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Amedeo Sacrestano Docente di project financing c/o Università degli Studi di Teramo Dottore Commercialista Vietri sul Mare, 20 luglio 2007.

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1 Amedeo Sacrestano Docente di project financing c/o Università degli Studi di Teramo Dottore Commercialista Vietri sul Mare, 20 luglio 2007

2 Comma 271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta. Credito di imposta per gli investimenti Legge n. 296/2006, art. 1 Comma 272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis nè con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3 RegionePiccola impresa Media impresa Grande Imprese Calabria50%40%30% Basilicata50%40%30% Campania50%40%30% Puglia50%40%30% Sardegna35%25%15% Molise35%25%15% Abruzzo35%25%15% Le misure massime dell’aiuto Fonte: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (paragrafi 4.1.2 e 4.1.3)

4 La dimensione di impresa deve essere determinata con riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha modificato, nell’intero territorio comunitario, la definizione di dimensione d’impresa. Si ricorda che in base a tale Raccomandazione, in base al numero degli occupati, del fatturato e dell’attivo patrimoniale, si definisce media impresa quella rientrante nei seguenti parametri: CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA MEDIA IMPRESA OccupatiFatturato annuoAttivo di bilancio annuo < 250≤ 50 mln di €≤ 43 mln di € Per la piccola impresa, invece, i limiti scendono sensibilmente, prevedendo: CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA PICCOLA IMPRESA OccupatiFatturato annuoAttivo di bilancio annuo < 50≤ 10 mln di €

5 Comma 273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali ammissibili; b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta. ! Non sono pertanto agevolabili gli immobili o le macchine d’ufficio elettroniche (computer, fotocopiatrici, ecc.) e nemmeno i mezzi di trasporto e gli arredi.

6 Comma 274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Costo complessivo degli acquisti relativo ai beni materiali ed immateriali Ammortamenti dei beni di investimento della struttura produttiva effettuati nel periodo d’imposta relativo, con esclusione di quelli relativi ai beni agevolati INVESTIMENTO NETTO AGEVOLABILE

7 Comma 276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

8 Il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo Legge n. 296/2006, art. 1 Comma 280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 % è elevata al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

9 Ricerca industriale La ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Sviluppo precompetitivo Concretizzazione dei risultati dell’attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un prototipo non idoneo ai fini commerciali.

10 Comma 281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Comma 282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e‘ concesso.

11 Art. 1, comma 1075 Per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 228/01, il credito di imposta per i nuovi investimenti si applica con le modalità di cui all’art. 11 del Dl 138/02, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con Decisione C/220/02 e dagli artt. 26 e 28 del regolamento CE n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli verrà riconosciuto nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Allo stato, non è ancora chiara la procedura del nuovo bonus in agricoltura. I contenuti della Finanziaria per il 2007 farebbero pensare innanzitutto ad un’attribuzione automatica, senza istanza. Qualche dubbio rimane a proposito dei beni agevolabili, anche se appare probabile una riconferma delle vecchie disposizioni. Credito di imposta per gli investimenti in agricoltura

12 Incentivi alle concentrazioni/ A BENEFICIARI Soggetti indicati all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR I soggetti partecipanti devono essere frutto di aggregazioni realizzate con fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda I soggetti partecipanti devono essere operativi da almeno due anni e non devono appartenere, né essere appartenuti nei due anni precedenti, al medesimo gruppo

13 Incentivi alle concentrazioni/ B AIUTO Riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio LIMITE MASSIMO 5 MILIONI € AVVIAMENTO ALTRI CESPITI

14 Incentivi alle concentrazioni/ C PROCEDURA Istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate Dimostrazione dei requisiti

15 Gli interventi per la riduzione Lavoratori con contratto a tempo indeterminato DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL MEZZOGIORNO DEDUZIONE FORFETTARIA 5.000 euro per dipendente DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEDUZIONE FORFETTARIA 10.000 euro per dipendente Limite de minimis Regolamento CE n. 1928/06

16 Il cuneo al Sud REGOLE PARTICOLARI DEDUZIONE PER IL MEZZOGIORNO Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia Deduzione alternativa a quella di 5.000 € Non è soggetta a autorizzazione di Bruxelles Le deduzioni spettano in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno REGOLE PER L’UTILIZZO

