La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015."— Transcript della presentazione:

1 Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015

2 Controllo giudiziario s.p.a. l La legge prevede un procedimento che consente il controllo dell’autorità giudiziaria sulla società nel caso si verifichino comportamenti particolarmente gravi, identificati come “gravi irregolarità”. Si tratta del procedimento previsto dall’art. 2409 c.c.. l Presupposto: deve esservi il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

3 Legittimati l soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale; l collegio sindacale (o il comitato per il controllo della gestione o il consiglio di sorveglianza), l nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, anche il pubblico ministero; Nel primo caso le spese sono sostenute dai soci, negli altri due dalla società.

4 Procedimento (1) l Avvio: denunzia al tribunale con ricorso notificato alla società. l 1 fase: il tribunale sente in camera di consiglio amministratori e sindaci. l 2 fase: il tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. L’ispezione non viene ordinata se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

5 Procedimento (2) l 3 fase: se dall’ispezione risultano confermati i sospetti denunziati o se nonostante la sostituzione degli amministratori le irregolarità non risultano eliminate, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

6 Procedimento (3) l 4 fase: nei casi più gravi il tribunale può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

7 Applicabilità a s.r.l. e coop l Il ricorso al procedimento ex articolo 2409 è precluso nelle s.r.l. improcedibile se l’autorità amministrativa di vigilanza ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario. l Esso è invece possibile nelle coop. Ma il ricorso è improcedibile se l’autorità amministrativa di vigilanza ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario.

8 Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it


Scaricare ppt "Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015."

Presentazioni simili


Annunci Google