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IPPC PRINCIPI E ATTIVITA’ SOGGETTE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

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Presentazione sul tema: "IPPC PRINCIPI E ATTIVITA’ SOGGETTE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE"— Transcript della presentazione:

1 IPPC PRINCIPI E ATTIVITA’ SOGGETTE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ELEMENTI DI VERIFICA E ISTRUZIONI PER L’AUDITOR Gatta

2 Principi IPPC “Principio di precauzione” : meglio prevenire che curare
Valutazione integrata :considerare l’impatto che un processo produttivo nel suo complesso ha sull’ambiente nel suo complesso (evitare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali) Procedura di autorizzazione integrata Riferimento alle BAT (Best Available Techniques) Bilanciare la protezione dell’ambiente con i costi finanziari Accesso all’informazione e processo regolamentare aperto al pubblico Gatta

3 solo impianti esistenti
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n Come è stata recepita la direttiva IPPC solo impianti esistenti per i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali degli impianti esistenti …… -d.legge nuova VIA (direttiva 97/11/CEE) -L art. 77 (estensione AIA) -L ,art.22 (delega al Governo per modifiche D.Lgs 372/99 + TU San.art ) Vedi Gatta

4 IPPC : Elementi di verifica e istruzioni per l’Auditor
Conoscenza della legislazione Attività soggette AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) BAT (Best Available Technologies) Comunicazione INES (Inventario Nazionale Emissioni e loro Sorgenti) Gatta

5 IPPC : Elementi di verifica e istruzioni per l’Auditor
1. Conoscenza della legislazione: verificare conoscenza del quadro normativo vigente a livello locale Gatta

6 Quadro normativo in materia di IPPC - autorizzazione integrata ambientale
UE: DIRETTIVA 96/61/CE DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento   DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 17 LUGLIO 2000 n. 2000/497 Registro europeo delle emissioni :EPER    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 MARZO 2003 (2003/241/CE) che modifica la decisione della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (attuazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio)      DIRETTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia      DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio NAZ:     DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"      DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 23 NOVEMBRE 2001,come modificato da DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE 26 aprile 2002 Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n.289,art 77 (legge finanziaria 2003) Impianti soggetti ad “autorizzazione integrata ambientale”di competenza statale DECRETO MINISTERIALE 24 Luglio 2002 prod. energia elettr. > 300MW : termini domanda autorizzazione integrata ambientale DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 19 novembre 2002 Istituzione della commissione di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372/      DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 DICEMBRE 2002 Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno      DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 29 maggio 2003 Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.      LEGGE 31 ottobre 2003, n.306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria      Decreto legge 24 dicembre 2003 n.355 Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative - Art. 9      LEGGE 27 FEBBRAIO 2004 N.47 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 355 CIRCOLARE MINIAMBIENTE 13 LUGLIO 2004 Chiarimenti interpretativi punti ALL.I d.Lgs 372/99        LOC:(ad esempio) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PIEMONTE 29 LUGLIO 2002, n Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione Decreto Giunta Provinciale (TORINO) n del 2 marzo 2004 Calendario scadenze AIA   DGR LOMBARDIA n.VII AGOSTO 18623 Calendario AIA,modulistica IPPC    Gatta

7 IPPC : Elementi di verifica e istruzioni per l’Auditor
2. Attività soggette verificare se c’è evidenza che l’attività rientra o meno negli elenchi e soglie riportati in All.I del 372/99 (riportate in TAB DM ) NB: 1.Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. 2. I valori limite riportati si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita‘ (vedi più avanti CIRCOLARE MINAMBIENTE 13 luglio 2004) Gatta

8 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Campo di applicazione: attività soggette Attività dell’Allegato I D.Lgs 372/99 ( riportate in TAB DM ) + “attività accessorie tecnicamente connesse” Impianto esistente impianto in esercizio impianto con tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o con provvedimento positivo di compatibilità ambientale al impianto con tutte le richieste di autorizzazione presentate al e che entri in funzione entro Gatta

