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PubblicatoDemetrio Riccardi Modificato 10 anni fa
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1 DIRITTO SANITARIO Lezioni anno accademico 2008/2009 Prof. Gabriele Scarpa
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2 PROGRAMMA Diritto Amministrativo Diritto Sanitario Responsabilità legale Privacy in ambito sanitario Consenso informato
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3 COSE IL DIRITTO? Insieme di regole Funzione Disciplinare i rapporti tra le persone
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4 DIRITTO: QUANDO, DOVE E PERCHE In un dato tempo e in un dato luogo Espressione della Comunità di persone di quel tempo e di quel luogo Traduzione in regole di comportamento delle forme di vita economica e sociale di una determinata Comunità
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5 COME SI ATTUA IL DIRITTO? Organizzazione che crea le regole che le fa rispettare
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6 DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO Norma giuridica generale astratta certa DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO Interesse protetto da una norma giuridica
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7 DIRITTO SOGGETTIVO Interesse riconosciuto e protetto direttamente dalla legge INTERESSE LEGITTIMO Interesse protetto indirettamente dalla legge, in quanto coincide con linteresse pubblico
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8 FATTI E ATTI GIURIDICI Fatto giuridico Ogni accadimento al quale lOrdinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico Atto giuridico Atto destinato a produrre effetti giuridici - Dichiarazioni di volontà - Dichiarazioni di scienza
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9 DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO Insieme delle Norme giuridiche poste dallo Stato al fine di disciplinare i rapporti dei cittadini tra di loro e con lo Stato stesso
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10 LE NORME GIURIDICHE 1.Sono rivolte a tutta la Comunità 2.Sono obbligatorie per tutti 3.Sono suscettibili di sanzione nel caso di loro violazione
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11 PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO Lo Stato è sottoposto al Diritto e vincolato al rispetto delle proprie Leggi Gli Atti contrari alla Legge possono essere impugnati da qualunque cittadino che abbia subito una lesione del proprio diritto e interesse
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12 I FINI DELLO STATO Fini Comuni I Fini dello Stato corrispondono agli interessi di tutta la Comunità che di esso fa parte
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13 I fini sono mutevoli esiste una pluralità di fini esistono fini comuni a tutti gli Stati
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14 LE FUNZIONI E I POTERI DELLO STATO FUNZIONE POLITICA FUNZIONE LEGISLATIVA FUNZIONE AMMINISTRATIVA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
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15 LE FUNZIONE POLITICA Scelta dei fini Individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,Regioni, Corte Costituzionale
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16 LE FUNZIONE LEGISLATIVA Proposizione dei fini Creazione delle norme giuridiche Parlamento, Consigli regionali, Consigli provinciali Trento e Bolzano
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17 LE FUNZIONE GIURISDIZIONALE Tutela dei fini Vigilanza sul rispetto delle norme giuridiche e conservazione dellOrdinamento giuridico Applicazione delle norme giuridiche Magistratura
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18 LE FUNZIONE AMMINISTRATIVA Attuazione dei fini Realizzazione concreta dei fini dello Stato Pubblica Amministrazione
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19 FONTI DEL DIRITTO Mezzi attraverso i quali le Norme giuridiche si manifestano
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20 CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI Fonti di cognizione Fonti di produzione Fonti scritte Atti che contengono le Norme giuridiche (Legge, Decreto Legge, ecc.) Gli Organi, cioè i soggetti che producono le Norme giuridiche (Parlamento, Governo, Regione, Comune, ecc.) Atto scritto Fonti non scritte Atto non scritto
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21 REGOLE CHE DISCIPLINANO LE RELAZIONI TRA LE FONTI DEL DIRITTO GERARCHIA PARITA La Fonte di grado superiore ha maggior valore (prevale) su una fonte di grado inferiore Se ci sono Fonti equivalenti vale il criterio temporale COMPETENZA Vale la fonte prevista per lo specifico oggetto e ambito di competenza
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22 ORDINAMENTO GIURIDICO complesso di Norme e Istituti posti al fine di regolare i rapporti tra i cittadini Norme giuridiche obbligatoriemunite di sanzione Fonti del Diritto sono documenti scritti rispondono esigenze certezza fonti da dove hanno origine le norme
