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Piano casa della Regione Marche Le modifiche

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Presentazione sul tema: "Piano casa della Regione Marche Le modifiche"— Transcript della presentazione:

1 Piano casa della Regione Marche Le modifiche
L.R. n. 22 del 8 Ottobre 2009 modificata dalla L.R. 19 del INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE SINTESI PIANO – CASA REGIONE MARCHE - Febbraio 2011 Arch. Rodolfo Novelli

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE CHE LA L. R. 21 DICEMBRE 2010, N
SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE CHE LA L.R. 21 DICEMBRE 2010, N. 19, HA APPORTATO ALLA L.R. 22/09 Ampliamento (art. 1) - viene eliminato il limite massimo di ampliamento di 200 mc per gli edifici residenziali, che rimane soltanto per quelli che si trovano in zona agricola; - si specifica che l’ampliamento degli edifici residenziali non può comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle preesistenti; - per l’ampliamento degli edifici non residenziali viene eliminata la necessità della motivazione relativa alle esigenze produttive; - si elimina la necessità del piano di recupero quando ad un edificio principale viene “accorpato” un solo annesso avente una superficie non superiore a 70 mq; - si precisa che l’accorpamento degli annessi all’edificio principale è cumulabile con un intervento di ampliamento di questo; - vengono eliminati i limiti massimi di ampliamento di 400 e 100 mq per gli edifici non residenziali;

3 FINALITA’ Il Piano della Regione Marche, integrato e modificato dalla legge regionale 19 del 2010 si basa su due linee direttrici principali e cioè ampliamenti e demolizioni con successiva ricostruzione con eventuale ampliamento degli edifici residenziali e non residenziali La legge di fatto è un piano per l’edilizia.

4 AMPLIAMENTO: 1) EDIFICI RESIDENZIALI - 20% della volumetria esistente (per quelli che si trovano in zona agricola non superiore a 200 mc); - per edifici con superficie inferiore a 80 mq, ampliamento fino a 95 mq; - l’ampliamento non può comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti. 2) EDIFICI NON RESIDENZIALI 20% della superficie utile lorda (SUL) anche se comporta un incremento dell’altezza, se ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola (l’incremento dell’altezza è in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali); 20% della volumetria esistente, se ubicati in zone territoriali omogenee diverse, purchè conformi alla destinazione di zona ai sensi del PRG.

5 CONDIZIONI PARTICOLARI PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE
Edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950: ampliamento condizionato alla non alterazione della tipologia edilizia e delle caratteristiche architettoniche. Accorpamento: per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentano le caratteristiche di cui all’art. 15, comma 2, della L.R. n. 13/1990, previa approvazione di un Piano di recupero, possibilità di accorpamento all’edificio principale della volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 70 mq, anche mediante mutamento della loro destinazione d’uso. Il Piano di recupero non è necessario quando l’accorpamento riguarda la volumetria di un solo accessorio di pertinenza con superficie massima di 70 mq. L’accorpamento è cumulabile con l’ampliamento di cui all’art. 1, comma 1, della legge. L’ampliamento può essere realizzato anche in assenza della modifica della sagoma dello edificio.

6 FINALITA’ AMPLIAMENTI
miglioramento del comportamento energetico, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia); STANDARD ampliamenti consentiti purchè prevedano il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 3 del DM 1444/1968; qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare agli standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, chi propone l’intervento si deve obbligare a corrispondere al Comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbe dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione.

7 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
1) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI demolizione anche integrale e loro ricostruzione, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895; ammessa la ricomposizione planovolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti e con possibile modifica dell’area di sedime, nell’ambito del lotto originario, e della sagoma (nelle zone agricole il nuovo edificio deve essere realizzato entro un raggio di 100 metri dall’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche); è possibile demolire e ricostruire anche edifici residenziali che si trovano nei centri storici (zone A), a condizione che siano stati costruiti dopo il 1° gennaio 1950, presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche e ambientali non coerenti con il contesto in cui si trovano e vengano ricostruiti, in base ad un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune,nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche e architettoniche degli altri edifici della zona; mantenimento della destinazione d’uso in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore;

8 nella ricostruzione possibilità di ampliamento:
a) fino al 30% della volumetria da demolire, se si ottiene un aumento del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59; b) fino al 40% della volumetria da demolire, se si raggiunge il punteggio 2 della versione sintetica del protocollo Itaca Marche. 2) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NON RESIDENZIALI demolizione anche integrale e loro ricostruzione, con possibilità di ampliamento: 1) se si trovano nelle zone omogenee con destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola: a) fino al 30% della superficie utile lorda da demolire, se si ottiene un aumento del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59; b) fino al 40% della superficie utile lorda da demolire, se si raggiunge il punteggio 2 della versione sintetica del protocollo Itaca Marche.

