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MATERIALE INFORMATIVO E INDICAZIONI NORMATIVE

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Presentazione sul tema: "MATERIALE INFORMATIVO E INDICAZIONI NORMATIVE"— Transcript della presentazione:

1 MATERIALE INFORMATIVO E INDICAZIONI NORMATIVE
in tema di INSERIMENTO SCOLASTICO degli ALUNNI STRANIERI Il presente documento contiene suggerimenti operativi per il percorso scolare di studenti stranieri con cittadinanza non italiana e non parlanti la lingua italiana. Non si tratta di disposizioni aggiuntive od integrative rispetto al quadro normativo e neppure di un quadro giuridico compiuto della complessa situazione normativa vigente. Si tratta piuttosto di suggerimenti normativi che si offrono quale strumento di lavoro a dirigenti scolastici e docenti, cui spetta il compito di studio ed approfondimento per individuare le giuste modalità con le quali far fronte a ciascuna singola situazione . La presente trattazione si articola in più parti: una prima relativa all’iscrizione degli alunni non italiani; una seconda relativa alle modalità della loro accoglienza e del loro inserimento nel percorso formativo scolastico; una terza relativa al tema della valutazione dei loro percorsi di apprendimento. Infine si formuleranno alcune indicazioni di ordine generale. Sintesi del documento allegato a Nota prot del 18/11/ USR ER a cura di M. Rita Cabrini a.s F.S Intercultura per l’Istituto Comprensivo “ Don Milani” FERRARA

2 Normativa nazionale e internazionale
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Convenzione sui Diritti dell’Infanzia Fondamentale e inalienabile diritto all’istruzione, del tutto indipendente dal fatto che essi godano o meno dei diritti legati alla cittadinanza. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che, insieme al relativo Regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 398 del 31/8/1999, contiene previsioni specifiche in materia di istruzione relative ai minori stranieri T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Il testo più recente è contenuto nella legge 94 del 2009 Sul piano nazionale, ferme restando le previsioni proprie dell’Ordinamento scolastico, la principale norma di riferimento in materia di immigrazione è costituita dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che, insieme al relativo Regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 398 del 31/8/1999, contiene previsioni specifiche in materia di istruzione relative ai minori stranieri .

3 Linee Guida per l’inserimento degli alunni stranieri
CIRCOLARI MINISTERIALI Linee Guida per l’inserimento degli alunni stranieri Tali linee guida sono formulate nell’allegato alla C.M. n. 24 del 1 marzo 2006. In precedenza si segnalano: la C.M. 301 del 8 settembre 1989 la C.M. 205 del 26 luglio 1990 Rilevante per la formazione delle classi è la C.M. 8 gennaio 2010 n.2. Nel quadro normativo si inseriscono le Circolari ministeriali che nel tempo si sono succedute in merito alle problematiche connesse al fenomeno dell’immigrazione nel nostro Paese, soprattutto da Paesi extracomunitari, e dell’inserimento e dell’integrazione dei minori stranieri nel nostro sistema scolastico. Si ricordano in particolare le linee guida per l’inserimento degli alunni stranieri.

4 NEL PROCESSO DI INSERIMENTO DEI MINORI NON ITALIANI
Aspetti amministrativo burocratici si intrecciano con problematiche EDUCATIVE FORMATIVE VALUTATIVE La normativa lascia margini di autonomia ai singoli Collegi dei Docenti, che al fine di un esercizio di tali margini ordinato, trasparente, efficace e efficiente, è bene adottino procedure e criteri generali relativi alla materia, inserendoli nel Piano dell’Offerta Formativa o nei Regolamenti di istituto ( PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA) Queste ultime si vengono a connotare in maniera assai differenziata in relazione all’effettiva competenza acquisita dai singoli nell’uso della lingua italiana: tale competenza, probabilmente, è assente (o gravemente inadeguata) al momento del primo inserimento del minore neo-arrivato in Italia, ma raggiungerà col trascorrere del tempo diversi livelli di adeguatezza –in relazione alle esigenze di integrazione sociale e scolastica- a seconda dei singoli casi, in forza di una serie di innumerevoli concause il cui effetto finale è solo ipotizzabile.