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23 LE FONTI DEL DIRITTO SONO LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI FONTI PRIMARIE Norme comunitarie (Trattati, Regolamenti, Direttive) Leggi ordinarie dello Stato Decreti Legislativi (Leggi delegate dal Parlamento al Governo) Decreti Legge del Governo Statuti delle Regioni ordinarie Leggi regionali Leggi delle Province di Trento e Bolzano FONTI SECONDARIE Regolamenti Ordinanze Statuti degli Enti minori La Consuetudine
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24 LA COSTITUZIONE è suddivisa in tre Sezioni 1.Riguarda i Principi fondamentali della Repubblica italiana 2.Diritti e Doveri dei cittadini suddivisi in rapporti civili (diritto alla libertà personale) rapporti etico-sociali (tutela della famiglia, diritto alla salute) rapporti economici (tutela del lavoro,diritto allo sciopero) rapporti politici (diritto di voto) 3.Ordinamento dello Stato italiano
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25 PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE La Costituzione stabilisce che determinati rapporti o materie possano essere regolati soltanto mediante Legge
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26 ORGANI DELLO STATO Il Parlamento Camera dei Deputati Senato della Repubblica Approvazione delle Leggi Manifestazione del voto di fiducia Il Presidente della repubblica Indice le elezioni Promulga le Leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti Indice i Referendum
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27 ORGANI DELLO STATO Il Governo Organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri Organo di direzione politica Deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento Svolge anche attività legislativa in casi eccezionali previsti dalla Costituzione
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28 ORGANI DELLO STATO La Magistratura Organo autonomo e indipendente composto dai magistrati La Corte Costituzionale Tutela della Costituzione (giudizio di legittimità della Costituzione) Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato Giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri
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29 ORGANI DELLO STATO Regioni, Province, Comuni Competenza legislativa delle Regioni ART 117 Cost.
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30 FUNZIONE AMMINISTRATIVA O ESECUTIVA Attività della P.A. finalizzata alla realizzazione dei fini pubblici Amministrare = curare gli interessi
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31 P.A. DUE SIGNIFICATI Oggettivo = Attività Soggettivo = Apparato organizzativo
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32 P.A. Insieme di Organi ed Uffici che svolgono attività amministrativa
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33 ATTIVITA AMMINISTRATIVA Due ambiti: Attività di Diritto privato Attività di Diritto pubblico
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34 ATTIVITA DI DIRITTO PRIVATO ATTIVITA DI DIRITTO PUBBLICO Esercizio della capacità di Diritto privato Esercizio del potere pubblico
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35 ATTIVITA DI DIRITTO PRIVATO La P.A. è su un piano di parità Solo per Fini pubblici Devono essere rispettate regole di Legge
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36 ATTIVITA DI DIRITTO PUBBLICO Posizione di supremazia sempre per fini pubblici Potere discrezionale della P.A.
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37 RIMEDI CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A. I ricorsi Art 113 Cost.
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38 PRINCIPIO DI LEGALITA Attività della P.A. subordinata alla Legge
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39 ENTE PUBBLICO Soggetto che opera in regime differenziale Capacità di Diritto privato Capacità di Diritto pubblico
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40 PLURALISMO DELLA P.A. Linsieme degli Enti pubblici
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41 ENTI STRUMENTALI Perseguono fini e interessi propri dello Stato ENTI AUSILIARI Perseguono fini ed interessi che non sono direttamente dello Stato ma ne integrano e completano lattività ENTI AUTONOMI Non perseguono fini ed interessi dello Stato ma perseguono finalità sociali
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42 IL REGIME GIURIDICO DEGLI ENTI PUBBLICI Autarchia Autotutela Autonomia Potere di compiere atti che incidono sulla sfera giuridica di altri soggetti (potestà pubblica) Potere di farsi ragione da sé Potere di intervenire sui propri atti (auto-annullamento) Potere di auto organizzarsi entro i limiti consentiti dalla legge (regole di Diritto pubblico) Art. 97 Cost. I Pubblici Uffici sono organizzati secondo la Legge in modo da assicurare il buon andamento e limparzialità della P.A.
