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“Le leggi non possono superare le 22 parole (tante quanto le lettere del loro alfabeto) e devono essere espresse nei termini più semplici e piani” Jonathan.

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1 “Le leggi non possono superare le 22 parole (tante quanto le lettere del loro alfabeto) e devono essere espresse nei termini più semplici e piani” Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver Milano, 1 – 8 – 13 ottobre Brescia, 15 ottobre 2008 Il nuovo ruolo dell’Amministrazione nell’espletamento dei vari ambiti della sua attività Principio di trasparenza e nuova comunicazione nella pubblica amministrazione

2 Qualche passo indietro
Tra la prima metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento comincia ad affermarsi in Europa l’idea dell’importanza della pubblicità degli atti di governo Bentham (filosofo e giurista inglese) ne sottolinea 4 aspetti virtuosi (An essay of political tactics, 1843): stimola i membri dell’assemblea a fare meglio il proprio dovere aumenta la fiducia del popolo nelle assemblee legislative permette agli elettori di controllare le attività dei propri rappresentanti fornisce ai parlamentari elementi per orientare meglio la loro azione

3 In Inghilterra, prima, poi anche nell’America del Nord, in Francia, in Germania, in Italia nascono le prime teorizzazioni della necessità di una comunicazione pubblica basata sul principio di trasparenza

4 Tuttavia … Passerà ancora molto tempo prima che in Italia si possa parlare di una vera comunicazione pubblica

5 … eppure la Costituzione italiana (1948) già conteneva norme che andavano in questa direzione: Art. 1: la sovranità appartiene al popolo Art. 3: uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti della Legge + compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione Art. 97: imparzialità della pubblica amministrazione: “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”

6 La svolta degli anni Novanta
4 fattori di cambiamento (Fornari) Entrata in vigore di nuove leggi che si pongono come obiettivo l’efficienza e la trasparenza nella pubblica amministrazione Insofferenza crescente dell’opinione pubblica per la complicazione delle procedure e le lungaggini delle amministrazioni Avvento delle nuove tecnologie informatiche Maturazione di una nuova coscienza professionale tra gli operatori “E’ stata l’esplosione della domanda di comunicazione nella società a determinare una frenetica ricerca da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti e metodi più innovativi per veicolare informazioni ai cittadini/utenti” (Mario Morcellini)

7 Le tappe della riforma La riforma degli anni ‘90 ispirata al principio di sussidiarietà e al diritto di informazione richiede lo sviluppo di nuove professionalità Il percorso della comunicazione si sviluppa con le leggi 142/90 e 241/90 che agevolano il passaggio dal modello autoreferenziale a quello partecipativo della amministrazione La seconda tappa della riforma inizia con la legge 421/92 e con i decreti legislativi sulla privatizzazione del lavoro pubblico, l'istituzione degli Urp e l'informatizzazione della pubblica amministrazione La soddisfazione del cittadino si concretizza con la Direttiva del gennaio che istituisce la Carta dei servizi e con le leggi Bassanini La legge quadro sulla comunicazione pubblica 150/2000 regolamenta in maniera organica i numerosi richiami normativi in materia di comunicazione Per approfondire: Le tappe della riforma (pdf) Fonte:

8 La svolta degli anni Novanta
Prima era Dopo, nuove parole d’ordine Disparità Riservatezza Informazione Unidirezionale Autoreferenzialità Formalismo e stile involuto Parità Trasparenza Comunicazione Bidirezionale Apertura Semplificazione del linguaggio

9 Leggi “per la trasparenza”
L. 142/1990 gli atti degli enti locali sono pubblici L. 241/1990 – il testo* (pdf) “legge sulla trasparenza” D. lgs 29/1993 – il testo (pdf) Art. 12: istituisce gli URP L. 150/2000 – il testo (pdf) attività di informazione e di comunicazione delle P.A.” D. lgs 165/2001 – il testo (pdf) modello di organizzazione dei pubblici uffici *Testo L.241/90 mod. L. 15/2005 e DL 35/2005 dimensione paritaria e partecipata Leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa L. 59/1997 Semplificazione delle procedure amministrative + federalismo amministrativo Principio di sussidiarietà L. 127/1997 (Bassanini bis) riforma dei procedimenti (snellimento) + riforma degli uffici (riorganizzazione) L. 191/1998 (Bassinini ter) Formazione (Formez), telelavoro e edilizia scolastica