9 2) se si trovano in altre zone omogenee:
a) come per gli edifici residenziali. possibilità di mutamento della destinazione d’uso soltanto per quelli ubicati nelle zone B o C di cui al DM 1444/1968 non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007 a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 3 del DM 1444/1968 oppure l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16.

10 FINALITA’ DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTI
conformità con la normativa antisismica e miglioramento della sostenibilità energetico-ambientale attraverso il raggiungimento dell’aumento percentuale dei parametri statali e regionali in materia collegati agli aumenti volumetrici realizzabili. STANDARD si applica quello previsto per gli edifici residenziali

11 RECUPERO DEI SOTTOTETTI
- Viene introdotto un nuovo articolo ( 1bis ) per favorire il recupero dei sottotetti degli edifici a fini abitativi, anche nei centri storici (zone A); - a tal fine si stabilisce che l’altezza media degli spazi ad uso abitativo non deve essere inferiore a m 2,40, ridotta a m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio; - nei centri storici non si possono, a tale scopo , modificare le altezze di colmo e di gronda nonché le linee di pendenza delle falde ma si possono aprire finestre, abbaini e lucernari per aumentare la necessaria aeroilluminazione; - nelle altre zone si può invece intervenire sulle altezze di colmo e di gronda e sulle modifiche delle falde, se ciò è possibile; - viene data la definizione di “sottotetto” e si stabilisce che per calcolare le altezze degli edifici e delle fronti, il volume e l’altezza media del piano sottotetto si deve fare riferimento al solo art. 13 del RET. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE - si stabilisce che le disposizioni della legge possono essere applicate non soltanto agli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008, ma anche a quelli che alla stessa data erano in corso di ristrutturazione;

12 - si precisa che gli ampliamenti volumetrici previsti dalla legge possono essere realizzati in aggiunta agli eventuali ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici generali dei comuni e non ancora utilizzati dagli aventi diritto; - Nei centri storici possono essere recuperati i sottotetti a fini abitativi, sia pure con i limiti sopra indicati, e possono essere abbattuti e ricostruiti, in base a piano di recupero, gli edifici “incoerenti” con il contesto in cui si trovano; - E’ stato eliminato il divieto di applicazione della legge nelle aree di versante in dissesto P2 ai sensi del PAI; - Nelle aree inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni è possibile applicare la legge in quelle zone in cui i procedimenti di mitigazione del rischio sono stati realizzati nonché per gli interventi di ampliamento che non prevedono attacchi a terra e il cui piano base è collocato di almeno 50 cm al di sopra del livello stimato di piena; - Negli ambiti di tutela integrale ai sensi del PPAR o delle disposizioni dei PRG ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento e gli interventi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento fino al 20% del volume da demolire.In tal caso il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche;

13 - Nelle zone dei parchi e delle riserve naturali di cui alle lettere a),b) e c) dell’art. 12 della legge n. 394/1991, sono possibili interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento sugli immobili per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero tramite ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, ma l’ampliamento previsto dalla legge non si somma con quello consentito da detti piani; - Si può applicare la legge sulle aree inedificabili ai sensi dell’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1, della L.R. n. 13/1990 quando si costruisce un nuovo edificio residenziale rurale in zona agricola; CONTROLLI E SANZIONI Gli accertamenti e le ispezioni a campione che potranno essere effettuati fino a cinque anni dopo la conclusione dei lavori dovranno riguardare almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi previsti dalla legge, con priorità per quelli che hanno un volume superiore a metri cubi; Infine il termine ultimo per la presentazione delle domande o per la presentazione dei piani di recupero necessari per l’esecuzione di determinati interventi è stato spostato al 30 giugno 2012.

14 DEROGHE Interventi in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali relativamente a altezze, densità edilizia e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’art.9, comma 1, volumetrie e numero dei piani. Restano comunque fermi i limiti inderogabili di altezza e distacchi tra fabbricati stabiliti dal DM 1444/68, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.8, primo comma, numero 4 del DM 1444/68 (Altezze). Si applica per quanto riguarda distanze tra fabbricati e altezze e di protezione del nastro stradale quanto previsto dall’art.11 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n.115 (Energia) e alla L.R. 17 giugno ( Edilizia sostenibile). Gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici, di cui alla presente legge, sono alternativi e non comulabili con quelli previsti dalle suddette normative.

