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LE VIOLAZIONI E LE TUTELE

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Presentazione sul tema: "LE VIOLAZIONI E LE TUTELE"— Transcript della presentazione:

1 LE VIOLAZIONI E LE TUTELE
Unione Giuristi della Vite e del Vino MARCHIO MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONI LE VIOLAZIONI E LE TUTELE Avv. Marco Giuri

2 Il fenomeno dell’Enopirateria
Il concetto di ENOPIRATERIA ha oggi due accezioni: Utilizzo di una denominazione, marchio, qualità senza alcun titolo (violazione della proprietà intellettuale e possibile frode in commercio); Utilizzo di una denominazione, menzione con titolo (formale) ma in violazione dei disciplinari di produzione (frode alimentare) Avv. Marco Giuri - Firenze

3 L’Enopirateria oggi La realtà dell’enopirateria ha raggiunto livelli
impensabili. Enopirateria è la contraffazione di un prodotto vinicolo attuata sfruttandone la reputazione e la notorietà, imitando nomi, marchi, aspetto o caratteristiche. Emerge in modo lampante la difficoltà di tutelare non solo dal punto di vista economico/giuridico, ma anche da quello dell’immagine, questi prodotti, vere e proprie proprietà intellettuali eno-gastronomiche. Avv. Marco Giuri - Firenze

4 I prodotti più imitati oggi
L’enopirateria oggi L’enopirateria entra nel più ampio fenomeno dell’agro pirateria: I prodotti più imitati oggi • Parmigiano Reggiano • Grana Padano • Asiago • Montasio • Pecorino • Fontina • Prosciutti • Pasta • Vini • Oli • Conserve di pomodoro • Aceti Avv. Marco Giuri - Firenze

5 Il falso ed il vero made in Italy negli USA per il settore VINO
In milioni di $ Imitazioni mercato USA: 541 Totale export Italia: 694 PRINCIPIO DELL’ITALIAN SOUNDING ambito di imitazione di tutto ciò che suona italiano e che può indurre in inganno il consumatore. Avv. Marco Giuri - Firenze

6 Enopirateria: Italian/Tuscan Sounding
Il fenomeno riguarda soprattutto i mercati extracomunitari. Apparentare un prodotto locale con prodotti italiani consente di posizionare nel mercato USA tale prodotto ad un prezzo superiore mediamente del 51% rispetto al prodotto standard. Avv. Marco Giuri - Firenze

7 Interessi dell’Italia
Nel mercato statunitense sono falsi una bottiglia di vino su due e nove formaggi su dieci (Nomisma) Italia ha cominciato a proteggere le denominazioni d’origine nel 1963 e conta oggi 447 vini Docg, Doc e Igt (60% della produzione nazionale): principale voce del settore agroalimentare Avv. Marco Giuri - Firenze

8 Quali danni dall’enopirateria
Limitazione dell’accesso ai mercati, con perdita di spazio di mercato a vantaggio del prodotto di imitazione • Politiche di prezzo aggressive che spingono il consumatore a scegliere l’imitazione • Scadimento dell’immagine per scarsa qualità che rischia di svalutare anche il prodotto imitato • Danni economici non quantificabili alla luce della diffusione del fenomeno in Italia e all’estero Avv. Marco Giuri - Firenze

9 Enopirateria I filoni principali di enopirateria sono due:
La falsificazione illegale delle indicazioni geografiche tutelate e delle denominazioni e dei marchi aziendali; I riferimenti ingannevoli ad aree geografiche italiane, l’utilizzo di indicazioni con nome Italia /Toscana o di nomi e simboli ad essa riconducibili (Italian Sounding) Avv. Marco Giuri - Firenze

10 Definizione Enopirateria
Art Atti di pirateria Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico. Avv. Marco Giuri - Firenze

11 Il Marchio Cos'è un marchio d'impresa?
Lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori e un mezzo indispensabile, legalmente e commercialmente, per promuovere in ambito locale, nazionale e internazionale, i prodotti o i servizi dell'impresa, soprattutto in un mercato che tende alla globalizzazione come quello attuale. Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio da quelli di altre imprese Avv. Marco Giuri - Firenze

