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LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI

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Presentazione sul tema: "LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI"— Transcript della presentazione:

1 LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO SICILIA LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI

2 LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI
Il Mercato Interno comunitario e’ costituito dal 1 GENNAIO 1993 uno spazio interno senza frontiere, in cui è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi, capitali Dott.ing. Emilio Occhiuzzi – Direttore Regionale VV.F. Sicilia

3 LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI
ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA E TECNICA gli strumenti sono: provvedimenti comunitari (le direttive) che seguono il Trattato e il Nuovo Approccio ma anche: disposizioni nazionali che rispettano il Trattato e la “Procedura di Informazione” (DIRETTIVA 98/34/CE) Dott.ing. Emilio Occhiuzzi – Direttore Regionale VV.F. Sicilia

4 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO N.85/C 136/01 DEL DEFINISCE LE NUOVE MODALITÀ DI INTERVENTO DEL LEGISLATORE COMUNITARIO IN CAMPO TECNICO SECONDO 4 PRINCIPI    1) FINALITÀ DELLA DIRETTIVA 2) COMPATIBILITÀ DELLE NORME ALLE CONDIZIONI TECNOLOGICHE E PRODUTTIVE DEL MOMENTO   3) CARATTERE VOLONTARIO DELLE NORME (PER GARANTIRE L’ELASTICITÀ PROCEDURALE)   4) OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI A RICONOSCERE LA PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA AI R.E.S. DELLE NORME ARMONIZZATE

5 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO Direttive Requisiti essenziali di sicurezza e salute Istituzioni Comunitarie Norme armonizzate Specifiche tecniche per progettare e fabbricare prodotti conformi ai requisiti essenziali Enti di Normazione

6 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO     PRINCIPIO BASE LIMITARE L’ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA AI REQUISITI ESSENZIALI DI INTERESSE PUBBLICO: PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI (CONSUMATORI E LAVORATORI) TUTELA DELL’AMBIENTE

7 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO IL NUOVO APPROCCIO
solo Requisiti Essenziali nelle Direttive riferimento alle norme armonizzate per le specifiche tecniche dei prodotti l’applicazione delle norme (armonizzate o meno) rimane volontario; il produttore può applicare altre specifiche tecniche i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate hanno presunzione di conformità ai corrispondenti Requisiti Essenziali Marcatura CE

8 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO Direttive non eccessivamente dettagliate Semplificazione del processo decisionale nel Consiglio Incremento del ruolo della normativa tecnica europea Clausola di salvaguardia per la limitazione o l’immissione nel mercato dei prodotti

9 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
 FINALITÀ DELLE DIRETTIVE: - FISSARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE, - FISSARE I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA, FISSARE LE MODALITÀ PER ATTESTARE LA CONFORMITÀ AI R.E.S. R.E.S.: Requisiti minimi che i prodotti devono garantire al fine di ridurre i pericoli connessi al loro uso Modalità per Attestare la conformità: Individuate dai moduli previsti dalla decisione del Il legislatore individua tra questi moduli, direttiva per direttiva, le modalità più appropriate sulla base dei pericoli connessi all’uso dei prodotti stessi.

10 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
 I REQUISITI ESSENZIALI FISSANO GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA PROTEZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO SONO VINCOLANTI: I PRODOTTI CONFORMI AD ESSI POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI E MESSI IN SERVIZIO DEVONO ESSERE APPLICATI IN FUNZIONE DEI RISCHI INSITI IN UN DETERMINATO PRODOTTO

11 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
TUTTE LE DIRETTIVE, ESCLUSA LA 89/106/CEE “PRODOTTI DA COSTRUZIONE”, PREVEDONO LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DIRETTAMENTE AI R.E.S. TUTTE LE DIRETTIVE PREVEDONO anche LO STRUMENTO DELLE NORME ARMONIZZATE L A CONFORMITA’ AD UNA NORMA ARMONIZZATA CONFERISCE PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE APPLICABILI AL PRODOTTO DISCIPLINATE DA TALE NORMA

12 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Nelle direttive    90/396/CEE, 93/68/CEE Apparecchi a gas 89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE Macchine 97/23/CE Attrezzature a Pressione (PED) Le norme armonizzate sono solo uno strumento aggiuntivo a disposizione dei fabbricanti.

