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L’applicazione della riforma della PAC per le aziende agricole

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Presentazione sul tema: "L’applicazione della riforma della PAC per le aziende agricole"— Transcript della presentazione:

1 L’applicazione della riforma della PAC per le aziende agricole
Bisceglie 12 Dicembre 2014 L’applicazione della riforma della PAC per le aziende agricole Relatore: Gianni Porcelli Vice Direttore Confagricoltura Bari

2 Il regolamento sui pagamenti diretti
IL NUOVO SCHEMA

3 Il regolamento sui pagamenti diretti
IL NUOVO SCHEMA

4 I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n
Non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole sono tenute in uno stato utile per l’allevamento o la coltivazione e che non svolgono le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Inoltre uno Stato membro può decidere che nessun pagamento diretto sia concesso a persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante delle attività economiche complessive e/o la cui attività principale o l’oggetto della sua attività non consista nell’esercizio dell’attività agricola Non sono concessi pagamenti diretti a: persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie); persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale; società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione; Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo.

5 I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n
Vengono considerati agricoltori in attività, i soggetti che dimostrano il possesso di uno dei seguenti requisiti: Iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA a partire dal 2016 ma con riferimento all’anno precedente. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Sono considerate automaticamente agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che percepiscono aiuti diretti per un ammontare massimo di: 5.000 Euro per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna; 1.250 Euro nelle altre zone.

6 I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n
Non sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che possiedano superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell’intera superficie agricola dichiarata nel 2015 a meno che dette superfici non siano mantenute in uno stato idoneo al pascolo. Le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari La densità massima di bestiame da pascolo per ettaro di superficie è di 4 unità di bovino adulo (UBA) per ettaro l’anno e quella minima è 0,2 UBA per ettaro l’anno

7 I pagamenti diretti: Il regime semplificato per i piccoli agricoltori

8 COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI
I pagamenti diretti La componente base COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI ANNO 2015 NUOVI TITOLI TITOLI STORICI Agricoltore attivo L’accesso sarà consentito agli agricoltori che presenteranno domanda nel 2015 e che avessero avuto diritto a percepire pagamenti diretti in relazione alla domanda 2013. Gli SM possono assegnare i diritti agli agricoltori che: non hanno ricevuto pagamenti nel 2013 e che producevano ortofrutticoli o coltivavano vigneti; nel 2014 hanno avuto accesso alla RN; non hanno mai avuto diritti (proprietà o affitto) e hanno avuto attività di produzione, allevamento o coltivazione nel 2013. In caso di vendita o affitto dell’azienda, il cedente può trasferire il diritto a ricevere titoli ad uno o più agricoltori.

9 GLI ASPETTI FONDAMENTALI NELL’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI
I pagamenti diretti La componente base GLI ASPETTI FONDAMENTALI NELL’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI REGIONALIZZAZIONE CONVERGENZA

10 COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA
I pagamenti diretti La componente base COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA CONVERGENZA La regionalizzazione applicata immediatamente provoca un effetto troppo penalizzante per gli agricoltori che hanno titoli di valore elevato. Per questa ragione è stato previsto un meccanismo di convergenza con il passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema

11 I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA IL MODELLO IRLANDESE – POSSIBILE APPLICAZIONE IN ITALIA Modello Irlandese Graduale avvicinamento a livelli omogenei senza uniformità Nel 2019 nessun titolo deve avere un valore unitario più basso del 60% della media Nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al valore iniziale Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% viene abbassato il 60%

12 I pagamenti diretti: Le colture ammissibili

13 I pagamenti diretti: Le colture ammissibili

14 Riduzione superficie 80% Riduzione superficie 80%
I pagamenti diretti: L’ammissibilità dei pascoli Pascoli permanenti sopra i 600 mt Riduzione superficie 80% Pascoli magri a qualsiasi altitudine Riduzione superficie 80% Pascoli senza tare sotto i 600 mt Nessuna riduzione Ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA DEROGHE Ettari ammissibili all’aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell’anno 2005.