5 DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione non è soggetta a termini temporali Per l’iscrizione non è necessaria l’esibizione dei documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia 3. La scuola non può negare l’iscrizione ad alunni che non presentino la documentazione attestante il regolare soggiorno. 4. E’escluso che le scuole possano richiederne legittimamente l’esibizione, e l’obbligo di acquisizione della stessa in capo ai dirigenti scolastici, che non sono pertanto tenuti alla segnalazione di eventuali situazioni di irregolarità. 5. I dirigenti hanno l’obbligo di segnalare ai competenti servizi sociali tutte le situazioni di disagio/difficoltà di cui vengano a conoscenza in qualsiasi fase della permanenza dei minori a scuola, oltre alle ipotesi di evasione dell’obbligo scolastico. Al tema che qui interessa (l’inserimento scolastico), il richiamato Testo Unico prevede che i minori presenti sul territorio nazionale siano destinatari del diritto/dovere di istruzione alle stesse condizioni dei cittadini italiani. L’iscrizione a scuola dei cittadini stranieri è pertanto dovuta da parte dell’Amministrazione e, contestualmente, coloro che sui minori esercitano la potestà sono obbligati a richiederla. 1. Può avvenire su richiesta dell’interessato in qualsiasi momento dell’anno. 2. La norma esclude esplicitamente che per l’acceso alle prestazioni scolastiche obbligatorie si debba verificare detta regolarità. “prestazioni scolastiche obbligatorie”, cui si riferisce la predetta esenzione dall’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, riguarda tutto ciò che ruota intorno al sistema scolastico e che rende effettivo l’esercizio del diritto allo studio. 5. Con riferimento a questa ultima evenienza, i dirigenti scolastici potranno provvedere solo in seguito alla eventuale cessazione e/o mancata frequenza di alunni iscritti, ovvero di alunni segnalati dal Comune di residenza come obbligati. Si tratta comunque di adempimenti del tutto analoghi a quelli esistenti nei confronti dei cittadini italiani e riconducibili alle normali relazioni interistituzionali tra scuole e servizi sociali dei Comuni.

6 (eventualità quest’ultima non rara)
In riferimento a minori tanto stranieri quanto italiani, sussistono in capo ai dirigenti gli obblighi di denunciare all’autorità giudiziaria fatti e situazioni che li coinvolgano, con particolare riguardo ai casi nei quali si debba prendere atto della presenza nella scuola di minori che versino in stato di abbandono (eventualità quest’ultima non rara)

7 ISCRIZIONE CON RISERVA
L’ iscrizione con riserva non ha conseguenze sulla validità dei titoli conseguiti che vengono validamente rilasciati con i dati identificativi dichiarati , salvo accertamento negativo di identità. DOCUMENTAZIONE SANITARIA ( I dirigenti scolastici, non potendo rifiutare l’iscrizione, provvederanno a informare l’autorità sanitaria competente delle eventuali irregolarità.) DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA ( Se sussiste la scuola avrà maggiori elementi per procedere all’inserimento del minore nella classe appropriata) Anche a fronte di documentazione anagrafica incompleta o assente, l’iscrizione verrà comunque effettuata con riserva in base agli elementi disponibili, ovvero a quelli dichiarati da coloro che chiedono l’iscrizione del minore. Ulteriori problemi di documentazione potrebbero riferirsi alla documentazione sanitaria (quando richiesta per l’iscrizione) o a quella relativa alla eventuale carriera scolastica pregressa del minore. La documentazione scolastica riveste particolare importanza per la definizione del percorso dell’alunno, il suo inserimento in un preciso anno di corso e la sua collocazione in un gruppo classe. Qualora essa sussista, la scuola avrà maggiori elementi per procedere all’inserimento del minore nella classe appropriata; diversamente -a fronte delle dichiarazioni dei genitori dell’alunno- essa dovrà adottare modalità e criteri in base ai quali assumere decisioni conformi alle previsioni normative.

8 DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA
Gli alunni forniti di documentazione scolastica provenienti da scuole italiane, ovvero da scuole italiane all’estero, saranno iscritti all’anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo di iscrizione. A livello primario e secondario- la domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere corredata dalla seguente documentazione: ATTESTATO SCOLASTICO Quanto alla validità dei titoli rilasciati da scuole non italiane, occorre fare riferimento alla disciplina italiana sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri, che si inserisce nel contesto dell’Unione europea, a sua volta da ricondurre all’ambito del diritto internazionale. Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da: a) traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatica consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento; b) legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc) provenienti dai Paesi di origine; c) dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento e sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente. Essa non attribuisce alcun riconoscimento al Titolo in Italia ma ha lo scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine. Possono inoltre risultare utili la presentazione dell’eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale, nonché atti (anche in fotocopia) idonei ad attestare la conoscenza della lingua italiana, comunque verificabile con “testaggi” specifici

