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ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Relatore dott. ing. Alberto Guglia

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Presentazione sul tema: "ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Relatore dott. ing. Alberto Guglia"— Transcript della presentazione:

1 ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Relatore dott. ing. Alberto Guglia
Trieste, 15 giugno 2007 ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Relatore dott. ing. Alberto Guglia A

2 Il lavoro nelle aziende
La libera professione Il lavoro nelle aziende (pubbliche o private)

3 L’ORDINE PROFESSIONALE
Istituito con Legge 24 giugno 1923 n. 1395 Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e architetti Art Le perizie e gli incarichi relativi alla professione di ingegnere e architetto sono conferiti dall’autorità giudiziaria agli iscritti all’albo. Le pubbliche amministrazioni, quando devono avvalersi dell’opera di ingegneri e architetti esercenti la professione libera, devono affidare gli incarichi agli iscritti nell’albo.

4 L’ORDINE PROFESSIONALE
L’Ordine Provinciale Le Federazioni Regionali (non ancora formalizzate) Il Consiglio Nazionale Ingegneri CNI In dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia

5 L’Albo Professionale L’ALBO
Dopo la riforma del 2001 con il DPR 328, l’Albo professionale è suddiviso in due sezioni e tre settori: Sezione A: per la laurea specialistica Sezione B: per la laurea (triennale) tre settori relativi alla specializzazione Civile e ambientale Industriale Dell’informazione

6 L’esame di stato L’ESAME DI STATO
L’esercizio della libera professione è autorizzato solamente dopo il superamento dell’esame di stato e l’iscrizione all’Albo Professionale nella sezione e nel settore di competenza. Gli ingegneri abilitati con il vecchio ordinamento, se lo scelgono, possono operare in ogni settore di specializzazione. Il DPR 328/2001 prevede “una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale”

7 L’ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

8 L’ETICA Con l’illuminismo, che pervade tutto il 1700, matura una nuova presa di coscienza sociale (in Francia sfocia nella Rivoluzione e più tardi in Italia porta al Risorgimento, in Slovenia alla coscienza nazionale); nel campo scientifico trovano spazio personaggi fondamentali per lo sviluppo delle scienze, e soprattutto della tecnologia moderna, quali Papin, Watt, Faraday, Röegent, Laplace e Volta, solo per citarne alcuni, anche grazie alle nuove tecniche matematiche, chimiche e soprattutto quelle relative alla trasformazione dell’energia.

9 L’ETICA Si intravede l’intreccio tra la maturazione umanistica della persona con la presa di coscienza delle realtà tecniche: un insieme di correlazioni tra la scienza, la scienza applicata e la tecnica ed il campo sociale, a volte ancora lacunose ma coscienti di una necessità di crescita.

10 L’ETICA Questo stato rende necessaria ed urgente l’interazione tra l’ambito tecnico e quello filosofico per due ordini di ragioni:     Il primo è quello della conquista: la tecnica spinge l’uomo ad esplorare nuovi scenari ai limiti della conoscenza praticata.      Il secondo è quello filosofico: rappresenta il contrappeso capace di esprimere le proprie perplessità per il configurarsi di uno scenario in cui le azioni dell’uomo sono divenute più pericolose di quanto un tempo la natura in se fosse per l’uomo stesso.

11 L’ETICA Se la scienza è indirizzata a conoscere le cose senza intervenire sulle stesse per modificarle (scienza pura), La tecnica, nell’ideale baconiano, è volta a considerare il sapere in termini di servizio del progresso e del controllo della natura in vista di precise finalità socialmente utili. Questa è una funzione creativa che permette, passo passo, di aprire nuovi orizzonti: Ciò è stato è tuttora e sarà sempre.