12 Proprietà intellettuale
Il marchio nasce dalla creatività e come tale è frutto di tutela giuridica. In tal senso si parla di proprietà intellettuale. Come ogni oggetto (fisico) può essere in proprietà, anche un marchio (frutto dell’inventiva) può essere oggetto di proprietà Cosa rientra nella proprietà intellettuale: marchi indicazioni geografiche denominazioni di origine disegni e modelli, informazioni aziendali riservate, etc Avv. Marco Giuri - Firenze

13 IL MARCHIO – LE FONTI CODICE DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE (DLGS ) CODICE CIVILE (ART e ss.) Convenzione di Parigi Accordo di Madrid Accordo di Nizza Accordo di Vienna Avv. Marco Giuri - Firenze

14 IL MARCHIO D’IMPRESA Con la registrazione
Come tutelare questa proprietà intellettuale? Con la registrazione Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di un marchio d'impresa. Qualsiasi segno, purché rappresentabile graficamente, può essere adottato come marchio: in particolare possono costituire oggetto di marchio le parole , i disegni , le lettere dell'alfabeto , le cifre , i suoni , le combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la forma di un prodotto o una confezione (marchio tridimensionale) anche in combinazione tra loro Avv. Marco Giuri - Firenze

15 QUALI DIRITTI CONCEDE IL MARCHIO?
Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare uno dei segni distintivi sopra descritti, consentendo al proprio titolare di impedire a terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio consenso. Avv. Marco Giuri - Firenze

16 DURATA DEL MARCHIO I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito della domanda. RINNOVO DEL MARCHIO La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa. Avv. Marco Giuri - Firenze

17 Quali requisiti deve avere il marchio per poter ottenere la registrazione
Per poter ottenere la registrazione di marchio d'impresa, è necessario che essi rispondano ai requisiti di: novità; capacità distintiva originalità Liceità Avv. Marco Giuri - Firenze

18 Novità Il marchio deve essere nuovo, non presentare, cioè, caratteri di identità o similitudine con: a) marchi già depositati, relativi a prodotti o servizi identici o affini, b) con segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, c) con segni già noti come ditta, denominazione, ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendali. Avv. Marco Giuri - Firenze

19 Capacità Distintiva la capacità di distinguere un prodotto da quello di altri. Avv. Marco Giuri - Firenze

20 Liceità Il marchio depositato :
a) non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume; b) non deve ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi; c) non deve costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Avv. Marco Giuri - Firenze

21 Diritto esclusiva Elemento fondamentale della normativa sui marchi (Dlgs 30 del 2005 Codice della proprietà intellettuale) è dato dal diritto di esclusività nell’uso Posso VIETARE ai terzi (salvo consenso) di usare: un segno identico al marchio registrato per prodotti identici a quelli per cui è registrato; un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti identici o affini se per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti si può ingenerare confusione per il pubblico un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti NON affini se tale marchio gode nello stato di rinomanza e se l’uso indebito del marchio consenta un vantaggio Avv. Marco Giuri - Firenze

22 Patologia del marchio Nullità e decadenza
Il marchio è nullo: se manca di uno dei requisiti sopra elencati; se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione. Avv. Marco Giuri - Firenze

23 Patologia del marchio Nullità e decadenza
Si possono distinguere due specie di nullità NULLITA’ ASSOLUTA: Possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. NULLITA’ RELATIVE Possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare. Avv. Marco Giuri - Firenze

24 Patologia del marchio Nullità e decadenza
Il marchio decade per: Volgarizzazione Illiceità sopravvenuta Non uso Avv. Marco Giuri - Firenze

25 Dedadenza del Marchio per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva; per illiceità sopravvenuta cioè: se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico; se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo; Avv. Marco Giuri - Firenze

26 Marchio forte e marchio debole
A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli. È un marchio forte quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). es. Rolex (orologi), Strega (liquore) È, invece, un marchio debole quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato. esempi sono molto diffusi soprattutto in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.).

