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ESPORTAZIONI.

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Presentazione sul tema: "ESPORTAZIONI."— Transcript della presentazione:

1 ESPORTAZIONI

2 ESPORTAZIONI Le cessioni di beni inviati fuori del territorio nazionale si configurano come: - Cessioni all’esportazione, se destinate a paesi extracomunitari (art. 8 DPR 633/72) - Cessioni intracomunitarie, se destinate ad altri paesi UE (art. 41 e segg. del DL 331/1993)

3 ESPORTAZIONI Si configurano in entrambi i casi come operazioni non imponibili perché dirette al consumo estero

4 ESPORTAZIONI Le esportazioni vengono variamente qualificate. Si parla di: Esportazioni dirette Esportazioni indirette Esportazioni improprie

5 Esportazioni dirette Gli elementi caratteristici che configurano un’esportazione diretta sono i seguenti: il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni; la materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario; il trasporto o la spedizione dei beni vengano eseguite “a cura o a nome dei cedenti”.

6 Esportazioni dirette In ordine alla materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, questa deve essere provata con apposita documentazione rilasciata dagli Uffici doganali che ne attestano la circostanza

7 Esportazioni dirette Tuttavia una transazione definita esportazione ai fini doganali non sempre coincide con le “cessioni all'esportazione” definite dal decreto IVA

8 Esportazioni dirette La normativa doganale fa attenzione infatti all’uscita delle merci di origine comunitaria dal territorio doganale della UE per essere introdotte in un Paese terzo.

9 Esportazioni dirette Ma una esportazione ai fini doganali potrebbe non configurare una “cessione all'esportazione” ai sensi dell'articolo 8 Iva se manca il trasferimento della proprietà sui beni.

10 Esportazioni dirette Pertanto la normativa Iva richiama le disposizioni doganali in tema di esportazioni solo agli effetti della “prova” (cioè l’uscita dal territorio comunitario), ma quel che rappresenta esportazione in ambito doganale può non esserlo per l’Iva per carenza degli altri elementi essenziali prima richiamati

11 Esportazioni dirette Le fattispecie di esportazione doganale che non comportano il trasferimento di proprietà sono ad esempio:

12 Esportazioni dirette - le esportazioni temporanee per lavorazione (cosiddetto “perfezionamento passivo”) con reintroduzione dei prodotti compensatori

13 Perfezionamento passivo
Con il perfezionamento passivo, un operatore nazionale, dopo aver ottenuto apposita autorizzazione, invia merci comunitarie fuori dal territorio doganale della comunità per sottoporle a operazioni di lavorazione, trasformazione e riparazione e reintroduce i prodotti finiti (cosiddetti “compensatori”) in esenzione totale o parziale dei diritti di confine e con il pagamento dell'IVA…..

14 Perfezionamento passivo
. . . calcolata sulla differenza tra il valore doganale determinato al momento della reintroduzione dei beni lavorati e quello fissato all'atto della esportazione temporanea prima della lavorazione.

15 Perfezionamento passivo
Tale meccanismo costituisce il metodo naturale previsto dal codice doganale per effettuare le lavorazioni all'estero

16 Trasporto E’ altresì rilevante per classificare una cessione all'esportazione tra quelle rientranti nella lettera a) dell'articolo 8 verificare che il ...“trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea...” dei beni ceduti, sia effettuato ...“a cura o a nome dei cedenti ...”.

17 Onerosità Non è essenziale invece il requisito della onerosità . La circolare n. 12 del 19 aprile 1981 considera infatti cessioni all'esportazione anche quelle eseguite senza pagamento di corrispettivo, mediante la procedura doganale cosiddetta “franco valuta”.

18 Cos’é il plafond Le imprese che effettuano operazioni internazionali, sia con paesi UE che extra UE, ricorrendo determinate condizioni, possono acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva entro un limite annuale, denominato plafond.

19 Plafond Tanto è previsto nell'articolo 8, c. 1, lettera c) e c. 2, così come integrati dal D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 e modificati dalla legge n. 28 del 1997 nonché da successivi provvedimenti legislativi come il DPR 7 dicembre 2001, n. 435.

20 Plafond Acquisiscono lo status di esportatore abituale, i contribuenti che nell'anno solare precedente, ovvero negli ultimi dodici mesi, hanno registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari.