12 L’ETICA Ma lo sviluppo non può prescindere dalle conseguenze che certe nuove applicazioni comportano sulla vita umana oppure dall’evidenza che scelte o tecnologie, anche di largo uso, vanno a rivelare nel tempo. A puro titolo d’esempio: le radiazioni nucleari, l’uso di farmaci che possono creare effetti collaterali dannosi, l’uso dell’amianto, l’impatto ecologico di certe strutture, dighe, insediamenti urbani, elettrodotti, o nel campo finanziario azioni che portano al dissesto di patrimoni e perdita di ricchezza. (alcuni nomi: Cernobil, il DDT, il Vajont, il mesotelioma, il talidomide, enron, …)

13 L’ETICA L’etica è quella parte della filosofia che studia la morale, e cioè quanto attiene ai costumi, agli atti ed ai pensieri umani correlati al bene ed al male; l’etica di frontiera è quella che attiene alla scienza quando essa si avvicina ai confini della vita per influenzarne i meccanismi naturali, ma attiene anche alle responsabilità nei confronti delle future generazioni per lasciare agli eredi un ecosistema vivibile. [etica (greco hJich), mos moris (latino), costume (italiano)]

14 L’ETICA Nasce da ciò la necessità di individuare paradigmi, sempre più articolati, utili a definire il modo delle nostre azioni nei confronti degli altri, siano essi i singoli o le collettività. Questo concetto è l’etica che interviene a qualificare un’azione in rapporto ai valori da salvaguardare nel compiere l’azione stessa. Tale etica non può essere mono-direzionale, ma piuttosto bi-direzionale in quanto deve coinvolgere entrambe le parti attiva e passiva che sono oggetto dell’azione.

15 LA SINDROME DI KWAY

16 LA SINDROME DI KWAY Lasciarsi sopraffare
dal proprio lavoro o dal proprio ingegno, dalle mire ristrette o immediate. Dimenticare o trascurare la visione generale degli interessi primari della Collettività.

17 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
La deontologia traduce l’etica, nella teoria dei doveri, dal valore morale di un’azione al valore effettivo che l’azione stessa ha di promuovere il bene o la felicità. Il filosofo inglese Jeremy Bentham (1748 – 1836) è colui che tese a trasformare l’etica in una scienza esatta (aritmetica morale) attraverso il calcolo delle conseguenze di ogni azione. Egli definì la deontologia come un “sistema etico in cui prevale l’idea di dovere su quelle di diritto o di utilità” essendo le regole rivolte alla parte delle nostre azioni in cui il diritto lascia campo alla libertà. [deon – dovere; logoz discorso, studio]

18 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
È chiaro che tutto ciò deve tradursi in indicazioni, regole che esprimano tali concetti. Il primo esempio riconosciuto di norme deontologiche risale al 4° sec a.C.: è il giuramento di Ipocrate che stabilisce la competenza tecnica e l’adesione a comportamenti moralmente elevati e peculiari della professione medica. Ma perché non i 10 Comandamenti ? (1350 a.C. circa) L’aggiornamento e la formazione permanente sono parti rilevanti della deontologia. La dignità professionale si basa anche sull’adeguamento delle norme deontologiche in funzione dell’evoluzione del mondo tecnico e scientifico.

19 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Costantemente la giurisprudenza ha lasciato agli Ordini professionali ampia facoltà nel definire le regole deontologiche, e la relativa valutazione degli atti lesivi della dignità professionale, il che comporta anche libertà nel definire ed applicare le relative sanzioni. Ciò deriva dal potere autonomo che gli Ordini hanno per prevenire e reprimere le azioni contrarie all’etica della professione. Il Codice Deontologico degli Ingegneri è stato aggiornato in data 1° dicembre 2006 per uniformarlo ai dettami della C.E.

20 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
È doveroso fare presente che le prestazioni intellettuali si basano su un rapporto di fiducia tra chi offre il proprio lavoro e il committente. Questo concetto non si limita al campo della libera professione, ma per vari gradi è presente anche nelle aziende in cui il rapporto di lavoro è di tipo subordinato.

