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Le forme tecniche dei prestiti per cassa e di firma

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Presentazione sul tema: "Le forme tecniche dei prestiti per cassa e di firma"— Transcript della presentazione:

1 Le forme tecniche dei prestiti per cassa e di firma
Giuseppe Squeo

2 Il ruolo della banca nel finanziamento dell’impresa
Apercre- dito Attivo Imm.ni mat. Imm.ni imm. Imm.ni fin Mat. Prime Semilav. Prod. finiti Titoli Crediti Cassa Altre Passivo Cap. sociale Utili Riserve Fondi Debiti m-l Debiti breve Debiti comm. Imp. e rischi non smobilizzo mutuo cartolariz -zazione Sbf smobilizzo anticipa- zione sconto pct, riporto Anticipi su fattura (cessione) facto- ring prestito titoli

3 Le esigenze finanziarie a breve dell’impresa
libera Apercredito in c/c garantita titoli pct Senza smobilizzo poste attivo riporto prestito di titoli anticipazione merci sbf anticipo su fattura crediti sconto smobilizzo factoring cartolarizzazione

4 Apertura di credito bancario: nozione
“L’apertura di credito bancario è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.” (art c.c.) “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto” (art c.c.)

5 Apertura di credito: classificazioni
semplice Modalità utilizzo in bianco in c/c Apercredito Garanzie Apercredito ordinaria garanzie reali garantita Apercredito garantita garanzie personali

6 Apertura di credito in c/c
L’apertura di credito in c/c è un contratto consensuale mediante il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione su un c/c del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Effetti: immediato: messa a disposizione della somma da parte della banca; successivo: eventuale utilizzo nelle forme stabilite da parte del cliente. Questa modalità di finanziamento, insieme all’apercredito semplice, ove non garantite da depositi o da titoli, è l’unica forma di finanziamento a breve che non incide o è collegata con poste dell’attivo.

7 Apertura di credito in c/c (2)
L’apertura di credito (apercredito) in c/c può essere: ordinaria, ove viene fissato un limite di fido all’interno del quale senza condizionamento l’affidato può prelevare e ripristinare situazioni di minore indebitamento o di credito del c/c; garantita, quando l’affidamento è garantito normalmente da un deposito a risparmio o da titoli. La garanzia in questi casi è data soprattutto per ottenere un livello di tasso si interesse più basso.

8 Apertura di credito in c/c: la funzione
Questa formula di affidamento viene utilizzata dalle aziende per coprire le provvisorie e momentanee necessità di cassa, per cui il saldo del conto non dovrebbe essere sempre a debito ma spesso, in funzione della liquidità aziendale, dovrebbe essere anche creditore. Ove così non fosse, l’apercredito sarebbe, impropriamente utilizzata, per coprire necessità a medio o a lungo termine. Infatti, in questi casi, potrebbe coprire un eccesso (voluto o non voluto) di magazzino (materie prime o prodotti finiti), un aumento del fatturato o parte di investimenti per potenziamento, ristrutturazione o riconversione aziendale. L’immobilizzo del conto (eccesso di prodotti finiti) potrebbe avvenire per una situazione di crisi di mercato dell’azienda.

9 Apertura di credito in c/c: la funzione (2)
Le banche effettuano un attento monitoraggio dell’andamento del saldo (debitore o creditore del cliente), ove questo tendesse a essere stabilmente debitore: in caso di crisi di liquidità, scatterebbero i meccanismi di attenzione (incaglio, ristrutturazione debitoria, sofferenza); ove il fido non fosse proporzionale al fabbisogno aziendale, si dovrebbe rivedere la linea di credito ed adeguarla; se coprisse operazioni a medio-lungo, dovrebbe si procedere alla ristrutturazione con la concessione di una linea di credito a medio-lungo, liberando l’apercredito da tale compito improprio. L’accettazione di saldi negativi o superiori ai livelli del fido non implicano concessione di una linea di credito o l’ampliamento di quella esistente.

