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GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO

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Presentazione sul tema: "GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO"— Transcript della presentazione:

1 GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO
MODULO 3 – INQUINAMENTO ARIA, ACQUA E ACUSTICO Unità Didattica 3.1 – Inquinamento acqua e suolo, autorizzazione all’utilizzo di pozzi Unità Didattica 3.2 – Tutela dell’aria e inquinamento acustico Unità Didattica 3.3 – Risparmio energetico

2 Inquinamento Acqua e Suolo, autorizzazione all’utilizzo di pozzi
Unità Didattica 3.1 Inquinamento Acqua e Suolo, autorizzazione all’utilizzo di pozzi

3 Definizioni (continua)
Sono acque reflue quelle provenienti da scarichi urbani e industriali che, opportunamente depurate, possono essere reimmesse in un normale corso d’acqua. Sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (es. scarichi dei servizi igienici) Sono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o servizi, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (es. scarichi da attività di autolavaggio) Le acque meteoriche di dilavamento sono acque provenienti da fenomeni atmosferici (pioggia, neve, …) che scorrono sul terreno asportandone alcune componenti (dilavamento)

4 Definizioni (continua)
Sono acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, da acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie e provenienti da un’area in cui la popolazione o le attività economiche sono sufficientemente concentrate. Sono acque sotterranee quelle che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo. La zona di saturazione indica un’area in cui l’acqua ha raggiunto la massima concentrazione possibile in relazione alla tipologia di terreno.

5 Definizioni L’inquinamento delle acque consiste nello scarico effettuato direttamente o indirettamente dalla Concessionaria, nell’ambiente idrico di sostanze le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi, compromettere le attrattive od ostacolarne altri usi legittimi delle acque. Il valore limite di emissione è il limite di accettabilità misurabile di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico. Il drenaggio è un sistema idraulico impiegato per il prosciugamento dei terreni mediante scolo delle acque. La rete fognaria è il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6 Le fonti di inquinamento (continua)

7 Le fonti di inquinamento

8 Le fonti di inquinamento
Le sostanza non devono raggiungere canali di drenaggio, condotte di fognatura, corpi idrici superficiali (fiumi, canali, stagni, acque costiere), acque sotterranee. Per l’immagazzinamento e/o l’uso di benzine ed altri carburanti, la Concessionaria deve richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi ed attenersi alle relative prescrizioni. La Concessionaria non può immagazzinare in appositi contenitori più di 20 litri di benzina o di gasolio. I contenitori di carburante chiusi devono essere conservati in armadietti ignifughi.

9 Come risparmiare – I costi associati all’inquinamento delle acque
Costo dell’acqua scaricata e non riutilizzata Costo per lo smaltimento di sostanze inquinate non scaricate in acqua Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico Costo dell’impianto di depurazione Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo Costo dei servizi di manutenzione e controllo Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e controllo Spese per le multe per mancati adempimenti Spese per rimediare all’inquinamento dell’acqua

10 A regola d’arte (continua)
Controllare ogni anno la tenuta dei serbatoi interrati contenenti gasolio destinato alla centrale termica o al gruppo elettrogeno; in alternativa installare sistemi di allarme automatico per rilevare le perdite In occasione della sostituzione dei serbatoi interrati, privilegiare l’impiego di serbatoi installati fuori terra dotati di doppia parete o di un bacino di contenimento di capacità pari al 110% del volume del serbatoio Raccogliere l’acqua oleosa di condensa dei compressori in un recipiente; olio ed acqua si sparano su due strati, aspirare l’acqua dal fondo e inviare l’olio alla COOU per la rigenerazione Usare vasche per il lavaggio pezzi del tipo “a solvente”, con circolazione a circuito chiuso; il contenitore del liquido di lavaggio sarà rilevato periodicamente da ditte specializzate e sostituito

