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L’evoluzione dello scenario normativo sul tema

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Presentazione sul tema: "L’evoluzione dello scenario normativo sul tema"— Transcript della presentazione:

1 L’evoluzione dello scenario normativo sul tema
degli appalti pubblici negli ultimi due anni Avv. Daniele Tornusciolo Responsabile Unità Gare e Contratti di ANAS S.p.A.

2 1) L’emanazione del c.d. Decreto Sviluppo
Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 conv. in L. 12 luglio 2011, n (cd. Decreto Sviluppo) ha introdotto diverse significative modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, con l’obiettivo di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso.

3 segue Tra i profili di novità più significativi per l’attività di ANAS si ricorda: l’introduzione di un tetto alle varianti in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione per le opere ordinarie e per quelle di legge Obiettivo; - la limitazione della possibilità di introdurre varianti alla localizzazione dell’Opera; l’esclusione dell’accordo bonario per gli affidamenti a Contraente Generale; - la tipizzazione delle cause di esclusione e l’introduzione di bandi tipo; - il nuovo art. 81, c. 3 bis Codice sulla determinazione del costo del lavoro. Alcuni profili hanno determinato difficoltà applicative di diritto transitorio, prontamente segnalate alle competenti Autorità di Governo, in parte definite con successivi interventi correttivi.

4 2) L’entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice
2) L’entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 8 giugno, fatta eccezione per alcune previsioni che hanno una diversa efficacia: 1) sanzioni alle imprese e alle SOA: ; 2) sistema di qualificazione ; 3) validazione dei progetti: le S.A. potranno continuare a validare progetti di opere di importo superiore ai 20 milioni di € sino a sei mesi dopo l’entrata in vigore del D.M. che, ex art. 46 c. 2 del regolamento, dovrà essere emanato dal MIT entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso per la disciplina dell’accreditamento degli organismi di validazione; 4) garanzia globale di esecuzione: bandi pubblicati dopo l’

5 Tra i profili disciplinati dal nuovo Regolamento si segnala: -
Tra i profili disciplinati dal nuovo Regolamento si segnala: - la disciplina della verifica dei progetti; - la definizione dei contenuti dello Studio di fattibilità, ed una definizione più analitica dei livelli progettuali; - una profonda revisione del sistema di qualificazione delle imprese; - l’introduzione della garanzia globale di esecuzione, in vigore nel 2013; - la disciplina di dettaglio, del nuovo sistema di affidamento del dialogo competitivo; - l’estensione della disciplina della programmazione e dell’esecuzione del contratto e la previsione della figura di un Responsabile del procedimento anche agli appalti pubblici di servizi e forniture.

6 3). La c. d. prima Manovra Straordinaria del 2011
3) La c.d. prima Manovra Straordinaria del Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011 n. 111, oltre al noto riordino di ANAS (art. 36), contiene una serie di misure rilevanti per il settore degli appalti pubblici, quali, tra le altre: la razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari; - alcune disposizioni in materia di finanziamento e sviluppo delle infrastrutture (compresa la disciplina della revoca di alcuni finanziamenti CIPE destinati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche); - alcune modifiche alla disciplina sull’espropriazione per pubblica utilità  

7 4) La c.d. seconda Manovra Straordinaria del 2011
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, contiene ulteriori misure in tema di: stabilizzazione finanziaria, sviluppo, occupazione e riduzione dei costi degli apparati istituzionali (anche mediante l’estensione al 2014 delle misure di contenimento dei costi del personale già previste); liberalizzazione di attività economiche; processo civile e processo amministrativo Il provvedimento dispone anche: i) l’aumento dell'aliquota ordinaria dell’IVA di un punto dal 20 al 21%; ii) l’obbligo di tracciabilità di tutte le transazioni in contanti di importo superiore ad € poi ridotto ad € dall’art. 12 del D.L. 201/2011.

8 5) D.lgs. 6.9. 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia
Il provvedimento va inquadrato nel “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (cfr. legge n. 136/2010) e contiene: la ricognizione della normativa antimafia; disposizioni in tema di documentazione antimafia richiesta per la stipula di contratti pubblici: abrogazione dell’istituto delle informazioni suppletive atipiche; ampliamento dell’elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa e innalzamento ad un anno della validità delle informazioni antimafia (in vigore 24 mesi dopo la pubblicazione del regolamento attuativo); istituzione presso il Ministero dell’Interno della banca dati nazionale della documentazione antimafia.