15 I pagamenti diretti: L’ammissibilità dei pascoli
Pascoli con tara fino al 5% Intera superficie Pascoli con tara fra il 5% ed il 20% 80% della superficie Pascoli con tara fra il 20 ed il 50% 50% della superficie Pascoli utilizzati attraverso pratiche tradizionali 30% della superficie

16 I pagamenti diretti La componente base
GLI ANNI CRUCIALI E’ l’anno di verifica dello status di agricoltore. I titoli verranno assegnati agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti sulla domanda 2013 ANNO 2013 E’ l’anno di trascinamento dei titoli storici. Il modello di convergenza tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti nel Calcolo del valore iniziale dei titoli sul “pagato” per il Inclusione delle risorse di cui all’ 68 del Reg. (CE) 73/2009 nel calcolo del valore unitario iniziale per quei settori che non riceveranno il sostegno accoppiato facoltativo ANNO 2014 E’ l’anno di verifica di assegnazione dei nuovi titoli. I nuovi titoli saranno assegnati in base al numero di ettari dichiarati in domanda unica 2015 ANNO 2015

17 A COSA STARE ATTENTI: ANNO 2013
I pagamenti diretti La componente base A COSA STARE ATTENTI: ANNO 2013 Andrebbe eseguita una completa disamina dei fascicoli aziendali per estrapolare le aziende che, pur in possesso di un fascicolo aziendale, non hanno presentato domanda unica nel Potremmo trovarci di fronte all’azienda che abbia solo ortofrutticoli, o solo vigneti, ovvero per una serie di motivi non ha potuto presentare DPU nel 2013 magari presentando solo domanda PSR e che, comunque, può dimostrare compiutamente di avere esercitato attività di produzione. ANNO 2013

18 A COSA STARE ATTENTI: ANNO 2014
I pagamenti diretti La componente base A COSA STARE ATTENTI: ANNO 2014 La scelta sul livello nazionale ci riporta all’importanza di ricevere un pagamento completo per l’anno 2014: non è, pertanto, importante che i titoli siano detenuto in proprietà o in affitto ma che il pagamento avvenga totalmente e per tutte le tipologie (titoli, art. 68 ed altro). Si ritiene importante porre attenzione anche alla possibilità di riferirsi ad anni precedenti qualora il 2014 fosse un anno ”particolare” per effetto di eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, a condizione che il pagamento ottenuto nel 2014, per qualsiasi tipologia di aiuto, sia almeno inferiore all’85% di quello dell’anno precedente L’Italia ha scelto di poter includere nel calcolo del plafond 2014 anche i premi dell’art. 68 del reg. CE 73/2009. Questa condizione non può essere applicata sicuramente per l’olivicoltura e va valutata attentamente anche per il grano duro in funzione di un’interpretazione di coerenza fra la misura dell’accoppiato prevista fino al 2014 e quella attualmente concepita. ANNO 2014

19 A COSA STARE ATTENTI: ANNO 2015
I pagamenti diretti La componente base A COSA STARE ATTENTI: ANNO 2015 Il valore unitario iniziale sarà suddiviso per gli ettari ammissibili dichiarati alla data del 15 Maggio 2015 La questione è molto importante e delicata . Si pensi a tutte quelle aziende che fino al 2014 detengono diritti storici insieme ad ettari, presenti nel fascicolo aziendale, ma che non hanno generato diritti storici (vigneti, ortofrutticoli ecc.). In questi casi il valore complessivo dei diritti potrebbe essere spalmato sugli ettari ammissibili nel 2015 con conseguentemente abbassamento del valore unitario dei diritti. La cosa non è di poco conto perché, in questo caso, l’azienda dal 2015 in poi sarà costretta a detenere sempre almeno 200 ettari per poter esercitare il valore complessivo dei diritti. RICOGNIZIONE PREVENTIVA ENTRO IL 15 APRILE 2015 ANNO 2015 N. diritti 2014 Valore unitario dei diritti al 2014 Ettari presenti nel fascicolo 2015 Valore unitario dei diritti al 2015 100 € 1.000 200 (magari l’azienda possiede 100 ettari di vigneti o di pascolo) € 500

