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PROGETTO CINA I dati e le statistiche sono tratte da: Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

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Presentazione sul tema: "PROGETTO CINA I dati e le statistiche sono tratte da: Istituto Nazionale per il Commercio Estero."— Transcript della presentazione:

1 PROGETTO CINA I dati e le statistiche sono tratte da: Istituto Nazionale per il Commercio Estero

2 LE PROSPETTIVE SOCIO-ECONOMICHE

3 Nonostante il fenomeno della SARS abbia abbassato la percentuale di crescita del PIL al 6,7%, durante il secondo trimestre del 2003 la crescita complessiva e’ stata pari 9,1%, ben più alta del 7% previsto e buona rispetto all’8% dell’anno precedente. Nei primi 8 mesi del 2004 questa tendenza sembra confermata con un tasso del 9,7%. La Cina continua ad essere una piattaforma per le esportazioni e ciò contribuisce all’incremento del reddito e dell’occupazione. Il tasso di occupazione nelle città e’ cresciuto a 8,6 milioni di impieghi, ma e’ aumentato anche il numero dei disoccupati registrati. Allo stesso tempo le importazioni sono salite al 40%, rendendo la Cina una locomotiva per la crescita dell’intera regione asiatica. Nel 2003 la percentuale di investimenti sul PIL ha raggiunto un picco del 47%. Una leggera inflazione sui prezzi al consumo (1,3%) e’ la prova delle pressioni deflazionarie che sono state una piaga dell’economia dal La produzione e’ stata superiore alla domanda in diverse aree di prodotti durante il La produzione industriale si e’ espansa rapidamente, questo settore contribuisce per il 61,78% alla composizione del PIL e nel 2003 ha registrato un aumento del 12,5%. La crescita della produzione industriale ha dato la possibilità di investimenti ad alto livello soprattutto in infrastrutture e sviluppo immobiliare, aumentati del 30,2% da gennaio ad ottobre 2003. Come indicato nel rapporto del Premier presentato al Congresso Nazionale del Popolo il 5 marzo, il primo proposito della politica di governo e’ quello di rimettere in sesto l’economia del paese. La rapidità e l’effettività delle misure di politica di stabilizzazione dipendono dal bisogno di mantenere il passo nella creazione di nuovi posti di lavoro e nelle riforme strutturali e l’abilità di coordinare politiche macroeconomiche tra le varie rappresentanze. Modernizzazione, urbanizzazione e globalizzazione sono le tre tendenze dell’economia cinese: obiettivo fondamentale del governo e’ lo sviluppo rurale per garantire una migliore vivibilità nelle zone urbane.

4 Paesi clienti 2003 % del totale Paesi fornitori 2003
Orientamento geografico della bilancia commerciale Paesi clienti 2003 % del totale Paesi fornitori 2003 USA 21.1 GIAPPONE 18.0 HONG KONG 17.4 TAIWAN 12.0 13.6 COREA DEL SUD 10.5 4.6 8.2 ITALIA (11°) 1.5 ITALIA (15°) 1.2 Fonte: China Statical Yearbook 2004

5 LA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA

6 Nell'ambito delle unità produttive è possibile distinguere tra:
- imprese statali: operano sotto il controllo dei ministeri e degli organi amministrativi centrali; - imprese collettive: operano per lo più al di fuori dell'organizzazione centrale e sono spesso poste sotto il controllo di organi amministrativi locali. Sono simili per struttura alle cooperative; - imprese a proprietà individuale: il peso di tali imprese è in forte crescita, anche grazie alle ultime disposizioni normative da parte del Governo cinese, che tende a favorire sempre di più lo sviluppo dell’impresa privata. Il Governo cinese ritiene che l'ottenimento di tassi di crescita economica elevati si fondi sull’ attribuzione alle forze di mercato di un ruolo critico nell'allocazione delle risorse economiche, ma al contempo richieda che tali forze siano soggette a controlli macroeconomici indiretti da parte del Governo centrale. Le riforme economico-industriali che sono state perseguite negli ultimi due decenni hanno avuto come principale obiettivo la crescita dell’industria leggera, dei servizi e del commercio internazionale. In tal modo è stata quindi concessa un’ apertura al mercato che ha permesso soprattutto al settore della “light industry” e del terziario, di adattarsi velocemente ed efficientemente all’utilizzo di nuove tecnologie importate, colmando gap di produttività e sviluppo esistente tra questi settori e quelli dell’industria pesante, obiettivi storici di crescita da parte del Governo cinese.

7 L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA

8 L’adattamento all’evoluzione tecnologica rappresenta una delle sfide che la Cina è chiamata ad affrontare nei prossimi anni. La RPC offre incentivi fiscali agli investimenti stranieri che implichino sviluppo tecnologico quali, la riduzione dell’imposta sulle royalties derivanti da trasferimenti di know-how, o la totale esenzione qualora la tecnologia sia avanzata o trasferita in termini preferenziali. Pertanto con l’importazione di nuove tecnologie e la costituzione di joint venture con imprese straniere, le PMI cinesi hanno potuto registrare un sostanziale miglioramento manageriale e produttivo, che gli ha permesso di acquisire una sempre maggiore competitività anche al livello internazionale.

9 LO SVILUPPO NELLE VARIE REGIONI CINESI

10 A causa della vastità del territorio e delle diverse politiche governative attuate nel passato, la Cina presenta grandi squilibri di sviluppo tra le varie Province in cui è suddivisa. Infatti le regioni centro-occidentali, che consistono in 11 province, presentano tassi di sviluppo decisamente inferiori a quelli registrati nelle regioni costiere del sud-est della Cina, nella regione del Guangdong e nelle municipalità di Pechino, Shanghai e Tianjin. Per arginare questo dislivello, già da diversi anni il governo centrale ha varato politiche preferenziali per gli investimenti stranieri nelle regioni occidentali e quelle centrali che comportano sgravi fiscali, trattamenti preferenziali nei settori incoraggiati e in quelli ristretti, contributi finanziari statali ed altre misure per agevolare e stimolare la presenza diretta straniera in tali province.

11 IL COMMERCIO ESTERO

12 Dall’avvio della “open door policy”, 25 anni fa, l’obiettivo primario della Cina, in ambito di commercio estero, era rappresentato dal tentativo di piena integrazione con il sistema di commercio mondiale. Con un commercio estero di 620 miliardi di dollari USA nel 2002, la Cina si posiziona al quinto posto nella classifica mondiale delle potenze commerciali, con un elevato potenziale di crescita, che la colloca, nei prossimi anni, secondo le previsioni, al secondo posto, dopo gli USA. I bassi costi di produzione hanno reso le esportazioni cinesi molto competitive sul mercato mondiale, non solo per i prodotti labour-intensive (come scarpe, orologi e biciclette), ma anche per i beni capital e technological-intensive (come telefoni cellulari, monitors dei PC e condizionatori), le cui esportazioni hanno registrato una considerevole e rapida crescita negli ultimi anni.

13 IL WTO

14 I maggiori cambiamenti in materia di politica commerciale sono scaturiti dall’accesso della Cina al WTO alla fine del 2001. Secondo l’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), l’adesione al WTO ha reso la Cina più attraente per gli FDI (Foreign Direct Investment), che nei primi 10 mesi del 2003 sono cresciuti del 12%, arrivando a 43,6 miliardi di dollari USA. Le restrizioni sulle merci importate sono state ridotte gradualmente negli ultimi anni, essendo l’indice medio delle tariffe diminuito all’11% nel 2003, cioè 43,2 punti percentuali in meno rispetto al In questo modo gli esportatori verso la Cina sono attratti dalle condizioni favorevoli dei nuovi regolamenti, nonostante l’impatto vari da settore a settore, a seconda della velocità di apertura e della differente estensione di ciascuno. I monopoli virtuali nel settore dei servizi finanziari cadranno completamente, consentendo in questo modo alle imprese estere un più agevole accesso geografico e di mercato. Inoltre le imprese straniere beneficeranno anche di regolamenti più flessibili in materia di distribuzione, laddove verrà ad esse consentito di stabilire le loro proprie reti, i propri magazzini e gli outlets per le vendite all’ingrosso.

15 IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

16 L’investimento estero diretto è da sempre una risorsa chiave per la Cina, soprattutto per l’apporto di tecnologie, impianti e prodotti avanzati che hanno stimolato non solo il progresso tecnico delle industrie locali, ma hanno favorito anche la ristrutturazione delle aziende e stimolato la competitività sul mercato. E’ proprio per questo che da più parti si sottolinea la necessità di favorire ulteriormente l’accesso degli investimenti esteri al mercato, permettendo anche il coinvolgimento delle società straniere nella ristrutturazione e riconversione delle imprese statali (SOE-State Owned Enterprises), ricorrendo soprattutto alla formula del BOT – Build, Operation & Transfer. Secondo il MOFCOM, un’altra forma di investimento auspicato e favorito è il trasferimento di tecnologia, sia nelle forme del “technology import & export” che dell’utilizzo dei finanziamenti internazionali.

