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Corso Formazione Professionale:

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Presentazione sul tema: "Corso Formazione Professionale:"— Transcript della presentazione:

1 Corso Formazione Professionale:
La Vigilanza Edilizia A cura del Dott. Biagio Palma Comandante Polizia Locale

2 Diritto di edificare La Costituzione italiana riconosce e tutela la proprietà privata (art. 42). Rientra nelle facoltà del proprietario anche il diritto ad edificare (ius aedificandi), il diritto cioè a realizzare sul suolo opere e strutture destinate ad usi vari. la proprietà immobiliare comprende in sé lo ius aedificandi. Ecco perché, riordinando la materia con il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) il legislatore ha ancora cambiato linguaggio, e ha sostituito la concessione con il permesso di costruire (alla francese: permis de costruire) implicando che lo ius aedificandi non è attribuito con l’atto amministrativo: esso inerisce al diritto di proprietà, ed è soltanto sottoposto ad una autorizzazione.

3 Diritto di edificare Il diritto ad edificare interferisce con altri diritti o altri beni sia pubblici che privati che meritano tutela adeguata (l’ambiente, il paesaggio, la salute, i diritti di terzi, ecc.). Sorge quindi la necessità di porre delle limitazioni all’attività edilizia in modo da conciliare i vari interessi.

4 Prima del Testo Unico Legge n° 1150/42: introduceva l’obbligo della licenza edilizia per costruire nei centri abitati e nelle zone di espansione; Legge n° 765/67: ampliamento delle restrizioni; Legge n° 10/77: introduceva l’obbligo della concessione edilizia onerosa, l’attuazione programmata del P.R.G.; Legge n° 457/78: introduce norme specifiche sull’edilizia residenziale, individua la tipologia dei lavori rientranti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo precisando il titolo abilitativo richiesto per ogni tipologia d’intervento; Legge n° 1150/42: introduceva l’obbligo della licenza edilizia per costruire nei centri abitati e nelle zone di espansione;

5 Prima del Testo Unico Legge n° 94/82: introduce l’autorizzazione gratuita per determinate opere e la qualificazione del silenzio assenso nel rilascio dell’autorizzazione; Legge n° 47/85: dettava norme in materia di controllo prevedendo misure contro l’abusivismo ed il condono per le opere antecedenti il 1°ottobre 83; Legge n° 724/94, art. 39 (finanziaria 95) e Legge n° 622/96: reintroduzione del condono edilizio per le opere realizzate prima del 31/12/93. Modifiche ed integrazioni alla L. 47/85.

6 DPR 380/01 T.U. Edilizia Con il D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 si approva il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Con l’emanazione del Testo Unico si procede a coordinare le norme preesistenti e farle confluire in un solo testo.

7 DPR 380/01 T.U. Edilizia Si compone di tre parti.
La prima parte riguarda la definizione degli interventi edilizi. Riunisce e coordina le norme sui titoli abilitativi, le norme in tema di agibilità ed abitabilità e la disciplina della vigilanza e delle sanzioni; La seconda parte riguarda le norme in materia di opere in c.a. e costruzioni in zone sismiche; La terza parte riguarda le norme abrogate e quelle non inserite nel T.U. che rimangono comunque vigenti.

8 Le modifiche al T.U. L. 22 maggio 2010, n. 73: ha ampliato le fattispecie di "attività edilizia libera“ e "totalmente libere" ed attività soggette a preventiva "comunicazione di inizio lavori"; L. 30 luglio 2010, n. 122: previsione, in luogo della D.I.A. un nuovo istituto: la "Segnalazione Certificata di inizio attività“ Legge 12 luglio 2011 n.106: (cd. decreto per lo sviluppo per il 2011: conferma che la S.C.I.A. sostituisce la D.I.A.;

9 Gli interventi edilizi definizioni
Art. 3 TU DPR 380/01 a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

10 Gli interventi edilizi definizioni
Art. 3 TU DPR 380/01 b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

11 Gli interventi edilizi definizioni
Art. 3 TU DPR 380/01 c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

12 Gli interventi edilizi definizioni
Art. 3 TU DPR 380/01 d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

13 Gli interventi edilizi definizioni
Art. 3 TU DPR 380/01 e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

14 Attività edilizia libera o a “comunicazione”
Attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione; la relativa disciplina è dettata dall'art 6, c.1, T. U. DPR 380/2001; riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

