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Diritti e doveri dei cittadini
(artt 13-54)
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Art. 13 cost. “La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
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La libertà personale è inviolabile cioè un diritto insopprimibile.
E’ il diritto di non essere fermati, perquisiti, arrestati e di non subire costrizioni fisiche o psicologiche. Sono possibili restrizioni della libertà solo nei casi previsti dalla legge e con un provvedimento motivato del giudice. Nei casi eccezionali di urgenza polizia o carabinieri possono procedere all’arresto comunicandolo al giudice entro 48 ore. Se entro le 48 ore successive il giudice non convalida il provvedimento, la persona viene rilasciata.
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La carcerazione preventiva è la carcerazione prima della sentenza definitiva di condanna.
La persona rimane in carcere se c’è pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, pericolosità dell’imputato. La carcerazione preventiva non può però superare determinati limiti massimi, superati i quali la persona viene rilasciata. Il terzo comma proibisce esplicitamente la tortura e qualunque forma di violenza sui detenuti.
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Art.14 cost. “Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali."
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Il domicilio è inviolabile.
E’ il diritto di non subire violazioni nel proprio domicilio. Si considera domicilio ogni luogo di cui si disponga a titolo privato anche saltuariamente. Non solo la casa, ma anche l’ufficio, un capannone, una camera d’albergo, un camper … Sono possibili perquisizioni o sequestri solo nei casi previsti dalla legge e con un provvedimento motivato del giudice. Nei casi eccezionali di urgenza polizia o carabinieri possono procedere comunicandolo al giudice entro 48 ore. Se entro le 48 ore successive il giudice non convalida il provvedimento è come se non fosse stata svolta.
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I provvedimenti previsti da leggi speciali per motivi di sanità (ad esempio per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro), di incolumità pubblica (ad esempio per verificare le condizioni di sicurezza di un locale), economici o fiscali (ad esempio per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari), non richiedono le garanzie precedenti.
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art.15 cost. “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”
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Libertà e segretezza della corrispondenza sono un diritto inviolabile
Libertà e segretezza della corrispondenza sono un diritto inviolabile. Consiste nella libertà di comunicare con altri senza che nessun altro ne conosca il contenuto. La corrispondenza comprende ogni forma di comunicazione con destinatario determinato. Comprende lettere, telefonate, fax, telegrammi ecc. Le intercettazioni telefoniche o postali sono possibili solo con atto motivato del giudice e nei soli casi e con le garanzie previste dalla legge. In questo caso, anche in casi eccezionali non è possibile l’intervento di urgenza dell’autorità di pubblica sicurezza senza il provvedimento del giudice.
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Art.16 cost. “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge."
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Riconosce la libertà per ogni cittadino italiano di
Circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale. Stabilirsi in qualsiasi parte del territorio nazionale. Entrare ed uscire dall’Italia rispettando gli obblighi di legge. Limiti Motivi di sanità Motivi di sicurezza
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Art. 17 “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
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L'art. 17 della Costituzione tutela il diritto delle persone di incontrarsi purchè pacificamente e senza il ricorso all’uso delle armi. Sono libere le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico. Per luoghi aperti al pubblico si fa riferimento a luoghi come cinema, teatri, circoli, dove è ammesso l’accesso del pubblico. Per le riunioni in luogo pubblico è necessario dare un preavviso all’autorità di pubblica sicurezza. Le riunioni in luogo pubblico sono nelle piazze, strade, giardini pubblici etc. La richiesta di preavviso non è una richiesta di autorizzazione da parte delle autorità ma una semplice comunicazione. Sarà l'autorità, nel caso di rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica, a vietare la riunione.
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Art.18 cost. “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
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Il diritto di associazione è il diritto di costituire liberamete gruppi a carattere stabile e duraturo (formazioni sociali). Le associazioni possono avere qualunque scopo: politico, economico, religioso, culturale. Per costituire un’associazione non è necessaria nessuna autorizzazione dell'autorità. L’articolo riconosce non solo la libertà di costituire nuove associazioni, ma anche di aderire o di uscire dalle associazioni esistenti.
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Sono vietate: Le associazioni che perseguono scopi vietati dalla legge penale: associazioni mafiose, associazioni terroristiche, associazioni di stampo mafioso. Le associazioni segrete, che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e mantengono segrete le loro finalità. Le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il divieto è diretto nei confronti di associazioni strutturate al loro interno in modo militare con fini violenti ed eversivi.
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Art 19 cost “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
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Riconosce la libertà di
scegliere la propria fede di non essere costretti a professare una determinata fede di professare la propria fede di farne propaganda di esercitare il proprio culto di non avere fede.
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Limiti Sono vietati gli atti di culto contrari al buon costume cioè non rispettosi della pubblica decenza (ad es. Riti satanici con sacrifici di animali, atti osceni ecc.)
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Art.21 cost. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »
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E’ la libertà di manifestare liberamente le proprie opinioni utilizzando qualunque mezzo: stampa, radio, TV, manifesti, spettacoli, forme d’arte. Comprende il diritto al silenzio: il diritto di non prendere posizione. Rientra nell’art. 21 la libertà d’informazione: Il diritto di INFORMARE, di diffondere informazioni (diritto di cronaca). Il diritto di INFORMARSI, di cercare informazioni. Il diritto di ESSERE INFORMATO, di ricevere informazioni
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Questo art. è alla base dei paesi democratici: non esistono opinioni vere in assolute ma le opinioni di volta in volta prevalenti devono essere il risultato della dialettica e dei contrasti. Solo dal confronto e dal dialogo emergono le posizioni più giuste Senza una corretta informazione la democrazia non può funzionare: i cittadini infatti devono conoscere le scelte dei governanti e devono, attraverso il confronto tra le diverse informazioni, cercare di formarsi la loro propria opinione, per esercitare liberamente il loro potere sovrano.
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La libertà di manifestazione del pensiero
incontra dei limiti: La tutela di altre libertà costituzionalmente garantite: riservatezza, onore, reputazione, privacy, salute, minori.. Il buon costume cioè il comune senso del pudore
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Stampa: È esclusa ogni forma di autorizzazione o di censura
cioè di controlli prima della pubblicazione. E’ possibile solo il sequestro cioè solo dopo la pubblicazione è possibile il ritiro dell’articolo. Per procedere al sequestro occorre: un atto motivato del giudice nei casi previsti dalla legge. Nei casi eccezionali di urgenza l’autorità di p.s. procede come nell’art. 13 ma con i tempi dimezzati.
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