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ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 22.05.2003 Sauro Agati.

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Presentazione sul tema: "ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 22.05.2003 Sauro Agati."— Transcript della presentazione:

1 ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 22.05.2003 Sauro Agati

2 APPRENDISTATO Premessa: il contratto di apprendistato è disciplinato dallart. 47 e ss. del D.lgs. 276/2003 il contratto di apprendistato è disciplinato dallart. 47 e ss. del D.lgs. 276/2003 Tipi di apprendistato: a) apprendistato per lespletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (formazione giovani ed adolescenti) b) apprendistato professionalizzante c) apprendistato per lacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (titoli di studio secondari o universitari)

3 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Finalità: conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro con lacquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali Campo di applicazione: possono essere assunti, in tutti i settori, giovani che abbiano una età compresa fra i 19 e 29 anni Qualificazione e durata: lart. 49 del D. lgs. 276/2003 demanda la durata alla contrattazione collettiva. Essa comunque non può essere inferiore a 2 anni e superiore a 6

4 Regole che disciplinano il contratto: a)il contratto deve essere in forma scritta, contenere la prestazione oggetto del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica che potrà essere acquisita alla scadenza del contratto b)è fatto divieto di stabilire il compenso dellapprendista secondo tariffe a cottimo c)è fatto divieto al datore di lavoro di recedere dal contratto in assenza di giusta causa o giustificato motivo d)possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nellambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dellapprendistato professionalizzante, fermo restando il limite massimo di durata di 6 anni

5 Formazione: il comma 5 dellart. 49 del D.lgs. 276/2003 assegna alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano (dintesa con le parti sociali più rappresentative sul piano regionale) la definizione dei profili formativi dellapprendistato professionalizzante, con losservanza dei seguenti principi: il comma 5 dellart. 49 del D.lgs. 276/2003 assegna alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano (dintesa con le parti sociali più rappresentative sul piano regionale) la definizione dei profili formativi dellapprendistato professionalizzante, con losservanza dei seguenti principi: a) almeno 120 ore annue b)spetta ai contratti di lavoro a livello nazionale, territoriale o aziendale (tra soggetti comparativamente più rappresentativi) definire le modalità di erogazione e articolazione della formazione

6 c) riconoscimento, in relazione ai risultati conseguiti nel percorso formativo, della qualifica professionalizzante ai fini contrattuali d) registrazione della formazione svolta nel libretto formativo e) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate

7 ASPETTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE (Accordo 14 Novembre 2007) AB C Durata 1° periodo formazione Mesi Liv. inquad.Durata 2° periodo formazione Mesi Liv. inquad.Durata complessiva contratto Mesi 121242B36 162B263B42 243B244B48 244B245B48 245B246B48 246B247B48 247B24848 248 Q48

8 Secondo quanto previsto dalla tabella prima illustrata, a decorrere dalla data di inizio di ogni periodo di formazione al lavoratore sono attribuiti il pertinente livello di inquadramento e la corrispondente retribuzione base parametrale, a termini dellart. 14 del vigente CCNL. Secondo quanto previsto dalla tabella prima illustrata, a decorrere dalla data di inizio di ogni periodo di formazione al lavoratore sono attribuiti il pertinente livello di inquadramento e la corrispondente retribuzione base parametrale, a termini dellart. 14 del vigente CCNL. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti linizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le medesime mansioni o funzioni presso la stessa azienda tramite un periodo di stage, tirocinio o di contratto a tempo determinato, è riconosciuta per il medesimo periodo la corrispondente riduzione del 1° periodo di formazione e comunque fino a un massimo di 6 mesi. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti linizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le medesime mansioni o funzioni presso la stessa azienda tramite un periodo di stage, tirocinio o di contratto a tempo determinato, è riconosciuta per il medesimo periodo la corrispondente riduzione del 1° periodo di formazione e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

9 Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti linizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le stesse mansioni o funzioni presso altro datore di lavoro per un periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuto detto periodo, con riduzione – fino a concorrenza – progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti linizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le stesse mansioni o funzioni presso altro datore di lavoro per un periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuto detto periodo, con riduzione – fino a concorrenza – progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione. Ai lavoratori che abbiano svolto periodi di apprendistato per lespletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione sono riconosciuti tali periodi, con riduzione progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione. Ai lavoratori che abbiano svolto periodi di apprendistato per lespletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione sono riconosciuti tali periodi, con riduzione progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione.