10 Possibile profilo del c/c con apercredito
Profilo scorretto Profilo corretto

11 I vari livelli di tassi in banca
Sotto prime-rate, tasso minimo offerto alla migliore clientela. Prime-rate, ex tasso offerto alla migliore clientela, poi diventato una sorta di tasso di riferimento per molti contratti e di condizioni standard. Top-rate, tasso massimo applicato dalle banche. In casi particolari, possono prevedersi penalizzazioni (maggiorazioni di tasso) al top rate (ad. es. sconfinamento senza autorizzazione, interessi di mora, etc.); Tasso usuraio, quello superiore alla media dei tassi applicati per territorio e categoria di almeno il cinquanta per cento.

12 Apertura di credito in c/c: pregi e difetti
Consentono al cliente di adeguare il costo del credito al reale fabbisogno e per l’effettivo tempo di utilizzo. Aderiscono per immediatezza alle necessità variabili della liquidità aziendale. Sono la forma più onerosa di indebitamento, sono a tasso variabile e a condizione di revoca (se senza scadenza o per giusta causa). La banca a fronte di ricavi finanziari e non finanziari significativi, sopporta un rischio di credito elevato ed un rischio di tesoreria significativo. Richiede un continuo ed attento monitoraggio per utilizzo proprio. L’andamento del saldo del c/c con apercredito è un indicatore di liquidità del cliente e il suo utilizzo abbinato al c/c ha un potere informativo elevato sull’azienda, sui suoi clienti e fornitori.

13 Lo sconto del pagherò diretto
E’ un credito a tempo concesso da una banca dietro consegna di un pagherò diretto, generalmente avallato da terzi. Configura, da un lato, la caratteristica dell’apertura di credito semplice, in quanto è un credito a tempo con immediato versamento della somma pattuita, soprattutto nell’ottica del finanziamento aziendale. Infatti, come l’apercredito semplice non garantita, non impegna ne per smobilizzo ne blocca per garanzia partite dell’attivo. Dall’altro lato, è vicino allo sconto per le modalità tecniche di calcolo del costo dell’operazione. Il tasso è simile a quello dell’apercredito in c/c e più oneroso dello sconto, in quanto l’effetto non deriva da una operazione commerciale. E’ rinnovabile.

14 Lo sconto cambiario Lo sconto è “il contratto con il quale l’azienda di credito ordinario, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente affidato l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.” (Art c.c.) Lo sconto quindi comporta: la cessione di un credito a scadere; l’anticipazione del valore attuale del credito; la deduzione dal valore nominale del credito dell’interesse ad un saggio di sconto. Per queste caratteristiche lo sconto si può configurare come “un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito.”

15 Lo sconto cambiario (2) Lo sconto cambiario è la forma di sconto classica praticata. La sua forza sta nel sommare tra di loro: una forma di finanziamento, una operazione commerciale, un titolo di credito (la cambiale) che gode di diversi vantaggi per il prenditore, quali: l’autonomia del titolo, la sua esecutività ed il regresso. Queste caratteristiche rendono particolarmente garantito e conveniente lo sconto, potendosi rivalere la banca, in caso di mancato pagamento, su tutti i debitori e giranti, avendo a disposizione, dopo il protesto, l’azione esecutiva che garantisce tempi rapidi di recupero del credito. Lo sconto come ogni prestito necessita della valutazione del merito creditizio dell’azienda richiedente. Al riguardo, al di fuori dello sconto occasionale, viene definita una linea di credito detta “castelletto” nell’ambito della quale si opera lo sconto.

16 Lo sconto cambiario (3) Al contrario dell’apercredito, il “castelletto” non obbliga la banca a concedere lo sconto su tutti i titoli cambiari presentati, ma di volta in volta le partite di sconto vengono valutate, anche nei singoli effetti. In tal senso è importante la bancabilità degli effetti (l’effetto deve essere: di natura commerciale, con almeno due firme solvibili, con scadenza entro i quattro mesi e su piazza bancabile). Il costo dello sconto è dato dall’interesse anticipato, da eventuali commissioni di spese sconto e di incasso dell’effetto. S = r Σ Ckgk/ per k= 1 a n. (Ck valore nominale effetto gk giorni mancanti dalla data di ammissione alla scadenza, r tasso di sconto)

17 Gli anticipi di portafoglio
Sono operazioni in base alle quali la banca, dietro presentazione per l’incasso di documenti detti appunti (ricevute, effetti, fatture, etc.), mette a disposizione somme di denaro, prima della riscossione dei documenti presentati. Generalmente possono presentarsi due tipi di operazioni collegate agli anticipi di portafoglio: accredito al dopo incasso; castelletto salvo buon fine (sbf). La prima formula implica un puro servizio di dopo incasso, per cui i controvalori dei documenti saranno accreditati dopo essere stati incassati. Si paga una commissione per il servizio.

