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MODALITA’ DI APPROCCIO E RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE PER APPALTI PUBBLICI DI LUNGA DURATA E DI ELEVATO IMPORTO.

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1 MODALITA’ DI APPROCCIO E RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE PER APPALTI PUBBLICI DI LUNGA DURATA E DI ELEVATO IMPORTO Roma 15/12/2010

2 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE:
sola esecuzione in appalto integrato in concessione in concessione con project financing mediante assegnazione a General Contractor in leasing

3 PRINCIPALI CRITICITA’ COLLEGATE AD UN’OPERAZIONE IN PROJECT
Rilascio della c.d. “garanzia fideiussoria per il rimborso delle spese di progettazione” Oggetto dell’appalto: costruzione e gestione cauzione definitiva cauzione definitiva ex art.113 Codice ex art.153 c °periodo Codice Costi di costruzione totalmente (o parzialmente) finanziati dall’aggiudicatario Tempi tendenzialmente lunghi Importi elevati NECESSITA’ DI MITIGARE IL RISCHIO CON LA RICHIESTA DI OPPORTUNE CONTROGARANZIE ED IL MONITORAGGIO DA ATTUARSI ATTRAVERSO “NUOVI STRUMENTI”: IL TERM SHEET E L’ACCORDO QUADRO Cauzione definitiva ex art.113 Codice Cauzione Definitiva ex art. 153 c.13 2°periodo Codice

4 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Premesse: la storia normativa del PF è stata caratterizzata da corsi e ricorsi storici ante D.Lgs. 113/2007: gara unica e previsione di un diritto di prelazione a favore del promotore D.Lgs 113/2007 (II decreto correttivo):a seguito dei rilievi Commissione Europea, viene eliminato il diritto di prelazione con D.Lgs 152/2008 (III decreto correttivo): individuazione di tre modelli diversi per l’aggiudicazione della concessione in project, recentemente “soprannominati” dalla dottrina come segue: Monofasico (gara unica, disciplinata dai commi 1-14 dell’art.153 Codice) non è riconosciuto all’aggiudicatario della gara (= promotore) un diritto di prelazione

5 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Bifasico (doppia gara, disciplinate dal comma 15 dell’art.153 Codice) è riconosciuto all’aggiudicatario della prima gara (=promotore) un diritto di prelazione nei confronti dell’eventuale diverso aggiudicatario della seconda gara Additivo (svolgimento della procedura ad iniziativa dei privati di cui al c. 16 dell’art. 153 Codice) è riconosciuto al promotore un diritto di prelazione solo nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga ex art.143 Codice oppure ai sensi della procedura prevista ex art.153 c.15 Codice (non è previsto il diritto di prelazione solo in caso di aggiudicazione a seguito di “dialogo competitivo”)

6 Considerazioni: Normativa:
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE” Normativa: è prevista dall’art.153 c.13 primo periodo del Codice in misura pari al 2,5% del valore dell’investimento ed, ai sensi del combinato disposto dell’art.153 c. 12 e c.9 del Codice, garantisce al promotore il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte nel caso in cui l’aggiudicatario della concessione sia un soggetto diverso dal promotore . Considerazioni: assume un grado di rischiosità (probabilità di incameramento) diverso a seconda che al promotore sia riconosciuto o meno il diritto di prelazione (ovvero, in altri termini, a seconda della procedura di aggiudicazione adottata dall’Amministrazione aggiudicatrice)

7 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Infatti: nel monofasico (gara unica): ai sensi dell’art.153 c. 12 Codice, viene incamerata la garanzia prestata dall’aggiudicatario solo nel caso in cui questo sia soggetto diverso dal promotore (la garanzia prestata dal promotore non viene mai incamerata, sia che quest’ultimo si adegui alle richieste di modifiche al progetto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice sia che questo non si adegui) nel bifasico (doppia gara): nel caso in cui esistano offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella presentata dal promotore, la garanzia prestata dall’aggiudicatario della seconda gara (sia esso il promotore o il migliore offerente), ai sensi dell’art.153 c.15 lettere e) ed f) Codice, viene comunque incamerata per rimborsare le spese sostenute dal non aggiudicatario (promotore o miglior offerente) nell’additivo: valgono le stesse condizioni del monofasico in caso di aggiudicazione a seguito di “dialogo competitivo” (art. 153 c. 18 Codice); valgono le condizioni del bifasico in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art.143 o ai sensi dell’art.153 c.15 (art. 153 c.18 Codice)

