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Convegno Assifero - Stresa 27 novembre 20091 PROFILI CIVILISTICI DELLATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI Prof. Antonio Fici Università del Molise EURICSE.

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Presentazione sul tema: "Convegno Assifero - Stresa 27 novembre 20091 PROFILI CIVILISTICI DELLATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI Prof. Antonio Fici Università del Molise EURICSE."— Transcript della presentazione:

1 Convegno Assifero - Stresa 27 novembre 20091 PROFILI CIVILISTICI DELLATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI Prof. Antonio Fici Università del Molise EURICSE - Trento

2 Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009) 2 1. I PRINCIPALI TEMI DI QUESTO INTERVENTO Profili di diritto civile delle erogazioni delle fondazioni grant making, cioè quelle che: erogano risorse provenienti da amministrazione (statica) del proprio patrimonio (cioè rendite), oppure erogano risorse provenienti dallesercizio di unimpresa (cioè, utili) erogano risorse ricavate da raccolta contributi presso terzi Saranno dunque escluse dallanalisi le erogazioni delle fondazioni operating, benché giuridicamente siano erogazioni, seppur consistenti in un fare Né si considererà lattività delle fondazioni imprese sociali, perché questa non è (né può essere) attività erogativa, bensì dimpresa Le principali questioni: natura giuridica dellerogazione (rectius, delle erogazioni) rapporto fondazione-beneficiari (e beneficiari finali) rapporto sostenitori (donatori)-fondazione (nelle fondazioni di comunità)

3 Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009) 3 2. LA NATURA GIURIDICA DELLE EROGAZIONI: LEROGAZIONE COME DONAZIONE O ATTO DOVUTO? Può lerogazione qualificarsi come donazione? Il che determinerebbe: struttura necessariamente bilaterale del rapporto fondazione-beneficiario, cioè contratto (la donazione è infatti un contratto) (art. 769 c.c.) forma scritta rinforzata del contratto (art. 782 c.c. e legge notarile) nullità della donazione di beni futuri (ad es. rendite o utili non ancora maturati) (art. 771 c.c.) le prestazioni poste a carico del beneficiario, inerenti alla realizzazione del progetto di utilità sociale, sarebbero oneri sottoposti alla relativa disciplina (e non obbligazioni contrattuali in senso stretto) Gli enti non hanno capacità giuridica di donare, ma ciò potrebbe essere vero tuttal più per le società lucrative La negazione della tesi risiede piuttosto nel fatto che: le fondazioni quando erogano adempiono il loro statuto: lerogazione (ma anche tutti gli atti strumentiali: ad es. i bandi) non è atto spontaneo (animus donandi), ma atto dovuto di adempimento degli obblighi statutari variante: secondo qualcuno, latto di fondazione è promessa al pubblico; per cui lesecuzione dello statuto è adempimento di questa promessa

4 Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009) 4 3. IL RAPPORTO FONDAZIONE-BENEFICIARI Premesso che lerogazione è atto dovuto di adempimento di un obbligo fissato nello statuto, per qualificare il rapporto fondazione-beneficiari è innanzitutto necessario distinguere tra erogazioni semplici ed erogazioni complesse Le erogazioni semplici (contributo in denaro senza impegno di destinazione) potranno anche avere struttura di atto unilaterale efficace se non rifiutato dal destinatario; sono informali; non pongono alcun problema di verifica dellattività del beneficiario e di inadempimento Le erogazioni complesse sono quelle che: hanno come destinatario (normalmente) un ente non profit sono destinate ad essere impiegate per un determinato progetto di utilità sociale (sulla base del quale peraltro il beneficiario è stato selezionato) la realizzazione del progetto richiede unattività da parte del beneficiario

5 Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009) 5 3.1. (segue). IL RAPPORTO FONDAZIONE-BENEFICIARI Le erogazioni complesse (non sono contributi che arricchiscono il beneficiario, ma) rappresentano in realtà corrispettivo (pagamento) per la prestazione assunta dal beneficiario; qui, dunque, il rapporto fondazione-beneficiario è un contratto a prestazioni corrispettive (di dare da un lato e di fare dallaltro), con la conseguenza che: occorre il contratto (ma non la forma scritta) per impegnare il beneficiario (non sempre basta il bando) il beneficiario (ma anche la fondazione) sono obbligati corrispettivamente si applicano la disciplina e i rimedi contro linadempimento di contratti a prestazioni corrispettive Tale contratto sarà qualificabile come appalto, locazione, ecc., a seconda della prestazione cui sia tenuto lente beneficiario Tale contratto ha una forte componente relazionale (pur non essendo tecnicamente associativo), perché entrambi i partner mirano ad un risultato comune, che realizza le finalità statutarie di ciascuno Questi contratti sono a favore di terzo, e sarebbe opportuno specificarlo nel contratto, cosicché i terzi beneficiari finali abbiano diritti soggettivi nei confronti del destinatario del grant

6 Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009) 6 4. IL RAPPORTO SOSTENITORI (DONATORI)-FONDAZIONE DI COMUNITÀ Il ciclo dellerogazione (in particolar modo) nelle fondazioni di comunità prevede una fase a monte, che implica un rapporto sostenitori(donatori)- fondazione. Particolare è lipotesi in cui il sostenitore sia interessato e/o il suo contributo dia luogo alla costituzione di un fondo specifico o con poteri di indirizzo Tale sostegno può assumere due forme: quella del sostegno-dotazione, che costituisce adesione (perciò assimilabile al contributo associativo) ad una fondazione di partecipazione (e pertanto richiede latto pubblico) quella del sostegno-donazione, che tecnicamente potrà costituire a seconda dei casi una donazione (ad es., se donatore è una persona fisica), una gratuità interessata (ad es. se donatore è una società lucrativa) o un atto di adempimento (ad es. se donatore è un ente non profit di tipo erogativo); solo nel primo caso sarà necessario latto pubblico (salvo donazione di modico valore: 783 c.c.) Il rapporto col sostenitore interessato vincola la fondazione, che dunque dovrebbe accettare donazioni solo se compatibili col proprio statuto Sostenitore interessato e fondi specifici possono trovare nel nuovo strumento dellart. 2645-ter c.c. adeguata forma giuridica di realizzazione

7 Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009) 7 5. CASI PARTICOLARI E CONCLUSIONI Soprattutto nelle fondazioni di comunità, accettazione di contributi solo se compatibili con lo statuto e con le regole, anche fiscali, che disciplinano lagire delle fondazioni (ad es., art. 10, co. 2 bis, decr. 460/97 Onlus) Lo statuto obbliga la fondazione (i suoi organi) ad agire per il soddisfacimento dello scopo Il bando, una volta reso pubblico, è un atto che vincola la fondazione a quanto in esso riportato Il rapporto tra fondazione ed ente beneficiario (nelle erogazioni complesse) è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, che pone obbligazioni in capo alle parti, può dar luogo ad inadempimento e a responsabilità, può contenere regole di disciplina dellinadempimento (eccezione di inadempimento; clausole risolutive espresse; clausole penali), consente di azionare i rimedi contro linadempimento (diffida ad adempiere; risoluzione giudiziale con richiesta di restituzione dei contributi già erogati e d eventuale risarcimento danno) Se questo rapporto è contrattuale e dunque obbligatorio, modifiche dei progetti di utilità sociale devono di regola essere concordate tra le parti (e non possono avvenire unilateralmente) Il contratto può attribuire alla fondazione poteri di controllo in fase di esecuzione e di verifica ed accettazione finale dellattività del beneficiario


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