La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"— Transcript della presentazione:

1 IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LO SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI GARA E DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

2 IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Codice dei contratti pubblici = d.lgs. n. 163/2006 Regolamento (attuativo) = D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, previsto dall’art. 5 del Codice stesso Entrata in vigore del Regolamento: 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (escluse due norme sulle SOA, che entrano in vigore dopo quindici giorni), quindi l’

3 IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
In questi sei mesi le stazioni appaltanti sono chiamate a sviluppare percorsi operativi per prepararsi alla piena applicazione del nuovo quadro regolamentare: infatti in questo periodo transitorio le amministrazioni aggiudicatrici devono operare con il quadro di riferimento vecchio, ma possono iniziare ad introdurre alcune soluzioni desumibili dal regolamento: nei capitolati speciali per gli appalti di beni e servizi, ad esempio, possono essere riportate tutte le disposizioni che compongono il dettagliato sistema di regolazione delle varie fasi dell’esecuzione del contratto.

4 IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
FINALITA’ del REGOLAMENTO: Razionalizzazione complessiva della normativa previgente Attualizzazione di alcune disposizioni Regolazione specifica degli istituti innovativi (accordo quadro, dialogo competitivo, ecc.)

5 NOVITA’ TRASVERSALI AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Precisazioni delle tutele esercitabili dalla S.A. verso gli operatori degli appaltatori in relazione ad inadempimenti retributivi e contributivo-previdenziali:Le stazioni appaltanti assumono il ruolo di sostituto retributivo e contributivo, detraendo le somme dovute dall’appaltatore dai corrispettivi (artt. 4 e 5).

6 NOVITA’ TRASVERSALI AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Regolarizzazione della gestione del DURC: il R stabilisce le varie fasi nelle quali deve essere acquisito il DURC; la verifica deve avvenire in relazione alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione del contratto e nelle varie fasi di esecuzione. In caso di irregolarità contributiva riscontrata per due volte consecutive nell’ambito dell’appalto (esecuzione), la stazione appaltante è obbligata alla risoluzione del contratto (art. 6).

7 NOVITA’ NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Il R delinea, per le procedure di aggiudicazione di appalti di forniture di beni e di servizi un quadro di riferimento con ruoli ben definiti e percorsi più strutturati. Anche in questi ambiti il responsabile del procedimento vede riconosciute le sue funzioni propulsive e di coordinamento. Lo stesso R d P deve rilevare da atti espressi.

8 NOVITA’ NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Previsione della progettazione degli appalti per forniture e servizi Possibili innovazioni mediante project financing per gli appalti di servizi Regole più precise per lo svolgimento delle operazioni di gara (partic. in caso di OEpiùV) Razionalizzazione delle disciplina delle gare on-line Definizione di un quadro regolativo dettagliato per l’esecuzione del contratto, i collaudi e le verifiche di conformità

9 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
La programmazione dell’attività contrattuale relativa a beni è servizi è facoltativa per le stazioni appaltanti: se impostata, segue lo schema dell’art. 128 del Codice per i lavori pubblici (art. 271). Se l’amministrazione ha predisposto il programma, può comunque attivare procedure di affidamento non previste, per far fronte alle proprie esigenze.

10 LE REGOLE SU ALCUNI RUOLI E PROFILI ORGANIZZATIVI DELL’APPALTO
Il Regolamento configura il ruolo e le funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti di beni e servizi, in correlazione a quanto previsto dall’art. 10 del Codice (artt ). Il RdP è individuato anche come Direttore dell’esecuzione del contratto (salvo diversa scelta della stazione appaltante) e come “interfaccia” degli operatori economici concorrenti alla gara o poi appaltatori.

11 LE REGOLE INERENTI LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE/1
Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o forniture indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi (art. 275). Il concorrente singolo deve quindi essere in grado di realizzare tutte le prestazioni (di fornitura o di servizio). Permane comunque la possibilità dell’avvalimento dei requisiti (ex art. 49 del Codice).

12 LE REGOLE INERENTI LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE/2
Per i soggetti che partecipano in forma consorziata o associata (RTI), il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275). Spetta alla stazione appaltante individuare la distribuzione tra mandataria e mandanti (presumibilmente secondo lo schema 60% - 40%).

13 LE REGOLE INERENTI LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE/3
I concorrenti riuniti possono, una volta che il consorzio o il RTI risulti affidatario, costituire una società per l’esecuzione (unitaria o parziale) delle prestazioni affidate (art. 276). La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del Codice.