17 I commi 4-quater e 4-quinquies, all’art. 11, D.Lgs. 446/1997 (introdotti dalla Finanziaria 2005), stabiliscono che i soggetti di cui alle lett. da a) ad e) dell’art. 3 del decreto istitutivo dell’IRAP potranno godere di un’ulteriore deduzione dalla base imponibile – in aggiunta a quelle già fruibili – per un importo annuale non superiore a € 20.000 per ogni nuovo dipendente assunto e che rappresenti un incremento del numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, Deduzione per incrementi occupazionali (1)

18 Le misure del “DDL INDUSTRIA 2015” in Finanziaria 2007

19 Il fondo per la competitività e lo sviluppo Art. 1, commi 841-846 Il Fondo per la competitività e lo sviluppo era stato previsto nell’ambito del disegno di legge Bersani “Industria 2015”, che contiene diverse novità per le imprese. Lo strumento è stato, poi, pienamente recepito dalla legge finanziaria per il 2007. Finalità del Fondo Istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nasce con l’intento di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale.

20 Composizione del Fondo per la competitività e lo sviluppo economico Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 3, dell’art. 60, legge n. 289/2002) SOPPRESSO Fondo unico per gli incentivi alle imprese, art. 52 della legge 448/98. SOPPRESSO Stanziamento 2007: 300 milioni di euro 2008: 360 milioni di euro 2009: 360 milioni di euro Stanziamento 2007: 300 milioni di euro 2008: 360 milioni di euro 2009: 360 milioni di euro Per gli interventi nelle aree sottoutilizzate: - risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del FAS (art. 61, legge n. 289/2002); - per gli esercizi successivi al 2009, risorse stanziate annualmente con legge finanziaria. Per gli interventi nelle aree sottoutilizzate: - risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del FAS (art. 61, legge n. 289/2002); - per gli esercizi successivi al 2009, risorse stanziate annualmente con legge finanziaria. Fondo per la competitività e lo sviluppo economico

21 Richiamo normativo Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 3, dell’art. 60, legge n. 289/2002) “Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione di quanto previsto dal comma 1 (ossia diversa allocazione delle risorse da parte del Cipe). comma 6 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266…………….” “Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 utilizzate dal Ministero per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488”

22 Una quota delle risorse del Fondo - da determinarsi mediante apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico - sarà destinata al finanziamento dei “Progetti di innovazione industriale” individuati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nell’ambito delle seguenti aree tematiche: tecnologiche dell’efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il Made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. I progetti di innovazione industriale

23 Il contenuto di ciascuno dei progetti finanziabili dovrà essere determinato da un Responsabile di Progetto, nominato dal Ministero dello Sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell’Università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, nonché gli altri Ministri interessati ai programmi in cui gli stessi concorrono. In relazione alla complessità dei compiti attribuiti, il soggetto responsabile dovrà essere scelto tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza, con riferimento anche agli obiettivi tecnologico-industriali da perseguire. Lo stesso potrà avvalersi, nella fase di elaborazione, della collaborazione di strutture ed enti specializzati del settore, provvedendo alla definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, nonché per la definizione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

24 Il fondo per la finanza di impresa Art. 1, commi 847-850 Anche il Fondo per la finanza di impresa costituisce uno strumento inizialmente previsto nel disegno di legge Bersani, recepito, poi, in finanziaria. Sostegno alle piccole e medie imprese attraverso la facilitazione dell’accesso al credito. Finalità del fondo Comma 847: “In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse……..”

25 Fondo di garanzia per le PMI (art. 15, legge n. 266/97) SOPPRESSO Le componenti del Fondo per la finanza di impresa Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (art. 4, comma 106, legge n. 350/2003) SOPPRESSO Stanziamento: 2007: 50 milioni euro 2008: 100 milioni di euro 2009: 150 milioni di euro Risorse degli altri fondi di Amministrazioni e Soggetti pubblici nazionali per la finanza di impresa individuate o da individuare con specifico provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Risorse stanziate per l’acquisizione, da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle quote dei fondi comuni di investimento (art. 1, comma 222, della legge n. 311/2004) Risorse del FIT (art. 14 della legge n. 46/82) destinate alla promozione e sviluppo di nuove imprese innovative, art. 106 della legge n. 388/2000 Fondo per la finanza d’impresa Fondo per la finanza d’impresa