10 Legge Bassanini (L. 59/1997) Il principio di sussidiarietà
Sono stati conferiti alle Regioni ed agli enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle loro comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzati nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, ovvero tramite enti ed altri soggetti pubblici (art. 2, comma 2) principio di sussidiarietà: l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane, deve avvenire secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con tali dimensioni (art. 4, comma 3) Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione

11 Legge 241/1990 eleva il criterio di trasparenza (citato in modo esplicito con L.15/2005) a principio generale dell’ordinamento giuridico controllo democratico sull’operato dei poteri pubblici, onde verificarne la rispondenza agli interessi sociali e ai precetti costituzionali poi modificata dalla L. 15/2005 e (in misura minore) dalla L. 80/2005 e D.L. 7/2007

12 Legge 241/1990 Criterio di pubblicità dell’azione amministrativa (art.1 – I comma) Obbligo di conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento esplicito (art. 2 – primo comma) Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (art.3) Identificazione del responsabile del procedimento (articoli 4 - 6) Partecipazione dei cittadini e degli enti esponenziali all’iter procedimentale (articoli 7 e 10) Normativa in tema di accordi per l’attribuzione di vantaggi economici (art. 12) Disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi (articoli 22 – 28)

13 Legge 241/1990 prima e dopo Prima Dopo
Tutti gli atti sono riservati, tranne quelli indicati espressamente come pubblici Non è possibile prendere visione degli atti amministrativi, salvo particolari eccezioni Se l’amministrazione non risponde, vuol dire che rifiuta Il cittadino non deve essere informato – salvo casi ben determinati – che è stato avviato un procedimento che lo riguarda Tutti gli atti sono pubblici, tranne quelli indicati espressamente come riservati Il cittadino ha sempre diritto di prendere visione degli atti amministrativi, salvo determinate eccezioni Se l’amministrazione non risponde, vuol dire che accetta Il cittadino deve essere sempre informato dell’avvio di un procedimento che lo riguarda Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione

14 D. lgs 29/1993 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421” Art. 12 istituisce gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico: Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione

15 Legge 150/2000 La L. 150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle PA finalizzandole a • illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione • illustrare attività e funzionamento delle istituzioni • favorire l’accesso ai servizi pubblici • promuovere conoscenze allargate su temi di rilevante interesse pubblico e sociale • favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi • promuovere l’immagine delle amministrazioni e dell’Italia in Europa e nel mondo dando visibilità a eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale

16 Legge 150/2000 la comunicazione interna
Art. 1, comma 4, lettera c comunicazione interna = esplicitamente considerata attività di informazione e di comunicazione istituzionale complesso processo di comunicazione per la diffusione di comunicati; dati; compiti rivolta all’interno dell’organizzazione (destinata al pubblico interno, sia dipendente che collaboratori) strumenti per la comunicazione interna: bacheche, affissioni, lettere posta elettronica (strumento privilegiato): economico, semplice, veloce + archiviazione automatica, invii multipli, integrabile con altri strumenti informatici

17 Legge 150/2000 la comunicazione interna
La comunicazione interna è complementare e funzionale alla comunicazione esterna E’ chiave di volta dei cambiamenti organizzativi e gestionali: rafforza il senso di appartenenza dei dipendenti stimola apporti costruttivi alla realizzazione dei programmi Modello misto top-down: info su politiche, regole, procedure, obiettivi, piani dell’org, nomine, trasferimenti, provvedimenti in risposta al rendimento, info sui risultati bottom-up: feed-back attraverso relazioni sull’andamento (utili al monitoraggio)

18 Legge 150/2000 le strutture (art. 6)
informazione comunicazione portavoce Ufficio per le relazioni con il pubblico Ufficio stampa La L. 241/90 e la L. 150/2001 trovano poi completamento nel D. Lgs 165/2001 che propone un modello di organizzazione dei pubblici uffici, imperniato sui principi di trasparenza dell’azione amministrativa. In tale contesto vengono ridefiniti alcuni compiti degli URP. Nel MIUR, il DPR 347/2000 ha attivato un apposito Servizio per la Comunicazione, cui è stato affidato il coordinamento della comunicazione istituzionale, del sito web dell’amministrazione, la promozione di attività e convenzioni editoriali e pubblicitarie, le campagne di comunicazione, la promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, il coordinamento delle attività degli uffici relazioni con il pubblico operanti a livello centrale e periferico.