20 TRASFERIMENTI SENZA TERRA
. I pagamenti diretti I cambi di titolarità Non è assolutamente cambiato il requisito giuridico della soggettività dei diritti. I diritti possono essere trasferiti solo per espressa e sottoscritta volontà delle parti in causa. FUSIONE in un nuovo agricoltore, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro. SCISSIONE almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure l’agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo FUSIONI E SCISSIONI Gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto fissato dalla Commissione – 15 Maggio , trasferire insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014. Bisogna inserire delle specifiche clausole. Massima attenzione ai contratti già posti in essere o che partono dopo il 15 Maggio 2014 AFFITTI E VENDITE Potrebbe essere penalizzato con delle riduzioni. La bozza di decreto attuativo della PAC non ancora pubblicato potrebbe contenere la clausola che i trasferimenti di diritti possono avvenire solo all’interno della stessa regione amministrativa. TRASFERIMENTI SENZA TERRA

21 I pagamenti diretti La clausola del guadagno insperato
Si tratta di una clausola di estrema importanza che scatta nel momento in cui l’agricoltore ha venduto o ceduto in affitto dei terreni dopo la presentazione della DPU 2014 senza trasferire contestualmente pari numero di titoli e si presenta alla DPU 2015 con un numero di ettari inferiori a quelli presenti nella DPU Questa condizione dovrebbe far scattare la clausola del “guadagno insperato” e la differenza fra il valore unitario dei titoli ottenuti nel 2015 senza i terreni venduti o ceduti in affitto ed il valore unitario dei titoli che si sarebbe ottenuto nel 2015 con i terreni venduti o ceduti in affitto, dovrebbe essere riversata alla riserva nazionale per una percentuale pari al 50%. In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo il 15 Maggio 2014 e prima del 15 Maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato può essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

22 I pagamenti diretti La clausola del guadagno insperato
Esempio applicazione della clausola sul guadagno insperato Ettari dichiarati 2014 Numero diritti 2014 Valore unitario dei diritti 2014 Ettari dichiarati nel 2015 Valore unitario dei diritti al 2015 se gli ettari dichiarati non fossero variati Valore unitario effettivo dei diritti al 2015 Aumento del valore unitario dei diritti Importo da restituire alla riserva 100 50 € 1.000 € 400 € 800 € 200 a diritto La clausola non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l’importo da riversare nella riserva è inferiore a mille euro

23 I pagamenti diretti: La componente greening
E’ un titolo addizionale al pagamento di base E’ riconosciuto agli agricoltori attivi A condizione di rispettare dei vincoli Pratiche agricole benefiche Diversificazione colturale Aree di interesse ecologico Mantenimento pascoli permanenti Pratiche equivalenti Il pagamento ecologico (greening) è stato fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli (60% circa del pagamento di base).

24 LE PRATICHE EQUIVALENTI AL GREENING
I pagamenti diretti: La componente greening LE PRATICHE EQUIVALENTI AL GREENING Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato dagli obblighi del greening. Tali pratiche equivalenti sono contemplate da: impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (impegni per pagamenti agroambientali); sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

25 I pagamenti diretti: La componente greening
Gli agricoltori che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento del greening Greening Se si utilizzano pratiche equivalenti, per evitare doppi finanziamenti, gli Stati membri deducono dall’importo del sostegno per ettaro calcolato in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR un importo corrispondente a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro (greening) nello Stato membro o nella regione in questione, per ogni pratica di inverdimento equivalente a tale pratica NO 2015