8 Quindi, in conclusione 2 casi:
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE” Quindi, in conclusione casi: Se non esiste diritto di prelazione a favore del promotore: rischiosità nulla se la garanzia viene rilasciata nell’interesse del promotore (essa non viene mai incamerata) rischiosità minima se la garanzia viene rilasciata nell’interesse di altro aggiudicatario diverso dal promotore (è assai improbabile, infatti che il promotore non si adegui alle richieste di modifica del progetto avanzate dall’Amministrazione aggiudicatrice tanto più che le stesse non possono essere se non di modesta entità e,comunque, “non tali da alterare il quadro finanziario proposto dal promotore”*) * al riguardo,si consideri anche quanto indicato nella Determinazione n.1 del 14/01/2009 “Linee Guida sulla Finanza di Progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. “Terzo Correttivo”” dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. A.

9 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Se esiste diritto di prelazione a favore del promotore: rischiosità molto elevata (o molto variabile) nel caso in cui la garanzia sia prestata a favore del promotore (la variabilità dipende da quanto si discosta l’offerta del miglior offerente rispetto a quella del promotore; comunque, nel caso in cui il ribasso offerto sia comunque “sopportabile” per il promotore e questo eserciti il diritto di prelazione, questo è tenuto a rimborsare le spese al miglior offerente non aggiudicatario) rischiosità molto elevata (o molto variabile) nel caso in cui la garanzia sia prestata a favore di altro aggiudicatario diverso dal promotore (la variabilità dipende da quanto si discosta l’offerta del miglior offerente rispetto a quella del promotore; comunque, nel caso il ribasso offerto non sia “sopportabile” per il promotore e questo non eserciti il diritto di prelazione, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare le spese al promotore) B.

10 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
e, dunque: E’ PREFERIBILE INTERVENIRE SOLO NELL’IPOTESI IN CUI L’AGGIUDICAZIONE IN PROJECT AVVENGA SECONDO IL MODELLO MONOFASICO (GARA UNICA, SENZA DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DL PROMOTORE) E’ PREFERIBILE INTERVENIRE SOLO NELL’IPOTESI IN CUI L’AGGIUDICAZIONE IN PROJECT AVVENGA SECONDO IL MODELLO MONOFASICO (GARA UNICA , SENZA DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE)

11 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
un’ulteriore considerazione circa il “quantum” dell’effettivo incameramento: L’art.153 c.13 Codice fissa l’importo della cauzione in misura pari al 2,5% del valore dell’investimento. L’art. 153 c.9 Codice specifica che: “il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art c.c. ; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara” Non si esclude che il valore effettivo delle spese da rimborsare (e, quindi, del sinistro) possa anche essere sensibilmente più basso rispetto al valore limite fissato dalla normativa

12 Condizioni e Modalità:
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE” Condizioni e Modalità: Preferibilmente, solo nel caso di procedura di assegnazione in project secondo il modello monofasico Preventiva verifica dell’effettivo importo indicato sul PEF (al fine di stimare un ordine di grandezza delle spese, quanto meno approssimativo) Previsioni sul testo di polizza (sul simplo che sarà consegnato alla Stazione Appaltante): “ il Garante rimborserà alla Stazione Appaltante, nei limiti del massimale, le somme corrispondenti alle spese sostenute ed adeguatamente documentate dal promotore per la predisposizione dell’offerta nei limiti indicati nel piano economico-finanziario di cui all’art.153 c.9 terzo periodo del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii”. “la presente polizza non garantisce il pagamento di ogni e qualsiasi altro risarcimento,indennizzo, penale, danno indiretto o lucro cessante”

13 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Previsioni sul testo di polizza (sui restanti simpli) o,comunque, sul Term Sheet: Regresso – Il Contraente si impegna a corrispondere direttamente alla Stazione Appaltante le somme da quest’ultima eventualmente richieste nel caso previsto dall’ art. 153 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. in dipendenza della presente garanzia fideiussoria, tenendo indenne la Società da ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante; in ogni caso, il Contraente riconosce che il Garante, in caso di avvenuto pagamento, avrà diritto di attivare l’azione di rivalsa anche nell’eventualità in cui il Contraente avesse nel frattempo ottenuto un provvedimento di urgenza a termini dell’art. 700 c.p.c (in alternativa, è possibile prevedere anche un impegno più stringente del Contraente a non ricorrere in ogni caso al provvedimento d’urgenza di cui al 700 c.p.c.) e, comunque, il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, a semplice richiesta, tutte le somme da questa eventualmente versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art C.C.