10 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO Fatto salvo quanto specificatamente previsto dallaccordo sottoscritto in data 14 Novembre 2007, nei confronti dellapprendista trovano applicazione le norme del presente ccnl, ivi compreso leventuale periodo di prova. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dallaccordo sottoscritto in data 14 Novembre 2007, nei confronti dellapprendista trovano applicazione le norme del presente ccnl, ivi compreso leventuale periodo di prova. Le indennità previste allart. 29 (reperibilità, maneggio denaro, trasferta, mensa, rinnovo patente, ecc.) sono riconosciute a decorrere dal 2° periodo di formazione, fatta eccezione per lindennità sgombero neve e lindennità integrativa che sono riconosciute a decorrere dal 1° periodo di formazione. Anche lindennità prevista per il lavoro domenicale (art. 20) è riconosciuta a decorrere dal 1° periodo. Le indennità previste allart. 29 (reperibilità, maneggio denaro, trasferta, mensa, rinnovo patente, ecc.) sono riconosciute a decorrere dal 2° periodo di formazione, fatta eccezione per lindennità sgombero neve e lindennità integrativa che sono riconosciute a decorrere dal 1° periodo di formazione. Anche lindennità prevista per il lavoro domenicale (art. 20) è riconosciuta a decorrere dal 1° periodo.

11 Allapprendista è riconosciuto quanto scaturisce dalla contrattazione di secondo livello ed in difetto di contrattazione è riconosciuto il premio di qualità alla prestazione. Allapprendista è riconosciuto quanto scaturisce dalla contrattazione di secondo livello ed in difetto di contrattazione è riconosciuto il premio di qualità alla prestazione. In ogni caso la retribuzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore a tempo indeterminato non apprendista, inquadrato nel medesimo livello e avente la stessa anzianità di servizio. In ogni caso la retribuzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore a tempo indeterminato non apprendista, inquadrato nel medesimo livello e avente la stessa anzianità di servizio.

12 Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità ed in caso di conseguimento della prevista qualificazione, con prosecuzione del rapporto di lavoro senza alcuna soluzione di continuità, lanzianità di servizio maturata da apprendista contribuisce alla determinazione dellanzianità per il pssaggio dalla posizione parametrale B) alla posizione parametrale A). Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità ed in caso di conseguimento della prevista qualificazione, con prosecuzione del rapporto di lavoro senza alcuna soluzione di continuità, lanzianità di servizio maturata da apprendista contribuisce alla determinazione dellanzianità per il pssaggio dalla posizione parametrale B) alla posizione parametrale A). In ogni caso di passaggio diretto di lavoratori da una ad altra azienda, il periodo di apprendistato già svolto, di cui è fornita idonea documentazione dallazienda cessante a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dellanzianità di servizio. In ogni caso di passaggio diretto di lavoratori da una ad altra azienda, il periodo di apprendistato già svolto, di cui è fornita idonea documentazione dallazienda cessante a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dellanzianità di servizio.

13 TRATTAMENTO PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO Si applica per lapprendista, non in prova, la disciplina prevista dallart. 39 del ccnl.

14 TRATTAMENTO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dellapprendista non si computano ai fini della durata del contatto di apprendistato. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dellapprendista non si computano ai fini della durata del contatto di apprendistato. Si applica per lapprendista la disciplina prevista dallart. 42 del ccnl. Si applica per lapprendista la disciplina prevista dallart. 42 del ccnl.

