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“FILONE NORMATIVO”: AMBIENTE IN GENERE Si ritiene utile segnalare a titolo informativo, tenuto conto che le Aziende certificate/certificande potrebbero.

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1 “FILONE NORMATIVO”: AMBIENTE IN GENERE Si ritiene utile segnalare a titolo informativo, tenuto conto che le Aziende certificate/certificande potrebbero essere soggette alle relative attività di vigilanza, l’avvenuta pubblicazione della Legge 6 febbraio 2004 n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”. Il provvedimento sottolinea che il CFS è forza di polizia dello Stato, ad ordinamento civile, specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema e concorre nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Inoltre il CFS svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

2 “FILONE NORMATIVO”: GESTIONE EMERGENZE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO Si ritiene utile segnalare, a titolo informativo, l’adozione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004. Il provvedimento, fornendo indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, affronta la problematica connessa agli allertamenti conseguenti ad esondazioni e può dunque interessare, sotto il profilo della gestione delle emergenze, tutte le Organizzazioni certificate/certificande. La Direttiva riveste inoltre un particolare interesse per le Aziende che svolgono attività industriali rientranti nella normativa sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. Le Aziende certificate/certificande interessate dovranno prevedere un interfacciamento tra il sistema di allertamento fornito dalle autorità locali ed il sistema di allertamento istituito all’interno della stessa Azienda.

3 “FILONE NORMATIVO”:N. 1 DANNO AMBIENTALE; N. 10 ACQUE Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 24 febbraio 2004 è intervenuto ad apportare alcune modifiche al Decreto 23 dicembre 2002 concernente «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi». Le Aziende potranno essere interessate a "memorizzare" le predette modifiche alle disposizioni recate dal DM 23/12/2002, anche per l'eventuale impiego di tali materiali disperdenti ed assorbenti in occasione di interventi di "prima urgenza".

4 “FILONE NORMATIVO”: N. 1 DANNO AMBIENTALE; N. 25 SITI INQUINATI Prosegue la perimetrazione dei siti di interesse nazionale. Si segnala infatti che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con Dm 23 ottobre 2003, ha provveduto alla perimetrazione del sito di interesse nazionale di Frosinone. Questa perimetrazione (si noti che la G.U. pubblica anche la relativa cartografia) potrebbe interessare una Azienda che si trovasse ubicata all’interno di ciascuna delle zone così individuate. In tal caso l’Azienda dovrebbe seguire le vicende della caratterizzazione del sito e delle altre attività “in cascata”. *** Sull’argomento “suolo” si segnala l’avvenuta adozione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali in data 23 febbraio 2004, recante “Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo.”

5 “FILONE NORMATIVO”:NN. 2-3 EDILIZIA URBANISTICA Si conferma che la Legge 27 febbraio 2004 n. 47, di conversione del DL 24-12-2003 n. 355, all’articolo 14, ha confermato il differimento (di un anno, ossia al 1° gennaio 2005) dell’entrata in vigore delle norme per la sicurezza degli impianti contenute nel Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” così come modificato e integrato dal D.Lgs. 301/2002). Si ricorda che la proroga non si applica agli edifici scolastici.

6 L’art. 5 del DL 28 maggio 2004 n. 136 recante “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse” convertito in Legge 27 luglio 2004 n. 186 prevede la futura adozione di: norme tecniche, anche per la verifica sismica e idraulica, relative alle costruzioni; norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. *** In quanto di particolare interesse per le Organizzazioni del campo petrolifero, petrolchimico, chimico, siderurgico e quelle operanti nei settori energetico e delle c.d. utilities (acqua, gas), si ritiene utile segnalare l’adozione del DM 10 agosto 2004 recante Modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto», già approvate con il DM 23 febbraio 1971 n. 2445.

7 “FILONE NORMATIVO”:N. 5 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE In materia di procedura di VIA per opere di interesse strategico nazionale, si segnala la Legge 16 gennaio 2004 n. 5 di conversione del DL 315/2003 adottato dal Governo, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 25/09/2003, per sostituire la norma “cassata” dalla Corte. La legge di conversione ha “stabilizzato” tale intervento normativo, introducendo solo limitate modifiche. *** Si segnala inoltre l’avvenuta adozione del DM 1° aprile 2004 recante “Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”. In particolare, il Decreto: “considerata la necessità di individuare e pertanto di diffondere le linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi di cui sia scientificamente verificata la validità e l'efficacia, per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale” provvede corrispondentemente ad individuare, all’Allegato 1, le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale. Ne consegue che, nella redazione dei progetti di VIA, il proponente deve attenersi a dette linee guida al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.

8 Si era già dato atto dell’adozione, tramite DPR 12 marzo 2003 n. 120, del “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” precisando che le Aziende certificate in occasione di progetti ricadenti nelle aree disciplinate dalla Direttiva 92/43/CEE avrebbero dovuto tener conto della nuova normativa, così come modificata ed integrata. Proseguono comunque la trasposizione e l’attuazione, a livello statale, delle disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria. Difatti il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha provveduto ad emanare il Decreto 25 marzo 2004 recante l’adozione dello “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” Il Ministero ha provveduto, recependo quanto stabilito a livello comunitario, ad individuare ed elencare, nell’Allegato I al DM in esame, i siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, individuati ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CEE.