13 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
L’APPLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE, CHE CONFERISCE PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ , RIMANE VOLONTARIA UN PRODOTTO PUO’ PERTANTO ESSERE FABBRICATO DIRETTAMENTE SULLA BASE DEI REQUISITI ESSENZIALI

14 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
LA REGOLA DELL’ARTE UN RISULTATO FINALE A REGOLA D’ARTE È UNA REALIZZAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE NEL MOMENTO IN CUI È REALIZZATA SULLA BASE DELLE CONOSCENZE TECNOLOGICHE DEL SETTORE AL MOMENTO STESSO NOTE ED APPLICABILI QUANTO FATTO A “REGOLA D’ARTE” E’ “LEGITTIMO” E “BEN FATTO” CHI CONOSCE LA “REGOLA DELL’ARTE” E’ RITENUTO “ESPERTO” CHI ESEGUE SECONDO LA “REGOLA DELL’ARTE” OPERA CON “PERIZIA” E “DILIGENZA” IL PRIMO OBIETTIVO DELLA NORMAZIONE TECNICA È QUELLO DI CONCRETIZZARE IL LIVELLO TECNOLOGICO DEL MOMENTO IN FORMALI “SPECIFICHE TECNICHE” ED OGGETTIVIZZARE LA REGOLA DELL’ARTE

15 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Stato dell'arte Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basato su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali pertinenti (UNI CEI EN 45020: Punto 1.4) UNI CEI EN 45020:2006 Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale

16 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Organismo di normazione Organismo con attività di normazione, riconosciuto a livello nazionale, regionale o internazionale, la cui principale funzione, in applicazione del proprio statuto, è la preparazione, l'approvazione o il recepimento di norme accessibili al pubblico (UNI CEI EN 45020: Punto 4.4) Norma Documento, prodotto mediante CONSENSO e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto (UNI CEI EN 45020: Punto 3.2)

17 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NORMAZIONE

18 L'UNI: le forme di pubblicazione nazionali
Norma tecnica nazionale (UNI) documento tecnico normativo rappresenta lo “stato dell’arte” si basa su comprovati risultati scientifici, tecnologici, sperimentali e applicativi Specifica tecnica nazionale (UNI/TS) documento tecnico normativo sottoposto ad un periodo di verifica della validità specifica una situazione del mercato in evoluzione ed è generalmente utilizzato in settori dove lo stadio dell’arte non è ancora sufficientemente consolidato. Rapporto tecnico nazionale (UNI/TR) documento tecnico informativo descrive prodotti, processi e servizi senza definirne requisiti specifici è generalmente utilizzato per trasferire informazione e conoscenza

19 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
LE SPECIFICHE TECNICHE DI PRODOTTO POSSONO DEFINIRE: GLI ASPETTI DESCRITTIVI LE PRESTAZIONI LA TERMINOLOGIA LA CLASSIFICA LE PROCEDURE DI PROVA L’ORGANIZZAZIONE PER: - PROCEDURE DI VALUTAZIONE - PROCEDURE DI CONTROLLO - PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE

20 Il ruolo degli Organismi Europei di normazione
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO Il ruolo degli Organismi Europei di normazione nuovo ruolo nell’implementazione delle direttive europee regole condivise e non imposte, definite mediante diretto coinvolgimento di tutte le parti interessate trasparenza e consenso come pietre miliari del processo di elaborazione delle norme

21 CEN European Committee for Standardization
MEMBRI Austria Belgio Bulgaria Cipro Rep. Ceca Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Islanda (EFTA) Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta AFFILIATI Albania Croazia Macedonia Turchia Olanda Norvegia (EFTA) Polonia Portogallo Regno Unito Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera (EFTA) Ungheria

22 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Il ruolo del CEN Direttive Nuovo Approccio MANDATO Norme EN armonizzate norme tecniche” “Elabora

