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le modifiche in materia pensionistica

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Presentazione sul tema: "le modifiche in materia pensionistica"— Transcript della presentazione:

1 le modifiche in materia pensionistica
La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del ) 29 febbraio 2012 1 Area Previdenza e Assistenza

2 La manovra Monti-Fornero
Legge n. 214 del Art Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate Art. 21 – Soppressione Enti ed Organismi Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 2

3 La manovra Monti-Fornero
Art. 24, legge n. 214 del (Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici) Le finalità dichiarate dell'intervento sono: equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, abbattimento dei privilegi e clausole derogative solo per i più deboli flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa adeguamento dei requisiti di età alla speranza di vita Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 3

4 La manovra Monti-Fornero
Art. 24, legge n. 214 del (Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici) Pro-quota contributivo (comma 2) Flessibilità ed incentivazione (commi 4 e 16) Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5) Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3) Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6 , 7 e 15-bis) Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis) Lavoratori derogati (commi 3, 14, 15 e 18) Pensione anticipata dei lavoratori “usurati” (commi 17 e 17-bis) Armonizzazione (comma 18) Pensione in totalizzazione di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19) Nuovi requisiti anagrafici per l’assegno sociale (comma 8) Aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23) Decontribuzione (comma 28) Casse dei liberi professionisti (comma 24) Rivalutazione delle pensioni (comma 25) Contributo solidarietà iscritti e pensionati ex Fondi e Fondo Volo (comma 21) Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 4

5 Il pro-quota contributivo per tutti
Quota A sui contributi maturati fino al sistema retributivo: pro-rata calcolato su contributi maturata fino al Quota B su contributi maturati dal al Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al sistema contributivo: pro-rata calcolato su contributi maturati dopo il Quota C su contributi maturati dal alla cessazione L’importo della pensione è dato dalla somma delle tre quote A+B +C comma 2 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 5

6 Flessibilità ed incentivazione
La possibilità di recesso “ad nutum” (datori lavoro privati) viene differita fino al limite max di 70 anni Prosecuzione attività lavorativa Per i pubblici dipendenti resta fermo limite max rispettivi ordinamenti oppure possono proseguire fino a 70 anni ? comma 4 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 6

7 Flessibilità ed incentivazione
Il proseguimento dell’attività lavorativa viene incentivato con l’introduzione per tutti del pro-quota contributivo e con la definizione (prevista nel 2013) dei coefficienti di trasformazione fino a 70 anni* La quota di pensione contributiva sarà calcolata con l’applicazione del coefficiente corrispondente all’età del lavoratore al momento del pensionamento Attualmente in caso di pensionamento dopo i 65 anni si applica, comunque, il coefficiente dei 65 anni *Il requisito di 70 anni è incrementato in base alle attese di vita; è prevista la definizione dei coefficienti anche per età superiori a 70 anni (quando con l’adeguamento si arriverà all’unità intera ) comma 4 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 7

8 L’adeguamento dell’età
Incremento età pensione in relazione aspettativa di vita valori stimati nella relazione tecnica* anni Incremento graduale Incremento cumulato 2013 3 mesi 2016 4 mesi 7 mesi 2019 11 mesi 2021 1 anno e 2 mesi 2023 1 anno e 5 mesi 2025 1 anno e 8 mesi 2027 1 anno e 11 mesi 2029** 2 mesi 2 anni e 1 mese *I requisiti anagrafici effettivi saranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat ** Dal 2029 l’incremento stimato è di due mesi per ogni biennio successivo Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 8

9 I nuovi trattamenti pensionistici
Lavoratori che maturano diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 Mantenimento dei vecchi requisiti d’accesso e del regime delle decorrenze Possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione del diritto a pensione La distinzione Lavoratori che maturano diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011 Nuovi requisiti d’accesso e abolizione del regime delle decorrenze commi 3 e 5 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 9

10 I nuovi trattamenti pensionistici
Pensione vecchiaia Pensione vecchiaia Per i lavoratori che maturano il diritto a pensione dopo il Pensione vecchiaia anticipata Pensione anticipata Pensione anzianità comma 3 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 10

11 I nuovi trattamenti pensionistici
Abolizione del regime delle decorrenze Per chi matura i requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 la pensione decorrerà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal: 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto giorno successivo a quello di maturazione del diritto Le “finestre” si continuano ad applicare per:  coloro che hanno maturato il diritto entro il le lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 i lavoratori usurati che conseguono la pensione ai sensi del Dlgs n. 67/2011 i lavoratori derogati Comma 5 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 11

12 I nuovi trattamenti pensionistici
Con anzianità contributiva al inferiore o superiore a 18 anni: Regime misto Soggetti che maturano diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 Con primo accredito contributivo successivo al : Regime contributivo Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 12