18 Il castelletto salvo buon fine
Un’operazione di finanziamento sui crediti può essere quella dell’accredito sbf dei documenti di incasso. Soprattutto, quando l’incasso dei crediti a scadere avviene con strumenti diversi dalle cambiali, viene utilizzata questa formula. Sostanzialmente i clienti portano alla banca effetti o ricevute per l’incasso di crediti a scadere e la banca provvede: ad accreditare il relativo importo su un conto speciale con valuta adeguata, dando in diversi modi la possibilità di utilizzare questo accredito prima che maturi la relativa valuta; di provvedere ad incassare i documenti al momento della loro scadenza; pagando un compenso per il servizio di incasso; ottenendo una remunerazione in termini di interessi per l’utilizzo della linea di credito concessa, qualora il cliente utilizzi gli anticipi.

19 Il castelletto salvo buon fine (2)
Il sbf è una vera è propria operazione di prestito, anche se si manifesta sotto forma di scoperto di valuta. Per cui, per essere attuata, richiede l’assegnazione, dopo valutazione del merito creditizio, di una linea di credito apposita detta “castelletto sbf”. Essenzialmente consta delle seguenti fasi: la banca riceve gli effetti o le ricevute e dopo valutazione provvede ad accreditarli su apposito conto con valuta centrata sulle scadenze dei documenti e ad addebitare le relative commissioni; in caso di utilizzo la valuta precede quella dell’incasso dei documenti per cui, si forma uno scoperto sul quale si pagano gli interessi; maturata la valuta si esaurisce l’operazione, a meno che non tornano insoluti i documenti.

20 Anticipi su fatture Normalmente viene addebitato un conto anticipi e accreditato il c/c. Fin quando, non giunge il pagamento della fattura sul conto anticipi si producono interessi. Vantaggi e svantaggi: Per il cliente: ottenere credito anche su operazioni commerciali che non implicano l’emissione di effetti, tratte o ricevute; godere di un tasso inferiore all’apercredito in c/c. Per la banca: allargare l’area delle operazioni autoliquidanti; ottenere un tasso, inferiore a quello sulle apercredito ma, normalmente, superiore al salvo buon fine; monitorare il cliente (se non viene pagata la fattura l’informazione è subito catturata dalla banca).

21 Il factoring Il factoring attua il trasferimento di una massa concordata di crediti commerciali da una impresa ad una società o banca, detta factor, che si assume l’incarico della riscossione dei detti crediti, fornendo un’eventuale garanzia salvo buon fine. Il factoring può implicare: la cessione di crediti commerciali di una impresa al factor; la gestione dei crediti commerciali da parte del factor; la concessione eventuale della garanzia pro-soluto; l’ottenimento di informazioni sulla solvibilità della clientela dell’impresa cedente. Il factoring può prevedere la possibilità di concedere anticipazioni sui crediti a scadere concessi al factor.

22 Il factoring (2) Il factoring, quindi, può assumere due forme:
factoring con accredito alla scadenza, che non implica la possibilità di concedere anticipazioni e fornisce il solo servizio di gestione e riscossione dei crediti; factoring con accredito immediato, con cui al momento della presentazione si concede un’anticipazione pari, normalmente all’80% del valore del credito. Tale anticipazione può essere effettuata con clausola pro-soluto (rischio controparte a carico del factor ) e pro-solvendo (rischio controparte a carico cedente). I costi dell’operazione sono rappresentati: dalla commissione di factoring; dalle spese di incasso; dagli eventuali interessi sulle somme anticipate; dalle spese di istruttoria.