15 Comunicazione inizio lavori
Due tipi di comuncazione COMUNICAZIONE SEMPLICE SENZA PROGETTO COMUNICAZIONE QUALIFICATA CON PROGETTO riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

16 Titolo Abilitativo Sostanziale Titolo Abilitativo Formale
Titoli abilitativi T.U. Titolo Abilitativo Sostanziale Titolo Abilitativo Formale PERMESSO DI COSTRUIRE Atto tipico rilasciato dal dirigente dello specifico ufficio tecnico consente la realizzazione di opere edili o interventi diversi nella misura e limiti previsti dal medesimo atto amministrativo e dalla specifica normativa. CIL SCIA DIA Titolo abilitativo a tutti gli effetti e con lo stesso valore giuridico nei limiti imposti dalla legge anche se non è rilasciato dal dirigente incaricato.

17 Titoli abilitativi formali
TIPOLOGIA NORMATIVA Nulla osta; Autorizzazione; (solo in alcune regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino ) Permesso di costruire Concessione; (solo in alcune regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino ) AIA; (rilasciata dalla regione o provincia se delegata) Se previsto dagli strumenti urbanistici; Leggi regionali - Str. urban. TU DPR n° 380/2001; D.lgs nn° 387/03 – 28/11 È necessario attendere il rilascio dell’atto oppure il formarsi del silenzio assenso quando previsto.

18 Titoli abilitativi sostanziali da presentare allo Sportello Unico Edilizia
TIPOLOGIA NORMATIVA CIL; com. inizio attività semplice; CIL; com. inzio attività asseverata; SCIA; SCIA (SUPER); (Calabria Umbria); DIA (SUPER); DIA; PAS; Leggi regionali strumenti urbanistici; (man. ord. int. minori) DPR n° 380/01, art. 6; Leggi regionali, L. n° 122/10; DPR n° 380/2001, art. 22, 23, 37; Leggi regionali Str. urban.. DPR n° 380/01 – artt. 10, 22, 23, 44; Leggi regionali - Str. urban. - DPR n° 380/01, artt. 10, 22, 23, 44; D. Lgs. n°387/03, D.Lgs. n° 28/11, DPR 380/01, Leggi Regionali, Strum. Urbanistici. L’atto presentato con il timbro di ricevuta deve essere in cantiere a disposizione della vigilanza.

19 C. I. L. “semplice” La comunicazione di inizio lavori semplice consente di eseguire opere di: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

20 C.I.L. asseverata La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di: gli interventi di manutenzione straordinaria, ed opere interne, sempre che NON RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALI dell'edificio, non comportino AUMENTO del numero delle unità immobiliari e non implichino INCREMENTO dei parametri urbanistici; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; continua…… riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

21 C.I.L. asseverata La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di: i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

22 Comunicazione Inizio Lavori
Sanzioni: la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica (nel caso di interventi di manutenzione straordinaria) comportano la sanzione pecuniaria pari ad € 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (€86,00) se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

23 Permesso di costruire Attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 T.U. DPR 380/2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso); la relativa disciplina è dettata dagli articoli da 10 a 21 del T.U. DPR 380/2001;

24 Permesso di costruire “caratteristiche”
E’ un atto tipico: deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile dello Sportello Unica per l’Edilizia del Comune, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici, al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo (es. superficiario) (art. 11 e 13 T.U. DPR 380/2001); l'eventuale diniego, pertanto, deve essere motivato ed indicare le prescrizioni di legge, dello strumento urbanistico o del regolamento in contrasto con la relativa domanda.

25 Permesso di costruire “caratteristiche”
E' un atto trasferibile: il permesso è trasferibile, insieme ai successori ed aventi causa; esso peraltro non incide sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio (art. 11 T. U. DPR 380/2001); il permesso ha pertanto natura reale e non personale. Può essere trasferito insieme all'area. Necessita di un provvedimento di voltura che peraltro non da luogo ad un nuovo permesso (solo cambia di intestazione). Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi (art. 11, c.3, T.U. DPR 380/2001).