11 A regola d’arte (continua)
Mettere sotto ricarica le batterie di avviamento autoveicoli in un’apposita zona dotata di aspirazione dei vapori e assolutamente priva di pozzetti; in caso di versamento dell’acido (altamente corrosivo), assorbirlo con precauzione e farlo smaltire come rifiuto pericoloso Ricordare che i normali tubi al neon contengono mercurio; tale elemento è altamente inquinante e pregiudica la vita delle specie acquatiche. Nel sostituirli fare attenzione a non romperli e smaltirli come rifiuto pericoloso Gli usuali prodotti per le pulizie, quali la “varechina” e la soda caustica, sono molto pericolosi ed inquinanti; sostituirli con prodotti marcati ECOLABEL Usare la minima quantità di sapone necessaria; per questo privilegiare l’uso dei “dispenser” Per il mantenimento delle aree verdi della Concessionaria, evitare l’uso di prodotti diserbanti e/o disinfestanti chimici pericolosi. Provvedere a sostituirli con prodotti organici. Per combattere gli insetti coltivare specie vegetali a loro sgradite (per allontanare le zanzare, ad esempio, coltivare il geranio odoroso e la citronella)

12 A regola d’arte Dovendo ricorrere all’uso di topicidi, usare estrema cautela nella gestione di tali veleni, in quanto abbandonati nell’ambiente possono causare danni gravissimi Per il lavaggio dei pavimenti privilegiare l’uso delle pulitrici aspiratrici a ciclo chiuso; si risparmia detergente e ne guadagna l’ambiente Eseguire gli interventi su motori o altri componenti che contengono olio predisponendo vassoi in grado di raccogliere le perdite; se si spande olio sul pavimento raccoglierlo con granuli assorbenti riutilizzabili Almeno due volte all’anno, fare analizzare gli scarichi; confrontare i risultati delle analisi con i limiti massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti stabiliti nella autorizzazione. Se la Concessionaria è dotata di un impianto di depurazione, controllare mensilmente il funzionamento; qualsiasi significativo scostamento dai valori normali potrà essere così rapidamente corretto

13 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (continua)
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (D.Lgs 152/06 art 123 comma 1 e art. 125) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. (es autorizzazione scarichi TMI pag.1, pag.2) Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia. Se lo scarico è in pubblica fognatura la domanda va presentata all'Autorità d'Ambito. L'autorità ha 90 giorni (precedentemente erano 60) per il rilascio dell'autorizzazione. È stato soppresso il meccanismo del silenzio assenso. (Dlgs 152/06, art. 124 comma 7 così come modificato dal DL n. 4 del 16/01/2008) Tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti nell'autorizzazione (Tabella 3 - Allegato 5 alla Parte Terza del TUA) Tutti gli scarichi sono resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo

14 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (continua)
Le regioni, nell’ambito dei piani di tutela e sulla base degli obiettivi di qualità, hanno facoltà di definire valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati dalla normativa nazionale (tabella 3 D.Lgs 152/06) pertanto in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico e alla sua localizzazione, l’autorizzazione può contenere ulteriori limiti e specifiche prescrizioni atte a garantire che gli scarichi rispettino la normativa vigente e non arrechino pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente. Le Regioni possono richiedere il preventivo trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in relazione alle attività svolte onde evitare il dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose (D.Lgs 152/2006 art 113 comma 3). Ad oggi le Regioni che hanno emanato provvedimenti per le acque di prima pioggia sono: Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Marche, Veneto).

15 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue
E’ vietato lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura. E’ vietato lo scarico al suolo delle sostanze pericolose, quali ad esempio composti organo alogenati, mercurio, cianuri, cadmio, oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera (questi ultimi particolarmente presenti negli scarichi derivati da autolavaggi e autofficine). Oltre alla richiesta di autorizzazione all’ente competente è necessario installare in molti casi un sistema di depurazione delle acque per assicurare valori di concentrazione delle sostanze inquinanti compatibili con le prescrizioni.