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43 ATTIVITA DEGLI ENTI PUBBLICI Ogni Ente pubblico agisce attraverso persone fisiche Ogni Ente pubblico è organizzato in Organi e Uffici a cui sono preposte persone fisiche (funzionari, impiegati, operatori, ecc.)
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44 ORGANI Centri di competenza UFFICI Nellambito della competenza attribuita dalla legge possono assumere atti giuridici con rilevanza esterna Titolare dellOrgano Persona fisica preposta Apparati organizzatori dellEnte che svolgono compiti strumentali ed ausiliari allattività dellOrgano (uomini, donne e mezzi) Non assumono atti a rilevanza esterna
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45 DISTINZIONE TRA ORGANI Organi collegiali e individuali Organo individuale monocratico Organi collegiali unica volontà anche se composto da più soggetti si esprime a maggioranza regole di funzionamento (conv. ufficiale, o.d.g., validità sedute, verbali) collegiali perfetti collegiali imperfetti
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46 FUNZIONE DEGLI ORGANI Organi attivi Organi consultivi (esprimono pareri) Organi di controllo -Direttore gen. ASL -Sindaco -Prefetto -Comitato etico -Consiglio dei sanitari -Commissioni tecniche comunali -Collegio sindacale ASL -Corte dei Conti
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47 PRINCIPIO DELLA PROROGATIO durata in carica dellOrgano PRINCIPIO DELLA ASTENSIONE Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
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48 FONDAMENTO DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA Art. 97 Cost. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e limparzialità della pubblica amministrazione
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49 FONDAMENTO DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA Art. 1 Legge 241/1990 Lattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità
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50 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLAZIONE AMMINISTRATIVA Principio di legalità Corrispondenza dellattività amministrativa alle prescrizioni di Legge
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51 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLAZIONE AMMINISTRATIVA Principio di imparzialità Obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia
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52 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLAZIONE AMMINISTRATIVA Principio di buona amministrazione -Efficacia (obiettivi) -Efficienza (risorse-risultati) -Economicità (risultati-mezzi impiegati) -Rapidità (tempi certi) -Miglior contemperamento degli interessi -Minor danno per i destinatari dellazione amministrativa
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53 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLAZIONE AMMINISTRATIVA Principio di ragionevolezza Razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali
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54 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLAZIONE AMMINISTRATIVA Principio di trasparenza Immediata e facile controllabilità di tutte le azioni e le fasi attraverso cui si svolge loperato della P.A. Correttezza, conoscibilità e imparzialità
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55 LAttività della P.A. si distingue in Comportamenti giuridicamente irrilevanti: Senza effetto giuridico nei confronti dei destinatari Comportamenti giuridicamente rilevanti: -atti giuridici -mere operazioni manifestazioni di scienza-giudizio-volontà Attività materiali svolte dalla P.A.
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56 Gli Atti giuridici si distinguono in Atti di Diritto pubblico (es. i provvedimenti) Atti di Diritto privato (es. i contratti)
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57 ATTI AMMINISTRATIVI Atti idonei a produrre unilateralmente effetti giuridici sui privati cittadini indipendentemente dalla loro volontà Strumenti della P.A. per perseguire i propri fini, attraverso un procedimento, una serie di atti concatenati e coordinati, finalizzato allemanazione di un atto finale.