26 DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
I pagamenti diretti: La componente greening DIVERSIFICAZIONE COLTURALE

27 DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
I pagamenti diretti: La componente greening DIVERSIFICAZIONE COLTURALE Il concetto di colture diverse è sostanzialmente diverso rispetto a quello dell’avvicendamento di cui all’art. 68 del reg. CE 73/2009. Nel caso della diversificazione delle colture con la nuova PAC una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. Attenzione anche alla compatibiità degli obblighi per chi fa agricoltura biologica Le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura. Tale singola coltura è denominata «coltura mista». La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

28 LE DEROGHE ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
I pagamenti diretti: La componente greening LE DEROGHE ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE Sono escluse dal rispetto delle regole base della diversificazione le aziende in cui: le superfici siano interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); i seminativi siano investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole siano investite complessivamente per più del 75% a: prato permanente, foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; seminativi non dichiarati dall’agricoltore per più del 50 % nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

29 LE PRATICHE EQUIVALENTI ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
I pagamenti diretti: La componente greening LE PRATICHE EQUIVALENTI ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE • Vi sono almeno quattro colture, • Si applicano i limiti massimi inferiori, • Vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose, colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né di trattamenti fitosanitari, • Sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento

30 Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA)
I pagamenti diretti: La componente greening Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA) Si applicano solo alle superfici a seminativo; Non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti (grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.

31 LE DEROGHE ALLE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
I pagamenti diretti: La componente greening LE DEROGHE ALLE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO il seminativo aziendale non supera i 15 ha; oltre il 75 % dei seminativi aziendali sono investiti a foraggere erbacee, a leguminose, lasciati a riposo, o da combinazione dei tre impieghi, a condizione che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori ai 30 ha la superficie ammissibile è investita per oltre il 75% da prato permanente, foraggere erbacee o colture sommerse o da combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori ai 30 ha

32 LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
I pagamenti diretti: La componente greening LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO

33 LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
I pagamenti diretti: La componente greening LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO

34 LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: PIANTE AZOTOFISSATRICI
I pagamenti diretti: La componente greening LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: PIANTE AZOTOFISSATRICI

35 I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: I TERRENI A RIPOSO Il terreno lasciato a riposo è considerato una coltura. Il terreno lasciato a riposo è considerato superficie di interesse ecologico, purché sia assente qualsiasi produzione agricola e le superfici siano mantenute a riposo per un periodo minimo continuativo di sette mesi nell’anno di domanda.

36 SANZIONI PER MANCATO RISPETTO GREENIG
I pagamenti diretti: La componente greening SANZIONI PER MANCATO RISPETTO GREENIG

37 IL RISPETTO DELL’AVVICENDAMENTO 2014 EX ART. 68 REG UE 73/2009
I pagamenti diretti: La componente greening IL RISPETTO DELL’AVVICENDAMENTO 2014 EX ART. 68 REG UE 73/2009 Gli agricoltori possono aver scelto di richiedere la misura dell’avvicendamento biennale nel 2014 anche come primo anno di impegno di un nuovo biennio. gli impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell’impegno deve essere soddisfatta nel corso dell’anno In altre parole, l’agricoltore può richiedere la misura dell’avvicendamento biennale nel 2014 e ricevere il relativo pagamento (circa 100 €/ha). Tuttavia la rotazione biennale va rispettata anche nel 2015 che costituisce il secondo anno di impegno, pur non ricevendo il relativo pagamento. Attenzione, quindi, di eventuali impegni assunti nel 2014 per l’avvicendamento ex art. 68 ed obblighi derivanti dall’applicazione del greening con la nuova PAC

38 COLTURA PRINCIPALE GRANO DURO ETTARI 75
I pagamenti diretti: La componente greening Esempio applicazione greening su azienda di Ha 100 di seminativi EFA e TERZA COLTURA PER DIVERSIFICAZIONE TERRENO A RIPOSO HA 5 Diversificazione COLTURA PRINCIPALE GRANO DURO ETTARI 75 Diversificazione COLTURA SECONDARIA ORZO HA 20