9 Validità titoli di studio
A livello internazionale : Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell’Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo ( Nizza 1976 ratificata in Italia con L. n. 965 /1980) Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio d’Europa e della Regione europea dell’Unesco) ( Convenzione di Lisbona ratificata in italia con la L. n. 148 del 2002) . A livello dell’Unione Europea si rileva la Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni, così come integrata dalla Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. A livello di normativa italiana occorre tenere presente, oltre al Testo Unico sull’immigrazione ed al relativo Regolamento, anche la legislazione di ratifica delle convenzioni internazionali e quella di attuazione delle direttive comunitarie nonché gli accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

10 TITOLI di STUDIO Il riconoscimento o l’equipollenza dei Titoli sono di competenza delle specifiche autorità italiane Esso comporta che il titolo di studio rilasciato dall’autorità scolastica straniera esplichi nell’Ordinamento italiano i medesimi effetti legali del titolo di studio italiano corrispondente. La conseguenza del riconoscimento dell’equipollenza tra titolo straniero e titolo italiano implica, anche in capo al primo, gli stessi effetti legali del secondo. L’alunno neo-arrivato, di cittadinanza europea o di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, in possesso dei previsti titoli di studio rilasciati dalla scuola straniera, può richiedere l’equipollenza dei titoli, ai sensi dell’art.13 della L. n.29/96.

11 Inserimento nella classe e percorso formativo
Inserimento nel percorso scolastico tramite l’assegnazione ad un determinato anno di corso e ad una specifica classe Le istituzioni scolastiche, in assenza di documentazione scolastica relativa al percorso formativo effettuato, provvederanno all’accertamento delle competenze linguistiche degli alunni, non a fini selettivi, ma nella prospettiva della predisposizione per ciascun alunno del più idoneo percorso finalizzato al superamento delle difficoltà linguistiche; ciò non solo in funzione dell’alfabetizzazione necessaria alla comunicazione quotidiana, ma in vista dell’acquisizione delle competenza necessarie all’utilizzo dell’italiano come lingua per lo studio delle discipline. In proposito il Regolamento 16 prevede che l’alunno debba essere inserito con riferimento all’età anagrafica; tuttavia attribuisce al Collegio dei Docenti la possibilità di un inserimento anticipato o posticipato di un solo anno rispetto ad essa. E’ opportuno che le indicazioni della citata norma siano preventivamente e puntualmente declinate in via generale dai Collegi, che individueranno anche le modalità di eventuali “sondaggi” sulla competenza degli alunni nei confronti della lingua italiana, le modalità di assegnazione dei medesimi alle classi e designeranno i soggetti delegati dal Collegio stesso in via continuativa allo svolgimento di tali valutazioni. Si sottolinea la particolare delicatezza della scelta di inserire l’alunno in una classe idonea alle sue specifiche esigenze tanto sul piano relazionale quanto sul piano degli apprendimenti. Nel processo decisionale che porta all’assegnazione dell’alunno ad un anno di corso, eventualmente non coincidente con quello corrispondente all’età anagrafica, è certamente opportuno che venga coinvolta la famiglia del minore

12 PRESENZE Il Ministero fissa di norma al 30% il tetto massimo di presenze di alunni non italiani per classe, come misura finalizzata a coniugare l’obiettivo dell’inclusione con quello della qualità dell’offerta scolastica. C. M. dell’8 gennaio 2010 n. 2. Ulteriori elementi tecnici di approfondimento sul tema sono reperibili nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot.n.4510 del , reperibile sul sito La C.M. 2 prevede che i dirigenti scolastici possano chiedere deroga al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche. Il limite del 30% è entrato in vigore dall’anno scolastico in modo graduale, a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado. L’inserimento nel gruppo classe costituisce solo il presupposto nella definizione di un percorso formativo individualizzato dell’alunno straniero, che deve avere come criterio fondamentale e obiettivo principale l’acquisizione e il consolidamento delle abilità linguistiche per la comunicazione e per lo studio.

