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1 Antinfortunistica e prevenzione Amorati Simone 12 Novembre 2011.

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Presentazione sul tema: "1 Antinfortunistica e prevenzione Amorati Simone 12 Novembre 2011."— Transcript della presentazione:

1 1 Antinfortunistica e prevenzione Amorati Simone 12 Novembre 2011

2 2 Obiettivi del progetto Elementi di antinfortunistica e prevenzione dei rischi. Elementi di antinfortunistica e prevenzione dei rischi. Enti di vigilanza, verifica e diffusione. Enti di vigilanza, verifica e diffusione.

3 Infortuni e malattie La salute di una persona puo’ essere “rotta” da due fattori: - Infortuni: eventi improvvisi, traumatici che danneggiano la salute di una persona. - Malattie: alterazione prolungata della funzione di un organo o di tutto l’organismo.

4 I pericoli I pericoli che possono causare infortuni e malattie sono: - mezzi; - operatore; - tipo di lavoro; - ambiente.

5 Benessere del lavoratore Esso è garantito dal mantenimento dei valori delle caratteristiche ambientali nella fascia di comfort. - Umidità relativa: 30 ÷ 70 % - Velocità dell’aria: 0,1 ÷ 0,4 m/s - Illuminazione: 100 ÷ 1000 Lux - Rumore: 0 ÷ 45 dB - Vibrazioni: 0 ÷ 1 cicli/s - Temperatura: 17 ÷ 24 °C

6 L’ergonomia Essa studia il rapporto ottimale tra l’uomo, gli oggetti che utilizza e l’ambiente, con l’obiettivo di ricercare le condizioni che assicurano una migliore qualità della vita, sia nel lavoro sia nel quotidiano. Essa studia il rapporto ottimale tra l’uomo, gli oggetti che utilizza e l’ambiente, con l’obiettivo di ricercare le condizioni che assicurano una migliore qualità della vita, sia nel lavoro sia nel quotidiano.

7 Enti pubblici nazionali Si occupano della vigilanza, verifica e diffusione delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni. Esse sono: Si occupano della vigilanza, verifica e diffusione delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni. Esse sono: - pubblica sicurezza; - sindacato dei Lavoratori; - regione – provincia – comune; - ASL – INAIL; - CEI – UNI – CNR; - ISPESL; - vigili del fuoco; - ispettorato del lavoro; - ministero dell’industria.

8 8 Il Decreto Legislativo 81/2008 Esso istituisce il servizio di prevenzione e protezione, che si basa sulla nuova metodologia operativa della prevedibilità dei rischi, occupandosi di alcuni adempimenti: - adeguamento dei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro; - valutazione dei rischi; - DPI; - controllo salute lavoratori e misure igieniche; - manutenzione dispositivi di sicurezza; - formazione e informazione dei lavoratori; Questi adempimenti devono essere certificati in un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.

9 9 Figure professionali Responsabile del servizio di prevenzione: datore di lavoro, esterno o dipendente nominato; Responsabile del servizio di prevenzione: datore di lavoro, esterno o dipendente nominato; Medico competente: abilitato a svolgere la funzione; Medico competente: abilitato a svolgere la funzione; Rappresentante dei lavoratori: designato dai dipendenti; Rappresentante dei lavoratori: designato dai dipendenti;

10 10 Categorie di rischio 1° categoria: rischi ambientali (eliminabili) ; 1° categoria: rischi ambientali (eliminabili) ; 2° categoria: macchine e automatismi (eliminabili con ripari) ; 2° categoria: macchine e automatismi (eliminabili con ripari) ; 3° categoria: attività (eliminabili con DPI) ; 3° categoria: attività (eliminabili con DPI) ; 4° categoria: ignoti (intervento di un esperto) ; 4° categoria: ignoti (intervento di un esperto) ;

11 11 Dispositivi di protezione individuali Anche detti DPI, sono attrezzature indossate dal lavoratore per proteggersi dai rischi che non possono essere in alcun modo rimossi. Anche detti DPI, sono attrezzature indossate dal lavoratore per proteggersi dai rischi che non possono essere in alcun modo rimossi. I principali sono: caschi; guanti; scarpe di sicurezza; occhiali e maschere; cuffie; maschere e filtri; cinture e imbracature; tute e grembiuli.

12 12 Uso di videoterminali E’ un videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento impiegato. E`considerato un lavoratore al videoterminale chiunque ne lavori per 20 ore settimanali. E’ un videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento impiegato. E`considerato un lavoratore al videoterminale chiunque ne lavori per 20 ore settimanali. Secondo la legge, ogni 120 minuti di lavoro consecutivo, è obbligatoria una pausa di 15 minuti.


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