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Università degli Studi di Pisa Valerio Cutini insegnamento di Tecnica Urbanistica Corso di laurea triennale in Ing. Edile Ingegneria del Territorio Corso.

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Presentazione sul tema: "Università degli Studi di Pisa Valerio Cutini insegnamento di Tecnica Urbanistica Corso di laurea triennale in Ing. Edile Ingegneria del Territorio Corso."— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi di Pisa Valerio Cutini insegnamento di Tecnica Urbanistica Corso di laurea triennale in Ing. Edile Ingegneria del Territorio Corso di laurea magistrale in Ing. Idraulica,Trasporti e Territorio Esercitazione n° 4. Gli strumenti dell disciplina edilizia: Il Regolamento Edilizio a.a. 2013 / 2014

2 valerio cutini Dallo strumento urbanistico al permesso edilizio a.a. 2013-2014 Il Regolamento Edilizio è un corpo di norme finalizzate alla regolamentazione di ogni settore direttamente connesso con l’attività fabbricativa e con l’ordinato sviluppo urbanistico nell’ambito del Comune Le norme del RE sono a-spaziali, prive di riferimento con il territorio Il RE non contiene previsioni riguardo alla destinazione del territorio, né alla definizione del suo assetto Per essere ancorato al territorio, il RE necessita di un PRG o, in sua assenza, di un PF Non è pertanto uno strumento urbanistico. E’ uno strumento di disciplina edilizia, e non fa parte del processo pianificatorio

3 valerio cutini a.a. 2013-2014 Fino dagli ultimi decenni del XIX secolo, i regolamenti igienico-sanitari del Comuni dettavano norme di natura edilizia finalizzate ad assicurare la salubrità agli aggregati urbani Nel 1915 il Regolamento Edilizio viene introdotto nella normativa con il Testo Unico sui Comuni e le Province e con il Codice Civile La disciplina edilizia esistente fino alla legge 1150/1942 Nel 1942 la legge 1150 accoglie il Regolamento Edilizio strutturandolo come il principale strumento di disciplina edilizia dei Comuni

4 valerio cutini Il Regolamento Edilizio: finalità a.a. 2013-2014 Erede, da una parte, dei regolamenti igienico-sanitari ottocenteschi e, dall’altra parte, delle disposizioni civilistiche del primo Novecento, il R.E. ha 2 finalità: assicurare un ordinato sviluppo edilizio dell’abitato nei riguardi della funzionalità, dell’estetica, dell’igiene assicurare il contemperamento degli interessi privati che possono trovarsi in contrasto, mediante la disciplina dei rapporti di vicinato, che integra in ambito comunale le disposizioni del Codice Civile

5 valerio cutini Il Regolamento Edilizio : limiti spaziali, cogenza e durata temporale a.a. 2013-2014 L’intero territorio di un Comune Il REC è uno strumento obbligatorio Limiti spaziali Cogenza Il REC resta valido a tempo indeterminato Durata Legge 1150/1942 I Comuni sprovvisti di PRG devono allegare al REC un Programma di Fabbricazione

6 valerio cutini Il Regolamento Edilizio : contenuti a.a. 2013-2014 Legge 1150/1942 La definizione della disciplina dell’attività edilizia, mediante norme igienico-tecniche La definizione delle norme organizzative e procedurali I contenuti di un Regolamento Edilizio sono determinati dall’art. 33 della legge 1150/42 estetica dei fabbricati decoro urbano sicurezza degli edifici e degli impianti salubrità degli alloggi norme relative al calcolo degli indici edilizi e urbanistici norme relative alla procedura per le pratiche edilizie e il rilascio dei permessi

