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Varese, 15 maggio 2003 L'assimilazione ai rifiuti urbani Paolo Contò Consorzio Intercomunale Priula Autorità di Bacino TV2

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Presentazione sul tema: "Varese, 15 maggio 2003 L'assimilazione ai rifiuti urbani Paolo Contò Consorzio Intercomunale Priula Autorità di Bacino TV2"— Transcript della presentazione:

1 Varese, 15 maggio 2003 L'assimilazione ai rifiuti urbani Paolo Contò Consorzio Intercomunale Priula Autorità di Bacino TV2 paolo.conto@priula.it

2 Una vecchia storia (…con qualche ipocrisia) Il dPR 915/82 già conteneva la struttura del Decreto 22/97 in tema di assimilazione: pochi hanno regolamentato tale settore;Il dPR 915/82 già conteneva la struttura del Decreto 22/97 in tema di assimilazione: pochi hanno regolamentato tale settore; la Tarsu veniva applicata alle attività economiche caso per caso, senza tener conto della privativa e dei contenuti regolamentari di assimilazione;la Tarsu veniva applicata alle attività economiche caso per caso, senza tener conto della privativa e dei contenuti regolamentari di assimilazione; l’avvento della legge 146/94 (tutto e assimilato, per legge), salvo qualche bisticcio fra ministeri, non ha mutato alcun comportamento in modo significativo; anzi, i più dicevano che non era cambiato niente ….l’avvento della legge 146/94 (tutto e assimilato, per legge), salvo qualche bisticcio fra ministeri, non ha mutato alcun comportamento in modo significativo; anzi, i più dicevano che non era cambiato niente …. … salvo ricredersi al momento dell’abrogazione dell’art. 39, con legge 128/98, ove tutti - per conservare le entrate - sono corsi a reintrodurre criteri regolamentari di assimilazione.… salvo ricredersi al momento dell’abrogazione dell’art. 39, con legge 128/98, ove tutti - per conservare le entrate - sono corsi a reintrodurre criteri regolamentari di assimilazione. La Regione Veneto in tale periodo ha addirittura vietato il conferimento di assimilati (urbani) in discarica di 1^ categoria (urbani) deviandole in 2^B (speciali) che li ricevevano come speciali (falso)La Regione Veneto in tale periodo ha addirittura vietato il conferimento di assimilati (urbani) in discarica di 1^ categoria (urbani) deviandole in 2^B (speciali) che li ricevevano come speciali (falso) Fra le due leggi, 18 decreti legge, cambiavano le carte in tavola ogni 2 mesi. L’italia intera avrebbe dovuto adeguarsi ogni volta, però attendeva il successivo DL;Fra le due leggi, 18 decreti legge, cambiavano le carte in tavola ogni 2 mesi. L’italia intera avrebbe dovuto adeguarsi ogni volta, però attendeva il successivo DL; con il Decreto Ronchi, a 4 anni di stanza, non si osservano iniziative diffuse di regolamentazione.con il Decreto Ronchi, a 4 anni di stanza, non si osservano iniziative diffuse di regolamentazione.

3 Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani; dPR 10.9.1982, n.915, art. 2 Una vecchia storia (…con qualche ipocrisia)

4 Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell’ambito del Regolamento…, l’assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali…., ai fini dell’ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni …(tarsu) Delibera del C.I. 27.7.1984, punto 1.1, comma 4 Una vecchia storia (…con qualche ipocrisia)

5 Elenco dei rifiuti smaltibili in discariche di 1^ categoria e, quindi, potenzialmente assimilabili agli urbani Delibera del C.I. 27.7.1984, punto 1.1.1 Una vecchia storia (…con qualche ipocrisia)

6 Sono rifiuti speciali assimilati (?) agli urbani i rifiuti …..di cui al punto 1.1.1 della DCI 27.7.1984 Legge 22.2.1994, n. 146, art. 39 Una vecchia storia (…con qualche ipocrisia)