17 IL RUOLO DELL’ITALIA NEGLI INVESTIMENTI

18 L’Italia e’ risultata, nel 2003, il 18^ Paese investitore con 230 milioni di Dollari USA investiti nel periodo Gennaio – Settembre 2003 (ultimi dati attendibili). Nel complesso, le aziende italiane operanti in Cina con una presenza diretta (escludendo Hong Kong) sono circa 500. La maggior parte di queste ha scelto la formula dell’Ufficio di rappresentanza per presidiare il mercato. E’ in forte sviluppo la presenza di banche, società di spedizione, studi legali e di consulenza. Per questi tipi di attività le aree preferite sono risultate quelle di Pechino, Shanghai e Shenzhen. In termini di presenza produttiva essa e’ costituita, per i tre quarti, da grandi gruppi nazionali. La forma giuridica più frequente a cui si e’ fatto ricorso e’ quella dell’impresa mista dove complessivamente prevale l’equity di parte cinese. I principali settori di destinazione degli investimenti italiani sono stati: l’automobilistico, il tessile abbigliamento, il meccanico, il chimico-farmaceutico e quello dei servizi. L’Italia ha un ruolo molto marginale, occupando solo il 18^ posto nella graduatoria degli investimenti stranieri con capitale utilizzato (esclusi i prestiti). Sarebbe opportuno invece che le imprese nazionali facessero della Cina una tappa importante della loro strategia di internazionalizzazione, passando a realizzarvi investimenti produttivi o di assemblaggio che consentano di operare all’interno del mercato con prezzi competitivi. La convenienza di un maggiore coinvolgimento con la realtà produttiva cinese risiede non solo nel risparmio sui costi di produzione, ma anche nell’accorciarsi dei tempi di consegna sul mercato interno, nella gestione dell’assistenza e dei servizi post vendita e nella facilitazione concessa agli acquirenti locali che possono utilizzare valuta locale, evitando costose procedure di finanziamento in valuta estera. Diventa comunque sempre più pressante l’esigenza di valutare la possibilità di porre in essere una strategia di penetrazione di lungo termine nel mercato cinese, che includa la produzione e la distribuzione in loco di beni, a forte caratterizzazione italiana per design e qualità, ma a prezzi contenuti grazie ai minori costi di produzione.

19 LA LEGISLAZIONE SOCIETARIA

20 Tra le leggi fondamentali, che costituiscono il primo punto di riferimento per chi e’ interessato ad investire in Cina, le principali sono: la Sino-Foreign Equity Joint Venture Law del 1979; le Sino-Foreign Equity Joint Venture Law Implementing Regulations del 1983; la Foreign Economic Contracts Law del 1985; la Wholly Foreign Owned Enterprises Law del 1986 e le Implementing Rules di essa del 1990; la Sino-Foreign Cooperative Joint Venture Law del 1988 e le sue Implementing Rules del 1995; la Foreign Investment Enterprises Income Tax Law del 1991 e le successive Inplementing Rules della medesima; gli Establishment of Foreign Investment Companies Limited by Shares Tentative Provisions del 1995 e le Foreign Exchange Control Regulations, entrate in vigore il 1 aprile 1996. Con l’ingresso della Cina nel WTO le leggi che concernono gli investimenti stranieri sono state revisionate in accordo con gli standard internazionali. Il Congresso Nazionale del Popolo ha approvato degli emendamenti alle leggi riguardanti le cooperative JV e le WFOE nell’ottobre del 2000 e altri emendamenti alla legge sulle equity JV nel 2001. Nel Febbraio 2002 sono emerse nuove linee guida sugli investimenti stranieri e un mese dopo, il Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue del 1995 e’ stato aggiornato per adeguarsi alla normativa del WTO. Più recentemente sono emersi nuovi regolamenti che standardizzano le leggi sulle fusioni ed acquisizioni di imprese nazionali da parte di investitori stranieri. Per quanto riguarda le società il cui capitale e’ interamente detenuto da soggetti cinesi, queste sono disciplinate dalla Company Law del 1994, la cui applicazione è valida anche per le società con partecipazione straniera, a meno che non sia diversamente stabilito dalle specifiche normative in vigore per le società a capitale misto (equity jointventure, co-operative joint-venture, foreign investment enterprise).

21 Le forme societarie previste dalla legislazione sono essenzialmente due:
• Società a responsabilità limitata (Limited Liability Company): i soci sono responsabili limitatamente alle contribuzioni di capitale effettuate, mentre la società è responsabile nei limiti dei propri asset; • Società per azioni (Joint-Stock Company): il capitale societario è diviso in azioni di uguale valore, i soci sono responsabili verso la società limitatamente alle azioni possedute, mentre la società è responsabile nei limiti dei propri asset. Entrambe devono essere imprese con personalità giuridica e godono di diritti e responsabilità civili nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. La società a responsabilità richiede un capitale minimo variabile in relazione al tipo di attività svolta dalla società (produzione, commercio, servizi, ricerca e sviluppo, ecc.), mentre per la società per azioni è richiesto un capitale registrato minimo di RMB 10 milioni. Solo la Spa può essere quotata in borsa, purché sia autorizzata dallo State Council, il capitale sociale non sia inferiore a RMB 50 milioni, sia operativa da almeno tre anni e abbia ottenuto profitti per almeno gli ultimi tre anni di attività, oltre ad ulteriori specifici requisiti di legge.

22 L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

23 L’ufficio di rappresentanza e’ un ufficio aperto nella Repubblica Popolare Cinese da parte di una impresa straniera per instaurare, in nome e per conto della casa madre, rapporti con imprese o clienti cinesi. Le procedure per l’apertura di un ufficio di rappresentanza sono piuttosto semplici. Lo State Administration for Industry and Commerce (SAIC) richiede la seguente documentazione per l’apertura di un ufficio di rappresentanza: 1. atto notarile di costituzione della società (copia); 2. certificato di registrazione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato. La copia deve essere sottoposta all’Ambasciata cinese in Italia per essere autenticata (copia); 3. dichiarazione (originale) del consiglio di amministrazione della società rappresentata che approva l’apertura di un ufficio di rappresentanza nella Repubblica Popolare Cinese precisando il luogo (Guangzhou, Shanghai, Pechino); tale dichiarazione deve contenere il nome dell’ufficio di rappresentanza (contenente sia la dizione “Ufficio di rappresentanza” che il nome della città in cui l’ufficio e’ aperto); il nome ed il cognome del rappresentante designato; lo scopo e la durata; la dichiarazione deve essere scritta su carta intestata dell’ azienda, timbrata ed indirizzata per esempio alla “The Commission of Foreign Economic Relations & Trade” (COFTEC o altro organismo preposto in loco) ed al “State Administration Bureau of Industry and Commerce” (SAIC). 4. Atto di nomina delle persone fisiche preposte all’Ufficio di Rappresentanza da parte del consiglio di amministrazione della società straniera (originale); 5. Presentazione della società straniera (storia e caratteristiche essenziali); 6. Curriculum vitae del Chief Representative e dell’eventuale Deputy Representative firmato dagli stessi; 7. Copia del passaporto dei Representative; 8. 4 fotografie dei Representative; 9. lettera di presentazione di una banca straniera in cui si attesta la situazione finanziaria della stessa (originale); 10. contratto di affitto dell’immobile dove si vuole aprire l’ufficio. Tutti i suddetti documenti devono essere tradotti in cinese. Municipalità o province diverse possono richiedere altri documenti ad integrazione della lista sopra proposta; e’ bene verificare con l’amministrazione locale competente quali documenti debbano essere prodotti.

