La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Programma nazionale.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Programma nazionale."— Transcript della presentazione:

1 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani-

2 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: CHI SONO? Art. 1 del DPCM 535/99 - Oggetto e definizioni: Co. 2: Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI La vigente normativa in materia di immigrazione, anche in esecuzione delle prescrizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, stabilisce per i minori linespellibilità (Testo Unico art. 19 co.2), tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni, Testo Unico, art. 31 co.4) e salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario espulsi. Art. 19 del Testo Unico 286/98 - Divieti di espulsione e di respingimento: Co.: 2: Non e' consentita l'espulsione […] nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Art. 31, del Testo Unico 286/98 - Disposizioni a favore dei minori: Co. 4: Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

4 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Di conseguenza, la loro presenza in Italia deve essere regolarizzata con il rilascio da parte della questura competente di un PERMESSO DI SOGGIORNO. Art. 28 co. 1 lettera a D.P.R. 394/99, modificato dallart. 22, co. 1, lettera a e a-bis del D.P.R. 334/04 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a. per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età é rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed é valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, é immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza. a bis). per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri.

5 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Permesso per minore età Esistono dunque, secondo quanto previsto dalla legge, due tipi di permesso di soggiorno di cui può essere titolare un minore straniero non accompagnato: Permesso per integrazione di minore

6 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 6 I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO È PRESENTATA DA CHI ESERCITA I POTERI TUTELARI: in via definitiva (se è stato nominato il tutore, ai sensi dellart.343 del c.c.); in via provvisoria (se non è stato ancora nominato un tutore: art. 3 co. 1 l.184/83, come modificato dalla L. 149/01).

7 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno è richiesto di mostrare il passaporto o un documento equipollente da cui risulti chiara lidentità del migrante (art. 9 DPR 394/99, co. 1, come modificato dal DPR 334/04 e art. 9, DPR 394/99, co. 3, lettera a) Art. 9 DPR 394/99, come modificato dal DPR 334/04: Richiesta del permesso di soggiorno Co. 1. La richiesta del permesso di soggiorno é presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare […]. Co. 3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: a. il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto.

8 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Tuttavia, quando i minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso in Italia sono privi di documenti di identit à, come si agisce?

9 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Al fine di rilasciargli un permesso di soggiorno e riconoscerlo come straniero non accompagnato è necessario accertare lidentità del minore (nome, cognome, età, genere, provenienza) E competenza delle Forze dellordine accertare e successivamente ratificare suddetta identità (DPCM 535/99 art.5 co.3): Art. 5, co. 3, DPCM 535/99 - Censimento: L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

10 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici. Tuttavia, poiché, come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono, di regola, risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d'età compatibile con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età […] La minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore (Circolare Ministero dellInterno del 9 luglio 2007 n. 17272/7). Nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento valido nel quale viene specificato solo lanno di nascita, è buona prassi attribuire al minore come data di nascita il 31 dicembre dellanno riportato nel documento (Linee Guida del Comitato minori stranieri, 2003).

11 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Anche il minore può essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici (art. 7, co. 4, Legge 189/2002, che modifica lart. 6, co. 4, Testo Unico) Art. 7, co. 4, Legge 189/2002, Facoltà inerenti il soggiorno: Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. Comunque, trattandosi di minore, nel caso vi siano dubbi circa leffettiva cittadinanza e letà biologica, i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignità del minore, ed in caso di persistenza dellincertezza, va garantito il beneficio del dubbio (Linee guida Comitato Minori Stranieri 2003).

12 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI …….TORNIAMO ALLE TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO:

13 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERMESSO PER MINORE ETA A tutti i minori stranieri non accompagnati viene rilasciato un permesso per minore età: Art. 22 DPR 334/04 che modifica lart. 28 del DPR 394/99 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario straniero regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.

14 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERMESSO PER MINORE ETA (2) Il permesso di soggiorno per minore età viene rilasciato qualora si verifichino situazioni non riconducibili ad altre tipologie di soggiorno già previste dalla normativa in vigore: Circolare n. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^ Div. del 13.11.2000 : Il Ministero ribadisce che il titolo di soggiorno da attribuire al minore presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità è determinabile solo dopo che sia stata individuata puntualmente l'effettiva situazione familiare in cui il medesimo versa….

15 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COSA PU0 RICHIEDERE LA QUESTURA? a. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (qualora il minore ne sia in possesso); b. comunicazione di ospitalità. Art. 7 Testo Unico 286/98 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro: 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. N.B.: Nel caso di un minore straniero non accompagnato, la comunicazione di ospitalità è già contenuta nella relazione di presa in carico del minore che i servizi sociali presentano alla Questura competente al fine della presentazione della domanda del permesso di soggiorno.

16 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERMESSO PER INTEGRAZIONE DI MINORE Ai minori stranieri non accompagnati che soddisfino le condizioni poste nel Testo Unico all articolo 32 dai nuovi commi 1bis, 1ter, 1 quater, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per integrazione di minore (art. 11 DPR 334/04 co.1 lettera c-sexies). Art. 11 DPR 334/04 – Rilascio del permesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno è rilasciato quando ne ricorrono i presupposti per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso, ovvero per uno dei seguenti motivi: c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.»