9 “FILONE NORMATIVO”: N. 6 PREVENZIONE INCENDI Si ritiene utile segnalare che il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi - ha provveduto ad adottare, in data 22 marzo 2004, la Lettera circolare prot. n. P 559/4101 con cui ha dato atto dell’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi, che è entrata in uso, nella nuova versione, a decorrere dal 1° maggio 2004. Sono state pertanto introdotte alcune modifiche e aggiornamenti ai modelli attualmente in uso sia per la presentazione delle istanze per i vari procedimenti di prevenzione incendi, che per le certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo. *** Si segnala inoltre l’avvenuta adozione del Decreto del Ministro dell'Interno 14 maggio 2004 concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.” Detta regola tecnica si applica, unicamente a fini antincendio, ai depositi G.P.L. destinati ad usi civili, industriali, artigianali ed agricoli con esclusione dei depositi ad uso commerciale e per autotrazione.

10 Si ritiene inoltre utile segnalare l’avvenuta adozione del DPR 10 giugno 2004 n. 200 avente ad oggetto il Regolamento recante modifiche al DPR 29 luglio 1982 n. 577, concernenti l’attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi. Il Decreto modifica dunque le norme del DPR n. 577/82 su tre tematiche: 1.le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2.la composizione del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco; 3.il certificato di prevenzione incendi. In particolare, appare significativa la nuova formulazione dell’art. 17 del DPR 577/82 riguardante proprio il certificato di prevenzione incendi. Dal confronto tra le due formulazioni risulta evidente, nella nuova impostazione, la sottolineatura, quale norma di chiusura, dell’obbligo del rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi posto a carico: dei soggetti responsabili delle attività; dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. *** Si segnala infine il Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004 che reca le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco e omologazione di porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi, ponendo una serie di obblighi a carico del produttore, dell’installatore e dell’utilizzatore.

11 “FILONE NORMATIVO”: N. 6 PREVENZIONE INCENDI; N. 17 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali - ha provveduto a diffondere: la Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1054 del 31 maggio 2004 volta a fornire chiarimenti in merito alle procedure di prevenzione incendi (CPI) da applicare alle attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/1999. Questa nota nel confermare autorevolmente l’applicazione di un “procedimento speciale” per il rilascio del CPI per le attività soggette a rapporto di sicurezza di cui al D.Lgs. 334/1999 raccomanda comunque ai Comandi Provinciali di accelerare gli accertamenti ed il sopralluogo, al fine di addivenire al rilascio del CPI anche per le attività in questione. I “chiarimenti” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’interno in materia di procedure di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante sono proseguiti con tre Note ministeriali emanate nel mese di luglio (precisamente in data 14, 20 e 26 luglio 2004) che contengono utili indicazioni, per le Aziende, per i professionisti “abilitati” allo svolgimento delle “pratiche” di prevenzione incendi e quindi anche per i verificatori, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante.

12 FILONE NORMATIVO: N. 7 IMPIEGO DI GAS TOSSICI Si segnala che il Ministero della Salute, con Decreto (del Direttore generale della prevenzione sanitaria) in data 10 febbraio 2004, ha disposto "la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1°gennaio-31 dicembre 1999.“ Si ricorda che, secondo la Circolare Federchimica TES/AES n. 166/95 RM/aa, "La mancata presentazione, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso, della domanda di revisione allegando il certificato medico e penale comporta la perdita della titolarità della patente."

13 “FILONE NORMATIVO”: NN. 8, 9 IMPIANTI CHE GENERANO EMISSIONI IN ARIA Anche se non ha valore “cogente”, si ritiene utile segnalare l’adozione della DECISIONE DELLA COMMISSIONE CE del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE. Dette Linee guida rappresentano infatti un utile strumento per le Aziende, per la valutazione delle emissioni di gas a effetto serra, nel contesto del SGA e dell’EMAS. *** E’ stato inoltre adottato il DECRETO 16 gennaio 2004 n. 44, recante “Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPR n. 203/1988.” Le Aziende appartenenti alle 15 categorie di attività di utilizzo di solventi individuate nell’Allegato I al DM 44/2004 dovranno verificare la propria conformità normativa con il Regolamento e pianificare le pertinenti attività, nei termini previsti.

14 L’art. 12, comma 8 del D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 recante “attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’allegato I al DPR 25-7-1991. La nuova “entrata” è rappresentata dagli: “impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 D.Lgs. 22/1997.”

15 Si ritiene utile ricordare che, così come disposto dall’art. 7 comma 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2002, entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, ossia entro il 12 marzo 2004, gli impianti di combustione per uso civile con potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del Decreto, e quindi prima del 12 marzo 2002, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Questi parametri dovranno essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione. Le Aziende interessate dovrebbero aver rispettato questa scadenza. *** Si ritiene inoltre opportuno segnalare un provvedimento comunitario, ossia la Decisione 2004/470/CE della Commissione del 29 aprile 2004 sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM2,5 Pur trattandosi di un provvedimento che ha come destinatari gli Stati membri dell’UE, esso costituisce comunque un utile punto di riferimento come indicatore della qualità dell’aria.

