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25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 1 Tutela giudiziaria -civile e penale- in materia di titoli di proprietà industriale.

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1 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 1 Tutela giudiziaria -civile e penale- in materia di titoli di proprietà industriale

2 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 2 Intento del legislatore comunitario e nazionale Reprimere con sempre maggiore decisione e fermezza il fenomeno della contraffazione e della pirateria. Come? Mettendo a disposizione dei soggetti lesi e dei giudici strumenti processuali più incisivi ed efficienti.

3 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 3 Interventi del legislatore italiano Il legislatore italiano, dal 2003 ad oggi, è intervenuto sul piano sostanziale e su quello processuale per rendere l’impianto legislativo più rapido, efficiente e vicino ai bisogni dell’impresa che protegge i propri diritti di P.I. (quindi non di ogni impresa, ma dell’impresa che innova e protegge le proprie innovazioni).

4 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 4 Legge 12.12.2002 n.273 Sono state dapprima concepite le 12 sezioni specializzate che hanno competenza non solo su marchi, brevetti, modelli, nuove varietà vegetali e diritto d’autore, ma anche per le indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e segni distintivi diversi dai marchi (es. domain names).

5 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 5 Legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria 2004) Ha introdotto misure urgenti per la tutela dell’indicazione di provenienza “Made in Italy” istituendo un controllo più severo alle dogane e prevedendo che l’importazione e l’esportazione e/o la commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni di provenienza costituisce reato punibile ai sensi dell’art.517 del codice penale.

6 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 6 D.Lgs. 10.2.2005 n.30 (C.P.I.) E’ stato varato il Codice della Proprietà Industriale che riunifica e coordina in un unico testo la normativa relativa ai marchi, ai brevetti, ai modelli e alle informazioni riservate (non il diritto d’autore che continua ad essere regolato dalla L.633 del 1941 varie volte modificata nel corso degli anni).

7 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 7 D.Lgs. n.140/2006 Nel 2006 è stata recepita anche in Italia la cd. “direttiva enforcement”. Tale normativa di derivazione comunitaria incide sia sulla legge sul diritto d’autore (LdA) che sul Codice della Proprietà Industriale (CPI)

8 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 8 Segue: D.Lgs. 140/06 Il legislatore, con 21 articoli all’insegna della lotta alla contraffazione a alla pirateria (entrati in vigore il 22.4.2006), ha inteso conferire più intensi poteri ai magistrati e alle parti offese/danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno della contraffazione.

9 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 9 POTERI INQUISITORI Art.121 comma 2-bis CPI Art.156-bis LdA In caso di violazione commessa “su scala commerciale mediante atti di pirateria” autorizza il giudice -se richiesto dalla parte che subisce l’atto di pirateria- a disporre l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte”.

10 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 10 Segue: artt. 121 comma 2 bis CPI e 156 bis LdA Le norme introdotte prevedono la possibilità di chiedere l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale. Questo solo quando la violazione sia commessa su scala commerciale con atti di pirateria (a differenza della discovery che può sempre essere chiesta se gli indizi forniti sono seri) Quindi quando le violazioni risultano commesse dolosamente in modo sistematico (art.144 CPI)

11 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 11 POTERI INQUISITORI Art.121-bis CPI - Art.156-ter LdA Autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari sia in quelli di merito volti ad accertare la contraffazione, ad ordinare che -mediante interrogatorio- vengano fornite informazioni “sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi”. Possono subire l’interrogatorio non solo l’autore della violazione ma anche chi sia stato trovato in possesso delle merci su scala commerciale e chi sia stato sorpreso ad utilizzare servizi oggetto di violazione sempre su scala commerciale

12 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 12 POTERI INQUISITORI Segue: art.121-bis CPI e art.156-ter LdA Tali informazioni possono comprendere: il nome e l’indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, e di altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi. Si tratta di una disposizione che consente al giudice di raccogliere, mediante interrogatorio, tutte le informazioni necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni e la portata del fenomeno contraffattorio per consentire al soggetto leso di estendere l’azione a terzi, oppure intentarne una nuova o chiedere la tutela in sede penale.

13 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 13 POTERI INQUISITORI Art.127, comma 1-bis CPI Art.171-octies LdA A rafforzare ulteriormente i poteri istruttori del magistrato delle sezioni specializzate è intervenuto l’espresso richiamo all’art.372 del codice penale con pene ridotte della metà (chiunque deponendo come testimone innanzi all’A.G. afferma il falso o nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni [quindi da 1 a 3 anni]).