9 6) Legge 11 novembre 2011, n. 180 - Statuto delle imprese
Il provvedimento contiene misure volte a favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici nonché ad incentivare la Pubblica Amministrazione alla suddivisione degli appalti in lotti o lavorazioni, evidenziando la possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti. Era stato inoltre previsto l’innalzamento a Euro della soglia, sotto la quale è possibile affidare gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, e collaudo (di cui all’art. 93 Codice) con trattativa privata ma il D.L. n. 201/2011 ha riportato nuovamente tale soglia a Euro.

10 7) Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di Stabilità 2012)
Il provvedimento contiene, tra l’altro, disposizioni in materia di: riduzione degli oneri amministrativi per le imprese; certificati e dichiarazioni sostitutive (compreso il DURC che viene sempre acquisito d’ufficio). Di particolare interesse per il settore delle infrastrutture è la previsione all’art. 18 di una serie di misure di defiscalizzazione rivolte alle società di progetto ex art. 156 Codice, la cui efficacia è subordinata all’emanazione di un decreto del MEF.

11 8). D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011 n
8) D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011 n (cd. Decreto Salva-Italia) Il provvedimento contiene significative misure volte a favorire una compiuta liberalizzazione nel settore dei trasporti nonché lo sviluppo infrastrutturale, da un lato, razionalizzando e semplificando – senza aggravi per la finanza pubblica - alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione sia delle opere di interesse strategico che di quelle ordinarie e, dall’altro, incentivando l’attrazione dei capitali privati.

12 Tra le varie misure si segnalano:
l’istituzione di un’Autorità indipendente in materia di trasporti; l’abrogazione della norma sul costo del lavoro introdotta dal D.L. Sviluppo; l’introduzione di un regime transitorio per il nuovo limite alle varianti previsto dal D.L. n. 70/2011; l’estensione della possibilità di utilizzo dell’interpello ex art. 140 Codice; una disciplina semplificata per approvare aggiornamenti e revisioni delle convenzioni autostradali; un’omologazione delle procedure di affidamento delle concessioni di servizi a quelle delle concessioni di costruzione e gestione; l’introduzione dell’approvazione unica del progetto sul preliminare; la riduzione dei termini di utilizzo delle risorse deliberate dal CIPE; un meccanismo di consultazione preliminare sul progetto posto a base di gara affidato con procedura ristretta; la rivisitazione della disciplina del project finance per le infrastrutture strategiche; modifiche alla disciplina delle concessioni ex art. 143 Codice; misure a favore delle PMI.

13 9) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Decreto Cresci-Italia)
Nell’ambito di tale provvedimento contenente “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” sono previste diverse norme in materia di infrastrutture, tra cui: significative precisazioni nella ripartizione di compiti tra ANAS e l’Agenzia per i Trasporti; modifiche all’istituzione e alla disciplina dell’Autorità per i Trasporti prevista nel D.L. n. 201/2011; riduzione dell’overdesign delle nuove gallerie stradali ed autostradali; la possibilità, su richiesta delle stazioni appaltanti, di unificare se possibile le fasi progettuali, omettendo uno dei primi due livelli, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il precedente;

14 modifiche alla disciplina dell’emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto;
l’introduzione del c.d. contratto di disponibilità e la revisione della disciplina in materia di project finance per le infrastrutture strategiche; l’integrazione della documentazione a corredo del PEF per opere strategiche; norme in tema di concessioni di costruzione e gestione di opere strategiche e per l’affidamento di appalti a terzi; il rinvio a un D.M. della disciplina delle rocce/terre da scavo; disposizioni per l’adeguamento antincendio di gallerie stradali; l’attribuzione all’Autorità Antitrust del compito di elaborare il rating di legalità per le imprese che operano nel territorio nazionale.

15 10) Legge 27 gennaio 2012 n. 2 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento” Per quanto di specifico interesse degli appalti pubblici, si segnala la modifica introdotta all'articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici laddove viene precisato che è possibile procedere alla risoluzione del contratto non soltanto a causa di sentenze passate in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante ma anche per reati di usura e di riciclaggio.