14 LE REGOLE INERENTI LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE/4
I consorzi stabili possono eseguire le forniture o i servizi o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 277). Tuttavia il Regolamento prevede che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture sia valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

15 LE REGOLE INERENTI LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE/5
Il Regolamento contiene numerose precisazioni ed alcune integrazioni, che incidono su alcuni aspetti della gestione delle gare di appalto (particolarmente con riferimento alle forme di partecipazione consorziata o associata), comunque già focalizzati dalla giurisprudenza. Le disposizioni del Regolamento non incidono sugli istituti generali disciplinati dal Codice e, anzi, devono essere con essi integrate.

16 LA FINANZA DI PROGETTO Il Regolamento prevede (art. 278) la possibilità che servizi (altrimenti appaltabili) siano affidabili in concessione (ex art. 30, comma 3, CdC) mediante project financing (con rinvio all’art. 153 del CdC). Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, i soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico —finanziario asseverato, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi criteriali e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

17 LA PROGETTAZIONE DEGLI APPALTI DI BENI E SERVIZI/1
Anche per gli appalti di forniture di beni e di servizi è prevista la progettazione, sintetizzata in un livello unico (art. 279), contenente: *la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; *le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; *il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); *il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio; *il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; *lo schema di contratto.

18 LA PROGETTAZIONE DEGLI APPALTI DI BENI E SERVIZI/2
I progetti per appalti di beni e servizi sono redatti da dipendenti della stazione appaltante. Per appalti particolarmente complessi la progettazione può essere definita mediante un concorso di progettazione (suddivisa in due o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche), con regole simili a quelle per i lavori, con precise garanzie riferite ai progettisti e con specifica validazione (ex art. 112 Codice).

19 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/1
Il Regolamento “rilancia” il Green Public Procurement, prevedendo (art. 281) che le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione può causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

20 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/2
L’art. 282 fornisce alcune precisazioni ed integrazioni in ordine al procedimento di nomina della Commissione giudicatrice (nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa) ed all’individuazione dei componenti esterni. Prevale comunque il quadro normativo generale del Codice dei contratti, con le relative limitazioni dei poteri della Commissione.

21 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/3
I criteri ed i sub-criteri, nonché i pesi e i sub-pesi devono essere indicati nel bando (disciplinare) e nella lettera di invito (art. 283). Il valore complessivo deve essere pari a 100. Il Regolamento prevede un quadro generale di metodi di attribuzione dei punteggi (allegato P), dei quali si possono avvalere le stazioni appaltanti e che devono essere applicati dalla Commissione giudicatrice.

22 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/4
L’allegato P lascia alla stazione appaltante la possibilità di utilizzare i più noti sistemi di valutazione multicriteriale o di utilizzare il sistema in esso strutturato. La particolare disciplina individua la metodologia di attribuzione dei punteggi, sia con riferimento ai criteri qualitativi che a quelli quantitativi (che sono definiti in autonomia dalla stazione appaltante).

23 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/5
Il Regolamento (art. 283) configura la scansione delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice: A) in seduta riservata, esame e valutazione offerte tecniche; B) in seduta pubblica, lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e rilevazione delle anomalie.

24 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/6
In caso di gara gestita con il metodo del prezzo più basso, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede alla rilevazione delle offerte anomale.

25 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/7
Il Regolamento sintetizza il percorso procedurale per la gestione della gara delineato dalla giurisprudenza (con riferimento ai principi dell’ordinamento comunitario). La stazione appaltante è pertanto tenuta a garantire lo sviluppo della procedura selettiva nel rispetto dello “schema-base” individuato dalle regole attuative del Codice.

26 LE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA GARA PER APPALTI DI BENI E SERVIZI/8
Il Regolamento mantiene una disciplina specifica per la regolazione delle gare per i servizi sostitutivi di mensa (art. 285) e per i servizi di pulizia (art. 286). Le disposizioni sono state ottimizzate rispetto al quadro normativo previgente, con alcune semplificazioni dei criteri di attribuzione dei punteggi.

27 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE PARTICOLARI
L’art. 287 del regolamento, disciplinando alcuni aspetti procedurali dell’accordo quadro (art. 59 del Codice) e dei sistemi dinamici di acquisizione (art. 60 del Codice) ne rende possibile l’utilizzo come procedure selettive. Il R altresì delinea alcune disposizioni procedurali per lo svolgimento delle aste elettroniche (art. 288), prevedendo un rinvio sostanziale al modulo dettato dall’art. 85 del Codice.

28 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/1
Il Regolamento prevede (art. 297) che alla gestione (esecuzione) dei contratti di appalto per forniture di beni e servizi si applichino gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere contenuti in tali norme si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.