16 Autorizzazione all’utilizzazione di pozzi
Lo scavo e l’utilizzo di pozzi sono soggetti ad autorizzazione (allo scavo) e concessione (all’utilizzo). La concessione ha una durata massima di 30 anni. La concessione prescrive: i quantitativi massimi di acqua derivabili i canoni da versare per l’utilizzo eventuali ulteriori prescrizioni (es. comunicazione annuale dei volumi dei acqua derivati) Esempio autorizzazione pozzi: TMI

17 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
PRESCRIZIONE Documenti di riferimento 1 Attivazione di scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l’autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata Dlgs.152 del 03/04/2006 Art. 133 comma 2 2 Sanzione amministrativa da 6000 Euro a Euro 3 Attivazione di scarico di acque reflue industriali senza l’autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata Art. 137 comma 1 4 Sanzione penale: Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1500 Euro a Euro 5 Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’Allegato 5 Parte Terza Dlgs.152 del 03/04/2006 Art. 133 comma 1 6 Sanzione amministrativa da 3000 Euro a Euro Art. 137 comma 5 7 Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpi idrici nelle aree protette 8 Sanzione amministrativa non inferiore a Euro

18 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
PRESCRIZIONE Documenti di riferimento 9 In caso di acque reflue industriali: Superamento dei valori limite di emissione fissati dalla Tabella 3 o, (nel caso di scarichi sul suolo) dalla Tab. 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs. 152 del 03/04/06, o superamento dei limiti (più restrittivi) fissati dalle Regioni Dlgs.152 del 03/04/2006 Art. 133 comma 1 Art. 137 comma 5 10 Sanzione penale arresto fino a 2 anni e ammenda da 3000 Euro a Euro; 11 Superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs. 152 del 03/04/06 12 Sanzione penale arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6000 Euro a Euro 13 Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico Dlgs.152 del 03/04/2006 Art. 133 comma 3 14 Sanzione amministrativa da 1500 Euro a Euro

19 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
PRESCRIZIONE Documenti di riferimento 15 Per i titolari di scarichi esistenti sul suolo, la mancata ottemperanza all’obbligo di convogliare gli scarichi stessi in corpi idrici superficiali o in rete fognaria comporta la decadenza dell’autorizzazione allo scarico e la soggezione alla sanzione prevista per l’assenza di autorizzazione Dlgs.152 del 03/04/2006 Art. 103 comma 2 Art. 133 comma 2, comma 3 Art. 137 comma 1 16 In caso di acque reflue domestiche: Sanzione amministrativa da 6000 Euro a Euro 17 In caso di acque reflue industriali: Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1500 a Euro 18 Per i titolari di scarichi esistenti nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, la mancata ottemperanza all’obbligo di convogliare gli scarichi in corpi idrici superficiali o in reti fognarie fa decadere l’autorizzazione allo scarico e si rientra nella sanzione prevista per l’assenza di autorizzazione Art. 104 comma 8 Art. 133 comma 2 19

20 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
PRESCRIZIONE Documenti di riferimento 20 Attivazione di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nella Tab.5 e Tab. 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs.152 del 03/04/2006, senza autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata Dlgs.152 del 03/04/2006 Art.137 comma 2 21 Sanzione penale Arresto da 3 mesi a 3 anni 22 Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nella Tab.5 e Tab. 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs.152 del 03/04/2006 Art.137 comma 3 23 Arresto fino a 2 anni 24 Mancata concessione di accesso agli stabilimenti al funzionario addetto al controllo Art 129 Art.137 comma 8 25 Arresto fino a 2 anni (salvo che il fatto non costituisca più grave reato)

21 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
PRESCRIZIONE Documenti di riferimento 26 Immissione di rifiuti in acque superficiali e/o sotterranee Dlgs.152 del 03/04/2006 Art. 192 comma 2 Art.255 comma 1 Art. 256 comma 2 27 Immissione di rifiuti non pericolosi e non ingombranti: Sanzione amministrativa da 25 Euro a 155 Euro Immissione di rifiuti pericolosi: Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 Euro a 620 Euro Sanzioni a carico di titolari di imprese e responsabili di enti: Immissione di rifiuti non pericolosi, Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2600 Euro a Euro Arresto da sei mesi a 2 anni o ammenda da 2600 Euro a Euro

22 Domanda autorizzazione scarichi (continua)

23 Domanda autorizzazione scarichi

24 Tutela dell’aria e inquinamento acustico
Unità Didattica 3.2 Tutela dell’aria e inquinamento acustico

25 Definizioni (continua)
Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosfera, dovuta alla presenza nella stessa di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, tali da costituire pericolo diretto o indiretto per la salute dell’uomo. Per emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico. I valori limite di emissione sono le concentrazioni di sostanze inquinanti che in un dato intervallo di tempo non devono essere superate. I valori limite di quantità dell’aria sono i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dellambiente esterno.