15 Si applicano le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Nella fascia di rispetto stradale, no avanzamento sul fronte stradale. Gli interventi previsti dalla legge comportano anche la deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla L.R. n. 13/1990, fatta eccezione per l’altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e per le distanze che devono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale; Gli ampliamenti previsti dalla legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto.

16 CASI PARTICOLARI Gli interventi non sono cumulabili – Chi usufruisce della legge di uno degli interventi, non ne può ulteriormente usufruire - Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, gli interventi sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano la comproprietà o il condominio INTERVENTI RELATIVI A EDIFICI COMMERCIALI – TURISTICO –RICETTIVO - Incremento volumetrico disciplinato dall’art.19 lella L.R. 9/2006 per le strutture ricettive ricadenti nell’ambito di applicazione della stessa legge (Turismo).Possibilità di redazione dei Piani Attuativi anche di iniziativa privata. - 35% di ampliamento rispetto al volume preesistente per le strutture ricettive alberghiere, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all’art.19 della L.R. n.9/2006 COMMERCIALE Non applicazione delle norme della legge agli edifici commerciali quando queste comportano una deroga alle prescrizioni di cui alla L.R. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima dei parcheggi.

17 NON AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI (Art.4,comma 5)
- nelle zone A (centri storici), fatti salvi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi , del possibile abbattimento e ricostruzione degli edifici fuori contesto e degli interventi su sedi della regione ed enti locali, scuole e impianti sportivi pubblici; - nelle aree inondabili e in dissesto dei versanti P3 e P4 e valanghe a rischio molto elevato R4 ai sensi del PAI; negli altri casi individuati dai Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei fiumi Marecchia-Conca, Tronto e Tevere (tuttavia nelle aree inondabili con piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dai vari piani stralcio di bacino sono ammessi gli interventi di ampliamento ricadenti nelle zone urbanistiche dove gli interventi di mitigazione del rischio sono stati già realizzati, nonché gli ampliamenti che non prevedono attacchi a terra e nei quali il piano base è collocato di 50 cm al di sopra del livello stimato di una nuova piena); - sugli immobili che si trovano nelle zone di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 dell’art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394 di disciplina dei Parchi e delle Riserve naturali, fatta eccezione per quelli per i quali i piani dei parchi già prevedono interventi di recupero mediante demolizione e ricostruzione o ristrutturazione edilizia. In tal caso l’ampliamento consentito dalla legge non si somma con quello previsto da tali piani;

18 - sulle aree inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d’obbligo unilaterale (fa eccezione l’atto d’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1, della L.R. n. 13/1990 per la realizzazione di nuove residenze coloniche in zona agricola).- per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate a uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono; - per gli edifici censiti ai sensi degli artt. 40 e 15, comma 3, delle NTA del PPAR, nonché dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 13/1990, sottoposti a restauro e risanamento conservativo. Per i Comuni privi di PRG adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895 (si tenga presente che per questi sono comunque vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, ai sensi dell’art. 2 ). LIMITI AGLI INTERVENTI Nelle aree di tutela integrale ai sensi del PPAR o dei PRG ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento e gli interventi di demolizione e ricostruzione con i limiti di ampliamento stabiliti dall’art. 1 (nel caso di demolizione e ricostruzione il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell’area di sedime di quello preesistente e deve essere ricostruito secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche); Per gli immobili aventi valore storico e paesaggistico, disciplinati dal D.Lgs. n. 42/2004, è fatto salvo quanto da questo stabilito.

19 INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE
Interventi consentiti sulle opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 del DM 25 giugno n.112, con possibilità di mutamento della destinazione d’uso. ampliamento fino al 50% della volumetria esistente previo accordo di programma tra ERAP ed i Comuni gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli Enti locali, agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti sportivi di base o polivalenti di proprietà pubblica e aperti al pubblico, sono consentiti anche nei centri storici e nelle aree soggette a tutela integrale ai sensi del PPAR o dei PRG a questo adeguati.

20 RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Ampliamenti: contributo pari al al solo ampliamento ridotto del 20%. Demolizioni e ricostruzioni: contributo determinato in ragione dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e 20% per la parte ricostruita. La riduzione del contributo di costruzione non si applica ai casi di mutamento della destinazione d’uso negli edifici non residenziali di cui all’art.2 comma 2. Contributo non dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportano l’accessibilità totale dell’unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

21 CONTRATTI DEI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Dell’originario articolo è rimasta vigente soltanto la lettera c) del comma 1 che impone alle stazioni appaltanti, per la stima degli importi da porre a base della procedura, di utilizzare i propri prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale vigenti al momento dell’avvio della procedura.