13 Lavoratori e lavoratrici
assicurati prima del Area Previdenza e Assistenza

14 I nuovi trattamenti pensionistici
Uomini - dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati Tipologia di prestazione Età anagrafica Anzianità contributiva Vecchiaia 66 anni con incremento progressivo per adeguamenti alla speranza di vita 20 anni Anticipata Qualsiasi * 42 anni e 1 mese nel 2012 con incrementi graduali, anche, per gli adeguamenti alle attese di vita * Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni. commi 6, 7 e 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 14

15 I nuovi trattamenti pensionistici
DONNE Tipologia di prestazione Età anagrafica Anzianità contributiva Settore privato Settore pubblico Dipendenti Autonome Vecchiaia Innalzamento graduale da 62 a 66 anni con aggiunta incremento speranza di vita Innalzamento graduale da 63 anni e 6 mesi a 66 anni con aggiunta incremento speranza di vita 66 anni con incremento progressivo per adeguamenti alla speranza di vita 20 anni Anticipata Qualsiasi * 41 anni e 1 mese nel 2012 con incrementi graduali, anche, per gli adeguamenti alle attese di vita * Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni. commi 6, 7 e 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 15

16 I nuovi trattamenti pensionistici
L’innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle autonome ed iscritte alla gestione separata La pensione di vecchiaia delle donne Periodo Dipendenti private (anni e mesi) Autonome e parasubordinate Dipendenti pubbliche (anni e mesi) 2011 60* 61* dal 2012 62 63 e 6 66 dal 2014 64 e 6 dal 2016 65 65 e 6 dal 2018 dal 2021** 67 * più l’attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto ** dal 2021 l’età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 16 16

17 La pensione di vecchiaia
Lavoratori (uomini) dipendenti ed autonomi del settore privato dipendenti (uomini e donne) del settore pubblico Anno Nuova età (anni) Aumento speranza di vita (mesi) Età con aumento (anni e mesi) 2012 66 -- 2013 3 66 e 3 2014 2015 2016 4 66 e 7 2017 2018 2019 66 e 11 2020 2021 67 e 2 Gli uomini lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, con l’incorporazione della finestra nel diritto, anticipano di 6 mesi il pensionamento comma 6 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 17

18 La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia – Lavoratrici (donne) del settore privato Anno Aumento speranza di vita (mesi) Dipendenti Autonome e Gest. Sep. Nuova età (anni e mesi) Età con aumento (anni e mesi) Nuova età (anni e mesi) 2012 -- 62 63 e 6 2013 3 62 e 3 63 e 9 2014 64 e 6 64 e 9 2015 2016 4 65 65 e 7 65 e 6 66 e 1 2017 2018 66 66 e 7 2019 66 e 11 2020 2021 67 e 2 comma 6 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 18

19 La pensione di vecchiaia
Anno Aumento speranza di vita (mesi) L’età pensionabile delle lavoratrici Dipendenti private (anni e mesi) Autonome e parasubordinate (anni e mesi) Dipendenti pubbliche (anni e mesi) 2011 -- 60 * 61* 2012 62 63 e 6 66 2013 3 62 e 3 63 e 9 66 e 3 2014 64 e 9 2015 2016 4 65 e 7 66 e 1 66 e 7 2017 2018 2019 66 e 11 2020 2021 67 e 2 ** 2022 67 e 2 2023 67 e 5 2024 2025 67 e 8 2026 *attesa per la finestra mobile (12/18 mesi) ** dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni comma 6 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 19

20 La pensione di vecchiaia
Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953 Nata entro il mese di Matura il requisito il mese di All’età di In pensione dal Gennaio 1952 Ottobre 63 anni e 9 mesi 1° novembre 2015 Febbraio 1952 Novembre 2015 1° dicembre 2015 Marzo 1952 Dicembre 1° gennaio 2016 Aprile 1952* Novembre 2017 65 anni e 7 mesi 1° dicembre 2017 Maggio 1952* Dicembre 2017 1° gennaio 2018 Giugno 1952* Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019 Luglio 1952* Giugno 2019 1° luglio 2019 Agosto 1952* Luglio 2019 1° agosto 2019 Settembre 1952* Agosto 2019 1° settembre 2019 Ottobre 1952* Settembre 1° ottobre 2019 Novembre 1952* Ottobre 2019 1° novembre 2019 Dicembre 1952* Novembre 2019 1° dicembre 2019 Gennaio 1953 Dicembre 2019 1° gennaio 2020 Febbraio 1953 Gennaio 2020 1° febbraio 2020 *le nate entro il possono anticipare il pensionamento a 64 anni Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 20

21 La pensione di vecchiaia
In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano nel 2012 i requisiti per il diritto a pensione: 60 anni di età 20 anni di contribuzione possono andare in pensione di vecchiaia al compimento di 64* anni di età (se più favorevole) *adeguati all’incremento della speranza di vita? comma 15-bis Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 21