26 Definizioni (continua)
Per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dall’ambiente. Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità della sorgente stessa. Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione assoluti sono i valori determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. I valori limite di immissione differenziali sono i valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

27 Definizioni I valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione vigente. La zonizzazione consiste nella classificazione del territorio comunale in area con la specifica dei valori limiti e di qualità per il rumore, in base alle destinazioni d’uso delle stesse e all’intensità delle attività che vi si svolgono.

28 Classificazione delle fonti di inquinamento dell’aria
Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (ex attività ad inquinamento atmosferico poco significativo) Non soggette ad obbligo di autorizzazione ma solo a comunicazione (Provincia) Le attività sono elencate nella parte I dell’allegato alla parte IV del Dlgs 152/2006 e riguardano tra l’altro: officine, autolavaggi, impianti di depurazione, mense, … Attività soggette ad autorizzazione generale (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico) Autorizzazione TMI ante 152/06 Autorizzazione verniciatura TMI Autorizzazione saldatura TMI Le attività sono elencate nella parte I dell’allegato IV alla Parte V (aria) del Dlgs 152/2006 e riguardano tra l’altro: riparazione e verniciatura di carrozzerie con consumo giornaliero di prodotti vernicianti inferiore a 20 kg, saldatura di oggetti e superfici metalliche

29 Emissioni CO2 autovetture (continua)
Tra il 1998 e il 1999 la Comunità Europea ha sottoscritto con le associazioni dei principali produttori di automobili europei, giapponesi e sudcoreani, degli accordi finalizzati al contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), come previsto dal protocollo di Kyoto, nelle autovetture nuove immesse sul mercato europeo. L’impegno assunto è quello di arrivare entro il 2008/2009 a emissione medie di 140 grammi di CO2 per chilometro percorso. La Comunità Europea ha emesso la Direttiva 1999/94/CE (recepita in Italia dal DPR 84/2003) che detta disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori in merito alle emissioni di CO2 ed al risparmio di carburante relativo alle autovetture nuove.

30 Emissioni CO2 autovetture
Il regolamento di attuazione della Direttiva 1999/94/CE, prevede l’apposizione su ogni vettura nuova in vendita di un’etichetta indicante il consumo di carburante e le emissioni di CO2. I responsabili dei punti vendita devono mettere a disposizione gratuita dei consumatori che ne fanno richiesta la “Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2” e devono esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione con l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita.

31 Emissioni CO2 autovetture - Sanzioni
La Comunità Europea ha emanato la Direttiva 1999/13/CE recepita dal DM n. 44 del 16/01/2004 (e abrogato dall’art. 280 del Testo Unico Ambientale) che pone dei limiti di emissione e di esercizio per attività che usano solventi organici (più in generale Composti Organici Volatili), altamente dannosi alla salute umana. Appartengono a questa categoria di prodotti gli idrocarburi, i solventi, le vernici, i fondi, gli stucchi e le sostanze che vaporizzano facilmente. Questa direttiva limita le emissioni di COV per gli impianti di grandi dimensioni e non riguarda le piccole imprese (per esempio carrozzerie con consumo di solvente inferiore a 0,5 tonnellate / anno). La direttiva 2004/42/CE (che modifica la direttiva 1999/13/CE) è stata recepita in Italia dal D.lgs. 161 del 2006 in vigore dal 17/05/2006. Questo decreto determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell’immissione sul mercato. L’utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa abbatte drasticamente le emissioni di COV

32 COV (Composti organici volatili)
La Comunità Europea ha emanato la Direttiva 1999/13/CE recepita dal DM n. 44 del 16/01/2004 che pone dei limiti di emissione e di esercizio per attività che usano solventi organici (più in generale Composti Organici Volatili), altamente dannosi alla salute umana. Appartengono a questa categoria di prodotti gli idrocarburi, i solventi, le vernici, i fondi, gli stucchi e le sostanze che vaporizzano facilmente. Questa direttiva limita le emissioni di COV per gli impianti di grandi dimensioni e non riguarda le piccole imprese (per esempio carrozzerie con consumo di solvente inferiore a 0,5 tonnellate / anno). Sono in fase di sviluppo modifiche normative che imporranno limitazioni all’uso di prodotti per carrozzerie (Direttiva Comunitaria 2004/42/CE). L’utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa abbatte drasticamente le emissioni di COV.

