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Economia delle aziende pubbliche Anno accademico 2011-2012 Il Federalismo Fiscale e gli effetti sul finanziamento nella P.A.

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1 Economia delle aziende pubbliche Anno accademico 2011-2012 Il Federalismo Fiscale e gli effetti sul finanziamento nella P.A.

2 Contesto Il tema del federalismo, e in particolare del federalismo fiscale, è legato alle considerazioni fatte soprattutto in merito a: Funzioni dei livelli di governo Finanza accentrata vs finanza decentrata Autonomia finanziaria e autonomia funzionale

3 Cose il federalismo In generale, il FEDERALISMO è un sistema istituzionale in base al quale le funzioni del livello di governo centrale sono ridotte al minimo o allessenziale, poiché si ritiene che la delega dei poteri da parte della comunità debba essere riferita alle entità federate. Fonte: Borgonovi (2005)

4 ESPRESSIONE DEL CONSENSO LIVELLO DECENTRATO LE FUNZIONI VENGONO ATTRIBUITE AGLI ENTI FEDERATI LO STATO (livello centrale) INTERVIENE LADDOVE GLI ENTI FEDERATI NON ADEMPIONO ADEGUATAMENTE O SUFFICIENTEMENTE ALLE PROPRIE FUNZIONI (tema della sussidiarietà) Cose il federalismo

5 Il federalismo fiscale È una forma di federalismo in cui sono attribuibili originariamente agli enti federati i poteri in campo economico e le funzioni di sostegno dello sviluppo. È particolarmente qualificante il potere di prelievo coattivo di ricchezza tramite tributi e la sua redistribuzione tramite scelte di spesa pubblica. Una quota rilevante e qualificante di tributi viene attribuita al livello degli enti federati. ENTI FEDERATI: realtà socioeconomiche dotate di maggiore omogeneità etnica, culturale o di altro tipo e sostanzialmente autosufficienti sul piano economico. Tuttavia il federalismo accetta e prevede ugualmente un certo grado di interdipendenza degli enti federati con il livello centrale SOLIDARIETA

6 Il federalismo fiscale in pillole Il federalismo fiscale va oltre la semplice autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali: Agli enti federati vengono riconosciuti poteri legislativi in campo tributario (oltre ai poteri amministrativi) Possibilità di differenziare la struttura del sistema fiscale INOLTRE: Rilevante incidenza delle imposte sul patrimonio e della tassazione indiretta Possibilità per gli enti federati di applicare addizionali sulle imposte dirette sul reddito Estesa applicazione dei tributi di scopo Esteso e diffuso ricorso a forme di pagamento dei servizi o di pagamento per lutilizzo delle infrastrutture.

7 Il federalismo fiscale CASO 1. Paesi in cui si è sviluppato allinterno o contemporaneamente ad un modello istituzionale di tipo federale (es. USA) FEDERALISMO FISCALE CASO 2. Paesi che partono da un modello di Stato unitario o che dopo aver perseguito il rafforzamento dello Stato unitario cercano forme più flessibili di autonomia (es.ITALIA)

8 Il federalismo fiscale FEDERALISMO FISCALE tipo Italia Leventuale obiettivo del federalismo fiscale deve passare attraverso fasi intermedie di progressivo e accentuato decentramento della finanza pubblica Rischi: compattamento interessi economici e blocco del processo evolutivo discontinuità e rottura delle relazioni economiche

9 Il federalismo fiscale in Italia Dagli anni 90 ad oggi crescente processo di decentramento FUNZIONALE a livello locale, specialmente per quanto riguarda certi ambiti (es. Sanità). Unità di riferimento locale (ente federato) è la REGIONE. Il processo di decentramento ha favorito una maggiore autonomia nella gestione delle funzioni. Al decentramento funzionale si sta accompagnando negli ultimi anni un processo di DECENTRAMENTO FINANZIARIO FEDERALISMO FISCALE

10 Il federalismo fiscale in Italia ITER LEGISLATIVO La riforma amministrativa avviata dalla Legge n.59 del 1997 – legge Bassanini Legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione Legge n. 42 del 5 maggio 2009 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dellart.119 della Costituzione

11 Il federalismo fiscale in Italia A PARTIRE DALLENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 42/2009: 24 mesi di tempo: la delega concede al Governo 24 mesi per varare uno o più decreti legislativi attuativi. Altri due anni sono concessi per interventi integrativi e correttivi; è previsto inoltre un periodo transitorio per il passaggio dalla spesa storica a quella standard. Commissione paritetica: entro 30 giorni dallentrata in vigore della legge, deve essere istituita presso il Ministero delleconomia e delle finanze una Commissione paritetica per lattuazione del federalismo fiscale. La Commissione paritetica è la cabina di regia del federalismo e ha il compito di riordinare lordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni attraverso ricerche ed elaborazioni di dati su finanze e tributi. Conferenza permanente: è il coordinamento della finanza pubblica per monitorare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, verificarne attuazione ed efficacia e proporre criteri di per il corretto utilizzo del fondo perequativo.

12 Lo sviluppo del federalismo (Legge delega n.42 del 5 maggio 2009). Dalla legge delega sono scaturiti 8 decreti attuativi: 1. Federalismo demaniale 2. Roma Capitale 3. Fabbisogni standard 4. Federalismo municipale 5. Autonomia tributaria di regioni e province 6. Perequazione e rimozione squilibri 7. Sanzioni e premi per regioni, province e comuni 8. Armonizzazione sistemi contabiliFederalismo demanialeRoma CapitaleFabbisogni standard Federalismo municipale Autonomia tributaria di regioni e provincePerequazione e rimozione squilibriSanzioni e premi per regioni, province e comuniArmonizzazione sistemi contabili Alcuni di questi hanno concluso il loro iter e sono già operativi. In particolare, il federalismo demaniale (decreto legislativo n.85 del 28/5/2010), Roma Capitale (decreto legislativo n.156 del 17/9/2010), i fabbisogni standard (decreto legislativo n.216 del 26/11/2010).

