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ORDINANZA BALNEARE Capitaneria di Porto di Savona

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Presentazione sul tema: "ORDINANZA BALNEARE Capitaneria di Porto di Savona"— Transcript della presentazione:

1 ORDINANZA BALNEARE Capitaneria di Porto di Savona
LE ORDINANZE BALNEARI ORDINANZA BALNEARE 2006 ORDINANZA BALNEARE Capitaneria di Porto di Savona

2 ORDINANZE BALNEARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI SPECCHI DI MARE VIETATI ALLA BALNEAZIONE DISCIPLINA DELLA PESCA

3 ORDINANZE BALNEARI SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, KITE SURF, RIMORCHIO GALLEGGIANTI (BANANA) LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER CORRIDOI DI LANCIO DISPOSIZIONI FINALI

4 DEFINIZIONI STRUTTURE, STABILIMENTI o COMPLESSI BALNEARI: sono, oltre agli stabilimenti veri e propri, tutte le strutture similari attrezzate per la balneazione (comprese le piscine e le colonie marine, nonché le spiagge libere attrezzate e quelle in concessione asservite ad alberghi, campeggi, etc.) situate almeno in parte su zone demaniali marittime, e destinate al servizio di collettività di persone.

5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ai fini della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sul litorale pugliese, la stagione balneare è compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre.

6 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nelle spiagge attrezzate pubbliche, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvataggio, dovranno predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese,francese e tedesca,con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

7 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
In Considerazione dell’elevata presenza turistica sulla fascia costiera pugliese, la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione per 24 ore al giorno.

8 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
Il limite di tali zone deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondo, emergenti dall'acqua e posti a distanza non inferiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due.

9 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge attrezzate pubbliche. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano in tal senso devono apporre su dette spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”.

10 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
I Comuni rivieraschi per le spiagge attrezzate pubbliche ed i concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità - 1,60 metri) per i non esperti di nuoto mediante posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo esposti a distanza di 20 metri uno dall’altro.

11 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
Qualora i Comuni o i concessionari non provvedano in tal senso devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile,e redatta anche in lingua inglese,francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (- 1,60 metri) NON SEGNALATO”.

12 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
Nelle zone riservate alla balneazione è VIETATO il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers e simili, nonché delle imbarcazioni a motore o a vela se condotte a remi.

13 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
Le imbarcazioni a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo. E’inoltre vietato l’atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.

14 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

15 SPECCHI DI MARE RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
E’ VIETATO lo stazionamento permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente riconducibili a concessione demaniale marittima.

16 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati ad eccezione di quelli adibiti al noleggio/locazione oppure quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

17 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

18 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO Occupare con ombrelloni, sedie o sdraio e/o altre attrezzature mobili la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di 5 metri destinata esclusivamente al libero transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

19 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
Qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, la fascia di spiaggia (battigia) non deve essere comunque inferiore a 3 metri. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

20 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere; campeggiare; transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso ovvero alla pulizia delle spiagge;

21 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO praticare qualsiasi gioco (pallone,tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc…) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi.

22 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;

23 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente attrezzate e segnalate.

24 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
Ciascun Comune potrà attrezzare anche d’intesa con i concessionari disponibili aree per animali domestici secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio tenuto conto che tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all’utenza circostante.

25 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio, anche con paletti fissi, e l’accesso è comunque sempre proibito ad animali con sindrome aggressive e femmine durante il periodo astrale, nonché a cani non in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei e privi di collare antipulci.

26 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti.

27 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO fare uso degli apparecchi di diffusione sonora tra le ore 13,30 e le ore 16,00; esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali ,ecc…)

28 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione del Settore regionale al Demanio Marittimo o dell’ Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima dell’evento);

29 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
Nell’ambito dell’area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l’installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;

30 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; accendere fuochi o fare uso di fornelli sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati; sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, a quota inferiore a 300 metri;

31 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati; effettuare pubblicità mediante l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica;

32 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
E’ VIETATO effettuare lavori di straordinaria manutenzione di cui all’art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, nonché interventi soggetti a concessione edilizia durante la stagione balneare, salva espressa autorizzazione del Settore regionale al Demanio Marittimo.

33 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI LANCIO
Nelle aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti diversi da natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dei Capi dei Circondari marittimi nell’esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e particolarmente della navigazione da diporto.