13 PERSONALIZZAZIONE Si ricorda che, oltre alla personalizzazione di specifici obiettivi nelle singole discipline, i percorsi scolastici potranno essere resi maggiormente flessibili, nel rispetto delle norme generali sull’autonomia, in particolare prevedendo esplicitamente che le ore di seconda lingua comunitaria nella scuole secondarie di primo grado possano essere utilizzate al fine di favorire l’apprendimento dell’italiano. Il D.P.R n. 89, Art. 5 comma 10: facendo riferimento alle “2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria” prevede che “Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole”. Coerentemente, appare di primaria importanza che nel predisporre i percorsi per gli alunni stranieri si tenga conto della impellente necessità di procedere ad una prima alfabetizzazione, attraverso corsi e attività specifiche che si svolgeranno anche – ma non solo- fuori dal contesto classe, alla quale comunque l’alunno dovrà continuare a riferirsi per la necessaria socializzazione e scolarizzazione. In tale fase è centrale lo studio dell’italiano come disciplina in sé e come ineludibile strumento di comunicazione. Tuttavia non si può non considerare che, anche quando si sia raggiunto un discreto livello di padronanza della lingua comunicativa, il percorso dell’alunno non italofono dovrà essere ancora fortemente personalizzato al fine di permettergli di conseguire livelli di padronanza dell’italiano tali da rendere possibile un proficuo lavoro nell’apprendimento delle discipline di studio. La letteratura di riferimento ritiene che debbano essere considerati neo-arrivati coloro che sono inseriti in un percorso scolastico da meno di due anni.

14 Piano di Studio Personalizzato (PSP)
Punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero è PSP alla cui stesura sono chiamati tutti i docenti che, nell’ambito della propria disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Tale personalizzazione del lavoro tanto più sarà “individualizzata” quanto più sarà recente l’inserimento in Italia del minore straniero e terrà fondamentalmente conto del suo profitto, in termini assoluti, e del suo progresso, in termini relativi, nell’uso della lingua italiana. ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe, lungo tutto il percorso scolastico degli alunni anche successivamente alla prima fase di inserimento, deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) che sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero. Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che, nell’ambito della propria disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

15 OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO
L’alunno neoarrivato è soggetto all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo secondo le disposizioni vigenti in materia. Pertanto l’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica e scolastica e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico

16 CASISTICA L’alunno neo-arrivato non ha mai frequentato
la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni L’inserimento avviene nella classe prima della scuola primaria. 2. L’alunno neo-arrivato non presenta discrepanza tra età e classe frequentata nel paese d’origine, documentata dai certificati scolastici L’inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine, qualunque sia la lingua di scolarità.

17 e livello di scolarità (mancanza di certificati scolastici
3. L’alunno neo-arrivato presenta evidenti discrepanze tra età e livello di scolarità (mancanza di certificati scolastici o loro parziale sussistenza) Il Consiglio di Classe dell’istituto scolastico presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione valuta la richiesta, eventualmente subordinando l’assegnazione alla classe al superamento delle prove integrative ritenute necessarie, e sviluppa le strategie di accompagnamento finalizzate ad un regolare proseguimento degli studi. 4. L’alunno neo-arrivato ha una età corrispondente alla frequenza di una scuola secondaria di secondo grado. E’ possibile l’ammissione alla scuola secondaria di II grado, anche senza il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno attivare ogni utile percorso per agevolarlo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche tramite convenzione con un Centro Territoriale Permanente (CTP). L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potrà essere sostenuto presso un CTP al compimento del sedicesimo anno di età. L’assegnazione ad una classe deve essere accompagnata da percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e dall’individuazione dei percorsi di facilitazione che si rendessero necessari (momenti di insegnamento individualizzato, frequenza intensiva di laboratori di Lingua2, sostegno extrascolastico, ecc..)

18 VALUTAZIONE “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” “Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento” DPR 394 Grande impegno viene richiesto ai Collegi nel declinare criteri e le modalità di valutazione in riferimento agli obiettivi essenziali e ai nuclei fondanti le discipline di studio, tenendo conto delle indicazioni nazionali per i curricoli e dei profili di uscita dei singoli percorsi scolastici contemplati dall’Ordinamento. Regolamento sulla valutazione del Esso, una volta esposti principi generali in materia, prevede espressamente che “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” Appare dunque evidente che le valutazioni degli alunni non cittadini italiani dovrà essere effettuata con puntuale riferimento ai criteri individuati dal Collegio e in relazione al piano individualizzato che ogni Team/Consiglio di classe –unico soggetto abilitato a valutare il processo scolastico di un alunno- avrà predisposto per i singoli alunni stranieri che ne hanno bisogno.