23 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MANDATO Nei mandati agli Enti di normalizzazione si individuano precisamente: Tutte le caratteristiche del prodotto connesse ai Requisiti Essenziali per le quali almeno uno Stato Membro abbia regolamentazioni o altre disposizioni in termini di prestazione I relativi sistemi di attestazione di conformità

24 CEN TIMEFRAME MATRIX (36 mesi)
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO Procedura pubblicazione norme EN CEN TIMEFRAME MATRIX (36 mesi) Prepara un prEN CEN/TC_/WG_ approva il prEN CEN/TC elabora un programma di lavoro ESIGENZA pubblica una EN Esamina i commenti sottopone il prEN a Voto Formale (2 mesi) a Inchiesta Pubblica (6 mesi)

25 Elementi della pubblicazione nazionale di una Norma Europea
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO ARCH. SERGIO SCHIAROLI Elementi della pubblicazione nazionale di una Norma Europea a b c d a Copertina Nazionale b Premessa Nazionale c Copertina EN d Testo EN e Appendici EN f Appendice Nazionale e f

26 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ decisione del

27 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
 LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ decisione del

28 LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ decisione del 22.07.1993
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO ARCH. SERGIO SCHIAROLI

29 LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ decisione N. 768/2008/CE

30 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO I SISTEMI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA NELLA CPD SISTEMA TIPOLOGIA COMPITI DEL FABBRICANTE DELL’ORGANISMO NOTIFICATO 1 Certificazione di conformità 1) Controllo della produzione in fabbrica 2) Prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo 1) Prove iniziali del prodotto 2) Ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione 3) Sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica 1+ Come sistema 1 Come sistema 1 ed inoltre prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere a cura dell’organismo di certificazione 2 Dichiarazione di conformità del fabbricante 1) Prove del tipo iniziale del prodotto 2) Controllo della produzione in fabbrica 3) Eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo Certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base alla ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione 2+ Come sistema 2 Come sistema 2 con in più la sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica 3 Controllo di produzione nella fabbrica Prove del tipo iniziale del prodotto 4 2) Controllo di produzione nella fabbrica //

31 I sistemi della CPD vengono semplificati e ridotti
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO I SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE nel CPR L’attestazione della conformità ad una specificazione tecnica armonizzata (CPD), è sostituita dalla valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto I sistemi della CPD vengono semplificati e ridotti 1+/1 certificazione di prodotto certificazione fpc con sorveglianza Non più Sistema 2 prove iniziali di tipo solo compiti del fabbricante nessun intervento di parte terza

32 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
La conformità alle specificazioni tecniche armonizzate consente la apposizione della marcatura CE La Commissione pubblica sulla GUCE i riferimenti della specificazione tecnica ai fini della marcatura CE

33 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
TRANSITORIO

34 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
TRANSITORIO CEN pubblica la norma Conversione in norma nazionale EC pubblica riferimento in GUCE PERIODO DI COESISTENZA 12 MESI t (mesi) Marcatura CE Marcatura CE possibile obbligatoria

35 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE UN PASSAPORTO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEGLI STATI  fornisce ai produttori metodi di prova e procedure per l’attestazione della conformità comuni e valide in tutta Europa e’ la sola che attesta la conformità del prodotto alla CPD e alle altre direttive applicabili sostituisce ogni marcatura nazionale obbligatoria che abbia analogo scopo indica che il prodotto è stato sottoposto alla appropriata procedura di attestazione della conformità prevista dalla direttiva è consentita solo ai prodotti coperti da specificazioni tecniche europee armonizzate   il produttore, o il suo rappresentante autorizzato e stabilito in un paese SEE, e’ il responsabile della apposizione della marcatura CE

36 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE La marcatura CE deve essere apposta in forma visibile, leggibile ed indelebile nelle forme previste dalla Direttiva 93/68/CE e dalla Decisione 93/465/CE sul prodotto stesso, su un etichetta ad esso attaccata, sul suo imballaggio, o nei documenti di accompagnamento MARCHI VOLONTARI Un prodotto può recare marcature aggiuntive a carattere volontario se: Soddisfano funzioni differenti da quelle della marcatura CE Non ingenerano confusione con la marcatura CE Non riducono leggibilità e visibilità della marcatura CE