26 Permesso di costruire “onerosità”
Il permesso di costruire è atto oneroso (art. 11, c. 2, e art. 16 T.U. DPR 380/2001). Il suo rilascio è subordinato al versamento del contributo concessorio articolato in 2 quote : - una commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria da versarsi all'atto del rilascio del permesso di costruire; - una proporzionata al costo di costruzione (su parametri fissati dalle Regioni) da versarsi in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 60 gg. dalla ultimazione delle opere.

27 Permesso di costruire “onerosità”
Il contributo concessorio non è dovuto per: a) opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore; b) ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari; c) opere pubbliche; d) opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità.

28 Permesso di costruire “rilascio”
L'intero procedimento di rilascio può essere così ricostruito: a) la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e le specifiche relazioni tecniche previste per il caso di costruzione in zone sismiche, ecc. ecc..

29 Permesso di costruire “rilascio”
La domanda (in funzione del meccanismo del silenzio assenso introdotto dal D.L. 70/2011) dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica

30 Permesso di costruire “rilascio”
b) lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento; c) entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

31 Permesso di costruire “rilascio”
e) Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui sub c). Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. g) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

32 Permesso di costruire “rilascio”
e) Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui sub c). Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. g) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

33 Permesso di costruire “sanzioni”
………….chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni inerenti il procedimento di rilascio del permesso di costruire, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti cui è subordinato il rilascio del premesso stesso è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

34 Permesso di costruire “validità”
articolo 15 dpr 380 /2001, il permesso di costruire ha una validità di tre anni dall'inizio dei lavori, che devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del titolo. Entrambi i termini possono essere prorogati, con motivato provvedimento, a seguito del verificarsi di eventi estranei al titolare del permesso.

35 Permesso di costruire “sanzioni”
La violazione della disciplina urbanistico edilizia, relativamente agli interventi edilizi soggetti a PERMESSO, comporta sia SANZIONI AMMINISTRATIVE (ripristinatorie) sia SANZIONI PENALI (art. 44 T.U.)

36 La super DIA Attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (quali ad esempio gli interventi di cui all'art. 22, c.3, T.U. DPR 380/2001); la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett c, D. L. 70/2011;

37 La S.C.I.A. Attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-D.I.A.; la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. b e lett. c, D.L. 70/2011;

38 La S.C.I.A. “ambito applicativo”
A) ambito ex art. 22, c.1, T.U. DPR 380/2001 II ricorso alla S.C.I.A. è, innanzitutto, previsto per TUTTI gli interventi che: non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 T.U. - interventi soggetti al P. di C.; che non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 T.U. - interventi ad attività "libera”; che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

39 La S.C.I.A. “ambito applicativo”
sono soggetti a S.C.I.A., a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: interventi di restauro e risanamento conservativo; i mutamenti di destinazione d'uso "funzionale"; gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell’edificio (non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art, 6, c.2, del T.U. DPR 380/2001 (attività edilizia libera previa c.i.l.);

40 La S.C.I.A. “ambito applicativo”
B) ambito ex art. 22, c. 2, T. U. DPR 380/2001 Il ricorso alla S.C.I.A. è, inoltre, previsto per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

41 La S.C.I.A. “ambito applicativo”
C) ambito ex art. 137 T. U. DPR Sono pure soggetti a S.C.I.A. i seguenti interventi: realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici; realizzazione di parcheggi, ad uso esclusivo dei residenti, nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.

42 La S.C.I.A. “sanzioni” La mancata presentazione della S.C.I.A. non comporta l'applicazione di sanzioni penali.

43 La S.C.I.A. “sanzioni” La disciplina applicabile al riguardo è quella già prevista per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. dall’art. 37 T.U. DPR 380/2001, e ciò in forza del rinvio alle norme sull'attività di vigilanza urbanistico edilizia, sulle responsabilità e sulle sanzioni dettate dal T.U. DPR 380/2001 suddetto operato dall'art. 19, c. 6 bis, L. 241/1990.

