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La legge voto per modificare l’articolo 36 dello Statuto Un paradigma dei problemi da risolvere per ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e la.

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Presentazione sul tema: "La legge voto per modificare l’articolo 36 dello Statuto Un paradigma dei problemi da risolvere per ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e la."— Transcript della presentazione:

1 La legge voto per modificare l’articolo 36 dello Statuto Un paradigma dei problemi da risolvere per ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione

2 L’articolo 36 dello Statuto e le norme di attuazione Articolo 36 statuto “Al fabbisogno finanziario della regione si provvede..a mezzo di tributi deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto” Articolo 2 dpr n. 1074/1965 “..spettano alla Regione siciliana …tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio” Articolo 4 dpr n. 1074/1965 “Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluisco, per mere esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione” La Corte costituzionale fissa il criterio di attribuzione del gettito dopo la riforma tributaria del 1971: spetta alla Regione il gettito dei tributi riscossi in Sicilia. La Corte costituzionale modifica nel 2004 il criterio di attribuzione del gettito: “spetta alla Regione il gettito dei tributi derivante dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo territorio…...in ragione della collocazione nel territorio regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria” La Corte rivede nel 2010 la propria interpretazione del 2004 «il criterio della capacità fiscale che si manifesta nel territorio è frutto di un erroneo assunto interpretativo dello statuto e ritorna alla interpretazione degli anni settanta: spetta alla Regione il gettito dei tributi riscossi in Sicilia

3 L’articolo 37 dello Statuto L’articolo 37 dello Statuto “Per le imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta relativa a tale quota spetta alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima” L’articolo 7 del dpr 1074/1965 “In attuazione dell’articolo 37…Spettano altresì alla Regione i tributi sui redditi di lavoro sui dipendenti delle imprese industriali e commerciali.. che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio” L’articolo 37 nella interpretazione della Corte costituzionale : «L’articolo 37 non reca un criterio applicabile ad ogni tributo ma costituisce norma sicuramente eccezionale che consentiva, in via eccezionale appunto, di rompere il nesso riscossione/spettanza che rappresenta comunque il criterio generale di riparto del gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione”. La nuova norma di attuazione del 2005 “In base all’articolo 37 dello Statuto le relative quote di competenza fiscale dello stato sono trasferite alla regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato” I provvedimenti applicativi della norma di attuazione del 2005: il regime transitorio fino al 2015 e la necessità di ulteriori norme di attuazione dal 2016

4 L’articolo 38 dello Statuto L’articolo 38 dello Statuto «Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo». La Corte costituzionale sulla quantificazione del contributo: “l’erogazione del contributo è adempimento di un obbligo costituzionale, ma non è vincolata, quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale” Le assegnazioni dal 1947 ad oggi 1. Commisurazione del contributo in percentuale (dall’80% al 95%) delle imposte di fabbricazione riscosse annualmente nelle tesorerie dell’isola fino alla fine degli anni ottanta. 2.Sospensione del contributo per tutti gli anni 90. 3.Ripresa delle erogazioni dal 2000 mediante limiti di impegno pluriennali ed importi contenuti. Norme di attuazione dell’articolo 38 per ancorare la quantificazione del contributo ad uno specifico parametro secondo la lettera e lo spirito della disposizione statutaria

5 Coordinamento tra Statuto e attuazione dell’articolo 119 della Costituzione: nuove funzioni e risorse aggiuntive Comma 4, articolo 27 della legge n. 42/2009 “a fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle Regioni a statuto speciale... le norme di attuazione dei rispettivi statuti, dovranno definire le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore”. Oneri connessi a competenze legislative statutarie esercitate con oneri a carico dello Stato FUNZIONICOSTI STIMATI Istruzione scolastica4.880.867.384 Istruzione universitaria732.231.000 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 230.194.000 Tutela della salute2.480.275.915 TOTALE8.323.568.299