9 Attività dell’ALLEGATO I (D.Lgs. 372/99):
Attivita’ Energetiche Produzione e trasformazione di Metalli Industria dei Prodotti Minerali Industria Chimica Gestione dei Rifiuti Altre Attivita’ + SOGLIE riferite in genere alla potenza termica installata o alla capacità produttiva (*) (*) Il valore soglia si riferisce alla “capacità massima produttiva di progetto” che è costante nel tempo (finché non vengono fatte delle modifiche), e non al grado di produzione che varia nel tempo e che è generalmente inferiore alla suddetta capacità di progetto (All. DM ) (vedi più avanti CIRCOLARE MINAMBIENTE 13 luglio 2004) Gatta

10 CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
Allegato I CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 1. Attivita' energetiche Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW(1) Raffinerie di petrolio e di gas Cokerie Impianti di gassificazionc e liquefazione del carbone. (1) I requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003. 2. Produzione e trasformazione dei metalli Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m(elevato a)3 . Gatta

11 CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
Allegato I (seguito) CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 3. Industria dei prodotti minerali Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m(elevato a)3. 4. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie. Gatta

12 CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
Allegato I (seguito) CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 5. Gestione dei rifiuti Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1) Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora Impianti per l'eliminazione (o il ricupero)(*) dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. (1) Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE (Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28). (2) Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE (Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre , pag. 48). (3) Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag (4) Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50. materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale). (*) “o il recupero” : soppresso da L n.306 art. 16 Gatta

13 CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
Allegato I (seguito) CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 6. Altre attivita' Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: a) posti pollame; b) posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. Gatta

14 ATTIVITA’ IPPC Tabella 1.6.1 Gatta

15 Segue Tabella 1.6.1 5. RIFIUTI Gatta

16 Interpretazione punti ALL I
CIRCOLARE MinAmb. 13 luglio 2004 Capacita' Produttiva : “la capacita' relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto”. In tutti i casi in cui l'attivita' e' caratterizzata da : discontinuita' nella produzione o nei processi, sequenzialita' dei processi, piu' linee produttive di diversa capacita' non utilizzate continuativamente in contemporaneita' pluralita' di prodotti si considerino valide le assunzioni seguenti: (segue) Gatta

17 “Capacita' Produttiva”
(segue) “Capacita' Produttiva” per il periodo di utilizzo: si assuma in generale che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Pertanto, la capacita' produttiva sara' calcolata moltiplicando la potenzialita' di progetto oraria per 24 ore. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in cui sia definito un limite legale alla capacita' potenziale dell'impianto e:l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi all'autorita' competente (almeno una volta l'anno);l'autorita' competente effettui verifiche periodiche del non superamento dei limiti; per il carattere di discontinuita' dei processi: si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo; per la pluralita' di linee: si considera la contemporaneita' di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto chenon sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo; per la capacita' specifica: si considera il funzionamento dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa; per la pluralita' di prodotti: si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci precedenti; per la sequenzialita': per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialita' in uscita dell'ultimo stadio del processo. Gatta

18 Interpretazione punti ALL I
CIRCOLARE MinAmb. 13 luglio 2004 «Attivita' Accessoria Tecnicamente Connessa» ad una attivita' principale rientrante in una delle categorie di cui all'allegato I del D.Lgs.372/1999 (art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 372/1999) attivita': svolta dallo stesso gestore; svolta nello stesso sito (*) dell'attivita' principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attivita‘ principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attivita' principale; le cui modalita' di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalita' di svolgimento dell'attivita' principale. (*)sito di ubicazione dell'impianto. Si deve fare riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione indicata all'art. 2, punto t) del Regolamento (CE) EMAS 761/2001 del 19 marzo 2001 che definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attivita', prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali». Gatta