22 PROCEDIMENTO - COMPITI DEL PROFESSIONISTA - DOMANDA
FASE PROGETTUALE Le procedure rimangono invariate, rispetto a quelle ordinarie disciplinate dal D.P.R. n. 380/2001, per la richiesta del titolo abilitativo edilizio. Deve essere ulteriormente allegata alla domanda una relazione che asseveri il miglioramento dell’efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili e la sicurezza antisismica. FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI Attestazione, con la comunicazione dell’ultimazione dei lavori, dell’utilizzo delle tecniche costruttive e del rispetto delle condizioni riportate nella relazione di asseveramento di cui sopra, nonché del rispetto della vigente normativa, statale e regionale, in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro; Gli interessati possono presentare la domanda di rilascio del permesso di costruire o di D.I.A. o gli strumenti di iniziativa privata necessari per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge (piano di recupero per “accorpamento” o per l’abbattimento e ricostruzione di un edificio “incoerente” nel centro storico) dopo il termine concesso ai Comuni per l’integrazione delle loro delibere (45 giorni) e fino al 30 giugno

23 COMPITI DEI COMUNI - Possibilità di incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100%. - Destinazione di contributi di costruzione agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell’art.6 comma 3. - Entro 45 giorni (termine perentorio) dall’entrata in vigore della legge, possibilità di limitarne l’applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio

24 VIGILANZA E SANZIONI oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, la Giunta regionale dispone semestralmente in collaborazione con i Comuni accertamenti e ispezioni a campione su almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi edilizi previsti dalla legge, con priorità per quelli che hanno un volume superiore a metri cubi, e sui livelli di efficienza raggiunti. I controlli possono svolgersi entro cinque anni dalla data di conclusione dei lavori; Il mancato riscontro di quanto attestato, comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle maggiori altezze, nonché l’annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione, oltre a quanto prevede il DPR 380/01 (Testo unico edilizia).

25 - viene eliminata la necessità della convenzione o dell’atto d’obbligo unilaterale per la corresponsione al comune delle somme sostitutive della mancata cessione di aree a standard; - si specifica che l’ampliamento può avvenire anche senza modificare la sagoma dell’edificio. Demolizione e ricostruzione (art. 2) è stato interamente riscritto dalla nuova legge. - Vengono esclusi dagli interventi di demolizione e ricostruzione gli edifici residenziali nelle zone agricole che sono presenti nelle carte IGM 1892/1895; - Si specifica che la ricostruzione può avvenire con ricomposizione planivolumetrica e forme architettoniche diverse da quelle preesistenti e con eventuale spostamento dell’area di sedime dell’edificio. Nelle zone agricole la nuova area di sedime non può distanziarsi più di 100 metri da quella preesistente; - Nelle zone agricole la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche storiche dell’edificio preesistente;

26 - La precedente unica percentuale di ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria preesistente da demolire, sulla base dei punteggi della versione sintetica del protocollo ITACA-MARCHE, è stata sostituita da una duplice possibilità: ampliamento fino al 30 per cento, se si ottiene un aumento del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri del D.Lgs. 192/2005; ampliamento fino al 40 per cento se si raggiunge il punteggio 2 della versione sintetica del protocollo ITACA-MARCHE; - Si stabilisce che nei centri storici (zone A) possono essere abbattuti e ricostruiti con eventuale ampliamento gli edifici residenziali che non sono coerenti con il contesto storico e architettonico della zona, sulla base di piano particolareggiato di recupero; - Le percentuali di ampliamento degli edifici non residenziali che si trovano in zone B o C sono identiche a quelle degli edifici residenziali; - Per gli edifici non residenziali che si trovano nelle altre zone il parametro di riferimento è la superficie utile lorda (SUL) e non il volume.

27 APPLICAZIONE DELLA L.R. 22/09, COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 19/10, NELLE VARIE ZONE OMOGENEE DEL TERRITORIO COMUNALE ZONA “A” - ampliamento dei fabbricati residenziali per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, senza modifica delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, ma con possibilità di aprire finestre, realizzare abbaini e lucernari, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifi ci (art. 1-bis); demolizione e ricostruzione, con eventuale ampliamento,degli edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950 che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche e ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico della zona, sulla base di piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune (art. 2, comma 3); - ampliamento e demolizione e ricostruzione, con eventuale ampliamento, delle sedi istituzionali della Regione e degli Enti locali, degli asili nido, delle scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi di base e polivalenti di proprietà pubblica, in uso ad una o più scuole, anche aperti al pubblico (art. 3, comma 3);

