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LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Il Quarto Stato, Giuseppe Pelizza da Volpedo LA SENTENZA n°344\1996
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Sommario: La l. n°146\1990: La sent. n°344\1996 L’opinione di Gragnoli
Diritti della Persona I Servizi Pubblici Essenziali
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La l. n° 146\1990 Il legislatore ha così regolato la rilevante disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si sottolinea il necessario contemperamento del Diritto di Sciopero (ex art. 40 Cost.) con gli altri Diritti e Libertà altrettanto rilevanti nello Ordinamento Costituzionale. 1° comma: prescrive un’ ELENCAZIONE TASSATIVA dei Diritti della Persona Art. 1 2° comma: elenca in modo ESEMPLIFICATIVO, con la tecnica della FATTISPECIE APERTA, quali siano i rispettivi Servizi Essenziali.
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DIRITTI E LIBERTA’ Elencazione tassativa (art. 1,1°comma): Vita
Libertà di Comunicazione Istruzione Libertà Libertà di Circolazione Sicurezza Assistenza e Previdenza Sociale Salute
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Servizi Pubblici Essenziali
Elencazione esemplificativa (2° comma): Forze Pubbliche, Protezione Civile Controlli doganali, … Igiene Pubblica, Protezione Ambientale, Sanità, … Poste, Telecomunicazioni, Informazione, … Asili Nido, Scuole Statali, Esami, … Trasporti Pubblici, Ferrovie, Aerei, … Erogazione di Stipendi, Pensioni, …
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La Sentenza n° 344\1996 Il fatto:
Dopo essere rimasti assenti durante gli scrutini di fine anno, taluni docenti avevano sostenuto l’illegittimità di una sanzione amministrativa, applicata ai sensi dell’art. 9 della l. 146\’90, per la trasgressione ad un provvedimento di precettazione; questo mirava ad assicurare l’osservanza delle prestazioni indispensabili identificate dal protocollo di Intesa del 25 Luglio 1991. Pertanto hanno intentato un’azione legale presso un giudice di pace, il quale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale: avente oggetto gli articoli 1, comma2; 2 comma 2 e 3 e art 8 comma 2 della legge 146\’90 per violazione degli articoli 39 comma 4, 40 e 3 della Costituzione.
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L’oggetto del giudizio:
Art. 1 comma 2 Art. 2 commi 2 e 3 Art. 8 comma 2 individua con elencazione non tassativa dei servizi essenziali volti ad assicurare il godimento dei diritti di cui al primo comma stabiliscono che, in caso di sciopero dei s.p.e. , gli scioperanti, come accordato nei contratti collettivi, hanno l’obbligo di garantire prestazioni minime; inoltre tali accordi devono prevedere procedure di raffreddamento e di conciliazione e anche intervalli minimi. prescrive le funzioni dell’ordinanza emessa dall’Autorità competente, ovvero la possibilità di differimento dell’ astensione, la riduzione della sua durata, ecc... EX LEGE n° 146\1990
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Il parametro di costituzionalità:
Art. 39, quarto comma: “I sindacati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” Art. 40: ”Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” Art. 3: ”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
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di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.”
La Corte Costituzionale “ Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.”
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L’ OPINIONE DI ENRICO GRAGNOLI
“Sciopero nei servizi pubblici essenziali ed efficacia soggettiva dei contratti sulle ‘prestazioni indispensabili’ “ L’art.2 della l.146\90 afferma che il diritto di Sciopero è esercitato nel rispetto della erogazione delle Prestazioni Indispensabili, quest’ultime concordate nei CONTRATTI COLLETTIVI Che vengono recepiti in REGOLAMENTI DI SERVIZIO Prof. E. Gragnoli atti unilaterali del Datore LA TESI DI GRAGNOLI: “L’obbligatorietà del contratto collettivo non può fondarsi sulla sola recezione nel regolamento aziendale”; i contratti hanno efficacia erga omnes senza la necessità del recepimento, se c’è la valutazione positiva delle Commissione.
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CORTE: gli accordi previsti dall’art. 2 hanno efficacia erga omnes (anche per i lavoratori non iscritti alle OOSS) perché essi sarebbero diversi da quelli previsti dall’art. 39 della Cost. RESTRIZIONE DELL’OPERATIVITA’ DELL’ART. 39 GRAGNOLI: “i contratti della l. 146\1990 sono diversi da quelli di diritto comune per l’efficacia soggettiva e per la sottoposizione al vincolo di razionalità, con un accertamento puntuale effettuato da una AUTORITA’ NEUTRALE” I contratti della 146\1990 derogano al modello garantistico dell’art. 39 Cost. NO ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE Poiché vi è la possibilità di invocare l’art. 40 Cost., fermo il carattere normativo di tali accordi ex l.146\1990
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Chi stabilisce le prestazioni indispensabili?
Secondo la Corte: Secondo Gragnoli: Il Contratto Collettivo Il Datore di lavoro (se manca l’accordo a livello di impresa) MA Le ricadute organizzative e le modalità di realizzazione sono stabilite dal datore di lavoro tesi restrittiva delle prestazioni indispensabili I minimi di servizio sono quelle prestazioni insopprimibili per un ordinato svolgimento della vita sociale
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La prima funzione della Commissione:
Valutazione di idoneità degli accordi sui minimi di servizio Valutazione negativa Valutazione positiva L'accordo è concluso e vincolante L’Autorità neutrale formula la proposta
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LA PROPOSTA: Che valenza ha la proposta? L’evoluzione della proposta:
Realizza il fine legale, evitando l'horror vacui Costituisce il nucleo essenziale dell’ulteriore contrattazione Rilancia il dialogo Che valenza ha la proposta? Non equivalenza tra contratto e proposta L’evoluzione della proposta: precedentemente successivamente Atto di mediazione in caso di disaccordo tra le parti o in caso di giudizio di inidoneità Atto di supplenza temporanea della disciplina negoziale carente
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GRAZIE! “LA SENTENZA n° 344\1996” Hanno partecipato:
(in rigorosissimo ordine alfabetico) Giuseppe Ardizzone - visualizzazione grafica ed introduzione - Federica Calì - l’opinione di Gragnoli1- Erminia Cannavò - l’opinione di Gragnoli2 - Marco Leo - la sentenza n°344\1996 - GRAZIE!
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