16 Nel settore “Inquinamento atmosferico- Tutela della qualità dell’aria” occorre tener presente che sono entrati recentemente in vigore due Decreti Legislativi di attuazione di altrettante Direttive comunitarie. Si tratta del: DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004 n. 171 recante “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici” e del DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004 n. 183 recante “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria.” Occorre evidenziare un punto qualificante per la “operatività” e cioè che i due Decreti Legislativi non introducono obblighi od adempimenti direttamente ed immediatamente applicabili alle attività aziendali. Vi potranno essere comunque ricadute a seguito delle azioni che saranno intraprese dalle Autorità Competenti, in primo luogo nel contesto del procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per quanto riguarda le attività aziendali comprese nel campo di applicazione dell’IPPC, e questo, in particolare, nel contesto del D.Lgs. 171/2004 e dei successivi Decreti attuativi previsti dall’art. 3.

17 “FILONE NORMATIVO”: N. 10 SCARICHI IDRICI Come è noto, l’art. 13-bis della legge 27 dicembre 2002 n. 284 aveva previsto disposizioni specifiche per gli scarichi idrici di Venezia e Chioggia, limitatamente alle seguenti tipologie di insediamenti: aziende artigiane produttive,...., gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura. Sull’argomento è intervenuta la legge 27 febbraio 2004 n. 47, con l’art. 23-ter, che ha modificato nuovamente tali disposizioni, riaprendo e prorogando i termini rispettivamente: - al 30 aprile 2004 - al 31 dicembre 2004.

18 Restando sull’argomento “scarichi idrici interessanti la laguna di Venezia” si segnala che la Legge n. 192/2004 (di conversione del DL 144/2004) ha introdotto una serie di puntuali disposizioni (artt. da 3-bis a 3-quinquies) concernenti le acque meteoriche recapitanti in laguna di Venezia, disposizioni in vigore dal 4 agosto 2004 che prevedono, se del caso, la presentazione di un “progetto di adeguamento” entro il 31 gennaio 2005. Per quanto concerne il campo di applicazione, si può osservare come qualche autorevole commentatore sottolinei che “non è affatto chiaro se (tali disposizioni) si riferiscono tutte e solo agli scarichi di acque meteoriche recapitanti nella laguna di Venezia, ovvero se, ad esempio, il comma 3-ter è di valenza generale.” *** Come si ricorderà, la Legge 1° agosto 2003 n. 200 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 147/2003), all’art. 10-bis, aveva disposto la proroga al 3 agosto 2004 (cioè un anno dopo l’entrata in vigore della legge) dei termini di cui all’art. 62, comma 11 del D.Lgs. n. 152/1999 per gli scarichi esistenti (ancorché non autorizzati). Si segnala che sull’argomento è intervenuta la succitata Legge n. 192/2004 che, all’art. 1, comma 2, ultimo periodo ha differito ulteriormente i termini al 31 dicembre 2004 senza alcuna soluzione di continuità, dato che la Legge n. 192 è stata pubblicata il 3 agosto (nella G.U. n. 180) ed è entrata in vigore il 4 agosto 2004.

19 “FILONE NORMATIVO”: N. 10 SCARICHI IDRICI; N. 21 RISORSE IDRICHE Il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, ha emanato il Decreto 6 novembre 2003 n. 367 relativo al " Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell' ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999". Le Aziende dovranno riscontrare le caratteristiche dei propri scarichi con le Tabelle da 1.1 ad 1.10 dell’Allegato al DM 367 e, ove presenti le sostanze pericolose “tabellate”, pianificare le azioni conseguenti, in particolare i monitoraggi previsti dall’Allegato B al Regolamento. Viene fatta salva l’applicazione della specifica legislazione vigente per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante. Successivamente, nella GU n. 137 del 14/06/2004, è stata pubblicata la Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 27 maggio 2004 recante “Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose.”

20 A titolo meramente informativo, si segnala che nella GU n. 92 del 20-4-2004 è stato pubblicato l’avviso di deposito del progetto di Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. *** In materia di ACQUE DI BALNEAZIONE occorre dare atto dell’avvenuta adozione del DL 4 giugno 2004 n. 144 recante “Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.” con relativa conversione avvenuta con la Legge 28 luglio 2004 n. 192, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2004. La legge di conversione conferma il differimento al 31 dicembre 2006 della disciplina prevista dal D.L. 13 aprile 1993 n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 2003 n. 185 e s.m.i. Detta disciplina è assicurata dall’approvazione o dall’aggiornamento dei piani d’ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità dettati dal D. Lgs. 152/1999 e s.m.i. e dalle prescrizioni comunitarie in materia. La legge di conversione, al pari del Decreto Legge oggetto di conversione, conferma la balneabilità di tratti di coste marine e lacustri, le cui acque non presentano rischi per la salute, tenuto conto che il fenomeno dell’eutrofizzazione è sottoposto ad un monitoraggio costante.