44 La S.C.I.A. “sanzioni” Ne consegue che:
la realizzazione di interventi edilizi rientranti nell'ambito di applicazione della S.C.I.A. (in assenza o in difformità della S.C.I.A.) comporterà la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 516,00;

45 La S.C.I.A. “sanzioni” - quando le opere realizzate in assenza di S.C.I.A. consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in pristino a cure e spese del responsabile ed irrogherà una sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € ,00;

46 La S.C.I.A. “sanzioni” - qualora gli interventi sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nei centri storici (zone "A" dagli strumenti urbanistici) il responsabile dell'ufficio richiederà al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 516,00.

47 La S.C.I.A. “sananatoria” - ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso e il proprietario dell'immobile potranno ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 e non inferiore ad € 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio.

48 La S.C.I.A. “sananatoria” - la presentazione spontanea della S.C.I.A., effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporterà il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 516,00 (ferma restando la possibilità per il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare, entro i successivi 30 giorni, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa).

49 La Normativa Regionale
Legge Regione Campania 28 dicembre 2009, n° 19 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa. (piano casa); Legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n° 16 “Norme sul governo del territorio”; Legge Regione Campania 18 novembre 2004, n° 10 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”; continua….

50 La Normativa Regionale
Legge Regione Campania 10 dicembre 2003, n° 21 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”; Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n° 19. «Procedure per il rilascio del permesso per costruire e per l’esercizio degli interventi sostitutivi. Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività».

51 Titoli abilitativi Tipici/formali Atipici/sostanziali
Permesso di costruire; SuperDIA. SCIA; CIL; PAS (procedura abilitativa semplificata)

52 I CONTROLLI SULl’attivita’ edilizia

53 Attività della Polizia Locale
Prende notizia di ogni abuso edilizio, ne ricerca gli autori ed impedisce che vengano portati ad ulteriore conseguenza INFORMA Il Responsabile alla vigilanza edilizia che a sua volta informa il Presidente della Provincia, eventuali titolari di particolari vincoli e competenze e la Procura della Repubblica solo per gli illeciti edilizi soggetti al regime di permesso di costruire. L’omessa denuncia di reato è punita dagli artt. 361 e 363 del c.p.. L’obbligo delle comunicazioni non esiste: - quando il reato è perseguibile a querela; - quando non si è riusciti ad individuare gli elementi essenziali del fatto; - quando è ancora in corso la verifica della tipologia dell’abuso.

54 In caso di resistenza all’accesso, la PG può accedervi con la forza.
Accesso al cantiere Per cantieri complessi, prima di effettuare l’accesso è opportuno avere l’ausilio di un tecnico. In caso di resistenza all’accesso, la PG può accedervi con la forza. Se il cantiere è una privata dimora si dovrà richiedere l’autorizzazione all’accesso al PM.

55 Controllo esterno Verifica occupazione spazio pubblico e pagamento diritti di occupazione e pubblicità Controllo dell’esposizione del cartello e dello stato della recinzione di cantiere

56 Cartello di cantiere Deve essere previsto dal regolamento edilizio e deve riportare:  tipologia dell’intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori; generalità del progettista architettonico; generalità del progettista strutturale; generalità del direttore dei lavori; generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori; generalità del responsabile della sicurezza; generalità del progettista e D.L. impianto elettrico; generalità del progettista e D.L. impianto meccanico.

57 Nel cantiere Chiedere di esibire i disegni tecnici; il permesso di costruire o DIA con il progetto per il contenimento energetico di cui alla legge n. 10/91. Se i disegni, la DIA o il permesso di costruire non sono in cantiere procedere alla contestazione della violazione al Reg. Edilizio. Chiedere, al responsabile della sicurezza nel cantiere, il piano di sicurezza e la documentazione relativa ai macchinari, ai mezzi individuali, all’impianto elettrico ed al ponteggio, verificare le opere provvisionali inerenti scavi o a copertura di percorsi obbligatori; verbalizzare le presunte inosservanze da segnalare all’ ASL di zona.