34 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Le imprese balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 08,30 alle ore 20,30 con l’obbligo, nei mesi di luglio ed agosto, di rimanere aperti almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

35 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Fuori da tali orari è possibile l’attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza. Inoltre, dopo tale orario possono esercitare, ove autorizzati, servizi di bar, ristorazione, discoteca, ecc…, secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.

36 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
I concessionari di strutture balneari, contestualmente all’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dalle ordinanze in vigore dell’Autorità marittima competente, devono: attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall’Autorità marittima

37 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Ove non risulti assicurato tale servizio l’organo accertatore disporrà che, a cura del concessionario, siano adottate le più urgenti ed adeguate misure fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, diffidando contestualmente lo stesso concessionario ad adeguare il servizio prima della riapertura del giorno successivo con obbligo di informativa all’organo di polizia accertatore;

38 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente Ordinanza, le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare oltre che al Settore regionale al Turismo, anche al Settore regionale al Demanio Marittimo ed al Comune, nonché la tabella dei significati delle bandiere di segnalazione;

39 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

40 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Analogamente, i Comuni rivieraschi devono provvedere nelle aree di spiaggia libera alla pulizia degli arenili.

41 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

42 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell’ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

43 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Le zone concesse possono essere recintate esclusivamente alle seguenti condizioni: solo nel periodo della stagione balneare come sopra individuata, possono essere posizionate delle recinzioni con sistema a giorno ed altezza dal piano di campagna non superiore a ml. 1,50 che non impediscano in ogni caso la visuale del mare, con esclusione del fronte mare che deve rimanere libero;

44 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
solo nel periodo invernale, qualora nell’ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni, ecc.., ove ricoverare beni ed attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e recintate nell’ambito della concessione, specifiche aree per un massimo di mq 100 con analogo sistema a giorno di altezza non superiore a ml. 2,00;

45 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
le recinzioni delle aree adibite a gioco, qualora le medesime siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione bal-neare dovranno essere rimosse;

46 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
sono comunque fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge.

47 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
L’eventuale installazione di recinzioni deve rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni di altre Amministrazioni restando l’Amministrazione regionale man levata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistema di recinzione.

48 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Inoltre: Tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili;

49 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

50 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Settore regionale al Demanio Marittimo e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Per le spiagge attrezzate pubbliche tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali.

51 DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI
La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteo marine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per gli utenti. Il locatore ha l’obbligo di segnalare detto divieto sulla base delle direttive dall’Autorità marittima

52 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile: un’idonea imbarcazione di emergenza, riportante la medesima scritta, ovvero secondo quanto a riguardo indicato dall’Autorità marittima;

53 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori sistemazioni antincendio; ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso;

54 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso contenente la seguente dotazione minima : 1 flacone da 250 cc. di acqua ossigenata, un flacone da 250 cc. di soluzione fisiologica sterile, 5 confezioni di buste di garza idrofila sterile (cm.10 x 10),

55 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
1 kg. di garza idrofila non sterile (cm. 20 x 20) 1 confezione di cerotto medicato (varie misure), 1 tubetto di antistaminico, 1 kit per medicazione (forbice pinze di tipo Kenner, 1 confezione di guanti monouso in lattice);

56 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

57 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
E’ vietato l’uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

58 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

59 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio.

60 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell’impianto balneare, per accertare l’assenza di persone nelle cabine.

61 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.

62 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
E’ obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri e frazioni successive di fronte balneare.

63 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza di una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in alternativa, la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.

64 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.

65 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell’organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell’organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

66 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata: BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione. BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio. BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

67 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell’assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell’organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare qualora quest’ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria di Porto o della Regione Puglia - Settore Demanio Marittimo.

68 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Sul pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere.

69 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento balneare deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa.

70 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Tale avviso deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Tali adempimenti NON esonerano il concessionario dal garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, così come disciplinato dalle presenti norme.

71 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante ogni 80 metri di fronte a mare munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”.

72 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Ogni assistente deve: indossare una maglietta rossa con la scritta “SALVATAGGIO”; essere dotato di fischietto; non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato; stazionare, salvo i casi di assoluta necessità o che si trovi in mare sull’imbarcazione di servizio, nella postazione di salvataggio.

73 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri e conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro – devono essere permanentemente disponibili: un binocolo; un paio di pinne; 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno;

74 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Deve essere, inoltre, previsto n. 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina. L’assistente bagnanti indossa l’apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l’apertura al pubblico dello stabilimento. In nessun caso l’assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.