15 TRATTAMENTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO Si applica per lapprendista la disciplina prevista dallart. 40 del ccnl. Si applica per lapprendista la disciplina prevista dallart. 40 del ccnl.

16 FORMAZIONE Larticolato contrattuale ricalca la disciplina generale regolata dal D.Lgs. 276/2003. Le specificità significative da rilevare riguardano: lesemplificazione della formazione formale, con la seguente articolazione: a) tematiche legate alla realtà aziendale/professionale -conoscenze dei servizi e del contesto aziendale; -conoscenza dellorganizzazione del lavoro in impresa e ruolo dellapprendista; - conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;

17 -conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro -conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro -conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale -conoscenza delle innovazione di contesto, di processo e di contenuto b) tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: - competenze relazionali - organizzazione ed economia - disciplina del rapporto di lavoro - sicurezza del lavoro

18 Lapprendista è tenuto a frequentare le attività previste dal piano formativo, conseguentemente il datore di lavoro è tenuto controllare che ciò avvenga. Lapprendista è tenuto a frequentare le attività previste dal piano formativo, conseguentemente il datore di lavoro è tenuto controllare che ciò avvenga. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad attestare lattività svolta. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad attestare lattività svolta.

19 ORE DI FORMAZIONE ORE DI FORMAZIONE Le ore medie annue retribuite di formazione formale, che fanno parte dellorario normale di lavoro, sono pari a 120, di cui 40 ore dedicate alla formazione a carattere professionalizzante in modalità teorica; fermo restando che per ogni singolo anno del contratto devono essere erogate almeno 60 ore di formazione formale, con le seguenti durate minime: Le ore medie annue retribuite di formazione formale, che fanno parte dellorario normale di lavoro, sono pari a 120, di cui 40 ore dedicate alla formazione a carattere professionalizzante in modalità teorica; fermo restando che per ogni singolo anno del contratto devono essere erogate almeno 60 ore di formazione formale, con le seguenti durate minime: -35% dedicato a contenuti di carattere trasversale -35% dedicato a contenuti di carattere trasversale -35% dedicato a contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico/scientifico ed operativo. -35% dedicato a contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico/scientifico ed operativo.

20 TUTORE TUTORE Come previsto dalla disciplina generale lattivazione del contratto di apprendistato richiede la nomina di un tutore, il quale deve svolgere una formazione di 12 ore e deve possedere i seguenti requisiti: Come previsto dalla disciplina generale lattivazione del contratto di apprendistato richiede la nomina di un tutore, il quale deve svolgere una formazione di 12 ore e deve possedere i seguenti requisiti: essere inquadrato in un livello contrattuale pari o superiore a quello che potrà conseguire lapprendistaessere inquadrato in un livello contrattuale pari o superiore a quello che potrà conseguire lapprendista svolgere attività coerenti con quelle dellapprendistasvolgere attività coerenti con quelle dellapprendista possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (si può derogare se in azienda non operano figure professionali con tale requisito)possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (si può derogare se in azienda non operano figure professionali con tale requisito)

21 CAPACITA FORMATIVA DELLIMPRESA CAPACITA FORMATIVA DELLIMPRESA Ai fini dellerogazione della formazione formale, la capacità formativa interna dellazienda è espressa – oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutore – dalla capacità dellazienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzarne lerogazione, avvalendosi anche di docenza esterna. Ai fini dellerogazione della formazione formale, la capacità formativa interna dellazienda è espressa – oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutore – dalla capacità dellazienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzarne lerogazione, avvalendosi anche di docenza esterna. Tale capacità è attestata: Tale capacità è attestata: a)quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dellattività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare; b)dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione formale da erogare.

22 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Le parti stipulanti si sono impegnate a definire entro il 31 Luglio 2008 lo schema del piano formativo individuale da sottoporre al parere di conformità delle Regioni e delle Provincie Autonome. Le parti stipulanti si sono impegnate a definire entro il 31 Luglio 2008 lo schema del piano formativo individuale da sottoporre al parere di conformità delle Regioni e delle Provincie Autonome.