19 Industria chimica devono considerarsi esaustivi.
Interpretazione punti ALL I CIRCOLARE MinAm 13 luglio 2004 Industria chimica (punto 4 All.I D.Lgs 372/99) - PRODOTTO CHIMICO DI BASE : “un prodotto che possa essere impiegato in ulteriori processi destinati alla fabbricazione di altri prodotti, intermedi o finali”. Non e', pertanto, compresa la fabbricazione di manufatti mediante reazione chimica, ove i processi di reazione chimica e di realizzazione del manufatto non siano separabili, come nel caso di prodotti in poliuretano espanso termoindurente. ELENCHI DI CLASSI DI PRODOTTI CHIMICI RIPORTATI AI PUNTI 4.1 E 4.2 dell'allegato I al decreto n. 372/1999 : devono considerarsi esaustivi. Gatta

20 si intende «densita' di carica del forno».
Interpretazione punti ALL I CIRCOLARE MinAm 13 luglio 2004 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m3 (punto 3.5 dell'allegato I,): «densita' di colata per forno» per impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici si intende «densita' di carica del forno». Gatta

21 Interpretazione punti ALL I
CIRCOLARE MinAm 13 luglio 2004 - Attivita' di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB (punto 5.1 dell'allegato I) l'attivita' di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB si considera compresa tra le attivita' menzionate al punto 5.1 dell'allegato I, se la quantita' di apparecchi trattati eccede la soglia prevista di 10 tonnellate al giorno. - Definizione della capacita' di incenerimento per impianti di incenerimento o coincenerimento di rifiuti. (punto dell'allegato I) . Si deve fare riferimento alla capacita' nominale di progetto come definita all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale n. 124/2000 e all'art. 2, comma 1, lettera b del decreto ministeriale n. 503/1997: «la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo‘ essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi». Gatta

22 Interpretazione punti ALL I
CIRCOLARE MinAm 13 luglio 2004 L’ATTIVITA’ GALVANICA E’ UN’ATTIVITA’ IPPC “se le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3” si deve fare riferimento al volume totale delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono pertanto da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting. Gatta

23 - “Prodotto Finito” (punto 6.3 dell'allegato I al D.Lgs.372/1999)
Interpretazione punti ALL I CIRCOLARE MinAm 13 luglio 2004 - “Prodotto Finito” (punto 6.3 dell'allegato I al D.Lgs.372/1999) si intende per prodotto finito il cuoio idoneo per preparare i beni di consumo, anche se non tinto o rivestito. - “Capacita' di Produzione (fabbricazione di prodotti alimentari”) (punto 6.4 dell'allegato I al D.Lgs.372/1999) Il D.Lgs. 372/99 non fornisce indicazioni specifiche sulla soglia di capacita‘ produttiva relativamente al caso della fabbricazione di prodotti alimentari a base vegetale con quantita' anche piccole di componente di origine animale. A riguardo, si faccia prevalere la soglia inferiore e pertanto, con particolare riferimento al punto 6.4 b dell'allegato I al decreto n.372/1999, si faccia riferimento alla soglia di 75 tonnellate al giorno. - “Produzione di cartone ondulato per imballaggi” (punto 6.1 dell'allegato I al D.Lgs.372/1999) L’'attivita' di produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera inclusa nel punto 6.1 dell'allegato I al D.Lgs 372/99, in quanto tale attivita' consiste nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto. Gatta

24 Interpretazione punti ALL I
CIRCOLARE MinAm 13 luglio 2004 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili) (punto 6.2 dell'allegato I) «capacita' produttiva» > 10 tonnellate/giorno Limite riferito all'effettivo quantitativo di merce sottoposta al ciclo di nobilitazione in uscita dal sito produttivo,calcolato sui giorni effettivamente lavorati in un anno,considerando la quantita' media prodotta su di una base temporale di tre anni. Per i comparti che si basano sulla quantificazione dei metri/anno di produzione, la quantificazione dei kg prodotti dovra' prendere in considerazione il peso unitario medio della merce trattata (grammatura del tessuto, espressa in gr/mt lineare). Gatta