21 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI
Premessa 1.1. La professione dell'Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle Leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività. 1.2. Chiunque eserciti la professione di Ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione. 1.3. Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

22 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI
 Il Codice Deontologico si sviluppa in più direttrici:    I rapporti verso se stesso I rapporti con la struttura Ordine   I rapporti con i colleghi I rapporti con la committenza I rapporti con la comunità e territorio

23 VERSO SE STESSI Nei confronti di se stesso Diligenza
Compatibilità con il proprio stato giuridico in coerenza con i doveri professionali Rifiuto di assumere incarichi quando non si ha la conoscenza specifica o la potenzialità Sottoscrivere solamente quanto si è prodotto personal- mente o in forma collegiale avendone definito preventivamente i limiti Obbligatorietà dell’aggiornamento professionale

24 VERSO L’ORDINE Nei confronti dell’Ordine
L'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine professionale comporta per l’iscritto il dovere di: collaborare con il Consiglio dell'Ordine: ogni Ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

25 VERSO L’ORDINE Nei confronti dell’Ordine (segue)
di osservare le indicazioni di comportamento sopra descritte e di dare ragione, qualora richiamato, delle proprie azioni: l’Ordine infatti deve tutelare sia il singolo, ma soprattutto l’immagine della categoria. La violazione di tali norme comporta una serie di sanzioni* che vengono comminate dall’Ordine, ma che possono essere perseguite parallelamente anche sul piano giudiziale. [* Capo III del R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537]

26 VERSO I COLLEGHI Nei confronti dei Colleghi
I rapporti professionali con i colleghi devono essere improntati alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di Ingegnere. L'Ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi; se ha motivate riserve sul comportamento professio-nale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di ap-partenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

27 VERSO I COLLEGHI Nei confronti dei Colleghi (segue)
Dovendo subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra, e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine, relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione. Si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

28 VERSO LA COMMITTENZA Nei confronti della committenza
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza. È tenuto al segreto professionale; non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali. Privacy Deve definire preventivamente e chiaramente con il committente i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli, nel rispetto del presente codice.

29 VERSO LA COMMITTENZA Nei confronti della committenza (segue)
È compensato per le proprie prestazioni professionali a norme delle vigenti tariffe che costituiscono valori minimi correlati alla garanzia di qualità della prestazione, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla Legge *. Non può accettare compensi diretti o indiretti da terzi oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione. (* La materia è stata aggiornata a fronte di quanto disposto dal decreto del C.d.M – decreto Bersani)

30 VERSO LA COMMITTENZA Nei confronti della committenza (segue)
È inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia interessato, in merito a materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possono ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

31 VERSO LA COMUNITÀ E TERRITORIO
Nei confronti della comunità e territorio Le prestazioni professionali dell'Ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo. L'Ingegnere e' tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità. Nella propria attività l'Ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate alterazioni all'ambiente nel quale opera, alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

32 VERSO LA COMUNITÀ E TERRITORIO
Nei confronti della comunità e territorio (segue) Nella propria attività l'Ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

33 LE TARIFFE PROFESSIONALI 3. I LAVORI PUBBLICI
LA LIBERA PROFESSIONE LE TARIFFE PROFESSIONALI 3. I LAVORI PUBBLICI dott. ing. Marina Palusa

34 LA LIBERA PROFESSIONE PROFESSIONE  PROFESSIONE INTELLETTUALE
PROFESSIONISTA: IL LIBERO PROFESSIONISTA E IL PROFESSIONISTA DIPENDENTE LIBERO PROFESSIONISTA: COLUI CHE ESERCITA LA PROFESSIONE AI SENSI DEL CODICE CIVILE PROFESSIONISTA DIPENDENTE: COLUI CHE ESERCITA IL SUO LAVORO IN DIPENDENZA DI UN “DATORE DI LAVORO” IN ACCORDO AD UN CONTRATTO DI CATEGORIA dott. ing. Marina Palusa

35 LA LIBERA PROFESSIONE Codice Civile Libro Quinto: Del lavoro
Titolo III: Del lavoro autonomo Capo I: Disposizioni generali Art Contratto d'opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti). dott. ing. Marina Palusa

36 LA LIBERA PROFESSIONE Art Esecuzione dell'opera Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662). Art Corrispettivo Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657). dott. ing. Marina Palusa

37 LA LIBERA PROFESSIONE Art Difformità e vizi dell'opera L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201). I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art dott. ing. Marina Palusa

38 LA LIBERA PROFESSIONE Art Recesso unilaterale dal contratto Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671). Art Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta (1672). dott. ing. Marina Palusa

39 LA LIBERA PROFESSIONE Capo II: Delle professioni intellettuali
Art Esercizio delle professioni intellettuali La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. dott. ing. Marina Palusa