14 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Rifiuto della proroga della garanzia – Esonero da responsabilità del Garante -Rinuncia al risarcimento – Al momento della eventuale richiesta di rinnovo della garanzia da parte della Stazione Appaltante, il Garante, qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi comprese tra la lettera a) e la lettera i) di cui al successivo articolo, potrà rifiutarsi di concedere tale proroga ovvero riservarsi di concederla previo ottenimento, da parte del Contraente e/o dei suoi Coobbligati, della copertura totale o parziale dell’importo garantito dalla presente polizza nei modi ed alle condizioni previste dall’art. …che segue. Il rifiuto del Garante (o la sua disponibilità con riserva) non comporterà alcuna responsabilità in capo allo stesso e il Contraente e i suoi Coobbligati rinunciano sin da ora a vantare od opporre alcuna pretesa risarcitoria. Liberazione dalla garanzia /Deposito cautelativo/Eventi critici – Fermo restando quanto previsto dall’art. ..che precede, il Garante, in qualsiasi momento, ad integrazione di quanto previsto dall’art C.C., potrà richiedere al Contraente e/o ai Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e/o dai Coobbligati, anche con azione giudiziale, l’immediato pagamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte e nella misura e le modalità indicate dal Garante stesso,oppure ancora pretendere l’immediato deposito presso Banca ………., con sede in …….., C.so ………. nr. ….., di somme o di titoli di gradimento e/o pretendere la prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

15 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente (e/o dalle singole società facenti parte dell’Ati se il Contraente è un’Ati) con il Garante; protesti a carico del Contraente e/o dei Coobbligati (e/o delle singole società facenti parte dell’Ati), ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo e/o a loro carico, qualsiasi altra manifestazione di sua e/o loro insolvenza oltre che ogni ipotesi di peggioramento della sua/loro situazione economico-finanziaria tali da costituire pregiudizio rispetto ad all’eventuale azione di rivalsa di cui all’art… che precede; liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente e/o dei Coobbligati (e/o delle singole società facenti parte dell’Ati) o di un suo e/o loro ramo, senza la preventiva approvazione del Garante; ogni ipotesi di ritardo o di inadempimento agli obblighi di cui al rapporto garantito; violazioni da parte del Contraente e dei Coobbligati (e/o da parte delle singole società facenti parte dell’Ati) di prescrizioni normative e regolamentari inerenti alla procedura di affidamento; perdita dei requisiti e della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara da parte del Contraente (e/o da parte delle singole società facenti dell’Ati); %segue

16 RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
%segue ritardato o mancato pagamento dei premi al Garante da parte del Contraente e/o dei Coobbligati, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria; verificazione di escussioni a danno del Garante su polizze fideiussorie emesse nell’interesse del Contraente e/o dei Coobbligati (e/o delle società facenti parte dell’Ati), fatta salva l’ipotesi in cui la stessa e/o gli stessi fornisca o forniscano la prova liquida della evidente abusività della escussione; qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all’art c.c. ……………………………(eventuali altri eventi critici) ………………………….. (eventuali altri eventi critici) Le somme e/o i titoli depositati presso Banca ……. e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione del Garante, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fidejussoria ed in ogni caso fino a quando il Garante non sia stato espressamente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, allorquando restituirà le somme. Il Contraente autorizza irrevocabilmente il Garante ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente per effettuare il pagamento alla Stazione Appaltante della somma garantita, senza che il Contraente possa sollevare eccezioni in merito.