24 L’ufficio di rappresentanza può avere dipendenti e può svolgere solo attività di promozione e di tramite tra la casa madre ed i potenziali clienti; l’ufficio può pubblicare cataloghi e brochures ed organizzare attività di promozione per i prodotti della casa madre. L’ufficio di rappresentanza non può invece svolgere attività commerciali dirette, di conseguenza non potrà fatturare né concludere contratti in nome proprio o in nome e per conto della casa madre, quest’ultima dovrà infatti emettere direttamente la fattura al cliente cinese. Un altro limite e’ costituito dalla impossibilità per l’ufficio di rappresentanza di effettuare le procedure di importazione, questa operazione spetta al cliente cinese. Mentre da una parte, le autorità locali si preoccupano di specificare che l’ufficio non deve svolgere business activities – profit activities, allo stesso tempo però, la legge (Art. 8 della SAIC Registration Procedure) prevede come obbligatoria la registrazione dell’ufficio anche presso il locale Tax Bureau. Questo, dimostra come le autorità locali considerino l’ufficio di rappresentanza generatore di profitti per la società straniera, di conseguenza l’ufficio viene sottoposto a tassazione. In generale se i costi per la gestione dell’ufficio sono relativamente alti si presume che generi reddito in Cina. Comunque resta il problema di come calcolare i profitti presunti creati dall’ufficio di rappresentanza. Per facilitare quindi le procedure di calcolo della base imponibile, le autorità cinesi prevedono tre sistemi: 1. Actual Income: (in base a tale sistema sono tassati i redditi effettivi che risultano dall’esame dei documenti contabili); 2. Adjudged Income o Profit Basis (sono tassati i redditi presunti sulla base dell’ammontare delle commissioni corrisposte all’ufficio per la propria attività); 3. Grossing up of expenditures o cost Plus (in base a questo sistema il reddito presunto viene calcolato sulla base dei costi sostenuti). Gli uffici di rappresentanza, che svolgono attività commerciali reali o presunte, sono soggetti alla Foreign Enterprises Income Tax che prevede un’aliquota pari al 33% come imposta sui profitti (Income Tax) ed un’ aliquota tra il 5% e 5,5% come Business Tax. In totale, comunque, l’ufficio dovrà corrispondere al fisco cinese ogni anno circa il 10% dell’ammontare dei costi sostenuti. Naturalmente, in virtù del trattato Italia-Cina sulla doppia imposizione, il soggetto di imposta italiano potrà vantare un credito nei confronti del proprio Paese pari all’ammontare di quanto corrisposto al fisco cinese.

25 Incaricare un’agenzia locale per la presentazione della domanda
SCHEMA SEMPLIFICATO Incaricare un’agenzia locale per la presentazione della domanda Esame ed approvazione da parte del MOFCOM o altro organo preposto Registrazione presso il SAIC Registrazione presso il PSB (bureau of public security) Registrazione presso il TAX Bureau Registrazione presso ufficio doganale Aprire conto in banca

26 LE PRINCIPALI FORME D’ INVESTIMENTO

27 JOINT VENTURE Le Joint Ventures sono tipi di società di capitali costituite, in questo caso, su territorio cinese e che possono comprendere attività produttive, commerciali o di servizi. In genere esse si dividono in: Equity Joint Venture, Contractual Joint Venture e Cooperative Joint Venture.

28 SOCIETA’ MISTE A CAPITALE AZIONARIO
Equity Joint Venture: La Equity Joint Venture e’ una società a capitale misto, a responsabilità limitata, di diritto cinese. Nella Equity Joint Venture il partner straniero deve possedere almeno il 25% delle quote (e non più del 99%). La prima legge sulle EJV, “Law of the People’s Republic of China On Chinese-Foreign Equity Joint Ventures” e’ uscita il 1 luglio 1979, e la revisione ha avuto luogo il 4 aprile 1990. La società viene costituita sulla base di un contratto tra la parte cinese e quella straniera, approvato dal Ministero per il Commercio e la Cooperazione Internazionale (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation – MOFCOM) o dal suo sostituto locale COFTEC e, se necessario, da altre autorità. I partners contribuiscono alla formazione del capitale sociale con apporti di valuta, macchinari, tecnologia, immobili e materiali. In molti casi il partner straniero contribuisce con valuta, impianti e Know-how, mentre il contributo da parte cinese consiste nella messa a disposizione del terreno, dei fabbricati e fondi in RMB. La responsabilità dei soci e’ limitata al capitale sociale sottoscritto; la gestione e’ affidata ad un consiglio di amministrazione composto da membri in rappresentanza dei due partner, con un presidente cinese e vice-presidente straniero o viceversa. La EJV ha di norma una durata stabilita tra i 10 ed i 20 anni; tale durata può essere estesa per altri 10 o 20 anni per comune accordo fra le parti. Da qualche anno e’ ammessa la possibilità di costituire una JV nella forma di società per azioni (Company Limited by Shares).

29 SOCIETA’ MISTE CONTRATTUALI
(Sino-Foreign Contractual Joint Ventures e Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures) Le CJV sono società costituite su territorio cinese da persone giuridiche o fisiche straniere e da società o enti cinesi in conformità con il contratto firmato dalle due parti. I diritti e gli obblighi, così come la misura della ripartizione dei profitti e delle perdite, sono stabiliti dai partner nel contratto di costituzione della JV e non sono necessariamente legati alla quota di capitale sottoscritta. Inoltre non vi e’ alcun limite minimo alla quota di partecipazione straniera. Per diversi anni l’attività delle CJV e’ stata regolata in base alla prassi ed alle norme introdotte per le EJV, non essendo state promulgate norme specifiche. Il 13 aprile 1988, il Governo ha approvato la “Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures”. Attraverso gli anni si sono delineati due tipi di CJV: le “Pure” Contractual Joint Ventures e le Co-operative Joint Ventures. Le prime non prevedono la costituzione di una nuova entità giuridica e assomigliano più ad accordi di partnership temporaneo, mentre le seconde sono dotate di una nuova personalità giuridica. Il 4 settembre 1995 il MOFCOM ha promulgato le “Implementation Regulations of the Contractual Joint Venture Law”, con cui sono state specificate e regolamentate le attività delle società miste contrattuali mentre in precedenza si faceva riferimento alle normative sulle EJV. Secondo le nuove normative, il partner straniero deve contribuire almeno con il 25% del capitale di una Cooperative Joint Venture. Per le Contractual Joint Venture questo limite e’ invece del 10%. Anche la Contractual Joint Venture viene costituita sulla base di un contratto tra la parte cinese e quella straniera, da approvarsi dal MOFCOM, o dal suo sostituto locale, in forme simili a quelle previste per l’approvazione per le Equity. In definitiva una Contractual Joint Venture può quindi riassumersi in: 1) una nuova società dotata di personalità giuridica (Co-operative ibrida) di diritto cinese e come tale soggetta ad una disciplina non molto difforme dalle EJV; 2) un semplice contratto associativo (Contractual pura) di partnership che non dà origine ad alcuna nuova entità giuridica separata da quella dei contraenti.

30 Differenze tra Equity Joint Venture e Contractual Joint Venture
Investimento Sia nel caso delle EJV che delle CJV il conferimento delle due controparti e’ costituito da capitale, proprietà industriali, beni immobili e diritto di uso del terreno. Entrambe si costituiscono in società a responsabilità limitata. Una CJV, però, oltre ad un investimento comune, implica delle condizioni di cooperazione, vale a dire che gli immobili già esistenti – terreno, edifici, impianti di produzione, etc. – diventano gli strumenti della collaborazione. In questo caso non viene fissata la quota di partecipazione dei contraenti, ma vengono concordati degli obiettivi di collaborazione. Distribuzione dei profitti Per quanto riguarda le EJV, la consistenza e le proporzioni dell’investimento rimangono costanti per tutto il periodo della vita della società mista e di conseguenza rimangono invariate le quote di divisione dei profitti in base alle quote di partecipazione nella società. Nel caso delle CJV, invece, quando la co-operazione e’ alla base dell’investimento, la distribuzione dei profitti viene decisa per contratto ed i profitti possono essere distribuiti in diverse percentuali nelle varie fasi di vita della JV. Management Per le EJV la nomina dei vertici della società e di un consiglio d’amministrazione e’ da sempre stato un obbligo previsto dalla legge; per le CJV inizialmente bastava la nomina di un direttore , ma con la nuova legge del 4 settembre 1995 e’ anche per loro d’obbligo un consiglio d’amministrazione costituito da almeno tre membri. Distribuzione della proprietà Nel caso di una EJV, alla scadenza del contratto della società mista deve essere costituito un comitato che provveda a determinare la posizione patrimoniale ed economica della JV e provveda alla distribuzione delle proprietà che rimangono, in proporzione all’investimento delle parti. Se invece, si tratta di una CJV le restanti proprietà sono cedute senza corrispettivo al partner cinese.

31 WHOLLY FOREIGN OWNED ENTERPRISE (WFOE)
Si tratta di una forma già introdotta da alcuni anni e formalizzata solo con una legge approvata nell’aprile del 1986, la “Law of the People’s Republic of China on Foreign Capital Enterprises”. In base a tale legge e’ possibile per l’investitore estero registrare in Cina una società a esclusivo capitale straniero. Il regolamento di attuazione e’ stato pubblicato nell’ottobre del 1990. Con la WFOE, l’investitore straniero costituisce una società a responsabilità limitata di diritto cinese da esso totalmente gestita e amministrata (cfr. Art. 19 WFOE Implementing Regulations). Le stesse Implementing Regulations prevedono tuttavia che la forma della società a responsabilità limitata sia derogabile, ferma restando però la necessità di approvazione da parte dell’autorità competente ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili al particolare settore di attività della società. La SAIC ha inoltre chiarito che, in ogni caso, la WFOE deve possedere una propria personalità giuridica (requisito che come abbiamo visto, non sussiste invece per le CJV) ed essere quindi soggetto ed oggetto di diritti e obblighi, dotato di autonomia patrimoniale ed organizzativa. Le procedure di costituzione di una WFOE prevedono tre fasi: 1. La presentazione da parte dell’investitore straniero di una “relazione” contenente dati ed informazioni sugli obiettivi che si intendono perseguire con la WFOE, sull’oggetto sociale, il tipo di produzione, la tecnologia e gli impianti che verranno utilizzati ed altri dati relativi alla vendita, al fabbisogno in termini energetici ed ai mezzi utilizzati per la produzione. 2. Successivamente all’approvazione della “relazione”, l’investitore dovrà presentare domanda per la costituzione di una WFOE insieme a copia dello statuto, oltre ai vari altri documenti relativi all’attività dell’investitore straniero o degli investitori se più di uno. 3. Il MOFCOM approva infine la costituzione della WFOE, che procede successivamente quindi agli adempimenti di registrazione presso la locale SAIC (Administration for Industry and Commerce).

