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Ministero della sanità Circolare , n

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Presentazione sul tema: "Ministero della sanità Circolare , n"— Transcript della presentazione:

1 Ministero della sanità Circolare 07. 06. 1999, n
Ministero della sanità Circolare , n. 8 Linee guida sugli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi. Tutti gli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi devono essere formulati in modo confacente alle esigenze nutrizionali per il tipo di attività svolta, ed assicurare un'ottimale biodisponibilità dei nutrienti apportati.

2 Categorie Gli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi sono collocabili nelle seguenti categorie: a) prodotti finalizzati ad una integrazione energetica; b) prodotti con minerali destinati a reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente alla attività muscolare svolta; c) prodotti finalizzati all'integrazione di proteine; d) prodotti finalizzati all'integrazione di aminoacidi e derivati; e) altri prodotti con valenza nutrizionale, adattati ad un intenso sforzo muscolare; f) combinazione dei suddetti prodotti. L'etichettatura deve riportare le specifiche modalità d'uso, dosi/porzioni consigliate, avvertenze, ove previste. In linea generale, l'uso di tali prodotti è sconsigliato in gravidanza ed in età pediatrica.

3 Prodotti finalizzati ad una integrazione energetica
Sono a base di carboidrati a vario grado di polimerizzazione. Devono essere integrati con vitamine del gruppo B (B1-B2-B6-PP) e vitamina C ed, eventualmente, con altri nutrienti ad azione antiossidante. Se sono presenti lipidi in quantità significativa e con finalità energetica, qualora contenenti polinsaturi, è obbligatoria l'integrazione con vitamina E (0,4 mg/g di acidi grassi polinsaturi). L'apporto energetico non deve essere inferiore a 200 Kcal per porzione, salvo prodotti destinati a situazioni particolari (es. razioni di attesa). Il numero delle porzioni consigliate deve essere correlato alla durata della prestazione ed all'entità dello sforzo. L'apporto di vitamine deve essere tale da fornire per porzione una quantità delle medesime non inferiore al 30% dei livelli di assunzione giornalieri raccomandati.

4 Prodotti con minerali destinati a reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all'attività muscolare svolta. Contengono elettroliti per reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all'attività muscolare svolta. Le basi caloriche devono essere costituite da carboidrati semplici e/o maltodestrine. La concentrazione nel prodotto pronto per l'uso deve essere compresa tra il 2-6%, in funzione della destinazione d'uso. L'integrazione con vitamina C ed eventualmente con altri nutrienti è facoltativa.

5 Prodotti con minerali destinati a reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all'attività muscolare svolta. La concentrazione degli elettroliti, nella forma pronta per l'uso, deve essere: Ione Non più di mEq/l Corrispondenti a mg/l Sodio 45 mEq/l mg/l Cloro 36 mEq/l mg/l Potassio 7,5 mEq/l 292 mg/l Magnesio 4,1 mEq/l ** 50 mg/l ** La presenza del magnesio è auspicabile.

6 Prodotti finalizzati ad una integrazione di proteine
L'indice chimico delle proteine utilizzate deve essere pari almeno all'80% di quello della proteina di riferimento FAO/OMS. Le calorie fornite dalla quota proteica devono essere dominanti rispetto alle calorie totali fornite dal prodotto. Deve essere presente la vitamina B6 in quantità non inferiore a 0,02 mg/g di proteine. avvertenze da riportare in etichetta L'apporto totale di proteine (dieta più integratore) non deve essere superiore a 1,5 gr/die/kg peso corporeo. In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni.

7 Prodotti finalizzati all'integrazione di aminoacidi e derivati
1. Aminoacidi ramificati. La quantità di assunzione giornaliera non deve essere, di norma, superiore a 5 g (come somma dei tre ramificati). È preferibile il rapporto 2:1:1 rispettivamente di leucina, isoleucina e valina. È consigliabile l'associazione con vitamine B1 e B6, il cui apporto deve essere tale da fornire, per dose consigliata, una quantità delle medesime non inferiore al 30% della RDA (razione giornaliera raccomandata). avvertenze da riportare in etichetta In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni.

8 Prodotti finalizzati all'integrazione di aminoacidi e derivati
2. Aminoacidi essenziali ed altri aminoacidi. Devono essere presenti in idonee proporzioni tra loro. Vanno specificate le indicazioni d'uso del prodotto. Le quantità di aminoacidi apportate devono essere tali da consentire una assunzione giornaliera frazionata e tener conto delle altre fonti proteiche assunte con la dieta. avvertenze da riportare in etichetta In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni.