7 I DL che hanno preceduto il Decreto Ronchi sono accorsi maldestramente in soccorso ad una evidente stortura: Un primo DL ha capovolto l’impostazione della legge 146/94, dichiarando urbani solo i domestici e speciali tutto il resto;Un primo DL ha capovolto l’impostazione della legge 146/94, dichiarando urbani solo i domestici e speciali tutto il resto; Un secondo D.L. ha classificato urbani anche i non domestici che venivano prodotti in superfici inferiori a 200 mq;Un secondo D.L. ha classificato urbani anche i non domestici che venivano prodotti in superfici inferiori a 200 mq; I DL sono poi decaduti e mai convertiti in legge;I DL sono poi decaduti e mai convertiti in legge; La legge 128/98 ha abrogato la legge 146/94, costringendo i Comuni a deliberare norme di assimilazione in tutta fretta. Nella maggioranza dei casi i Comuni hanno ripristinato, per delibera, gli effetti della legge 146/94;La legge 128/98 ha abrogato la legge 146/94, costringendo i Comuni a deliberare norme di assimilazione in tutta fretta. Nella maggioranza dei casi i Comuni hanno ripristinato, per delibera, gli effetti della legge 146/94; La certezza del diritto: 18 DL reiterati Una vecchia storia (…con qualche ipocrisia)

8 L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 7 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g);

9 L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 21 con appositi regolamenti 2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: ……….. ai fini della raccolta e dello smaltimento g ) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

10 L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 18 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: …... d) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; …….

11 L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 49 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

12 L’assimilazione del Dlvo 22/97 D.M. 26.6.2000, n. 219, art. 2. c.1 lett. g) 1.Ai fini del presente regolamento si intende per: …. g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) (rifiuti pericolosi) del presente articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: omissis

13 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Art. 21 1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 23 (ora leggasi art.113 Dlgs. 267/2000).

14 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Art. 21 (come sostituito dall’art. 23 legge 179/2002) 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di programma di cui all’art. 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

15 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 1 Qualcuno ha inteso che la privativa si potesse applicare solo alla fase di smaltimento dei rifiuti assimilati, disgiunta dalla fase della raccolta e trasporto, che - secondo tale opinione - rimaneva esclusa dalla privativa. Non sono d’accordo, per 2 motivi: “l’avvio allo smaltimento” rappresenta l’intenzione del produttore, il destino finale di ciò che viene gestito, e non la singola fase di gestione. contrasta con la stessa definizione di gestione;

16 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Art. 6 1. Ai fini del presente decreto si intende per: d) gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; La Gestione sottintende ogni fase, non solo lo smaltimento Equivoci 1

17 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2 Con la modifica della legge 179/2002, si è scatenato il panico: si riteneva che le modifiche introdotte avessero liberalizzato la raccolta, il trasporto e il recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Questo perché la legge ha rimosso la privativa dalle attività di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Non sono d’accordo! (E con me altri) La modifica introdotta conferma l’assenza di privati nelle attività di recupero dei rifiuti assimilati (presente fin dal testo originario del Ronchi) e la estende anche ai rifiuti urbani tout court

18 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2 TestoRiferimento La privativa di cui al comma 1 … La gestione (la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura) : dei rifiuti urbanidei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (utenze non domestiche)e dei rifiuti assimilati (utenze non domestiche) avviati a smaltimento (allegato B, diverso da recupero)avviati a smaltimento (allegato B, diverso da recupero) … non si applica alle attività di recupero … Le attività di recupero sono definite ed elencate nell’allegato C ( che non riguardano le operazioni di raccolta e trasporto ma solo l’esercizio delle operazioni ivi elencate) … dei rifiuti urbani … In senso stretto. E’ la vera novità della modifica normativa. … e dei rifiuti assimilati. Che già esisteva nel testo originario

19 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2 Perciò dalla lettura del testo oggetto di liberalizzazione sono state le attività di recupero, quindi solo una porzione della gestione, riferita alla conduzione di impianti di recupero che ora possono essere esercitati senza l’esclusiva pubblica, in conseguenza della quale in precedenza si sarebbe resa necessaria – per un privato – una Concessione da parte del Comune. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e la loro destinazione a recupero continua ad essere in privativa pubblica, con la sola eccezione dei rifiuti assimilati che per l’art. 21 c.1 da sempre la privativa opera solo sulla gestione dei rifiuti avviati a smaltimento