14 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 14 ART.131 CPI Il nuovo art.131 CPI specifica l’inibitoria cautelare sia con riferimento al divieto della prosecuzione o della ripetizione delle violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente. La norma è stata integrata con la previsione dell’ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione purché l’ordine valga nei confronti di chi sia proprietario delle stesse o ne abbia la disponibilità.

15 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 15 POTERI SANZIONATORI Art.124 CPI (Misure correttive e sanzioni civili) Sulla base di tale norma la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può disporre:

16 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 16 POTERI SANZIONATORI a) l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione; b) il ritiro dal commercio e la distruzione delle cose costituenti violazione a spese dell’autore della violazione; c) il ritiro temporaneo dal commercio se il giudice accerta che le cose costituenti violazione sono suscettibili di un uso legittimo, previa adeguata modifica

17 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 17 POTERI SANZIONATORI Art.124 CPI. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio : possono essere emessi non solo nei confronti del proprietario ma anche di chi abbia comunque la disponibilità dei beni; possono inoltre essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. Quindi, in base alla norma, mentre l’intermediario può essere colpito dalla sentenza solo se parte del processo, coloro che hanno la disponibilità del bene possono essere invece colpiti anche se non convenuti nel giudizio.

18 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 18 RISARCIMENTO del DANNO Art.125 CPI – Art.158 LdA La nuova norma considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente alla reintegrazione del patrimonio del soggetto leso e a quello dell’arricchimento senza causa

19 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 19 RISARCIMENTO del DANNO L’art.125 comma 1 CPI richiama le disposizioni del codice civile concernenti la determinazione del danno risarcibile e le sue voci del danno emergente e del lucro cessante con una disposizione che richiama anche i benefici realizzati dall’autore della violazione, ma unicamente come elemento sintomatico del mancato guadagno.

20 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 20 RISARCIMENTO del DANNO L’Art. 125 CPI autorizza anche la monetizzazione del danno morale e del pregiudizio non economico. L’art.125 comma 3 CPI stabilendo che In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, sancisce una forma di risarcimento del danno nelle ipotesi in cui danno il soggetto leso non abbia subito danno dimostrabile.

21 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 21 CRITERI DI QUANTIFICAZIONE del DANNO Danno emergente (perdita o necessitata erogazione di somme di danaro a causa della contraffazione) Costi sostenuti per acquisire la prova della contraffazione, attività promozionali per neutralizzare l’illecito, annacquamento della posizione di monopolio, diminuzione del prezzo operata a causa della presenza di un concorrente

22 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 22 Segue: criteri di quantificazione Lucro cessante (ricostruzione del pregiudizio patito dalla vittima della contraffazione: mancata acquisizione di valori economici nel patrimonio del danneggiato) 3 criteri: decremento del fatturato, utile del contraffattore, giusto prezzo del consenso (royalty)

23 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 23 Segue. Criteri di quantificazione Danno morale. Due diversi aspetti: pretium doloris connesso alla configurabilità di un reato Danno all’immagine più di frequente riconosciuto alla vittima della contraffazione

24 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 24 Retroversione degli utili Può essere chiesta in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui gli utili del contraffattore eccedono tale risarcimento. La problematica in ordine alla norma dell’art.125 3° co CPI è legata all’individuazione dei presupposti in presenza dei quali accogliere la domanda

25 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 25 Segue: art.125 3° comma CPI La norma è “sospettata” di incostituzionalità in quanto prevede che la vittima della contraffazione abbia diritto in ogni caso (quindi anche in assenza di nesso di causalità tra la contraffazione e gli utili del contraffattore) ai profitti del contraffattore.

26 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 26 Segue: art.125 3° co CPI La norma sfugge alla logica tipica dell’istituto risarcitorio e si pone sulla scia delle norme volute dal legislatore per inasprire la lotta alla fenomeno della contraffazione

27 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 27 RISARCIMENTO del DANNO Art.144-bis CPI – Art.162-ter LdA (sequestro conservativo) In base a questa norma il soggetto leso che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, può ottenere un provvedimento di sequestro dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione ai sensi dell’art.671 c.p.c.

28 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 28 RISARCIMENTO del DANNO Segue: art.144-bis CPI Tale sequestro può riguardare anche il blocco dei conti correnti bancari e di altri beni del presunto autore della violazione sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’A.G. può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni

29 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 29 RISARCIMENTO del DANNO Allo scopo di consentire la migliore esecuzione del sequestro l’A.G. può acquisire direttamente (quindi anche senza istanza della parte lesa) la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del preteso contraffattore.