26 Campo di intervento Sostegno di azioni che facilitano l’accesso al credito delle imprese attraverso: la concessione di garanzie su finanziamenti la partecipazione al capitale di rischio delle stesse, anche per il tramite di banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia. La norma prevede, inoltre, quale ulteriore campo di intervento: la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche attraverso la sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando, in ogni caso, gli interventi di sistema in grado di attivare risorse finanziarie aggiuntive, pubbliche e private, in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

27 Le zone franche urbane Art. 1, commi 340-342 Comma 340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Comma 341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

28 Comma 342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

29 REGIME UNICO DI INCENTIVAZIONE PER LA REGIONE CAMPANIA

30 REGIME UNICO DI INCENTIVAZIONE PER LE PMI Legge n. 341/95 Legge n. 1329/65 Legge n. 598/94 DGR n. 6124 del 15 novembre 2001 istituzione del regime unico ai sensi dell’art. della L.r. n. 10/2001 DGR n. 5255 del 31/10/2002 – Attivazione I bando DGR n. 3096 del 31/10/2003 – Attivazione del II bando DGR n. 42 del 21/01/2005 – Attivazione del III bando

31 Due linee di intervento: 1. a bando, per investimenti superiori a € 100.000 (titolo I). 2. a sportello, per investimenti fino a € 100.000 (titolo II). Destinatarie delle agevolazioni sono le PMI che operano nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni e del commercio di cui alle sezioni C, D, E, F, G della “classificazione delle attività economiche ISTAT 1991”, nel settore delle telecomunicazioni e nelle attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive. SOGGETTI BENEFICIARI

32 TITOLO I - PROCEDURA A BANDO Attribuisce, alle imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione, tre tipologie di contributo a libera scelta (bonus fiscale, contributo in conto capitale e agevolazioni in forma mista). In relazione all’opzione espressa dall’impresa, al momento della presentazione della domanda di prenotazione, sarà determinata la misura agevolativa concedibile. Tipologia aiutoMisura dell’aiuto Bonus fiscale 40% Contributo in conto capitale 20% Agevolazione in forma mista (parte sotto forma di bonus fiscale e parte in conto capitale) 30%

33 Prevede esclusivamente la concessione di un contributo in conto capitale nella misura del 20% delle spese documentate ritenute ammissibili e, in ogni caso, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. TITOLO II - PROCEDURA A SPORTELLO Il beneficio sarà calcolato su un investimento il cui importo massimo - per ogni unità locale - non può superare il limite di € 100.000,00 per ciascun trimestre dell’anno solare di attivazione dello sportello. Possono essere agevolate esclusivamente le iniziative per le quali le spese sono sostenute, per almeno il 60%, mediante il ricorso a finanziamenti bancari, operazioni di locazione finanziaria o ai sensi della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria.

34 In entrambi i casi, sia procedura a bando che a sportello, le spese ammissibili sono quelle sostenute per: macchinari, impianti e attrezzature; attrezzature di controllo della produzione; unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati; programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni; servizi reali – nei limiti fissati dal bando; immobilizzazioni immateriali – nella misura del 20% dell’investimento complessivo; opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l’imballaggio, trasporto, oneri doganali, montaggio e collaudo, materiale di consumo e accessori di prima dotazione.

35 REGIME DI INCENTIVAZIONE PER LE IMPRESE ARTIGIANE

36 NUOVO BANDO DI INCENTIVAZIONE PER LE IMPRESE ARTIGIANE DGR N. 358 dell’8 giugno 2007 (BUR n. 36 del 26 giugno 2007) – attivazione del Bando per il sostegno allo sviluppo e all’innovazione delle imprese artigiane Il bando è emanato in attuazione: -della delibera n. 6125 del 15 novembre 2001 con cui la Giunta ha istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2001, un nuovo regime di aiuto a favore dell’artigianato, nel rispetto della normativa de minimis; - della linea di azione 3 – attività 4 del PASER “Piano di azione per lo sviluppo economico regionale”, che prevede come obiettivo operativo specifico, l’attivazione di un apposito strumento agevolativo a sostegno degli investimenti delle imprese artigiane che si adegui al nuovo regime di aiuto alle imprese artigiane di cui alla DGR n. 6125 del 15 novembre 2001.