32 Per quanto riguarda il capitale, la legislazione cinese non prevede un capitale minimo per le società a capitale straniero o a partecipazione straniera, tuttavia stabilisce una proporzione tra l’investimento totale ed il capitale registrato; per garantire che la società abbia un capitale effettivo con cui operare. L’investitore straniero può scegliere di versare il capitale in un’unica soluzione, entro 6 mesi dalla registrazione della società o attraverso successive contribuzioni. In questo caso la legge sancisce l’obbligo di conferire almeno il 15% del capitale entro 90 giorni dal rilascio della licenza d’esercizio della WFOE (Business Licence) La disciplina contenuta nella WFOE Law ammette la possibilità di costituire imprese a capitale interamente straniero solo in settori produttivi, mentre dichiara “controllata” l’approvazione di WFOE nei settori delle opere infrastrutturali, dei trasporti, delle attività immobiliari e finanziarie. Vieta infine l’utilizzo della struttura WFOE nei settori dell’informazione, del commercio interno ed estero, dell’assicurazione e dei servizi postali. Tuttavia, recenti regolamenti emanati sia dalle ZES (Zone Economiche Speciali) sia da città come Shanghai e Canton, hanno più volte concesso la possibilità a società a capitale straniero di svolgere una più ampia fascia di servizi. Il settore del commercio estero resta invece precluso. Soltanto nelle aree di libero commercio Free Trade Zones di Tianjin e Shanghai, viene consentito all’investitore straniero di creare società esclusivamente dedicate al trading che possono tuttavia operare solo all’interno della Free Trade Zone.

33 ACCORDO DI COPRODUZIONE
La terza forma possibile di investimento è l’accordo di coproduzione. Questo tipo di cooperazione, utilizzato soprattutto nei casi di sfruttamento di risorse minerarie o idrocarburi, e’ caratterizzato da alti rischi, alti investimenti e alti ritorni. In caso di accordo di coproduzione non si dà vita ad alcuna nuova società. Tale accordo nasce in seguito ad appalto internazionale, avente per oggetto lo sfruttamento minerario o petrolifero di una particolare area. Il partner occidentale che vince l’appalto si lega tramite contratto alla controparte cinese; il contratto così formato deve essere approvato dalle competenti autorità. Normalmente l’accordo di coproduzione passa attraverso tre fasi: - Esplorazione - Sfruttamento - Produzione Durante la fase di esplorazione, il partner straniero conduce le ricerche sopportando l’intero costo. Se la ricerca non si dimostra interessante, il contratto termina automaticamente. Nel caso contrario, si passa alla fase di sfruttamento dell’area. Da questo punto in poi la parte cinese e straniera dividono i costi delle operazioni di sfruttamento dividendo i profitti in base alla partecipazione al capitale. Forme simili all'accordo di coproduzione, ma da esso distinte sono, ancora: a. il Processing Assembly, dove la parte cinese contribuisce gli immobili, la forza produttiva e le energie necessarie e il partner straniero le materie prime o i semi lavorati; le materie prime o i semi lavorati sono finiti secondo le specifiche del partner straniero il quale, dopo aver versato al partner cinese una somma (la processing fee) esporta e vende i prodotti sui suoi mercati; b. il Compensation Trade, dove la parte straniera contribuisce servizi, know-how, tecnologia e macchinari e riceve, come compenso, per un periodo di 2-3 anni, parte o la totalità dei prodotti; al termine dell'accordo, i macchinari e la tecnologia rimangono al partner cinese (schema utilizzato principalmente per promuovere e migliorare le aziende esistenti); c. il Build Operate and Transfer (BOT), dove la parte straniera realizza l'opera (si tratta normalmente di grandi progetti infrastrutturali: autostrade, ponti …), ne cura la gestione e ne trae i profitti per un certo periodo allo scadere del quale la proprietà di tutta l'opera viene trasferita all'autorità amministrativa cinese designata (municipalità, provincia …).

34 COSTITUIRE UNA JOINT VENTURE

35 La costituzione di una JV in Cina e’ soggetta all’approvazione da parte del Ministry of Foreign Economic Relations and Trade (MOFCOM) della Repubblica Popolare Cinese o dalle sue commissioni provinciali (COFTEC). Il MOFCOM autorizza i governi locali delle province ed i principali ministeri ed uffici dipendenti dal Consiglio di Stato (i cosiddetti uffici autorizzati) ad esaminare ed approvare i progetti di JV il cui valore di investimento totale non superi i limiti stabiliti dallo stesso organo. Le principali fasi dell’ iter di costituzione di una JV in Cina sono le seguenti: a) ricerca del partner; b) negoziazione preliminare – redazione di una lettera d’intenti; c) predisposizione di uno studio di prefattibilità; d) redazione del contratto e dello statuto; e) approvazione da parte del MOFCOM o del suo sostituto locale e registrazione da parte del SAIC – Business Licence; f) successivi adempimenti: registrazione ufficio locale delle imposte, al locale ufficio per il controllo del Foreign Exchange, all’ufficio dell’amministrazione finanziaria, all’ufficio del lavoro, all’ufficio doganale, all’ufficio locale per il controllo statistico. Una volta identificato il partner, la prassi prevede la conclusione di una lettera di intenti tra le due parti, che definisce le intenzioni, i tempi e i modi per la realizzazione del progetto comune in cui venga specificato il valore di massima del capitale previsto per l’investimento, la distribuzione del capitale etc. Solo una volta in possesso di una lettera di intenti e di uno studio di fattibilità preliminare, il partner cinese si presenterà alle autorità cinesi competenti per ottenere l’autorizzazione al proseguimento delle trattative (Approval of Project Proposal). Lo studio di fattibilità e’ sostanzialmente un business plan che analizza lo sviluppo prevedibile della JV e deve contenere i dati tecnici relativi al progetto di collaborazione industriale. In genere lo studio di fattibilità deve contenere informazioni generali in merito agli obiettivi del progetto, ammontare dell’investimento, piano di produzione o output annuale, tecnologia richiesta e macchinari utilizzati, spiegazioni dei motivi per i quali e’ opportuno costituire una JV, descrizione tecnica dei prodotti finiti e loro applicazioni o destinazioni d’uso, fonti di materie prime, misure di protezione ambientale, problemi relativi all’uso di brevetti e marchi, numero degli impiegati necessari alla produzione, numero del quadro dei dirigenti, fabbisogni di valuta. Successivamente allo studio di fattibilità si arriva alla stesura del contratto, al quale va aggiunto lo statuto della nuova società. Il contratto deve contenere indicazioni sull’investimento totale, sull’oggetto sociale, sul Consiglio di amministrazione (Board of Directors) o sull’eventuale struttura gestionale alternativa, sui diritti e doveri dei partner, sui loro apporti, sulla durata della JV, sulle cause di scioglimento, etc. E’ da segnalare che per investimento totale si intende il capitale totale necessario per la realizzazione del progetto. Comprende quindi sia il capitale effettivamente versato (capitale registrato) sia l’insieme dei prestiti ed altri finanziamenti cui la società ricorrerà dopo la costituzione. Nel contratto bisogna inoltre fissare i tempi e le modalità degli investimenti: le parti possono scegliere di versare il capitale in un’unica soluzione, entro 6 mesi dalla registrazione della società, oppure di versarlo in diverse soluzioni. In questo caso però i partner hanno l’obbligo di versare almeno il 15% del capitale entro 90 giorni dal rilascio della licenza (Business Licence). Le parti possono contribuire al capitale della JV apportando tecnologia, macchinari, immobili e valuta. In caso l’apporto sia costituito da tecnologia, le legge prevede che essa venga valutata fino ad una percentuale del 20% del capitale registrato. In particolare, dal 1988 la legge, delega agli organismi locali l’approvazione dei progetti di JV: per investimenti da un minimo di un milione di dollari USA fino ad un massimo di 30 milioni di dollari possono essere approvati dalle autorità provinciali (COFTEC); quelli compresi tra i 500mila e un milione di dollari USA, dalle autorità municipali e per quelli al di sotto di questa cifra e’ prevista solo l’approvazione a livello distrettuale. Dopo l’ approvazione dell’organismo competente, che di solito giunge dopo 2-3 mesi, la società deve essere registrata presso la sezione locale del SAIC dal quale ottiene la Business Licence.