28 ZONA “B” Edifici residenziali: ampliamento nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare, con un aumento non superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti, con possibilità di modificare la destinazione d’uso conformemente agli strumenti urbanistici in vigore (art. 1, commi 1 e 8); per gli edifici aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq., l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista dall’art. 16, comma 3, della legge n. 457/1978 (art. 1, comma 2); ampliamento per recupero dei sottotetti a fini abitativi, con possibilità di modificare le altezze di colmo e di gronda, le linee di pendenza delle falde, nonché di aprire finestre, lucernai e abbaini, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici (art. 1-bis); demolizione, anche integrale, e ricostruzione, con ampliamento fino al 30 o al 40 per cento della volumetria esistente da demolire,anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti e con possibilità di modica dell’area di sedime, nonché con possibilità di mutare la destinazione d’uso conformemente agli strumenti urbanistici in vigore (art. 2, commi 1 e 2);

29 Edifici non residenziali:
ampliamento nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, anche con possibilità di aumentare l’altezza in deroga ai regolamenti edilizi ed alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e con possibilità di modificare la destinazione d’uso conformemente agli strumenti urbanistici in vigore (art. 1, commi 4 e 8); demolizione, anche integrale, e ricostruzione con ampliamento fino al 30 o al 40 per cento della volumetria esistente da demolire,anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti. Per quelli non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007 è possibile modificare la destinazione d’uso conformemente alla destinazione di zona prevista dai vigenti strumenti urbanistici (art. 2, commi 4 e 6); Edifici pubblici: per gli edifici destinati ad opere pubbliche o di pubblica utilità, per gli edifici di E.R.P., per gli immobili di proprietà della Regione, degli Enti locali, delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della L. 133/2008, per le sedi istituzionali della Regione e degli Enti locali, per gli asili nido, per le scuole di ogni ordine e grado e per gli impianti sportivi di proprietà pubblica e aperti al pubblico, ampliamento e demolizione e ricostruzione con ampliamento, come per gli edifici residenziali e non residenziali (art. 3);

30 ZONA “C” Edifici residenziali: medesimi interventi ammessi nella zona “B”; Edifici non residenziali: Edifici pubblici: medesimi interventi ammessi nella zona “B”.

31 ZONA “D” Edifici residenziali: medesimi interventi ammessi nelle zone “B” e “C”; Edifici non residenziali: ampliamento nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL), anche con aumento dell’altezza in deroga ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici comunali, con la possibilità di modificare la destinazione d’uso conformemente agli strumenti urbanistici in vigore (art. 1, commi 3 e 8); demolizione anche integrale e ricostruzione, con eventuale ampliamento del 30 o del 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti, senza possibilità di mutare la destinazione d’uso (art. 2, commi 4 e 5); Edifici pubblici: medesimi interventi ammessi nelle zone “B” e “C”.

32 ZONA “E” Edifici residenziali: medesimi interventi ammessi nelle zone “B”, “C” e “D”, con i seguenti limiti e condizioni: - ampliamento massimo complessivo di 200 mc (art. 1, comma 1-bis); - per quelli costruiti prima del 1950 l’ampliamento non deve alterare il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche (art. 1, comma 5); - non possono essere demoliti e ricostruiti gli edifici residenziali presenti nella cartografia IGM 1892/1895 (art. 2, comma l); qualora, nell’intervento di demolizione e ricostruzione, venga modificata l’area di sedime, il nuovo edificio deve sorgere entro un raggio di 100 metri dall’area di sedime di quello preesistente (art. 2, comma 1); possibilità di accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 70 mq, in base a piano di recupero. Il piano di recupero non è necessario se si accorpa un solo accessorio avente una superficie non superiore a 70 mq (art. 1, comma 6); Edifici non residenziali: medesimi interventi ammessi nelle zone “D”; Edifici pubblici: - medesimi interventi ammessi nelle zone “B”, “C” e “D”. Se trattasi di edifici residenziali, incontrano gli stessi limiti e condizioni sopra indicati

33 ZONA “F” (non espressamente citata dalla legge)
Edifici residenziali: medesimi interventi ammessi nelle zone “D”; Edifici non residenziali: Edifici pubblici: medesimi interventi ammessi nelle zone “D”. OCCORRE FARE RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO DALL’ART. 4, COMMI 5 E SEGUENTI, PER I LIMITI E LE CONDIZIONI CUI SONO SOTTOPOSTI I SINGOLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE QUANDO RICADONO IN AMBITI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL PPAR O DEI PRG ADEGUATI, DEL PAI O DEI PIANI DEI PARCHI.


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