58 Controllo dei lavori Effettuare il rilievo fotografico delle opere abusive; se soggette a permesso di costruire diffidare di proseguire i lavori. redigere eventuale verbale di sopralluogo. Si possono riscontrare: regolarità delle opere; l’assenza di permesso di costruire o DIA; totale difformità; variazioni essenziali; parziale difformità; varianti in corso d’opera.

59 Adempimenti Se si tratta di opere soggette a SCIA/CIL si informa solo il Responsabile alla vigilanza urbanistico-edilizia Se sono opere soggette a permesso di costruire si notizia il responsabile alla vigilanza edilizia, il Presidente Provincia e la Procura Repubblica Qualunque sia l’esito dell’ispezione si redige il verbale rilasciandone copia al responsabile di cantiere o altro soggetto responsabile.

60 Attività della Procura della Repubblica
PUBBLICO MINISTERO Chiede al GIP l’eventuale proroga del termine di indagine Chiede l’archiviazione al GIP perché: reato estinto per avvenuta sanatoria; reato infondato; reato prescritto. Per le violazioni di cui all’art. 44 del DPR 380/2001, lettera b), la prescrizione opera dopo 3 anni; mentre per le violazioni di cui alla lettera a) la prescrizione opera dopo 18 mesi. Chiede al GIP il rinvio a giudizio.

61 Attività dell’Autorità Giudiziaria
GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI Concede la proroga di indagine, ordina la riapertura delle indagini oppure accoglie la richiesta di archiviazione. Accoglie le richieste del PM rinviando a giudizio i responsabili dell’abuso edilizio. Con il consenso del PM possono chiedere il patteggiamento o il giudizio immediato. Possono comminare sanzioni, nel massimo delle pene, con ammenda fino a € ed arresto fino a 2 anni.

62 Infrazioni in materia edilizia
Nell’attività edilizia le violazioni alle leggi o strumenti urbanistici che disciplinano la materia, possono essere di carattere amministrativo e di carattere penale. Nel primo caso l’infrazione comporta come sanzione, il pagamento di una somma di denaro (detta pecuniaria), mentre nel secondo (contravvenzione), la pena prevista dal codice è quella dell’ammenda e dell’arresto. riguarda i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

63 Individuazione delle violazioni NATURA DEGLI ATTI
ILLECITO AMMINISTRATIVO ILLECITO PENALE Violazione di una legge o di un regolamento che comporta come sanzione solo il pagamento di una somma di denaro. Autorità amministrativa competente: Dirigente incaricato Violazione alla legge penale. Il reato si classifica in delitti e contravvenzioni. Autorità competente per i reati edilizi: Procuratore della Repubblica

64 Individuazione delle violazioni
L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi la cui realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: SCIA, CIL, e PAS, costituisce illecito civile e quindi riveste carattere amministrativo. L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi la cui realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: Permesso a costruire, DIA e AIA, costituisce reato e quindi riveste carattere penale. Aspetti amministrativi Aspetti penali

65 Atti di polizia amministrativa - giudiziaria
ILLECITO AMMIN.TIVO ILLECITO PENALE Relazione al dirigente (sportello unico, ufficio tecnico edilizia privata). Notizia di Reato al Procuratore della Repubblica. Rapporto al Dirigente, alla Regione.

66 E AMM.VO RIPRISTINATORIO
Tipologia lavori edili LAVORI LIBERI CONTROLLO AMM.TIVO CONTROLLO PENALE E AMM.VO RIPRISTINATORIO Manutenzione ordinaria ed altri (art. 6 TU) VIGILANZA: (nessun intervento) ( Art. 6 TU) (Salvo reg.to edilizio) Titoli: (SCIA – CIL - PAS) e DIA normale, autorizzazione In caso d’abuso: ILLECITO AMMINISTRATIVO VIGILANZA (Polizia Amm./Giudiziaria): - RELAZIONE - Al Dirigente incaricato Titoli: Permesso di costruire DIA e AIA In caso d’abuso: REATO Polizia Giudiziaria: - NOTIZIA DI REATO al P.M. - Rapporto d’abuso edilizio: - Al dirigente incaricato - Alla Regione

67 Attività edilizia libera
Nulla osta: per manutenzione ordinaria; Riparazioni e rinnovamento delle finiture; lavori tesi a mantenere in efficienza gli impianti e altri interventi previsti dall’art. 6 TU.

