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12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’03 Carlo Casarotti.

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1 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’03 Carlo Casarotti

2 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp L a qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’03  Art. 26, comma 1 “La Giunta regionale approva, con proprio regolamento, il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2”  Art. 68, comma 1, n. 3 “La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore (…) incarichi di redazione (…) del regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’art. 26, comma 1”

3 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp L a qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’03  Art. 72, comma 2 “Fino alla data di emanazione … del regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1 … trovano applicazione le disposizioni di cui … al DPR 34/’00”

4 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp L a relazione alla L.R. 27/’03 e il “nuovo” articolo 117 Cost. “Considerato che la materia “lavori pubblici” non risulta testualmente inserita né nell’elenco delle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, né nell’elenco delle materie per le quali lo Stato ha potestà legislativa concorrente ripartita, quindi, con le Regioni, ne consegue che le Regioni stesse possono intervenire disciplinando ex novo la materia, nel solo rispetto dei principi costituzionali e di quelli derivanti dall’ordinamento comunitario.”

5 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 302 e la L.R. 27/’03 dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme del DPR 34/2000 (e del DPR 554/’99) che ne estendono l’applicazione alle opere appaltate dalle Regioni e Province autonome dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme del DPR 34/2000 (e del DPR 554/’99) che ne estendono l’applicazione alle opere appaltate dalle Regioni e Province autonome in particolare:  dell’art. 1, comma 2:  dell’art. 1, comma 2: estensione del sistema di qualificazione unico agli appalti affidati da Regioni e Province autonome;  dell’art. 2, comma 1, lett. b):  dell’art. 2, comma 1, lett. b): estensione della definizione di “Stazione appaltante” anche alle Regioni e Province autonome

6 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 302 e la L.R. 27/’03  Il presupposto: La sentenza 302/03 si riferisce all’assetto costituzionale precedente alla modifica del titolo V: - llpp regionali = materia di legislazione concorrente per le Regioni a statuto ordinario (esclusiva per Regioni a statuto speciale e province autonome)

7 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 302 2 motivi di censura 1)i regolamenti attuativi ( = normativa secondaria) non possono disciplinare materie di competenza legislativa (concorrente) regionale e provinciale 2)eccesso di delega: l’art. 8 della L. 109/’94 non ha delegato al DPR 34/2000 il potere di disciplinare la qualificazione delle opere d’interesse regionale

8 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 303 Al contrario di volta in voltaa potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti.” “La mancata inclusione dei “lavori pubblici” nell’elencazione dell’art. 117 Cost. … non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti.”

9 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La qualificazione nel nuovo assetto costituzionale alla luce della sent. 303/’03 tutela della concorrenza Se il sistema di qualificazione rientra nella materia della tutela della concorrenza di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, Cost.)  cade il primo motivo di censura della sent. C.C. 302/03: (non più potestà legislativa concorrente delle Regioni)  rimane attuale l’eccesso di delega del DPR 34/2000

10 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La qualificazione nel nuovo assetto costituzionale alla luce della sent. 303/’03  vuoto normativo  in attesa che lo Stato estenda l’ambito applicativo della 109/94 alle Regioni: vuoto normativo  principio di continuità vedi art. 72 L.R. 27/’03  in base al principio di continuità il DPR 34/2000 continua ad applicarsi ove la normativa regionale sia in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla L. 109/’94 e in assenza di legislazione regionale: vedi art. 72 L.R. 27/’03

11 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Durata delle attestazioni SOA Modifica introdotta con la L. 166/’02 Da 3 a 5 anni requisiti generalirequisiti di capacità strutturale* Da 3 a 5 anni, con verifica entro il terzo anno limitata ai requisiti generali e ai requisiti di capacità strutturale* da indicare nel DPR 34/2000 sistema qualitàreferenze bancariecapitale nettocosto per le attrezzature tecnichepersonale dipendente * Nella bozza di regolamento sono individuati quali requisiti di capacità strutturale il sistema qualità, le referenze bancarie, il capitale netto, il costo per le attrezzature tecniche e per il personale dipendente.

12 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La qualificazione delle imprese Art. 4, D.L. 24.12.’03, n. 353  proroga al 31 aprile 2004 della validità delle attestazioni SOA in scadenza prima di tale data

13 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Il subappalto e le norme a tutela dei lavoratori nella L.R. 27/’03 Carlo Casarotti

14 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 38, commi 1 e 2 - subappalti Percentuale massima subappaltabile nella categoria prevalente  50%  L.R. 27/’03 (art. 38, comma 1): 50%  30%  L. 109/’94 (art. 34): 30% per esigenze specifiche La Giunta regionale definisce le lavorazioni subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al 50%

15 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 38, comma 3 – i pagamenti ai subappaltatori entro 20 giorni copia delle fatture quietanzate Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore “L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore”

16 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 38, comma 4 – lavori d’importo inferiore a 150.000 euro  anche se d’importo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori  Le lavorazioni rientranti nelle strutture, impianti, opere speciali (art. 13, comma 7, L. 109/’94) possono essere affidate in subappalto anche se d’importo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori

17 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Tutela e trattamento dei lavoratori Quadro normativo nazionale:   circolari ministeriali (“clausole sociali”)  art. 18, comma 7, L. 55/’90  art. 9, DPCM 55/’91  artt. 7 e 13, DM 145/’00  art. 101, comma 3, DPR 554/’99 (cauzione definitiva)  art. 2, DL 210/’02 (L. 266/’02)

18 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Tutela e trattamento dei lavoratori Quadro normativo regionale: art. 59 bis, L.R. 42/’84 (L.R. 5/’01) - Circolare 6/’01 sostituito dall’art. 41, L.R. 27/’03  Tuttenel territorio regionalesono tenute Tutte le SA che realizzano opere pubbliche nel territorio regionale sono tenute ad inserire nei bandi/capitolati/contratti/convenzioni le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

19 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03 Lett. a): far applicaredi tutti i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto Lett. a): obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare nei confronti di tutti i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai ccnl ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione alle Casse Edili presenti sul territorio regionale

20 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03 Lett. b):per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore Lett. b): obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza

21 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03 Lett. c): dichiarazione di regolarità contributiva Lett. c): il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo.

22 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03 l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva

23 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 41 della L.R. 27/’03  art. 41, comma 2: documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva  art. 41, comma 2: la Giunta promuove un’intesa tra INPS, INAIL e Casse Edili per l’elaborazione di un documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva  art. 41, comma 3: collegamento informatizzato  art. 41, comma 3: istituzione di un collegamento informatizzato tra Osservatorio regionale e Casse Edili

24 12.01.’04La legge regionale in materia di llpp Art. 41 della L.R. 27/’03  art. 41, comma 4: incremento della cauzione definitiva di ulteriori cinque punti percentuali  art. 41, comma 4: incremento della cauzione definitiva di ulteriori cinque punti percentuali per le imprese irregolari in materia di tutela dei lavoratori


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