17 Le garanzie previste per la costruzione e la gestione
La normativa: L’art.153 c.13 Codice prevede che: “...Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’art.113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario, è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’art.113”. Cauzione ex art.113 Codice Cauzione definitiva ex art.153 c.13 pari al 10% dell’importo dei lavori di Costruzione da prestarsi alla sottoscrizione del Contratto riducibile a sal (salvo cessione dei crediti) pari al 10% del costo annuo di gestione da prestarsi alla data di inizio della gestione (e, quindi, successivamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art.113)

18 Le garanzie previste per la costruzione e la gestione
Possibili criticità: Rimedi: mancata riduzione della garanzia per avvenuta cessione dei crediti e/o mancata presentazione della garanzia globale lunga durata Garanzia non rilasciabile Richiesta garanzie nel TS

19 Term sheet Tempistica: da sottoscrivere (da parte del Contraente e dei Coobbligati) prima o,eventualmente, contestualmente al rilascio della polizza provvisoria (e della polizza a copertura delle spese di progettazione, nel caso del project)

20 Term sheet Definizione: genericamente, è il documento che, insieme ai suoi allegati, indica gli obblighi reciproci del Fideiussore, del Contraente e dei Coobbligati prima del rilascio della garanzia provvisoria, prima dell’eventuale rilascio della definitiva ed in seguito al rilascio della stessa

21 Term sheet Contenuti specifici:
indicazione delle condizioni sospensive al rilascio della provvisoria: consegna di documentazione da parte del Contraente e dei Coobbligati (bilanci, certificati camerali…..) sottoscrizione del TS (da parte del Contraente e dei Coobbligati) sottoscrizione degli atti di coobbligazioni (da parte dei Coobbligati) Dichiarazioni (varie ) del Contraente e dei Coobbligati in merito: al possesso di tutti i poteri, autorizzazioni per il valido perfezionamento del TS, così come per la partecipazione alla Gara all’assenza di procedimenti giudiziari, arbitrali ecc..pregiudizievoli rispetto alla possibilità di adempiere agli obblighi del TS alla rappresentazione veritiera della documentazione inerente la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ed, in generale, in merito a tutta la documentazione fornita all’inesistenza di contenziosi o inadempimenti tali da pregiudicare la capacità degli stessi di far fronte agli obblighi del TS e della Gara

22 Term sheet impegno del Contraente e dei Coobbligati a rinunciare (irrevocabilmente ed incondizionatamente) a formulare nei confronti del Fideiussore alcuna pretesa risarcitoria per il mancato rilascio della definitiva; impegno del Contraente e dei Coobbligati a tenere indenne il Fideiussore da qualsiasi danno o pretesa di risarcimento avanzata dal Beneficiario in caso di escussione della garanzia provvisoria; impegno del Contraente e dei Coobbligati, in caso di escussione della garanzia provvisoria a non richiedere all’autorità giudiziaria provvedimenti inibitori del pagamento dell’importo garantito anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c.; impegno del Contraente e dei Coobbligati, in caso di aggiudicazione della Gara, a fornire una serie di documenti (lettera di aggiudicazione, giustificazioni sul ribasso, copia del PEF asseverato, copia di ogni term sheet e/o commitment letters relativi ai principali contratti commerciali e finanziari -ivi inclusi, tra l’altro, quelli relativi al finanziamento-, agli obblighi di capitalizzazione dei soci del Contraente o della Società di Progetto e al relativo security package, copia dell’analisi di bancabilità del progetto oggetto del Contratto..);

23 Term sheet impegno del Contraente e dei Coobbligati a non porre in essere alcun comportamento incompatibile con gli obblighi previsti dal bando di gara; impegno del Contraente e dei Coobbligati a sottoscrivere entro x giorni dall’avvenuta aggiudicazione (e, comunque, prima del rilascio della garanzia definitiva): L’Accordo Quadro L’atto di pegno del Contraente L’atto di pegno dei Coobbligati L’atto di coobbligazione relativo alla garanzia definitiva Previsione (seppur non esaustiva) del contenuto dell’Accordo-Quadro, dei covenants, degli impegni, degli eventi critici e dei rimedi a favore del Fideiussore in caso di inadempimenti e/o eventi critici; indicazione di un Cap (valore massimo raggiungibile dalla definitiva) ed impegno del Contraente e/o, in subordine, dei Coobbligati, nel caso in cui la definitiva superi il Cap, a versare il differenziale (prima dell’effettivo rilascio della definitiva) su un conto Vincolato al Fideiussore ovvero, in alternativa, di offrire al Fideiussore una controgaranzia bancaria; impegno del Contraente e dei Coobbligati a richiedere ed ottenere il rilascio della definitiva dal Fideiussore ovvero di avvalersi della facoltà di ottenere da altro soggetto tale definitiva previo pagamento di una penale; Impegno del Contraente a non provvedere alla cessione dei crediti ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 tale da non consentire la riduzione progressiva della cauzione definitiva senza il preventivo consenso del Fideiussore e, laddove tale consenso sia concesso, in mancanza della previa consegna al Fideiussore di una fideiussione bancaria autonoma e a prima richiesta a favore del Fideiussore di importo pari a quelle che sarebbero state le riduzioni progressive della cauzione definitiva