22 La pensione di vecchiaia
Lavoratrici dipendenti private nate negli anni 1952, 1953 e 1954 Mese e anno di nascita Requisito anagrafico (anni e mesi) da gennaio a marzo 1952 63 e 9 (20 anni di contributi alla decorrenza) da aprile e maggio 1952 64 (20 anni di contributi nel 2012) da giugno a dicembre 1952 da gennaio a dicembre 1953 66 e 11 gennaio 1954 da febbraio a dicembre 1954 67 e 2 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22

23 La pensione di vecchiaia
Lavoratrici autonome e gest. separata nate nel 1952 e nel 1953 Nata entro il mese di Matura il requisito nel mese di* All’età di In pensione dal Gennaio 1952 Agosto 2018 66 anni e 7 mesi 1° settembre 2018 Febbraio 1952 Settembre 2018 1° ottobre 2018 Marzo 1952 Ottobre 1° novembre 2018 Aprile 1952 Novembre 2018 1° dicembre 2018 Maggio 1952 Dicembre 2018 1° gennaio 2019 Giugno 1952 Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019 Luglio 1952 Giugno 2019 1° luglio 2019 Agosto 1952 Luglio 2019 1° agosto 2019 Settembre 1952 Agosto 2019 1° settembre 2019 Ottobre 1952 Settembre 1° ottobre 2019 Novembre 1952 Ottobre 2019 1° novembre 2019 Dicembre 1952 Novembre 2019 1° dicembre 2019 Gennaio 1953 Dicembre 2019 1° gennaio 2020 Febbraio 1953 Gennaio 2020 1° febbraio 2020 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 23

24 La pensione di vecchiaia
Il requisito contributivo fissato dal decreto Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni Il requisito contributivo per i derogati dall’innalzamento da 15 a 20 anni (Dlgs n. 503/1992) ... lavoratori con 15 anni al ; autorizzati alla prosecuzione volontaria al ; lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; lavoratori dipendenti con contribuzione al 1992 tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 alla fine del mese di compimento dell’età non raggiungono il requisito contributivo (requisito personalizzato); i lavoratori non vedenti che in deroga al 503/1992, continuano a maturare i requisiti con 15 o con 10 anni di anzianità contributiva … Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 24

25 La pensione di vecchiaia
Il requisito contributivo fissato dal decreto Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni Secondo il ministero del lavoro, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione non può essere ancora assicurata … una lettura sistematica del combinato disposto di cui ai commi 6 e 7 del d.l. 201/2011, porta a ritenere definitivamente superato il regime delle deroghe ai requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia …… Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 25

26 La pensione di vecchiaia
Opzione per il sistema contributivo I lavoratori e le lavoratrici che avevano meno di 18 anni di contributi al possono continuare ad optare per il sistema di calcolo contributivo se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al Possono accedere al pensionamento di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi all’età minima prevista per i lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996 indipendentemente dall’importo di pensione (Art. 24, comma 7) Area Previdenza e Assistenza 26

27 La pensione anticipata
Il requisito contributivo per la pensione anticipata fissato dalla legge n. 214/2011 Anno Anzianità contributiva per le donne (anni e mesi) per gli uomini 2012 41 e 1 42 e 1 2013 41 e 2 42 e 2 Dal 2014 41 e 3 42 e 3 Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al viene ridotta in misura pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2. Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc. comma 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 27

28 La pensione anticipata
Il requisito contributivo viene adeguato a incremento speranza di vita (art. 24, c. 12) Anno Aumento speranza di vita (mesi) Anzianità contributiva per le donne (anni e mesi) Anzianità contributiva per gli uomini 2012 -- 41 e 1 42 e 1 2013 3 41 e 5 42 e 5 2014 41 e 6 42 e 6 2015 2016 4 41 e 10 42 e 10 2017 2018 2019 42 e 2 43 e 2 2020 2021 43 e 5 2022 2023 42 e 8 43 e 8 2024 2025 42 e 11 43 e 11 Area Previdenza e Assistenza 28

29 La pensione anticipata
Riduzione quota pensione relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011: 1% ** per i primi due anni mancanti a raggiungimento 62 anni età; 2% ** per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 62 se superiore a 2 anni. Se in pensione anticipata ad età inferiore a 62 anni * Esempio: lavoratore in pensione anticipata con 58 anni e 6 mesi. Periodo mancante a 62 anni, 3 anni e 6 mesi. Riduzione: per i primi due anni mancanti a 62 (da 60 a 62) = 1% x = 2% per l’ulteriore anno mancante a 62 (da 59 a 60) = 2% x = 2% per la frazione di anno (da 58 e 6 mesi a 59) = 2% x 6/12 = 1% Importo pensione relativo anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011 è ridotto del 5% * Requisito 62 anni come età minima per non incorrere nelle penalizzazioni, non dovrebbe essere adeguato alle attese di vita; ** La riduzione viene effettuata in modo proporzionale per le frazioni d’anno. comma 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 29