16 11). Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 conv. in L. 4 aprile 2012 n
11) Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 conv. in L. 4 aprile 2012 n. 35 (cd. Decreto Semplificazioni) Per quanto riguarda le novità di maggiore interesse per ANAS, si ricorda: l’istituzione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; l’esclusione dall’applicazione del Codice dell’affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici; la modifica della gradazione temporale della sanzione inflitta dall’AVCP in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione; la precisazione che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche devono acquisire d'ufficio il DURC; l’estensione dell’ambito della responsabilità solidale per gli appalti di opere o di servizi del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori (anche per le quote di TFR ed i premi assicurativi dovuti per la durata dell’appalto); modifiche alla disciplina del silenzio della p.a. (art. 2 L. n. 241/90):

17 12) Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012 n
12) Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. D.L. Semplificazioni Fiscali) Tra le novità di interesse diretto per ANAS si segnala la modifica al comma 2 dell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici in merito alle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare al fine di evitare che il concorrente ammesso a una rateizzazione del debito tributario venga considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. E’ stato, inoltre, stato modificato l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, estendendo il regime di defiscalizzazione anche alle società concessionarie. .

18 D. L. 7 maggio 2012, n. 52 conv. in legge 6 luglio 2012, n
D.L. 7 maggio 2012, n. 52 conv. in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” Il provvedimento prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle P.A. con il compito di definire il livello di spesa, per voci di costo, di supervisionare e coordinare l’attività di approvvigionamento delle P.A.. Sono escluse dall’ambito di applicazione del Decreto le società a totale partecipazione pubblica e le loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, a meno che abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Resta fermo il potere del Commissario di emanare direttive generali alle predette società per ottimizzare le procedure di acquisto alle quali gli organi di amministrazione delle stesse devono attenersi nell’ambito della propria autonomia gestionale. .

19 (segue) Sono inoltre modificati il Codice dei contratti e il Regolamento, prevedendo: l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dell’AVCP, ai fini della pubblicazione, tutti i dati relativi agli appalti di importo superiore a Euro; per le procedure di appalto affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l’obbligo per la commissione di gara di aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

20 14) D. L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge n
14) D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” Tra le novità di interesse si segnalano: Integrazione della disciplina dell’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (project bond), con un regime fiscale agevolato per le obbligazioni emesse nei 3 anni successivi all’entrata in vigore del Decreto. Misure di materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione (art. 2): vengono introdotte ulteriori modifiche all’art. 18 L. n. 183/2011, volte a estendere il campo di applicazione della norma dal punto di vista oggettivo a tutte le “nuove infrastrutture previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzarsi con contratti di PPP riducendo o azzerando il contributo pubblico e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell’operazione tenuto conto delle condizioni di mercato”, e dal punto di vista soggettivo, oltre che alle società di progetto, in generale al “soggetto interessato, a seconda della diversa tipologia di contratti”.

21 (segue) Conferenza di servizi preliminare nella finanza di progetto e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità (art. 3): viene resa obbligatoria la conferenza di servizi preliminare, da tenersi sullo studio di fattibilità, ove lo stesso sia posto a base di gara e vengono precisati i requisiti di qualificazione dei soggetti incaricati di predisporre tale documento. Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni (art. 4): la norma eleva dal 2014 al 60% la percentuale minima dei lavori che i concessionari autostradali di concessioni assentite prima del , sono tenuti ad affidare a terzi dal Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 5): ferma restando l’abrogazione delle tariffe professionali, vengono dettate norme per superare la situazione di incertezza delle S.A. in sede di fissazione dell'importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e che ha già richiesto l'intervento dell'Autorità per la vigilanza.