19 Legge 150/2000 il portavoce (art. 7)
L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

20 Legge 150/2000 l’ufficio stampa (art. 9)
Attività indirizzata in via prioritaria ai mezzi di informazione di massa (Legge “Mammì” 223/1990: messa a disposizione gratuita delle amministrazioni di spazi pubblicitari nel sistema radio televisoivo pubblico) Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Il personale è costituito da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati Diretti da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche

21 Legge 150/2000 l’ufficio per le relazioni con il pubblico (art. 8)
Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni

22 Legge 150/2000 il piano di comunicazione (art. 12)
Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma La Direttiva PCM 27 settembre 2000 (link esterno) precisa il programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione

23 D. lgs 165/2001 (art. 11 comma 2 e 3) Il D. Lgs. 165/2001 – come corollario alla 241 in tema di responsabile del procedimento – al fine di eliminare la situazione di anominato che rendeva impermeabili i pubblici uffici, sottolinea l’indispensabilità di un rapporto diretto tra cittadino e pubblico Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. Vai all’elenco trasparenza

24 Le tappe più significative della regolamentazione della comunicazione nelle P.A.
Fonte: Mario Morcellini, corso ForMiur, 2003 L. 241/1990 – il testo* (pdf) “legge sulla trasparenza” D. lgs 29/1993 – il testo (pdf) Art. 12: istituisce gli URP Leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa D. lgs 80/1998 obbligo di collegamento tra le attività degli uffici, dovere comunicazione interna e esterna, imparzialità e trasparenza L. 150/2000 – il testo (pdf) attività di informazione e di comunicazione delle P.A. *Testo L.241/90 mod. L. 15/2005 e DL 35/2005 Direttiva 27 settembre Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato DPR 422 del 21 settembre il testo (pdf) Regolamento recante le norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale per le attività di informazione e comunicazione e degli interventi formativi Direttiva 7 febbraio il testo Direttiva “Attività di comunicazione delle P.A.” emanata dal Ministro Frattini

25 dal DPR 422 del 21 settembre 2001 titoli professionali del personale per le attività d informazione e comunicazione Dall’Art. 2. Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C (…) laurea in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili per i laureati in discipline diverse: il titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche; master in comunicazione Agli URP non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del CCNL per il comparto Ministeri Dall’Art. 3. Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato (…) al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa Vai all’elenco comunicazione

26 Direttiva 7 febbraio 2002 attività di comunicazione delle PA
Finalità sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi) realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull’intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di informazione e comunicazione ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione, dell’impiego delle risorse finanziarie

27 Direttiva 7 febbraio 2002 Gli obiettivi
Le pubbliche amministrazioni, attraverso gli Uffici Stampa, i Portavoce e gli Urp e le analoghe strutture, devono: garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul loro operato, pubblicizzare e consentire l’accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini, ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna. Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le pubbliche amministrazioni devono: dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, Portavoce e Ufficio Stampa, e di comunicazione, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, promuoverne il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa programma delle iniziative di comunicazione

28 Direttiva 7 febbraio 2002 il coordinamento degli strumenti della comunicazione
Le amministrazioni devono assicurare il raccordo operativo tra i segmenti di comunicazione attivati, il portavoce, l’ufficio stampa e L’URP, devono prevedere forme organizzative di coordinamento, creare sinergie La struttura di coordinamento ha funzioni di programmazione, indirizzo e raccordo e deve presentare al vertice dell’amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle iniziative di comunicazione, contenente: la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on line, pubblicitaria, ecc); la descrizione delle singole azioni con l’indicazione dei tempi di realizzazione (calendarizzazione per fasi); la scelta dei mezzi di diffusione e il budget; la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia ex post) Vai all’elenco comunicazione