27 Marchio registrato Marchio nazionale Marchio comunitario
Il marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente. A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato: Marchio nazionale Marchio comunitario Marchio internazionale Avv. Marco Giuri - Firenze

28 Marchio Nazionale La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano. In Italia i marchi vengono registrati presso Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi Avv. Marco Giuri - Firenze

29 Marchio Comunitario Con un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell‘Unione Europea. La registrazione avviene presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno. Avv. Marco Giuri - Firenze

30 Marchio Internazionale
I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi Europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali depositando una domanda di marchio internazionale. Avv. Marco Giuri - Firenze

31 Quanto costa orientativamente registrare un marchio?
MARCHIO ITALIANO Il costo orientativo per ogni deposito di Marchio in Italia (durata decennale) è di circa Euro 500/600 per una classe di prodotti ed aumenta di circa Euro 60/80 per ogni classe di prodotti. Avv. Marco Giuri - Firenze

32 Quanto costa orientativamente registrare un marchio?
MARCHIO COMUNITARIO Le spese per la preparazione ed il deposito di una domanda di Marchio Comunitario dovrebbero aggirarsi intorno a Euro 1.700/1.900 A tale cifra possono aggiungersi i costi derivanti da un eventuale contenzioso con terzi titolari di diritti anteriori e da opposizioni d'Ufficio. E' anche esclusa la tassa di registrazione, da corrispondersi se e quando la domanda di Marchio Comunitario abbia superato le procedure di esame e/o di opposizione, ed il cui costo globale dovrebbe ammontare a Euro 1.300/1.450 Avv. Marco Giuri - Firenze

33 Quanto costa orientativamente registrare un marchio?
MARCHIO INTERNAZIONALE Paesi dell’accordo di Madrid cifra base: € 1.600/1.800 più circa € 130 per ciascuno Stato prescelto; Avv. Marco Giuri - Firenze

34 Marchio registrato Prima di procedere alla registrazione sarà necessario effettuare una ricerca per vedere se esistono marchi simili o affini (cd. ricerca di anteriorità) Verificare le aree di interesse sulla base delle transazioni commerciali e degli sviluppi futuri. Dopo la registrazione diventa essenziale la fase del monitoraggio sul mercato e nei data base delle registrazioni per procedere alla tutela Avv. Marco Giuri - Firenze

35 LA TUTELA DEL MARCHIO in campo penale
Il nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia per i marchi registrati. Tale tutela viene assicurata sia: (Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598, 2599 e 2600 c.c.) Avv. Marco Giuri - Firenze in campo civile in campo penale

36 LA TUTELA DEL MARCHIO in ambito civile
Art La concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

37 LA TUTELA DEL MARCHIO in ambito civile
INIBITORIA (disposta dal giudice) della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce violazione del diritto. A seguito di tale provvedimento può, sempre ad opera del giudice, essere fissata una somma, dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione dello stesso. Può inoltre essere ordinata la DISTRUZIONE delle cose oggetto della violazione, ad eccezione del caso in cui le cose siano di pregiudizio per l’economia nazionale. Avv. Marco Giuri - Firenze

38 LA TUTELA DEL MARCHIO È dovuto, comunque, il risarcimento del danno conseguente la violazione del diritto di proprietà industriale, secondo le comuni regole dettate dal codice civile (artt. 1223, 1226, 1227 c.c.). Oltre le conseguenze di natura civile, appena riassuntivamente descritte, sono previste sanzioni penali ed amministrative, descritte nel codice penale (artt. 473, 474, 517 c.p.) e nel Codice della Proprietà Industriale (art. 127). Sono previste, dagli artt. 128 e 129 del Codice della Proprietà Industriale, le misure cautelari e del “sequestro” dei beni stessi. Avv. Marco Giuri - Firenze

39 LA TUTELA DEL MARCHIO Tutela penale (473 e 474 c.p.).
Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale. Avv. Marco Giuri - Firenze

40 Simboli In ITALIA non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve solamente a ricordare che è stato registrato ma non aggiunge nessuna tutela. Al contrario la legge vieta l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato. Poiché un marchio non si considera registrato alla domanda di deposito ma solo dopo la concessione della registrazione, anche nel periodo di tempo che intercorre tra questi due momenti non è possibile apporre il simbolo ®. In attesa dell'effettiva registrazione però si può solo accostare al marchio la D di marchio depositato o il simbolo ™ (dall'inglese Trade Mark). Avv. Marco Giuri - Firenze

41 Marchio individuale e marchio collettivo
Il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore. Il marchio collettivo, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti. Avv. Marco Giuri - Firenze

42 Marchio collettivo I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. Avv. Marco Giuri - Firenze

43 MARCHIO COLLETTIVO Si parla di marchio collettivo tutte le volte in cui la registrazione dello stesso è operata da un organismo portatore di un interesse comune a più imprenditori, di norma concorrenti tra loro, ma allo stesso tempo desiderosi di far sì che il pubblico sia certo della qualità, della natura e dell'origine geografica dei loro prodotti Avv. Marco Giuri - Firenze