6 Le risorse aggiuntive: l’applicazione del principio della territorialità delle imposte TIPOLOGIAIPOTESI DI QUANTIFICAZIONE Ritenute d'imposta operate dalle Amministrazioni dello Stato sui emolumenti corrisposti in favore di dipendenti 2.455.812.055 Ritenute relative agli interessi, premi corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende e d'istituti operanti nella Regione ma con sede legale fuori di essa. 220.872.197 Entrate derivanti dall'imposta sulle assicurazioni dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale 104.149.559 IRPEG - IRES (D.Lgs 241/2005) applicazione dell’articolo 37 dello Statuto 218.736.000 Gettito dell’IVA commisurato alla quota di consumi delle famiglie siciliane 4.931.443.788 TOTALE7.931.013.599

7 Ulteriori cespiti tributari attribuibili alla Regione per il finanziamento delle funzioni L’ Iva alle importazioni riscossa all’atto dell’ingresso di merci provenienti da paesi extra UE nel territorio nazionale E’ oggi considerata un tributo doganale e come tale, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto, il relativo gettito è attribuito integralmente allo Stato. E’ stata prospettata una possibile interpretazione di tale imposta non già come tributo doganale, ma come prelievo operato sul valore del bene ed in quanto tale assimilabile alla generalità dei tributi di spettanza regionale ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto. Nel 2012 il gettito di tale tributo è stato di 3,572 miliardi di euro (Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione regionale per la Sicilia) Le imposte di produzione 1.Il riconoscimento della spettanza alla regione delle imposte di produzione richiede la modifica dello Statuto: in questo senso si muove la legge voto 2.La retrocessione del gettito ( o di quote di gettito) può essere operata a Statuto invariato

8 Le imposte di produzione sui prodotti petroliferi La quantificazione dei cespiti Negli impianti ubicati nel territorio della Regione siciliana viene raffinato circa il 40% della intera produzione nazionale di oli minerali cui corrispondono circa 8 miliardi di gettito delle relative accise, che affluiscono al bilancio dello Stato. Mentre la quota relativa alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, ammonta a 1,66 miliardi di euro. La situazione delle altre regioni a statuto speciale In nessuna regione a statuto speciale, con la eccezione della Sicilia, opera la riserva di gettito in favore dello Stato ma, sia pure con quote variabili (dal 30% dell'accisa sulla benzina e sugli altri prodotti energetici e dei 9/10 sui tabacchi del Friuli, ai 9/10 di tutte le accise per la Sardegna, ai 10/10 per la V.d’A), a tutte sono riconosciute quote di compartecipazione. La situazione nelle regioni a statuto ordinario Alla formula della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulle benzine, dal 2013 è subentrato un sistema che prevede che quei proventi alimentino (assieme ad altre risorse) il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, in favore delle regioni a statuto ordinario. Dunque un gettito che comunque concorre al finanziamento di servizi regionali.

9 Coordinamento tra statuto e attuazione dell’articolo 119 della Costituzione: il concorso al risanamento. Comma 1, articolo 27 della legge n. 42/2009 “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, …concorrono al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti”. Effetti sul bilancio regionale dei provvedimenti nazionali sul concorso al risanamento Effetti sul bilancio regionale delle disposizioni nazionali Disposizione/importo nell’esercizio 2012 2013 2014 2015 d.l. 78/2010 art. 14 c. 1 lett. b)- L. 220/2010 art. 1 c. 131 199 d.l. 98/2011 art. 20 c.4 e 5 modificato da d.l. 138/2011 e art. 32 c. 10 L. 183/2011 573703 - d.l. 201/2011 art. 28 c. 3 e art. 35 comma 4 d.l. 1/2012 335306 d.l. 95/2012 art. 16 c. 3 304608596625 L. 228/2012 art. 1 c. 118 198 L. 147/2013 art. 1 c. 526 (legge di stabilità 2014) modificato dall’art. 46 del d.l. n. 66/2014 --195133 Totale 1.4112.0142.1971.262 I ricorsi della Regione alla Corte costituzionale contro i provvedimenti che dispongono e quantificano il concorso finanziario della Regione e l’accordo del Giugno 2014


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