33 Documentazione obbligatoria richiesta – carrozzerie e officine
Per l’impianto di verniciatura (se il consumo di prodotti vernicianti è minore o uguale 20 Kg/giorno) richiedere Regione (o Provincia) domanda di adesione all’autorizzazione generale per “Attività di cui alla Parte II dell’ Allegato IV Parte Quinta Dlgs. 152/2006” e allegare alla domanda dati analisi emissioni documentare monitoraggio periodico emissioni dando evidenza della conformità con i requisiti definiti a livello Regionale tenere aggiornato il registro sui consumi di materie prime ed ausiliarie (vidimato dagli organi di controllo) Per l’officina di manutenzione ove richiesto da specifica normativa regionale, effettuare comunicazione (autodichiarazione) di sussistenza delle condizioni di “attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’ inquinamento atmosferico”

34 Raccomandazioni per le carrozzerie
Realizzare le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione delle vernici, compresi i fondi e gli stucchi, anche se per ritocchi, in cabine dotate di adeguati impianti con stadio di prefiltraggio a secco, seguito da stadio di assorbimento dei solventi con filtro adeguato

35 I costi associati all’inquinamento dell’aria
Costo del materiale sprecato a seguito di rilascio in atmosfera (evaporazioni, produzioni di polveri) Costi dovuti alle misurazioni dell’inquinamento dell’aria Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo Costo dei servizi di manutenzione e controllo Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e controllo Spese per le multe per mancati adempimenti Spese per rimediare all’inquinamento dell’aria

36 Impianti di condizionamento che utilizzano fluidi frigoriferi
dannosi per l'ozono (HALON, CFC, HCFC) e ad effetto serra (HFC) Se presso il sito sono presenti impianti di condizionamento che contengono fluidi refrigeranti dannosi per l’ozono: quali R22, o gas ad effetto serra quali R407C, R410A in quantità superiori a 3 kg la Concessionaria deve: individuare un’impresa qualificata cui affidare la manutenzione ed il controllo dell’impianto (iscritta alla Camera di Commercio per l’attività in oggetto e dotata di strumentazione di controllo idonea) eseguire prove di tenuta periodiche ( annuale per quantità comprese tra 3 e 30 kg) etichettare le apparecchiature indicando la tipologia e la quantità di fluidi installati registrare le caratteristiche tecniche dell’impianto ed i controlli periodici sul “libretto d’impianto” (allegato al DPR 15/02/2006 N.147) Modello Buffetti 3096

37 Per ridurre i costi e’ buona prassi
Ridurre le fonti di inquinamento scegliendo prodotti o processi alternativi, minimizzando la quantità di sostanze usate in attività che producono inquinamento, migliorando la conduzione e la manutenzione degli impianti Riciclare estraendo e filtrando solventi, polveri e vernici vicino alla loro fonte prima di scaricare in atmosfera installando apparecchiature per il recupero di solventi e polveri

38 Raccomandazioni per le officine (continua)
Mantenere un parco autoveicoli della Concessionaria (vetture a disposizione, vetture sostitutive e di cortesia) sempre in condizioni ottimali di funzionamento con periodici controlli sull’emissione di CO2 Limitare l’accensione dei motori al tempo strettamente necessario per le prove; predisporre un sistema di estrazione gas di combustione collegabile agli scarichi degli autoveicoli Non usare il getto di aria compressa per asciugare i componenti lavati con solventi, far sgocciolare, raccogliere il surplus di liquido per riusarlo Sostituire sgrassatori e detergenti contenenti solventi di cloro con altri che non lo contengono