9 Prodotti finalizzati all'integrazione di aminoacidi e derivati
3. Prodotti contenenti derivati di aminoacidi. Creatina: è un derivato aminoacidico con funzione di riserva di fosfati energetici a livello muscolare. L'utilizzo di creatina si può configurare, come per altre sostanze sintetizzate dall'organismo, a fini dietetici in relazione a particolari esigenze legate, per esempio, ad un aumentato fabbisogno o ad una ridotta sintesi. Se la dose consigliata è pari a 4-6 gr/die, questa non può superare un periodo di assunzione di trenta giorni. Oltre tale periodo la dose non deve essere superiore a 3 g/die. avvertenze da riportare in etichetta In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni.

10 Decreto del Presidente della Repubblica 20. 03. 2002, n
Decreto del Presidente della Repubblica , n. 57 Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali Articolo 2 -Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "lattanti" i soggetti con meno di dodici mesi di età; b) "alimenti dietetici destinati a fini medici speciali" i prodotti alimentari per fini nutrizionali particolari, lavorati o formulati in maniera speciale e destinati alla dieta di pazienti, da utilizzare sotto controllo medico. Tali prodotti sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti o di metaboliti.

11 Categorie Essi sono altresì destinati a pazienti con altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici e il cui equilibrio alimentare non può essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime dietetico, né mediante altri alimenti a fini nutrizionali particolari, né con una combinazione di entrambi. 2. Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali si dividono in tre categorie: a) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutrienti che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati;

12 Categorie b) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutrienti adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati; c) alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che non sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento. 3. Gli alimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati anche per sostituire parzialmente o integrare la dieta del paziente.

13 Requisiti (art 3) 1. Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali debbono essere conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento ed ai criteri di composizione di cui all'allegato. 2. La formulazione degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è basata su principi attendibili di medicina e di scienza dell'alimentazione. Il loro consumo, secondo le istruzioni del produttore, deve essere sicuro, salutare e rispondere efficacemente alle particolari esigenze nutrizionali delle categorie di soggetti cui sono destinati, in base a dati scientifici generalmente riconosciuti.

14 Etichettatura (art 4) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura oggetto del presente regolamento deve riportare, in lingua italiana, le seguenti diciture obbligatorie, quando sono aggiuntive o ulteriori specificazioni rispetto a quelle prescritte dal citato decreto legislativo n. 111 del 1992: a) la dicitura "Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"; b) l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal e il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto (....) c) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate nell'allegato e contenute nel prodotto (...)

15 Etichettatura (art 4) d) l'indicazione del tenore delle componenti, rispettivamente, di proteine, di carboidrati e di grassi e/o di altre sostanze nutrienti e dei relativi componenti che dovrebbero essere dichiarati per il corretto uso specifico del prodotto, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto (...) e) se del caso, informazioni sull'osmolalità e l'osmolarità del prodotto; f) informazioni sull'origine e la natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto;

16 Etichettatura (art 4) g) la dicitura: "Avvertenza importante" seguita da: 1) l'indicazione che il prodotto deve essere utilizzato sotto la sorveglianza di un medico; 2) l'indicazione che il prodotto è adatto o non è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento; 3) se del caso, l'indicazione che il prodotto è destinato a consumatori di una certa fascia d'età; 4) se del caso, l'indicazione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifico per i quali il prodotto è indicato;

17 Etichettatura (art 4) h) la dicitura "Indicato per il regime alimentare di" seguita dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per i quali il prodotto è indicato; i) se del caso, un'avvertenza sulle opportune precauzioni e controindicazioni; l) la descrizione delle proprietà o delle caratteristiche che spieghino l'utilità del prodotto per quanto riguarda in particolare l'aumento, la riduzione, l'eliminazione o comunque una modifica di determinate sostanze nutrienti e i motivi che giustificano l'uso del prodotto; m) le modalità di assunzione del prodotto e, se del caso, l'avvertenza che non deve essere somministrato per via parenterale;

18 Commercializzazione (Art.5)
1. Ai fini di agevolare e rendere efficace il controllo sugli alimenti di cui al presente regolamento, il produttore o, qualora il prodotto sia fabbricato in un Paese terzo, l'importatore, al momento della loro prima commercializzazione informa il Ministero della salute, mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta. 2. Il Ministero della salute può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 3. 4. Qualora i prodotti presentino pericolo per la salute umana il Ministero della salute adotta ogni misura ritenuta necessaria e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

19 Allegato - (Art. 3, comma 1) - Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali I requisiti riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore. 5. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali indicati nella tabella 2. 6. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali come da indicazioni della tabella 2, fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

20 Allegato - (Art. 3, comma 1) - Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali 7. I livelli massimi di vitamine e sostanze minerali contenuti nei prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori indicati nella tabella 2, fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

21 Diete normali: integratori alimentari
Prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;

22 "sostanze nutritive" o "nutrienti":
b) le seguenti sostanze: i) le vitamine; ii) i minerali.