20 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2 In sintesi la privativa opera come segue: Attività in privativa Attività non in privativa Raccolta e trasporto per lo smaltimento di: Rifiuti urbaniRifiuti urbani Rifiuti assimilati agli urbaniRifiuti assimilati agli urbani Raccolta e trasporto per lo smaltimento di: Rifiuti speciali non assimilati agli urbaniRifiuti speciali non assimilati agli urbani Raccolta e trasporto per il recupero di: Rifiuti urbaniRifiuti urbani Raccolta e trasporto per il recupero di: Rifiuti assimilati agli urbaniRifiuti assimilati agli urbani Rifiuti speciali non assimilati agli urbaniRifiuti speciali non assimilati agli urbani Smaltimento di: Rifiuti urbaniRifiuti urbani Rifiuti assimilati agli urbaniRifiuti assimilati agli urbani Smaltimento di: Rifiuti speciali non assimilati agli urbaniRifiuti speciali non assimilati agli urbani Recupero di: Rifiuti urbaniRifiuti urbani Rifiuti assimilati agli urbaniRifiuti assimilati agli urbani Rifiuti speciali non assimilati agli urbaniRifiuti speciali non assimilati agli urbani

21 La questione della privativa del Dlvo 22/97 Art. 6 Se i rifiuti delle utenze non domestiche sono avviati al recupero, quindi, non opera la privativa comunale. Il produttore ha comunque libertà di scegliere il gestore Il Comune determina comunque i criteri di assimilazione per i rifiuti recuperabili

22 La questione della privativa del Dlvo 22/97 art. 49 14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Infatti…

23 La questione della privativa del Dlvo 22/97 REGIME DI PRIVATIVA Posizione di imperio attribuita dalla legge al gestore Soggetto che attribuisce la privativa Soggetto portatore di privativa Utente Regole obbligatorie Gerarchia

24 La questione della privativa del Dlvo 22/97 REGIME DI NON PRIVATIVA posizione di negozio, paritaria: rapporto commerciale Fornitore del servizio Cliente Contratto Gerarchia

25 La questione della privativa del Dlvo 22/97 REGIME DI NON PRIVATIVA Art. 21 servizi integrativi nonassimilati 5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni (ora art. 113 Dlgs 267/2000), servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

26 La questione della privativa del Dlvo 22/97 REGIME DI NON PRIVATIVA art. 10 2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: …. stipulata apposita convenzione c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione ;

27 La questione degli imballaggi 1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi... Art. 39 2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi … i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi … attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.

28 La questione degli imballaggi ….. imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico 2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. Art. 38

29 La questione degli imballaggi secondari e terziari 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private... i produttori …. possono: a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 40; c) mettere in atto un sistema cauzionale. Art. 38

30 La questione degli imballaggi imballaggi terziari imballaggi secondari 2. A decorrere dall’1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. Art. 38

31 La questione degli imballaggi in sintesi: Regime Imballaggi primari Imballaggi secondari Imballaggi terziari Raccolta e trasporto Servizio pubblico Produttori di imballaggi Servizio pubblico, se “comunque conferiti” Recupero Produttori di imballaggi Privativa pubblica SI (salvo azione sostitutiva per inerzia o inefficienza della P.A.) NONO

32 La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione (fonte: www.reteambiente.it) definisce i criteri quantitativi (in astratto) e qualitativi (CER) per l’assimilazione; per interoi Comuni determinano le q.tà. Al di sotto di tali q.tà i rifiuti sono assimilati, superando le q.tà di regolamento i rifiuti restano, per intero, speciali. Sintesi

33 possono essere assimilati i rifiuti “speciali” di cui all’art. 7, esclusi quelli provenienti: – –da attività industriali – –da demolizione e scavi; – –da attività diverse dal recupero di rifiuti urbani; – –da attività sanitarie; – –i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; – –l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione Sintesi

34 La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione Sintesi Le esclusioni dall’assimilazione non si applicano ai rifiuti di uffici amm.vi, mense, locali accessori, ecc.