44 MARCHIO COLLETTIVO La domanda di registrazione viene, infatti, effettuata da questo organismo, il più delle volte un consorzio, che ne diventa il titolare e che si fa garante del rispetto di un disciplinare di produzione da parte delle imprese dallo stesso autorizzate ad utilizzare il marchio collettivo. La particolarità di questo tipo di marchio è che può consistere anche in una denominazione geografica, normalmente collegata al territorio da cui provengono i prodotti contrassegnati dal marchio Avv. Marco Giuri - Firenze

45 MARCHIO COLLETTIVO il Marchio Collettivo è un marchio che attesta l’origine, la natura, la qualità di determinati prodotti e funge quindi da “certificazione” dei prodotti in questione sulla base di un preciso Regolamento. La portata di un Marchio Collettivo non è uguale in tutto il mondo e pertanto un Marchio Collettivo che può risultare accettabile in uno Stato può non risultare accettabile in un altro: valutazione caso per caso. Avv. Marco Giuri - Firenze

46 MARCHIO COLLETTIVO La tutela del Marchio Collettivo segue le stesse regole del marchio individuale. E’ l’organismo titolare del marchio che deve attivare la tutela legale, anche su iniziativa e istanza di un produttore. Valutazione di fondatezza. Avv. Marco Giuri - Firenze

47 Denominazioni In campo vinicolo, in Italia (e sostanzialmente nei paesi europei) per denominazione si intende: il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Avv. Marco Giuri - Firenze

48 Fonti normative Denominazione
L. 164/1992 Regolamento (CEE) 2081/1992 Dlgs 198/1996 Codice Proprietà Intellettuale: articolo 30 Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. Avv. Marco Giuri - Firenze

49 Denominazione Nella nozione si valorizza dunque il collegamento tra
TERRITORIO PRODOTTO ATTIVITÀ DELL’UOMO Avv. Marco Giuri - Firenze

50 Differenza Denominazione/Marchi Collettivi
I Marchi Collettivi si distinguono dalle “Denominazioni”perché queste ultime rappresentano dei mezzi già utilizzati sul piano sociale prima della loro tutela giuridica. Detta tutela giuridica serve esclusivamente a ratificare quanto già di fatto esistente, mentre i Marchi Collettivi sorgono con il deposito del marchio in sé e quindi possono anche essere prodromici delle Denominazioni. Avv. Marco Giuri - Firenze

51 Marchio collettivo e denominazione
Non vi è comunque alcun impedimento affinchè una “Denominazione” possa anche essere un “Marchio Collettivo”, soprattutto se si vuole utilizzare, nei confronti dei contraffattori, determinate azioni che la legge sui marchi prevede e che la norma sulla “Denominazione” non ammette. Avv. Marco Giuri - Firenze

52 La tutela delle denominazioni di origine
Per quanto concerne il settore vitivinicolo, il sistema europeo (quindi anche quello italiano) di protezione per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche di provenienza si fonda essenzialmente sui seguenti principi. 1) la tutela è incentrata su di un territorio « determinato» inteso come località geografica, da cui proviene un determinato prodotto; 2) il riconoscimento di una determinata denominazione d’origine va effettuato da ciascuno Stato, all’esito di un apposito procedimento amministrativo nazionale svolto però sulla base di regole comuni.

53 La tutela delle denominazioni di origine
Ciascuna denominazione d’origine deve essere accompagnata da un apposito disciplinare di produzione, finalizzato a garantire una certa qualità. Ottenuto detto riconoscimento per una data denominazione d’origine, il diritto ad utilizzarla spetta solamente a chi produce nel rispetto del disciplinare di produzione e imbottiglia nella zona d’origine. Avv. Marco Giuri - Firenze

54 La tutela delle denominazioni di origine
All’interno dell’Unione Europea, nessuno può produrre e commercializzare un vino utilizzando la denominazione d’origine o l’indicazione geografica corrispondente ad un determinato territorio della comunità, se il vino non proviene proprio da quel determinato territorio. Parimenti, a nessun produttore extracomunitario è consentito importare e commercializzare, all’interno dell’Unione Europea, vini contraddistinti con nomi geografici di territori della Comunità. Nella UE il sistema è EFFICACE. Avv. Marco Giuri - Firenze