23 Direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari 1 - Sono commercializzati in numero crescente nella Comunità prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale alimentazione. 2 - Questi prodotti sono assoggettati negli Stati membri a disposizioni nazionali eterogenee, che possono ostarne la libera circolazione ed instaurare condizioni di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno. E' pertanto necessario disciplinare a livello comunitario i prodotti di questo tipo commercializzati come prodotti alimentari.

24 3 - In circostanze normali, una dieta adeguata ed equilibrata è in grado di fornire, nelle proporzioni considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo. Le indagini indicano tuttavia che tale situazione ideale non trova riscontro pratico per tutte le sostanze nutritive e presso tutti i gruppi della popolazione della Comunità. 4 - I consumatori, in ragione di un particolare stile di vita o per motivi diversi, possono decidere di integrare l'apporto di determinati nutrienti della loro dieta mediante integratori alimentari. 5 - Per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, è necessario che i prodotti commercializzati siano sicuri e rechino opportuna e corretta etichettatura.

25 6 - Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ed in particolare, ma non in via esclusiva vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale. 7 - In una prima fase, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme specifiche per le vitamine e i minerali usati come integratori alimentari. E' inoltre necessario che gli integratori alimentari che contengono vitamine o minerali e i propri ingredienti siano conformi alle norme specifiche relative alle vitamine e ai minerali stabilite dalla presente direttiva.

26 8. In una seconda fase, quando saranno resi disponibili dati scientifici sufficienti e appropriati, occorre definire norme specifiche relative ai nutrienti diversi dalle vitamine o dai minerali o alle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico utilizzati come ingredienti di integratori alimentari. Fino all'adozione di tali norme comunitarie specifiche e fatte salve le disposizioni del trattato, possono essere applicate le norme nazionali relative ai nutrienti e alle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico utilizzati come ingredienti degli integratori alimentari per i quali non siano state adottate norme comunitarie specifiche. 9 - Occorre che le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta siano consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza. Andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione di tali nutrienti. Risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali. 10 - Un'ampia gamma di preparati vitaminici e sostanze minerali utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari attualmente venduti negli Stati membri non sono stati ancora valutati dal comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto non sono compresi negli elenchi nominali. Occorre pertanto sottoporle a valutazione urgente da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non appena i rispettivi fascicoli saranno presentati dalle parti interessate. 11 - E' essenziale che le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari siano sicure e disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo. Per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente. Possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari. 12 - Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi. Tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure. 13 - L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse per la salute. Tale rischio giustifica la fissazione, secondo i casi, di livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni di sicurezza. Tali livelli dovrebbero garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non comporti rischi per il consumatore. 14 - A tal fine, nel fissare le quantità massime occorre tener conto a un tempo dei livelli tollerabili delle vitamine e dei minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti e del livello di assunzione di questi nutrienti mediante la normale alimentazione. Nella fissazione delle quantità massime si terranno anche in debito conto i valori di riferimento. 15 - Gli integratori alimentari sono acquistati dai consumatori per concorrere all'apporto della normale dieta. Per poter svolgere tale funzione, è necessario che le vitamine e i minerali eventualmente riportati sull'etichetta del prodotto siano presenti nel prodotto stesso in quantità significative. 16 - L'adozione, sulla base dei criteri esposti nella presente direttiva e degli opportuni pareri scientifici, di valori specificanti i livelli massimi e minimi di vitamine e minerali consentiti negli integratori alimentari costituirebbe un provvedimento di attuazione da affidare alla Commissione. 17 - Non occorre riprendere le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni, essendo esse contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Occorre pertanto inserire nella presente direttiva solo le disposizioni aggiuntive necessarie. 18 - La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari non si applica agli integratori alimentari. L'informazione sul contenuto nutrizionale degli integratori alimentari è essenziale per consentire ai consumatori di acquistarli in base ad una scelta informata e di utilizzarli in modo corretto e sicuro. Vista la natura dei prodotti in questione, tale informazione dovrebbe riguardare soltanto i nutrienti effettivamente presenti nel prodotto ed essere obbligatoria. 19 - Data la particolare natura degli integratori alimentari, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.

