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CORSO DI AGGIORNAMENTO AVANZATO: IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO

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Presentazione sul tema: "CORSO DI AGGIORNAMENTO AVANZATO: IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO"— Transcript della presentazione:

1 CORSO DI AGGIORNAMENTO AVANZATO: IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO
A CURA DI FEDERCOOP “Nullo Baldini” Dott.ssa Daniela Zannoni Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

2 La Normativa Art. 2097 c.c. e L. n.230/1962 (abrogati)
D.Lgs. n.368 del 6 settembre 2001 (Attuazione direttiva n.1999/70/CE, relativa ll’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) Circolare n.42/2002 del Ministero del Lavoro Sentenza Cass. n.10043/96 Risposta ad interpello-nota 12/2007 del Ministero del lavoro Commi 39 – 43, dell’art. 1 della L. n.247/2007 Circolare n.13/2008 Prot.25 del Ministero del lavoro L. n.133/2008 Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

3 - Art. 2097 c.c. e L. n.230/1962 (abrogati)
Il nostro ordinamento ha sempre affermato il principio della normalità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e della eccezionalità, invece, di quello a tempo determinato. la L. n.230/1962 individuava, infatti, tassativamente le ipotesi (cd. casi di specialità) in cui poteva essere apposto il termine al contratto Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

4 Inversione di tendenza:
- Art. 1, co.1. D.Lgs. 368/01 Inversione di tendenza: “E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

5 CONNOTATA DA ECCEZIONALITA’
Art. 1, co.1. D.Lgs. 368/01 L’APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO E’ LEGITTIMA, E NON E’ PIU’ CONNOTATA DA ECCEZIONALITA’ MAGGIORE ELASTICITA’ DELLE RAGIONI CHE LEGITTIMANO L’APPOSIZIONE DEL TERMINE, POSSIBILITA’ DI INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO AZIENDALE PER PERIODI DI TEMPO LIMITATI, RISPETTO ALLE PRECEDENTI NORME, ABROGATE, CONTENUTE NELLA L. 230/62 Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

6 Circ. n.42/2002 - Ministero del Lavoro
Art. 1 :RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, ORGANIZATIVO, PRODUTTIVO E SOSTITUTIVO TUTTI I DATORI DI LAVORO DEVONO OSSERVARE DETTO PRINCIPIO Art. 10 NON E’ RICHIESTA LA SUSSISTENZA DI SPECIFICHE RAGIONI PER L’ASSUNZIONE DI: TIPOLOGIE CONTRATTUALI LEGATE A FENOMENI DI FORMAZIONE ATTRAVERSO IL LAVORO; AVVENTIZI DELL’AGRICOLTURA; DIRIGENTI; ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’; ASSUNZIONI NEL TURISMO O PUBBLICI ESERCIZI PER ESECUZIONE DI SERVIZI DI DURATA FINO A TRE GIORNI; SOSTITUZIONI DI MATERNITA’. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

7 Circ. n.42/2002 - Ministero del Lavoro
I CCNL POSSONO INTRODURRE LIMITI NUMERICI ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TERMINE CCNL commercio: max 20% dell’organico tempo indet. per ogni unità produttiva CCNL cooperative edili: max 20% dei rapporti a tempo indet. mediamente in essere nell’impresa \ Art. 10, COMMA 7 – SONO INVECE ESENTI DA LIMITI NUMERICI AVVIO NUOVE ATTIVITA’ PER PERIODI DETERMINATI DAI CCNL; ESIGENZE DI SOSTITUZIONE O DI STAGIONALITA’; ASSUNZIONE DI LAVORATORI DI ETA’ SUPERIORE AI 55 ANNI PER SPECIFICI SPETTACOLI, OVVERO PROGRAMMI RADIOFONICI O TV Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

8 Art. 1, co.2. D.Lgs. 368/01 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE STIPULATO CON ATTO SCRITTO, CHE DEVE CONTENERE LE RAGIONI DI CUI AL COMMA 1 INDICAZIONE DEL TERMINE DETERMINATO O DETERMINABILE LA MANCATA APPOSIZIONE HA COME CONSEGUENZA LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

9 Art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. 368/01 LA FORMA SCRITTA NON SERVE QUANDO IL RAPPORTO E’ PURAMENTE OCCASIONALE, OVVERO DI DURATA NON SUPERIORE A 12 GIORNI; PER L’ASSUNZIONE DEI DIRIGENTI OBBLIGHI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO COMUNICAZIONE PREVENTIVA COPIA DELL’ATTO SCRITTO DEVE ESSERE CONSEGNATA AL LAVORATORE ENTRO 5 GIORNI * DALL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA * (norma di fatto superata) Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