21 “FILONE NORMATIVO”: NN. 11,13,14 RIFIUTI Con DM 27 novembre 2003 è stato istituito, a favore del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), il contributo di riciclaggio sull’olio vegetale posto a carico dei produttori. Si segnala peraltro che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3011 del 25 giugno 2004, ha “bocciato” la predetta tassa per il riciclaggio dell’olio alimentare esausto, respingendo l’appello del CONOE contro l’annullamento dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione II Bis, n. 2548/2004 che sospendeva il suddetto DM 27 novembre 2003. Restando sullo stesso argomento, si segnala l’avvenuta adozione del DM 5 aprile 2004 recante l’approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti».

22 La materia dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ampiamente regolata dal D.Lgs. n. 182/2003, è stata oggetto di un profondo intervento legislativo ad opera dell’art. 10-bis della legge 27 febbraio 2004 n. 47 che, in via generale: – –ha differito “fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005” l’applicazione ai “rifiuti prodotti dalla nave ed ai residui del carico” delle disposizioni del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.; – –dando pertanto a tali materiali una qualificazione per legge di “non rifiuti” – –e dettando contemporaneamente una disciplina specifica per alcune particolari tipologie di reflui costituite dalle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna. Sull’argomento è poi intervenuta la CIRCOLARE ministeriale 9 marzo 2004 n. 1825 recante “normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004 n. 47.” Detta Circolare interviene a precisare che il differimento fino all’entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, dell’applicazione ai rifiuti prodotti dalla nave ed ai residui del carico delle disposizioni dettate dalla stessa normativa riguarda soltanto le acque di lavaggio e di sentina. Pertanto solo le acque di lavaggio e di sentina continueranno ad essere classificate come “non rifiuti” fino all’entrata in vigore della normativa semplificata e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Al contrario, tutti gli altri residui derivanti dalle navi devono ad oggi considerarsi alla stregua di rifiuti.

23 La Legge 27 febbraio 2004 n. 47, di conversione del DL 24-12-2003 n. 355, all’art. 10, ha confermato il differimento al 31 marzo 2004 dei termini afferenti al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, e cioè – –per la partecipazione delle imprese al Consorzio, – –e per l'eventuale l'applicazione delle relative sanzioni, nel caso di inadempimento. *** Come si ricorderà, la Legge Comunitaria 2003 (legge 306/2003) ha apportato profonde modifiche in materia di terre e rocce da scavo, attraverso la riformulazione, effettuata dall’art. 23, dei commi 17, 18 e 19, articolo 1, della legge 443/2001 (cd. "Legge Lunardi”) recante l'interpretazione autentica del comma 3, articolo 7 e comma 1, articolo 8, del D.Lgs. 22/1997 in materia di terre e rocce da scavo. Si poneva però il problema di disciplinare, con disposizioni transitorie e “di raccordo”, i lavori già in corso all’entrata in vigore della nuova legge, ed i correlativi materiali di risulta. Tale “disciplina transitoria” è stata varata con la legge 27 febbraio 2004 n. 47 (di conversione del DL 355/2003) che, attraverso uno specifico articolo (l’art. 23-octies), ha precisato: che, per quanto concerne i materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, l'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003 n. 306 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2004.

24 Come si ricorderà, con il DM 8 maggio 2003 n. 203 sono state adottate le “Norme per l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato da parte degli uffici pubblici”. Con successive Circolari, il Ministero dell’Ambiente ha fornito indicazioni per l’operatività del D.M. 203/2003 nei diversi settori merceologici. Si tratta, in particolare: – –della CIRCOLARE MINISTERIALE 8 Giugno 2004 recante indicazioni per l’operatività del DM 8 maggio 2003 n. 203 nel settore tessile e dell’abbigliamento, provvedimento che interessa pertanto i soggetti che operano nel settore della produzione o nel circuito della raccolta/riciclo/riutilizzo dei predetti rifiuti derivanti da attività tessili; – –della CIRCOLARE MINISTERIALE 4 agosto 2004 recante indicazioni per l’operatività del D.M. n. 203/2003 nel settore plastico, interessando dunque i soggetti che operano nel settore della produzione o nel circuito della raccolta/riciclo/riutilizzo delle materie plastiche.

25 Si ritiene utile segnalare che con DM 3 giugno 2004 n. 167 è stato adottato il Regolamento concernente modifiche al DM 28 aprile 1998 n. 406, recante “Norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”. In sintesi, facendo seguito alla sentenza con cui il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, il Decreto ha modificato l’art. 12 comma 3 lett. a) del DM 406/98, provvedendo a ricomprendere i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare, al pari degli ingegneri, dei chimici e dei medici igienisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali l’attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai rifiuti da trasportare attestazione che, secondo quanto prescritto dal predetto art. 12 comma 3 del DM 406/98, deve accompagnare la domanda di iscrizione all’Albo presentata dalle imprese di trasporto dei rifiuti. *** Si segnala inoltre che il DM 27 luglio 2004 ha provveduto ad integrare il DM 5/2/1998 - concernente l’individuazione dei rifiuti recuperabili cd “agevolati”, sottoposti cioè alle procedure semplificate di recupero - inserendo: all’Allegato 1, Sub-allegato 1 (recupero di materia) la nuova “voce” relativa alla tipologia 13.18.bis costituita da “polveri di ossidi di ferro fuori specifica [010308]” da cui si origina una materia prima secondaria per cementifici: la “cenere di pirite”.