21 Plafond Le operazioni devono rientrare nell'attività propria del soggetto che effettua le cessioni o le prestazioni.

22 Plafond Le esportazioni che non prevedono il trasferimento di proprietà non rientrano tra quelle che concorrono alla formazione del plafond in capo al soggetto esportatore

23 Plafond Per acquisire lo status di esportatore abituale occorre quindi che l’ammontare dei corrispettivi derivanti dalle operazioni di cui sopra sia superiore al 10% del volume d’affari

24 Status di esportatore Per verificare lo status di esportatore abituale va impostato un rapporto in cui: 1) al numeratore si inseriscono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi registrate nell'anno o nei dodici mesi precedenti che concorrono alla formazione del plafond;

25 Status di esportatore 2) al denominatore si riporta il volume d'affari realizzato nell'anno o nei dodici mesi precedenti

26 Status di esportatore Qualora invece, l'ammontare delle operazioni che costituiscono il plafond, nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti, sia uguale o inferiore al 10 per cento del volume d'affari, lo status di esportatore non viene acquisito e non se ne potranno utilizzare i relativi benefici.

27 Status di esportatore Il plafond per l'esportatore “abituale” non è una agevolazione in senso tecnico ma è uno strumento attribuito a chi si trova strutturalmente a credito d'imposta per sopperire ai ritardi accumulati dall'amministrazione finanziaria nella esecuzione dei rimborsi.

28 Status di esportatore La norma, infatti, è stata introdotta solo per non colpire un settore come quello dell'esportazione, particolarmente strategico per lo sviluppo economico della nazione.

29 Plafond Gli acquisti in sospensione d’imposta si possono effettuare nei limiti del plafond, che è costituito dalla somma dei corrispettivi derivanti dalle operazioni internazionali non imponibili registrate in riferimento ad un determinato periodo di tempo.

30 Plafond In particolare: a) Nell’anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, se si utilizza il plafond annuale;

31 Plafond b) Nei dodici mesi precedenti a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione, se si utilizza il plafond mobile.

32 Plafond I soggetti che incrementano la propria attività progressivamente privilegiano l’adozione del plafond mobile, perché così hanno la possibilità di godere di un più ampio margine fin dai primi mesi successivi senza dover attendere il nuovo anno solare.

33 Plafond Gli acquisti che si possono “neutralizzare” grazie al plafond sono sia quelli interni sia le importazioni che gli acquisti intracomunitari.

34 Plafond In sostanza se un operatore nel corso di un anno ha registrato operazioni che costituiscono plafond, per un ammontare complessivo di euro con un volume d'affari di di euro, possiede lo status di esportatore agevolato e può acquistare o importare beni e servizi nel corso dell'anno successivo per euro se utilizza il metodo solare.

35 Obblighi dell'esportatore abituale
Gli esportatori abituali devono rilasciare a ciascun fornitore/prestatore o alla dogana competente una apposita dichiarazione (“dichiarazione d'intento”) in data anteriore all'effettuazione delle operazioni di acquisto o di importazione.

36 Dichiarazione d'intento
Le dichiarazioni hanno natura sostanziale e non formale: solo il loro invio consente agli esportatori abituali l'utilizzo del beneficio fiscale, mentre per il fornitore/prestatore è possibile emettere fattura senza applicazione dell'imposta solo se la dichiarazione è stata ricevuta in data anteriore alla effettuazione dell'operazione .

37 Dichiarazione d'intento
Di converso la fedeltà o meno della dichiarazione d'intento è imputabile esclusivamente all'esportatore abituale ed il cedente/prestatore non può entrare nel merito dei dati indicati, salvo che non si accerti un tentativo di frode concordata con il presunto esportatore abituale (Circolare n. 41/E del 26 settembre 2005).

38 Dichiarazione d'intento
Se, nel corso del tempo, l'esportatore abituale intende incrementare l'ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore/prestatore, egli deve inviare una nuova dichiarazione d'intento.

39 Dichiarazione d'intento
Le regole che disciplinano gli adempimenti dell'esportatore abituale non prevedono, invece, l'invio della dichiarazione d'intento nell'ipotesi in cui l'esportatore intenda rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile già comunicato, ovvero voglia revocare la dichiarazione già inviata.

40 Dichiarazione d'intento
Ne consegue che, in tale ipotesi, la revoca può essere comunicata in forma libera, ferme restando le sanzioni a carico dell'esportatore abituale che non aveva i requisiti per utilizzare il plafond o abbia utilizzato oltre i limiti il plafond disponibile.

41 Plafond fisso e mobile Si è detto prima che il contribuente può scegliere di utilizzare due tipi di plafond: a) il plafond solare (detto anche plafond fisso o annuale) riferito all'anno solare precedente; b) il plafond mensile (detto anche plafond mobile) riferito ai dodici mesi precedenti.