40 LA LIBERA PROFESSIONE Art Prestazione d'opera intellettuale Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Art Mancanza d'iscrizione Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034). La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. dott. ing. Marina Palusa

41 LA LIBERA PROFESSIONE Art Esecuzione dell'opera Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. dott. ing. Marina Palusa

42 LA LIBERA PROFESSIONE Art Compenso Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956). Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni. dott. ing. Marina Palusa

43 LA LIBERA PROFESSIONE Art Spese e acconti Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Art Divieto di ritenzione Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961). dott. ing. Marina Palusa

44 LA LIBERA PROFESSIONE Art Responsabilità del prestatore d'opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176). Art Recesso Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. dott. ing. Marina Palusa

45 LA LIBERA PROFESSIONE Art Rinvio Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (2082 e seguenti). In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti). dott. ing. Marina Palusa

46 AFFIDAMENTO INCARICO → DISCIPLINARE DI INCARICO
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AFFIDAMENTO INCARICO → DISCIPLINARE DI INCARICO 1. Oggetto dell’incarico 2. Specifica delle prestazioni svolte 3. Tempi di espletamento incarico, tempi e modalità di consegna 4. Quantificazione dei compensi per prestazioni e delle spese 5. Modalità di pagamento (acconti, saldo) 6. Penali per ritardata consegna 7. Clausole di recesso 8. Altre condizioni particolari dott. ing. Marina Palusa

47 ESERCIZIO PROFESSIONE
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE REQUISITI STABILITI DAGLI ORDINAMENTI DI CATEGORIA (ORDINI, COLLEGI, ECC.) dott. ing. Marina Palusa

48 FORMA ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INDIVIDUALE ASSOCIATA SOCIETARIA
dott. ing. Marina Palusa

49 ESERCIZIO PROFESSIONE STUDIO TECNICO PROFESSIONALE
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE FORMA INDIVIDUALE sotto la responsabilità e direzione del professionista STUDIO TECNICO PROFESSIONALE L’esercizio della libera professione è disciplinata principalmente dal codice civile (artt ) e dalla L del 1939. dott. ing. Marina Palusa

50 STUDI ASSOCIATI DI LIBERI PROFESSIONISTI
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORMA ASSOCIATA sotto la responsabilità e direzione di uno o più professionisti STUDI ASSOCIATI DI LIBERI PROFESSIONISTI L’esercizio in forma associata è disciplinato dalla L. 1815/1939 secondo cui i soggetti muniti di necessari titoli di abilitazione professionale che intendono associarsi per l’esercizio della professione, devono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi, la dizione studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali dei singoli associati (art. 1). Si tratta di contratto associativo atipico che, fino alla L. 266/1997 (la prima Legge Bersani), ha costituito l’unico strumento per l’esercizio in forma aggregata delle professioni intellettuali. dott. ing. Marina Palusa

51 SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORMA SOCIETARIA SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI dott. ing. Marina Palusa

52 SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI Sono società create da professionisti per esercitare congiuntamente (al fine di ripartirsi i rischi, gli oneri e gli utili) un’attività professionale. L’art. 2 della L. 1815/1939 ha a lungo vietato la costituzione, l’esercizio e la direzione di società, istituti, uffici, agenzie o enti, che avessero lo scopo di fornire ai propri consociati e a terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile e tributaria. Prima la giurisprudenza e poi diverse leggi speciali avevano già previsto deroghe a tale divieto assoluto, divieto poi espressamente abrogato dall’art. 24 della L. 266/1997 (nota come "Legge Bersani"). dott. ing. Marina Palusa

53 SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI segue
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI segue L'art. 90, comma 2 lett. a) del Codice Contratti Pubblici pone a carico delle società professionali, alcuni vincoli per quanto riguarda i partecipanti, la forma societaria e l’oggetto dell’attività: — essere costituita da soli professionisti iscritti nei relativi albi professionali (ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti industriali etc.); — essere costituite nella sola forma delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) e di cooperative; — eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci sono equiparati, ai fini previdenziali, ai professionisti che esercitano in forma associata e ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza. dott. ing. Marina Palusa