23 Factoring (3) Il factoring, poichè è realizzato da società specializzate, consente vantaggi di rilievo sotto l’aspetto delle economie di scala. Infatti l’acquisizione delle informazioni e delle professionalità specifiche occorrenti per garantire il massimo recupero del credito, verrà spalmata su tutto il monte di operazioni in essere. Il factoring può quindi prevedere: un servizio di gestione dei crediti; l’ottenimento di una anticipazione sui crediti trasferiti. Ove viene acquisito il solo servizio di gestione dei crediti, non si realizza forme di smobilizzo del credito; se invece è prevista la cessione pro-soluto dei crediti, si è in presenza si una operazione di perfetto smobilizzo del credito.

24 L’anticipazione bancaria
L’anticipazione bancaria è un contratto di prestito monetario a breve termine, con scadenza determinata, garantito da pegno su merci, valori mobiliari o crediti, costituito dall’azienda affidata a favore della banca. L’anticipazione si compone: di un contratto principale: quello di prestito inglobato nella polizza di anticipazione; di un contratto accessorio, quello di pegno, che implica la cessione in garanzia di un bene da restituirsi in natura dopo l’estinzione del prestito. Diritti banca: detenere il pegno per il periodo del prestito, la cui proprietà resta al debitore; farlo vendere in caso di insolvenza del debitore; rivalersi sul netto ricavo con priorità sugli altri creditori.

25 L’anticipazione (2) Il pegno può essere conservato presso la stessa banca oppure presso: a) i magazzini generali; b) un terzo depositante, se merci viaggianti. In questi due ultimi casi il pegno viene costituito con invio alla banca dei documenti rappresentativi delle merci. La garanzia deve essere proporzionata e proporzionale al credito ottenuto, ove il valore della garanzia si riduce sensibilmente (oltre 10%) la banca può chiedere supplementi di garanzia o la riduzione del credito. Con l’estinzione totale o parziale del credito il debitore può richiedere la restituzione totale o parziale del pegno. Le spese di custodia sono a carico del cliente ove i beni sono depositati presso terzi. Sono operazioni soprattutto collegate a determinati tipi di merci: facilmente smobilizzabili e conservabili (formaggi, grano, oro).

26 L’anticipazione: caratteristiche delle merci ammesse
Valore stabile Formazione prezzi con ampia pubblicità Valore elevato rispetto a peso e volume Merci Qualità costante nel tempo Non deperibili Facilmente conservabili Caratteri merceologici facilmente valutabili Spessore mercato

27 L’anticipazione (3) La merce può essere depositata presso i magazzini generali. In tal caso, in rappresentanza della merce vengono rilasciate: la fede di deposito, che, attestando l’avvenuto deposito della merce presso il magazzino, costituisce il documento rappresentativo della proprietà delle merci depositate. Con il suo trasferimento si trasferisce la proprietà delle merci depositate; la nota di pegno, documento con il quale si può costituire, con una semplice girata, pegno sulla merce depositata per ottenere anticipazioni. Per ritirare la merce servono entrambi i documenti o se in possesso della sola fede di deposito, pagando l’importo dell’anticipazione, si può ottenere la restituzione delle merci.

28 Il finanziamento di valori mobiliari
E’ una operazione complessa incentrata sul trasferimento temporaneo di titoli contro denaro con: consegna a pronti; contestuale stipula di contratto per ritiro a termine. In relazione alle finalità si classifica in: operazioni di natura bancaria, ove la motivazione principale è quella di ottenere un finanziamento per cassa per esigenze a breve. In questi casi il differenziale di prezzo (tra termine e pronti) è il compenso che spetta alla banca per il finanziamento; operazioni di borsa, ove l’operazione è realizzata per consentire la chiusura di operazioni di borsa. E’ il caso di chi, in regime di liquidazione, deve consegnare i titoli o vuole esercitare il diritto di voto in assemblea. In questi casi il prezzo a termine è inferiore a quello a pronti, questo differenziale è il prezzo pagato alla banca per il possesso del titolo.