23 SCHEMA DIFFERENZIALE DEI COSTI FRA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO ED IL CONTRATTO TIPICO A TEMPO INDETERMINATO SCHEMA DIFFERENZIALE DEI COSTI FRA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO ED IL CONTRATTO TIPICO A TEMPO INDETERMINATO A B C 1° periodolivello1° periodolivelloDurataCosto formazioneinquadr.formazioneinquadr.compl.contrattocontratoDifferenzain % mesi apprendist.t.indterm. 121242B36 60.524 74.015 13.49222,29 162B263B42 74.188 96.368 22.18029,90 243B244B48 97.057 119.334 22.27722,95 244B245B48 104.892 128.660 23.76722,66 245B246B48 114.205 141.353 27.14823,77 246B247B48 125.662 155.747 30.08523,94 247B24848 142.764 181.784 39.02127,33 248 Q48 163.355 204.430 41.07525,14

24 ORARIO DI LAVORO In applicazione degli accordi 5 Aprile e 30 Giugno 2008, per quanto attiene allorario di lavoro (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 23 sono state introdotte le seguenti novità: In applicazione degli accordi 5 Aprile e 30 Giugno 2008, per quanto attiene allorario di lavoro (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 23 sono state introdotte le seguenti novità: Per i dipendenti assunti a far data dal 1 Maggio 2008 in sostituzione delle festività soppresse (L. 54/1977) sono riconosciuti 3 giorni di permesso individuale che non possono essere goduti unitamente alle ferie e sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre, qualora non fruiti nellanno solare. Per i dipendenti assunti a far data dal 1 Maggio 2008 in sostituzione delle festività soppresse (L. 54/1977) sono riconosciuti 3 giorni di permesso individuale che non possono essere goduti unitamente alle ferie e sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre, qualora non fruiti nellanno solare. Per le cessazioni e gli inizi di rapporto in corso danno i predetti giorni sono attribuiti quando cadono nel periodo di servizio prestato. Ai presenti fini non concorrono le festività del 19 Marzo e Corpus Domini. Per le cessazioni e gli inizi di rapporto in corso danno i predetti giorni sono attribuiti quando cadono nel periodo di servizio prestato. Ai presenti fini non concorrono le festività del 19 Marzo e Corpus Domini.

25 Per i dipendenti in servizio al 30 Aprile 2003 sono recuperati 3 giorni di ferie con le cadenze indicate di seguito: Per i dipendenti in servizio al 30 Aprile 2003 sono recuperati 3 giorni di ferie con le cadenze indicate di seguito: 1 giorno dal 1 Luglio 2008 1 giorno dal 1 Luglio 2008 1 giorno dal 1 Gennaio 2009 1 giorno dal 1 Gennaio 2009 1 giorno dal 1 Gennaio 2010 1 giorno dal 1 Gennaio 2010 Trattasi delle 3 giornate di festività supplementari previste dal comma 1 dellart 30 del ccnl 31.10.2005 poi trasformate in ferie con la nota in calce allart 21 del ccnl 22.5.2003 Trattasi delle 3 giornate di festività supplementari previste dal comma 1 dellart 30 del ccnl 31.10.2005 poi trasformate in ferie con la nota in calce allart 21 del ccnl 22.5.2003