36 GESTIRE ED AMMINISTRARE UNA JOINT VENTURE

37 A tutte le FIES, incluse quindi anche le JV che adottano la forma della responsabilità limitata, possono applicarsi, come già detto, alcune delle disposizioni della "Company Law". In particolare viene generalmente riconosciuta dal MOFCOM la possibilità per una EJV (la cui struttura più si avvicina a quella della "limited liability company" ex Company Law) di costituire tre organi sociali: l’assemblea dei soci (Shareholders’ Meeting), il consiglio di amministrazione (Board of Directors, sostituibile eventualmente da un amministratore unico) ed il "Supervisory Committee", organo questo simile al collegio sindacale delle società di capitali italiane. Tuttavia, il MOFCOM consente alle EJV di adottare ancora la "vecchia struttura", che prevede come unico organo deliberativo ed amministrativo il Board of Directors. Gli articoli 3 della "EJV Law" e 33 delle "EJV Regulations" stabiliscono infatti che l’organo deliberativo e gestionale della EJV sia il Board of Directors, il quale "decide su tutte le questioni più importanti della Joint Venture". L’articolo 24 delle "CJV Regulations" prevede inoltre che l’organo deliberativo ed amministrativo della CJV possa essere il Board of Directors o il "Joint-Management Committee". Tale organo viene definito come la "authority" della CJV, che delibera su tutte le materie importanti. Non è chiaro invece se anche per la "Legal person CJV" sia possibile adottare la struttura della società a responsabilità limitata di diritto cinese. Passiamo ad esaminare, quindi, il "vecchio tipo" di strutture gestionali. La legge prevede che i membri del Board, che vengono nominati dai soci in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta (nelle CJV vi è tuttavia libertà maggiore di determinazione in tal senso), non possano essere in numero inferiore a tre e che essi durino in carica per quattro anni, con periodo rinnovabile. La convocazione del Board deve essere almeno annuale (è possibile però convocare riunioni straordinarie) ed il quorum per la validità della riunione stessa deve essere di almeno 2/3. La riunione viene presieduta di regola dal Chairman, che è anche il legale rappresentante della società o, in sua assenza, dal Deputy Chairman. La legge ammette inoltre il rilascio di una delega da parte di un consigliere ad un terzo (o ad un altro dei consiglieri stessi) per la partecipazione alle riunioni del consiglio. Il Board delibera normalmente a maggioranza semplice o qualificata. La legge prevede però alcune materie su cui è necessaria l’unanimità dei consiglieri presenti e votanti, in dettaglio: • modifiche allo statuto; • scioglimento della Joint Venture; • aumento del capitale o cessione a terzi della partecipazione di uno dei soci (il MOFCOM ammette generalmente deroghe previste da contratto a tale disposizione se la società cessionaria è una collegata della cedente); • fusione della Joint Venture con altre entità.

38 Le "CJV Regulations" aggiungono alle materie precedenti anche l’obbligo di deliberare all’unanimità sulla costituzione di ipoteca sui beni della CJV o sulla trasformazione della CJV in un altro tipo di società a capitale straniero. Nello Statuto è possibile naturalmente prevedere con maggior precisione i meccanismi di funzionamento del Board, così come le maggioranze necessarie per diverse delibere, sempre naturalmente nel rispetto delle disposizioni imperative di legge. Il Board of Directors nomina un General Manager che è incaricato della gestione della società nel suo insieme. sia nello Statuto che, alternativamente, durante la prima riunione del Board. Al General Manager la legge affianca uno o più Deputy General Manager, i quali possono essere assegnati o a mansioni specifiche oppure essere più semplicemente incaricati di "assistere" il primo. E’ possibile, e solito, prevedere nello Statuto che il General Manager venga nominato dal Board su "indicazione" di uno dei soci. Nella Joint Venture in cui il socio straniero non abbia una partecipazione maggioritaria rilevante, alla presenza di un General Manager di "nomina" straniera consegue solitamente la richiesta dal socio cinese di acquisire più poteri nel Board o di nominare un Deputy General Manager. La presenza di un Deputy General Manager può creare a volte problemi di gestione, soprattutto nel caso in cui alla norma di cui all’articolo 40 delle "EJV Regulations" ("il General Manager deve consultare il Deputy General Manager prima di prendere decisioni sulle materie più importanti") venga data interpretazione estensiva, anche a seguito di una malaccorta redazione dello Statuto. La legge si pone tuttavia a tutela degli interessi societari quando prevede che né il General Manager né il suo Deputy possano ricoprire posizioni simili, o comunque "partecipare" alle attività di società concorrenti della Joint Venture. Poche parole vengono infine spese nelle leggi sulle EJV e CJV per definire diritti, doveri e responsabilità degli amministratori e dei dirigenti. L’unica norma di qualche rilievo è quella che consente al Board of Directors di licenziare in tronco i dirigenti anche contro la volontà del socio che li ha nominati, nel caso però, in cui essi si siano resi colpevoli di corruzione ("graft") o di grave inadempienza dei propri doveri ("serious dereliction of duty") (art. 41). Per questi motivi diventa quindi necessario ricollegarsi alle scarse norme del codice penale in materia ed alla "Company Law", la quale, per completezza e precisione, supera la legislazione speciale sulle JV, che è stata adottata, almeno nel caso della EJV, agli albori dello sviluppo del diritto societario cinese.

39 In materia di amministratori infatti, gli articoli 57 e seguenti della Company Law:
1. negano la possibilità di ricoprire le cariche di amministratori, membri del Supervisory Committee e dirigenti a coloro i quali sono stati condannati per reati connessi all’amministrazione della società oppure occupino una carica all’interno della P.A. cinese; 2. prevedono un dovere generale per gli stessi di svolgere i loro compiti nei modi previsti dallo Statuto e di proteggere gli interessi della società; 3. prevedono un divieto per gli amministratori e dirigenti di adottare comportamenti lesivi dell’integrità patrimoniale della società, utilizzando i fondi per scopi personali o per costituire garanzie a favore di debiti dei soci o di altri individui; 4. estendono infine anche agli amministratori il divieto di occupare posizioni in società concorrenti previsto dalle leggi speciali sulle EJV e di rivelare informazioni riservate; 5. creano infine un regime di responsabilità degli amministratori, dei membri del Supervisory Committee e dei dirigenti per la violazione di leggi e regolamenti dello Stato o delle disposizioni dello Statuto. I compiti di supervisione sull’attività degli amministratori sono esercitati dal Supervisory Committee, il quale, tra gli altri, ha anche compiti di controllo sulla gestione finanziaria della società. Per quanto riguarda infine l’assemblea dei soci, la legge consente ai soci di regolare nello Statuto le procedure di funzionamento e di voto. Tuttavia, ogni deliberazione riguardante l’aumento o riduzione del capitale sociale, la scissione, fusione o scioglimento della società deve essere presa a maggioranza di 2/3, al contrario di quanto previsto dalla legislazione speciale sulle società a capitale straniero, che richiede invece sempre l’unanimità del Board.

40 NORMATIVA TRIBUTARIA

41 IMPOSTE SUI PROFITTI La normativa fiscale relativa alle imprese a capitale misto è oggi alquanto complessa ed imprecisa a causa della sovrapposizione tra normative nazionali e locali. Il quadro è ulteriormente complicato dall'introduzione di un'ampia serie di incentivi locali e settoriali. In base alla legge sull’Income Tax delle Foreign Funded Enterprises (FFE), entrata in vigore dal 1991, tutte le imprese a capitale straniero sono soggette al pagamento di una tassa sui redditi del 30%, a cui va aggiunta un’imposta locale del 3%, per cui l’aliquota effettiva è pari al 33%. La tassa viene calcolata sul reddito netto complessivo ottenuto dalla società, dedotti costi, spese di gestione, ammortamenti e perdite pregresse. Tale legge specifica che debbano essere considerate Foreign Funded Enterprises le imprese straniere e le imprese con capitale straniero che abbiano costituito delle filiali o svolgano delle attività nella RPC o che, pur non avendo costituito filiali o non svolgendo attività nella RPC, derivino dei profitti, interessi su prestiti, rendite o royalties in Cina. I regolamenti attuativi della "Income Tax Law" (1991) stabiliscono tre formule diverse per il calcolo del reddito di un’ impresa ("Income Tax Law", articolo 10), sulla base del tipo di attività condotta (produzione, commercio, servizi). Vi sono poi le seguenti esenzioni valide su tutto il territorio nazionale: • tutte le imprese con investimento straniero produttive e con una durata stabilita in almeno 10 anni sono esentate per i primi due anni dalla income tax e beneficiano di una riduzione del 50% nei tre anni successivi. Il calcolo degli anni di esenzione fiscale parte dal primo anno in cui l’azienda registra profitti. Qualora la JV termini le operazioni prima dello scadere del decimo anno, al momento della liquidazione si dovranno rimborsare le imposte non versate (per i primi due anni) e/o la differenza tra il versato e quanto dovuto (per gli anni successivi al secondo fino al quinto). • per le JV "export-oriented", cioè che esportano almeno il 70% della produzione ed hanno i conti in valuta in attivo, vi è una ulteriore riduzione della Income Tax del 50% per gli anni successivi; • per le JV "technologically advanced", cioè che contribuiscono ad un notevole progresso tecnico nel settore ed hanno importato alta tecnologia, la riduzione del 50% della Income Tax è prevista per ulteriori tre anni dopo i tre stabiliti di norma; • anche per le JV operanti nel settore agricolo, forestale o zootecnico o operanti in aree remote e sottosviluppate sono previste altre importanti riduzioni.