29 Il finanziamento di valori mobiliari (2)
Le forme tecniche con cui vengono effettuate queste operazioni sono riconducibili al: riporto, contratto con il quale contestualmente e in unicità contrattuale vengono giuridicamente chiuse due operazioni contrapposte di scambio titoli contro denaro, una a pronti ed una a termine. Il prezzo è dato dal differenziale tra prezzo a termine e quello a pronti che può essere positivo (con riporto), negativo (con deporto), nullo (alla pari); pronti contro termine, operazione che le banche pongono in essere come prenditori titoli per finanziare la clientela e come compratori titoli per finanziarsi (tesoreria se con banche o deposito se con clientela), la contestualità dei contratti non contempla anche l’unicità dei contratti prestito di titoli con finalità di chiusura di contratti borsistici o per acquisire diritto di voto in assemblea, formula del deporto.

30 Il finanziamento di valori mobiliari (3)
riporto finanziamento tipo bancario operazione alla pari differenziale calcolato con tecnica interessi positivo Prezzo a termine nullo - differenziale calcolato come premio deporto Prezzo pronti negativo deporto prestito titoli

31 Il finanziamento di valori mobiliari (4)
Il prestito di titoli è costruito, prevedendo: il trasferimento della proprietà di titoli dal lender al borrower (ne diventa proprietario), in cambio di garanzie predeterminate (aggiornabili in funzione dell’andamento dei corsi); restituzione, ad una scadenza predeterminata, di titoli equivalenti al mutuante (lender) e di un corrispettivo per remunerare il servizio ricevuto (aumentato dei proventi maturati sui titoli) e, contemporanea restituzione della garanzia, maggiorata del rendimento maturato per l’intera operazione.

32 Il mutuo Il mutuo (art c.c.) è un contratto con il quale una persona consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettanto cose della stessa specie e qualità. In un’ottica bancaria, il mutuo è “un prestito monetario a protratta scadenza con il quale il mutuatario si impegna a rimborsare il prestito e i relativi interessi secondo un piano di rientro predeterminato.” Interessi Rate costanti prestata Somma Mutuo Piano ammortamento Rate decrescenti

33 Mutuo prefinanziamento industriale o commerciale fisso agevolato
Privilegio su macchinari prefinanziamento industriale o commerciale fisso agevolato non agevolato variabile Ipoteca su immobili Tasso tipologia Intervento statale mensile Mutuo Scadenza rate trimestrale edilizio-fondiario semestrale preammortamento annuale Modalità rimborso rate costanti - quota capitale crescente quota interessi decrescente rate decrescenti quota capitale costante quota interessi decrescente

34 Il mutuo: costo La struttura dei costi relativa ai mutui è composta:
dalle spese istruttorie, collegate all’insieme delle spese vive e forfettarie contenenti: eventuali spese notarili; informazioni; costo perizie. oneri accessori come l’assicurazione sugli immobili costituiti in garanzia; dagli interessi, normalmente determinati in base a quelli vigenti sui mercati interbancari, maggiorati di uno spread che costituisce il guadagno e il compenso per il livello di rischio incorso.

35 Il leasing Il leasing comprende i contratti caratterizzati dalla cessione in locazione a un’altra azienda, per un periodo di tempo prefissato, di uno o più beni mobili o immobili, dietro il pagamento di un determinato canone. Il leasing può prevedere a fine rapporto la possibilità di riscattare il bene dietro pagamento di una cifra convenuta. Il leasing si distingue in: operativo, caratterizzato dalla pura locazione, normalmente per un periodo di tempo inferiore alla vita fisica del bene, di un bene già nella disponibilità del locatario e di tipo standardizzato e ad ampio mercato; finanziario, caratterizzato dalla sostanziale coincidenza della vita fisica del bene con la durata della locazione e dalla non preesistenza del bene nella disponibilità del locatario.

36 Il leasing (2) Nel leasing finanziario il canone sostanzialmente paga la quota di ammortamento del bene ed il guadagno del locatore. In entrambi i casi non c’è finanziamento dei beni ma locazione. I rischi di obsolescenza e le spese di gestione del bene nel leasing operativo sono a carico del locatore; mentre nel leasing finanziario sono a carico del locatario. Nel leasing operativo il costo del leasing per il periodo di permanenza del bene presso il singolo locatario non necessariamente ripaga il costo del bene. Nel leasing finanziario la somma dei canoni è superiore al costo del bene. Nel leasing operativo il bene è standardizzato ed ha mercato (auto, computer, stampante, fotocopiatrice, etc.), nel leasing finanziario, invece, normalmente, il bene è individualizzato rispetto all’azienda (macchina nella catena di montaggio).