26 Si segnala che la GUCE L 272 del 20.8.2004 ha pubblicato una rettifica dell’Elenco europeo dei rifiuti (CER) in vigore dal 1° gennaio 2002 (Decisione 2001/118/CE che modificava la precedente Decisione 2000/532/CE). E’ stata infatti rettificata la denominazione del rifiuto contrassegnato dal codice 09 01 05 * - appartenente al Capitolo 09 Rifiuti dell'industria fotografica - la cui denominazione non sarà più “09 01 05* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio”, bensì “09 01 05* Soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio”. *** Si fa inoltre presente che, sotto l’egida della Conferenza permanente Stato- Regioni, è stato adottato, in data 1° luglio 2004, un Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano”. In attuazione del provvedimento comunitario, l’Accordo in esame definisce, in particolare, le modalità di emanazione dei provvedimenti autorizzativi previsti dallo stesso Regolamento.

27 “FILONE NORMATIVO”: N. 13 RIFIUTI; N. 23 AMIANTO Si ritiene utile segnalare che si sono perfezionate le condizioni per l'iscrizione all'Albo Gestori delle Imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 22/97. Nei giorni 14 e 15 aprile u.s. sono stati pubblicati nella G.U., con la corrispondente entrata in vigore, tre provvedimenti regolanti la materia, e cioè: il Decreto del Ministero dell'Ambiente emanato in data 5 febbraio 2004 con il quale sono stati stabiliti "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto"; le due Deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori in data 30 marzo 2004 (Deliberazioni 01/CN/ALBO e 02/CN/ALBO) che aggiornano la pertinente disciplina relativa a “Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto” ed abrogano le precedenti disposizioni emanate sulla stessa materia nel 2000 e 2001. Dal 14 giugno 2004 i committenti possono dunque contattare - per l'esecuzione di interventi di rimozione/bonifica dei beni contenenti amianto - soltanto le imprese iscritte nella Categoria 10 dell'Albo Gestori.

28 Sull’argomento è poi nuovamente intervenuto il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori con la Circolare n. 2700 del 21.04.2004 recante “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.” La Circolare forniva alcune importanti precisazioni operative, volte a disciplinare il “transitorio”, ad oggi ormai concluso: le imprese già operanti, per poter proseguire senza interruzione la loro attività, erano tenute a presentare domanda di iscrizione entro 60 giorni dal 14 aprile 2004 e perciò entro il 14 giugno 2004; in tale evenienza le imprese potevano comunque continuare ad operare fino all'emanazione del provvedimento di iscrizione o di diniego da parte della Sezione regionale o provinciale.

29 Si segnala infine che il Comitato Nazionale dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con propria Circolare prot. n. 3413/ALBO/PRES datata 1° giugno 2004, ha inteso fornire alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo nella categoria 10, richiesta, come è noto, ai soggetti che effettuano attività di bonifica di siti e beni contenenti amianto. In particolare, la Circolare suddetta è intervenuta a precisare i requisiti di esperienza richiesti al Responsabile tecnico dell’impresa che intende iscriversi in categoria 10. La Circolare in esame si inserisce quale ulteriore “tassello” nel completamento del quadro che va a consentire l’iscrizione delle imprese nella categoria 10 dell’Albo Gestori. In particolare, il provvedimento interessa le Aziende certificate operanti nel settore della bonifica di siti e beni contenenti amianto.

30 “FILONE NORMATIVO”: N. 16 SERBATOI INTERRATI Su questa materia, dopo l’annullamento del DM 246/1999 e non essendo ancora stata data attuazione alla previsione dell’art. 19 della legge 179/2002, “manca” una normativa statale. Risultano perciò tanto più essenziali, per le Organizzazioni certificate/certificande, le disposizioni adottate a livello locale. In tale contesto, si ritiene pertanto utile segnalare, per quanto di interresse delle Organizzazioni certificate/certificande ubicate in Lombardia, che il Settore Suolo di ARPA Lombardia ha predisposto il documento “Linee guida per la gestione dei serbatoi interrati”, che costituisce un vademecum preciso ed esauriente per gli utenti che abbiano bisogno di indicazioni tecniche nel mantenimento di questo tipo di serbatoi.

31 “FILONE NORMATIVO”: N. 17 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI Si comunica che il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali - ha provveduto ad adottare, oltre alle Note già citate riguardanti la certificazione di prevenzione incendi, altre tre Note volte a chiarire alcuni aspetti della normativa dettata in materia di rischi di incidenti rilevanti. Si tratta della: Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1040 del 27 maggio 2004 concernente il D.Lgs. 334/1999, in particolare l’individuazione dell’autorità preposta al controllo delle attività industriali a rischio di incidente rilevante e agli adempimenti connessi ai rapporti finali d’ispezione; Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1067 del 1° giugno 2004 avente ad oggetto chiarimenti in merito ai controlli ed alle ispezioni svolte nelle attività a rischio di incidente rilevanti e volta ad assicurare l’adozione di tutte le misure necessarie al coordinamento tra attività di controllo ed attività istruttoria sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1409 del 7 luglio 2004 concernente l’individuazione dell’autorità preposta al controllo nel CTR, cui spetta il potere di adottare tutti i provvedimenti connessi agli esiti delle procedure di controllo previste dal D.Lgs. 334/99, ivi comprese le misure di cui all’art. 27, comma 4, e cioè: diffida, sospensione e chiusura dell’attività in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni scaturenti dalle istruttorie relative ai rapporti di sicurezza.