75 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
E’obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l’obbligo è a carico del rappresentante dell’Associazione che organizza il servizio) di dotare l’assistente bagnanti di idoneo battello colorato in rosso recante la scritta “Salvataggio”o “Salvamento”(completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri …)

76 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Un mezzo marinaio o gaffa ed almeno due cinture di salvataggio. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

77 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

78 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Ogni concessionario deve dotarsi di: 3 bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione; Pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale…

79 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
… mascherine per respirazione bocca a bocca, apri-bocca a vite, serie di bandiere, fischietto, maschera, pinne, binocolo.

80 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all’Ufficio regionale al Demanio Marittimo ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, le caratteristiche dell’unità a motore e la sua dislocazione, ovvero in alternativa il numero dei mosconi, l’elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l’elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

81 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Il “Piano”si intende approvato qualora decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento l’Autorità marittima non comunichi le modifiche da apportare in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

82 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Fino al 31 maggio e dopo il giorno 30 settembre, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non saranno tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiere rosse, cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: “Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista di servizio di salvamento”.

83 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni. Presso gli stabilimenti balneari ove è prevista l’attivazione di una postazione di salvataggio durante la stagione balneare in cui il servizio è obbligatorio, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio necessarie.

84 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.

85 DISCIPLINA DELLA PESCA
L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea, E’ VIETATA nelle zone di mare e nelle fasce orarie riservate alla balneazione; In tali zone e fasce orarie, è consentita la sola pesca con canna/bolentino/rezzaglio da moletti e scogliere dinanzi alle quali non sono presenti bagnanti;

86 DISCIPLINA DELLA PESCA
La pesca subacquea é regolamentata dagli artt. 128, 128 bis, 129, 130 e 131 del Reg. della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea di notte e nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva;

87 DISCIPLINA DELLA PESCA
E’ VIETATO attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica; chiunque eserciti attività subacquee al di fuori delle zone segnalate riservate ai bagnanti ove possano transitare natanti, ha l’obbligo di segnalare la propria presenza con un pallone galleggiante, recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri.

88 DISCIPLINA DELLA PESCA
La disciplina delle attività di scuola o di guida subacquea è invece contenuta nell’ordinanza n. 10/2000; nelle zone “B” e “C” dell’AREA MARINA PROTETTA di PORTO CESAREO, compresa indicativamente tra Punta Prosciutto e Torre dell’Inserraglio, sono tra l’altro VIETATE: la pesca subacquea, le attività subacquee incompatibili, l’ancoraggio e l’ormeggio non regolamentato. Sono consentiti: la fotografia e le riprese subacquee, il turismo subacqueo, la pesca con lenza e canna da fermo. Nelle due zone “A” (segnalate lungo il lato esterno della penisola della Strea e l’area tra Torre S. Isidoro e Torre dell’Inserraglio), oltre alla balneazione, sono VIETATI tutti i tipi di pesca e qualsiasi attività, anche subacquea.

89 Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del kite surf e di rimorchio galleggianti comunemente denominati banana e/o similari

90 La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministro della Marina Mercantile che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale In particolare: E’ VIETATO effettuare sci nautico di notte, o con cattivo tempo o nelle zone di mare riservate ai bagnanti. Resta ovviamente fermo l’obbligo di osservare le comuni regole di prudenza e quelle previste dal regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare;

91 La distanza tra il natante che traina e lo sciatore o il galleggiante trainato non deve essere inferiore ai 12 metri; mentre per il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi pari a 36,6 metri; il natante che traina deve essere munito di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, entrambi riconosciuti idonei dall’Autorità Marittima;

92 il natante che traina deve essere munito di motopropulsori dotati d’invertitore e messa in folle del motore; ogni unità può trainare non più di un paracadutista o non più di un galleggiante; la persona munita di paracadute e le persone imbarcate sul galleggiante devono indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto, in particolare l’imbracatura del paracadutista deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consente la liberazione immediata del trainato;

93 le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante svolgimento dell’attività stessa; il conduttore deve essere sempre munito di patente nautica, anche se la potenza del motore non lo richiede; a bordo, oltre al conduttore, deve esserci altra persona esperta nel nuoto. Qualora l’attività sia svolta per conto terzi a fini di lucro o da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fini di lucro, il personale ausiliario esperto nel nuoto, presente sull’unità trainante, dovrà essere in possesso del brevetto di “assistente bagnante”, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italia Nuoto – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale di Salvamento ovvero da altro analogo ente riconosciuto;

94 L’unità che traina dovrà essere munita di apposita cassetta di pronto soccorso, di almeno un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 30 metri, un mezzo marinaio, un apparato VHF in aggiunta alle prescritte dotazioni tenute dall’unità in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le stesse disposizioni, per quanto applicabili, valgono anche per le attività similari, quali il kite-surf, il paracadutismo ascensionale ed il rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana e/o similari.