39 I pagamenti diretti: I pagamenti per i giovani agricoltori
E’ concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie ("pagamento per i giovani agricoltori"). Per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica: che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione del Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni L'importo del pagamento per i giovani agricoltori si ottiene moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha per una cifra corrispondente al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore (max 90 diritti) Esempio 1: Giovane agricoltore che accede alla riserva Pagamento base € 179/Ha Pagamento giovane agricoltore € 45/Ha Greening € 93/Ha Esempio 1: Giovane agricoltore che già detiene titoli Pagamento base € 700/Ha Pagamento giovane agricoltore € 175/Ha Greening € 365/Ha

40 I pagamenti diretti: Requisiti minimi
I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi: per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016 se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore ad € 250 per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore ad € 300

41 I pagamenti diretti: La riserva nazionale
Ogni stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del pagamento di base Possono accedervi le persone fisiche o giuridiche fra i 18 ed i 65 anni La riserva nazionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a: Giovani agricoltori Nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola Inoltre la riserva nazionale è utilizzata per: assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate assegnare titoli agli agricoltori per compensarli per svantaggi specifici praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all’aiuto Sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola

42 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.” Devono coesistere due condizioni: - rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. Accanto ai due presupposti sopracitati, su base nazionale è stato scelto di utilizzare le possibilità offerte dall’accoppiato per limitare le possibili ricadute negative a seguito del processo di convergenza. settori che saranno particolarmente penalizzati a causa del processo di convergenza; settori e tipi di agricoltura che hanno una particolare importanza nel contesto economico, sociale ed ambientale di determinate aree del Paese; settori e tipi di agricoltura per i quali esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione, con ripercussioni negative sull’equilibrio agro-ambientale di alcune aree territoriali. Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni si attesta al 11% degli aiuti

43 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Le scelte nazionali sugli aiuti accoppiati Macrosettori Plafond (milioni di euro) Percentuale sul totale Zootecnia 211,87 49,36% Seminativi 146,97 34,24% Olivo 70,39 16,40% Totale 429,22 Il sostegno accoppiato sull’olivo Sottomisure Importo unitario per ettaro Plafond in milioni di € Premio base (Liguria, Puglia e Calabria) 78 € 44,21 Premio aggiuntivo olivicoltura in pendenza (Puglia e Calabria) 70 € 3,10 Premio olivicoltura di qualità 130 € 3,00 Totale 70,39

44 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura Bovini da latte Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Premio concesso alla vacche da latte che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Bisognerà tenere in considerazione la resa media produttiva stabilita a livello territoriale ovvero una diversa modalità per l’individuazione degli allevamenti finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del controllo della presente misura Fruendo di questo premio non si potrà ottenere il premio per il settore carne descritto successivamente Plafond destinato alla misura di base (misura 1.1): 74,6 milioni di € Ø Importo unitario di base stimato : 56 euro/capo; Misura Bovini da latte in zone di montagna Plafond destinato alla misura aggiuntiva “zone di montagna” (misura 1.2): 10,0 milioni di € Il premio è riconosciuto alle vacche, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 ed è considerato un premio aggiuntivo al precedente Ø Target capi ammissibili alla misura: circa Entità dell’aiuto di base stimata: Importo unitario di base stimato: 10 euro/capo

45 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 2.1 Vacche nutrici Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell’anno i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ø Plafond destinato alla misura: 40,5 milioni di € Ø Target capi ammissibili alla misura: circa Entità dell’aiuto stimata Ø Importo unitario: 202 euro/capo * Importi aggiuntivi sull’aiuto di base: Un importo aggiuntivo, non superiore al 20% del premio di base, può essere concesso con l’obiettivo di attuare appositi piani selettivi o di gestione della razza. Per il biennio , tale importo è finalizzato all’adesione ad un piano di risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) per le razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

46 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 2.2 – Bovini di età compresa tra mesi Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione. Ø Plafond destinato alla misura: 66,4 milioni di € Ø Target capi ammissibili alla misura: Entità dell’aiuto prevista Ø Importo unitario stimato: 46 euro/capo * Importi aggiuntivi : Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, viene riservata una maggiorazione del trenta per cento per i capi allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti o una maggiorazione del cinquanta per cento per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.

