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1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito: a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti.

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1 1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito: a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese. Art.3.1

2 2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; Art.3.2

3 A B AB NOZIONE DI CONCENTRAZIONE A B B A B A B C

4 DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; +

5 a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR; b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; OPPURE salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

6 Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento. Cons. 18, Reg. 139/2004

7 411 milioni di euro 41 milioni di euro Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a Art. 16, l.287/1990

8 Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato.

9 Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, in applicazione di una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

10 Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune. 3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune. Art.2.2

11 Notificazione preventiva delle concentrazioni Conclusione dell‘accordo dimostrazione alla Commissione di avere in buona fede intenzione di concludere un accordo ESAME DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE SERI DUBBI DI COMPATIBILITÀ AVVIO DEL PROCEDIMENTO DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ DICHIARAZIONE DI NON COMPATIBILITÀ

12 „Nel valutare gli effetti di una concentrazione sulla concorrenza, la Commissione mette a confronto le condizioni di concorrenza che si determinerebbero a seguito della concentrazione notificata con le condizioni che si sarebbero affermate in assenza della concentrazione“

13 EFFETTI POSITIVIEFFETTI NEGATIVI nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica aumentare la competitività dell'industria europea migliorare le condizioni della crescita elevare il tenore di vita nella Comunità ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante

14 però fattori in grado di controbilanciare tali effetti EFFETTI ANTICONCORRENZIALI potere degli acquirenti barriere all‘entrata miglioramenti di efficienza in più eccezione dell‘impresa in stato di crisi

15 FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE posizione sul mercato delle imprese partecipanti, loro potere economico e finanziario, possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, interessi dei consumatori intermedi e finali evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza

16 QUOTE DI MERCATO E GRADO DI CONCENTRAZIONE INDICAZIONE SULLA STRUTTURA DEL MERCATO sull'importanza concorrenziale sia dei partecipanti alla concentrazione che dei loro concorrenti.

17 GRADO DI CONCENTRAZIONE INDICE HHH livello assoluto dello HHI può dare una prima indicazione della pressione concorrenziale nel mercato dopo la concentrazione, variazione dello HHI („DELTA“) è un'utile proxy della variazione del grado di concentrazione direttamente prodotta dall'operazione in esame somma dei quadrati delle quote di mercato detenute dai concorrenti

18 HHI max 1000 effetti anticoncorrenziali poco probabili tra 1000 e 2000 delta inf. a 250 obiezioni poco probabili sup. a 2000 delta max 150 SALVO una o più delle parti della concentrazione sono importanti promotori di innovazione secondo modalità che non sono rappresentate dalle loro quote di mercato una delle imprese partecipanti alla concentrazione è un'impresa deviante (maverick), con un'elevata probabilità di interferire nella condotta coordinata; la concentrazione interessa un'impresa che potrebbe entrare nel mercato o che vi è entrata recentemente con una piccola quota di mercato; LIVELLO DELLO HHI (altro).

19 LIVELLO DELLE QUOTE DI MERCATO possono costituire di per sé la prova dell'esistenza di una posizione di mercato dominte 50 % o superiori sotto il 50% preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza a causa di altri fattori, quali la forza e il numero die concorrenti, la presenza di limiti di capacità o nel caso in cui i prodotti delle parti della concentrazione sono stretti sostituti. max 25%presunzione: non sono in grado di ostacolare una concorrenza effettiva

20 POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI EFFETTI NON COORDINATI („unilaterali“) mediante l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali per una o più imprese, in modo tale che le stesse possano, di conseguenza, detenere un maggiore potere di mercato, senza mettere in atto un comportamento coordinato EFFETTI COORDINATI

21 Anche le imprese attive sul medesimo mercato che non partecipano alla concentrazione possono beneficiare della riduzione della pressione concorrenziale che deriva dalla concentrazione, poiché l'aumento dei prezzi da parte delle imprese partecipanti alla concentrazione può spostare una parte della domanda verso le imprese rivali che, a loro volta, potrebbero considerare redditizio alzare anch'esse i prezzi venir meno della concorrenza tra le imprese partecipanti alla concentrazione

22 concentrazioni che comportano, nell'ambito di mercati oligopolistici l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitavano in precedenza l'una sull'altra possono ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva anche quando è poco probabile un coordinamento tra i membri dell'oligopolio.

23 FATTORI (verificare se è probabile che da una concentrazione derivino effetti non coordinati significativi) quote di mercato elevate clienti hanno limitate possibilità di cambiare fornitore improbabilità di un aumento delle forniture da parte die concorrenti se i prezzi aumentano Capacità dell'impresa risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti eliminazione di un'importante forza concorrenziale imprese diretti concorrenti

24 attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente non coordinavano il loro comportamento, si coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una concorrenza effettiva. EFFETTI COORDINATI creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva accresciuta probabilità che le imprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione,

25 COORDINAMENTO mantenimento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale. divisione del mercato aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare.

26 coordinamento più probabile SE relativamente semplice raggiungere un'interpretazione comune circa i termini del coordinamento stesso coordinamento sostenibile meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivati in caso di scoperta di deviazioni le reazioni degli estranei (concorrenti non aderenti e clienti) non devono essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento possibile verificare rispetto dei termini del coordinamento

27 CONSIDERAZIONI DI EFFICIENZA l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà la possibilità e l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo pro-concorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre.


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