30 La pensione anticipata
La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da: prestazione effettiva di lavoro, periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia cassa integrazione guadagni ordinaria. Previsto nel milleproroghe: non ancora legge Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 30

31 La pensione anticipata
I lavoratori del settore privato che nel maturano i vecchi requisiti per la pensione di anzianità con: Almeno 60 anni di età Almeno 35 anni di contribuzione Quota 96 Possono andare in pensione anticipata al compimento di 64* anni Requisiti al 31 dicembre 2012 Anno maturazione diritto (64* anni di età) Età contributi quota Anno maturazione diritto (64* anni di età) 60 36 96 2016 (con 40 anni di contributi) 61 35 2015 (con 39 anni di contributi) 63 2013 (con 35 anni di contributi) *adeguati all’incremento della speranza di vita? comma 15-bis Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 31

32 Lavoratori e lavoratrici della scuola e dell’Afam
Area Previdenza e Assistenza

33 Personale scolastico e AFAM
La pensione del personale del comparto scuola ed Afam decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre) dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata (Art. 24, comma 5) Area Previdenza e Assistenza 33

34 La pensione di vecchiaia
Personale della scuola e dell’afam Periodo dal al Aumento speranza di vita (mesi) Età (anni) Età con aumento (anni e mesi) Decorrenza Personale scolastico Personale afam -- 66 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti 3 66 e 3 4 66 e 7 66 e 11 67 e 2

35 La pensione anticipata
Personale della scuola e dell’afam Anno Aumento speranza di vita (mesi) Anzianità contributiva Decorrenza* Uomini (anni e mesi) Donne (anni e mesi) Personale scolastico Personale afam 2012 -- 42 e 1 41 e 1 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti 2013 3 42 e 5 41 e 5 42 e 6 41 e 6 4 42 e 10 41 e 10 43 e 2 42 e 2 43 e 5 *Se il pensionamento avviene prima dell’età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima dl 2012 viene ridotta dell’1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62

36 Personale scolastico e AFAM
Le lavoratrici del comparto scuola ed Afam che in via sperimentale (fino al 2015*) optano per il calcolo contributivo possono andare in pensione dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre) successivo** a quello in cui maturano i requisiti di anni di contributi e 57*** anni di età * il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al ; ** trova applicazione la legge 148/2011 anche se disapplicata; *** l’età va adeguata all’incremento della speranza di vita (57 anni e 3 mesi nel 2013) (Art. 24, comma 5) Area Previdenza e Assistenza 36

37 Lavoratori e lavoratrici
assicurati dal Area Previdenza e Assistenza

38 La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia per i lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996, si consegue al raggiungimento: della stessa età prevista per gli assicurati prima del di almeno 20 anni di anzianità contributiva a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (circa 643,50 euro mensili nel 2012). All’età di 70 anni si prescinde dal predetto importo minimo se in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva. (Art. 24, commi 6 e 7) Area Previdenza e Assistenza 38 38

39 La pensione di vecchiaia
Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996 Periodo Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi) Anzianità contributiva (anni) Importo minimo di pensione Lavoratrici dipendenti private Lavoratrici autonome e parasubordinate Lavoratrici pubbliche – Lavoratori dipendenti privati e autonomi 2012 62 63 e 6 66 20 Nel ,5 volte importo assegno sociale rivalutato * 2013 62 e 3 63 e 9 66 e 3 64 e 9 65 e 7 66 e 1 66 e 7 2018 * Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l’importo dell’AS dell’anno di pensionamento. 39 Area Previdenza e Assistenza 39

40 La pensione di vecchiaia Almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996 anni età contribuzione Importo pensione 2012 70 anni Almeno 5 anni di contribuzione effettiva ininfluente 70 anni e 3 mesi 70 anni e 7 mesi 70 anni e 11 mesi 71 anni e 2 mesi 71 anni e 5 mesi

41 La pensione anticipata
La pensione anticipata si consegue al raggiungimento della anzianità contributiva prevista per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996, adeguata alla speranza di vita (art. 24, comma 12). Anno Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita Donne (anni e mesi) Uomini 2012 41 e 1 42 e 1 2013 41 e 5 42 e 5 41 e 6 42 e 6 41 e 10 42 e 10 (Art. 24, commi 10 e 12) 41 Area Previdenza e Assistenza 41