47 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 3.1 Premio ovini Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell’anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto; il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni) Ø Plafond destinato alla misura: 9,5 milioni di € Ø Importo unitario stimato: 12 euro/capo Misura 3.1. bis Premi a capi ovi-caprini macellati Beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 Plafond destinato alla misura: 5,5 milioni di € Entità dell’aiuto prevista Ø Importo unitario stimato: € 10 euro/capo

48 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 4 – Sostegno settore bufalino Localizzazione Intero territorio nazionale Descrizione tecnica della misura 4 Condizioni di ammissibilità Premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. Ø Plafond destinato alla misura: 4 milioni di € Ø Target capi ammissibili alla misura: Entità dell’aiuto prevista Ø Importo unitario stimato: € 20 euro/capo

49 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.3 – Premio frumento duro Localizzazione L'area di intervento interessa le regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza e in Transizione: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Ø Plafond destinato alla misura: 55,4milioni di € Premio presumibile: € 50/ha Misura 1.3 – Premio leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose Localizzazione L'area di intervento interessa le regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza e in Transizione: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna Condizioni di ammissibilità Le leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce. Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all’inizio della fioritura per gli erbai. Premio presumibile: € 90/ha

50 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 4 – Premio barbabietola da zucchero – Plafond assegnato alla misura 17,1 milioni di Euro Localizzazione Intero territorio nazionale. Condizioni di ammissibilità Premio concesso alla coltivazione della barbabietola da zucchero Ø Plafond destinato alla misura: 17,1 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: Ha Entità dell’aiuto stimata Ø Importo unitario: 325 euro/ha. Misura 5 – Premio pomodoro da industria – Plafond assegnato alla misura 11,2 milioni di Euro Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Coltivazione del pomodoro da industria. Ø Plafond destinato alla misura: 11,2 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: Ha Entità dell’aiuto Ø Importo unitario: 160 euro/ha

51 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.1 – Premio base olivo Localizzazione Premio alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali. Plafond destinato alla misura: 43,8 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: Ha Entità dell’aiuto stimato Ø Importo unitario: 78 euro/ha. Misura 1.2 – Premio aggiuntivo olivo Localizzazione per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (calcolato su singola particella aziendale) Ø Plafond destinato alla misura: 13,2 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: Ha Entità dell’aiuto Ø Importo unitario aggiuntivo alla misura “ premio base olivo”: 70 euro/ha

52 I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.3 – Premio olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale Localizzazione: Intero territorio nazionale. Condizioni di ammissibilità Premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale. I requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità Ø Plafond destinato alla misura: 13 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: Ha Entità dell’aiuto Ø Importo unitario della misura: 130 euro/ha Superfici olivicole a DOP in Italia: Ha Superfici olivicole a BIOLOGICO in Italia: Ha Superfici ad altre certificazioni per sistemi di qualità: Ha ???????? Valore premio stimato: € 50 per ettaro

53 I pagamenti diretti Esempio di azienda prevalentemente frutticola o viticola da vino o pascolativa
FLAT RATE Circa € 179/ha Valore diritti € 45/ha

54 Clausola salvaguardia 70%
I pagamenti diretti Esempio di azienda con titoli alti Clausola salvaguardia 70% FLAT RATE Circa € 179/ha La clausola della perdita massima del 30% è da applicarsi al 2015 e non al 2014

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