37 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE La marcatura CE è composta da: marchio CE e informazioni addizionali Tutte le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto compaiono, nelle informazioni addizionali e/o nella eventuale documentazione di accompagnamento costituendo la sola documentazione di riferimento del prodotto messo in commercio

38 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE Il regime nazionale dell’omologazione o dell’approvazione di tipo viene integralmente sostituito, anche per quanto riguarda le dichiarazioni e le certificazioni da fornire a cura del fabbricante mentre la marcatura CE accompagna necessariamente il prodotto, la dichiarazione CE ed il certificato CE di conformità rimangono in possesso del fabbricante che ne deve garantire però la disponibilità su richiesta motivata delle autorità nazionali responsabili per la sorveglianza del mercato.

39 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE 1 Categoria 2 Durata 3 Massa della porta 4 Idoneità su porte tagliafuoco 5 Sicurezza per le persone 6 Resistenza alla corrosione 7 Sicurezza per i beni 8 Sporgenza 9 Tipo di azionamento

40 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE Esempio di informazioni che accompgnano la marcatura CE

41 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Ciascuna NORMA ARMONIZZATA è completata obbligatoriamente dall’Allegato ZA che contiene: Elenco delle caratteristiche sotto mandato con riferimento ai relativi punti della norma Sistemi di attestazione della conformità applicabili al prodotto Elementi di riferimento per gli Organismi notificati Requisiti per la marcatura CE

42 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

43 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IMPIEGO DEL PRODOTTO  SULLA BASE DEI REGOLAMENTI NAZIONALI VIGENTI SONO STABILITE LE CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICABILI SUL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI MEMBRI (CARATTERISTICHE PER LE QUALI LA MARCATURA CE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAL VALORE DICHIARATO DAL PRODUTTORE) E QUALI CARATTERISTICHE INVECE NON LO SONO

44 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
La direttiva prevede che il fabbricante possa immettere sul mercato prodotti senza dichiarare le prestazioni di quella caratteristica tecnica non contemplata dal Regolamento nazionale, ricorrendo all’opzione NPD (No Performance Determined)

45 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Direttiva 98/34/CE, modificata dalla Direttiva 98/48/CE Il decreto legislativo 427/2000 Attuazione della procedura di notifica "Un mercato interno ben funzionante Una competitività maggiore delle imprese"

46 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

47 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Fiducia Trasparenza Competitività Crescita/Sviluppo Tutti questi elementi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito della “Strategia di Lisbona” (marzo 2000) articolata su tre pilastri, economico, sociale e ambientale, in particolare il pilastro economico deve preparare la transizione verso un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza.

48 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
La direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “Legiferare Meglio” obbliga agli Stati membri dell'Unione europea a notificare alla Commissione e alle loro controparti qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica relativa a un prodotto e, dal 1999, a un servizio pertinente alla società dell'informazione, prima di recepirlo nelle legislazioni nazionali

49 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Commissione e Stati membri operano tramite un sistema di controlli preventivi. Nel periodo di sospensione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare il progetto di regolamentazione notificato per almeno tre mesi intanto che si procede ad esaminarlo. Tale periodo può venir esteso fino a 18 mesi quando il provvedimento in questione sia plausibilmente idoneo a dare origine a ostacoli ingiustificati agli scambi oppure quando sono in corso a livello UE attività nel settore su cui verte il progetto notificato. Questa procedura elimina così qualsiasi ostacolo al buon funzionamento del mercato interno addirittura prima che esso si manifesti, evitando così la necessità di interventi retroattivi che si rivelano sempre negativi. I progetti nazionali vengono adattati alla legislazione UE prima di essere adottati e addirittura sospesi per un determinato periodo allo scopo di agevolare le discussioni a livello dell'Unione europea. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia qualsiasi regolamentazione tecnica che non sia stata notificata in fase di progetto o adottata durante il periodo sospensivo obbligatorio non può essere applicata e dunque opposta a singoli individui. Tale giurisprudenza consolidata è stata molto di recente confermata nuovamente