25 Impianti di Arrostimento. (punto 2.1 dell'allegatoI al D.Lgs. 372/99)
Interpretazione punti ALL I CIRCOLARE MinAmb. 13 luglio 2004 - Impianti di Combustione. (punto 1.1 dell'allegato I al D.Lgs. 372/1999) per la definizione di impianti di combustione si faccia riferimento alla definizione indicata all'art 2, comma 1, del DM : «qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore cosi' prodotto». Impianti di Arrostimento. (punto 2.1 dell'allegatoI al D.Lgs. 372/99) si intenda per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso. - Impianti di Produzione di Ghisa e acciaio («Capacita' di Colata Continua») (punto 2.2 dell'allegato I al D.Lgs. 372/99) In All I non è detto se la soglia alla capacita' di colata continua di 2,5 tonnellate all'ora, sia da intendersi istantanea o mediata. A riguardo, si specifica che si deve fare riferimento ai valori di targa dell'impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerano mediate eventuali discontinuita' di produzione non intrinseche al processo produttivo. Gatta

26 IPPC : Elementi di verifica e istruzioni per l’Auditor
3. AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): se l’attività rientra nel 372/99, verificare consapevolezza obblighi per autorizzazione ambientale integrata (*) (*) L’AIA può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. Gatta

27 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Adempimenti : AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)degli impianti esistenti ,da rinnovare ogni 5 anni (*), secondo i seguenti principi: uso delle BAT riduzione rifiuti/recupero/eliminazione (v.Ronchi) efficienza energetica misure per prevenire incidenti e limitare conseguenze dimissione dell’attività (ripristino ambientale del sito) (*) 8 anni per gli impianti registrati EMAS all’atto del rilascio dell’autorizzazione Gatta

28 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale eccetto la normativa “pericoli di incidenti rilevanti” (SEVESO) v. Art.4 comma10 Gatta

29 Conferenza dei Servizi con le amministrazioni competenti
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 AIA : elementi della procedura presentazione domanda di autorizzazione (contenuti : descrizione progetto, fonti di emissione, studio su effetti significativi sull’ambiente, tecnologie impiegate, monitoraggio) accesso all’informazione e partecipazione del pubblico (osservazioni all’autorità competente in forma scritta) Conferenza dei Servizi con le amministrazioni competenti rilascio dell’autorizzazione entro 150 gg da presentazione domanda con i valori limite alle emissioni (v.All.III) basati su BAT, tenendo conto dell’ubicazione potere sostitutivo art. 5 D.Lgs n.112 Gatta

30 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 AIA : aspetti gestionali:
La normativa IPPC prevede specifici adempimenti di carattere gestionale sia come condizione per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata,che come condizione necessaria per il suo rilascio. In fase di presentazione della domanda di AIA, viene richiesta, in particolare, l’indicazione di: “tecniche in uso per prevenire o ridurre le emissioni dall’impianto”, “misure adottate di prevenzione e di recupero dei rifiuti” (art.4 co.1 lett.f del D.Lgs 372/99 ) Per il rilascio della AIA (art.5,D.Lgs 372/99) e per il suo mantenimento (art 9, co.7, D.Lgs 372/99),la normativa IPPC prevede tra l’altro l’obbligo di: controllo e monitoraggio dei parametri inquinanti, trasmissione di dati all’autorità (art.9 D.Lgs 372/99), adozione di misure di prevenzione e per far fronte alle situazioni di emergenza. Gatta

31 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Adeguamento Impianti Esistenti Entro 30 giugno 2002 : calendario scadenze presentazione domande di autorizzazione integrata (data in realtà non rispettata) Entro 30 aprile 2005 (proroga del termine ex L.47 del 27/02/2004) : tutti i procedimenti di AIA devono essere conclusi Entro 30 ottobre 2007 : adeguamento alle prescrizioni dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA) Sino ad adeguamento da parte del gestore a condizioni fissate nella autorizzazione integrata : si applica normativa vigente per aria, acqua, suolo, rumore (+ recepimento direttive ALL.II) Gatta