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58 ATTI AMMINISTRATIVI Atti di amministrazione attiva Atti di natura consultiva Atti di controllo
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59 ATTI AMMINISTRATIVI Provvedimenti amministrativi Manifestazioni di volontà indirizzati a soggetti determinati o determinabili ed in grado di modificare unilateralmente la sfera giuridica dei destinatari (espropriazione, concessione edilizia, licenziamento) Atti amministrativi che non sono provvedimenti Manifestazioni di volontà che non incidono sulla sfera giuridica dei destinatari (es. pareri)
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60 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Forza giuridica-autoritarietà Capacità del provvedimento di imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari, indipendentemente dalla loro volontà Esecutività Modificazione prodotta direttamente ed immediatamente Efficacia-esecutorietà Possibilità della P.A. di dare immediata e diretta esecuzione allatto amministrativo
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61 PARERI Facoltativi Obbligatori -Non vincolanti -Vincolanti -Parzialmente vincolanti
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62 ELEMENTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI Soggetto Oggetto Finalità Forma Motivazione Se mancano Nullità dellAtto Se presenti vizi Annullabilità dellAtto incompetenza eccesso di potere violazione di legge
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63 ASSISTENZA SANITARIA 1930-1940 nascita Rapporto ass.vo su base contributiva Prestazioni sanitarie differenziate Assistenza sanitaria limitata Conflittualità con Enti osp Organizzazione mutualistica (E.M.) Organizzazione ospedaliera (E.O.) Riforma del 1968 Legge n. 132 Enti ospedalieri Classificazione degli ospedali Propria organizzazione (C.d.A + Presidente) Finanziamento (rette ospedaliere)
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64 SISTEMA SANITARIO CON MOLTI DIFETTI Assistenza sanitaria non a tutti i cittadini Assistenza sanitaria erogata per settori Difformità di trattamento = disuguaglianza tra i cittadini Spesa sanitaria fuori controllo non più coperta dalla imposizione contributiva squilibrio tra entrate e uscite = deficit Interventi assistenziali solo in caso di malattia e senza coordinamento tra E.M. e E.O. Privilegiato il momento diagnostico-curativo
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65 VERSO LA RIFORMA SANITARIA 1970 Costituzione delle Regioni Attuazione art. 117 Cost. = Attuazione art. 32 Cost. Necessari passaggi legislativi propedeutici alla riforma sanitaria Delega competenze statali
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66 LEGGE 833/1978 Istituzione del S.S.N. Principi Obiettivi Le competenze in materia sanitaria Le U.U.L.L.S.S Il personale Dipendente Convenzionato
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67 LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA GOVERNO Piano sanitario nazionale Fissa gli obiettivi e le modalità di intervento CENTRALEPERIFERICA REGIONE Piano sanitario regionale Rende operativi gli obiettivi del P.S.N. e individua a livello locale i bisogni, le strutture e gli strumenti necessari
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68 LEGGE 833/1978 Eguaglianza e uniformità assistenza Cura – riabilitazione ma anche prevenzione delle malattie Organizzazione sanitaria decentrata sul territorio Partecipazione dei cittadini e operatori sanitari Integrazione tra attività sociali e sanitarie S.S.N. Complesso di funzioni per tutela della salute (Art. 32 Cost.) PRINCIPI ISPIRATORI
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69 Superamento degli squilibri territoriali e delle condizioni socio – sanitarie del Paese Sicurezza del lavoro Tutela della maternità e infanzia Promozione della salute nelletà evolutiva Tutela sanitaria nelle attività sportive Tutela della salute degli anziani GLI OBIETTIVI
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70 Stato Regione Comuni Provincia LE COMPETENZE IN MATERIA SANITARIA Programmazione e altre modificate succ. dal D.l.vo 112/98 Programmazione e organizzazione Tutte le competenze che non sono dello Stato e delle Regioni tramite lULS Localizzazione dei Presidi e dei Servizi sanitari e pareri sulle delimitazioni territoriali
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71 Complesso di Presidi, Uffici Servizi dei Comuni che in un ambito territoriale delimitato assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale indicati dalla Legge 833/1978 Le U.U.L.L.S.S. hanno il compito di erogare un ventaglio di prestazioni sanitarie a livello di Prevenzione Diagnosi e cura Riabilitazione Medicina legale U.L.S. = Strumento operativo del Comune