68 A controllo solo amministrativo
Opere ed interventi realizzabili con: SCIA, CIL e PAS. Interventi che NON possono portare modifiche: della superficie utile; della volumetria; della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della localizzazione; dell’aumento del numero delle unità immobiliari. In caso di abuso comportano il pagamento di una sanzione pecuniaria.

69 A controllo penale e ripristinatorio
Opere e interventi realizzabili con: Permesso a costruire, SperDIA, AIA. Che possono portare modifiche: della superficie utile; della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della localizzazione; dell’aumento del numero delle unità immobiliari. In caso di abuso costituiscono REATO EDILIZIO (art. 44 T.U.) Sono subordinati a Permesso di costruire gli interventi: Di ristrutturazione urbanistica;

70 Costruzioni in aree sismiche
Tutti i 551 comuni della Campania sono stati classificati sismici di: I^ ctg. (23%) - alto rischio II^ ctg. (65%) - medio rischio III^ ctg. (12%) - basso rischio L’ultima classificazione è stata approvata con Deliberazione di Giunta regionale n del 7/11/02 COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA In zona sismica tutte le opere e i lavori a farsi presuppongono il rilascio del provvedimento di Autorizzazione/deposito sismico da parte della Regione – Uffici del Genio Civile.

71 Costruzioni in aree sismiche norme di riferimento
TITOLI ABILITATIVI Artt. da 83 a 106 T.U. D.P.R. 380/01. Ordinanza PCM n° 3724/ 03. Legge Regione Campania n° 19/09. Esclusi “lavori minori” elenco approvato con d.d. n° 65/10. BURC n° 55/10. AUTORIZZAZIONE SISMICA è necessaria per i titoli abilitativi; Permesso di costruire e superDIA. DEPOSITO DEL PROGETTO: è indispensabile per la presentazione del titolo abilitativo CIL qualificata e SCIA.

72 Costruzioni in aree sismiche Titolo abilitativo
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Nessun adempimento sismico, in tutte le zone, salvo la dichiarazione che le opere rispettano la disciplina antisismica.

73 Costruzioni in aree sismiche Titolo abilitativo
C.I.L. SEMPLICE Nessun adempimento sismico, in tutte le zone, salvo la dichiarazione che le opere rispettano la disciplina antisismica.

74 Costruzioni in aree sismiche Titolo abilitativo
C.I.L. QUALIFICATA Deposito del progetto nelle zone 1, 2 e 3. Nella zona 4 solo la dichiarazione del progettista che le opere rispettano la disciplina sismica.

75 Costruzioni in aree sismiche Titolo abilitativo
Segnalazione Certificata Inizio Attività Deposito del progetto nelle zone 1, 2 e 3. Nella zona 4 solo la dichiarazione del progettista che le opere rispettano la disciplina sismica.

76 Costruzioni in aree sismiche Titolo abilitativo
PERMESSO DI COSTRUIRE Autorizzazione sismica nelle zone 1, 2 e 3. Nella zona 4 il deposito del progetto.

77 I SOGGETTI PROTAGONISTI DEL CONTROLLO EDILIZIO

78 I protagonisti del controllo edilizio
DIRIGENTI/RESPONSABILI DELL’UFFICIO TECNICO - SPORTELLO UNICO EDILIZIA Sono i titolari della vigilanza edilizia: Adottano i provvedimenti sanzionatori amministrativi; Rilasciano i titoli abilitativi; Con delega, rilasciano autorizzazioni particolari (sismica, ambientale, ecc.)

79 I protagonisti del controllo edilizio
POLIZIA GIUDIZIARIA Ha il compito della vigilanza per l’accertamento degli abusi edilizi della ricerca delle fonti di prova e quant’altro necessario per sostenere l’accusa.