27 10 - Un'ampia gamma di preparati vitaminici e sostanze minerali utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari attualmente venduti negli Stati membri non sono stati ancora valutati dal comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto non sono compresi negli elenchi nominali. Occorre pertanto sottoporle a valutazione urgente da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non appena i rispettivi fascicoli saranno presentati dalle parti interessate. 11 - E' essenziale che le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari siano sicure e disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo. Per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente. 12 - Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi.

28 13 - L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse per la salute. Tale rischio giustifica la fissazione, secondo i casi, di livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni di sicurezza. Tali livelli dovrebbero garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non comporti rischi per il consumatore. 14 - A tal fine, nel fissare le quantità massime occorre tener conto a un tempo dei livelli tollerabili delle vitamine e dei minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti e del livello di assunzione di questi nutrienti mediante la normale alimentazione. Nella fissazione delle quantità massime si terranno anche in debito conto i valori di riferimento.

29 15 - Gli integratori alimentari sono acquistati dai consumatori per concorrere all'apporto della normale dieta. Per poter svolgere tale funzione, è necessario che le vitamine e i minerali eventualmente riportati sull'etichetta del prodotto siano presenti nel prodotto stesso in quantità significative. L'informazione sul contenuto nutrizionale degli integratori alimentari è essenziale per consentire ai consumatori di acquistarli in base ad una scelta informata e di utilizzarli in modo corretto e sicuro. Vista la natura dei prodotti in questione, tale informazione dovrebbe riguardare soltanto i nutrienti effettivamente presenti nel prodotto ed essere obbligatoria. 19 - Data la particolare natura degli integratori alimentari, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.

30 Decreto legislativo 14.02.2003, n. 31 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n. 47)
Articolo 1 - Disciplina delle sostanze aggiunte per scopi nutrizionali 1. All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, elencate nell'allegato 1, solo le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 2. L'uso delle sostanze di cui al comma 1 deve essere conforme alle specifiche disposizioni ad esse relative

31 Decreto legislativo 14.02.2003, n. 31 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n. 47)
4. L'uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad una alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati, secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.

32 Decreto legislativo , n. 31 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n. 47) Allegato 1 - [Elenco sostanze con scopi nutrizionali specifici] SOSTANZE CON SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE Ai fini dell'elenco che segue si intende per - AFMS: ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI - ADAP ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, compresi gli AFMS ma esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia

33 Categoria 1. Vitamine: VITAMINA A (retinolo, beta carotene ecc) Vit
Categoria 1. Vitamine: VITAMINA A (retinolo, beta carotene ecc) Vit. D (colecalciferolo, ergocalciferolo), VITAMINA E (D-alfa- tocoferolo ecc.) VITAMINA K (fillochinone fitomenadione)), VITAMINA B1 (cloridrato di tiamina, monoidrato di tiamina ), VITAMINA B2 (riboflavina riboflavina -5'-fosfato, sodio); NIACINA (acido nicotinico nicotinamide) ACIDO PANTOTENICO (D-pantotenato, calcio ecc) VITAMINA B6 (cloridrato di piridossina, piridossina 5'-fosfato) ACIDO FOLICO (Acido pteroil- monoglutammico) VITAMINA B12 (cianocobalamina idrossicobalamina), BIOTINA .VITAMINA C (acido L-ascorbico, L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio) Categoria 2 MINERALI CALCIO, MAGNESIO,FERRO RAME , IODIO, ZINCO,MANGANESE ,SODIO,POTASSIO SELENIO, CROMO (III) e suoi esaidrati , MOLIBDENO (VI) FLUORO

34 CATEGORLA 3. Amminoacidi L-alanina, L-arginina, L-acido aspartico, L-citrullina, L-cisteina L-cistina L-istidina L-acido glutammico L-glutammina Glicina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-metionina L- ornitina L-fenitalanina L-prolina L-treonina L- triptofano L-lirosina L-valina Nel caso degli amminoacidi possono essere utilizzati, nella misura del possibile, anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati Categoria 4. Carnitina e Taurina L-carnitina cloridrato di L- carnitina taurina Categoria 5. Nucleotidi (acido adenosina-5'-fosforico (AMP) ecc.)) Categoria 6. Colina e inositolo


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