37 Il prestito in pool Tali prestiti non configurano una particolare tipologia di operazione di finanziamento bancario, ma realizzano un finanziamento di rilevante ammontare da parte di un insieme di banche ad un soggetto prenditore. Il pool è composto da un gruppo di banche con ruoli diversi: le banche capofila (istituti di elevato standing e competenza nell’organizzazione di queste operazioni), con compiti di manager o co-manager dell’operazione. Organizzano l’operazione e ne valutano il merito creditizio; le altre banche partecipanti, con il compito di finanziare per la propria quota l’operazione in parola. Queste operazioni sono fatte per finanziare aziende particolarmente grandi o progetti particolarmente rilevanti.

38 I crediti di firma Sono impegni assunti dalla banca in favore di clienti che non comportano esborsi di cassa, salvo che non venga onorato l’impegno assunto dal cliente. Essenzialmente si distinguono in: crediti di firma per accettazione, allorquando la banca accetta tratte emesse da clienti a suo ordine; crediti di firma per garanzia, allorquando la banca con l’avallo garantisce un obbligato cambiario; crediti di fideiussione, allorquando la banca garantisce una obbligazione di “dare”, “fare”, non “fare” che un cliente ha assunto con un terzo. I crediti di firma si generano o come sostituti di operazioni di finanziamento o per garantire una operazione del cliente.

39 L’apertura di credito per accettazione
Forma di assistenza con cui la banca si impegna ad accettare tratte spiccate su di lei da un cliente o da un terzo. Normalmente utilizzata: per procurarsi strumenti di finanziamento, solitamente attuato con lo strumento dell’accettazione; garantire forniture con pagamenti differiti, di solito presente nel credito documentario. Nel primo caso il ruolo della banca è quello di fornire al cliente uno strumento finanziario facilmente smobilizzabile sul mercato, favorendo quindi il finanziamento del cliente, ad un costo normalmente più basso, di quello del prestito diretto. La banca riceve commissioni. Nel secondo di favorire le relazioni commerciali della propria clientela, soprattutto sull’estero.

40 Il circuito dell’accettazione bancaria
Commissione accettazione/negoziazione precostituisce fondi emette tratta banca impresa accetta tratta Interessi paga la tratta gira tratta investitore

41 La fideiussione bancaria
Atto mediante il quale la banca, impegnandosi direttamente nei confronti del creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione di fare, non fare o dare assunta dal proprio cliente. La fideiussione bancaria viene data normalmente con una lettera di garanzia. La garanzia fideiussoria viene data: per far ottenere dal cliente anticipi su future forniture; negli appalti, soprattutto quelli internazionali in sostituzione di garanzie in denaro o titoli; garantire ai compratori certe caratteristiche dei prodotti venduti; svincolare merci in assenza dei documenti; far finanziare il cliente sul mercato (commercial paper).

42 Le fideiussioni negli appalti internazionali
Le aste internazionali di solito prevedono delle garanzie fideiussorie valide in riferimento alla fase dell’appalto. La bid bond, con cui la banca garantisce che l’offerta formulata in seduta d’asta non sarà ritirata. La performance bond, volta a garantire la buona esecuzione dei lavori, normalmente più elevata della prima, garantisce che l’azienda effettuerà i lavori secondo la qualità prevista nel contratto. L’advance payment bond, emessa quando sono concesse anticipazioni in relazioni agli stati di avanzamento dei lavori, garantendo che in caso di interruzione dei lavori la banca garantisce il rimborso delle somme anticipate. La retention money garantee, per sbloccare eventuali somme che il contratto prevede debbano essere immobilizzate a garanzia del lavoro realizzato.