42 Plafond fisso e mobile La scelta del metodo di plafond va fatta preventivamente, pur se manifestata a posteriori in sede di dichiarazione IVA dell'anno di riferimento.

43 Plafond fisso e mobile Tuttavia una volta scelto il metodo non è possibile modificarlo in corso d'anno, ed occorre attendere il 1° gennaio dell'anno successivo per un'eventuale variazione del sistema. Il metodo adottato, infatti, ha valore per tutto l'anno solare e la sua gestione viene eseguita su base annua (Circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003).

44 Plafond fisso e mobile Chiunque può utilizzare il plafond dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio dell'attività, mentre chi vuole utilizzare il plafond mobile deve attendere almeno dodici mesi dall'inizio dell'attività.

45 Plafond fisso e mobile Società che si è costituita il 14 marzo 2007.
La società ha due possibilità alternative: può effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta già dal 1° gennaio 2008 se utilizza il plafond fisso;

46 Plafond fisso e mobile può attendere il 1° marzo 2008 e iniziare con il plafond mobile per gli acquisti effettuati da tale data, anche se la prima esportazione è stata registrata nel mese di ottobre del 2007.

47 Plafond fisso e mobile Comunque nel corso dell'anno 2008 la società non può modificare la scelta fatta, ma deve attendere il 1° gennaio 2009 a decorrere dal quale può liberamente passare da un tipo di plafond all'altro (ovviamente se sussistono i requisiti).

48 Plafond fisso e mobile Il plafond mobile presenta talune difficoltà di gestione, atteso che in ciascun mese va verificato lo status e rideterminato il “plafond disponibile” prendendo in considerazione i dati dei dodici mesi precedenti;

49 Plafond fisso e mobile Tuttavia lo stesso produce indiscussi vantaggi, in particolar modo a quelle aziende che prevedono di incrementare le operazioni non imponibili e per le quali non è sufficiente effettuare senza pagamento d'imposta acquisti ancorati alle esportazioni registrate nell'anno solare precedente.

50 Fornitore dell'esportatore abituale
La dichiarazione d'intento solleva i cedenti/prestatori da ogni responsabilità relativa al mancato pagamento dell'IVA che in tal modo ricade esclusivamente sui soggetti che hanno indebitamente attestato il diritto all'agevolazione, salvo i casi che saranno in seguito esaminati (mancato o irregolare invio della comunicazione dei dati, tentativo di frode concordata con il presunto esportatore abituale).

51 Fornitore dell'esportatore abituale
Questi gli obblighi dei cedenti/prestatori: 1) devono numerare progressivamente le dichiarazioni di intento in loro possesso ed annotarle entro 15 giorni dal loro ricevimento su un apposito registro ovvero anche in apposita sezione dei registri di cui ai successivi articoli 23 (registro fatture) o 24 (registro corrispettivi);

52 Fornitore dell'esportatore abituale
2) devono richiamare nelle fatture emesse gli estremi delle dichiarazioni ricevute (numero e data) riportando anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta [articoli 8 primo comma, lettera c) o secondo comma, 8-bis, secondo comma, 9, secondo comma ecc.];

53 Fornitore dell'esportatore abituale
3) devono riscontrare che le dichiarazioni d'intento siano conformi al modello approvato con il DM 6 dicembre 1986 e che contengano tutte le indicazioni ivi previste.

54 Fornitore dell'esportatore abituale
A) Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute Ai sensi del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 311 del 2004 (finanziaria 2005) che ha integrato il DL n. 746 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dal 1° gennaio 2005 il cedente/prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta dall'esportatore abituale.

55 Fornitore dell'esportatore abituale
In particolare, deve comunicare se la dichiarazione ha valore: a) per l'unica operazione indicata nel modello; b) per più operazioni effettuate nell'anno solare e fino a concorrenza di un determinato ammontare imponibile;

56 Fornitore dell'esportatore abituale
c) per più operazioni effettuate nell'anno solare entro un certo periodo di tempo. Ogni comunicazione d'intento ha valore singolo: pertanto, qualora in un mese siano state ricevute più dichiarazioni d'intento inviate dallo stesso soggetto, vanno comunicate tutte le singole dichiarazioni ricevute.

57 Fornitore dell'esportatore abituale
La comunicazione deve essere trasmessa anche se, nonostante il ricevimento della dichiarazione d'intento, il cedente/prestatore non abbia ancora effettuato alcuna operazione nei confronti dell'esportatore abituale.