10 Art. 3 - D.Lgs. 368/01 - PER SOSTITUIRE LAVORATORI IN SCIOPERO
DIVIETI ART.3 Art. 3 - D.Lgs. 368/01 - PER SOSTITUIRE LAVORATORI IN SCIOPERO - SE NON E’ STATA EFFETTUATALA VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS. 626/94 ora D.Lgs. N.81/2008) - SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI ORARIO PER UTILIZZO DELLA CIG O CIGS - SE NEI SEI MESI PRECEDENTI SONO STATI EFFETTUATI LICENZIAMENTI COLLETTIVI (di lavoratori che svolgevano le stesse mansioni oggetto del contratto a termine) Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

11 contratto di durata iniziale non superiore a tre mesi
Art. 3 - D.Lgs. 368/01 sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; assunzione a temine dalle liste di mobilità (art. 8, comma 2 L.223/91); contratto di durata iniziale non superiore a tre mesi ECCEZIONE Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

12 Art. 4 - D.Lgs. 368/01 PROROGA CONDIZIONI
CONTRATTO INIZIALE DI DURATA INFERIORE A TRE ANNI; UNA SOLA VOLTA; CONSENSO DEL LAVORATORE (non scritto); RAGIONI OGGETTIVE RICONDUCIBILI ALLA STESSA ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE HA GIUSTIFICATO LA STIPULA DEL CONTRATTO ORIGINARIO, MA RIFERIBILI ANCHE A RAGIONI DIVERSE; IN CASO DI PROROGA, LA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO NON PUO’ SUPERARE I TRE ANNI; COMPETE AL DATORE L’ONERE DI PROVARE LE RAGIONI DELLA PROROGA comunicare entro 5gg la proroga Del contratto Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

13 Art. 5 - D.Lgs. 368/01 PROSECUZIONE E RIASSUNZIONE
IN CASO DI PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO OLTRE IL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO O SUCCESSIVAMENTE PROROGATO “PERIODO DI TOLLERANZA” 20 GIORNI PER I CONTRATTI DI DURATA INFERIORE A SEI MESI 30 GIORNI PER I CONTRATTI DI DURATA PARI O SUPERIORE A SEI MESI IL DATORE DEVE PAGARE UNA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PARI AL: - 20% PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA E FINO AL DECIMO; - 40% PER CIASCUN GIORNO ULTERIORE, FINO AL TRENTESIMO Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

14 Art. 5 - D.Lgs. 368/01 PROSECUZIONE E RIASSUNZIONE
SE IL RAPPORTO PROSEGUE OLTRE IL 20° O 30° GIORNO, E DECORSO IL PERIODO DI 36 MESI, IL RAPPORTO SI TRASFORMA A TEMPO INDETERMINATO DALLA SCADENZA DEI PREDETTI TERMINI. RIASSUNZIONE: E’ CONSENTITA A CONDIZIONE CHE TRA LA FINE DEL PRECEDENTE CONTRATTO E L’INIZIO DEL NUOVO RAPPORTO TRASCORRA UN INTERVALLO MINIMO DI 10 GIORNI, O 20 GIORNI SE IL CONTRATTO SCADUTO AVEVA UNA DURATA SUPERIORE A SEI MESI. SE NON VIENE RISPETTATO DETTO INTERVALLO, IL SECONDO CONTRATTO SI CONSIDERA A TEMPO INDETERMINATO. SE FRA I DUE CONTRATTI NON TRASCORRE NUPPURE UN GIORNO DI INTERVALLO, IL CONTRATTO SI CONSIDERA A TEMPO INDETERMINATO DALLA DATA DI STIPULA DEL PRIMO CONTRATTO Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

15 Art. 6 - D.Lgs. 368/01 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
IL LAVORATORE ASSUNTO A TERMINE HA DIRITTO ALLO STESSO TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO RISERVATO AI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO RIFERIMENTO A 13°, FERIE, TFR, E OGNI ALTRO EMOLUMENTO EROGATO A LAVORATORI DELLO STESSO LIVELLO IN FORZA DEL CCNL APPLICATO (SANZIONE AMMINISTRATIVA) Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

16 Risarcimento al lavoratore (Cass. n. 10043/96)
Recesso anticipato LE PARTI POSSONO LIBERAMENTE RECEDERE DAL RAPPORTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE SOLTANTO PER GIUSTA CAUSA – Risarcimento al lavoratore (Cass. n /96) LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO SENZA GIUSTA CAUSA OBBLIGA LA PERSONA CHE RECEDE A RISARCIRE IL DANNO ALL’ALTRA PARTE. IL DIRIGENTE PUO’ RECEDERE LIBERAMENTE DAL CONTRATTO A TERMINE TRASCORSO UN TRIENNIO, DANDO AL DATORE DI LAVORO REGOLARE PREAVVISO. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