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72 Personalità giuridica pubblica Autonomia organizzata Autonomia amministrativa Autonomia patrimoniale e contabile Autonomia gestionale e tecnica IL DECRETO DI RIORDINO D.LGS.VO 502/92 – 517/93 U.L.S. A.S.L. = Azienda dotata di Ambito territoriale di norma coincidente con la Provincia
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73 Direttore Generale Collegio Sindacale ORGANI A.S.L. Ha tutti i poteri di gestione Organo collegiale formato da 5 membri con funzione di controllo
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74 ORGANI A.S.L. Altri Organismi Direttore sanitario Direttore amministrativo Consiglio dei Sanitari (organo elettivo)
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75 LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E il metodo attraverso il quale devono essere sviluppati e perseguiti obiettivi della legge 833/78 PIANO SANITARIO NAZIONALE Strumenti:durata triennale Assistenza medico-generica e pediatrica Assistenza specialistica Assistenza infermieristica Assistenza ospedaliera Assistenza farmaceutica
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76 PIANO SANITARIO REGIONALE Con lattuazione del D.lgs.vo 502/92 (Decreto di riordino) viene previsto un ulteriore strumento di programmazione a livello di A.ULSS Piano attuativo locale Piani di zona
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77 ASSETTO ORGANIZZATIVO A.S.L. Distretti sanitari di base Dipartimento di prevenzione Igiene e S.P. Igiene alimenti Prev. e Sicurezza Amb. di lavoro Sanità animale Presidio ospedaliero Dirigente medico Dirigente amministrativo
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78 D.Lgs.vo 229/99 A.S.L. Azienda dotata di autonomia imprenditoriale = più poteri al Direttore Generale che provvede a definire lOrganizzazione e il funzionamento con atti di Diritto privato
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79 Tutela della Salute Obbligo del P.S.N. Livelli unificati di assistenza PUNTI QUALIFICANTI DEL DL.VO 229/99 -S.S.N. -Enti e Ist. Naz. -Stato -Progetti obiettivi -Ass. san. Coll. ambienti di vita e lavoro -Ass. distrettuale -Ass. ospedaliera
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80 A.S.L. -garantire liv. unif. di assistenza -gestione attività sociali -rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità con vincolo di bilancio -agisce con atti di Diritto privato -contratti diretti (senza procedure concorsuali) per importo entro limiti comunitari
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81 RESPONSABILITA LEGALE Conseguenze previste per Legge quando si tengono comportamenti lesivi di un Diritto od Interesse tutelato dalla Legge
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82 RESPONSABILITA CIVILE RESPONSABILITA PENALE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ILLECITO CIVILE ILLECITO PENALE (REATO) ILLECITO AMMINISTRATIVO
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83 RISARCIMENTO DEL DANNO SANZIONE PENALE SANZIONE AMMINISTRATIVA ILLECITO CIVILE ILLECITO PENALE (REATO) ILLECITO AMMINISTRATIVO
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84 Con intenzione cosciente e voluto Più grave Per negligenza, imprudenza, imperizia DOLO COLPA GRADO DI RESPONSABILITA Meno grave
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85 ART. 28 COSTITUZIONE I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le Leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita civile si estende allo Stato
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86 ART. 28 D.P.R. N. 3/1957 Danno recato a terzi obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice civile) Responsabilità civile Elementi Danno ingiusto Dolo o colpa grave Nesso causale
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87 CODICE PENALE E LEGGI PENALI Violazione di una norma penale Responsabilità penale Elementi Commissione di un reato Nesso causale Dolo o colpa Procedimento penale Sanzione penale
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88 ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Contabile Danno recato allAmministrazione Responsabilità amministrativa Elementi Danno patrimoniale, ambientale, morale, allimmagine Dolo o colpa grave Nesso causale obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice amministrativo – Corte dei Conti)
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89 ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Disciplinare Responsabilità amministrativa Elementi Comportamento scorretto in servizio Procedimento disciplinare – sanzione disciplinare (decisa dallAmministrazione) Violazione di doveri e obblighi
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