80 I protagonisti del controllo edilizio
SINDACO Nomina i dirigenti responsabili e ne controlla l’attività; Emana le ordinanze contingibili ed urgenti; Non ha potere di emanare i provvedimenti sanzionatori; Nei comuni con meno di 5000 abitanti può essere titolare della vigilanza edilizia.

81 I protagonisti del controllo edilizio
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Titolare dell’azione penale, per la ricerca delle fonti di prova si serve della p.g.; Richiede l’archiviazione – formula l’imputazione; Autorizza la citazione a giudizio; Rappresenta l’accusa davanti al giudice del dibattimento; Si attiva per il sequestro del cantiere o la sua convalida, ecc..

82 Il sistema sanzionatorio
titolo abilitativo norma violata sanzione Permesso di costruire. SuperDIA facoltativa. SCIA, CIL. Com. notizia reato al P.M. Rapporto a: Dirigente, Regione, Com. Montana. Relazione al Dirigente. Reato edilizio:art.44 DPR n° 380/01. Abuso amministrativo: art. 37 DPR n° 380/01.

83 Le competenze della Polizia Locale in materia edilizia
L’operatore di Polizia Locale riveste una duplice qualifica: Organo di polizia amministrativa e quindi strumento di vigilanza del Comune avente l’obbligo di riferire al dirigente qualsivoglia inosservanza alla normativa edilizia; Organo di polizia giudiziaria alle dipendenza del Pubblico Ministero.

84 Abuso edilizio Ipotesi di percorso operativo

85 Abuso edilizio Ipotesi di percorso operativo

86 Grazie per l’attenzione
Dott. Ten. Biagio Palma Comandante Polizia Locale

87 Polizia Giudiziaria Reati Edilizi

88 Il reato edilizio, è una contravvenzione essendo punito con l’arresto sino a 2 anni e con l’ammenda
Ai sensi dell’art. 157 c. 1) numero 5 si prescrive in tre anni È reato personale e non societario

89 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche
Leggi dello Stato DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche

90 Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109) 3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

91 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

92 Sanzioni Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

93 Art. 44 (L) - Sanzioni penali (Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'articolo 32, comma 47, legge n. 326 del 2003) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da a euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

94 c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15. 493 a 51
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da a euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

95 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

96 Beni Ambientali ed Architettonici
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

97 Parte seconda – Beni culturali
Art. 10. Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:

98 a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

99 Parte terza – Beni paesaggistici
Art Beni paesaggistici 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree indicate all’articolo 142; c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. (lettera così modificata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 157 del 2006)

100 Sanzioni relative alla Parte seconda
Art Violazioni in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. Sanzioni relative alla Parte terza Art Violazione in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

101 Sanzioni penali relative alla Parte seconda
Art Opere illecite 1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro , 50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10; b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.

102 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.

103 Art. 180. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice penale.

104 Sanzioni penali relative alla Parte terza
Art Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (ora articolo 44 del d.P.R. n. 380 del n.d.r.) 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; (lettera così modificata dall'articolo 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)

105 Aspetti generali dell’Operatore di Polizia Locale
Operatori di Polizia Amministrativa Operatori di Polizia Giudiziaria - art. 57 c.2 lett b) cpp – L’operatore di PL quando interverrà come operatore di Polizia Amministrativa, risponderà al Sindaco al quale trasmetterà notizia di ogni eventuale illecito amministrativo commesso sul cantiere L’operatore di PL quando interverrà come operatore di Polizia Giudiziaria, risponderà esclusivamente al PM, al GIP, al GUP, al Giudice Dibattimentale che avranno disposto le indagini delegate, osservando il segreto investigativo anche nei confronti del Sindaco e del proprio Comandante se specificamente delegati artt.201 e 329 cpp

106 Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria) –
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

107 Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria –
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

108 Norme attuazione cpp art
Norme attuazione cpp art. 113 Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria. Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 2. Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. omissis

109 Per le opere in c.a. Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità 1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L (51 euro) a 1 milione (516 euro). 2.Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

110 Art. 340 c.p. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita‘
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita', e' punito con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni Art. 337 c.p. resistenza a pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (d.lgvo 288/44 ritiene non applicabile l’art. in questione se il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni)


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