35 (segue) I comuni possono procedere all’assimilazione purché siano soddisfatti i principi seguenti: gli assimilati devono essere indirizzati al recupero e non allo smaltimento (????); efficacia, efficienza ed economicità del servizio; adeguatezza tecnica e organizzativa del servizio; coerenza con la programmazione e capacità di gestione ATO. La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione Sintesi

36 L’assimilazione dei rifiuti viene effettuata “ai fini della raccolta e dello smaltimento” (art. 21.2.g DLgs 22/97) La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione L’esclusione dallo smaltimento La privativa si applica alla “gestione … dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento” (Art. 21.1 DLgs 22/97) Ma non posso destinare gli assimilati allo smaltimento!!! Domanda: a che serve l’assimilazione???

37 La classificazione dei rifiuti e l’assimilazione Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali Domestici Non Domestici Pericolosi Non pericolosi Industriali Altri imballaggi 1^ e comunque conferiti imballaggi 3^ e 2^ non RD Compresi nei CER del regolamento (Conformi ai criteri dello Stato) Non compresi nei CER dei criteri dello Stato Q.tà < regolam. Q.tà > regolam. Sanitari art. 2 lett.g

38 Quali criteri e scelte da adottare per l’assimilazione riferita alle diverse frazioni omogenee o, almeno, alla frazione secca residuariferita alle diverse frazioni omogenee o, almeno, alla frazione secca residua regolamentare produzioni puntuali ed intenseregolamentare produzioni puntuali ed intense progressiva riduzione nel tempo della soglia quantitativaprogressiva riduzione nel tempo della soglia quantitativa deve essere misurabile o controllabiledeve essere misurabile o controllabile La quantità

39 Quantità Compressione del libero mercato riduzione dei risultati di RD aumento del gettito tariffa elevata capacità operativa del servizio riduzione della vita utile di discarica Difficoltà di gestione per piccoli produttori espansione del libero mercato aumento dei risultati di RD minore gettito tariffa bassa capacità operativa del servizio maggiore vita utile di discarica Elevata Bassa

40 Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Solo CER DCI 27.7.84 o nuovo DMSolo CER DCI 27.7.84 o nuovo DM attenzione a materiali recuperabili di specifiche raccolte finalizzateattenzione a materiali recuperabili di specifiche raccolte finalizzate deve essere dichiarata (merceologica) o certificata (analisi - perizia) a cura del produttore e controllata dal gestore del serviziodeve essere dichiarata (merceologica) o certificata (analisi - perizia) a cura del produttore e controllata dal gestore del servizio La qualità

41 Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Nel regolamento potrà essere previsto un procedimento ad hoc per l’assimilazione che contenga:Nel regolamento potrà essere previsto un procedimento ad hoc per l’assimilazione che contenga: –richiesta specifica del produttore –dichiarazione di assimilabilità esplicita del gestore –esclusione di procedura esplicita per piccole attività urbane La assimilazione esplicita

42 Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Codici CER del futuro DMCodici CER del futuro DM richiesta specifica del produttorerichiesta specifica del produttore dichiarazione di assimilabilità esplicita del gestoredichiarazione di assimilabilità esplicita del gestore esclusione di procedura esplicita per piccole attività urbaneesclusione di procedura esplicita per piccole attività urbane Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2)

43 Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2)

44 Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2) attività per frazioni di anno, si calcolano in modo proporzionale Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma, non potranno superare la quantità massima di 1/12 della quantità annuale tranne ove non è possibile, solo servizio dedicato presso le utenze; Le utenze che usufruiscono del servizio dedicato non possono accedere ai centri di multiraccolta

45 Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2) Le nuove attività devono richiedere l’assimilazione al momento dell’attivazione dell’utenza dichiarando i dati dei rifiuti ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000. Le attività esistenti devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal Consorzio; successivamente il Consorzio emana l’eventuale provvedimento di assimilazione. Nel medesimo provvedimento sono fissate le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza.

46 Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2) Qualora i rifiuti raccolti nel corso dell’anno superino la quantità dichiarata, i rifiuti raccolti sono ugualmente considerati assimilati agli urbani; il servizio non potrà più essere garantito a decorrere dall’anno successivo, salvo eventuali modifiche del ciclo produttivo con le quali l’utente dimostri il rispetto dei criteri di assimilazione.

47 GRAZIE


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