42 La pensione anticipata
Il requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vita Anno Aumento speranza di vita (mesi) Anzianità contributiva per le donne (anni e mesi) Anzianità contributiva per gli uomini 2012 -- 41 e 1 42 e 1 2013 3 41 e 5 42 e 5 2014 41 e 6 42 e 6 2015 2016 4 41 e 10 42 e 10 2017 2018 2019 42 e 2 43 e 2 2020 2021 43 e 5 2022 2023 42 e 8 43 e 8 2024 2025 42 e 11 43 e 11 Area Previdenza e Assistenza 42

43 La pensione anticipata
I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 possono, inoltre, conseguire la pensione anticipata con almeno: 63 anni di età 20 anni di contribuzione effettiva* a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (circa euro 1.201,20 mensili nel 2012) * Non sono utili i contributi figurativi e le maggiorazioni (Art. 24, comma 11) 43 Area Previdenza e Assistenza 43

44 La pensione anticipata
Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 Tipologia prestazione età contribuzione Importo pensione Pensione anticipata Da 63 anni (nel 2012) a prima dell’età pensionabile Almeno 20 anni (contribuzione effettiva) Non inferiore a importo più elevato tra: 2,8 volte importo AS anno 2012 rivalutato in base a variazione PIL del quinquennio precedente anno da rivalutare 2,8 volte importo AS relativo anno pensionamento

45 La pensione anticipata
Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 Anno Anzianità contributiva minima (anni) Aumento speranza di vita (mesi) Età anagrafica (anni) Età anagrafica minima con aumento (anni e mesi) Importo minimo di pensione 2012 effettivi -- 63 2,8 volte l’importo dell’AS 2013 3 63 e 3 Il più elevato tra 2,8 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato in base alla variazione media quinquennale del PIL; 2,8 volte l’importo dell’AS relativo all’anno del pensionamento 2014 2015 2016 4 63 e 7 2017 2018 2019 63 e 11 2020 2021 64 e 2

46 Lavoratrici e lavoratori derogati dai nuovi requisiti
Area Previdenza e Assistenza

47 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I derogati Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il Le lavoratrici che in via sperimentale (fino al 2015) optano per il calcolo contributivo Continuano a maturare i requisiti ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 con: 35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici autonome comma 14 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 47

48 I derogati Lavoratrici che in via sperimentale optano per il calcolo contributivo Anno Dipendenti Autonome Età (anni e mesi) Contributi 2012 57 35 58 2013 57 e 3 58 e 3 2014 Il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al comma 14 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 48

49 I derogati Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il Nel limite di determinate risorse i lavoratori In mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 se maturano diritto entro periodo di fruizione della mobilità; In mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011; titolari, al , di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il , il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (in tal caso gli interessati restano a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59* anni di età); autorizzati prima del alla prosecuzione volontaria; dipendenti pubblici in esonero al , ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4 dicembre 2011 È previsto un decreto interministeriale (entro 3 mesi dal **) che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari *nel milleproghe è prevista modifica a 60 anni **nel milleproroghe il decreto è previsto entro il 30 giugno 2012 comma 14 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 49

50 I derogati Aggiunti dal milleproroghe: non ancora legge
Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il Nel limite di determinate risorse i lavoratori Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il , in base ad accordi individuali , o per accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi,(comunicazioni agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel decreto ministeriale); possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. lavoratori che al sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42, c. 5, Dlgs n. 151/200) che maturino, entro 24 mesi dall’inizio del congedo, il requisito contributivo per il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, c. 6, lettera a), della legge 243/2004) Il decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari è prorogato al Aggiunti dal milleproroghe: non ancora legge Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 50

51 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I derogati Sono esclusi da applicazione dei nuovi requisiti per il diritto Gli iscritti ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli dell’Ago ed in particolare Gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia (ordinamento civile e militare) Gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco I lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere Con successivo decreto verranno armonizzati i requisiti di accesso tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori comma 18 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 51

52 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I derogati Gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto a pensione, anche, con il meccanismo delle “quote”. Vengono però incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto a pensione Resta confermata l’applicazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici alla speranza di vita. comma 17 e 17-bis Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 52

53 La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Confermato il requisito con meccanismo delle quote Lavori usuranti Confermato il regime delle decorrenze (finestra mobile) Viene innalzato il requisito anagrafico e quello della quota Dal si applica la Tabella B (legge 247/2007) comma 17 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 53

54 La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Hanno diritto ai benefici “pieni” i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti di cui al DM 9/5/1999; gli addetti alla linea catena; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone; i lavoratori che svolgono attività notturna per tutto l’anno e i turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all’anno Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici “pieni” Periodo Anzianità contributiva minima Requisiti previgenti (DLgs 67/2011) Nuovi requisiti (L. 214/2011) Decor-renza Età minima al pensionamento (anni e mesi) 35 Età minima Quota da a 2011 57 94 -- 12 mesi dalla maturazione dei requisiti 58 60 2012 96 61 62 58 e 3 94 e 3 61 e 3 97 e 3 62 e 3 63 e 3 58 e 7 94 e 7 61 e 7 97 e 7 62 e 7 63 e 7 58 e 11 94 e 11 61 e 11 97 e 11 62 e 11 63 e 11 59 e 2 95 e 2 62 e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2 comma 17 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 54