55 Le denominazioni negli USA
In linea di principio: gli americani considerano le denominazioni come indicative di una tipologia di vino e non una garanzia d’origine. Sui mercati statunitensi è possibile trovare vini ad esempio prodotti in California che si fregiano di denominazioni europee (Chianti della California). Conseguenza: inganno del consumatore e danni economici e d’immagine al produttore europeo Avv. Marco Giuri - Firenze

56 Le denominazioni negli USA
Tali prodotti “imitano” ed occupano importanti quote di mercato: prezzi molto inferiori all’”originale”. Avv. Marco Giuri - Firenze

57 Sulla denominazione: diversa impostazione di fondo
ITALIA: si valorizza dunque il collegamento tra territorio, prodotto e attività dell’uomo. Ad un determinato prodotto vengono abbinate non solo le sue qualità intrinseche, ma anche quelle connesse al fatto che esso proviene da una certa zona, nella quale si sono sviluppati con il tempo fattori umani tali da legittimare il riconoscimento di un’attività creativa in relazione alla fase di produzione, la quale finisce per incidere sulla qualità stessa del bene finale.

58 Sulla denominazione: diversa impostazione di fondo
USA Hanno invece sempre respinto l’idea del riconoscimento del binomio prodotto-territorio, ritenendo invece più giusto che fosse valorizzato l’elemento della « reputazione », ovvero della percezione, da parte del pubblico dei consumatori, di ciò che un certo prodotto è. E’ rilevante non il nome geografico, ma la percezione che ne hanno i consumatori. Avv. Marco Giuri - Firenze

59 Sulla denominazione: diversa impostazione di fondo
In USA, ad esempio, le parole: « Champagne » « Chianti » non starebbero ad indicare solamente vini rispettivamente provenienti dalla note regioni francese ed italiana del Chianti, ma anche una determinata tipologia di prodotto indipendentemente dal loro luogo di origine. Dal punto di vista americano, pertanto, anche le indicazioni geografiche di provenienza e la loro relativa tutela dovrebbe essere soggette ai principi della legislazione in materia di marchi. Il MARCHIO prevale sulla DENOMINAZIONE.

60 Accordo UE/USA su denominazioni
Il 10 marzo 2006 è entrato in vigore l’Accordo concluso tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d’America sulla commercializzazione del vino approvato con decisione del Consiglio n. 2006/232/CE. Primo passo per definire un trattato sul commercio del vino Avv. Marco Giuri - Firenze

61 Accordo UE/USA su denominazioni
Oggi negli USA abbiamo una tripartizione fra: 1) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA GENERICI Es. Vermouth: nessuna tutela 2) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA SEMI-GENERICI: per contraddistinguere anche vini non provenienti dal territorio indicato dal nome geografico, purchè il nome geografico deve risultare posto in diretta correlazione con una differente denominazione d’origine (ad esempio, Chianti della California) che indichi il vero luogo di produzione Gli USA, in tal modo, giustificano la produzione e commercializzazione sul proprio territorio di vini contrassegnati con nomi che, da un punto di vista europeo, sono sicuramente indicazioni geografiche. Avv. Marco Giuri - Firenze

62 Accordo UE/USA su denominazioni
3) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA NON GENERICI: possono essere utilizzate solamente per distinguere vini prodotti nel determinato territorio richiamato dalla denominazione stessa Avv. Marco Giuri - Firenze

63 Cosa si è ottenuto in sintesi con l’accordo del 2006?
Per i paesi europei il risultato finale consiste nell’aver ottenuto che ai nomi geografici, corrispondenti a DOC e IGT europee, viene in via di massima attribuita negli USA la tutela prevista per i « nomi non-generici ma non distintivi ». Inoltre, tale protezione viene di fatto estesa anche a quelle denominazioni invece considerate negli USA come nomi « semi-generici». Avv. Marco Giuri - Firenze

64 Deroga Accordo: chi usava la denominazione prima dell’accordo può usarla ancora!
L’Accordo non muta lo status quo, non incidendo cioè sui diritti (ritenuti dunque quesiti) di chi, prima della sua stipulazione, aveva ottenuto il benestare all’utilizzo dei nomi considerati allora « semi-generici » ed ora elevati di rango. Di conseguenza i produttori americani, che in passato commercializzavano il proprio vino utilizzando i nomi in questione (ad es. Chianti della California), potranno continuare a farlo anche in futuro.