24 Term sheet diritto di prelazione riconosciuto al Fideiussore per il rilascio delle altre garanzie assicurative e, ove queste non fossero rilasciate dal Fideiussore, riconoscimento del diritto di quest’ultimo ad ottenere un incremento del premio della definitiva; previsione del pagamento delle spese legali (o di autentica) in capo al Contraente; indicazione dei presupposti sulla base dei quali sarà rilasciata la definitiva: intervenuta sottoscrizione di Accordo-Quadro e Atto di Coobbligazione con riferimento alla definitiva; intervenuta sottoscrizione e perfezionamento dei Pegni; avvenuto versamento sul conto Vincolato del Contraente o su quello dei Coobbligati della somma eccedente il Cap o avvenuto rilascio della controgaranzia bancaria del medesimo importo a favore del Fideiussore; accettazione da parte del Contraente e dei Coobbligati del testo della definitiva; avvenuta consegna al Fideiussore della seguente documentazione: PEF Commitment definitivo da parte delle banche rispetto ai contratti di finanziamento Copia di ogni term sheet e/o documento relativi ai principali contratti commerciali e finanziari (ivi inclusi quelli relativi al finanziamento), agli obblighi di capitalizzazione dei soci

25 da sottoscrivere prima del rilascio della definitiva
Accordo Quadro Tempistica: da sottoscrivere prima del rilascio della definitiva

26 Accordo Quadro Definizione: in generale, è il documento che, raccordandosi con le previsioni già anticipate nel Term Sheet, disciplina gli impegni reciproci del Fideiussore,del Contraente e dei Coobbligati al momento del rilascio della definitiva e successivamente al rilascio della stessa (per tutta la durata dei lavori e fino allo svincolo della definitiva)

27 Accordo Quadro Contenuti specifici: Dichiarazioni (varie) da parte del Contraente e dei Coobbligati in merito: al possesso di tutti i poteri, le autorizzazioni per il valido perfezionamento dell’AQ, così come per la corretta esecuzione del Contratto all’assenza di procedimenti giudiziari, arbitrali ecc..pregiudizievoli rispetto alla possibilità di adempiere agli obblighi dell’AQ e del Contratto alla rappresentazione corretta e veritiera della documentazione inerente la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ed, in generale, in merito a tutta la documentazione fornita all’inesistenza di contenziosi o inadempimenti tali da pregiudicare la capacità degli stessi di far fronte agli obblighi dell’AQ e del Contratto al mancato verificarsi di un evento critico o di altri eventi che possano essere pregiudizievoli per il regolare adempimento degli obblighi previsti nell’AQ e nel Contratto

28 Accordo Quadro il Contraente dichiara che sono state fornite alla Società copie complete, veritiere, valide ed efficaci: del piano economico e finanziario debitamente asseverato; di ogni term sheet e/o commitment letters relativi ai principali contratti commerciali e finanziari (ivi inclusi, tra l’altro, quelli relativi al finanziamento), agli obblighi di capitalizzazione dei soci della società di progetto ovvero del veicolo societario appositamente costituito ai fini della Gara, e al relativo security package; dell’analisi della bancabilità del progetto oggetto della Convenzione e dei criteri finanziari utilizzati a base della stessa. (nel p.f. è possibile che i documenti di cui sopra non ci siano e quindi è possibile sostituire la dichiarazione che precede con la seguente: “il Contraente dichiara che sono in stato avanzato le trattative con primari istituti di credito”) riconoscimento del diritto del Fideiussore ad esercitare il controllo tecnico-finanziario dell’opera (accessi in cantiere, analisi della documentazione contabile….)