55 La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno compreso tra 72 e 77 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007 sono incrementati di 1 anno per l’età anagrafica e di una unità per la quota Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 72/77 notti annue Periodo Anzianità contributiva minima Requisiti previgenti (Dlgs 67/2011) Nuovi requisiti (L. 214/2011) Decor-renza Età minima al pensionamento (anni e mesi) 35 Età minima Quota* da a 2011 58 94 -- 12 mesi dopo aver maturato i requisiti 59 60 2012 61 97 62 63 59 e 3 94 e 3 62 e 3 98 e 3 63 e 3 64 e 3 59 e 7 94 e 7 62 e 7 98 e 7 63 e 7 64 e 7 59 e 11 94 e 11 62 e 11 98 e 11 63 e 11 64 e 11 60 e 2 95 e 2 63 e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2 comma 17 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 55

56 La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno compreso tra 64 e 71 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007 sono incrementati di 2 anno per l’età anagrafica e di 2 unità per la quota Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 64/71 notti annue Periodo Anzianità contributiva minima Requisiti previgenti (DLgs 67/2011) Nuovi requisiti (L. 214/2011) Decor-renza Età minima al pensionamento (anni e mesi) 35 Età minima Quota* da a 2011 59 94 -- 12 mesi dopo aver maturato i requisiti 60 2012 62 98 63 64 60 e 3 94 e 3 63 e 3 99 e 3 64 e 3 65 e 3 60 e 7 94 e 7 63 e 7 99 e 7 64 e 7 65 e 7 60 e 11 94 e 11 63 e 11 99 e 11 64 e 11 65 e 11 61 e 2 95 e 2 64 e 2 100 e 2 66 e 2 67 e 2 comma 17 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 56

57 Assegno sociale Area Previdenza e Assistenza

58 I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Dal 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale e dell’assegno sociale derivante da invalidità civile è incrementato di 1 anno L’adeguamento dei limiti di età in relazione all’aumento della speranza di vita si applica anche per conseguire il diritto all’assegno sociale (Art. 24, comma 8) Area Previdenza e Assistenza 58 58

59 I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Requisiti anagrafici per l’assegno sociale Periodo dal al Aumento speranza di vita (anni e mesi) Età minima (anni) Età con aumento (anni e mesi) Decorrenza -- 65 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti 3 65 e 3 4 65 e 7 66 66 e 7 66 e 11 67 e 2 Le prestazioni in favore degli invalidi civili e dei non udenti saranno trasformate in assegno sociale non più a 65 anni ma al compimento dell’età anagrafica richiesta per il diritto all’assegno sociale comma 8 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 59

60 I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Anno Aumento presunto speranza di vita (mesi) Età anagrafica (anni e mesi) 2012 -- 65 2013 3 65 e 3 2014 2015 2016 4 65 e 7 * 2017 65 e 7 2018 66 e 7 ** 2019 66 e 11 2020 2021 67 e 2 2022 2023 67 e 5 2024 2025 67 e 8 * Nel 2016 l’età coincide con l’età pensionabile delle dipendenti private ** Dal 2018 l’età coincide con quella per la vecchiaia di tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati. Area Previdenza e Assistenza 60

61 Pensioni in totalizzazione
(D.Lgs. n. 42/2006) Area Previdenza e Assistenza

62 Modifica all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006
Dal possono essere cumulati, per le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contributi, tutti i periodi assicurativi anche se inferiori a 3 anni nella singola gestione. (Art. 24, comma 19) Area Previdenza e Assistenza 62

63 Coefficienti di trasformazione
Area Previdenza e Assistenza

64 Coefficienti di trasformazione
I coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo con il sistema contributivo, nella prossima revisione triennale ( ), verranno ridefiniti fino alla età di 70 anni (indicizzati). Quando con l’adeguamento alla speranza di vita si arriverà all’unità intera si definiranno coefficienti anche per gli ultra 70enni. Così come per gli incrementi di speranza di vita, dal 2019 la revisione dei coefficienti avrà cadenza biennale. (Art. 24, comma 16)

65 Perequazione delle pensioni
Area Previdenza e Assistenza

66 La perequazione delle pensioni
Un po’ di storia Legge n. 388/2000 Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Legge n. 247/2007 (dal al ) Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 5 volte il TM 100 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Legge non rifinanziata: dal si ritorna alla legge 388/2000 Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 66