17 Art. 10 - D.Lgs. 368/01 ESCLUSIONI Art. 11: ABROGAZIONI
CONTRATTO DI APPRENDISTATO; LAVORO SOMMINISTRATO; TIROCINI FORMATIVI RAPPORTI CON OPERAI A TEMPO DETERMINATO DELL’AGRICOLTURA; ASSUNZIONE A TERMINE DALLA MOBILITA’ (art. 8, comma 2 L.223/91) ; SOSTITUZIONE MATERNITA’ – ART. 10 L. 53/2000 Non è necessaria né la sussistenza delle ragioni legittimanti il ricorso alle assunzioni a termine, né la forma scritta in caso di: L. 230/62 ART. 23, L. 56/87 (RESTERANNO IN VIGORE FINO ALLA SCADENZA DEI CCNL ) Art. 11: ABROGAZIONI Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

18 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Il contratto a tempo indeterminato ha dignità di modello generale ed ordinario rispetto al carattere di eccezione che caratterizza il contratto di lavoro a tempo determinato Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

19 Ritorno ad una interpretazione più rigorosa
D.Lgs. 247/07 Ritorno ad una interpretazione più rigorosa IL MODELLO CONTRATTUALE ORDINARIO e NORMALE E’ IL CONTRATTO DI LAVORO SENZA APPOSIZIONE DEL TERMINE Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

20 Art. 1, co.39 - D.Lgs. 247/07 La L. n.247/2007 ha anzitutto introdotto un comma 01 all’Art. 1 del d.Lgs. 368/2001 prevedendo che: “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

21 Circ. n.13/2008 - Ministero del Lavoro
L’introduzione del comma 01 all’art. 1 del D.Lgs. n.368/2001, secondo il quale “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, pur non rappresentando una presunzione legale a favore del contratto a tempo indeterminato esprime l’intento del Legislatore di ribadire che tale tipologia contrattuale rappresenta la fattispecie ordinaria di costituzione del rapporto di lavoro. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

22 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Dal 1° gennaio 2008 le disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato sono modificate per effetto delle disposizioni contenute nell’Art.1 co. 40b e seguenti della L.247/2007 Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

23 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Aggiunto Comma 4 BIS (L. 247/07) RIASSUNZIONE: Se per effetto della successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro, fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

24 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Aggiunto Comma 4 BIS (L. 247/07) DEROGA: RIASSUNZIONE: Un ulteriore, successivo contratto a termine superati i 36 mesi, fra gli stessi soggetti, può essere stipulato, per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la DPL, territorialmente competente e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. comparativamente più Rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. DURATA : definita da avvisi comuni intervenuti fra OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano Nazionale. Accordo Legacoop 7 maggio 2008 – 8 mesi Accordo Confindustria 22 luglio 2008 – 8 mesi elevabili a 12) Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

25 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Aggiunto Comma 4 TER (L.247/07) RIASSUNZIONE: le disposizioni di cui al comma 4 bis (limite dei 36 mesi) non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali di cui al Decreto n.1525/63, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati dalle OO.SS dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

26 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Aggiunto Comma 4 QUATER (L. 247/07) DIRITTO DI PRECEDENZA: Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per più di sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore deve manifestare la propria volontà entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto, il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto stesso. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

27 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Aggiunto Comma 4 QUINQUIES (L. 247/07) DIRITTO DI PRECEDENZA: Il lavoratore assunto a termine per attività stagionali, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali. Il lavoratore deve manifestare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza di cui ai commi quater e quinquies, entro, rispettivamente, sei mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto, il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto stesso. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

28 Comma 43: Periodo Transitorio
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 Comma 43: Periodo Transitorio Lett. a) I contratti a termine, in corso alla data del 1°gennaio 2008, continuano fino alla loro scadenza originaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 bis dell’art. 5 (limite dei 36 mesi) Lett. b) Il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 4 bis, decorsi 15 mesi da detta data (31 marzo 2009). Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

29 LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art
LA RIFORMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Commi 39–43, dell’art. 1 della L. n. 247/2007 periodo transitorio… …PIU’ PRECISAMENTE il limite dei 36 mesi non è applicabile ai contratti a termine iniziati e conclusi prima del 1° gennaio 2008, perche’ sono fattispecie sorte, gestite e concluse in vigenza della previgente normativa; per i rapporti a termine in corso, stipulati quando ancora il limite dei 36 mesi non esisteva, detto limite non opera a prescindere dalla durata del rapporto e dalla durata di tutti i rapporti precedenti; per i rapporti stipulati dopo l’entrata in vigore della L. n. 247/2007, si applica il limite dei 36 mesi e si computano tutti i periodi di lavoro a termine intercorsi con il medesimo lavoratore prima e dopo il 1° gennaio 2008, con riferimento ai contratti in essere alla scadenza del periodo transitorio: 1° aprile 2009 Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