95 In particolare: nell’effettuazione del paracadutismo ascensionale E’ VIETATO il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio e/o il trasporto di oggetti e/o liquidi in volo. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l’atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;

96 nell’effettuazione del rimorchio di galleggianti denominati “banana” e/o mezzi similari, il numero massimo di persone trasportate a bordo del galleggiante dovrà essere conforme ai limiti imposti dall’apposito certificato del mezzo ovvero ai numeri dei posti a sedere (qualora non possibile secondo le indicazioni dell’Ente Tecnico, a spese del proprietario).

97 Le unità in navigazione in vicinanza dei natanti impiegati nelle attività di che trattasi devono:
evitare di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza dal complesso cavo/sportivo/paracadute o cavo/galleggiante, o comunque non inferiore ai 100 metri; evitare di seguire o attraversare la scia, nonché di attraversare la rotta delle unità impiegate in detta attività in modo da costringere le stesse a brusche variazioni di rotta o velocità.

98 Disciplina della navigazione e norme comportamentali delle unità da diporto noleggiate e locate
Nel corso della stagione estiva, in deroga alle previsioni contenute nella vigente ordinanza n. 81/97 - che disciplina per intero la locazione (c.d. “noleggio”) ed il noleggio di “natanti da diporto” e di piccoli “natanti da spiaggia”, quali unità a remi od a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali, nonché dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. e delle tavole a vela, compresi gli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari, nel Circondario Marittimo di Gallipoli - le unità locate o noleggiate dovranno attenersi alle sottoindicate prescrizioni:

99 Disciplina della navigazione e norme comportamentali delle unità da diporto noleggiate e locate
In caso di avverse condizioni meteomarine o altro pericolo, il locatore a l’obbligo di segnalare la situazione di pericolo alle unità che si dovessero trovare già in navigazione mediante l’esposizione di 2 bandiere rosse disposte verticalmente su un apposito pennonne situato sulla spiaggia, e di sospendere le attività di locazione o noleggio;

100 Disciplina della navigazione e norme comportamentali delle unità da diporto noleggiate e locate
sui natanti possono imbarcare un numero di persone non superiore a quello appositamente certificato, che deve essere inoltre indicato, unitamente al peso massimo imbarcabile, su di un’apposita targhetta fissata allo scafo, a condizione comunque che abbiano la possibilità di stare sedute (D.M. 478/99); i natanti da diporto a motore (fino a 30 Kw o 40,8 CV), ad eccezione degli scooters acquatici, possono essere dati in locazione solo a persone di età non inferiore a 16 anni;

101 Disciplina della navigazione e norme comportamentali delle unità da diporto noleggiate e locate
gli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari possono essere condotti solo da persone che abbiano la maggiore età e siano muniti di patente nautica, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431; il locatore è obbligato ad informare preventivamente gli utenti sui limiti di navigazione e sulle altre prescrizioni relative all’utilizzo dei mezzi locati. Dovrà inoltre esporre, in luogo ben visibile, copia dell’ ordinanza balneare, di quella sul noleggio e di eventuali altre relative alla navigazione da intraprendere.

102 Disciplina della navigazione e norme comportamentali delle unità da diporto noleggiate e locate
Oltre a quanto sopra, per la locazione od il noleggio di acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari dovranno essere osservate altre disposizioni particolari da parte dell’esercente l’attività, tra le quali: munire le unità delle dotazioni di sicurezza previste, di idoneo sistema di spegnimento del motore, attivabile a distanza, e controllare che non escano dal raggio d’azione dello stesso; prima di consegnare il mezzo, assicurarsi che tutte le persone a bordo abbiano indossato la cintura di salvataggio ed il conduttore abbia preso visione delle norme e regolamenti locali.

103 Disciplina della navigazione degli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari
E’ VIETATO utilizzare acquascooters senza le dotazioni previste per la navigazione entro un miglio dalla costa (la cintura di salvataggio deve essere indossata da tutte le persone a bordo). Gli acquascooters possono essere condotti solo da persone che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in possesso della patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 431/97;

104 Disciplina della navigazione degli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari
possono navigare esclusivamente in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli (calma di mare e vento) fermo l’obbligo di osservare le comuni regole di prudenza e quelle previste dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, adottando una condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.


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