39 Raccomandazioni per le officine
Molti prodotti in confezione spray contengono un gas propellente nocivo per l’integrità dello strato di ozono dell’atmosfera; privilegiare quelli che riportano chiaramente indicato in etichetta “non dannoso per l’ambiente” Alcuni impianti di climatizzazione degli autoveicoli contengono CFC; per evitare la dispersione in atmosfera di tale gas durante la riparazione usare una apparecchiature per lo svuotamento del gas ed il successivo riutilizzo Effettuare la messa a punto degli impianti termici di riscaldamento ad inizio stagione, indipendentemente dall’obbligo annuale del controllo dei fumi, per avere il minimo delle emissioni durante tutto il periodo di riscaldamento Evitare di bruciare i rifiuti, studiare un loro possibile riutilizzo, altrimenti smaltirli

40 Raccomandazioni ulteriori per le carrozzerie
Predisporre la captazione delle polveri originate dalle lavorazioni il più vicino possibile ai luoghi di emissione, con l’impiego di cappe ed aspiratori puntuali La produzione di polveri può essere drasticamente ridotta limitando l’uso dei frullini; ciò è facilitato dall’impiego di bassa quantità di stucco; privilegiare quindi la sostituzione dei lamierati al riadattamento di quelli incidentati Richiudere sempre tappi e coperchi di solventi e vernici limitando l’evaporazione in atmosfera Usare accorgimenti quali filtraggio e la distillazione (ove conveniente) dei solventi usati per il riutilizzo degli stessi Incrementare l’impiego di stucchi e vernici a base acquosa; oltre al risparmio di sostanze inquinanti, le vernici all’acqua diminuiscono i tempi di spruzzatura

41 Raccomandazioni in merito all’inquinamento acustico
Le principali fonti di rumore di una Concessionaria sono i compressori, i gruppi elettrogeni, ed i gruppi frigoriferi; confrontare la quantità di decibel emessi con i valori permessi dalla legge per la specifica zona di ubicazione della Concessionaria. Se tali valori sono superati occorre adottare sistemi di silenziamento opportuni, altrimenti sostituire le apparecchiature con altre le cui caratteristiche di emissione rientrino nei limiti permessi Percorrere il perimetro della Concessionaria in differenti momenti della giornata lavorativa; rilevare così come e quando si causa fastidio al vicinato. Registrare e tenere conto di eventuali reclami o lamentele dei vicini Curare la manutenzione degli impianti di allarme della Concessionaria; munirli di un dispositivo di controllo remoto (avviso via SMS tramite sistema di videosorveglianza) in modo da poterlo gestire a distanza e disattivare rapidamente in caso di comprovato incorretto funzionamento durante la notte

42 Rumore Le aziende che svolgono attività di autoriparazione, e in particolare le carrozzerie, devono rispettare i limiti previsti dal DPCM del 1 marzo 1991, per zona e secondo il “criterio differenziale”. Fare effettuare da tecnico abilitato un’analisi fonometrica per evidenziare il rispetto dei limiti di zona definiti dal comune di appartenenza (zonizzazione) Fonometria TMI

43 Unità Didattica 3.3 Risparmio Energetico

44 Definizioni (continua)
Le pompe di calore sono impianti basati su sistemi simili a quelli frigoriferi che permettono di utilizzare sorgenti di calore naturale per ottenere acqua e/o aria calda da utilizzare in impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Sono più efficienti dei tradizionali impianti a gasolio o gas metano e si integrano facilmente e vantaggiosamente con altre forme di energia rinnovabili (pannelli solari) Il rifasamento è un intervento tecnico destinato a ridurre o annullare lo sfasamento tra tensione e intensità di corrente alternata in un circuito elettrico con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza (fattore di potenza) Il fattore di potenza (variabile tra 0 e 1) è il rapporto tra potenza effettiva assorbita da un apparecchio elettrico e potenza apparente. La maggior parte degli utilizzatori presentano un basso fattore di potenza (elevati consumi): è per questo motivo che le norme vigenti impongono di utilizzare energia elettrica con un fattore di potenza non inferiore a 0,9

45 Definizioni Il rendimento di una lampada si esprime in lm/W = rapporto tra la luce emessa che si misura in lumen (lm) e la potenza elettrica che si misura in watt (W). Quanto più è alto tale rendimento tanto più la lampada è efficiente Le lampade ad incandescenza sono le più diffuse, le meno efficienti e le meno durature. Costano poco, ma il risparmio iniziale è controbilanciato da un costo di esercizio decisamente alto Le lampade fluorescenti hanno un’efficienza e una durata 6 volte maggiore di quella delle lampade ad incandescenza. Costano volte più delle lampade ad incandescenza, ma il maggior costo iniziale è più che recuperato dai minor consumi e dalla maggiore durata