42 A queste agevolazioni fiscali, concesse in base al settore produttivo su tutto il territorio cinese, si aggiungono quelle presenti a livello locale, nelle "zone di sviluppo". Per tutte le JV produttive costituite in queste zone infatti, la Income Tax è fissata ad una aliquota del 15%, con una riduzione al 10% se si tratta di una azienda "export oriented" o "technologically advanced". E’ da sottolineare però come le agevolazioni summenzionate siano in via di progressiva eliminazione da parte del governo, il quale intende perseguire la politica del "leveling the playing field" garantendo sia alle società a capitale straniero che a quelle a capitale interamente cinese le stesse condizioni per operare sul mercato. Soprattutto nelle Zone Economiche Speciali, quindi, le aliquote preferenziali sono destinate a scomparire, mentre resta per ora, su tutto il territorio nazionale, l’esenzione nei primi due anni e la riduzione al 50% nei tre successivi della "Income Tax" per le società a capitale straniero a carattere produttivo.

43 IMPOSTE INDIRETTE In seguito alle riforme introdotte nel 1994, tutte le imprese operanti nella RPC sono soggette alla Turnover Tax, a sua volta suddivisa in: 1. Value Added Tax: grava sul fatturato derivante dalla vendita ed importazione di beni e dalla prestazione di lavoro. L'aliquota è pari al 17% per la maggior parte dei beni, mentre per alcune categorie limitate di beni è pari al 13% (prodotti agricoli). Il meccanismo di funzionamento della VAT è simile a quello italiano. 2. Consumption Tax: si applica, con aliquote talvolta molto elevate, alla produzione e all'importazione di determinate categorie di beni di consumo, quali alcolici, tabacchi e veicoli. 3. Business Tax: si applica alla fornitura di servizi e alla vendita di proprietà immobiliari con aliquote variabili dal 3 al 20%.

44 IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE
La Cina ha firmato con tutti i principali Paesi, occidentali e non, trattati internazionali per evitare la doppia imposizione alle imprese ed individui, la cui attività viene svolta nel Paese in cui sono domiciliati e nel Paese in cui è stato effettuato l’investimento. Il trattato sulla doppia imposizione tra Italia e Cina è stato firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, è stato ratificato con Legge n. 376 del (pubblicata sulla GU del , n. 274, s.o.) ed è in vigore dal 13 dicembre 1990. Il personale straniero è soggetto al pagamento di un'imposta sul reddito individuale con aliquote progressive comprese tra il 5% ed il 45% del reddito netto, una volta effettuate le opportune deduzioni a seconda della fascia di reddito. L'imposta sui redditi individuali si applica ai cittadini stranieri che risiedano nella RPC per più di 90gg. (183gg. per i cittadini italiani e per i cittadini di tutti quei Paesi che hanno firmato un trattato sulla doppia imposizione con la Cina).

45 COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE

46 NORMATIVA DEL LAVORO Il riferimento normativo fondamentale è la "Labor Law" del 5 luglio 1994 e le "Administration of Labour in Foreign Funded Enterprises Provisions" del 1 agosto1994. Principi fondamentali della normativa cinese sono: • la possibilità per l’impresa a capitale straniero di decidere autonomamente in merito dell’assunzione del personale (con limitazioni relative al divieto del lavoro minorile e all’impiego di personale femminile per un certo numero di attività descritte dalla legislazione vigente. Procedure particolari sono poi previste per quanto riguarda le modalità di assunzione dei lavoratori); • la possibilità per l’impresa di interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente se ricorrono i requisiti previsti dalla legge (periodi di congedo sono previsti per il caso di malattia dovuta ad incidente sul lavoro, gravidanza, maternità e puerperio); • la retribuzione non può essere inferiore a minimi salariali previsti dalle autorità locali (in base a regolamenti interni del Ministero del Lavoro, il lavoratore in una Joint Venture dovrebbe ricevere un salario equivalente ad almeno il 120% di quanto altrimenti percepito per mansioni dello stesso genere in analoghe imprese statali. La prassi conferma questo valore); • la durata dell’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali (è possibile un prolungamento dell’orario di lavoro, da concordarsi con i sindacati e le associazioni di lavoratori, se giustificato dalle esigenze della produzione e per non più di 1 ora al giorno. Similmente alla legislazione italiana, il compenso per le attività lavorative prestate in occasione in giorni festivi, ferie, feste nazionali … deve essere corrisposta in misura percentualmente maggiore rispetto a quella "base", con incrementi dal 50% al 200%).

47 Per gli uffici di rappresentanza il personale cinese può essere impiegato solo attraverso agenzie specializzate competenti per territorio (e quindi il contratto di lavoro è sottoscritto dall’ufficio di rappresentanza con l’agenzia). Solo per casi particolari è possibile l’assunzione diretta, salvo la necessità di approvazione da parte della competente agenzia. A Pechino, tra le agenzie competenti per l’intermediazione di manodopera, figurano il FESCO e la China Inteltech. In alcuni casi, tollerati dalle autorità preposte, è possibile concludere contratti di consulenza con società cinesi. Sulla base di tali accordi alcuni tecnici o professionisti locali possono lavorare per l’ufficio di rappresentanza in qualità di consulenti. I compensi per tali prestazioni vengono corrisposti direttamente alle società cinesi. Tuttavia, il sistema più diffuso ed incoraggiato dal governo per assumere personale locale resta quello delle agenzie. Nel caso della Joint Venture, invece, una volta ottenuta la Business License, il contratto di lavoro viene sottoscritto direttamente con l’impiegato cinese. Tale contratto deve tuttavia essere sottoposto al locale Labor Bureau per la necessaria "certificazione". Sono elementi necessari del contratto di lavoro: a. la durata del contratto di lavoro (a tempo determinato, indeterminato o per l’esecuzione di una particolare prestazione); b. la descrizione delle mansioni; c. la descrizioni delle condizioni di lavoro: d. l’assetto retributivo, assicurazioni ed eventuali benefits (es: "meal allowances" o "transportation allowances" o "housing allowances", oltre ad altri bonus o incentivi a scadenza anche continuativa); e. le cause di risoluzione del rapporto di lavoro (es: non soddisfacente periodo di prova; violazione delle norme di comportamento sul luogo di lavoro; negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni …); f. le responsabilità delle parti in caso di violazione o risoluzione anticipata del rapporto. Nella maggior parte dei casi la controparte cinese si obbliga contrattualmente a fornire alla JV stessa i lavoratori necessari, solitamente provenienti dalla propria struttura. In tal caso, è necessario verificare che tutti gli adempimenti connessi al trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro (ed alla cessazione di ogni altro rapporto di lavoro subordinato) vengano adempiuti.