13 Il federalismo fiscale in Italia Alcuni principi ispiratori della Legge 42 1.Autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo 2.Principio della territorialità 3.Dalla spesa storica al costo standard 4.Ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario 5.Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio 6.Previsione che la legge regionale possa : i) istituire tributi regionali e locali; ii) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città Metropolitane possono applicare nellesercizio della propria autonomia 7.Facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali

14 8.Trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa 9.Riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali 10.Definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da acconsentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale 11.Territorialità dellimposta, neutralità dellimposizione, divieto di esportazione delle imposte 12.Tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico Il federalismo fiscale in Italia Alcuni principi ispiratori della Legge 42

15 Federalismo fiscale e P.A.: elementi caratterizzanti 1.Economia di prossimità 2.Responsabilizzazione 3.Incentivazione allemulazione positiva 4.Differenziazione 5.Favorire una maggiore autonomia funzionale e finanziaria 6.Perequazione ai fini solidaristici e sussidiari

16 FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 1) Economia di prossimità Nelle aziende di servizi il fattore di successo è individuato non nelle economie di dimensione, ma anzi in quelle di prossimità o di capillarizzazione. rapidità di raggiungere il consumatore; possibilità per il consumatore di richiedere un bene non standardizzato, che risponde meglio alle sue esigenze. Per le aziende di servizi, la produzione e il consumo sono contestuali, il decentramento e la capillarizzazione sono coessenziali: più numerosi sono i punti di produzione e servizio, migliore è lefficacia di ognuno di essi e la capacità di essere competitivi tramite la penetrazione del mercato.

17 FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 2) Responsabilizzazione Autonomia in campo legislativo, programmatorio, di organizzazione del sistema di offerta più forte sistema di responsabilizzazione delle Regioni con riferimento al rispetto dellequilibrio finanziario complessivo, sia nel breve che nel medio-lungo periodo Inoltre: riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato; definizione di livelli essenziali di prestazioni; aumento della quota di finanziamenti che le Regioni possono trattenere dai tributi del proprio territorio; possibilità di applicare tributi propri; possibilità di applicare forme di contribuzione generale per tutti i settori o finalizzate per alcuni settori; ampliamento dellautonomia sulle funzioni e sulle decisioni di spesa. In sostanza viene riunita nel medesimo soggetto istituzionale la responsabilità di assicurare livelli di assistenza effettivi con le risorse a disposizione.

18 FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 3) Emulazione positiva Federalismo: solidarietà delle Regioni efficienti verso quelle meno efficienti Tuttavia è impensabile che lefficienza di una Regione (o di un gruppo ristretto di Regioni) possa assorbire il complesso di inefficienza delle restanti regioni. Emulazione positiva = il federalismo cerca di realizzare condizioni tali per cui le Regioni caratterizzate da sistemi di offerta meno efficienti e di qualità inferiore, siano indotte in virtù della responsabilizzazione ad apprendere dalle Regioni con sistemi più avanzati e quindi a migliorare. Le Regioni più avanzate dovrebbero costituire un punto di riferimento per un miglioramento complessivo del sistema, tramite il trasferimento di conoscenze e di best practices.

19 FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 4) Differenziazione Il federalismo fiscale incentiva lautonomia delle Regioni e, quindi, anche la loro differenziazione. Possibili effetti negativi della differenziazione necessità di strumenti di solidarietà, sussidiarietà, compensazione

20 FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 4) Differenziazione SOLIDARIETA TRA REGIONI: interesse delle Regioni più efficienti a sostenere le Regioni meno efficienti per rendere omogenea la qualità del servizio sul territorio nazionale (ed evitare fenomeni di migrazione del cittadino/consumatore). SUSSIDIARIETA ORIZZONTALE: lo Stato crea le condizioni perché le Regioni possano svolgere tutte le funzioni e i compiti di loro competenza, conservando la possibilità di intervenire solo laddove le risorse e le capacità delle Regioni non consentano di raggiungere pienamente e con efficacia ed efficienza la soddisfazione di un interesse o l'effettuazione di un servizio. SUSSIDIARIETA VERTICALE: la competenza delle diverse funzioni rimane in capo al livello centrale e alle Regioni vengono assegnate le funzioni residuali

21 FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 5) Autonomia funzionale e finanziaria Una piena autonomia dei livelli di governo locali comprende una maggiore autonomia finanziaria e maggiore autonomia funzionale (in Italia si assiste già ad autonomia funzionale delle Regioni in alcuni campi) Federalismo fiscale prospettato: Trasferimenti statali per i livelli essenziali di alcuni servizi/prestazioni (Sanità, assistenza, istruzione e in parte trasporto locale) Ancora finanza accentrata per le funzioni fondamentali degli Enti locali.

22 FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 6) Perequazione Perequazione = strumento solidaristico per la riduzione degli eccessi nelle differenziazioni tra le regioni Regioni accesso al Fondo di Perequazione secondo una percentuale proporzionale alla loro differenziazione rispetto alla/e Regione/i più efficiente/i Necessità di affiancare alla perequazione delle misure di carattere gestionale e organizzativo, che favoriscano limpiego delle risorse trasferite in un incremento reale della qualità dei servizi forniti alla collettività.


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