capite): sabbia grossa o pietrisco = 1.0 sabbia fina = 1.5, argilla sabbiosa o riporto = 2.5, argilla con molta sabbia o pietrisco = 4.0, argilla con poca sabbia o pietrisco = 8.0, argilla compatta = non idonea. Capacità utile del pozzo > capacità della vasca settica posta a monte; Ø superficie impegnata = 4 Ø pozzo; consigliabile disporre almeno due pozzi con funzionamento alterno collegati con pozzetto deviatore. I pozzi assorbenti sono in generale di forma cilindrica (Ø > l m); in muratura di pietrame, di mattoni o calcestruzzo; copertura a 70 ÷ 80 cm di profondità realizzata con voltina o piastra di calcestruzzo munita di pozzetto di accesso con chiusini, nella parte inferiore che attraversa lo strato impermeabile praticare feritoie nelle pareti o costruire in muratura a secco; sistemare uno strato di pietrisco esterno ad anello per tutta l'altezza delle pareti con feritoie (spessore = 50 cm, dimensioni media 4 ÷ 8 cm all'esterno e 8 ÷ 12 cm all'interno, in prossimità delle feritoie); al fondo in sostituzione della platea porre uno strato di pietrisco (profondità > cm). Per quanto riguarda le distanze: tra il fondo del pozzo e il livello max previsto dalla falda > 2 m; da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata a servizio potabile > 50 m. Evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata.

56   ALLEGATO 2 Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a mc. GENERALITÀ I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni. Quindi sono liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo può avvenire in particolare mediante: a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interramento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento; b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

57 2. POZZI NERI I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30 ÷ 40 litri giornalieri pro capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi o bagni, di cucina e lavanderia. Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile. Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300÷400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18÷20 persone.

58 3. VASCHE Dl TIPO TRADIZIONALE (Non accettabili per nuove installazioni, i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti). Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni ai liquami ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio. Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5÷10 litri per utente); la capacità media è per 10÷15 persone, con dotazione di 150÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

59 4. VASCHE SETTICHE Dl TIPO IMHOFF
Le vasche settiche di tipo Imhoff caratterizzate dal fatto di avete compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere una idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40÷50 litri per utente: in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250÷300 litri complessivi. Per il compartimento del fango si hanno 100÷120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180÷200 litri pro capite con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici o officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

60 5. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE
La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolari di cotto, gres, calcestruzzo o cemento amianto, di 10÷12 cm di diametro e lunghezza di 30÷50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1÷2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5%. La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore nella trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo, adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco un idoneo sovrassetto eviterà; qualsiasi avvallamento sopra la trincea. La trincea può avere la condotta disperdente di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

61 Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 m. Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento: -sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante; -sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante; -sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante; -argilla con un poca sabbia: 10 m per abitante; -argilla compatta: non adatta. La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri.

62 6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI
Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni, o di calcestruzzo, privo di platea. La copertura del pezzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini: al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda, si pone uno strato di terreno ordinario con soprassesto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco. La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi, a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi pendenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri. Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento: -sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante; -sabbia fina: 1,5 mq per abitante; -argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante; -argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante; -argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante; -argilla compatta impermeabile: non adatta.

63 POZZO ASSORBENTE

64 CARATTERISTICHE DEI LIQUAMI - DATI DI INQUINAMENTO

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72 SCHEMA IMPIANTO DEPURAZIONE AD OSSIDAZIONE TOTALE

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74 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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