29 Accordo Quadro Individuazione degli eventi critici:
sottoposizione a liquidazione e/o ad altra procedura concorsuale del Contraente e/o di anche uno solo dei Coobbligati; emanazione di un provvedimento giudiziale, amministrativo, arbitrale immediatamente esecutivo nei confronti del Contraente o anche di uno solo dei Coobbligati che possa incidere negativamente sulla situazione economico-finanziaria del Contraente e/o dei Coobbligati o tale da pregiudicare la loro capacità di adempiere alle obbligazioni dell’AQ o del Contratto; ritardi superiori a x giorni nell’attuazione delle opere; sopravvenuta invalidità, inopponibilità ai terzi dei Pegni; il verificarsi di una causa di cessazione dell’attività del Contraente e/o dei Coobbligati il mancato rispetto degli impegni previsti nell’AQ; la mancata erogazione delle risorse finanziarie utili alla realizzazione del Contratto; protesti a carico del Contraente e/o dei Coobbligati; cessione dei crediti ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 tale da non consentire la riduzione progressiva della cauzione definitiva senza il preventivo consenso del Fideiussore e, laddove tale consenso sia concesso, in mancanza della previa consegna al Fideiussore di una fideiussione bancaria autonoma e a prima richiesta a favore del Fideiussore di importo pari a quelle che sarebbero state le riduzioni progressive della cauzione definitiva

30 Accordo Quadro una violazione da parte del Contraente relativa al piano economico finanziario (fatte salve le ipotesi di forza maggiore), al pagamento, ove rilevante, dei canoni di concessione, alla) e/o agli impegni di progettazione degli interventi di propria competenza; e/o il mancato reperimento / la mancata erogazione, anche per fatto del terzo – nei tempi previsti - delle risorse finanziarie, quali previste nei piani finanziari condivisi con la Società, da parte del Contraente (e/o, se del caso, da parte dei Coobbligati) necessarie e/o utili e/o strumentali all’esecuzione della Convenzione ed all’adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti e/o ad essa relativi o strumentali; e/o il mancato adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione e/o impegno e/o dichiarazione e garanzie assunti dal Contraente e/o dai Coobbligati nei confronti degli enti finanziatori del progetto oggetto della Convenzione, ai sensi degli accordi relativi; e/o

31 Accordo Quadro Impegni (vari) in capo al Contraente ed ai Coobbligati:
rispetto degli impegni contrattuali (dell’AQ, degli Atti di Coobbbligazione, dei Pegni, del Contratto), delle Leggi e dei Regolamenti collegati; regolare stipula (e mantenimento in essere) di tutte le garanzie assicurative che regolano la loro attività; mantenimento dei loro assetti societari (non porre in essere cessioni, trasferimenti, o affitti di rami d’azienda…..senza il preventivo consenso del Fideiussore); periodico invio di documentazione o informazioni (bilanci, rendiconti e informazioni circa ogni evento che possa incidere negativamente sul PEF, sull’erogazione del finanziamento, sull’andamento dei lavori, ….); apertura da parte del Contraente di un conto pegnato a favore del Fideiussore; apertura, da parte dei Coobbligati, di un conto pegnato a favore del Fideiussore; consentire il controllo tecnico, finanziario e contabile da parte del Fideiussore o dei suoi incaricati;

32 Accordo Quadro impegno del Contraente a non porre in essere alcuna cessione di credito tale da non consentire la riduzione progressiva della Cauzione Definitiva, fermo restando che il Fideiussore potrà acconsentire alla cessione dei crediti purchè non si sia verificato alcun evento critico e purchè venga preventivamente consegnata al Fideiussore una garanzia bancaria di importo pari a quelle che sarebbero state le riduzioni progressive della Cauzione Definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. nel caso in cui si verifichino eventi critici, impegno del Contraente e , qualora questi non vi provveda, in subordine, dei Coobbligati, a provvedere all’immediato versamento sul Conto Vincolato del Contraente o sul conto Vincolato dei Coobbligati delle somme di denaro indicate dal Fideiussore (e per un importo massimo pari al valore che in quel momento avrà la cauzione definitiva) ovvero, in alternativa, rilascio di una controgaranzia bancaria a favore del Fideiussore.


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