46 Come risparmiare (continua) Riscaldamento e condizionamento
Migliorare l’efficienza degli impianti termici e di climatizzazione. Fare almeno una manutenzione l’anno secondo quanto prescritto (DPR 412 del 26/08/93): controllo della temperatura controllo dei fumi pulizia della caldaia regolazione della combustione del bruciatore sostituzione del generatore quando necessario Programmare le date e gli orari di accensione e di spegnimento degli impianti termici e di climatizzazione

47 Come risparmiare (continua) Riscaldamento e condizionamento
Assicurare ad ogni ambiente la temperatura giusta, nei limiti imposti dalla legge, applicando valvole termostatiche Utilizzare le pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti Utilizzare pannelli solari per la produzione di acqua calda (per esempio per le docce)

48 Come risparmiare (continua)
Energia elettrica Utilizzare meno possibile le lampade ad incandescenza: sono poco efficienti e poco durature Utilizzare le lampade fluorescenti: consumano poco e consentono elevata durata Regolare con sistemi automatici ed orologi il flusso luminoso: interromperlo o ridurlo nei periodi e nei posti in cui non se ne ha necessità

49 Come risparmiare (continua)
Energia elettrica Utilizzare interruttori crepuscolari per l’accensione delle luci esterne solo a seguito dell’abbassamento della luminosità Sfruttare, per le ricariche elettriche delle apparecchiature importanti, le fasce orarie con tariffe più vantaggiose Rifasare il fattore di potenza dell’energia elettrica per evitare sprechi di energia e multe per bassi valori

50 Come risparmiare Acqua
Ridurre il consumo dell’acqua mediante utilizzo di rubinetti temporizzati e controllandone le guarnizioni di chiusura Implementare l’impiego di rubinetti azionati a pedale Implementare l’impiego degli scarichi WC con doppio comando Riciclare l’acqua, per esempio negli impianti di autolavaggio

51 Gestione degli impianti termici
La legge 9 gennaio 1991 n. 10 e, in particolare, il DPR 26 agosto 1993 n. 412 prevedono a carico di tutti i titolari di impianti termici, sia ad uso familiare che industriale, l’obbligo di effettuare periodiche manutenzioni, verificare i rendimenti di combustione e altre caratteristiche impiantistiche per assicurare il rispetto delle condizioni di legge conformi alla finalità di risparmio energetico. Il responsabile dell’impianto che può essere il proprietario o un terzo abilitato risponde dell’impianto termico e della sicurezza a norma di legge. La mancata adozione di misure per il contenimento energetico e omessa manutenzione degli impianti comporta una sanzione amministrativa che va da euro 516,00 fino a euro 2.582,00. Per la stipulazione di contratti di fornitura di energia o conduzione impianti in difformità dalla legge prevede una sanzione amministrativa pari ad un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

52 Adempimenti obbligatori per impianti termici (continua)
Per impianti termici di potenza < 35 KW ( Kcal/h): effettuare e documentare la verifica di combustione (rendimento, …) almeno ogni due anni compilare e mantenere aggiornato e disponibile il libretto d’impianto Per impianti termici con potenza compresa tra 35 KW e 350 KW il proprietario (responsabile dell’esercizio e della manutenzione ) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata 46/90 o ISO 9001) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione (terzo responsabile), che dovrà: compilare, firmare e mantenere aggiornato il libretto di centrale effettuare tutte le verifiche di combustione (rendimento, …) prescritte con periodicità almeno annuale

53 Adempimenti obbligatori per impianti termici
Per impianti termici con potenza superiore a 350 KW, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dovrà: a) compilare, firmare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale b) effettuare tutte le verifiche di combustione ( rendimento…) prescritte, con periodicità almeno semestrale Per impianti termici di potenza maggiore di 116 KW produrre e archiviare dichiarazione di conformità degli impianti e certificato di prevenzione incendi


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