32 - Impianti soggetti a VIA/IPPC nazionale : MINIAMBIENTE
Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e Calendario per la presentazione delle istanze - Impianti soggetti a VIA/IPPC nazionale : MINIAMBIENTE Impianti non soggetti a VIA nazionale : REGIONI/Provincie A titolo di esempio : - Per gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica > 300 MW, i termini di presentazione della domanda sono indicati all’art.1 del DM 24/07/02 - L’Autorità competente (per il territorio provinciale torinese) per gli impianti non sottoposti a procedura di V.I.A. nazionale, è la Provincia di Torino, in attuazione della normativa approvata da parte della Regione Piemonte per il riparto delle funzioni e dei compiti tra Regione ed enti locali (ex art.36 L.R.44/00). In ottemperanza a quanto previsto nel comma 3, art. 4 del D.Lgs. 372/99, viene pubblicato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale degli impianti ricadenti in IPPC, approvato con D.G.P. n del 2/03/2004, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Gatta

33 AIA: estensione ai nuovi impianti
La Legge Finanziaria 2003(*) estende la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale a tutti gli impianti esistenti, nonchè a quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del DPCM 10 agosto 1988, n. 377 (VIA “nazionale”), rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 (IPPC) (*) Legge art.77 Gatta

34 IPPC : Elementi di verifica e istruzioni per l’Auditor
4. BAT verificare se c’è evidenza della pertinente conoscenza delle migliori tecniche disponibili (così come elaborate in sede comunitaria: cfr Comunicazione 2002/C 12/04) (*) applicabili all’attività ricompresa nell’All I (*) nell’ambito della Direttiva IPPC, l’Ufficio Europeo IPPC di Siviglia, in collaborazione con l’industria e le organizzazioni ambientali governative e non governative di tutti gli Stati Membri, sta elaborando dei documenti denominati BREF (Best available techniques References documents) che contengono informazioni sui processi e tecniche di produzione, livelli di emissione, misure e tecniche per la riduzione delle emissioni. Gatta

35 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Strumenti
Migliori tecniche disponibili (BAT) (v.All.IV) che non comportano costi eccessivi (economicamente valide nel comparto ind. + costi/benefici) Tecniche = tecnologie +metodi operativi Progettazione /costruzione Esercizio/ Manutenzione/ /dismissione Gatta

36 Allegato IV (D.Lgs 372/99) CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL'ART. 2, NUMERO 12, TENUTO CONTO DEI COSTI E DEI BENEFICI CHE POSSONO RISULTARE DA UN'AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti Impiego di sostanze meno pericolose Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico Natura, effetti e volume delle emissioni in questione Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti; 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente; Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell 'art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali. Gatta

37 BREF : situazione Gatta

38 BAT “ nazionali” Prevista l’emanazione (da MiniAmbiente,MinIndustria e Sanità) di “linee guida “per l’individuazione e l’utilizzazione delle BAT a cui l’Autorità competente deve attenersi ai fini del rilascio dell’AIA (art.3,co.2 D.Lgs 372/99) Gatta

39 IPPC : Elementi di verifica e istruzioni per l’Auditor
5. Comunicazione INES Verificare evidenza documentale di “comunicazione INES “ (*) dei dati relativi all’anno precedente e relativa situazione e seguito per i gestori dei “complessi IPPC” che superano le soglie di inquinanti di cui all’All.1 (TAB TAB ) DM (v. art.1 DM 26/04/2002) Gatta

40 INES - soggetti obbligati : complessi IPPC
Per “complesso IPPC” si intende una struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso operatore svolge una o più attività. Un complesso è detto IPPC quando al suo interno è svolta almeno un'attività IPPC. Un complesso è detto non IPPC quando al suo interno non è svolta alcuna attività IPPC. Il soggetto che si appresta a compilare la comunicazione INES deve porsi le seguenti domande: l'attività che svolgo è compresa nella tabella ? - se la risposta è si il complesso è IPPC - se la risposta è no il complesso non è IPPC e non deve dichiarare nulla se la risposta è si il soggetto deve porsi una seconda domanda: nelle emissioni del mio complesso sono presenti gli inquinanti di cui alle tabelle e a livelli superiori a quelli riportati nelle stesse tabelle? - se la risposta è no non deve dichiarare nulla - se la risposta è si deve fare la dichiarazione INES Gatta

41 INES Gatta

42 INES : segue tab Gatta

43 INES Gatta

44 INES : segue TAB 1.6.3 Gatta


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