32 “FILONE NORMATIVO”: N. 18 EMISSIONI SONORE Prosegue l’attuazione della “legge-quadro” sull’inquinamento acustico (legge 447/1995): è stato infatti pubblicato il DPR 30 Marzo 2004 n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.” In sintesi, il provvedimento: individua 6 tipi di infrastrutture stradali (autostrada-strada extraurbana principale-strada extraurbana secondaria-strada urbana di scorrimento-strada urbana di quartiere-strada locale secondo le definizioni dettate dal D. Lgs. n. 285 del 1992 recante il Nuovo Codice della Strada); stabilisce, correlativamente, per ciascuna strada, l’ampiezza della “fascia di pertinenza acustica”, definita (all’art. 1 lett. n) come la “striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore”; fissa, nell’Allegato 1, i limiti di immissione del rumore, distinguendo tra le strade esistenti e assimilabili (Tabella 2) e le strade di nuova realizzazione (Tabella 1). Il provvedimento, anche se non di immediata “cogenza” per le attività aziendali, è interessante in quanto: da un lato, in via generale, esso va ad inserirsi in un “quadro d’insieme” incidente sui Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA), che sono difatti richiamati nelle stesse Tabelle allegate al DPR in cui sono determinati i valori limite di immissione del rumore per le infrastrutture stradali sia esistenti che di nuova realizzazione; dall’altro può manifestare anche più diretti aspetti di interesse, ad es. in alcune situazioni di contiguità tra Stabilimenti/Siti/Impianti ed infrastrutture stradali, in considerazione del fatto che l’art. 8 del DPR prevede anche “interventi di risanamento acustico a carico del titolare”, intendendosi come tale il “titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire”.

33 “FILONE NORMATIVO”: N. 19 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Si ritiene utile segnalare l’adozione, da parte del Ministero della Salute, della Circolare 7 gennaio 2004 recante “Indicazioni esplicative per l’applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.” Si ricorda, in proposito, che il D.Lgs. n. 65/2003, abrogando il D.Lgs. n. 285/1998, rappresenta la nuova normativa-quadro in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

34 Si dà atto poi dell’adozione del REGOLAMENTO CE n. 775/2004 della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l’Allegato I del regolamento CE n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche: a seguito delle Decisioni comunitarie adottate nel contesto della Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che vietano o impongono severe restrizioni all'amitraz, all'atrazina, al fention e alla simazina, si è ritenuto necessario procedere ad inserire tali sostanze negli elenchi delle sostanze chimiche di cui all’Allegato I, parti 1 e 2, del regolamento n. 304/2003; si è poi stabilito che anche le fibre di amianto (amosite, antofillite, actinolite e tremolite) dovessero essere soggette alla procedura di previo assenso informato (PIC) provvisoria e dovessero pertanto essere aggiunte all’elenco di sostanze contenuto nell’Allegato I, parte 3, del regolamento n. 304/2003. *** Si segnala inoltre l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 104 dell’8 aprile 2004 del REGOLAMENTO CE n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti.

35 Si comunica poi l’avvenuta adozione della Raccomandazione 2004/394/CE della Commissione del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene. La Raccomandazione prende in considerazione i seguenti argomenti: VALUTAZIONE DEI RISCHI In questo capitolo vengono valutati separatamente gli effetti della sostanza sulla Salute umana (distinguendo tra effetti sui LAVORATORI, sui CONSUMATORI e sulle PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE) e sull’Ambiente (distinguendo tra effetti per l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ATMOSFERA; per l'ECOSISTEMA TERRESTRE e infine per i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE); STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI articolata per i LAVORATORI per i CONSUMATORI per l'AMBIENTE. Risultati e strategie di riduzione proposti dalla Raccomandazione dovrebbero essere riscontrati: - con la valutazione dei rischi; - con la gestione dei pertinenti aspetti ambientali.

36 Si fa infine presente l’avvenuta pubblicazione di due Decreti con cui il Ministero della Salute ha recepito le recenti modifiche apportate alla normativa comunitaria dettata in materia di restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di alcune sostanze e preparati pericolosi. Si tratta: A)del DECRETO 10 maggio 2004 avente ad oggetto il “Recepimento della Direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla Direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento). B)del DECRETO 18 giugno 2004 avente ad oggetto il “Recepimento della Direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla Direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR). Tali Decreti pongono una serie di restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di alcune sostanze e preparati pericolosi, in particolare per quanto riguarda gli impieghi di tipo “diffuso”, ad es. da parte del consumatore finale, mentre restano consentiti utilizzi in attività industriali, sotto specifiche condizioni.

