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Informatica giuridica Informatica e attività giudiziaria Lucio Maggio Anno Accademico 2007/2008.

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Informatica giuridica Informatica e attività giudiziaria Lucio Maggio Anno Accademico 2006/2007.

Informatica giuridica Informatica e attività giudiziaria Lucio Maggio Anno Accademico 2007/2008.

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Presentazione sul tema: "Informatica giuridica Informatica e attività giudiziaria Lucio Maggio Anno Accademico 2007/2008."— Transcript della presentazione:

1 Informatica giuridica Informatica e attività giudiziaria Lucio Maggio Anno Accademico 2007/2008

2 Informatica giudiziaria Informatica giudiziaria documentaria Creazione e gestione di banche dati giurisprudenziali Informatica giudiziaria decisionale Sistemi di aiuto alla decisione dei problemi giuridici implicati nel processo Informatica giudiziaria gestionale amministrativa Gestione del personale e dei mezzi degli uffici giudiziari Informatica giudiziaria gestionale Gestione dei procedimenti giurisdizionali Studio, ideazione e realizzazione di applicazioni informatiche dirette ad automatizzare le attività che si svolgono negli uffici giudiziari

3 Sistemi integrati - a livello di singolo ufficio giudiziario - a livello geografico (distrettuale, nazionale...)

4 Questioni preliminari È utile informatizzare il procedimento giudiziario? È possibile informatizzare il procedimento giudiziario? È legittimo informatizzare il procedimento giudiziario?

5 INNOVAZIONE TECNOLOGICA TEMPI DELLA GIUSTIZIA

6 http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/politica/ciampi-giustizia/ciampi-giustizia/ciampi-giustizia.html (26 aprile 2006)

7 PROCESSO Successione di fatti o fenomeni aventi tra loro un nesso più o meno profondo (G. Devoto - G.C. Oli, Dizionario della lingua italiana) Processus = il procedere, lavanzare (I. Lana, Vocabolario latino)

8 Formalità introduttive del processo civile Art. 99 c.p.c. (Principio della domanda): Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Art. 163 c.p.c. (Contenuto della citazione): La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa... Art. 165 c.p.c. (Costituzione dellattore): Lattore... deve costituirsi in giudizio... depositando in cancelleria la nota discrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente loriginale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione... Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto): Il convenuto deve costituirsi... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione. Art. 71 disp. att. c.p.c. (Nota di iscrizione a ruolo): La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere lindicazione delle parti …, del procuratore che si costituisce, delloggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e delludienza fissata per la prima comparizione delle parti.

9 Formalità introduttive del processo civile Art. 168 c.p.c. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo dufficio): Allatto della costituzione dellattore... su presentazione della nota discrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo dufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dellatto di citazione, delle comparse e delle memorie … e successivamente i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Art. 36 disp. att. c.p.c. (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto laffare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati lufficio … il giudice incaricato dellaffare … le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e loggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto lindice degli atti inseriti nel fascicolo con lindicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

10 Presupposti normativi (1) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 4 1. È istituita lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione... tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. LAutorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di questultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri...

11 Presupposti normativi (1) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 3, 1° co. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

12 URSIA Coordinamento territoriale (ex CISIA) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati BAFIGENAPDPA ROMA TOCACTBO LAMEZIA MI

13 Presupposti normativi (2) L. 24 dicembre 1993, n. 537 Art. 2, 15° co. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate... dallAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione.

14 Presupposti normativi (3) L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare...

15 Presupposti normativi (3) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 4, 1° co. (Forma scritta) Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.

16 Presupposti normativi (3) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 19 (Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) 1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale … 2. Luso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge lapposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

17 Informatizzazione dellarea civile Esperienze pilota Corte di Appello di Roma Tribunale di Monza Sistema POLIS (Tribunale di Bologna) Scenari futuri

18 Corte di Appello di Roma Iscrizione delle cause a ruolo Gestione del registro ruolo generale Stampa copertine dei fascicoli Agenda del giudice Stampa dei dati statistici Consultazione da remoto per via telematica Programma di automazione delle cancellerie

19 DM. 27 marzo 2000, n. 264 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari Art. 3 (Tenuta dei registri) 1. I registri sono tenuti in modo informatizzato… 3. La competente articolazione del Ministero della giustizia … può, su richiesta motivata del capo dellufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo. Art. 15 (Archivio digitale dei provvedimenti) 1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio … dove sono conservati in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale…

20 Tribunale di Monza Gestione della cancelleria Gestione delle udienze Gestione dei fascicoli Gestione dei provvedimenti Sistema di ufficio integrato

21 Sistema POLIS (Tribunale di Bologna) Sistema integrato di gestione documentale per delle sentenze e degli altri provvedimenti aventi natura decisoria emessi in materia civile Produzione Archiviazione Consultazione

22 POLIS estende il concetto di unità documentale Sentenze Ordinanze Decreti in testo integrale (e non soltanto la massima)

23 Strutturazione in campi Intestazione Composizione dellorgano giudicante Estremi del processo Indicazione anagrafica delle parti Oggetto del procedimento Conclusioni Svolgimento del processo Motivi della decisione Dispositivo della sentenza Data della deliberazione Sottoscrizione

24 Creazione di un diritto giurisprudenziale bolognese Problema dellefficacia del precedente giudiziale nei sistemi di civil law