30 L. n.133/2008 Dopo l’intervento della L.247/2007 il contratto a termine è stato ancora una volta profondamente modificato dal D.L. n.112/2008 e dalla legge di conversione n.133/2008 Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

31 L. 133/2008 “eccezionalità” o meno del contratto a termine
Modifica all’Art.1 co.1 della 247/2007: “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto subordinato a fonte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro” L’apposizione del termine è legittima sia in situazioni relative all’attività ordinaria che a fronte di esigenze eccezionali Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

32 L. 133/2008 Indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine Nuovo articolo 4bis Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in tutte le altre situazioni che abbiano comportato una violazione delle disposizioni relative a: l’apposizione del termine (Art.1) disposizioni in tema di trasporto aereo e servizi aeroportuali (Art.2) disciplina della proroga (Art.4) il lavoratore non ha più diritto alla reintegra ma ad una indennità economica non inferiore a 2,5 mensilità e non superiore a 6 Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

33 L. 133/2008 Limiti temporali all’utilizzo del contratto
La L.133/2008 ritocca il contenuto dell’Art.5, comma 4bis consentendo ora ai “contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” di derogare: al limite massimo di 36 mesi riferito alla successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti Ulteriore contratto presso la DPL Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

34 L. 133/2008 Diritto di precedenza
CCNL anche aziendali La L.133/2008 ritocca il contenuto dell’Art.5, comma 4quater introducendo al possibilità da parte dei contratti collettivi di introdurre diverse disposizioni e, quindi, anche di escludere l’applicazione dello stesso diritto di precedenza. Resta invece invariata la previsione per le attività stagionali. Circ. n.13/2008: ricorda che i diritti di precedenza trovano applicazione con rif. Alle “mansioni già espletate” e non “mansioni equivalenti” come avviene per il computo dei 36 mesi. Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

35 Es. lettera di assunzione Tempo Determinato
carta intestata Gent. le Signor_______________ __ Via______________, n. ___ _____________________ _____________, __/__/__ raccomandata a mani OGGETTO: assunzione a tempo determinato ai sensi del D.L.GS 368/2001 La società ___________, in persona del suo Legale Rappresentante Signor _____________, facendo seguito agli accordi intercorsi, intende confermarLe la sua assunzione a tempo determinato, con decorrenza dalla data del __/__/__ per la durata di _____ (_____) mesi e ___ (_______) giorni. Pertanto, detto contratto giungerà a scadenza in data __/__/__. Lei sarà tenuto a svolgere la sua attività lavorativa presso la sede della scrivente, sita a _____________, in Via ______, n. 5; le verrà assegnata la qualifica di ___________ e la mansione di ___________ ; pertanto, lei sarà inserito al ___ livello di inquadramento del CCNL _____________________. In riferimento al menzionato livello di inquadramento, le sarà corrisposta, per ___ mensilità, una retribuzione mensile lorda pari a Euro ______,__ ( _________________/ 00), che risulta così composta: paga base Euro ___,__ contingenza Euro ___,__ terzo elem Euro ___,__ TOTALE Euro ___,__ Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009

36 L’assunzione a termine, così come risulta dall’oggetto, avviene ai sensi dell’art. 1 del D.LGS 368/2001 per ragioni di carattere__________________(organizzativo, produttivo, tecnico, sostitutivo). Più precisamente, la società ____________________ ha la necessità di ________________________________________. nb: precisare in modo dettagliato le ragioni di carattere organizzative, produttivo, tecnico e sostitutivo in forza delle quali si intende stipulare il contratto a tempo determinato. Trattandosi di un contratto a termine, questo si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo sopra indicato, ossia alla data del __/__/__. La informiamo che alla presente è attribuito il valore di dichiarazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/97 in riferimento alle condizioni applicabili al rapporto di lavoro in oggetto. Alla presente è inoltre allegata copia della comunicazione on line preventiva effettuata al centro per l’impiego. Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si rinvia alle vigenti leggi in materia e al CCNL del __________________________. La società _____________, le chiede, cortesemente, di restituire copia allegata alla presente debitamente sottoscritta, in segno di accettazione del suo intero contenuto. Il Lavoratore Distinti saluti Per presa visione ed accettazione Il legale Rappresentante ________________________________ _____________________________ Ravenna, 25 FEBBRAIO 2009


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