37 “FILONE NORMATIVO”: N. 19.1 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Sull’argomento sono stati adottati numerosi provvedimenti riguardanti il trasporto delle merci pericolose nel contesto: del trasporto aereo; del trasporto marittimo; del trasporto ferroviario; del trasporto su strada. 1) 1) TRASPORTO AEREO DI MERCI PERICOLOSE Si tratta di un provvedimento riguardante anche le merci, ossia della LEGGE 10 gennaio 2004 n. 12 avente ad oggetto la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999”.

38 2) TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI PERICOLOSE Si segnala che con DM 28 gennaio 2004 e' stato istituito il sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services) allo scopo di incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo, di favorire l'intervento delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di fornire un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi. Occorrerà verificarne la concreta applicabilità al naviglio effettivamente interessato, in quanto la "legge-base" istitutiva del VTS (legge 51/2001) si riferisce alle navi cisterna. Si fa presente inoltre il DECRETO 23 dicembre 2003, concernente la “Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo”. Il provvedimento è stato emanato per rispondere alla necessità di procedere alla classificazione di alcuni nuovi prodotti ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose. Nello specifico si tratta di alcune miscele ricadenti nel Capitolo 2.5 Classe 5- Sostanze ossidanti e perossidi organici. Si segnala infine il DECRETO 13 gennaio 2004, recante “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. “ (Decreto n. 36/2004). In sintesi, il provvedimento: – –approva le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al decreto stesso; – –e reca la contestuale abrogazione dei decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997.

39 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER FERROVIA Si segnala che sulla GUCE L 121 del 26 aprile 2004 sono stati pubblicati gli Allegati A e B della Direttiva 96/49/CE del Consiglio, come annunciato nella direttiva 2001/6/CE della Commissione, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. Si tratta degli allegati alla direttiva 2001/6/CE pubblicata in GUCE in data 1/02/2001 che riguardava il RID 2001. Si tratta in effetti di una pubblicazione solo “formale”, in quanto occorre considerare che in GUCE - in data 08/04/2003- è stata pubblicata la Direttiva 2003/29/CE relativa al quarto adattamento al progresso tecnico della Direttiva 96/49/CE relativa al RID 2003, già in vigore (di tale ultima Direttiva non sono stati ancora pubblicati gli allegati).

40 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA Si segnala che, con DM 10/06/2004, sono state adottate le nuove procedure per l’approvazione di imballaggi, di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose. Si tratta di disposizioni da tenere presenti da parte di Speditori e trasportatori ove fosse necessario utilizzare gli imballaggi oggetto delle prescritte procedure di approvazione/omologazione.

41 Nel campo del trasporto delle merci pericolose, ed in particolare nell’ottica del miglioramento della sicurezza, gioca un ruolo importante la formazione professionale. Si ritiene pertanto utile segnalare due Decreti Ministeriali che hanno introdotto modifiche nella materia e che quindi troveranno attuazione nei futuri percorsi formativi. Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, in data 10 giugno 2004, ha emanato due Decreti riguardanti rispettivamente: 1) 1) la modifica al Decreto Ministeriale 15 maggio 1997, recante “Attuazione della Direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’UE che adegua al progresso tecnico la Direttiva 94/55/CE in materia di trasporti di merci pericolose”. Sono state apportate significative modifiche per quanto attiene il rilascio dei Certificati di Formazione Professionale (C.F.P.) per i conducenti ADR e in relazione agli Enti preposti allo svolgimento dei corsi professionali; 2)la modifica al Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 recante “Norme attuative del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 concernente i consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile”. Sono state apportate modifiche agli esami per il conseguimento dei C.F.P., in merito alle prove da effettuare e al criterio di valutazione degli elaborati scritti da parte dei docenti.

42 “FILONE NORMATIVO”: N. 20 RISPARMIO ENERGETICO Si ritiene utile segnalare il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.” Il provvedimento si inserisce nel filone normativo dei cd “Certificati verdi” e rappresenta un ulteriore elemento di riferimento per riorientare approvvigionamento e/o produzione di energia elettrica verso le fonti rinnovabili. Si ritiene inoltre utile segnalare che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) è intervenuta sull’argomento dei risparmi di energia, con la propria Deliberazione n. 111/04, approvando: -9 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria -schede riportate nell’Allegato A alla cit. Deliberazione. Si tratta di risparmi di energia che consentono di acquisire i cd “Certificati bianchi", con cui si intendono i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) disciplinati dall'art. 9, comma 1 del cd Decreto Bersani (D.Lgs. n. 79/1999). Questa disciplina è indirizzata ai distributori di energia elettrica, che però potranno acquistare i TEE, in quanto contrattabili, dai soggetti attuatori degli interventi di risparmio di energia primaria nei diversi settori ad es.: industriale, civile, domestico, alberghi e pensioni, gestione di impianti sportivi,….