65 Situazione odierna negli USA
La possibilità che i nomi « semi-generici » (comprendenti per l’Italia importanti indicazioni, quali le ricordate Chianti e Marsala) vengano utilizzati negli USA da nuovi imprenditori, che non li abbiano legittimamente utilizzati prima del 10 marzo 2006, è stata sostanzialmente eliminata, anche se chi aveva prima acquisito il diritto di utilizzare in etichetta tali termini continuerà a poterlo fare. Avv. Marco Giuri - Firenze

66 Situazione odierna negli USA
Le denominazioni di origine controllate e le indicazioni geografiche tipiche italiane sono state riconosciute quali nomi « non-generici » (anche se « non distintivi ») negli USA, unitamente alle altre denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche di altri paesi europei, così come indicate negli Allegati all’Accordo. Ciò rafforza il grado di tutela di questi nomi, allontanando la possibilità che gli stessi diventino nel tempo « semi-generici » o peggio « generici ». Avv. Marco Giuri - Firenze

67 Registrazione del marchio e monitoraggio sul mercato
3° LIVELLO siglare convenzioni con studi legali operanti nei Paesi maggiormente critici. accordi bilaterali tra Italia e i Paesi maggiormente protagonisti del fenomeno (riconoscimento delle denominazioni); campagne (anche su iniziativa delle Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione del food and beverage italiano a difesa delle denominazioni e dei marchi 2° LIVELLO osservatorio permanente del Ministero delle attività produttive in collegamento con l’ICE utile a monitorare adeguatamente l’evoluzione del fenomeno e predisporre interventi in proposito attivare presso le sedi Ice, gli sportelli camerali, i Consolati e le Ambasciate dei Paesi in cui avvengono le contraffazioni, strutture idonee a fornire indicazioni e prima assistenza legale istituzione ed implementazione di un Fondo governativo specifico, nell’ambito dello stanziamento previsto dal Governo per la promozione del Made in Italy, a disposizione dei produttori/Consorzi che vogliono difendere le loro produzioni di marca e di qualità nei Paesi in cui essi sono oggetto di falsificazione 1° LIVELLO Registrazione del marchio e monitoraggio sul mercato Registrazione della denominazione come marchio collettivo e controllo del Consorzio

68 Quali possibili soluzioni contro l’enopirateria?
Provvedere alla registrazione del marchio individuale Controllo e monitoraggio sul marchio individuale Provvedere alla registrazione della denominazione come marchio collettivo e controllo del Consorzio Creare un osservatorio permanente del Ministero delle attività produttive in collegamento con l’ICE utile a monitorare adeguatamente l’evoluzione del fenomeno e predisporre interventi in proposito; attivare presso le sedi Ice, gli sportelli camerali, i Consolati e le Ambasciate dei Paesi in cui avvengono le contraffazioni, strutture idonee a fornire indicazioni e prima assistenza legale; Avv. Marco Giuri - Firenze

69 Quali possibili soluzioni contro l’enopirateria?
6) istituzione ed implementazione di un Fondo governativo specifico, nell’ambito dello stanziamento previsto dal Governo per la promozione del Made in Italy, a disposizione dei produttori/Consorzi che vogliono difendere le loro produzioni di marca e di qualità nei Paesi in cui essi sono oggetto di falsificazione; 7) Visto che il problema dei costi da sostenere per questo genere di cause è diventato insostenibile, arrivando a superare in molti casi l’investimento in promozione del marchio o della denominazione stessa, sarebbero utili anche convenzioni con studi legali operanti nei Paesi maggiormente critici.

70 Quali possibili soluzioni contro l’enopirateria?
8) Stimolare e incentivare gli accordi bilaterali tra Italia e i Paesi maggiormente protagonisti del fenomeno (riconoscimento delle denominazioni); 9) Varare campagne (anche su iniziativa delle Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione del food and beverage italiano a difesa delle denominazioni e dei marchi Avv. Marco Giuri - Firenze

71 Conclusioni Le contraffazioni di denominazione protetta e di marchi sono, in linea teorica, legalmente perseguibili se depositati, le imitazioni più blande e più diffuse che non usurpano la denominazione o il marchio (bandiera tricolore o definizione italiana) sono sempre difficilmente perseguibili dalle aziende e dai Consorzi: unica strada è una politica nazionale di intervento nei paesi in cui maggiore è presente e diffusa la contraffazione del made in Italy. Avv. Marco Giuri - Firenze


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