54 SOCIETA’ DI INGEGNERIA
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SOCIETA’ DI INGEGNERIA Le società di ingegneria rientrano (come le società di professionisti) nella più ampia tipologia di società di engineering: si tratta di società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni) ovvero società cooperative che non siano in possesso dei requisiti previsti per le cooperative di professionisti (quest'ultima possibilità è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004) il cui ambito di operatività coincide con quello delle società di professionisti (studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale). Come per le società di professionisti, la disciplina è costituita (oltre a quanto previsto dal Codice Appalti e dal Regolamento) dal codice civile. dott. ing. Marina Palusa

55 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Ulteriori elementi che accomunano le società di ingegneria a quelle di professionisti sono: — la necessità che l’incarico sia espletato da un soggetto iscritto all’apposito albo; — la presenza di un soggetto incaricato di integrare le diverse prestazioni specialistiche. La differenza con le società di professionisti consiste innanzi tutto nella diversa forma societaria (si tratta di società di capitali o di cooperative), nella possibilità che ad esse partecipino anche soci non professionisti in qualità di soci meramente capitalisti. dott. ing. Marina Palusa

56 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI Costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) - liberi professionisti, e) – società di professionisti ed f) – società di ingegneria, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili. dott. ing. Marina Palusa

57 LE TARIFFE PROFESSIONALI
L. 143/1949 e successivi aggiornamenti D.M Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’art. 17, comma 14-bis, L n. 109, e successive modifiche Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche Circ. Min. LL.PP. 1 dicembre 1969 n successivi adeguamenti Onorari per i collaudi relativi all’edilizia residenziale pubblica Tariffa per i consulenti giudiziari ovvero D. Min. Giustizia Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le disposizioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale dott. ing. Marina Palusa

58 LE TARIFFE PROFESSIONALI
Gli onorari per le opere progettate sono determinati a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco. Classe Cat. Oggetto I Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative. a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri. b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in metallo. c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili. d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc. f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche. dott. ing. Marina Palusa

59 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco. II Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali. a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili b) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare, tintorie. c) Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. dott. ing. Marina Palusa

60 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco. III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi. a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere di rifiuto. b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici. c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. dott. ing. Marina Palusa

61 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco. IV Impianti elettrici. a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia. b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica. c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. dott. ing. Marina Palusa

62 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco. V Macchine isolate e loro parti. VI Ferrovie e strade. a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari. dott. ing. Marina Palusa

63 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco. VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza, da computarsi a parte. a) Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza e produzione di energia elettrica. c) Opere di navigazione interna e portuali. VIII Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane. IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. strutture in legno o metallo dei tipi ordinari. Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali. dott. ing. Marina Palusa

64 Derogabilità dei minimi
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Derogabilità dei minimi Legge Bersani 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto Supplemento Ordinario n. 183 dott. ing. Marina Palusa

65 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:     a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;     dott. ing. Marina Palusa

66 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;     c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. dott. ing. Marina Palusa

67 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali. 2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». dott. ing. Marina Palusa

68 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. dott. ing. Marina Palusa

69 LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI
Legge 11 febbraio 1994, n La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici (abrogata dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) Legge Regionale 31/05/2002 n Disciplina organica dei Lavori Pubblici Legge Regionale 25/05/2006 n. 9 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee dott. ing. Marina Palusa

70 LAVORI PUBBLICI Decreto legislativo 12 aprile 2006, n Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) Capo IV - Progettazione e concorsi di progettazione Sezione I - Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: dott. ing. Marina Palusa

71 LAVORI PUBBLICI dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; dott. ing. Marina Palusa

72 LAVORI PUBBLICI e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. (omissis) dott. ing. Marina Palusa

73 LAVORI PUBBLICI 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. dott. ing. Marina Palusa

74 LAVORI PUBBLICI Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994) 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. 2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. dott. ing. Marina Palusa

75 LAVORI PUBBLICI Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. dott. ing. Marina Palusa

76 LAVORI PUBBLICI Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione 2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n Ogni patto contrario è nullo. (il periodi secondo e terzo devono intendersi abrogati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), legge n. 248 del 2006 Legge Bersani) dott. ing. Marina Palusa