67 La perequazione delle pensioni
Un po’ di storia (non vissuta) Legge n. 111/2011 (dal al ) Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazione Fino a 2.341,75 euro (468,35*5) Fino a 5 Volte il TM Fino a 1.405,05 euro 100 Da 1.405,05 a 2.341,75 euro 90 Superiore a 2.341,75 euro (468,35*5) superiore a 5 volte il TM 70 Oltre ,05 euro Esempi di rivalutaziopne secondo la legge n. 111/2011 Pensione 2011 Fasce importo Aliq. rival.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012 2.341,00 1.405,05 2,6% 100 36,53 2399,43 935,95 90 21,90 2.500,00 70 25,57 2.525,57 1.094,95 3.000,00 3.025,57 1.594,95 3.500,00 3.525,57 2.094,95 *aliquota presunta di rivalutazione Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 67

68 La perequazione delle pensioni
Dal al Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Pensioni fino a 3 volte il TM Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Pensioni superiore a 3 volte il TM Dal al Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazione Fino a 1.405,05 euro (468,35*3) Fino a 1.405,05 euro 100 Superiore a 1.405,05 euro (468,35*3) (Art. 24, comma 25) Area Previdenza e Assistenza 68

69 Perequazione delle pensioni Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012
Dal al Esempi di rivalutazione dal Pensione 2011 Aliq. rivalutaz.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012 1.000,00 2,60% 100 26,00 1.026,00 1.400,00 36,40 1.436,40 1.500,00 0,00 *aliquota presunta di rivalutazione È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione. Area Previdenza e Assistenza 69 69

70 Perequazione delle pensioni Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012
Norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405,05) e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica (€ 1.441,58): l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione (€ 1.441,58). Dal al Esempi di rivalutazione dal Pensione 2011 Aliq. rivalutaz.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione rivalutata Pensione garantita 1.405,05 2,60% 100 36,53 1.441,58 1.406,00 35,58 1406,00 1.440,00 1,58 1440,00 *aliquota presunta di rivalutazione Area Previdenza e Assistenza 70 70

71 La perequazione negli anni 2012 e 2013
Esempi di rivalutazione secondo la legge previgente Pensione 2011 Fasce importo Aliq. rival.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012 1.000,00 2,60% 100 26,00 1026,00 0,00 90 1.400,00 36,40 1.436,40 1.500,00 1.405,05 36,53 1.538,75 94,95 2,22 2.341,00 2.399,43 935,95 21,90 Una pensione lorda di 1500 euro si ridurrà in 2 anni di 77,50 euro al mese ed una pensione lorda di 2341 euro di 116,86 euro mensili Senza possibilità di recupero!!! Esempi di rivalutazione secondo la manovra di dicembre 2011 Pensione 2011 Fasce importo Aliq. rival.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012  Riduzione mensile Riduzione annua 1.000,00 2,60% 100 26,00 1026,00 0,00 90 1.400,00 36,40 1.436,40 1.500,00 1.405,05 38,75 503,79 94,95 2.341,00 58,43 759,62 935,95 comma 25 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 71

72 Contributo di solidarietà
Area Previdenza e Assistenza

73 Contributo di solidarietà
Per il periodo dal al viene introdotto un contributo di solidarietà per gli iscritti e pensionati del fondo volo e dei fondi confluiti nell’Ago (Autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti). Il contributo è proporzionale agli anni di contribuzione fatti valere alla data di armonizzazione dei rispettivi fondi, e si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità Fondi Data armonizzazione Autoferrotranvieri Elettrici Telefonici Dirigenti INPDAI Volo (Art. 24, comma 21) Area Previdenza e Assistenza 73

74 Contributo di solidarietà Anzianità contributive al 31/12/1995
Si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità Pensionati Anzianità contributive al 31/12/1995 Da 5 fino a 15 anni Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0% Ex Fondo elettrici Ex Fondo telefonici Ex INPDAI Fondo volo Per i lavoratori iscritti il contributo di solidarietà è pari allo 0,5% Area Previdenza e Assistenza 74

75 Ulteriori possibili ricadute per i dipendenti pubblici
Area Previdenza e Assistenza

76 Maggiorazione della contribuzione
Dipendenti destinatari del calcolo retributivo puro (18 anni al 1995): l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile (anche 65 anni) Dipendenti destinatari del calcolo contributivo puro o misto (nulla o meno di 18 anni al 1995): l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo compreso tra decorrenza pensione e compimento 60° anno età (si maggiora il montante contributivo come se il lavoratore continuasse a contribuire fino a 60 anni) Inabilità a qualsiasi attività lavorativa In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l’importo della pensione non può superare né l’80% della base pensionabile né l’importo della pensione privilegiata Area Previdenza e Assistenza

