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Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

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Presentazione sul tema: "Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole"— Transcript della presentazione:

1 Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Rischio chimico nelle attività di pulizia M2 FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX D.Lgs. 81/08 (art. 37) E ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/2011

2 RISCHIO CHIMICO: NORMATIVA
D.Lgs. 81/08 Titolo IX – Sostanze pericolose Capo I – Protezione da agenti chimici SiRVeSS

3 MODALITÀ D’AZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
in modo improvviso e brutale incidente/infortunio: incendio, esplosione, ustione, intossicazione, asfissia, ecc. dopo un certo tempo di esposizione malattia: dell’apparato respiratorio (asma, rinite), di malattie della pelle e delle mucose (irritazioni, ulcerazioni, eczemi, ecc.), di malattie del sistema nervoso (mal di testa, tremori, turbe psichiche, ecc.), dei tumori (delle vie aeree e digerenti, ecc.). SiRVeSS

4 VIE DI ASSORBIMENTO DELLE SOSTANZE TOSSICHE
INALAZIONE I polmoni hanno una superficie alveolare di circa 100 mq e sono la via di penetrazione più importante CONTATTO La pelle di un individuo di statura media ha una superficie di circa 1,8 mq ed è un’ottima barriera se è integra INGESTIONE L’apparato digerente normalmente non ha molta importanza nell’ambiente di lavoro, salvo nel caso di comportamenti errati SiRVeSS

5 ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Direttiva CEE/CEEA/CE n. 548 del 1967 Chi immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi: deve apporre sul loro contenitore un’etichetta che informi l’utilizzatore dei rischi per l’uomo e l’ambiente; ha l’obbligo di fornire agli utilizzatori anche la scheda dei dati di sicurezza, per consentire i provvedimenti necessari per la tutela della salute e della sicurezza. D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997 Recepimento Direttiva 92/32/CE, settima modifica, riguardante la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003 Recepimento Direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi SiRVeSS

6 ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Regolamento CE n. 1272/2008 denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging) entrato in vigore nell’Unione Europea il 20/01/2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele a partire dal 01/06/2015, al termine di un periodo di transizione. Il Regolamento CLP ha già subito due aggiornamenti “ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico” (Regolamenti n. 790/2009 e n. 286/2011). Complessivamente i tre documenti (testo originale + aggiorna-menti) comprendono 1903 pagine SiRVeSS

7 Etichettatura ed Imballaggio
SOSTANZE 1/12/10 – 1/12/12 1/12/12 – 1/06/15 Oltre 1/06/15 Classificazione Vecchia classificazione + CLP CLP Etichettatura ed Imballaggio CLP (può coesistere con la precedente indicazione) MISCELE Fino al 1/06/15 1/06/15 – 1/06/17 Oltre 1/06/17 Vecchia classificazione (CLP facoltativo) Vecchia classificazione o CLP (a scelta) CLP (piò coesistere con la precedente indicazione) SiRVeSS

8 ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Il Regolamento CLP consente l’applicazione all’interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche denominato GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall’ONU. Il sistema GHS assicura che le informazioni su tossicità e pericoli associati ai prodotti chimici siano le stesse in tutto il mondo, Allo scopo di facilitare l’adozione nei diversi Paesi è stato introdotto il concetto di building block approach che consente l’adozione anche parziale delle categorie di pericolo: l’armonizzazione è intesa come adozione di elementi uguali per tutti, anche se non vengono trasposti nella totalità (grado di implementazione del GHS può variare da Paese a Paese). SiRVeSS

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10 COSA CAMBIA CON IL CLP ? SiRVeSS

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12 Alcune definizioni (GHS/CLP)
classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. SiRVeSS

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14 Pittogrammi di pericolo (GHS/CLP)
Ciascun pittogramma si applica a più pericoli, in generale secondo una combinazione: classe + categoria di pericolo Per esempio il pittogramma in basso a destra indica sostanze: - sensibilizzanti - mutagene - cancerogene - tossiche per la riproduzione - tossiche per organi bersaglio - tossiche in caso di aspirazione SiRVeSS

15 La normativa precedente prevedeva dieci pittogrammi di pericolo, in corrispondenza alle classi/categorie di pericolo considerate SiRVeSS

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21 Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2
Esempi di indicazioni di pericolo per alcuni casi di pericoli per la salute: Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2 H300 Letale se ingerito Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3 H301Tossico se ingerito Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4 H302 Nocivo se ingerito Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2 H310 Letale per contatto con la pelle Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 3 H311 Tossico per contatto con la pelle Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C H314 Provoca gravi ustioni cutanee e oculari Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 H315 Provoca irritazione cutanea Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea Fonte: Reg. 2008/1272 SiRVeSS

22 Alcuni esempi di consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P235 Conservare in luogo fresco. P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. In generale un determinato consiglio di prudenza si applica a più di una classe e/o categorie di pericolo. Per esempio, il consiglio P202 si applica a - Esplosivi - Mutageni - Cancerogeni - Tossici per la riproduzione Fonte: Reg. 2008/1272 SiRVeSS

23 Agenti chimici cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
Questi agenti sono ora compresi in tre frasi di rischio per la salute a loro volta suddivise in tre categorie SiRVeSS

24 Agenti chimici cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
Con Circolare Ministeriale del 30/06/2011 si è chiarito che sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per cui la valutazione dell’esposizione abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante le sostanze e le miscele cancerogene e/o mutagene delle categorie 1A e 1B che corrisponde alle precedenti categorie 1 e 2 (ex R45, 46 e 49). Nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni andranno quindi inseriti solo gli esposti a queste categorie cioè quelli contraddistinti dalle indicazioni H340 e H350. SiRVeSS

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27 A CHI E A COSA SERVE LA S.T.D.S.
Permette al DdL dell’azienda utilizzatrice del prodotto, come prevede il D.Lgs. 81/08, di: effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi aziendali (art. 223) individuare le misure preventive tecniche, organizzative e procedurali (artt. 224 e 225) informare e formare il personale sui rischi e su una corretta e sicura utilizzazione dei prodotti chimici (art. 227) elaborare le istruzioni e le procedure, correnti e di emergenza,che egli deve stabilire per ogni posto di lavoro dove un dipendente utilizza dei prodotti chimici pericolosi (art. 226 e D.M. 10/3/98) SiRVeSS

28 INDICAZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA (DIRETTIVA CEE 91/155)
ELEMENTI IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI INDICAZIONE DEI PERICOLI MISURE DI PRONTO SOCCORSO MISURE ANTINCENDIO MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE STABILITÀ E REATTIVITÀ INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE INFORMAZIONI ECOLOGICHE CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO INFORMAZIONI SUL TRASPORTO INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE ALTRE INFORMAZIONI SiRVeSS

29 Valutazione del rischio e adempimenti
Elenco prodotti chimici utilizzati Schede di sicurezza aggiornate e individuazione sostanze pericolose E’ POSSIBILE SOSTITUIRE LE SOSTANZE PERICOLOSE? Raccolta dati ed analisi della modalità di utilizzo (preparazione, trasporto, stoccaggio, gestione rifiuti) Valutazione del rischio (agente chimico, quantità, modalità e frequenza d’utilizzo…) Misure di prevenzione e protezione Formazione ed Informazione Dispositivi di protezione individuali Elaborazione di procedure di emergenza SiRVeSS


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