77 LAVORI PUBBLICI Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. dott. ing. Marina Palusa

78 LAVORI PUBBLICI 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. dott. ing. Marina Palusa

79 LAVORI PUBBLICI 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. dott. ing. Marina Palusa

80 LAVORI PUBBLICI Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. dott. ing. Marina Palusa

81 LAVORI PUBBLICI Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5. dott. ing. Marina Palusa

82 LAVORI PUBBLICI Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994) 1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. dott. ing. Marina Palusa

83 LAVORI PUBBLICI La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. dott. ing. Marina Palusa

84 L’EUROPA L’unificazione europea ha introdotto numerose questioni sulla reciprocità della valenza del titolo professionale per chi vuole operare in uno stato diverso da quello d’origine. Molto c’è ancora da fare per raggiungere un riconoscimento automatico della formazione acquisita nei diversi stati. Anche le normative relative ai materiali o alle procedure non sono mutuamente riconosciute: ad esempio, la Slovenia impone il riconoscimento di proprie norme più restrittive; nel campo navale nonostante l’istituzione dell’IACS, non tutte le Società di Classificazione sono aderenti a tale associazione pur avendo regolamenti molto simili.

85 L’EUROPA Le altre organizzazioni europee in merito all’etica:
FEANI (Fédération Européenne des Associations nationales d’ Ingégnieurs) NSPE (National Society of Professional Engineers – USA) ASCE (American Society of Civil Engineers) ENGINEERING COUNCIL (Inghilterra) THE INSTITUTION OF ENGINEERS OF IRELAND (Irlanda)

86 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L’EUROPA IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 21 dicembre 1988. Stralcio delle disposizioni europee - Finalità l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale gli stessi hanno acquisito le loro qualifiche professionali; è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi per la formazione post-secondaria, e l'istituzione di un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (durata minima di tre anni)

87 L’EUROPA Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Ogni Stato è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali. È quindi opportuno disciplinarne le modalità ed è opportuno definire in particolare la nozione di attività professionale regolamentata

88 L’EUROPA È necessario determinare le caratteristiche dell'esperienza professionale o del tirocinio di adattamento o prova attitudinale che lo Stato membro ospitante può esigere dall'interessato, specialmente per alcune professioni, oltre al diploma di istruzione superiore, qualora le qualifiche di quest'ultimo non corrispondano a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali o giustificato dai differenti ordinamenti giuridici. Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, di uno Stato membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; il migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante.

89 L’EUROPA (indagine conoscitiva del dic. 2005 - Lubiana)
4.01: Le tariffe professionali sono regolate per legge o sono libere? 4.02: Le tariffe sono dei prezzi bloccati per tutti i servizi? 5.01: Pubblicità e marketing sono proibite per gli ingegneri liberi professionisti? 5.02: Ci sono norme speciali per pubblicità e marketing? 6.01: Ci sono restrizioni per collaborazioni tra professionisti? 7.01: Il vostro Ordine professionale dispone di un codice deontologico? 7.02: Il codice deontologico è stabilito per legge?

90 LA FORMAZIONE CONTINUA
È un obbligo etico già formalizzato in alcuni paesi (ad esempio Irlanda e Inghilterra) e dovrà essere formalizzato anche per gli ingegneri italiani, così come previsto dal codice deontologico. Tale obbligo è già in atto per la professione medica e per altre professioni quali commercialisti e periti industriali. Pertanto è estremamente importante promuovere e monitorare il processo di formazione continua individuale: gli Ordini provinciali si stanno muovendo in questa direzione e questa è una delle strade perseguite dall’Ordine di Trieste.

91 LA FORMAZIONE CONTINUA
Un primo lineamento e quello di prevedere un numero di corsi suddivisi per settore e ad ogni corso assegnare un numero di crediti. L’ingegnere dovrà dimostrare di aver partecipato a corsi di formazione o ad altre attività quali pubblicazioni, docenze, collaborazioni scientifiche o altro e aver accumulato nell’anno (o nel triennio) un numero di crediti pari o superiore al minimo previsto. Il percorso è lungo, ma si deve partire e fare in fretta.

92 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
LA PAROLA A VOI PER LE DOMANDE


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