La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

FORME DI FINANZIAMENTO TRADIZIONALI E INNOVATIVE - Il quadro normativo di riferimento Avv. Romeo Battigaglia Roma 23 Settembre 2005 SVILUPPO LAZIO SVILUPPO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "FORME DI FINANZIAMENTO TRADIZIONALI E INNOVATIVE - Il quadro normativo di riferimento Avv. Romeo Battigaglia Roma 23 Settembre 2005 SVILUPPO LAZIO SVILUPPO."— Transcript della presentazione:

1 FORME DI FINANZIAMENTO TRADIZIONALI E INNOVATIVE - Il quadro normativo di riferimento Avv. Romeo Battigaglia Roma 23 Settembre 2005 SVILUPPO LAZIO SVILUPPO LAZIO

2 2 L’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli Enti Locali D.M. 389/2003 Art. 41 della Legge n. 448/2001 Sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 30/12/2003 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/05/2004

3 3 La norma quadro in materia di finanza degli Enti Locali (Art. 41 Legge 448/2001) - Riduzione del costo dell’indebitamento - Monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica Le finalità Gli strumenti

4 4 La norma quadro in materia di finanza degli Enti Locali (Art. 41 Legge 448/2001) - Coordinamento dell’accesso al mercato dei capitali - Regolamentazione in materia di ammortamento del debito - Regolamentazione in materia di utilizzo dei derivati Le finalità Gli strumenti

5 5 Il D.M. 389/2003: coordinamento dell’accesso ai mercati (Art. 1) - Facoltà del Ministero di “coordinamento” dell’accesso al mercato (differimento dell’operazione) in caso di operazioni di finanziamento o cartolarizzazione di valore superiore a 100 milioni di Euro - Comunicazione trimestrale al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati relativi alle operazioni di finanziamento, alle cartolarizzazioni e alle operazioni in derivati concluse

6 6 Il D.M. 389/2003 : la regolamentazione in materia di ammortamento del debito (Art. 2) - Consentito in alternativa al contratto di gestione di un fondo per l’ammortamento del debito (sinking fund) in caso di emissioni obbligazionarie con rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza  Swap di Ammortamento

7 7 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Funzione di protezione (hedging) “copertura dal rischio di fluttuazione del valore di un bene o di una grandezza economica” Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

8 8 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) ► Currency swap (swap su tasso di cambio) obbligatorio in caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute diverse dall’euro Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

9 9 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) ► Interest rate swap (swap su tasso di interesse) contratto tra due soggetti che assumono l’impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

10 10 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) ► Forward rate agreement contratto mediante il quale l’Ente acquirente concorda il tasso d’interesse che dovrà pagare su un capitale stabilito a partire da una determinata data futura Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

11 11 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) ► Opzione CAP contratto attraverso il quale l’Ente acquirente si garantisce da eventuali aumenti del tasso d’interesse da corrispondere oltre una determinata soglia Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

12 12 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) ► Opzione COLLAR contratto con cui l’Ente acquirente si garantisce che il tasso di interesse da corrispondere sarà compreso all’interno di un minimo e di un massimo prestabiliti Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

13 13 Il D.M. 389/2003: le “altre operazioni derivate” di liability management (Art. 3, lett. f) ►“Combinazioni” degli strumenti derivati sopra descritti che consentano il passaggio da tasso fisso a variabile (o viceversa) al raggiungimento di una determinata soglia o scadenza ►Altre operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

14 14 - Correlazione con la passività sottostante lo strumento derivato deve essere utilizzato in relazione ad una passività “effettivamente dovuta” e deve avere una scadenza uguale (o inferiore) a quella della medesima passività (divieto di stipulare “derivati su derivati”) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3)

15 15 - Corrispondenza con i flussi della passività sottostante e divieto di un profilo crescente dei valori attuali dei flussi di pagamento le operazioni in derivati finalizzate alla ristrutturazione del debito devono essere strutturate in modo tale da non concentrare/traslare gli oneri di pagamento a carico dell’Ente in prossimità della scadenza Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3)

16 16 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) - Indicizzazione ai soli tassi di interesse a breve termine dell’Area Euro è espressamente vietato l’utilizzo di leve o moltiplicatori dei parametri finanziari Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

17 17 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) - Rating adeguato le istituzioni finanziarie controparti devono essere dotate di un rating minimo pari a BBB/Baa/BBB (risoluzione obbligatoria del contratto in caso di discesa al di sotto di tale soglia) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

18 18 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) - Limite del 25% delle operazioni stipulate con un unica controparte (qualora il valore complessivo ecceda i 100 milioni di Euro) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

19 19 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Delibera CONSOB n. 11522/98 (“Regolamento Intermediari”) In ragione della “rischiosità” delle operazioni in derivati è prevista l’applicazione della disciplina contenuta negli articoli da 25 a 31 del Regolamento Intermediari Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

20 20 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Tali disposizioni stabiliscono il contenuto minimo dei contratti, nonché peculiari obblighi di comportamento e di informativa (incluso l’obbligo di consegnare il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

21 21 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Qualora l’Ente sia in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati (“operatore qualificato”), non trovano applicazione le predette disposizioni (Art. 31 Regolamento Intermediari) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

22 22 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) La competenza e l’esperienza dell’Ente: - possono essere “autocertificate” tramite dichiarazione scritta del legale rappresentante (solo per gli Enti di maggiori dimensioni e “a gestione finanziaria evoluta”) - sono presunte se il medesimo Ente ha effettuato in precedenza emissioni di titoli quotati Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi

23 23 Contatti Avv. Romeo Battigaglia Simmons & Simmons romeo.battigaglia@simmons-simmons.com Tel. 06 80. 955.1 Fax 06 80. 955.955


Scaricare ppt "FORME DI FINANZIAMENTO TRADIZIONALI E INNOVATIVE - Il quadro normativo di riferimento Avv. Romeo Battigaglia Roma 23 Settembre 2005 SVILUPPO LAZIO SVILUPPO."

Presentazioni simili


Annunci Google