7 valerio cutini Il Regolamento Edilizio : elaborati a.a. 2013-2014 Legge 1150/1942 Gli elaborati di un Regolamento Edilizio sono costituiti da un complesso di norme definite in forma discorsiva, come articoli di un corpus disciplinare Regolamento Edilizio del Comune di Milano Art. 27 - (Distanze e altezze) 1. Negli interventi di nuova costruzione la distanza degli edifici dal confine con proprietà di terzi non può essere inferiore a 3 m.. Al di sotto di tale distanza, le costruzioni sono ammesse, a condizione che sia dimostrato l'assenso della proprietà asservita, mediante atto legalmente trascritto da prodursi all’Amministrazione a cura del proprietario dominante. 2. Ove le fronti finestrate o cieche delle nuove costruzioni vengano progettate in maniera tale da fronteggiare, anche parzialmente, fronti finestrate o a loro volta cieche di edifici preesistenti, il corretto rapporto tra fronte della costruzione ed edifici circostanti deve soddisfare la condizione per cui, in sede di verifica grafica una retta, inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione più sfavorevole rispetto allo spazio sul quale prospetta, condotta sull’asse della finestra di quest’ultimo a partire dal paramento esterno della fronte della costruzione su un piano perpendicolare alla fronte stessa, risulti esterna al profilo degli edifici circostanti, anche di terzi, comprese le sporgenze. 3. Le altezze dei nuovi fabbricati prospicienti spazi pubblici devono soddisfare la condizione di cui al comma 2 e comunque assicurare il corretto inserimento dell’edificio con il costruito e con gli stessi spazi pubblici circostanti. 4. I progetti edilizi devono in ogni caso essere redatti in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento. Regolamento Edilizio del Comune di Milano Art. 27 - (Distanze e altezze) 1. Negli interventi di nuova costruzione la distanza degli edifici dal confine con proprietà di terzi non può essere inferiore a 3 m.. Al di sotto di tale distanza, le costruzioni sono ammesse, a condizione che sia dimostrato l'assenso della proprietà asservita, mediante atto legalmente trascritto da prodursi all’Amministrazione a cura del proprietario dominante. 2. Ove le fronti finestrate o cieche delle nuove costruzioni vengano progettate in maniera tale da fronteggiare, anche parzialmente, fronti finestrate o a loro volta cieche di edifici preesistenti, il corretto rapporto tra fronte della costruzione ed edifici circostanti deve soddisfare la condizione per cui, in sede di verifica grafica una retta, inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione più sfavorevole rispetto allo spazio sul quale prospetta, condotta sull’asse della finestra di quest’ultimo a partire dal paramento esterno della fronte della costruzione su un piano perpendicolare alla fronte stessa, risulti esterna al profilo degli edifici circostanti, anche di terzi, comprese le sporgenze. 3. Le altezze dei nuovi fabbricati prospicienti spazi pubblici devono soddisfare la condizione di cui al comma 2 e comunque assicurare il corretto inserimento dell’edificio con il costruito e con gli stessi spazi pubblici circostanti. 4. I progetti edilizi devono in ogni caso essere redatti in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

8 valerio cutini Il Regolamento Edilizio: la procedura a.a. 2013-2014 Legge 1150/1942 * in origine al Ministero dei Lavori Pubblici Adozione da parte del Consiglio Comunale Trasmissione alla Regione* Recepimento da parte della Giunta Regionale Pubblicazione della delibera della G.R. sul B.U.R. ed entrata in vigore non lo approva, motivando il rigetto apporta modifiche sostanziali, e lo ritrasmette al Comune per le opportune correzioni apporta modifiche non sostanziali, lo modifica e lo approva lo approva senza modifiche

9 valerio cutini Il Regolamento Edilizio: questioni a.a. 2013-2014 Strumento di derivazione ottocentesca, oggi il REC è talvolta considerato arcaico e superato. Nei Comuni italiani si manifestano oggi in linea generale 3 tendenze Lo si abolisce, lasciandolo atrofizzato e inserendo le misure normative in esso tradizionalmente contenute all’interno delle NTA del PRG Si inseriscono nelle NTA le sole norme tecnico-igieniche, lasciando al REC la funzione di strumento di definizione dell’assetto organizzativo e procedurale Si continua ad utilizzarlo nel modo tradizionale


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