50 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Duplice finalità della procedura 1. - Adempimento di obblighi: Notifica di progetti italiani 2. - Esercizio del diritto di scrutinio Esame delle notifiche straniere

51 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Regolamento (CE) n. 764/2008 Regolamento sul "reciproco riconoscimento“ stabilisce procedure relative all'applicazione di regole tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. definisce diritti e obblighi delle autorità nazionali e delle imprese qualora le prime intendano negare il reciproco riconoscimento e rifiutare l'accesso al mercato di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. onere della prova alle autorità nazionali che negano l'accesso al mercato Esse devono fissare per iscritto le precise ragioni tecniche e scientifiche alla base della loro intenzione di negare l'accesso del prodotto al mercato nazionale. L'operatore economico avrà inoltre il diritto di far valere le proprie ragioni e di presentare solide argomentazioni alle autorità competenti. istituisce altresì "punti di contatto prodotti" in ciascuno Stato membro forniscono informazioni a imprese e autorità competenti in altri Stati membri circa le regole tecniche concernenti i prodotti e l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

52 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Il principio del reciproco riconoscimento Nel mercato interno continuano a coesistere regole tecniche nazionali differenti. Il principio del reciproco riconoscimento implica che, nonostante le differenze tecniche tra le varie norme nazionali applicate nella UE, gli Stati membri di destinazione non possono vietare la vendita nel loro territorio di prodotti non soggetti all'armonizzazione dell'Unione europea e legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche e di qualità differenti da quelle che devono essere soddisfatte dai prodotti nazionali. Le uniche eccezioni a tale principio sono rappresentate dalle restrizioni giustificate dai motivi di cui all'articolo 36 TFUE (tutela della moralità pubblica e dell'ordine pubblico, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali). norma generale: malgrado l'esistenza di una norma tecnica nazionale nello Stato membro di destinazione, i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro godono di un fondamentale diritto di libera circolazione, garantito dal trattato TFUE; eccezione: i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro non godono di tale diritto se lo Stato membro di destinazione può provare che è essenziale imporre la propria norma tecnica sui prodotti interessati, in base alle motivazioni delineate all'articolo 36 TFUE.

53 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Omologazione Se i requisiti comuni per l'omologazione a livello europeo (Marcatura CE) facilitano normalmente la Commercializzazione dei prodotti sul mercato interno, l'omologazione nazionale in settori non armonizzati tende a creare barriere agli scambi di merci. Norme divergenti sui prodotti rendono difficile per i fabbricanti commercializzare lo stesso prodotto in Stati membri differenti o possono portare ad alti costi di adeguamento. Se uno Stato membro, per ragioni di salute o sicurezza, può aver il diritto di chiedere che un prodotto già omologato in un altro Stato membro sia sottoposto a un nuovo procedimento di esame e omologazione, lo Stato membro di importazione deve tenere in considerazione i test o controlli condotti nello Stato o negli Stati membri di esportazione fornendo garanzie equivalenti.

54 LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Procedura di autorizzazione Regimi nazionali, che subordinino la commercializzazione di merci a un'autorizzazione preventiva, limitano l'accesso al mercato dello Stato membro di importazione; La Corte di giustizia ha fissato una serie di condizioni alle quali può essere giustificata una autorizzazione previa: deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario; non dovrà, sostanzialmente, duplicare i controlli già effettuati nell'ambito di altre procedure, nello Stato medesimo o in un altro Stato membro; una procedura di autorizzazione previa è necessaria solo se un controllo a posteriori debba considerarsi troppo tardivo per garantire la reale efficacia del controllo stesso e consentire al medesimo di conseguire lo scopo perseguito; una siffatta procedura, per la sua durata, l'importo delle spese che ne derivano o l'incertezza quanto ai requisiti da soddisfare, non deve essere tale da dissuadere gli operatori interessati dal perseguimento dei loro progetti


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