48 Costo dei fattori produttivi
Manodopera locale: Operai US$ /anno Pechino US$ /anno Shanghai Impiegati US$ /anno Pechino US$ /anno Shanghai Tecnici specializzati US$ /anno Pechino US$ /anno Shanghai Dirigenti US$ /anno Pechino US$ /anno Shanghai Dirigenti senior US$ /anno Pechino US$ /anno Shanghai

49 TRASFERIRE ALL’ESTERO CAPITALI E PROFITTI

50 LA RIFORMA DEL REGIME VALUTARIO
Fino al 1993, gli stranieri avevano accesso unicamente ad un tipo di valuta cinese denominata FEC, (Foreign Exchange Certificate) che veniva cambiata ad un tasso notevolmente diverso rispetto a quello della valuta locale, il Renminbi (RMB). Tutte le operazioni in valuta estera dovevano essere effettuate attraverso la Bank of China o altre banche autorizzate dall'allora "State Administration for Exchange Control" (SAEC), che fissava periodicamente il tasso di cambio del FEC con le valute straniere. Solo una parte delle società cinesi (incluse alcune JV) erano autorizzate ad accedere ai cosiddetti "swap centers" dove il tasso di cambio era determinato principalmente dalla legge della domanda e dell'offerta. La riforma del regime valutario cinese, entrata in vigore nel 1994, stabilisce un unico sistema di cambio tra RMB e valute straniere, dando inizio ad periodo caratterizzato dall’assenza di codificazione, dalla progressiva apertura verso la piena convertibilità del RMB e da una copiosa produzione normativa da parte del Governo, del SAFE o di altri organismi quali la People's Bank of China (PBOC). Il tasso di cambio tra il RMB e la valuta estera viene oggi fissato sulla base delle "condizioni di mercato", ed è annunciato ogni giorno dal SAFE. Di notevole importanza sono due interventi dello State Council. Il primo ("Foreign Exchange Control Regulations") è entrato in vigore nell’aprile del 1996, il secondo ("Administration of the Settlement, Sale and Payment of Foreign Exchange, Provisions") il 20 giugno dello stesso anno. In seguito alla Riforma del 1996, i principi fondamentali del nuovo sistema possono cosi essere individuati: 1. il governo cinese non pone restrizioni né ai pagamenti in valuta estera né al flusso di valuta estera in entrata ed uscita dalla PRC (articolo 5); 2. i privati e le società che esercitano attività che comportano pagamenti in valuta estera hanno il solo obbligo di dichiarare alle autorità competenti le transazioni effettuate e non di riceverne approvazione; 3. la circolazione di valuta estera all'interno della PRC è proibita. Nessuna transazione in valuta estera può essere condotta per l'acquisto di beni o per la fornitura di servizi all'interno del Paese; 4. ogni entrata in valuta estera derivante da transazioni relative a partite correnti è sottoposta a cessione obbligatoria ad una banca locale all'interno del territorio cinese; 5. depositi di valuta all'estero devono essere specificamente autorizzati; 6. la valuta depositata su conti correnti individuali può essere liberamente ceduta, prelevata e trasferita anche all'estero.

51 L'innovazione principale creata dalla nuova normativa è la libera convertibilità del RMB per le partite correnti. Infatti, l'articolo 17 del nuovo testo delle "Foreign Exchange Regulations" prevede che le entrate in valuta locale di stabili organizzazioni straniere e di individui che abbiano soggiornato in Cina possano essere liberamente convertite presso le banche autorizzate dietro presentazione di "appropriati documenti e vouchers". Pertanto, una JV può liberamente disporre della valuta estera detenuta sui propri conti correnti ed effettuare e ricevere pagamenti senza dover presentare alcun documento giustificativo della transazione stessa. Dovranno invece presentare i "documenti e vouchers" sopracitati le società cinesi non abilitate ad operare con l'estero, le JV che necessitino di valuta estera in eccedenza rispetto a quella detenuta presso i depositi bancari ed, in alcuni casi, gli individui che abbiano già effettuato operazioni di cambio da valuta estera in RMB al momento dell’ingresso nella PRC. Tra questi "documenti" possiamo citare, per quanto concerne le società, il contratto per l'importazione di beni dall'estero e, nel caso dei privati, la ricevuta di cambio della valuta estera in RMB. La legge include tra le operazioni per le quali vi è piena convertibilità della valuta locale tutte le transazioni commerciali effettuate da società, nonché le spese ed i ricavi relativi a prestazioni lavorative o di servizi. Va comunque evidenziato che, per queste transazioni, i controlli restano puramente amministrativi. Anche i dividendi pagati all’investitore straniero rientrano (art. 6, punto 8) tra le partite correnti per il cui pagamento è sufficiente una risoluzione del Board of Directors della JV (o dello Shareholders' Meeting se la JV è dotata di tale organo), senza che sia necessaria l'approvazione del SAEC o di altri dipartimenti governativi. E’ quindi pienamente consentito ad una JV la conversione della valuta locale per il pagamento dei dividendi spettanti all'investitore straniero, qualora la valuta estera presente sui conti correnti della JV non sia sufficiente a tale scopo. Restrizioni permangono invece per le transazioni in conto capitale, che comprendono le operazioni relative ad investimenti diretti, prestiti, investimenti in azioni o obbligazioni e ogni altro movimento di capitali oltre i confini del Paese.

52 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ESTERI

53 La RPC offre degli incentivi fiscali e doganali agli investimenti stranieri di carattere settoriale e territoriale. Le più importanti misure a favore degli investimenti stranieri comprendono: 1) riduzione delle imposte per le imprese straniere (foreign funded enterprises) operanti nelle quattro Zone Economiche Speciali (Shenzhen, Shantou, Zhuhai, Xiamen), nell'isola di Hainan e nelle zone di sviluppo economico e tecnologico: l'imposta sui redditi è ridotta dal 30% al 15%; 2) riduzione dell'imposta sul reddito per le imprese straniere operanti nelle città costiere, di frontiera, nelle capitali provinciali interne e nelle località turistiche: l’imposta viene ridotta dal 30% al 24%; 3) riduzione dell'imposta sul reddito per le joint venture operanti in alcuni settori infrastrutturali e per le banche costituite in determinate aree geografiche: l'imposta sul reddito è ridotta dal 30% al 15%; 4) riduzione dell'imposta sul reddito per: foreign funded enterprises di natura produttiva che operino in Cina per più di 10 anni: i loro redditi sono esenti da tassazione nei due anni successivi al primo anno in cui abbiano registrato un profitto e poi beneficiano di una riduzione del 50% nei successivi tre anni; - banche straniere o joint venture bancarie che operino in Cina per almeno 10 anni: sono esenti da tassazione nell'anno successivo al primo anno in cui abbiano registrato un profitto e poi beneficiano di una riduzione del 50% nei successivi 2 anni; joint venture sino-straniere per la costruzione di porti ed operanti per almeno 15anni: sono esenti da tassazione nei 5 anni successivi al primo anno in cui abbiano registrato un profitto e poi beneficiano di una riduzione del 50% nei successivi 5 anni; 5) riduzione dell'imposta sul reddito per le export-oriented joint venture che esportino annualmente almeno il 70% della loro produzione totale: l'imposta sul reddito è ulteriormente ridotta del 50%; 6) riduzione dell'imposta sulle royalties derivanti da trasferimenti tecnologici: l'imposta sul reddito è ridotta al 10%, ed è possibile godere della totale esenzione qualora la tecnologia sia avanzata e trasferita in termini preferenziali; 7) rimborso delle imposte in caso di reinvestimento nella RPC: qualora l'investitore straniero reinvesta i suoi profitti nella sua impresa o in un'altra foreign funded venture operante per almeno 5 anni, potrà ottenere il rimborso del 40% delle imposte corrisposte sui profitti reinvestiti. Il rimborso delle imposte sarà totale qualora i profitti siano investiti in imprese ad elevata intensità tecnologica ed operanti per almeno 5 anni;

54 Un importante cambiamento riguarda il trattamento doganale delle importazioni di macchinari ed attrezzature conferite come partecipazione al capitale di joint venture straniere e foreign funded enterprises. Dal 1° aprile 1996, allo scopo di eliminare il trattamento più favorevole riservato agli investitori stranieri rispetto a quelli cinesi, tutti i macchinari e le attrezzature importati da imprese straniere o joint venture neo-costituite saranno soggetti alle ordinarie imposte doganali e all'imposta sul valore aggiunto. E‘ concesso un periodo di grazia per le imprese straniere costituite prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale periodo viene esteso fino al 31 dicembre 1997 per le imprese straniere con investimento superiore ai 30 milioni di dollari, e fino al 31 dicembre 1996 per tutte le altre. In generale, tra gli obiettivi del Nono Piano Quinquennale vi è quello della creazione di un sistema fiscale unitario che si applichi sia alle imprese cinesi che a quelle straniere, in modo da porre le basi per una competizione più equa. Poiché comunque la riforma del sistema fiscale costituisce un processo complesso ed impegnativo, si ritiene che il trattamento fiscale preferenziale degli investimenti stranieri non verrà eliminato nel breve periodo. E' infine, stata emanata una "circolare sui problemi relativi al controllo, valutazione e approvazione per la realizzazione, su basi sperimentali, di progetti in concessione con finanziamenti stranieri" per orientare gli investimenti esteri verso le iniziative infrastrutturali il cui sviluppo è ritenuto essenziale per l'economia del Paese. I progetti in concessione per gli interventi infrastrutturali potranno essere realizzati sulla base del modello "Build-Operate-Transfer" (B.O.T.), tramite specifiche intese tra le amministrazioni competenti cinesi e gli investitori stranieri, affidandone la gestione ad una società "ad hoc", controllata dall'impresa investitrice, per un tempo stabilito. Allo scadere di tale periodo, l'impresa titolare del progetto dovrà cedere alla controparte cinese tutte le attività inerenti al progetto stesso. A partire dal 1997, il Governo cinese ha dato impulso particolare ai progetti di investimento straniero nella forma B.O.T. nel settore delle grandi costruzioni infrastrutturali quali autostrade e ponti. Le equity joint-ventures sono soggette ad un’ imposta sul reddito joint-venture income tax (JVIT) (entrate lorde meno le spese consentite, gli ammortamenti e le perdite) con un'aliquota base del 30% a cui si aggiunge una soprattassa locale del 3%, il che porta l'aliquota effettiva al 33%. Sui profitti rimessi fuori dal territorio cinese dal partner straniero, viene applicata una ulteriore trattenuta del 10% sulla somma trasferita. Se il partner straniero, dopo che il suo reddito è stato tassato, lo reinveste nella joint-venture o in altre joint-ventures per un periodo di 5 anni o più a lungo, ha diritto ad un rimborso pari al 40% della tassa JVIT pagata sull'ammontare reinvestito.