17 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COSA PU0 RICHIEDERE LA QUESTURA? a. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (qualora il minore ne sia in possesso); b. copia del parere del Comitato per i minori stranieri; c. dichiarazione dell'Ente sull'ammissione al progetto e sulle caratteristiche del progetto stesso; d. comunicazione di ospitalit à (art. 7 Testo Unico 286/98). (Cfr. quanto gi à detto a proposito del pds per minore et à ).

18 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LA QUESTIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO Ai minori stranieri non accompagnati può essere rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento

19 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Circolare del Ministero dellInterno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - 9 Aprile 2001, N.00/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV: [….] Nell'ipotesi in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà formulare la raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai sensi dell'art.2 della legge 184/83, informando il Giudice Tutelare e la Questura competenti. In tali circostanze le SS.LL. potranno procedere alla modifica, a richiesta dei Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per ''minore età" in uno per "affidamento", previa esibizione del provvedimento di convalida della competente autorità giudiziaria. A tale proposito, si rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento, che sia stato disposto ai sensi della legge 184/83, consente al minore non accompagnato laccesso allo studio e ad attività formative e, ove sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo (art.32 del D.L.vo 286/98).

20 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CHE SUCCEDE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA? LA CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

21 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I CAMBIAMENTI NORMATIVI: UNA PERIODIZZAZIONE DAL TESTO UNICO 286/98 ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); DALLA LEGGE 189/2002 ALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); DALLA LEGGE 94/2009 ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2011, n. 129 (Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari); DALLA LEGGE 129/2011 A…………………………

22 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Lart. 32 c. 1 del D. Lgs. 286/98 prevedeva per i minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età ma non riguardava i minori stranieri non accompagnati per i quali ogni decisione era rimessa al Comitato Minori Stranieri. DAL 1998 AL 2002 Dal 2002 all8 agosto 2009 Nel 2002 con la cd. Legge Bossi Fini il legislatore interviene sullart. 32 nellottica però di limitare le possibilità di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per i minori stranieri non accompagnati introducendo le disposizioni di cui ai commi 1 bis - quater (presenza in Italia da tre anni e progetto di integrazione di due anni)

23 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI La Corte Costituzionale intervenendo (sentenza 198/2003) sulloriginaria formulazione dellart. 32 laddove prevedeva solo i minori affidati e non anche quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno ha attenuato gli effetti negativi delle modifiche introdotte dalla Bossi Fini. Direttiva Ministero dellInterno: Prot. n. 17272/7, 28 marzo 2008 […] Nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, le SS.LL., al compimento della maggiore età, potranno rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio. Tale Direttiva dichiara che anche i minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età, se destinatari di un decreto di tutela, possono convertire il proprio titolo di soggiorno, al compimento della maggiore età. Direttiva Ministero dellInterno: Prot. n. 17272/7, 28 marzo 2008 […] Nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, le SS.LL., al compimento della maggiore età, potranno rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio. Tale Direttiva dichiara che anche i minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età, se destinatari di un decreto di tutela, possono convertire il proprio titolo di soggiorno, al compimento della maggiore età.

24 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Nel 2009 con la L. 94/2009 il legislatore interviene nuovamente sul testo dellart. 32 TU Art. 32 Testo Unico 286/98 come modificato dalla legge 94/09 (sottolineato) disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età- 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1- bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 231-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4». Dall8 Agosto 2009 Al 6 Agosto 2011 I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

25 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali La disposizione prevista allart.32 co. 1 bis della legge 94/09 sembrava doversi applicare ai minori non accompagnati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge n. 184/1983 (e successive modifiche) e a quelli sottoposti a tutela SOLO SE presenti in Italia da almeno tre anni e inseriti da almeno due anni in un progetto di integrazione sociale, che dispongano di un alloggio, e che frequentino un corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita. I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

26 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Con la L. 129/2011 il legislatore interviene nuovamente sul testo dellart. 32 Art. 32 Testo Unico 286/98 come modificato dalla legge 94/09 (sottolineato) e dalla L. 129/2011 (grassetto) disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età- 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 231-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4». 6 Agosto 2011 I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

27 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali In base alla nuova disposizione, la conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela al compimento della maggiore età è possibile se risulta soddisfatta una delle seguenti circostanze: Sia stato emesso un PARERE POSITIVO dal Comitato per i Minori Stranieri OPPURE I minori siano presenti in Italia da almeno tre anni, siano inseriti da almeno due anni in un progetto di integrazione sociale, dispongano di un alloggio, frequentino un corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita I PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

28 Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali NUOVA POSSIBILE PROCEDURA I servizi sociali che hanno in carico il minore invieranno al Comitato per i minori stranieri la documentazione relativa al percorso di integrazione del minore chiedendo di esprimere il PARERE; Il Comitato per i minori stranieri, esaminata la documentazione qualora lo ritenga opportuno, emetterà un PARERE POSITIVO dandone comunicazione sia ai Servizi sociali competenti, sia alla Questura ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.


Scaricare ppt "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Programma nazionale."

Presentazioni simili


Annunci Google