22 15) D. L. 6 Giugno 2012 , n. 73 conv. in Legge 23 luglio 2012 n
15) D.L. 6 Giugno 2012 , n. 73 conv. in Legge 23 luglio 2012 n. 119 e recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione” Il provvedimento interviene sull’art. 357 del D.P.R. 207/2010 con riferimento ai seguenti ambiti: Categorie di qualificazione delle imprese: si intendono superare le difficoltà sorte con il nuovo Allegato A del DPR n. 207/2010 (che ha modificato talune categorie di opere generali e di opere specializzate - sulla base delle quali sono qualificate le imprese esecutrici di lavori pubblici mediante attestazione SOA) ivi comprese le difficoltà delle S.A. nel riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie modificate dal Regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti, con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati nella vigenza della precedente normativa. Garanzia globale di esecuzione: si dispone la proroga di 1 anno (all’ ) per l’entrata in vigore dell’istituto, al fine di evitare il blocco delle gare per l’affidamento delle grandi opere.

23 16) Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n
16) Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” Le principali novità di interesse riguardano i seguenti ambiti: a) Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure si commina la sanzione della nullità ai contratti stipulati in violazione dell’obbligo di adesione alle convenzioni Consip o di rispetto dei parametri di qualità/prezzo previsti come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi. Inoltre, si rafforza il ricorso alle convenzioni Consip con riguardo a particolari categorie merceologiche e si prevedono meccanismi migliorativi rispetto alle condizioni in esse previste nonché meccanismi eccezionali e transitori per massimizzare gli effetti derivanti dalle convenzioni quadro. si precisa che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le PMI.

24 Inoltre, sono state introdotte ulteriori modificazioni al Codice:
(segue) Inoltre, sono state introdotte ulteriori modificazioni al Codice: all’art. 37, co. 13, Codice (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) si limita ai soli appalti di lavori l’obbligo per le imprese riunite in RTI di eseguire le prestazioni in percentuale corrispondente alla relativa quota di partecipazione; all’art. 41, co. 2, Codice (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) sono dichiarati illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale; all’art. 75 e 113 Codice si precisa che in caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della cauzione provvisoria e definitiva è fissato nel bando o nella lettera di invito nella misura massima, rispettivamente, del 2% del prezzo base e del 10% dell’importo contrattuale;

25 b) Espansione del principio della selezione competitiva per individuazione di beni e servizi strumentali all’attività della PA: si prevede, dal , l’obbligo per le PA e le stazioni appaltanti di acquisire sul mercato i beni e sevizi strumentali alla propria attività mediante procedure concorrenziali. Da tale data l’affidamento diretto può avvenire solo in favore di società in house per acquisizioni sotto i euro annui, salvi gli affidamenti in corso fino alla scadenza del rapporto e comunque fino al c) Alcune significative misure in materia di contenimento della spesa (contenimento dei compensi ex art. 2389, 3° co, c.c. dei CdA e dei dipendenti delle società non quotate, controllate dalle P.A.; costi delle locazioni passive; composizione dei CdA delle società pubbliche; spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi delle P.A. e delle società dalle stesse controllate; spesa per consumi intermedi; spese per personale).

26 17) Legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità 2013) Il provvedimento contiene ulteriori misure in materia di contenimento della spesa (per acquisti di immobili e locazioni; per mobilio e arredi, per acquisti e locazioni finanziarie di autovetture da parte delle P.A. incluse nell’elenco ISTAT) nonché la previsione di diversi contributi per la realizzazione di opere pubbliche (manutenzione straordinaria rete ANAS; Strada statale n. 652 Tirreno-adriatica, Pedemontana Piemontese).

27 18) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221  Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili (art. 6). Dal è introdotta la responsabilità dirigenziale e disciplinare per la mancata trasmissione dei documenti tra le P.A. mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa (nuovo art. 47, co. 1-bis del CAD). Resta ferma la responsabilità per il danno erariale causato all’amministrazione, già sancita all’art. 47, co. 1, CAD. Dal , è sanzionata con la nullità la mancata sottoscrizione con firma digitale (ex art. 24, CAD), elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, degli accordi tra pp.aa. per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune (art. 15, co. 2-bis, della l. 241/1990); Dal , i contratti pubblici dovranno essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, o, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata (nuovo co. 13 dell’art. 11 del Codice appalti).