26 Per i dipendenti in servizio dal 1 Maggio 2003 al 30 Aprile 2008 sono recuperate 2 giorni di ferie con le cadenze indicate di seguito: Per i dipendenti in servizio dal 1 Maggio 2003 al 30 Aprile 2008 sono recuperate 2 giorni di ferie con le cadenze indicate di seguito: 1 giorno dal 1 Luglio 2008 1 giorno dal 1 Luglio 2008 1 giorno dal 1 Gennaio 2009 1 giorno dal 1 Gennaio 2009 Trattasi delle 2 giornate di ferie previste dal comma 12 dellart 21 del ccnl 22.5.2003. Agli stessi dipendenti con orario di lavoro articolato su 5 giorni, viene recuperata una sola giornata di ferie Trattasi delle 2 giornate di ferie previste dal comma 12 dellart 21 del ccnl 22.5.2003. Agli stessi dipendenti con orario di lavoro articolato su 5 giorni, viene recuperata una sola giornata di ferie Per ogni fase di recupero viene corrisposto un importo, congelato, sotto forma di EDR e senza riflessi di qualsiasi istituto contrattuale di 51,33 riferiti al 3° livello parametro A e riparametrato come da tabella contenuta nellaccordo. Per ogni fase di recupero viene corrisposto un importo, congelato, sotto forma di EDR e senza riflessi di qualsiasi istituto contrattuale di 51,33 riferiti al 3° livello parametro A e riparametrato come da tabella contenuta nellaccordo.

27 A regime, ovvero nel 2011, il pagamento relativo ai 3 giorni di ferie, di cui alla tabella contenuta nellaccordo 30 Giugno 2008, avverrà in modo strutturale con la retribuzione del mese di Gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, limporto previsto nella specifica tabella sarà corrisposto in dodicesimi

28 E soppresso il prolungamento orario. E soppresso il prolungamento orario. E stato fissato in 10 ore il tetto massimo di prestazione giornaliera ed in 50 quella settimanale. E stato fissato in 10 ore il tetto massimo di prestazione giornaliera ed in 50 quella settimanale. Il monte annuo individuale di 175 ore previsto al comma 6 dellart. 19 del ccnl 22.5.2003 è elevato a 200 ore. Il monte annuo individuale di 175 ore previsto al comma 6 dellart. 19 del ccnl 22.5.2003 è elevato a 200 ore. In termini di flessibilità oraria disciplinata dal comma 4 dellart. 18 del ccnl 22.5.2003, le 80 ore indennizzate al 15% divengono 100 e le 20 ore indennizzate al 20% sono incrementate fino a 50 per un totale di 150 di flessibilità. In termini di flessibilità oraria disciplinata dal comma 4 dellart. 18 del ccnl 22.5.2003, le 80 ore indennizzate al 15% divengono 100 e le 20 ore indennizzate al 20% sono incrementate fino a 50 per un totale di 150 di flessibilità.

29 Per quanto riguarda la Banca delle Ore gli accordi 5.4.2008 e 30 Giugno 2008 contiengono le seguenti novità: Per quanto riguarda la Banca delle Ore gli accordi 5.4.2008 e 30 Giugno 2008 contiengono le seguenti novità: Le prime 120 ore del monte annuo individuale (200 ore) sono compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Le prime 120 ore del monte annuo individuale (200 ore) sono compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. E comunque facoltà del lavoratore conferire tutte le ore di prestazione straordinaria, fino al limite del monte ore annuo, nella propria Banca delle Ore. E comunque facoltà del lavoratore conferire tutte le ore di prestazione straordinaria, fino al limite del monte ore annuo, nella propria Banca delle Ore. E stato inoltre reintrodotto lobbligo per le Aziende di comunicare, con cadenza quadrimestrale (gennaio, maggio, settembre) alle OO.SS. landamento delle prestazioni straordinarie erogate e di esperire, una volta lanno, una esame congiunto sulla programmazione del lavoro straordinario. E stato inoltre reintrodotto lobbligo per le Aziende di comunicare, con cadenza quadrimestrale (gennaio, maggio, settembre) alle OO.SS. landamento delle prestazioni straordinarie erogate e di esperire, una volta lanno, una esame congiunto sulla programmazione del lavoro straordinario.

30 Infine è stata regolata la prestazione lavorativa nel settimo giorno. Nel caso ricorra tale eventualità si prevede che il recupero debba avvenire entro i 3 giorni successivi con il pagamento delle maggiorazioni previste di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate. Infine è stata regolata la prestazione lavorativa nel settimo giorno. Nel caso ricorra tale eventualità si prevede che il recupero debba avvenire entro i 3 giorni successivi con il pagamento delle maggiorazioni previste di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.


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