19 Inserimenti in corso d’anno
Le singole scuole prevedano di inserire nella scheda di valutazione formule che facciano esplicito riferimento al recente inserimento e allo svolgimento della fase di alfabetizzazione. Possibile riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di alfabetizzazione e/o italiano L2 e/o alle schede di valutazione prodotte dal Centro Territoriale Permanente. Sul piano pratico, occorre evidenziare come nel caso di alunni inseriti in corso d’anno, il cui percorso risulti appena iniziato o addirittura in via di definizione, possa accadere che in occasione delle verifiche intermedie risulti opportuno (anche per ragioni di natura psicopedagogica) che le singole scuole prevedano di inserire nella scheda di valutazione formule che facciano esplicito riferimento al recente inserimento e allo svolgimento della fase di alfabetizzazione

20 PSP Con riferimento alle materie il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio: esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, musica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse; per le materie per le quali non siano acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la valutazione potrebbe essere espressa con formula del tipo: “La valutazione espressa fa riferimento al Piano di Studio Personalizzato, in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. E’ importante richiamare il fatto che i tempi per l’acquisizione della lingua per lo studio possono essere anche lunghi e sono comunque non omogenei. In proposito Le Linee guida, citate, parte II, C4 p. 12 s, sottolineano: “(…) La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche (…)”. La valutazione degli alunni stranieri, non diversamente da quella degli italiani, dovrà essere coerentemente effettuata con riferimento ai piani di studio personalizzati fino al momento in cui i docenti considereranno le condizioni del singolo tali da permettergli un proficuo impegno nella programmazione generale della classe.

21 I PROTOCOLLI di ACCOGLIENZA
Definizione formale e generalizzata delle procedure di accoglienza dei nuovi iscritti Contenuti dell’offerta formativa per gli alunni stranieri Criteri di valutazione I “protocolli di accoglienza”- andranno a far parte del Piano dell’Offerta Formativa. L’adozione degli stessi costituisce il presupposto per un legittimo ed efficace esercizio delle proprie funzioni e prerogative, essendo lo strumento che assicura un chiaro parametro sulla base del quale valutare la legittimità, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa. Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, che costituiscono l’inderogabile confine entro il quale esercitare la propria autonomia didattica, e in relazione alle autonome determinazioni assunte rispetto alla concreta situazione in cui operano le singole scuole, si ritiene di fornire a puro titolo esemplificativo alcune indicazioni generali per la formulazione dei documenti in parola.

22 La scuola individui gli strumenti per comunicare con le famiglie non italiane che intendono iscrivere i figli. Si individuino i soggetti fisici cui è affidato il primo contatto con la scuola, sia tra il personale della segreteria sia tra i docenti preposti alla accoglienza degli alunni non italiani. Si individuino e si esplicitino i criteri di assegnazione agli anni di corso e le modalità di assegnazione alle classi, individuando le modalità e tempi degli accertamenti linguistici. Importanza del primo incontro con le famiglie: per acquisire tutte le informazioni utili alla predisposizione degli strumenti efficaci di integrazione. In proposito è bene che le scuole, con il supporto degli Uffici per ambito territoriale, si pongano in relazione fra loro e con gli Enti Locali al fine di disporre di ausili essenziali, quali la traduzione dei documenti nelle lingue straniere più diffuse tra gli immigrati del territorio o le prestazioni di mediatori linguistici e/o culturali. 2. E’ opportuno che vengano individuati i soggetti (Commissione o Funzione strumentale) che nella scuola si occupano dell’accoglienza e dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri e le modalità e la tempistica dei primi contatti tra costoro e le famiglie. 3. E’ infine necessario che si definiscano le modalità del primo inserimento degli alunni neo-arrivati e le iniziative di alfabetizzazione predisposte dall’istituto e/o da altri soggetti operanti sul territorio (occorre in proposito fare riferimento non solo agli alunni appena iscritti, ma anche a quelli che si trovano in Italia da poco tempo). In questa fase è opportuno che anche gli alunni che risultano già inseriti nel sistema scolastico italiano vengano messi in condizione di potenziare le competenze linguistiche necessarie, non solo per la comunicazione ma anche per lo studio. 4. Importanza di conoscere la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.

23 VALUTAZIONE funzione certificativa funzione formativa/regolativa
Con riferimento ai neo iscritti dovranno essere esplicitati le modalità e i criteri con i quali i team/consigli di classe provvederanno alla formulazione dei piani individualizzati di studio, li comunicheranno alle famiglie e procederanno in occasione della prima valutazione periodica e/o finale degli alunni. Esperienze di accoglienza "amichevole", in particolare nelle classi di secondaria di 1° grado, realizzate individuando per ogni nuovo alunno straniero un ragazzo italiano – od un immigrato di vecchia data o nato in Italia da genitori stranieri – che svolga la funzione di tutor, di “compagno di viaggio”, La valutazione, oltre al suo ruolo certificativo, ha una funzione formativa/regolativa in grado di consentire un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati . Con riferimento agli alunni stranieri occorre privilegiare tale valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui è particolarmente significativa la previsione sullo sviluppo, umano e scolastico, dell’alunno.

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