43 La polizza di credito commerciale
Viene emesso un documento di riconoscimento di debito verso un beneficiario, in cui è specificato l’importo nominale di rimborso e quello di emissione e la banca presso cui sarà estinto il debito. Separatamente viene emessa una fideiussione bancaria di buon fine del credito a favore del beneficiario finale. Tale credito viene acquistato da un investitore che a sua volta può giralo con una lettera di cessione. La polizza è simile all’accettazione, con due grandi differenze: il documento di riconoscimento non è un effetto accettato e quindi non c’è l’esecutività del titolo; la banca non è il debitore principale ma un garante fideiussorio.

44 La cambiale finanziaria
Strumento di indebitamento emesso con legge 43/1994 con cui “titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione.” Titoli di serie equiparati alle cambiali ordinarie, con clausola di girata “senza garanzia”, rappresentano una forma di raccolta del risparmio presso il pubblico consentito anche alle imprese che, ove non quotate in borsa, sono assoggettate a determinate condizioni: ultimi tre esercizi in utile; garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria non inferiore al 50% del valore di sottoscrizione; raccolta obbligazionaria più cambiali finanziarie non superiore a circa il doppio del patrimonio netto, come da ultimo bilancio approvato;

45 La cambiale finanziaria (2)
importo di emissione non inferiore a euro; Se emesse da imprese la sottoscrizione deve essere effettuata tramite banche o enti assicurativi e finanziari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. Le cambiali finanziarie sono quindi titoli di massa a breve termine, trasferibili senza garanzia, che sfruttano le modalità di standardizzazione proprie dei titoli a medio-lungo.

46 L’apertura di credito per avallo
Opera quando la banca presta garanzia mediante la firma apposta per avallo su un effetto cambiario rilasciato dal cliente a favore di terzi, oppure su tratte accettate dal cliente. Poiché la banca appone una firma di garanzia su un titolo esecutivo il cui controllo può sfuggire nel durante della vita del titolo, per evitare che la cambiale non venga onorata a sua insaputa, richiede che la stessa sia domiciliata presso di sé. La banca in caso di inadempienza del proprio cliente potrebbe pagare la banca per nascondere al mercato lo stato di illiquidità del proprio cliente affidato. Poiché l’avallo contempla due rischi: uno creditizio, l’altro di immagine, poiché si affianca il nome della banca a quello di un cliente, viene rilasciato solo a clientela di primaria importanza.

47 Le esigenze finanziarie delle famiglie
Le famiglie, come le imprese, possono avere esigenze finanziarie volte a favorire: investimenti immobiliari, beni mobili di investimento; necessità di consumo a breve; investimenti finanziari. Gli strumenti di indebitamento normalmente sono costituiti: dal credito ipotecario per gli investimenti di lungo termine, normalmente quelli immobiliari, dalle apercredito in c/c e dalle carte di credito, per le esigenze a breve; dal credito al consumo per quelle di medio termine.

48 Il credito al consumo per le famiglie
Il credito al consumo per le famiglie è in pratica una apertura di credito semplice concessa dalle banche o da una finanziaria, avente scadenza fissa e in via generale assenza di forme di ripristino automatico della linea di credito. Credito finalizzato versato venditore netto ricavo richiesta Credito generico versato cliente banca (finanziaria) Pratica di fido rapida: stipendio informazioni bancarie tasso rimborso Fisso, calcolo Tan, tasso interesse Taeg, costo unitario effettivo. rate fisse periodiche (mensili) da 12 a 48 mesi

49 Le carte di credito La carta di credito è uno strumento che configura la possibilità concessa dall’emittente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le carte di credito rappresentano nel contempo sia degli strumenti di pagamento elettronico, sia un credito personale concesso al titolare. L’emittente: definisce con l’intestatario una linea di credito entro la quale può operare; si impegna a pagare il negoziante convenzionato nell’ambito della linea di credito concessa al titolare; accredita il negoziante in base ai memorandum di spesa sottoscritti dai titolari, trattenendosi una commissione (2-6%); emette un estratto conto mensile regolato in giorni senza addebito interessi sul c/c di riferimento.

50 Carte di credito: il circuito
8 titolare banca 5 paga invia memorandum spesa 2 invio conto mensile salda la banca transazione commerciale 4 emittente 6 accredita negoziante 7 1 firma memorandum di spesa invia memorandum 3 negoziante


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