29 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/2
I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298).

30 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/3
La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto (art. 299). La disposizione evidenzia: A) l’importanza della verifica dello sviluppo dell’appalto; B) il ruolo del RdP / Direttore dell’esecuzione come interfaccia organizzativa dell’appaltatore (con funzioni specificate nell’art. 301).

31 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/4
La coincidenza tra il RdP e il Direttore dell’esecuzione del contratto è stabilita come linea organizzativa ordinaria (art. 300), ad eccezione degli appalti: a) con prestazioni di importo superiore a € ; b) con prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

32 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/5
Il Regolamento stabilisce in dettaglio (art. 302): A) la procedura per l’avvio dell’esecuzione del contratto (formalizzandola); B) la procedura per l’eventuale esecuzione in via anticipata della prestazione (con necessaria esplicitazione delle ragioni attraverso apposito provvedimento).

33 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/6
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto (art. 303). Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l' esecutore (disciplinato nei contenuti dall’art. 304).

34 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/7
Per l’esecutore sono previste adeguate garanzie (art.307) in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto, con precisi parametri economici per il rimborso e con possibilità di recesso su istanza ad hoc. E’ prevista anche una norma di garanzia risarcitoria in caso di mancata accettazione dell’istanza di recesso.

35 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/8
La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali (art. 307). I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2002.

36 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/9
L’esecuzione del contratto può essere sospesa (art. 308), secondo una procedura che prevede specifica formalizzazione (mediante un verbale) con il coinvolgimento dell’esecutore. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni (art. 309).

37 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/10
Il R prevede una disciplina dettagliata delle varianti in corso di esecuzione, molto simile a quella delle varianti in corso d’opera per i lavori pubblici (artt ). In relazione alle varianti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (applicazione specifica del c.d. “quinto d’obbligo”).

38 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/11
L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni, alle stesse condizioni previste dal contratto (art. 311). In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

39 LE REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (PER BENI E SERVIZI)/12
Il R disciplina in termini di elevato dettaglio i collaudi (per le forniture di beni) e le verifiche di conformità dell’esecuzione (per gli appalti di servizi), con un complesso di norme (artt ) che concretizzano la previsione generale individuata dall’art. 120 del Codice dei contratti pubblici. La procedura consente di pervenire ad un certificato di collaudo/di verifica della conformità dell’esecuzione (art. 322) o, per appalti inferiori alla soglia, all’attestazione di regolare esecuzione (art. 325)

40 LA SEMPLIFICAZIONE DI ALCUNE PROCEDURE PER APPALTI SOTTOSOGLIA
Per gli appalti sottosoglia il Regolamento non stabilisce requisiti semplificati, ma sollecita le stazioni appaltanti a definirli secondo il principio di proporzionalità (art. 327). La stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, proprio, della Consip o organizzato da centrali di committenza (art. 328).

41 LE PROCEDURE IN ECONOMIA/1
Regolamento (art. 330) rafforza il principio per cui le procedure in economia possono essere utilizzate solo per l’acquisizione di beni o servizi: A) specificati in regolamenti o atti amministrativi della stazione appaltante; B) nelle ipotesi eccezionali indicate dall’art. 125, comma 10.

42 LE PROCEDURE IN ECONOMIA/2
Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 331). Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito della stazione appaltante).

43 LE PROCEDURE IN ECONOMIA/3
Regolamento disciplina (art. 332) una serie di profili operativi inerenti la formazione e la gestione degli elenchi di operatori economici da utilizzare per l’affidamento mediante procedure in economia. Sono esclusi dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

44 LE PROCEDURE IN ECONOMIA/4
Il Regolamento recepisce una serie di disposizioni procedurali consolidate in ordine allo svolgimento delle procedure in economia, con riguardo a: A) gestione della consultazione (art. 334); B) ricorso al mercato elettronico (art. 335); C) congruità dei prezzi mediante indagini di mercato (art. 336); D) termini di pagamento (art. 337) e procedure contabili (art. 338).

45 LE PROCEDURE IN ECONOMIA/5
Il regolamento non determina implicazioni maggiormente vincolanti per le procedure in economia, ma evidenzia una serie di adempimenti che consentono agli operatori economici di avere adeguate garanzie su una ottimale circolazione delle informazioni in merito a tali procedure. Le disposizioni del regolamento evidenziano una notevole attenzione per gli elenchi di operatori economici come “strumento principale” per l’individuazione dei potenziali concorrenti.


Scaricare ppt "IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

Presentazioni simili


Annunci Google