55 Diversi trattamenti preferenziali sulle imposte sono ottenibili nei seguenti casi:
Per joint-ventures di natura produttiva che hanno programmato di operare per un periodo di 10 anni o oltre, è prevista l'esenzione dalla JVIT per i primi due anni e una riduzione del 50% per i tre anni successivi. Per le joint-ventures situate nelle quattro Zone Economiche speciali - Four Special Economic Zones (SEZs)(*), nell'isola di Hainan e nelle zone di sviluppo economico e tecnologico (presenti attualmente in circa trenta città), la JVIT è ridotta al 15%. A discrezione delle autorità locali, è prevista l'esenzione dalla sovrattassa locale. Non viene inoltre applicata alcuna trattenuta sulle rimesse degli utili effettuate dalla parte straniera. Ulteriori trattamenti preferenziali, in aggiunta a quelli già citati, come ad esempio periodi più lunghi di esenzione, sono previsti per le joint-ventures che vengono classificate come "orientate all'esportazione" o "tecnologicamente avanzate". Per quanto riguarda altri tipi di entità produttive, quali accordi di co-operazione, branches di aziende straniere che non acquistano personalità giuridica cinese ecc, le parti pagano essenzialmente le imposte sul reddito separatamente. Secondo quanto previsto dalle norme relative alla Foreign Enterprise Income Tax (FEIT), il reddito della parte straniera è tassato in base ad aliquote progressive dal 20% al 40% e soggetto ad una sovrattassa locale del 10% sul valore dell'imposta. Per quanto concerne il trattamento fiscale, le operazioni in buy-back presentano notevoli vantaggi. La relativa normativa fiscale cinese esenta infatti specificatamente dal pagamento della maggior parte delle imposte come ad esempio la withholding tax sugli interessi, la tassa sugli utili derivanti dai profitti provenienti dalla vendita del macchinario e la tassa sul trasferimento di tecnologia. Dal punto di vista doganale, il diritto riconosciuto a tutte le società a capitale straniero di importare in esenzione doganale e VAT i macchinari ed i beni forniti in conto capitale dal partner straniero, eliminato con una circolare dello State Council il 1 aprile 1996, e’ stato ristabilito, sebbene con alcune fondamentali limitazioni. In particolare, ai sensi della nuova normativa, godono di tale esenzione dai dazi e dalla VAT sui beni conferiti in capitale unicamente le società a capitale straniero che appartengano ai settori "incoraggiati" ed a quelli "limitati di gruppo B" descritti nel "Catalogo". Pertanto, il regime delle esenzioni è diventato indissolubilmente legato al contenuto del "Catalogo", strumento principe di politica industriale, ed alle variazioni dello stesso. In linea generale, i settori "incoraggiati" sono essenzialmente quelli ad "alto contenuto tecnologico", o che introducono "nuove tecnologie", mentre in quelli limitati di gruppo B rientrano i progetti la cui approvazione e’ demandata, oltre che al MOFCOM, anche ad altri enti dipendenti dallo State Council.

56 L’ACCORDO PER REGOLARE GLI INVESTIMENTI

57 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi, INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti di residenti e società di ciascun Paese nel territorio dell’altro Paese e riconoscendo che la promozione e la protezione di tali Investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due Paesi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1: Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti e società dell’altra Parte Contraente, consentirà tali Investimenti in conformità con le leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole. Articolo 2: Ai fini del presente Accordo: 1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente: a) le proprietà di beni immobili e mobili e nonchè ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l’usufrutto e diritti simili; b) le quote societarie e altri tipi di partecipazione; c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico; d) i diritti d’autore, di proprietà industriale (compresi i marchi), i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali; e) le concessioni di legge comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorte naturali. Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento. 2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, "royalties", emolumenti e altri proventi legittimi. 3) Il termine "investitore" indica ogni residente o società di ciascuna delle parti contraenti che effettua investimenti nel territorio dell’altra Parte Contraente. 4) Il termine "residente" indica ogni persona fisica che in conformità con le rispettive leggi di ciascuna Parte Contraente, può essere considerata cittadina di tale Paese. 5) Il termine "società indica ogni persona giuridica costituita nel territorio di ciascuna Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti ed avente la sua sede entro il suo territorio.

58 Articolo 3: 1) Il trattamento accordato agli Investimenti da parte di residenti o società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli Investimenti di residenti o Società di ogni Paese Terzo. 2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con Investimenti di residenti o società di ogni Paese Terzo. 3) Il trattamento sopra indicato, non si estenderà ai vantaggi accordati ai residenti ed alle società in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio, o in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera. Articolo 4: 1) Gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2) Ogni Parte Contraente può per pubblico interesse, espropriare, nazionalizzare o adottare misure similari concernenti gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti o società dell’ altra Parte Contraente. Tuttavia l’indennizzo sarà concesso. L’indennizzo sarà equivalente al valore degli investimenti al tempo in cui l’espropriazione è stata dichiarata. Il pagamento relativo sarà in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo. 3) Ove gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato a residenti o società di ogni Paese Terzo. 4) Residenti e società di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell’altra Parte Contraente in relazione atto fattispecie contemplate nel presente articolo. Articolo 5: 1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell’ art. 4 in merito alla conformità dell’espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l’espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l’espropriazione. 2) La controversia sull'ammontare dell’indennizzo menzionato al comma 2 dell’art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art.5) del Protocollo.

59 Articolo 6: Ogni Parte Contraente assicurerà nell'ambito delle sue leggi e regolamenti il libero trasferimento dei beni relativi all’investimento operato nel suo territorio da residenti o società dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti: 1) proventi; 2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d ed e del comma 1 dell’art.2; 3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti; 4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente; 5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell ‘investimento nel territorio dell’altra Parte Contraente; 6) Il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell’ investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell’art.4. Ai residenti di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell’altra Parte Contraente in connessione ad un investimento sarà permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salario dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle loro spese di mantenimento effettuate in loco. Articolo 7: Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi inviati nel territorio dell’altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base detto garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e tale surroga della prima Parte Contraente in tali diritti. I diritti surrogati della prima Parte Contraente non eccederanno i diritti originari dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamenti da effettuare alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6. Articolo 8: I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l’assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

60 Articolo 9: Se il trattamento che dove essere accordato da una Parte Contraente al residenti o società dell’altra Parte Contraente, in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento più favorevole potrà essere concesso. Articolo 10: Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell’entrata in vigore di questo Accordo da residenti o Società della Repubblica Popolare Cinese nel territorio della Repubblica Italiana in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonchè agli Investimenti di residenti o società della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Popolare Cinese in conformità con le sue Leggi e regolamenti in vigore. Articolo 11: 1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all’interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due parti attraverso i canali diplomatici. 2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l’altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc. 3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue: Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti. 4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni parte Contraente può in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte di Giustizia internazionale a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità e che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti. 5) Il Tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Il Tribunale arbitrale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti. Tale decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti. 6) Ogni Parte Contraente sopporterà le spese del suo membro e del suo patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti eguali da ambedue le Parti Contraenti.

61 Articolo 12: Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall’assenza di relazioni diplomatiche o consolari. Articolo 13: 1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne. Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta, da parte di ciascuna delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza. fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

62 COME PROTEGGERSI DALLA CONTRAFFAZIONE CINESE

63 Una regola fondamentale per chi vuole fare affari in Cina è sicuramente la registrazione sempre in anticipo del marchio aziendale. Sappiamo che i cinesi sono abilissimi a copiare tutto. Il plagio è il rischio principale a cui deve fare attenzione l’imprenditore che vuole investire in Cina. - controllare la contraffazione dei prodotti; - affidarsi ad uno studio legale per la registrazione; eseguire l’operazione sul posto, è più sicuro e costa circa la metà (800 euro).


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