25

26 Scenari futuri Processo civile telematico (PCT) V. DI CATALDO - G. GIRLANDO, Appunti per linformatizzazione del processo civile, Convegno Diritto, Telematica e Amministrazione della Giustizia (Catania, 25 ottobre 1996)

27 Processo civile telematico (PCT) DPR. 13 febbraio 2001, n. 123 Regolamento recante disciplina sulluso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti Art. 4, 1° co. (Atti e provvedimenti) Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale…

28 Formalità introduttive del processo civile Vecchio processo cartaceo Art. 165 c.p.c. (Costituzione dellattore): Lattore... deve costituirsi in giudizio... depositando in cancelleria la nota discrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente loriginale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione... Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto): Il convenuto deve costituirsi... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione. Nuovo processo telematico Art. 9 (Costituzione in giudizio e deposito) La parte che procede alliscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo. Art. 11, 1° co. (Iscrizione a ruolo) La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

29 Formalità introduttive del processo civile Vecchio processo cartaceo Art. 168 c.p.c. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo dufficio): Allatto della costituzione dellattore... su presentazione della nota discrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo dufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dellatto di citazione, delle comparse e delle memorie … e successivamente i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Art. 36 disp. att. c.p.c. (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto laffare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati lufficio … il giudice incaricato dellaffare … le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e loggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto lindice degli atti inseriti nel fascicolo con lindicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Nuovo processo telematico Art. 12 (Fascicolo informatico) 1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo dufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 2. Nel fascicolo informatico sono inseriti … anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo linserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria...

30 Architettura del PCT

31 Il PCT si pone lobiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra i diversi attori coinvolti in un procedimento civile: utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari. La fase di sperimentazione coinvolge le seguenti sedi pilota: Tribunale di Bari Tribunale di Bergamo Tribunale di Bologna Tribunale di Catania Tribunale di Genova Tribunale di Lamezia Terme Tribunale di Padova Processo civile telematico (PCT)

32 Lavvocato - che accede per via telematica al sistema tramite un Punto di Accesso (PdA) esterno - può: redigere e firmare latto di parte depositare latto di parte ricevere comunicazioni da parte dellufficio giudiziario nella propria Casella di Posta Elettronica del Processo Telematico (CPEPT) consultare via Internet (o via Intranet, presso gli uffici giudiziari) le informazioni contenute nei registri di cancelleria e nei fascicoli dei propri procedimenti (visualizzando gli atti depositati telematicamente, propri e della controparte costituita) Processo civile telematico (PCT)

33 Lufficio giudiziario beneficia della completa automazione degli eventi relativi alliscrizione al ruolo ed al deposito degli atti di parte, che andranno ad aggiornare il sistema di gestione informatizzata dei registri di cancelleria. Potrà inviare per via telematica i biglietti di cancelleria. Potrà visionare il fascicolo informatico. Processo civile telematico (PCT)

34 Informatizzazione dellarea penale Sistema Re.Ge. (Registri Generali) Sistema informativo Procure Generali e Corti di Appello SIDNA (Sistema Informativo per la Direzione Nazionale Antimafia) SIDDA (Sistema Informativo per le Direzioni Distrettuali Antimafia)

35 Sistema Re.Ge. Gestione dei registri Effettuazione di ricerche Stampa dei registri e delle copertine dei procedimenti Visualizzazione delle pendenze Stampa dei dati statistici Sistema integrato di supporto alle attività degli uffici giudiziari penali

36 Moduli aggiuntivi Re.Ge. Re.Ge. 4 OA: sistema di automazione delle funzioni di ufficio del magistrato per la produzione dei diversi atti giudiziari di competenza Re.Ge.-Inf.atti: sistema multimediale di archiviazione e di reperimento delle informazioni per la presentazione dei dati dindagine in sede dibattimentale

37 Altri progetti area penale Sistema informativo Procure generali e Corti di Appello: banca dati delle sentenze e dei provvedimenti impugnabili istituita presso ciascuna Procura Generale SIDNA e SIDDA: banche dati comprendenti tutte le informazioni relative ai processi di criminalità organizzata

38 Informatizzazione dellarea amministrativa Esperienza pilota Sito web La giustizia amministrativa (a cura del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa)La giustizia amministrativa Scenari futuri

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40 D.Lgs 5 marzo 2005, n. 82 Codice dellamministrazione digitale Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile) 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

41 Scenari futuri Processo amministrativo telematico

42 Firma digitale DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, larchiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dellarticolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 D. Lgs. 5 marzo 2005, n. 82: Codice dellamministrazione digitale

43 Documenti giuridicamente rilevanti individuazione univoca della provenienza dellatto (paternità dellatto) irrifiutabilità dellatto (certezza che il documento non venga disconosciuto dal suo autore) immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un documento alterato sia assunto come autentico) segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento

44 Documenti cartacei Paternità e irrifiutabilità Sottoscrizione autografa Art. 110 c.p.p., 1° co. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dellatto, del nome e cognome di chi deve firmare Segretezza e immodificabilità Accorgimenti meccanici (buste, sigilli, punzoni) e deterrente penale

45 Documenti informatici Firma digitale

46 Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche Documenti informatici Coppia di chiavi crittografiche correlate Chiave privata Chiave pubblica

47 Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del mittente Mittente Destinatario

48 Segretezza Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata Mittente Destinatario


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