29 I servizi offerti dagli URP approfondimento
Urp come “attività quasi commerciale” con proprie strategie di marketing 4 tipi di servizi alto Servizi di certificazione e di comunicazione con strumenti automatizzati Servizi di consulenza (front office) e di informazione con personale addetto; Campagne di comunicazione per segmenti; Campagne di direct marketing Servizi gestionali ed organizzativi Campagne istituzionali e regolamenti Livello di contatto con il pubblico basso basso Livello di comunicazione, trasparenza, relazione alto

30 La comunicazione istituzionale approfondimento
finalizzata ad esternare le attività e le funzioni, ad applicare norme, a regolare giuridicamente i rapporti; ad informare gli utenti sulle modalità di funzionamento degli uffici e sull’applicazione di norme; a far conoscere l’identità e orientamento operativo delle istituzioni pubbliche D. Comunicazione interna rivolta all’interno dell’organizzazione (pubblico interno, sia dipendente che collaboratori). • rinsalda l’identità dell’amministrazione • favorisce il senso di appartenenza • contribuisce a porre su nuove basi l’immagine della sfera pubblica. B. Comunicazione politica proviene dalle istituzioni pubbliche e dai partiti o movimenti politici, ed è incentrata su tematiche controverse di interesse generale sulle quali sussistono orientamenti e opinioni contrastanti. Verso una nuova “comunicazione pubblica” Insieme delle attività di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini che fanno capo ad un soggetto pubblico e che si avvalgono di strumenti diversi e di strutture dedicate (URP). Si sancisce la distinzione tra comunicazione pubblica e comunicazione istituzionale, escludendo forme di comunicazione con fine preminente la costruzione del consenso come la comunicazione politica. C. Comunicazione sociale (o promozionale) è diretta a promuovere la risoluzione di problemi di interesse generale (tutela ambientale, salute, previdenza, istruzione, occupazione, sicurezza sociale, ordine pubblico, ecc.). La funzione di questo strumento comunicazionale è sensibilizzare e convincere i cittadini utenti: in poche parole, di “amministrare convincendo”. Per approfondire: La comunicazione pubblica (pdf) - Fonte: La Legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica di Stefano Patriarca (pdf) – link web

31 Sulla semplificazione del linguaggio
vicino alla lingua parlata dei cittadini testi pensati e scritti per essere compresi trasparenza dell’azione amministrativa piano giuridico piano comunicativo Il Ministro della Funzione Pubblica desidera, con questa direttiva, contribuire alla semplificazione del linguaggio usato dalle amministrazioni pubbliche per la redazione dei loro testi scritti. Le amministrazioni pubbliche utilizzano infatti un linguaggio molto tecnico e specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini che pure ne sono i destinatari. Invece, tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque trasparente l’azione amministrativa. I numerosi atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, sia interni (circolari, ordini di servizio, bilanci) sia esterni, devono prevedere l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche e termini tecnici. Anche gli atti amministrativi in senso stretto, che producono effetti giuridici diretti e immediati per i destinatari, devono essere progettati e scritti pensando a chi li legge. Oltre ad avere valore giuridico, però, gli atti amministrativi hanno un valore di comunicazione e come tali devono essere pensati. Devono, perciò, essere sia legittimi ed efficaci dal punto di vista giuridico, sia comprensibili, cioè di fatto efficaci, dal punto di vista comunicativo. Torna all’elenco legittimità efficacia grado di comprensione

32 Risorse web e documenti in pdf
Siti istituzionali e tematici Documenti legislativi L. 241/1990 mod. L. 15/2005 e DL 35/2005 D. lgs 29/1993 L. 150/2000 D. lgs 165/2001 DPR 422 del 21 settembre 2001 Direttiva 7 febbraio 2002 Approfondimenti web Glossario amministrativo (dal progetto Chiaro) Trasparenza amministrativa (da La legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica di Patriarca (da La Comunicazione nella P.A. (da Documenti per approfondire La legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica di Patriarca Le tappe della riforma La comunicazione pubblica Accesso, trasparenza, semplificazione

33 Due parole “Le parole sono fatte, prima che per essere dette,
per essere capite: proprio per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleducato, se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire.” (Tullio De Mauro)


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