43 “FILONE NORMATIVO”: N. 21 RISORSE IDRICHE Il DECRETO 29 Dicembre 2003 n. 391 è intervenuto a modificare le disposizioni per la classificazione dello stato ecologico dei laghi, aggiornando la tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. *** Si segnala inoltre il DM 6 aprile 2004 n. 174 recante “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.” Detto Regolamento definisce, aggiornandole rispetto alla precedente normativa, le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Le disposizioni ivi previste si applicano sia ai materiali degli impianti nuovi che a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento interessa, da un lato, le Aziende (ad es. ex municipalizzate) che distribuiscono acque destinate al consumo umano e, dall’altro, le imprese che dispongono di un servizio autonomo di potabilizzazione e distribuzione delle acque.

44 “FILONE NORMATIVO”: N. 22 PCB-PCT Si ritiene utile segnalare che si stanno completando, da parte delle diverse Regioni, le procedure per dare attuazione alle disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. n. 209/99. Tale articolo prevede infatti l’adozione, da parte delle Regioni, di un Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3. Ad es. per quanto riguarda la Regione Toscana, il CONSIGLIO REGIONALE è intervenuto sulla materia con propria DELIBERAZIONE 20 luglio 2004 n. 86, avente come oggetto: “Decreto Legislativo 209/1999 - approvazione del programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e della bozza di piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario.”

45 “FILONE NORMATIVO”: N. 24 CONTROLLO INTEGRATO DELL’INQUINAMENTO La legge 27 febbraio 2004 n. 47, di conversione del DL 355/2003, all’articolo 9, ha confermato la proroga di 1 anno, ossia al 30 aprile 2005, del termine per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Le Autorità Competenti (e cioè il Ministero dell’Ambiente oppure la Regione- salvo la eventuale delega alle Province) ridetermineranno “in cascata” (se non già fatto) il calendario per la presentazione della domanda di AIA. Le Aziende interessate dovranno aggiornare il proprio scadenzario e verificare tempestivamente il nuovo “calendario” stabilito dall’Autorità Competente. *** Si comunica inoltre che dal 23 febbraio 2004 è attivo e consultabile liberamente su Internet il Registro Europeo delle emissioni inquinanti (EPER). Tale Registro può costituire una fonte di informazione per il “Pubblico” e può quindi assumere un ruolo importante, sia avuto riguardo al pertinente requisito della Norma UNI EN ISO 14001, sia per quanto concerne la “Dichiarazione Ambientale” EMAS.

46 Anche se non dotate di valore cogente, si ritiene utile segnalare che sul Sito Ufficiale della Provincia di Savona sono disponibili le bozze delle Linee guida per l'individuazione e l'uso delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), già predisposte dai gruppi tecnici operanti nell'ambito della commissione interministeriale incaricata di fornire il supporto alla stesura del Decreto di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 372/99. *** Si ritiene molto importante comunicare che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio emanando la Circolare 13 luglio 2004 “interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’Allegato I” indirizzata alle “Autorità Competenti” ha ritenuto “… di dover fornire alcuni elementi di interpretazione dell’Allegato I al Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle Autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale.” Le Aziende interessate potranno trarre dalle disposizioni contenute nella Circolare in esame delucidazioni e chiarimenti utili ai fini della verifica dell’applicazione, nel caso di specie, degli adempimenti imposti dal D.Lgs. n. 372/99.

47 “FILONE NORMATIVO”: N. 28 SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO STRATOSFERICO Sull’argomento si segnalano tre Comunicazioni CE (2004/C 187/03-04 e 05), rivolte rispettivamente, agli importatori, agli esportatori e agli utilizzatori nell’Unione europea nel 2005 di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, relative al Reg. CE n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Dette comunicazioni fissano una procedura che può interessare gli esportatori e gli utilizzatori delle sostanze controllate che riducono lo strato di ozono. Tali soggetti, per poter procedere all’esportazione nel corso del 2005, dovranno: in primo luogo, ottenere dalla Commissione Europea l’autorizzazione all’esportazione delle predette sostanze e, successivamente, l’autorizzazione, ad opera della competente autorità statale (che in Italia è il Ministero dell’Ambiente), alla produzione delle sostanze in questione, da destinare all’esportazione. *** A titolo meramente informativo, dato che dalla legge in questione non scaturiscono dirette ricadute sul piano operativo, in quanto il contenuto dell’Emendamento è già oggetto di disciplina comunitaria, si ritiene utile segnalare la LEGGE 30 giugno 2004 n. 185 recante “Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.”

48 “FILONE NORMATIVO”: N. 29 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO In materia di infrastrutture di comunicazione, è stata confermata dalla legge 16 gennaio 2004 n. 5 la normativa “di urgenza” introdotta dall’art. 4 del DL 14 novembre 2003 n. 315, volta a disciplinare i procedimenti già avviati in vigenza del Decreto “cassato” dalla Corte Costituzionale, richiamando l’applicazione della normativa successivamente emanata nella materia, e cioè il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. *** Anche se non riveste carattere normativo, si ritiene inoltre utile segnalare agli ispettori, a fini conoscitivi, il Documento conclusivo, approvato dalla VIII Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici), della “Indagine conoscitiva sulla valutazione degli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Il Documento ripercorre le principali “tappe” riguardanti la legge 36/2001, dando evidenza anche alle Sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze 303 e 307 del 2003) che hanno inciso sugli aspetti autorizzativi riguardanti gli impianti di radiocomunicazione e di telefonia.


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