77 Termini di liquidazione del TFS e TFR
Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR Prestazioni interessate: Indennità di buonuscita Indennita premio di fine servizio Trattamento di fine rapporto Indennità di anzianità Soggetti derogati a cui si applicano i termini previgenti: Lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 13 agosto 2011; Personale della scuola che matura il diritto a pensione entro il Area Previdenza e Assistenza

78 Termini di liquidazione del TFS e TFR
Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR Motivo della cessazione Termini previgenti Nuovi termini Inabilità o decesso 15 giorni + 90 giorni Limite di età o di servizio 6 mesi + 90 giorni Dimissioni volontarie 24 mesi + 90 giorni Scadenza contratti a termine Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi Area Previdenza e Assistenza

79 Pagamento del TFS o del TFR
(legge n. 122/10 art. 12 c. 7) Importi lordi Tempi di liquidazione Fino a euro unica annualità Fino a euro due annualità (la prima annualità importo pari a euro; la seconda annualità per la restante parte) Oltre euro tre annualità (la prima per importo pari a euro, la seconda per importo pari a euro; la terza per la restante parte) I tempi di liquidazione decorrono dal termine della prima liquidazione in base vigente normativa Area Previdenza e Assistenza

80 Requisiti pensione vecchiaia
anni Età anagrafica (uomini e donne)* contributi 2012 60/65 anni Almeno 20 anni Gli appartenenti alle FFAA, forze di polizia e corpo VVF Sono derogati dalla applicazione dei nuovi requisiti, in attesa di armonizzazione Requisiti pensione di anzianità periodo Requisiti età, contributi Solo contributi età contributi 2012 57 35 40 Requisiti pensione anzianità (Dlgs n. 165/97) periodo età contribuzione 2012 53 Anzianità massima ordinamentale (80%) *Requisiti anagrafici differenziati a seconda del grado, qualifica e ruolo ricoperti.

81 Ulteriori misure Area Previdenza e Assistenza

82 Causa di servizio e pensioni privilegiate
Art. 6 Equo indennizzo e pensione privilegiata Ferma restando la tutela Inail, sono abrogati gli istituti relativi: all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio; al rimborso per le spese di degenza per causa di servizio; all'equo indennizzo; alla pensione privilegiata. Sono esclusi dall’abrogazione gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanaza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso pubblico. Nei confronti di tale personale continua ad applicarsi la normativa previgente Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 82

83 Causa di servizio e pensioni privilegiate
La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti: per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del ; nei casi in cui non siano scaduti i termini per la presentazione della domanda; per la pensione privilegiata tali termini sono: per gli iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug , 5 anni dalla cessazione dal servizio; per gli iscritti alla Ctps ,5 anni dalla cessazione o dalla manifestazione della malattia nel caso in cui insorga dopo 5 anni dalla cessazione; il termine di 5 anni è elevato a 10 anni in caso di parkinsonismo e, nel caso riconoscimento dell’infermità per causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine. Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 83

84 Soppressione INPDAP ED ENPALS
Dal 1° gennaio 2012 sono soppressi sia l’INPDAP, sia l’ENPALS, e tutte le funzioni e competenze sono affidate all’INPS insieme al trasferimento del personale e dei beni materiali. (Art. 21) Area Previdenza e Assistenza 84

85 Professionisti iscritti alla gestione separata
Dal 1° gennaio 2012 ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata, non pensionati e non iscritti in altri fondi, vengono estese tutte le tutele di malattia e maternità previste per i lavoratori a progetto. (Art. 24, comma 26)

86 Contribuzione artigiani e commercianti
Dal 2012, per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, le aliquote contributive e di computo vengono aumentate dell’1,3%, e successivamente dello 0,45% per ciascun anno fino a raggiungere il 24%. (Art. 24, comma 22) Area Previdenza e Assistenza 86

87 Contribuzione coltivatori diretti
Dal 2012, per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti , mezzadri e coloni, le aliquote contributive e di computo vengono rideterminate sulla base di due tabelle allegate al decreto. (Art. 24, comma 23) Area Previdenza e Assistenza 87

88 Casse libero professionali
Tutte le casse dei liberi professionisti (privatizzate e private) debbono adeguare le normative in modo da garantire l’equilibro finanziario in un arco temporale di 50 anni. In caso di non adempimento entro il , verrà imposto comunque il passaggio al contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, nonché un contributo di solidarietà a carico dei pensionati dell’1%. (Art. 24, comma 24) Area Previdenza e Assistenza 88

89 Contribuzione iscritti alla gestione separata
Art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 Area Previdenza e Assistenza 89

90 Costituzione Commissione
Costituzione di una Commissione per valutare, entro il 2012, ulteriori forme di accesso a pensione liquidata con il sistema contributivo, nonché eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria per favorire maggiori flussi a forme di previdenza complementare. (Art. 24, comma 28) Area Previdenza e Assistenza 90


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