28 (segue) b) Norme per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33): al fine di consentire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante contratti di PPP, per le quali sia accertata la non sostenibilità del PEF, si riconosce al soggetto titolare del contratto (comprese le società di progetto) l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario, per assicurare la sostenibilità economica dell’operazione; per assicurare la sostenibilità del PEF, le agevolazioni previste dall’art. 33 (credito di imposta e esenzione dal pagamento del canone) possono applicarsi cumulativamente nel limite massimo del 50% del costo dell’investimento, tenendo altresì conto dell’eventuale contributo pubblico a fondo perduto; si precisa ulteriormente l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 18 della legge 183/2011 che prevede misure di defiscalizzazione in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto per il soggetto interessato (nel quale la nuova norma precisa che rientra anche il Concessionario) che realizza in PPP opere infrastrutturali.

29 (segue) La norma chiarisce che tali opere devono essere incluse in piani e programmi di amministrazioni pubbliche; si estende l’applicazione delle misure di defiscalizzazione anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di PPP di cui all'art. 3, co 15-ter, del Codice dei Contratti, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del PEF; si introduce la nuova misura di defiscalizzazione consistente in un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP per nuove opere infrastrutturali di importo maggiore di 500 milioni di Euro realizzate con contratti di PPP la cui progettazione definitiva sia approvata entro il , per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è acclarata, la non sostenibilità del piano economico finanziario.

30 c) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33 bis):
Si prevede l’istituzione presso l’AVCP di un’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (le cui modalità operative sono rimesse ad una determinazione dell’AVCP), a cui tutte le stazioni appaltanti di contratti pubblici hanno l’obbligo di iscriversi e di aggiornare annualmente dei rispettivi dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

31 d) Svincolo delle garanzie di buona esecuzione (art. 33 ter):
si prevede un aumento delle percentuali massime di svincolo della garanzia fideiussoria che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire (dal 75% all’80%); viene inoltre introdotto nel Codice un nuovo art. 237-bis (Opere in esercizio), con il quale si prevede che la messa in esercizio delle opere prima del collaudo tecnico-amministrativa, ove protratta per oltre un anno, determina lo svincolo automatico (senza necessità di alcun benestare) della garanzia di buona esecuzione, per la parte corrispondente alle opere in esercizio, ferma restando una quota massima del 20% che verrà svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero alla scadenza del termine contrattualmente previsto per tale emissione, qualora essa non intervenga entro detto termine per motivi non imputabili all’appaltatore; si stabilisce che in caso di vizi o difformità dell’opera, rilevati e denunciati entro il primo anno di esercizio e non rimossi dall’appaltatore nel medesimo periodo, l’ente aggiudicatore possa trattenere, in aggiunta al citato 20%, una quota parte della cauzione definitiva in suo possesso per un importo corrispondente al valore economico dei vizi e delle difformità denunciate, dandone comunicazione entro il predetto termine al garante.

32 e) Requisito della cifra di affari realizzata (art. 33 quater):
Viene introdotto un comma 19 bis all’art. 357 del d.P.R. n. 207/2010, in base al quale, relativamente alla qualificazione delle imprese di costruzioni, fino al , la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, necessaria per la partecipazione alle gare di importo superiore a euro , è riferita ad un periodo di attività riguardante i migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. f) Revisione triennale dell’attestato SOA (art. 33 quinquies): Si prevede la proroga al anziché al , come attualmente previsto dall’art. 357, co. 21 bis del d.P.R. n. 207/2010 – del temine fino al quale, ai fini della verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente ex art. 77, co. 6 del Regolamento (in sede di revisione triennale dell’attestazione Soa), si consente una tolleranza del 50% (anziché del 25%) e si procede alla riduzione della cifra d’affari in misura pari al 50%.

33 g) Conferenza dei servizi (art. 33 octies):
Viene modificata la disciplina dell’art. 14 quater, co. 3 della L. n. 241/1990 nell’ottica di favorire il superamento del dissenso espresso da parte di una Regione nella conferenza dei servizi). h) spese per la pubblicazione dei bandi (art. 34, comma 35): si prevede che, a partire dai bandi pubblicati dopo il (ex art. 66, c. 7 e art. 122, c. 5 Codice), le spese di pubblicazione siano rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. i) aggregazione tra imprese (art. 36): Sono introdotte alcune modifiche al Codice Appalti per rendere effettive le disposizioni volte a promuovere l’aggregazione tra imprese di cui alla L. n. 180/2011 (c.d. “Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese”) e favorire la partecipazione alle procedure di gara delle imprese aderenti ai contratti di rete.


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