58 Triangolazioni Una esportazione triangolare si può definire come una operazione articolata in cui si verifica una doppia cessione di beni a fronte di un'unica consegna degli stessi e si osservi una condizione ritenuta vincolante per la sua realizzazione.

59 Triangolazioni Nella doppia cessione dei beni intervengono tre soggetti: 1) un primo soggetto nazionale che agisce quale fornitore dei beni (“IT1” fornitore o primo cedente), in genere un produttore che realizza i beni o un commerciante che detiene, quale proprietario, i beni oggetto della transazione;

60 Triangolazioni 2) un secondo soggetto nazionale che interviene quale primo acquirente dei beni e che rivende gli stessi all'estero (“IT 2” cessionario o promotore della triangolazione o primo acquirente e secondo cedente) in genere un commerciante o trader;

61 Triangolazioni 3) un terzo soggetto, in genere un operatore stabilito fuori della UE, che interviene quale destinatario dei beni che gli vengono consegnati fuori del territorio comunitario (CH secondo acquirente o destinatario finale), il quale acquista in proprietà i beni che vengono messi a sua disposizione fuori della comunità a seguito di una esportazione.

62 Triangolazioni Nell'esportazione triangolare, quindi, il primo soggetto (IT1), identificato ai fini IVA nel territorio italiano, vende i beni ad secondo soggetto (IT2), anch'egli identificato in Italia, il quale rivende i beni ad un terzo soggetto estero (CH) con trasporto dei beni fuori dal territorio comunitario direttamente da IT1, senza che . . .

63 Triangolazioni …..IT2 acquisisca la disponibilità dei beni nel territorio nazionale ossia senza che i beni transitino materialmente da IT1 ad IT2 in quanto quest'ultimo ne acquisterebbe la disponibilità nel territorio nazionale.

64 Triangolazioni Si evidenziano quindi due operazioni economiche di cessione, entrambe non imponibili: la prima da IT1 verso IT2, la seconda da IT2 verso CH.

65 Triangolazioni Affinché entrambe le operazioni costituiscano cessioni all'esportazione non imponibili è necessario che i beni, su incarico del cessionario, siano trasportati o spediti fuori del territorio comunitario “a cura o a nome del cedente ... anche per incarico del proprio cessionario”

66 Triangolazioni Verificandosi questa circostanza e provata l'avvenuta esportazione dei beni, sia IT1 che IT2 eseguono una cessione all'esportazione non imponibile che serve ad entrambi per la costituzione del plafond, sia pure con alcune limitazioni per l'operatore IT2 in ordine all'utilizzo di quest'ultimo istituto

67 Triangolazioni Lo scopo della norma, nata per non danneggiare l'esportatore che, effettuando cessioni non imponibili, potrebbe veder crescere il suo credito IVA con forti esposizioni finanziarie difficilmente sostenibili, è quello di favorire il promotore IT2 che così acquista i beni senza dover anticipare l'IVA.

68 Triangolazioni L’ A.F. ha rigidamente interpretato il passaggio normativo in cui si richiede che il trasferimento della merce avvenga “a cura o a nome del cedente ... anche per incarico del proprio cessionario”, nel senso che il trasporto deve essere direttamente effettuato dal primo cedente o anche eseguito da terzi ma con fatturazione e pagamento del primo cedente

69 Plafond “vincolato” Per le operazioni “triangolari” il cessionario residente (promotore della triangolazione), se esportatore abituale, avrà un plafond ridotto di un ammontare pari al costo sostenuto per l'acquisto di beni in triangolazione (plafond “vincolato”).

70 Plafond “vincolato” Tuttavia l'importo sarà interamente utilizzabile se i beni acquistati senza pagamento di imposta vengono esportati entro 6 mesi dal loro acquisto, senza aver subito trasformazione, adattamento o modificazioni. Per il primo cedente non opera alcuna riduzione.

71 Plafond “vincolato” Una società che in qualità di promotore della triangolazione (secondo cedente) ha effettuato cessioni all'esportazione per un ammontare di ,90 euro a fronte di fatture ricevute dal primo cedente di ,52 euro, potrà utilizzare un plafond così costituito:

72 Plafond “vincolato” ,52 euro plafond vincolato ,38 euro plafond libero Il plafond vincolato può essere utilizzato solo per acquisto di beni che vengono esportati senza subire trasformazioni, entro sei mesi dalla data del loro acquisto.

73 Plafond “vincolato” Il primo cedente non soffre di alcuna riduzione e potrà liberamente acquistare beni e servizi per ,52 euro, nel rispetto dei limiti generali posti per tutti gli esportatori.


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