30 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 30 DDL 1195 A approvato dal Senato il 14.05.2009 Si tratta di un disegno di legge ancora in corso di esame con il quale il legislatore, nel tentativo di costituire un deterrente al fenomeno della contraffazione, rafforza la tutela penale dei titoli di proprietà industriale

31 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 31 Novità che saranno apportate al codice penale Il DDL 1195 prevede alcune modifiche agli artt. 473 e 474 CP oltre all’introduzione degli artt. 474-bis, ter e quater e 517-ter, quater quinquies. Queste norme introducono pesanti sanzioni penali (fino a 4 anni di reclusione e in caso di circostanze aggravanti fino a 6)

32 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 32 Segue: Deriva Penalistica Le norme penali finora si applicavano in caso di falsificazione materiale del titolo di proprietà industriale (quindi del documento cartaceo),mentre ne viene prevista l’applicazione per la semplice violazione in sé del titolo di P.I. Si crea, in questo modo, una sorta di sovrapposizione di competenza cone le Sezioni Specializzate

33 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 33 Tutela penale fin dal deposito della domanda La fattispecie penale sarebbe ipotizzabile, secondo il testo approvato dal Senato, fin dal momento del deposito della domanda, di cui nessuno conosce l’effettiva validità. Quindi mentre da un lato si creano giudici civili specializzati in questa materia, dall’altro si attribuisce a giudici non specializzati e notoriamente oberati di lavoro, una competenza sovrapposta a quella dei giudici specializzati

34 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 34 Rischi connessi alla deriva penalistica nella tutela dei DPI Le norme hanno ovviamente lo scopo di punire le cd. multinazionali del falso, le quali però non si fermeranno certo perché vi è una nuova ipotesi di reato, così l’inasprimento delle norme finirà per colpire imprenditori ignari dell’esistenza di un brevetto (o anche solo di una domanda di brevetto)

35 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 35 Rimedi da adottare da parte degli imprenditori Gli imprese italiane dovranno attrezzarsi di conseguenza e quindi non solo depositare sistematicamente i propri brevetti, marchi e design industriali ma anche verificare i depositi dei concorrenti attraverso specifiche ricerche di novità e verifiche di interferenza

36 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 36 Legge n.69 del 18.6.2009 pubblicata in G.U. il 19.6.2009 entra in vigore il 4.7.2009 La novella introduce modifiche su tutto il corpo del codice di rito che si propongono di ridurre drasticamente i tempi del processo. La riforma si applica anche alla materia della proprietà industriale, laddove il CPI non preveda diversamente

37 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 37 Principali innovazioni in relazione alla processo industrialistico Valorizzazione del principio di lealtà processuale: sanzioni irrogabili d’ufficio alla parte che con il proprio comportamento ha determinato un allungamento dei tempi del processo. Nel caso la parte, ancorché vittoriosa ma per un importo non superiore alla proposta, abbia rifiutato una proposta transattiva, sarà condannata alle spese di lite maturate dopo la proposta

38 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 38 Segue. Innovazioni al c.p.c. Semplificazione delle decisione della causa: il giudice potrà porre a fondamento della decisione anche fatti non specificamente contestati dalla parte. Chi si difende dovrà contestare in modo espresso e specifico le affermazioni di chi agisce. La redazione della sentenza sarà concisa e potrà richiamarsi a precedenti conformi

39 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 39 Segue: innovazioni al c.p.c. Se c’è l’accordo delle parti il giudice può autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale scritta Il giudice dovrà fissare un calendario del processo al fine di poter prestabilire la durata del processo. Il CTU dovrà depositare la perizia dopo averla sottoposta alle parti e aver commentato le rispettive osservazioni. Viene previsto un filtro per i ricorsi in cassazione

40 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 40 CONCLUSIONI L’impronta data dal legislatore italiano è dunque netta e si traduce in un sensibile rafforzamento della lotta alla contraffazione sul territorio nazionale, nella più rigorosa osservanza degli standard comunitari stabiliti per la tutela della proprietà intellettuale.

41 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 41 CONCLUSIONI Le riforme (dal decreto sull’enforcement alla riforma del codice penale) contengono norme che possono condurre anche alla completa paralisi delle imprese responsabili della violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale è ormai divenuta un’arma potente in mano a chi potrà -e saprà- investire ingenti risorse nella capillare protezione dei propri titoli e nella conseguente pressante tutela giudiziaria degli stessi.

42 25/06/2009 FELTRINELLI & BROGI 42 CONCLUSIONI Naturalmente la tutela della proprietà intellettuale rischia così di diventare uno dei modi più potenti per l’esclusione dei concorrenti dal mercato: a chi dispone di più risorse da investire nella P.I. il legislatore offre mezzi legali per spazzare i concorrenti dal mercato.


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