37 SOGGETTI BENEFICIARI Imprese artigiane classificabili come micro e piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, operanti nei settori: - dell’estrattivo; - manifatturiero (con alcune esclusioni), - produzione, distrubuzione di energia elettrica, gas ed acqua, - costruzioni, - riparazione meccaniche di autoveicoli, impianti elettrici, sotituzione di pneumatici, riparazione calzature, apparecchi elettrici per la casa, orologi e gioielli; - trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; - attività immobiliari, noleggio e informatica limitatamente alle attività informatica, ricerca e sviluppo, attività di servizi alle imprese; - altri servizi pubblici, sociali e personali limitatamente alla divisione 90 e alla categoria 93.

38 INVESTIMENTI AGEVOLABILI E CONTRIBUTO  Nuovo impianto;  Ampliamento;  Ammodernamento;  Riconversione;  Riattivazione;  Trasferimento La dotazione finanziaria del bando è di 5.500.000 euro, che serviranno a finanziare spese di progettazione e studi, acquisto di macchinari e attrezzature, immobilizzazioni immateriali e servizi, costruzioni di fabbricati e opere murarie. Il bando, a graduatoria, prevede un regime di aiuto in de minimis. Il contributo potrà essere concesso in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, con un'agevolazione, comunque, non superiore ai 100.000 euro.

39 Per partecipare al bando le aziende dovranno presentare on line la domanda dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 26 giugno 2007) ed entro il 30 settembre 2007. Contenuto innovativo dell'investimento, presenza sui mercati esteri ed età anagrafica dei proponenti saranno alcuni degli indicatori che saranno valutate per la definizione della graduatoria definitiva. L'investimento finanziato dovrà essere realizzato entro 12/15 mesi dalla notifica della concessione dell'agevolazione. In un secondo momento, a seguito di una prima valutazione delle istanze e alla stesura di una graduatoria provvisoria, sulla base della valutazione delle domande pervenute on-line, si procederà alla richiesta della documentazione cartacea per la definitiva istruttoria delle domande.

40 DISEGNO DI LEGGE DELLA CAMPANIA per l’attuazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (Paser)

41 GLI STRUMENTI DI INTERVENTO PREVISTI Contratto di programma regionale; Credito di imposta regionale per i nuovi investimenti produttivi; Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione; Incentivi per l’innovazione e lo sviluppo; Incentivi per il consolidamento delle passività a breve. Inoltre, tutta la disciplina è emanata in applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 123/98. Le modalità di accesso agli aiuti sono, in particolare, regolamentate attraverso la procedura automatica, valutativa e negoziale.

42 CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE Soggetti beneficiari: imprese di medie e grandi dimensioni, consorzi o società consortili, società cooperative Investimenti agevolabili: piano complesso di interventi inerenti iniziative produttive Agevolazione: contributo in conto capitale, credito di imposta, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio (anche combinati tra loro) Procedura di accesso: Procedura negoziale (art. 6 d.lgs. n. 123/98)

43 CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta Investimenti agevolabili: acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli artt. 102 e 103 del TUIR Agevolazione: credito di imposta o bonus fiscale Procedura di accesso: Procedura automatica (art. 4, d.lgs. n. 123/98)

44 CREDITO DI IMPOSTA ASSUNZIONI Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta Investimenti agevolabili: assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, anche parziale, in incremento del numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la data di assunzione Agevolazione: credito di imposta o bonus fiscale Procedura di accesso: Procedura automatica (art. 4, d.lgs. n. 123/98)

45 INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta Investimenti agevolabili: progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all’internazionalizzazione, all’incremento della dimensione di impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali Agevolazione: contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio (anche combinati tra loro) Procedura di accesso: Procedura valutativa a sportello o a graduatoria (art. 5, d.lgs. n. 123/98)

46 CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta Investimenti agevolabili: finanziamenti concessi da banche alle imprese beneficiarie per operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve Agevolazione: contributo in conto interessi Procedura di accesso: procedura valutativa a sportello (art. 5, d.lgs. n. 123/98)


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